Art. 212 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
Il sistema di welfare nel settore delle cooperative agricole si articola su più livelli: la previdenza obbligatoria INPS, l'eventuale previdenza complementare di settore, la sanità integrativa collettiva e le misure di welfare aziendale introdotte dalla contrattazione di secondo livello. Conoscere cosa prevede il proprio contratto consente al lavoratore di sfruttare appieno le tutele disponibili.
Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere adesione a fondi di assistenza sanitaria integrativa e a forme di previdenza complementare di settore. Il welfare aziendale (buoni pasto, borse di studio, servizi di assistenza) può essere introdotto dalla contrattazione di secondo livello. Verificare il testo contrattuale vigente e gli accordi integrativi territoriali o aziendali per le prestazioni concretamente disponibili.
Il sistema di protezione sociale dei lavoratori delle cooperative agricole si sovrappone su tre strati:
La presenza e l'ampiezza del secondo e del terzo strato dipendono dalla singola cooperativa e dagli accordi in vigore nel territorio: non esiste un «pacchetto welfare» uniforme per tutte le cooperative agricole italiane.
I fondi di assistenza sanitaria integrativa (o fondi sanitari integrativi) integrano le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale rimborsando spese mediche non coperte o coperte solo parzialmente dal SSN: visite specialistiche private, accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche, ricoveri in strutture private convenzionate, protesi e ausili.
Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere l'obbligatoria adesione a un fondo sanitario integrativo di settore (la cui denominazione e le cui prestazioni sono indicate nel testo contrattuale), con un contributo a carico della cooperativa e/o del lavoratore. In tal caso:
Se la cooperativa non ha aderito al fondo sanitario integrativo di settore pur essendo tenuta contrattualmente a farlo, il lavoratore può rivendicare l'inadempimento e chiedere il risarcimento del danno subito (rimborso delle spese mediche che avrebbe potuto ottenere dal fondo). Segnalare la situazione al sindacato di categoria.
La previdenza complementare è disciplinata dal d.lgs. 252/2005 e si affianca alla pensione pubblica INPS. Il CCNL Cooperative Agricole può indicare un fondo pensione negoziale di settore (ad esempio Agrifondo o altro fondo di riferimento per l'agroalimentare e le cooperative) a cui il lavoratore è invitato ad aderire.
L'adesione al fondo pensione di settore è convenientemente incentivata perché, di norma, la cooperativa versa un contributo aggiuntivo a favore dell'iscritto: si tratta di una retribuzione differita che il lavoratore perde se non aderisce. Il contributo datoriale si aggiunge al TFR che il lavoratore decide di versare al fondo (in luogo dell'accantonamento aziendale o al Fondo Tesoreria INPS).
I principali vantaggi della previdenza complementare per il lavoratore agricolo:
Il welfare aziendale in senso stretto è l'insieme di prestazioni e servizi di utilità sociale che il datore eroga ai lavoratori al di fuori della retribuzione in senso tradizionale. L'art. 51 TUIR disciplina il regime fiscale di queste prestazioni, prevedendo l'esclusione dalla base imponibile IRPEF e dalla base contributiva per molte di esse, entro soglie annuali definite dalla normativa vigente.
Nelle cooperative agricole, le misure di welfare aziendale più frequentemente introdotte dalla contrattazione di secondo livello includono:
La presenza di queste misure dipende integralmente dagli accordi stipulati a livello aziendale o territoriale. In assenza di accordi, la cooperativa non è tenuta a erogare prestazioni di welfare beyond what is required by national collective bargaining.
Una tendenza diffusa nella contrattazione di secondo livello è quella di consentire al lavoratore di convertire il premio di risultato (o una parte di esso) in prestazioni di welfare fiscalmente vantaggiose (piattaforme voucher, rimborsi spese, contributi previdenziali). Questa opzione, introdotta dalla l. 208/2015 e successive modifiche, consente al lavoratore di ottimizzare il proprio trattamento fiscale. Verificare se l'accordo integrativo applicato dalla propria cooperativa preveda questa possibilità.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sul d.lgs. 252/2005, sull'art. 51 TUIR e sul CCNL Cooperative Agricole nella versione depositata presso il CNEL. Le prestazioni di welfare effettivamente disponibili dipendono dagli accordi integrativi in vigore presso la singola cooperativa: è consigliabile verificare con FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL o con il proprio datore di lavoro.
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il Consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.
2. I componenti del Consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice o magistrato, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216-sexies, comma 1, lettera f), l'IVASS può escludere dall'area della vigilanza di gruppo di cui all'articolo 210 la società con sede legale in uno Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie.
2. L'IVASS può escludere una società del gruppo dall'area della vigilanza di gruppo quando presenta un interesse trascurabile rispetto alle finalità della vigilanza sul gruppo oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare tale società rispetto a detti obiettivi.
3. Le società dello stesso gruppo, che considerate individualmente potrebbero essere escluse ai sensi del comma 2, in quanto presentano un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo, devono essere comunque incluse se, collettivamente considerate, presentano un interesse non trascurabile.
4. Ai fini dell'esclusione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi del comma 2, l'IVASS consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione.
5. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o riassicurazione sia stata esclusa dalla vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 2, l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui tale impresa è situata può chiedere all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell'impresa interessata.
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D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. L'ultima società controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2, è iscritta in un apposito albo delle società capogruppo italiane tenuto dall'IVASS.
2. La società capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le società strumentali, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie.
3. La società capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e delle società strumentali partecipate, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e degli enti finanziari partecipati o controllati e delle altre società controllate e partecipate.
4. Le società di cui al comma 2 sono iscritte dall'IVASS nell'albo delle società capogruppo.
5. L'IVASS può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza del rapporto di controllo di cui al comma 2 e procedere all'iscrizione all'albo della società capogruppo.
6. La struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e prudente gestione del gruppo e non ostacolare l'esercizio dei poteri di vigilanza. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, nel caso in cui per effetto di una acquisizione la struttura del gruppo non soddisfa i requisiti di cui al presente comma, l'IVASS può esercitare i poteri di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81.
7. L'IVASS accerta che lo statuto della società capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.
8. All'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I e III.
9. Le società di cui ai commi 1 e 2 indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
10. L'IVASS determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
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D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, sia una impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 .
2. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista in quanto soggetta a disposizioni di vigilanza equivalenti, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio.
3. L'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, informa l'ABE e l'AEAP, delle decisioni adottate a norma dei commi 1 e 2.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 210-ter, comma 7, 212-bis, comma 1, lettera c), si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 . I provvedimenti di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81, commi 2 e 3, l'approvazione di cui all'articolo 196, l'autorizzazione di cui all'articolo 68 e la decadenza di cui all'articolo 76 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.
5. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nonché le misure di cui all'articolo 220-novies, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.
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Le spese per la procreazione medicalmente assistita – che si tratti di inseminazione intrauterina, fecondazione in vitro (FIVET), ICSI o altre tecniche – rientrano a pieno titolo tra le spese sanitarie. Come tali, danno diritto alla detrazione IRPEF del 19% nella dichiarazione dei redditi. Sono incluse anche le spese per i farmaci necessari ai trattamenti, come quelli per la stimolazione ovarica o per la preparazione all’impianto.
La regola base è la stessa di qualsiasi altra spesa sanitaria: la detrazione del 19% si applica sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro. La franchigia non si paga per ogni voce separata, ma sul totale di tutte le spese sanitarie dell’anno: visite, farmaci, esami, trattamenti PMA vengono sommati, e la franchigia si sottrae una volta sola.
Un aspetto rilevante riguarda le strutture estere. Le istruzioni ufficiali AdE prevedono che le spese sanitarie sostenute all’estero possano essere detratte al pari di quelle sostenute in Italia, a condizione che siano adeguatamente documentate. Per le spese in valuta estera si usa il cambio del giorno in cui è avvenuto il pagamento oppure una media annua. È consigliabile conservare documentazione accurata: fatture, ricevute e, se necessario, traduzioni dei documenti.
Sul pagamento: per le prestazioni di strutture private non accreditate al Servizio sanitario nazionale è obbligatorio il pagamento tracciabile (bonifico, carta di debito, carta di credito, prepagata). Per i medicinali – inclusi quelli usati nella terapia ormonale – non è richiesta la tracciabilità del pagamento, ma serve lo scontrino parlante con natura del prodotto, codice alfanumerico e codice fiscale del paziente.
| Tipo di spesa | Detraibile? | Nota |
|---|---|---|
| Visite specialistiche (ginecologica, andrologica, ecc.) | Sì | Rigo E1 col. 2, pagamento tracciabile se privata non SSN |
| Esami diagnostici (ecografie, analisi ormonali, spermiogramma) | Sì | Rigo E1 col. 2 |
| Farmaci per stimolazione ovarica e terapia ormonale | Sì | Scontrino parlante obbligatorio |
| Tariffe della struttura per il trattamento PMA | Sì | Rigo E1 col. 2, pagamento tracciabile se privata non SSN |
| Spese per crioconservazione di ovociti o embrioni | Sì (se collegata al trattamento medico) | Rigo E1 col. 2 |
| Spese di vitto, alloggio o viaggio verso la clinica | No | Non sono spese sanitarie |
Caio e sua moglie hanno affrontato un ciclo di FIVET nel 2025 presso una clinica privata non accreditata SSN, spendendo 4.500 euro per la procedura e 800 euro in farmaci (scontrini parlanti). Il totale delle spese sanitarie dell’anno, incluse altre visite, è di 5.600 euro. La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale: 5.600 – 129,11 = 5.470,89 euro. Detrazione del 19%: circa 1.039 euro di risparmio IRPEF. Se le spese sono intestate alla moglie, lei le indica nel rigo E1 (o l’importo effettivamente sostenuto da ciascuno viene ripartito tra i coniugi).
Scenario. Tizio e sua moglie hanno sostenuto nel 2025 spese per un ciclo di PMA in una clinica privata non accreditata SSN. Il totale è 5.000 euro, di cui 2.500 pagati da Tizio e 2.500 dalla moglie, entrambi con bonifico bancario. Ognuno dei due ha anche sostenuto 200 euro di altre spese sanitarie.
Come si applica. Ciascuno dei coniugi indica nel proprio rigo E1 le spese effettivamente sostenute: 2.500 + 200 = 2.700 euro. La franchigia di 129,11 euro si applica a ciascuno separatamente nella propria dichiarazione: 2.700 – 129,11 = 2.570,89 euro. Detrazione del 19% ciascuno: circa 488 euro. I pagamenti con bonifico soddisfano il requisito di tracciabilità.
Scenario. Sempronia ha scelto di effettuare un trattamento PMA in una clinica spagnola. Ha speso 6.000 euro, pagati con carta di credito. La clinica ha rilasciato fattura con descrizione delle prestazioni in spagnolo.
Come si applica. Le spese sanitarie all’estero sono detraibili come quelle in Italia. Occorre conservare la fattura originale (anche in lingua straniera) e la documentazione del pagamento. Conviene annotare il cambio euro/valuta del giorno del pagamento o usare il cambio medio annuo. L’importo in euro va indicato nel rigo E1, colonna 2. La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale delle spese sanitarie dell’anno.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Sì, se le spese sono state effettivamente sostenute da quel soggetto e sono documentate a suo nome. La spesa deve essere rimasta a carico di chi la detrae.
Sì. I medicinali acquistati per la terapia ormonale collegata alla PMA rientrano tra le spese sanitarie detraibili. Non è richiesto il pagamento tracciabile, ma serve lo scontrino parlante (con natura prodotto, codice alfanumerico e codice fiscale del paziente).
La franchigia è di 129,11 euro. La detrazione del 19% si calcola solo sulla parte di spesa che supera questa soglia, considerando il totale di tutte le spese sanitarie dell’anno indicate nei righi E1 ed E2.
Sì, le spese sanitarie estere sono detraibili come quelle italiane, a condizione che siano documentate. In caso di spese in valuta estera, l’importo va convertito in euro al cambio del giorno del pagamento o al cambio medio annuo.
No. Le spese di trasporto, alloggio e vitto non rientrano tra le spese sanitarie, anche se il viaggio è motivato dalla necessità di effettuare il trattamento.
Le spese per la PMA vanno inserite nel rigo E1, colonna 2 del Quadro E, insieme alle altre spese sanitarie dell’anno.
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
2. Il Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio centrale elettorale, che si insedia presso lo stesso Consiglio di presidenza, ed è costituito da un presidente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresì, i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
3. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima delle elezioni mediante compilazione della apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in corti di giustizia tributaria diverse da quella di appartenenza.
4. Nessuno può presentare più di un candidato né essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.
5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 26. Lo stesso Ufficio verifica, altresì, il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica a tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Detto elenco è altresì affisso, a cura dei presidenti di corte di giustizia tributaria, presso ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
6. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale locale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della corte di giustizia tributaria o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive corti di giustizia tributaria almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli uffici elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento.
7. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 28, comma 4, si dà atto nel processo verbale.
8. Con regolamento del Consiglio di presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. 1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento: a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo; b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro; c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo; d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa mista; e) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una società strumentale; f) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima società controllante italiana ai sensi del comma 2, l'IVASS determina le modalità applicative della vigilanza sul gruppo, inclusa l'individuazione della società responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in luogo della ultima società controllante italiana.
4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione del presente codice continuano ad applicarsi alle stesse.
5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.
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Molti pensionati pensano di non dover fare niente a livello fiscale perché l’ente pensionistico (INPS o altro) trattiene già le imposte direttamente sulla pensione. In effetti, in certi casi non c’è l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Ma ‘non obbligatorio’ non significa ‘conveniente da evitare’.
Il modello 730 è uno strumento che il pensionato può usare anche in assenza di obbligo per recuperare le spese che ha sostenuto nell’anno: visite mediche, farmaci, interessi sul mutuo della casa, contributi per la badante. Senza dichiarazione, queste spese rimangono nel cassetto e le detrazioni vanno perse.
Il vantaggio pratico è concreto: il rimborso che risulta dal 730 viene erogato direttamente sulla pensione, di solito a partire dal mese di agosto o settembre, senza dover aspettare rateizzazioni lunghe o moduli F24.
| Tipo di reddito | Limite per l'esonero |
|---|---|
| Solo pensione (o pensione + altri redditi) | 8.500 euro |
| Pensione + terreni + abitazione principale e pertinenze | 7.500 euro (pensione) + 185,92 euro (terreni) |
| Redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva | Nessun limite (esonerati in ogni caso) |
Caio, pensionato, riceve 9.000 euro annui di pensione. Non è esonerato perché supera la soglia di 8.500 euro. Nel 2025 ha pagato 1.200 euro di spese sanitarie e 600 euro di interessi sul mutuo della casa. Presentando il 730, ottiene una detrazione del 19% sulle spese mediche (oltre la franchigia di 129,11 euro) e sul mutuo. Il rimborso verrà accreditato sulla pensione di settembre.
Scenario. Sempronio riceve una pensione di 8.000 euro annui. Formalmente è sotto la soglia di 8.500 euro e non è obbligato a presentare il 730. Nel 2025 ha però sostenuto 900 euro di spese sanitarie.
Come si applica. Sempronio decide di presentare il 730 in forma volontaria, al CAF o tramite il 730 precompilato online. Dopo la franchigia di 129,11 euro, le spese detraibili sono circa 771 euro: con la detrazione del 19% ottiene un rimborso di circa 146 euro, che riceve sulla pensione di agosto o settembre. Se non avesse presentato il 730, avrebbe perso questo credito.
Scenario. Tizio ha due pensioni: una principale INPS e una supplementare. L’INPS ha trattenuto le imposte solo sulla pensione principale, senza conguagliare le due. Il risultato netto è che Tizio ha pagato meno imposte del dovuto ma ha anche diritto a detrazioni non applicate.
Come si applica. Tizio deve presentare il 730 o il modello Redditi PF per regolarizzare la sua posizione. Presentando il 730 potrà fare emergere le detrazioni per coniuge a carico, per spese sanitarie e altri oneri, riducendo o azzerando il debito che altrimenti emergerebbe. Le addizionali non trattenute o trattenute in misura inferiore vanno in ogni caso dichiarate.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Non sempre. Se ha un unico ente pensionistico che ha effettuato il conguaglio, le detrazioni per familiari a carico sono corrette e non sono dovute addizionali, può essere esonerato. Ma se ha spese detraibili non considerate, conviene presentarlo lo stesso.
Di norma a partire dal mese di agosto o settembre, sulla rata di pensione, dopo che l’ente pensionistico ha ricevuto il prospetto di liquidazione dal CAF o dal professionista.
Sì. Dal 30 aprile il pensionato può accedere al proprio 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi, verificarlo e inviarlo direttamente se i dati sono corretti.
Se hai il sostituto d’imposta (l’ente pensionistico), la somma viene trattenuta direttamente sulla pensione a partire dal mese successivo alla liquidazione. In alternativa, puoi presentare il 730 ‘senza sostituto’ e pagare con il modello F24.
I contribuenti non residenti in Italia nel 2025 e/o nel 2026 non possono usare il modello 730 e devono presentare il modello Redditi PF. Se sei residente in Italia e percepisci una pensione estera, verifica caso per caso con un CAF.
No. La presentazione volontaria non comporta rischi: semplicemente fai emergere crediti o confermi la tua posizione fiscale. L’unico caso in cui non conviene presentarlo è se dal calcolo emerge un debito che non avresti altrimenti.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L' IVASS comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l'impresa di assicurazione consegna all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.