Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 216-quater D.Lgs. 209/2005 – (Frequenza del calcolo)

    Art. 216-quater D.Lgs. 209/2005 – (Frequenza del calcolo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, calcola e comunica all'IVASS la situazione di solvibilità di gruppo almeno una volta all'anno. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni relative alla solvibilità di gruppo.

    2. L'ultima società controllante italiana monitora su base continuativa il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo comunicato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo è ricalcolato immediatamente e comunicato all'IVASS. Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l'ultimo Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, l'IVASS può chiedere che il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo sia ricalcolato.

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  • ISA: il regime premiale e i suoi benefici

    In sintesi

    • Il regime premiale ISA premia i contribuenti con punteggi elevati con protezioni concrete sui controlli fiscali
    • All’aumentare del punteggio si riducono le possibilità di accertamento basato su presunzioni semplici
    • I termini ordinari per l’accertamento possono essere ridotti al superamento di determinate soglie
    • L’esonero dal visto di conformità facilita compensazioni e rimborsi entro certi limiti
    • I contribuenti con punteggi sufficienti possono essere esclusi dalla disciplina delle società non operative
    • Un punteggio basso non è una sanzione automatica, ma aumenta l’esposizione ai controlli

    Dal punteggio ai benefici: come funziona il regime premiale ISA

    Gli ISA – Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, istituiti dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 – assegnano a ogni contribuente un punteggio da 1 a 10 che sintetizza la propria affidabilità fiscale. Chi ha già letto la guida introduttiva conosce la logica di fondo; questo articolo si concentra su ciò che accade in concreto quando quel punteggio è elevato: il cosiddetto regime premiale.

    Il regime premiale non è un privilegio riservato a pochi: è la risposta dell’ordinamento alla necessità di concentrare i controlli sui contribuenti meno trasparenti, alleggerendo il carico su quelli che dimostrano coerenza fiscale. Capire quali benefici si attivano, e a quali condizioni qualitative, consente di valutare se e come la gestione contabile e dichiarativa incida sulla propria posizione.

    È importante chiarire subito un punto: un punteggio basso non equivale a una violazione fiscale e non comporta di per sé alcuna sanzione. Significa, però, che il contribuente può risultare più esposto a forme di controllo che, per chi ha punteggi elevati, sono escluse o limitate. Il divario tra le due posizioni è il cuore del regime premiale.

    Benefici del regime premiale ISA per soglia di punteggio (indicazioni qualitative)
    Beneficio Condizione qualitativa di accesso
    Esclusione/limitazione accertamenti da presunzioni semplici Superamento di una soglia di punteggio indicata annualmente dalla normativa vigente
    Riduzione dei termini per l'accertamento Punteggio elevato, secondo i parametri vigenti per il periodo d'imposta
    Esonero dal visto di conformità per compensazioni Punteggio sufficiente entro i limiti di importo previsti dalla normativa
    Esonero dal visto di conformità per rimborsi IVA Punteggio sufficiente entro i limiti di importo previsti dalla normativa
    Esclusione dalla disciplina delle società non operative Punteggio adeguato, verificare i parametri vigenti per il periodo d'imposta

    Esempio pratico

    • Alfa Srl opera nel settore della consulenza informatica e ogni anno compila con cura il modello ISA allegato alla dichiarazione dei redditi. Grazie alla coerenza tra ricavi dichiarati, costi sostenuti e redditività del settore, ottiene un punteggio elevato. In sede di dichiarazione, il software ministeriale conferma l’accesso al regime premiale: Alfa Srl potrà compensare crediti IVA fino alla soglia prevista senza apporre il visto di conformità del professionista, evitando un costo e una procedura aggiuntiva. Nello stesso anno, un concorrente con profilo simile ma dati contabili incoerenti ottiene un punteggio basso: non subirà sanzioni immediate, ma risulterà più esposto a controlli analitici e non beneficerà delle stesse protezioni.

    Documenti necessari

    • Art. 9-bis, D.L. 50/2017 – norma istitutiva degli ISA e del regime premiale
    • Decreto ministeriale annuale di approvazione degli ISA – definisce soglie e benefici per ciascun periodo d’imposta
    • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – indica annualmente i livelli di punteggio per l’accesso ai benefici premiali
    • Circolare dell’Agenzia delle Entrate sugli ISA – chiarimenti applicativi su esclusioni, accertamenti e visto di conformità
    • Normativa sulle società non operative (art. 30, L. 724/1994) – disciplina che può essere disapplicata in presenza di punteggio ISA adeguato

    Caso 1 – Il lavoratore autonomo con punteggio elevato

    Scenario. Tizio è un ingegnere che svolge attività di progettazione in forma individuale. Compila il proprio ISA indicando tutti i dati richiesti dal modello e, grazie alla coerenza tra compensi, ore lavorate e spese di studio, ottiene un punteggio che supera la soglia prevista per l’accesso al regime premiale.

    Come si applica. Tizio beneficia della limitazione degli accertamenti basati su presunzioni semplici: l’Amministrazione non potrà utilizzare determinati strumenti induttivi per rettificare il suo reddito. Potrà inoltre chiedere il rimborso IVA o effettuare compensazioni fino alla soglia normativa senza richiedere il visto di conformità al proprio commercialista, con un risparmio diretto. I termini entro cui l’ufficio può notificargli un avviso di accertamento risultano ridotti rispetto all’ordinario.

    In pratica

    • Verificare annualmente il punteggio ISA prima di presentare la dichiarazione, non dopo
    • Valutare con il professionista se i dati extra-contabili (ore lavorate, beni strumentali) siano stati inseriti correttamente
    • Conservare la documentazione che supporta i dati indicati nel modello ISA per l’intera durata dei termini di accertamento applicabili

    Caso 2 – La società con punteggio basso e rischio società di comodo

    Scenario. Beta Srl opera nel settore immobiliare e presenta ricavi dichiarati sistematicamente inferiori ai valori di coerenza del proprio ISA. Il punteggio risultante è basso. La società è già potenzialmente soggetta alla disciplina delle società non operative in base ai test ordinari sul volume dei ricavi.

    Come si applica. Non avendo raggiunto il punteggio ISA adeguato, Beta Srl non può accedere al beneficio dell’esclusione automatica dalla disciplina delle società di comodo. Dovrà quindi verificare la propria posizione rispetto ai test ordinari e, se necessario, presentare interpello disapplicativo o dimostrare l’esistenza di cause oggettive. In aggiunta, rimane esposta agli accertamenti basati su presunzioni semplici e non beneficia della riduzione dei termini.

    In pratica

    • Un punteggio basso non è una condanna: è un segnale che invita a verificare la coerenza dei dati dichiarati
    • Se il basso punteggio dipende da situazioni straordinarie (crisi di mercato, ristrutturazione), valutare la compilazione dei dati aggiuntivi per rappresentare correttamente la posizione
    • Affrontare per tempo il tema delle società non operative: la disapplicazione richiede un percorso documentale che non si improvvisa a ridosso della scadenza

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per regime premiale ISA?

    È l’insieme di benefici fiscali – limitazione degli accertamenti, riduzione dei termini, esonero dal visto di conformità, esclusione dalla disciplina delle società di comodo – che spettano ai contribuenti che raggiungono determinate soglie di punteggio ISA, stabilite annualmente dalla normativa vigente.

    Un punteggio ISA basso comporta sanzioni?

    No. Un punteggio basso non è di per sé una violazione né produce sanzioni automatiche. Significa però che il contribuente non accede ai benefici premiali e risulta più esposto a forme di controllo che, per chi ha punteggi elevati, sono escluse o limitate.

    Cosa si intende per esclusione degli accertamenti da presunzioni semplici?

    Le presunzioni semplici sono uno strumento attraverso cui l’Amministrazione può ricostruire induttivamente i ricavi o i compensi non dichiarati, senza prova diretta. Il regime premiale ISA limita o esclude l’utilizzo di questo strumento nei confronti dei contribuenti con punteggio elevato.

    L'esonero dal visto di conformità vale per qualsiasi importo?

    No. L’esonero si applica entro i limiti di importo stabiliti dalla normativa per il periodo d’imposta di riferimento, sia per le compensazioni in F24 sia per i rimborsi IVA. Oltre tali soglie il visto rimane obbligatorio. Verificare i parametri vigenti.

    Come si accede al beneficio sulla disciplina delle società non operative?

    Il contribuente che raggiunge il punteggio ISA adeguato può essere escluso automaticamente dall’applicazione della disciplina delle società non operative (di comodo) per il periodo d’imposta. La soglia esatta va verificata nei decreti e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate relativi all’anno di riferimento.

    Il regime premiale si applica automaticamente o serve una richiesta?

    Il regime premiale si attiva in base al punteggio risultante dalla compilazione del modello ISA allegato alla dichiarazione dei redditi. Non è necessaria una richiesta separata: è il punteggio stesso, correttamente calcolato con il software ministeriale, a determinare l’accesso ai benefici.

    I benefici premiali valgono per tutti i tipi di accertamento?

    No. Il regime premiale limita specificamente gli accertamenti basati su presunzioni semplici e riduce i termini ordinari di decadenza. Non esclude tutti i tipi di accertamento: restano possibili, ad esempio, gli accertamenti fondati su prove dirette o su specifiche segnalazioni di irregolarità.

  • Art. 216-ter D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sulla solvibilità di gruppo)

    Art. 216-ter D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sulla solvibilità di gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.

    2. 2. Il calcolo della solvibilità di gruppo è effettuato dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità di gruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante è data dalla differenza tra: a) i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati; b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati.

    3. Il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a livello di gruppo e dei fondi propri ammissibili per la sua copertura calcolato sulla base dei conti consolidati di cui alle lettere a) e b), comma 2, è effettuato secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV, Sezione I e II, e di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, II e III, e le disposizioni attuative dettate dall'IVASS con regolamento, ai sensi del comma 1.

    4. Se l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, la solvibilità di gruppo è calcolata a livello di detta società. Ai fini del calcolo, la società controllante è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o riassicurazione per quanto riguarda il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

    5. L'IVASS, previa consultazione delle Autorità di vigilanza interessate e del gruppo, può autorizzare l'applicazione ad un determinato gruppo del metodo della deduzione ed aggregazione di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera b), o della combinazione dello stesso con il metodo dei conti consolidati, qualora l'applicazione esclusiva del metodo dei conti consolidati risulti inappropriata.

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  • Investimenti in startup e PMI innovative: detrazione nel 730

    In sintesi

    • Agevolazione per chi investe nel capitale sociale di startup innovative e PMI innovative: la normativa riconosce una detrazione IRPEF sull’investimento effettuato.
    • Rigo RP80 del Modello Redditi PF 2026 (Fascicolo 1): e’ il rigo destinato agli investimenti nel capitale di startup e PMI innovative per chi presenta il Modello Redditi. Chi usa il 730 standard potrebbe non poter utilizzare questo beneficio direttamente.
    • Condizione di mantenimento: la detrazione e’ subordinata al mantenimento dell’investimento per un periodo minimo previsto dalla normativa. Se si esce prima, scatta la decadenza.
    • Decadenza e recupero: se si verificano le condizioni di decadenza (articolo 6 comma 4 del DM 7 maggio 2019), l’investitore deve incrementare il reddito dell’anno per l’importo che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi precedenti e versare gli interessi legali sull’imposta non pagata.
    • Eccedenza non fruita: se alla data di decadenza c’e’ ancora una parte di agevolazione non ancora utilizzata, quella quota non piu’ spettante va in diminuzione rispetto a quanto eventualmente ancora detraibile.
    • Attenzione al modello da usare: le specifiche tecniche dell’agevolazione sono trattate nel quadro RP del Modello Redditi PF. Verifica con il tuo Caf o professionista se puoi utilizzare il 730 o se devi presentare il Modello Redditi.

    Cosa significa investire in una startup o PMI innovativa ai fini fiscali

    Le startup innovative e le PMI innovative sono societa’ iscritte in appositi registri camerali con caratteristiche specifiche (tecnologia, brevetti, spese in ricerca). Investire nel loro capitale, cioe’ diventare socio o aumentare la propria partecipazione, puo’ dare diritto a un’agevolazione fiscale: la detrazione IRPEF sull’investimento effettuato.

    L’agevolazione e’ strutturata come un incentivo all’investimento produttivo: lo Stato ti rimborsa una parte delle tasse in proporzione a quanto hai messo nel capitale di queste societa’. In cambio, devi tenere l’investimento per un certo periodo minimo: se vendi o disinvesti prima, l’agevolazione decade e devi restituire il beneficio fiscale gia’ fruito, maggiorato degli interessi.

    Dal punto di vista dichiarativo, gli investimenti in startup e PMI innovative confluiscono nel rigo RP80 del Modello Redditi PF 2026. Chi presenta il 730 dovrebbe verificare con il proprio Caf o professionista se la sua situazione consente di avvalersi di questo schema agevolato o se e’ necessario passare al Modello Redditi.

    Un aspetto particolarmente importante da conoscere e’ la disciplina della decadenza, descritta dall’articolo 6 comma 4 del decreto ministeriale 7 maggio 2019: se si verificano le condizioni di decadenza, l’investitore deve dichiarare nel quadro RL del Modello Redditi l’importo dell’agevolazione gia’ fruita e versare anche gli interessi legali sull’imposta risparmata nei periodi precedenti.

    Schema dell'agevolazione per investimenti in startup e PMI innovative
    Voce Dettaglio
    Soggetti ammessi Startup innovative e PMI innovative iscritte nei registri camerali
    Tipo di investimento Investimento nel capitale sociale della societa'
    Rigo dichiarativo (Modello Redditi PF) RP80
    Condizione chiave Mantenimento dell'investimento per il periodo minimo
    Cosa succede se si decade Recupero dell'agevolazione fruita + interessi legali sull'imposta non versata
    Riferimento normativo della decadenza Art. 6 comma 4 del DM 7 maggio 2019
    Rigo per il recupero (Modello Redditi PF) RL34 (colonne 1, 2, 3)

    Esempio pratico

    • Tizio ha investito nel 2022 nel capitale di una startup innovativa e ha fruito dell’agevolazione per i periodi d’imposta successivi. Nel 2025 cede le sue quote prima del termine minimo: scatta la decadenza. Nel quadro RL34 del Modello Redditi PF 2026 deve indicare in colonna 1 l’importo dell’agevolazione fruita nei periodi precedenti, in colonna 2 gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto di quell’agevolazione, e in colonna 3 l’eventuale eccedenza non ancora fruita che non spetta piu’. Gli interessi vanno calcolati dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.

    Documenti necessari

    • Documentazione della societa’ che attesta la qualifica di startup innovativa o PMI innovativa (visura camerale con sezione speciale)
    • Contratto o atto di sottoscrizione dell’investimento nel capitale sociale
    • Attestazione dell’investimento rilasciata dalla societa’ (spesso prevista dalla normativa specifica)
    • In caso di decadenza: documentazione dell’evento che ha causato la perdita del beneficio (es. atto di cessione delle quote)
    • Calcolo degli interessi legali sull’imposta non versata nei periodi in cui si e’ fruita l’agevolazione

    Investimento mantenuto: come si dichiara

    Scenario. Caio ha effettuato nel 2024 un investimento nel capitale di una PMI innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese. Vuole sapere come trattare questa operazione nella dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025) e se puo’ usare il 730.

    Come si applica. L’agevolazione per gli investimenti in startup e PMI innovative va dichiarata nel rigo RP80 del Modello Redditi PF. Chi ha diritto alla detrazione e mantiene l’investimento per il periodo minimo non deve fare nulla di speciale nell’anno in cui mantiene la partecipazione, se l’agevolazione e’ gia’ stata correttamente indicata nell’anno dell’investimento. Caio dovra’ verificare con il Caf se la sua situazione e’ compatibile con il 730 o se deve usare il Modello Redditi, che e’ il modello specificamente previsto per questo tipo di agevolazione.

    In pratica

    • Conservare la documentazione della qualifica innovativa della societa’ e dell’investimento effettuato.
    • Verificare se e’ necessario presentare il Modello Redditi PF invece del 730.
    • Mantenere l’investimento per il periodo minimo per non perdere l’agevolazione.

    Decadenza dall'agevolazione: cosa dichiarare

    Scenario. Sempronio aveva investito in una startup innovativa e fruito della relativa agevolazione. Nel 2025 vende le quote prima del termine minimo previsto. Si attiva la decadenza dall’agevolazione ai sensi dell’articolo 6 comma 4 del DM 7 maggio 2019.

    Come si applica. Sempronio e’ tenuto a compilare il quadro RL del Modello Redditi PF 2026, sezione IV, rigo RL34. Deve indicare: in colonna 1, l’ammontare dell’agevolazione fruita nei periodi precedenti che non spetta piu’; in colonna 2, gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto di quell’agevolazione, calcolati dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata; in colonna 3, l’eventuale eccedenza di agevolazione non ancora fruita e non piu’ spettante, che va computata in diminuzione di quanto indicato nel rigo RP34, colonna 3. L’importo degli interessi di colonna 2 costituisce una componente negativa nel calcolo dell’imposta.

    In pratica

    • In caso di decadenza, la dichiarazione deve essere obbligatoriamente il Modello Redditi PF, non il 730.
    • Indicare in RL34 colonna 1 l’agevolazione fruita e in colonna 2 gli interessi legali calcolati sulla relativa imposta.
    • L’eccedenza non fruita non piu’ spettante va riportata in colonna 3 e abbatte quanto indicato in RP34 colonna 3.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso usare il Modello 730 per la detrazione sugli investimenti in startup innovative?

    La detrazione per investimenti in startup e PMI innovative e’ prevista al rigo RP80 del Modello Redditi PF. Chi usa il 730 dovrebbe verificare con il proprio Caf o consulente se la propria situazione e’ compatibile: in molti casi e’ necessario presentare il Modello Redditi per fruire correttamente di questa agevolazione.

    Cosa succede se vendo le quote della startup prima del tempo?

    Scatta la decadenza dall’agevolazione ai sensi dell’articolo 6 comma 4 del DM 7 maggio 2019. Devi dichiarare nel quadro RL34 del Modello Redditi PF l’importo dell’agevolazione fruita nei periodi precedenti (che va aggiunto al reddito dell’anno di decadenza) e versare gli interessi legali sull’imposta non pagata in quegli anni.

    Cosa sono gli interessi legali che devo versare in caso di decadenza?

    Sono gli interessi calcolati sull’imposta che non e’ stata pagata nei periodi in cui hai fruito dell’agevolazione, computati dalla data in cui quell’imposta avrebbe dovuto essere versata. Il loro importo va indicato in colonna 2 del rigo RL34 e costituisce una componente negativa nel calcolo dell’imposta dovuta.

    Come faccio a sapere se una societa' e' una startup o PMI innovativa?

    Le startup innovative e le PMI innovative sono iscritte in apposite sezioni speciali del Registro delle Imprese. Puoi verificare la qualifica attraverso la visura camerale della societa’ oppure sul portale del Registro delle Imprese. La qualifica deve essere in corso al momento dell’investimento.

    Se l'agevolazione decade ma non ho ancora usato tutta la parte spettante, cosa succede?

    L’eccedenza di agevolazione non ancora fruita e non piu’ spettante deve essere indicata in colonna 3 del rigo RL34 del Modello Redditi PF 2026. Questo importo va computato in diminuzione di quanto eventualmente indicato nel rigo RP34, colonna 3, riducendo cosi’ le agevolazioni future.

  • Art. 216-bis D.Lgs. 209/2005 – (Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo)

    Art. 216-bis D.Lgs. 209/2005 – (Poteri dell’IVASS sulle operazioni infragruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Se risulta che un'operazione infragruppo determina o rischia di determinare gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3 o arreca o rischia di arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o per gli interessi delle imprese di assicurazione e riassicurazione cedenti, l'IVASS può, secondo le disposizioni stabilite con regolamento: a) vietare all'impresa il compimento dell'operazione o imporre condizioni per il suo compimento; b) ordinare all'impresa di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.

    ))

  • Art. 122 D.Lgs. 141/2024 – Revisione delle scritture doganali

    Art. 122 D.Lgs. 141/2024 – Revisione delle scritture doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Ai sensi dell’ articolo 17 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con provvedimenti dell’Agenzia sono fissati i termini e le modalità per la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, nonché per la digitalizzazione di documenti, supporti e registri cartacei ancora in uso, non contemplati nel programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023.

  • Art. 216 D.Lgs. 209/2005 – (Comunicazione delle operazioni infragruppo)

    Art. 216 D.Lgs. 209/2005 – (Comunicazione delle operazioni infragruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa di assicurazione o riassicurazione segnala all'IVASS, ad intervalli regolari e almeno una volta l'anno, ogni operazione infragruppo significativa effettuata ai sensi dell'articolo 215-quinquies, comma 1.

    2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione segnala all'IVASS con la massima tempestività le operazioni infragruppo molto significative.

    3. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla tipologia e alla significatività delle operazioni, le operazioni da assoggettare a comunicazione fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse.

    4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere effettuate in modo centralizzato dall'ultima impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante di cui all'articolo 210, comma 2. Nel caso in cui la società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo che può trasmettere le informazioni in modo centralizzato.

    5. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre il tipo di operazioni infragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di operazioni rilevanti, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.

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  • Borse di studio: esenti o tassabili nel 730/2026?

    In sintesi

    • Regola generale: le borse di studio erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente concorrono al reddito come redditi assimilati al lavoro dipendente, salvo esenzioni specifiche.
    • Esenti per legge: alcune borse di studio (ad es. quelle per dottorato di ricerca, alcune borse regionali) non sono soggette a IRPEF in base a disposizioni normative apposite.
    • Dove si dichiarano: le borse tassabili vanno inserite nel quadro C del 730, insieme agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente.
    • Certificazione Unica: chi eroga la borsa con ritenuta d’acconto rilascia la Certificazione Unica; da quella si ricavano i dati da inserire nel 730.
    • Borse estere: le borse percepite da studenti non residenti in Italia provenienti da fonti estere sono generalmente non imponibili in Italia in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni.

    Borsa di studio e IRPEF: quando si paga e quando no

    Se hai ricevuto una borsa di studio nel 2025, la prima domanda da porti è: devo dichiararla? La risposta dipende dal tipo di borsa e da chi l’ha erogata. Non tutte le borse finiscono in dichiarazione: la legge prevede esenzioni specifiche per alcune categorie, mentre per altre il reddito va inserito nel modello 730.

    Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate al modello 730/2026 chiariscono che le somme percepite come borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a condizione che siano erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e che non sia prevista una specifica esenzione. Nei casi di esonero si richiama espressamente che le ‘alcune borse di studio’ rientrano tra i redditi esenti, non obbligando alla presentazione della dichiarazione.

    In pratica, la distinzione chiave e’ questa: se la borsa e’ coperta da una norma di esenzione (ad esempio certe borse per il dottorato o borse regionali per il diritto allo studio) non la dichiari. Se invece non c’e’ un’esenzione specifica, la borsa concorre al reddito complessivo e va riportata nel quadro C del 730, nella sezione dedicata ai redditi assimilati. Chi l’ha erogata dovrebbe averti gia’ consegnato la Certificazione Unica, da cui ricavi l’importo da inserire.

    Borse di studio: quadro fiscale riepilogativo
    Tipologia di borsa Trattamento IRPEF Dove si dichiara
    Borse con esenzione specifica (es. dottorato, alcune borse regionali) Esente IRPEF Non va dichiarata
    Borse di studio senza esenzione, fuori da rapporto di lavoro Imponibile come reddito assimilato Quadro C del 730
    Borse erogate nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente Imponibile come reddito di lavoro dipendente Quadro C del 730
    Borse da fonte estera a studenti non residenti (convenzioni) Generalmente non imponibile in Italia Non va dichiarata in Italia

    Esempio pratico

    • Tizio riceve nel 2025 una borsa di studio di 8.000 euro da un ente privato per frequentare un master universitario, senza alcuna norma di esenzione applicabile. La borsa e’ erogata al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente: l’ente ha applicato la ritenuta d’acconto e ha rilasciato la Certificazione Unica. Tizio inserisce l’importo nel quadro C del suo 730/2026 tra i redditi assimilati. Se invece avesse ricevuto una borsa per il dottorato di ricerca coperta da esenzione di legge, non avrebbe dovuto inserire nulla in dichiarazione.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’ente erogatore
    • Contratto o lettera di assegnazione della borsa di studio
    • Eventuale documentazione che attesta il regime di esenzione (norma di riferimento, comunicazione dell’ente)
    • Ricevute dei pagamenti ricevuti, se non c’e’ sostituto d’imposta

    Borsa di studio tassabile: come compilare il 730

    Scenario. Caio, 26 anni, ha ricevuto nel 2025 una borsa di studio di 6.000 euro da una fondazione privata per un programma di ricerca applicata. Non esiste una norma di esenzione per quella specifica borsa. La fondazione ha agito da sostituto d’imposta, applicato le ritenute e rilasciato la Certificazione Unica.

    Come si applica. Caio deve inserire l’importo indicato nella Certificazione Unica nel quadro C del 730/2026, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I giorni di erogazione della borsa vanno indicati nel rigo C5 per calcolare la detrazione spettante, seguendo le istruzioni specifiche per i ‘casi particolari’ del periodo di lavoro indicati in Appendice alle istruzioni del 730.

    In pratica

    • Prendi la Certificazione Unica e copia il reddito nel quadro C del 730.
    • Verifica che le ritenute indicate nella CU corrispondano a quelle riportate nel rigo C9.
    • Non calcolare tu l’imposta: ci pensa chi presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista).

    Borsa di studio esente: cosa fare

    Scenario. Sempronia, dottoranda, ha percepito nel 2025 una borsa di dottorato di ricerca coperta da esenzione fiscale per legge. Ha ricevuto l’importo senza ritenute e senza Certificazione Unica.

    Come si applica. La borsa esente non va inserita nel 730. Sempronia non e’ tenuta a dichiararla perche’ rientra tra i redditi esenti che, secondo le istruzioni AdE al 730/2026, non obbligano alla presentazione della dichiarazione (a condizione che non abbia altri redditi imponibili che la rendano obbligata). E’ comunque consigliabile conservare la documentazione che attesta la natura esente della borsa, nel caso di eventuali richieste dell’Agenzia delle Entrate.

    In pratica

    • Non inserire la borsa esente nel quadro C: non e’ un reddito imponibile.
    • Conserva la documentazione che certifica l’esenzione (riferimento normativo, lettera dell’ente).
    • Se hai dubbi sul tipo di borsa, chiedi all’ente erogatore se ha applicato o meno ritenute.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come faccio a sapere se la mia borsa di studio e' esente?

    Se l’ente erogatore non ha applicato ritenute e non ti ha rilasciato la Certificazione Unica, probabilmente la borsa e’ esente. Puoi anche verificare la norma di riferimento citata nella lettera di assegnazione o chiedere direttamente all’ente.

    Dove si inserisce la borsa tassabile nel 730?

    Nel quadro C, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I dati si ricavano dalla Certificazione Unica rilasciata dall’ente che ha erogato la borsa.

    Una borsa per un master privato e' sempre tassabile?

    In linea generale si’, se non esiste una norma di legge che la esenti espressamente. Il fatto che il master sia privato o universitario non cambia il trattamento fiscale di base: conta l’esistenza o meno di una specifica esenzione.

    Se ho ricevuto la borsa da un ente estero devo dichiararla in Italia?

    Dipende dalla tua residenza fiscale e dall’eventuale convenzione contro le doppie imposizioni. Se sei residente in Italia e la borsa proviene dall’estero senza esenzione convenzionale, va in linea generale dichiarata. Se sei uno studente non residente che percepisce una borsa da fonte estera, le convenzioni prevedono spesso la non imponibilita’ in Italia.

    La borsa di studio si somma agli altri redditi per calcolare l'IRPEF?

    Si’, se e’ tassabile concorre al reddito complessivo, su cui vengono applicate le aliquote IRPEF progressive. Questo puo’ influire anche sulle detrazioni spettanti e sul calcolo del trattamento integrativo.

  • Perdite fiscali SRL: come si riportano negli anni successivi

    In sintesi

    • Due regimi distinti: le perdite ordinarie si usano in misura limitata (art. 84, comma 1 TUIR); quelle dei primi tre esercizi in misura piena (art. 84, comma 2 TUIR).
    • Regola dell’80%: le perdite ‘ordinarie’ possono abbattere il reddito imponibile solo fino all’80% del reddito stesso; il 20% resta sempre tassato.
    • Nessun limite di tempo: le perdite si riportano in avanti senza scadenza, esercizio dopo esercizio, fino al loro completo utilizzo.
    • Perdite dei primi tre esercizi: quelle generate nei primi tre esercizi di vita della società si compensano per l’intero importo, senza il limite dell’80%.
    • Prospetto RS: le perdite residue vanno indicate nel quadro RS (righi RS44 e RS45) del modello Redditi SC e devono essere aggiornate ogni anno.
    • Limiti nei passaggi societari: fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie possono introdurre condizioni aggiuntive all’utilizzo delle perdite pregresse.

    Come funziona il riporto delle perdite fiscali in una SRL

    Quando una SRL (o più in generale una società di capitali) chiude l’esercizio con una perdita fiscale, quella perdita non va perduta per sempre. Il fisco italiano permette di ‘portarla avanti’ e di usarla per ridurre il reddito imponibile degli anni successivi. Questo meccanismo si chiama riporto in avanti delle perdite.

    Il principio di base è semplice: se quest’anno la società ha perso 100.000 euro e l’anno prossimo guadagna 200.000 euro, può abbattere in parte quei 200.000 usando la perdita pregressa, pagando l’IRES su una base ridotta. Quanto può abbattere dipende però dalla tipologia della perdita.

    Le istruzioni al modello Redditi SC 2026 distinguono due categorie di perdite: quelle ‘ordinarie’, soggette al limite dell’80%, e quelle generate nei primi tre esercizi della società, che si usano senza limiti di percentuale. In entrambi i casi, non c’è un orizzonte temporale entro cui la perdita deve essere utilizzata: il riporto è illimitato nel tempo.

    Regole di utilizzo delle perdite fiscali nelle società di capitali
    Tipo di perdita Limite di utilizzo annuo Orizzonte temporale
    Perdite ordinarie (art. 84, comma 1 TUIR) Max 80% del reddito imponibile dell'anno Illimitato (nessuna scadenza)
    Perdite dei primi 3 esercizi (art. 84, comma 2 TUIR) 100% del reddito imponibile (misura piena) Illimitato (nessuna scadenza)
    Perdite in liquidazione ordinaria Riportabili ai periodi successivi ai sensi dell'art. 182, comma 3 TUIR Carry back se liquidazione <= 5 esercizi

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha chiuso il 2023 con una perdita fiscale ordinaria di 300.000 euro. Nel 2024 produce un reddito imponibile di 200.000 euro. Applicando la regola dell’80%, può abbattere al massimo 160.000 euro (80% di 200.000). Paga l’IRES su 40.000 euro. I restanti 140.000 euro di perdita (300.000 – 160.000) rimangono disponibili e vengono indicati nel prospetto RS del modello Redditi SC 2025. L’anno successivo Alfa SRL potrà usarli di nuovo, sempre nel limite dell’80% del reddito di quel periodo.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SC 2026 con quadro RS compilato (righi RS44 e RS45)
    • Bilancio civilistico degli esercizi in perdita
    • Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti che attestano la perdita residua
    • Verbali di approvazione del bilancio in perdita
    • Documentazione di eventuali operazioni straordinarie (fusioni, scissioni) che impattano le perdite

    Beta SpA: perdita ordinaria scalata sull'80%

    Scenario. Beta SpA ha accumulato negli anni 2021 e 2022 perdite fiscali ordinarie per complessivi 500.000 euro, correttamente indicate nel prospetto RS. Nel 2025 l’azienda torna in utile con un reddito imponibile di 400.000 euro.

    Come si applica. Le perdite di Beta SpA rientrano nel comma 1 dell’art. 84 TUIR (perdite ordinarie): possono abbattere il reddito solo fino all’80%. L’80% di 400.000 euro è 320.000 euro. Beta SpA porta quindi in deduzione 320.000 euro di perdite, paga l’IRES sui restanti 80.000 euro, e riporta ancora 180.000 euro (500.000 – 320.000) al periodo successivo nel rigo RS44.

    In pratica

    • Reddito imponibile 2025: 400.000 euro
    • Perdite utilizzabili: 320.000 euro (80% di 400.000)
    • IRES calcolata su: 80.000 euro
    • Perdite residue da riportare: 180.000 euro (rigo RS44)

    Alfa SRL al terzo anno di vita: perdite in misura piena

    Scenario. Alfa SRL è stata costituita nel 2023. Nel primo esercizio e nel secondo ha totalizzato perdite fiscali per 200.000 euro complessivi. Nel 2025 (terzo esercizio) produce un reddito di 150.000 euro.

    Come si applica. Le perdite maturate nei primi tre esercizi dalla costituzione rientrano nel comma 2 dell’art. 84 TUIR e sono utilizzabili in misura piena, cioè senza il tetto dell’80%. Alfa SRL può quindi dedurre l’intera perdita di 200.000 euro, ma il reddito è solo 150.000 euro: compensa tutto il reddito del 2025 e riporta ancora 50.000 euro di perdita al 2026 nel rigo RS45. Non paga IRES nel 2025.

    In pratica

    • Reddito imponibile 2025: 150.000 euro
    • Perdite dei primi 3 esercizi (misura piena): 200.000 euro
    • IRES dovuta: zero (perdita > reddito)
    • Perdite residue da riportare al 2026: 50.000 euro (rigo RS45)

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le perdite fiscali di una SRL scadono?

    No. Le perdite fiscali delle società di capitali non hanno un limite temporale di utilizzo: si riportano in avanti senza scadenza, anno dopo anno, fino all’esaurimento. Questo vale sia per le perdite ordinarie (art. 84, comma 1 TUIR) sia per quelle dei primi tre esercizi (art. 84, comma 2 TUIR).

    Cos'e' il limite dell'80% per le perdite fiscali?

    Le perdite ordinarie possono abbattere il reddito imponibile dell’anno al massimo per l’80% del reddito stesso. Significa che almeno il 20% del reddito positivo resta sempre tassabile, indipendentemente da quante perdite pregresse esistano.

    Le perdite dei primi tre anni si usano diversamente?

    Si’. Le perdite generate nei primi tre esercizi di attivita’ della societa’ si compensano in misura piena, cioe’ possono azzerare completamente il reddito imponibile senza il vincolo dell’80%. Si tratta di una norma agevolativa pensata per le imprese in fase di avvio.

    Dove si indicano le perdite nel modello Redditi SC?

    Nel quadro RS, che contiene il prospetto ‘Perdite di impresa non compensate’. Le perdite ordinarie vanno nei righi RS44, quelle in misura piena (primi tre esercizi) nei righi RS45. I saldi vanno aggiornati ogni anno.

    Una fusione puo' bloccare il riporto delle perdite?

    Si’. Le istruzioni ricordano che fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie possono assoggettare le perdite pregresse a condizioni aggiuntive (artt. 84, 172, 173, 176 TUIR). L’eccezione vale quando le societa’ coinvolte appartengono allo stesso gruppo di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile.

    Cosa succede se la societa' entra in liquidazione?

    Le perdite formatesi durante la liquidazione ordinaria possono essere riportate ai periodi successivi. Se la liquidazione si conclude entro cinque esercizi (compreso quello di avvio), e’ anche possibile riportare all’indietro le perdite residue scomputandole dai redditi degli anni precedenti (carry back), ai sensi dell’art. 182, comma 3 TUIR.

  • Art. 215-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Operazioni infragruppo)

    Art. 215-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Operazioni infragruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sulle operazioni infragruppo, anche realizzate con l'impresa di partecipazione assicurativa mista.

    2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano, nell'ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al comma 1, secondo le indicazioni eventualmente fornite dall'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2. L'IVASS verifica l'idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.

    3. L'IVASS esercita la vigilanza sulle operazioni di cui al comma 1 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo e per la solvibilità delle imprese di assicurazione o riassicurazione del gruppo, o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese di assicurazione o riassicurazione coinvolte.

    ))

  • Art. 215-quater D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sulla concentrazione di rischi)

    Art. 215-quater D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sulla concentrazione di rischi)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo sono oggetto di vigilanza da parte dell'IVASS al fine di accertare che tali concentrazioni non producano effetti negativi sulla solvibilità del gruppo o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese coinvolte.

    2. L'IVASS individua con regolamento, avuto riguardo alla significatività delle concentrazioni in relazione ai requisiti del capitale di solvibilità, alle riserve tecniche o entrambi, le concentrazioni di rischi da assoggettare a comunicazione a intervalli regolari e almeno una volta all'anno, fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse. L'IVASS esamina le concentrazioni dei rischi con particolare riferimento al possibile rischio di contagio nel gruppo, al rischio di conflitto di interessi e al livello o al volume dei rischi.

    3. L'IVASS, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica inoltre, il tipo di concentrazione di rischi che l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, di un determinato gruppo deve segnalare in ogni circostanza. Nel definire il tipo di concentrazione di rischi e la soglia di significatività rilevante, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto delle società appartenenti a tale gruppo e della sua struttura di gestione dei rischi.

    4. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, instaura, nell'ambito del sistema di governo societario di gruppo, adeguati meccanismi di segnalazione e contabili, ai sensi dell'articolo 215-bis, comma 3, lettera b), per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo sulle concentrazioni dei rischi, nonché la tempestiva comunicazione delle informazioni rilevanti alla società di cui al presente comma. L'IVASS verifica l'idoneità delle procedure e dispone prescrizioni generali in merito.

    5. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, segnala all'IVASS, ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo. Nel caso in cui l'ultima società controllante non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS designa, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, la società di partecipazione assicurativa, la società di partecipazione finanziaria mista o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo incaricata di trasmettere le informazioni di cui al presente comma.

    ))

  • Art. 215-ter D.Lgs. 209/2005 – (Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo)

    Art. 215-ter D.Lgs. 209/2005 – (Valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, procede alla valutazione richiesta dall'articolo 30-ter a livello di gruppo.

    2. Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo del bilancio consolidato di cui agli articoli 216-ter, comma 2, e 216-quinquies, l'ultima società controllante italiana fornisce all'IVASS un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate del gruppo e il requisito patrimoniale consolidato di solvibilità di gruppo.

    3. L'ultima società controllante italiana può, con il parere favorevole dell'IVASS, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 30-ter a livello del gruppo e a livello di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata del gruppo allo stesso tempo, e può redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.

    4. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 3, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.

    5. In caso di valutazione effettuata ai sensi del comma 3, l'ultima società controllante italiana presenta contestualmente il documento a tutte le autorità di vigilanza interessate.

    ))

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