Autore: Andrea Marton

  • Art. 2 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

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  • Art. 109 T.U.B.: Vigilanza consolidata

    Art. 109 T.U.B.: Vigilanza consolidata

    Art. 109 T.U.B. Vigilanza consolidata.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, delle banche di Stato terzo e dalle società finanziarie come definite dall’articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l’intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.

    2. La Banca d’Italia può esercitare i poteri previsti dal presente articolo, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:

    a) intermediari finanziari e società bancarie e finanziarie partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;

    b) intermediari finanziari e società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;

    c) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie e finanziarie quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo;

    c-bis) società che controllano almeno un intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario;

    c-ter) società, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale come definito secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia .

    3. Al fine dell’esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia:

    a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell’articolo 108, comma 1. L’articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter). La Banca d’Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;

    b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario e ai soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter), la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e, ai soggetti indicati nel comma 2, lettere c) e c-bis), le informazioni utili per consentire l’esercizio della vigilanza consolidata;

    c) può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nel comma 2 e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali .

    3-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.

    3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.”

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  • Persona fisica – Glossario giuridico

    Persona fisica: l’essere umano in quanto soggetto di diritto, titolare di capacita giuridica dalla nascita e di capacita di agire dal compimento della maggiore eta.

    Significato giuridico

    Nel sistema del codice civile italiano la persona fisica e il soggetto giuridico per eccellenza. L’ordinamento le riconosce la capacita giuridica automaticamente dal momento della nascita (art. 1 c.c.), senza necessita di alcun atto formale costitutivo. La persona fisica acquista, mantiene e perde diritti e obblighi per il solo fatto della propria esistenza biologica. Il codice civile regola gli attributi della persona fisica: il nome (art. 6 ss. c.c.), la residenza e il domicilio (art. 43 c.c.), la sede degli affari e interessi, lo stato civile e la capacita. La morte biologica, accertata nei modi di legge, estingue la capacita giuridica della persona fisica e apre la successione ereditaria. L’ordinamento tutela anche la persona fisica non ancora nata: il concepito puo ricevere per donazione o testamento, sia pure condizionatamente alla nascita (art. 462 c.c.).

    Esempio pratico

    Tizio nasce il 15 marzo 2000: da quel momento e persona fisica con piena capacita giuridica. Puo ricevere beni in eredita, essere beneficiario di un’assicurazione, diventare debitore per fatto illecito dei genitori. Al compimento dei diciotto anni acquista anche la capacita di agire e puo concludere contratti, stipulare mutui, esercitare il diritto di voto.

    Differenze con istituti simili

    La persona fisica si distingue dalla persona giuridica (societa, associazioni, fondazioni), che e un ente al quale l’ordinamento attribuisce soggettivita giuridica autonoma rispetto ai suoi membri o fondatori. La persona giuridica acquista capacita giuridica mediante un atto costitutivo e l’iscrizione in appositi registri, non per nascita biologica. Si distingue altresi dagli enti di fatto (associazioni non riconosciute, comitati), che hanno una soggettivita limitata e non separazione patrimoniale piena.

    Riferimenti normativi

    • art. 1 c.c. – capacita giuridica dalla nascita
    • art. 2 c.c. – maggiore eta
    • art. 6 c.c. – diritto al nome
    • art. 43 c.c. – domicilio e residenza
  • Pertinenza – Glossario giuridico

    Pertinenza: cosa destinata in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra cosa (cosa principale), con un legame che e al tempo stesso materiale e volontaristico (art. 817 c.c.).

    Significato giuridico

    L’art. 817 c.c. definisce le pertinenze come le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento di un’altra cosa. Perche si configuri la pertinenza occorrono due elementi: uno oggettivo (destinazione effettiva e durevole di una cosa al servizio di un’altra) e uno soggettivo (la volonta del proprietario della cosa principale, o di chi ne ha il diritto, di stabilire tale destinazione). L’effetto giuridico principale e previsto dall’art. 818 c.c.: gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale si estendono alle pertinenze, salvo che sia diversamente disposto. Pertanto, se Tizio vende un appartamento senza escludere esplicitamente la cantina o il box auto annesso, anche questi si trasferiscono all’acquirente. Le pertinenze mantengono la propria individualita giuridica e possono essere oggetto di atti separati.

    Esempio pratico

    Caio possiede un’abitazione con annessa una rimessa per le auto stabilmente adibita al ricovero del veicolo di famiglia. La rimessa e pertinenza dell’abitazione. Quando Caio vende l’abitazione a Sempronio, la rimessa si trasferisce automaticamente con l’appartamento, salvo che le parti non abbiano espressamente pattuito di escluderla dal trasferimento.

    Differenze con istituti simili

    La pertinenza si distingue dalla parte integrante: quest’ultima e incorporata nella cosa principale in modo tale da non poter essere separata senza distruzione o alterazione (es. i muri di un edificio). La pertinenza rimane invece una cosa autonoma, separabile. Si distingue dall’universalita di mobili (art. 816 c.c.), che e una pluralita di cose unite da una destinazione unitaria ma senza rapporto di subordinazione a una cosa principale.

    Riferimenti normativi

    • art. 817 c.c. – nozione di pertinenza
    • art. 818 c.c. – regime giuridico degli atti sulle pertinenze
    • art. 819 c.c. – cessazione del rapporto pertinenziale
  • Art. 322 DPR 495/1992 – Requisiti visivi

    Art. 322 DPR 495/1992 – Requisiti visivi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.

    2. Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.

    3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.

    4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.

    5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.

    6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

    7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche posi- tive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.

    8. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto…. 9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari è considerato, in sede di esame, come visus naturale.

    10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.

    11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate né confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.

    12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.

    13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: causali e durata

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 8-bis L. 689/1981 – (Reiterazione delle violazioni)

    Art. 8-bis L. 689/1981 – (Reiterazione delle violazioni)

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    (( Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.))

  • Art. 275 D.Lgs. 209/2005 – (Amministrazione straordinaria dell’ultima società controllante italiana)

    Art. 275 D.Lgs. 209/2005 – (Amministrazione straordinaria dell’ultima società controllante italiana)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo II del presente titolo.

    2. 2. L'amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 231, può essere disposta quando: a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'IVASS; b) una delle società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.

    3. L'amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1 dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, salvo che sia prescritto un termine più breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno.

    4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'IVASS, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della società di cui al comma 1. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

    5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione dell'IVASS sentiti i cessati amministratori della società, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società del gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2.

    6. I commissari straordinari possono richiedere alle società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

    ))

  • Art. 80 D.P.R. 115/2002

    Art. 80 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

    2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

    3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.

  • Tutela – Glossario giuridico

    Tutela: istituto di protezione del minore privo di genitori esercenti la responsabilita genitoriale, o dell’interdetto, affidati a un tutore nominato dal giudice tutelare con poteri di rappresentanza legale e di gestione del patrimonio (art. 343 c.c.).

    Significato giuridico

    La tutela dei minori si apre quando il minore e privo di genitori, quando entrambi i genitori sono morti, sconosciuti o decaduti dalla responsabilita genitoriale. Il giudice tutelare nomina il tutore (art. 346 c.c.), che esercita la rappresentanza legale del minore e ne amministra i beni. Il tutore compie gli atti di ordinaria amministrazione autonomamente, mentre per gli atti eccedenti – vendita di immobili, accettazione di eredita, costituzione di ipoteche – deve ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.). E previsto un protutore (art. 360 c.c.) con funzione di controllo del tutore e di rappresentanza in caso di conflitto di interessi. La tutela degli interdetti (art. 424 c.c.) segue regole analoghe: all’interdetto e nominato un tutore che lo rappresenta per tutti gli atti della vita civile.

    Esempio pratico

    I genitori di Tizio, minorenne di dieci anni, decedono in un incidente stradale. Il giudice tutelare nomina lo zio Caio come tutore. Caio gestisce il patrimonio di Tizio, riscuote le rendite degli immobili ereditati, paga le spese di mantenimento e istruzione. Per vendere uno degli immobili ereditati da Tizio, Caio deve chiedere e ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare.

    Differenze con istituti simili

    La tutela si distingue dalla curatela (art. 392 c.c.): il curatore assiste l’inabilitato negli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione senza sostituirsi a lui, mentre il tutore rappresenta integralmente il soggetto incapace. Si distingue dall’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.): quest’ultima e una misura flessibile e personalizzata, meno invasiva della tutela, adatta a persone con autonomia parzialmente compromessa.

    Riferimenti normativi

    • art. 343 c.c. – apertura della tutela
    • art. 346 c.c. – nomina del tutore
    • art. 374 c.c. – atti per cui occorre l’autorizzazione del giudice tutelare
    • art. 424 c.c. – tutela dell’interdetto
  • Art. 87 D.Lgs. 159/2011 – Competenza al rilascio della comunicazione antimafia

    Art. 87 D.Lgs. 159/2011 – Competenza al rilascio della comunicazione antimafia

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis.

    2. 2. Nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis, la comunicazione antimafia è rilasciata: a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all' articolo 2508 del codice civile ; b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

    2-bis. Il cambiamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2

    3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati nazionale unica di cui al successivo capo V.

  • Art. 16 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 16 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 16 L. Fall. – Sentenza dichiarativa di fallimento

    Sentenza dichiarativa di fallimento