Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 220-bis D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro)

    Art. 220-bis D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Se l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato membro, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo livello l'ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo e fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi ai sensi del comma 4.

    2. La vigilanza sul sottogruppo di cui al comma 1 è in ogni caso esercitata dall'IVASS, previa consultazione dell'ultima società controllante dello Stato membro e dell'autorità di vigilanza a livello di gruppo. A tali soggetti l'IVASS riferisce le ragioni della decisione di esercitare la vigilanza sul sottogruppo e informa il Collegio delle Autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).

    3. L'IVASS può stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, anche in base agli accordi di coordinamento conclusi con le autorità degli altri Stati membri.

    4. Nel caso in cui sussista un sottogruppo nazionale in un altro Stato membro, l'IVASS può concludere accordi di coordinamento con l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il sottogruppo al fine di stabilire le modalità di esercizio della vigilanza. L'IVASS può esercitare la vigilanza sul sottogruppo nazionale italiano di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall'accordo di coordinamento concluso con l'autorità di vigilanza dello Stato membro includendo nell'area di vigilanza anche il sottogruppo dell'altro Stato. In tal caso, l'IVASS spiega le ragioni dell'accordo concluso all'ultima società controllante del gruppo con sede in un altro Stato membro di cui al comma 1 e all'autorità di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il collegio delle autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b))

  • Art. 220 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 220 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 219 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 219 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 218 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 218 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Ricorso al prefetto contro la multa: termini e rischi

    Il ricorso al prefetto, disciplinato dall’articolo 203 del Codice della Strada, è la via amministrativa per contestare una multa senza affrontare spese. È gratuito e accessibile, ma comporta un rischio preciso: in caso di rigetto l’importo richiesto può raddoppiare rispetto alla sanzione iniziale.

    Che cos’è il ricorso al prefetto

    È un rimedio amministrativo: il cittadino chiede al prefetto di annullare il verbale ritenuto illegittimo o infondato. Si propone in forma scritta, allegando il verbale e i documenti utili a sostenere la propria posizione.

    A differenza del giudice di pace, qui non c’è un processo vero e proprio: la valutazione resta nell’ambito della pubblica amministrazione.

    Il termine di 60 giorni

    Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione immediata (se la multa è stata consegnata sul posto) oppure dalla notifica del verbale. È un termine perentorio: oltre questa scadenza il ricorso è inammissibile e la sanzione diventa definitiva.

    Conviene quindi annotare subito la data di notifica e non rinviare la decisione.

    Come si presenta

    Il ricorso può essere presentato direttamente al prefetto o tramite l’ufficio o comando che ha accertato la violazione, che lo trasmette con i propri rilievi. È utile indicare con precisione gli elementi contestati e, se si vuole, chiedere di essere sentiti personalmente.

    La procedura è gratuita: non sono previsti contributo unificato né spese di iscrizione a ruolo.

    L’ordinanza-ingiunzione e il rischio raddoppio

    Se il prefetto ritiene fondato il verbale, rigetta il ricorso ed emette un’ordinanza-ingiunzione di pagamento. L’importo richiesto è di norma pari al doppio del minimo edittale previsto per quella violazione.

    Questo significa che, in caso di rigetto, si può finire per pagare più della multa originaria. È il principale rischio da valutare prima di scegliere questa strada.

    Cosa fare se il prefetto respinge

    Ricevuta l’ordinanza-ingiunzione, restano due possibilità: pagare l’importo indicato oppure ricorrere al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza.

    Il giudice di pace potrà esaminare nuovamente la vicenda con un contraddittorio più ampio. È quindi possibile, dopo il rigetto del prefetto, spostare la difesa in sede giudiziaria.

    Esempio concreto

    Tizio riceve una multa con minimo edittale di 80 euro. Presenta ricorso al prefetto senza spese, convinto di un errore sulla targa. Se il prefetto accoglie, la multa è annullata. Se invece respinge, l’ordinanza-ingiunzione gli chiederà di norma 160 euro, cioè il doppio del minimo. A quel punto Tizio dovrà decidere se pagare o rivolgersi al giudice di pace entro 30 giorni.

    Quando conviene il prefetto

    Il ricorso al prefetto è indicato quando il vizio è chiaro e documentabile per iscritto e si vuole evitare ogni spesa iniziale. È meno indicato quando il margine di incertezza è alto, perché in caso di rigetto si rischia il raddoppio dell’importo.

    Chi teme questo esito può preferire da subito il giudice di pace, sostenendo il contributo unificato ma evitando l’ordinanza-ingiunzione maggiorata.

    Cosa scrivere nel ricorso

    Un ricorso efficace indica con precisione gli estremi del verbale (numero, data, autorità che lo ha emesso), i dati del ricorrente e i motivi per cui si ritiene illegittima la sanzione. Conviene esporre i motivi in modo ordinato, allegando i documenti che li sostengono.

    È utile precisare se si chiede di essere sentiti personalmente e indicare un recapito per le comunicazioni. Un ricorso chiaro e documentato facilita la valutazione e riduce il rischio di rigetti per genericità.

    Ricordare infine che il prefetto può chiedere chiarimenti o integrazioni: rispondere nei tempi indicati è importante per non pregiudicare l’esito.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quanto costa il ricorso al prefetto?

    Il ricorso al prefetto è gratuito: non sono previsti contributo unificato né spese di iscrizione. Il rischio economico è il rigetto, che comporta un’ordinanza-ingiunzione di norma pari al doppio del minimo edittale.

    Entro quanto devo presentare il ricorso al prefetto?

    Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale. È un termine perentorio: oltre la scadenza il ricorso è inammissibile.

    Se il prefetto respinge posso ancora difendermi?

    Sì. Contro l’ordinanza-ingiunzione puoi proporre ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla sua notifica.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 217-septies D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista)

    Art. 217-septies D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. Gli articoli 217-bis, 217-ter, 217-quater, 217-quinquies, 217-sexies si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista))

  • CCNL Edilizia Cooperative: welfare, Cassa Edile, Sanedil e Prevedi

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: welfare, Cassa Edile, Sanedil e Prevedi

    Nessun altro CCNL ha un sistema di welfare bilaterale paragonabile all’edilizia: la Cassa Edile non è solo un ente di gestione amministrativa, ma il cuore di un ecosistema che comprende sanità integrativa, previdenza complementare, formazione e sicurezza.

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Cooperative ha uno dei sistemi di welfare bilaterale più articolati d’Italia: la Cassa Edile gestisce ferie, tredicesima, APE ed EVR; Sanedil eroga prestazioni sanitarie integrative; Prevedi è il fondo pensione complementare; Formedil finanzia la formazione professionale e la sicurezza. Il rinnovo 2025 ha introdotto il modello DUE per la trasparenza contributiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028
    Organo di coordinamento Casse Edili
    CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili)

    Tabella riepilogativa

    Sistema bilaterale edile – Principali enti e funzioni
    Ente Funzione Finanziamento A chi si applica
    Cassa Edile territoriale Ferie, gratifica natalizia, APE, EVR, coordinamento bilaterale 18,50% retribuzione + contribuzione (variabile per provincia) Operai e apprendisti
    Sanedil Sanità integrativa (visite, esami, odontoiatria) 0,60% a carico datore (min. 120 ore/mese) Operai, apprendisti, impiegati
    Prevedi Previdenza complementare TFR futuro + contributo datore + contributo lavoratore Chi aderisce volontariamente
    Formedil / Scuola Edile Formazione professionale e sicurezza Quota contribuzione alla Cassa Edile Apprendisti e lavoratori del settore
    FNAPE APE (Anzianità Professionale Edile) Contribuzione tramite Casse Edili Operai con 2.100+ ore nel biennio

    La Cassa Edile: architettura e funzionamento

    La Cassa Edile territoriale è l’istituzione centrale del settore. Ogni provincia (o aggregazione di province) ha la propria Cassa Edile, istituita e governata pariteticamente da associazioni datoriali e sindacali del settore. La loro rete nazionale è coordinata dalla CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili).

    Le cooperative edili sono obbligate ad iscrivere alla Cassa Edile tutti gli operai e apprendisti occupati nel territorio di competenza. Gli obblighi di iscrizione si estendono anche alle cooperative che operano fuori dalla propria sede per lavori in trasferta, che dal 1° ottobre 2025 possono gestire con il nuovo sistema di trasferta unica (mantenere un’unica posizione Cassa Edile nella sede e comunicare alla Cassa locale di destinazione).

    Ogni mese la cooperativa invia alla Cassa Edile una denuncia mensile (dal 1° ottobre 2025 nel nuovo formato DUE) riportando ore lavorate, retribuzioni e cantieri per ciascun operaio. La Cassa calcola e addebita i contributi dovuti.

    Sanedil: la sanità integrativa edile

    Sanedil è il fondo sanitario integrativo del settore edile, alimentato da un contributo a carico esclusivo del datore di lavoro pari allo 0,60% della retribuzione, versato tramite la Cassa Edile, per tutti i mesi in cui il lavoratore ha lavorato almeno 120 ore.

    Le prestazioni Sanedil comprendono tipicamente:

    • Visite specialistiche e esami diagnostici non prontamente erogabili dal SSN;
    • Rimborso spese odontoiatriche (conservativa, protesi);
    • Rimborso spese oculistiche (occhiali, lenti a contatto);
    • Integrazione per ricoveri ospedalieri;
    • Prestazioni di prevenzione e medicina preventiva.

    Le prestazioni specifiche e i massimali variano in base al territorio e agli accordi locali integrativi. Il lavoratore deve iscriversi a Sanedil tramite la Cassa Edile e utilizzare i canali previsti (portale online o strutture convenzionate) per accedere ai rimborsi.

    Prevedi: il fondo pensione complementare

    Prevedi (www.prevedi.it) è il fondo pensione negoziale del settore edile, iscritto all’Albo COVIP. È un fondo a contribuzione definita: le somme versate vengono investite su mercati finanziari e accumulate in un conto individuale fino al pensionamento.

    Per il lavoratore che aderisce:

    • Il TFR futuro viene integralmente destinato a Prevedi (anziché restare in azienda);
    • Il lavoratore versa un contributo individuale (percentuale della retribuzione, verificare tasso aggiornato nel regolamento Prevedi);
    • La cooperativa versa un contributo datoriale come incentivo all’adesione.

    Al pensionamento, il montante può essere convertito in rendita vitalizia (con agevolazioni IRPEF) o, in parte, percepito come capitale (fino al 50% del montante, con tassazione agevolata al 15% per i versamenti con almeno 15 anni di anzianità nel fondo).

    Formedil e le Scuole Edili

    Il Formedil è l’ente bilaterale nazionale per la formazione e la sicurezza in edilizia. Le Scuole Edili provinciali, collegate al Formedil, erogano:

    • Corsi di formazione sulla sicurezza obbligatoria (16 ore per i nuovi ingressi, 8 ore annue di aggiornamento);
    • Corsi di qualificazione professionale per operai (muratori, carpentieri, gruisti, posatori);
    • Corsi per abilitazioni specifiche (lavori in quota, ponteggiatori, operatori macchine);
    • Attività di orientamento e formazione continua.

    Il finanziamento avviene tramite una quota della contribuzione versata alla Cassa Edile. Per le cooperative, la partecipazione al sistema Formedil è parte integrante dell’applicazione del CCNL.

    La novità 2025: il modello DUE e la trasparenza contributiva

    Una delle novità più significative del rinnovo del 21 febbraio 2025 è l’introduzione del Modello DUE (Denuncia Unica Edile), operativo dal 1° ottobre 2025. Sostituisce le precedenti denunce mensili con un sistema telematico standardizzato a livello nazionale, con campi obbligatori per cantiere e lavoratore che non possono essere omessi («campi bloccanti»). L’obiettivo è eliminare le «sottodenunce» (dichiarazioni incomplete per ridurre gli obblighi contributivi) e uniformare le procedure di tutte le Casse Edili.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio con accesso a Sanedil
    Tizio ha lavorato regolarmente per la cooperativa per 8 mesi, con almeno 120 ore al mese. Il datore ha versato lo 0,60% ogni mese a Sanedil tramite la Cassa Edile. Tizio deve sottoporsi a una visita oculistica: tramite il portale Sanedil prenota una visita in una struttura convenzionata e ottiene il rimborso delle spese entro i massimali previsti per la sua provincia. Per l’odontoiatria, Sanedil rimborsa fino a un certo importo per i trattamenti documentati.
    Caia – Impiegata che aderisce a Prevedi
    Caia (impiegata di IV livello) viene assunta dalla cooperativa. Al momento dell’assunzione le viene presentato il modulo di adesione a Prevedi. Decide di aderire: il suo TFR futuro confluirà a Prevedi, a cui si aggiunge un contributo proprio (es. 0,50% della retribuzione) e uno della cooperativa. A 30 anni dall’ingresso, all’atto del pensionamento, potrà convertire il montante accumulato in rendita mensile integrativa, con tassazione del 15% (ridotta del 6% per ogni anno oltre i 15 anni nel fondo).
    Sempronio – APE dopo sei anni nel settore
    Sempronio ha lavorato per diverse cooperative negli ultimi 6 anni, sempre denunciato regolarmente alle Casse Edili. La CNCE, attraverso il FNAPE, aggrega le ore di tutte le cooperative. Avendo superato le 2.100 ore computabili nel biennio, Sempronio matura l’APE annuale. Riceve l’importo entro il 1° maggio, calcolato moltiplicando le ore del secondo anno del biennio per il coefficiente contrattuale per la sua categoria (operaio specializzato). L’APE non appare in busta paga ma viene erogata direttamente dal FNAPE o tramite la Cassa Edile di competenza.

    Domande frequenti

    Cos’è la Cassa Edile e perché è obbligatoria?
    La Cassa Edile è un ente bilaterale che gestisce ferie, tredicesima, APE, EVR e finanzia Sanedil e Formedil. È obbligatoria per tutte le cooperative che applicano il CCNL Edilizia. Ogni province ha la propria Cassa Edile, coordinate dalla CNCE a livello nazionale.
    Come funziona Sanedil (sanità integrativa)?
    Sanedil è il fondo sanitario integrativo edile. Il contributo è dello 0,60% della retribuzione, a carico esclusivo del datore, versato per i mesi con almeno 120 ore lavorate. Offre rimborsi per visite specialistiche, odontoiatria, oculistica e ricoveri ospedalieri.
    Cos’è l’APE e come si calcola?
    L’APE (Anzianità Professionale Edile) è il sostituto degli scatti di anzianità. Matura quando il lavoratore accumula almeno 2.100 ore computabili in un biennio. Viene erogata annualmente entro il 1° maggio dal FNAPE, in base alle ore del secondo anno del biennio moltiplicate per i coefficienti contrattuali.
    Cosa cambia con il nuovo modello DUE del 2025?
    Dal 1° ottobre 2025 il DUE (Denuncia Unica Edile) sostituisce le denunce mensili con un sistema telematico standardizzato a livello nazionale, con campi obbligatori per cantiere e lavoratore che non possono essere omessi. Obiettivo: eliminare le sottodenunce e uniformare le procedure di tutte le Casse Edili.
    Come funziona Prevedi per le cooperative edili?
    Prevedi è il fondo pensione negoziale del settore edile. Chi aderisce destina a Prevedi il TFR futuro, più un contributo proprio e uno del datore. Al pensionamento riceve il montante come rendita o (fino al 50%) come capitale, con tassazione agevolata al 15% se il montante ha almeno 15 anni nel fondo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Per informazioni aggiornate su Sanedil consultare sanedil.it; per Prevedi consultare prevedi.it; per la Cassa Edile di competenza consultare il sito della Cassa Edile provinciale o la CNCE. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL o FILLEA-CGIL.

  • Art. 217-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l’impresa controllata)

    Art. 217-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l’impresa controllata)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Le disposizioni, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies cessano di essere applicabili quando: a) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera a), non è più soddisfatta; b) la condizione di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettera b), non è più soddisfatta e l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante non ne ripristina l'osservanza entro un termine adeguato; c) le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere c) e d), non sono più soddisfatte.

    2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), se l'autorità di vigilanza del gruppo decide, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, di non includere più l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata nella vigilanza sul gruppo, ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza interessata e l'ultima impresa controllante.

    3. Ai fini dell'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante ha la responsabilità di assicurare che le condizioni siano soddisfatte su base continuativa. In caso di inosservanza, l'impresa controllante informa immediatamente l'autorità di vigilanza sul gruppo e l'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata interessata. L'impresa controllante presenta un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.

    4. Fatto salvo il comma 3, l'autorità di vigilanza sul gruppo verifica con cadenza almeno annuale che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), continuino ad essere soddisfatte. L'autorità di vigilanza sul gruppo procede a tale verifica, anche su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata, quando quest'ultima abbia serie riserve in merito al rispetto continuativo di tali condizioni. Se la verifica evidenzia carenze nell'osservanza di tali condizioni, l'autorità di vigilanza sul gruppo impone all'impresa controllante di presentare un piano mirante a ripristinare l'osservanza entro un termine adeguato.

    5. Se l'autorità di vigilanza sul gruppo ritiene, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, che il piano di cui ai commi 3 e 4 è inadeguato o non è stato attuato entro i termini concordati, conclude che le condizioni di cui all'articolo 217-bis, comma 1, lettere b), c) e d), non sono più soddisfatte e ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza interessata.

    6. Il regime di vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata del rischio, di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, si applica nuovamente se l'impresa controllante presenta una nuova domanda e ottiene l'autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 217-ter))

  • Art. 217-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo)

    Art. 217-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. In caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo l'articolo 222, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di risanamento presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili o ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

    2. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorità di vigilanza in merito all'approvazione del piano di risanamento entro quattro mesi dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. In mancanza di tale accordo, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare il piano di risanamento, tenendo in debita considerazione i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.

    3. Se l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata individua, a norma dell'articolo 220-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie, informa tempestivamente il collegio delle autorità di vigilanza in merito alle misure da adottare. Se non ricorre una situazione di emergenza, tali misure sono discusse dal collegio delle autorità di vigilanza. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulle misure proposte da adottare entro un mese dalla notifica. In mancanza di tale accordo, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata decide se approvare le misure proposte, tenendo in debito conto i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.

    4. In caso d'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo e fatto salvo l'articolo 222-bis, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di finanziamento a breve termine presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro tre mesi dalla data in cui è stata rilevata l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo. Il collegio delle autorità di vigilanza è altresì informato circa le eventuali misure adottate per garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo a livello di impresa controllata.

    5. 5. L'Autorità di vigilanza sull'impresa controllata e l'autorità di vigilanza sul gruppo possono rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 in caso di disaccordo: a) sull'approvazione del piano di risanamento, anche in relazione ad un'eventuale estensione del periodo ammesso per il risanamento, entro il periodo di quattro mesi di cui al comma 2; o b) sull'approvazione delle misure proposte entro il periodo di un mese di cui al comma 3.

    6. Nelle ipotesi di cui al comma 5 l'AEAP assume la decisione entro un mese da tale rinvio.

    7. 7. La questione non è rinviata all'AEAP: a) dopo la scadenza del periodo di quattro mesi o di un mese di cui ai commi 2 e 3; b) dopo il raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi dei commi 2 o 3; c) nelle situazioni di emergenza di cui al comma 3.

    8. Il periodo di quattro mesi e di un mese di cui ai commi 2 e 3 sono considerati periodi di conciliazione ai sensi dell' articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 . L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione e riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La decisione è pienamente motivata ed è trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorità di vigilanza))

  • Art. 217-quater D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

    Art. 217-quater D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 207-octies il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata di cui all'articolo articolo 217-bis è calcolato secondo quanto previsto dai commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo.

    2. 2. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di gruppo conformemente all'articolo 207-octies e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dal predetto modello interno e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di: a) fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa controllata risultante dall'applicazione del predetto modello, o, b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di cui alla lettera a) non sarebbe appropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di Solvibilità sulla base della formula standard.

    3. L'autorità di vigilanza discute le proposte di cui al comma 2 nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata sia al collegio delle autorità di vigilanza.

    4. 4. Nell'ipotesi in cui il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è calcolato sulla base della formula standard e l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dalle ipotesi sottese alla formula, e fino a quando l'impresa non risolve adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può proporre all'impresa: a) in circostanze eccezionali, di sostituire un sottoinsieme di parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con parametri specifici a tale impresa nel calcolare i moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, a norma dell'articolo 45-terdecies, o, b) nei casi di cui all'articolo 47-sexies, di fissare una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa controllata.

    5. L'autorità di vigilanza discute la proposta di cui al comma 4 nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e ne comunica le ragioni sia all'impresa controllata sia al collegio delle autorità di vigilanza.

    6. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta dell'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata o su eventuali altre misure. Tale accordo è riconosciuto come determinante e applicato dalle autorità di vigilanza interessate.

    7. In caso di disaccordo, entro il termine di un mese dalla proposta dell'autorità di vigilanza, una delle autorità interessate può rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 , affinchè decida entro un mese da tale rinvio. La questione non può essere rinviata all'AEAP oltre tale termine di un mese o in seguito al raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio ai sensi del comma 3.

    8. L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata posticipa la sua decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP conformemente all'articolo 19 del suddetto regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La decisione è pienamente motivata ed è trasmessa all'impresa controllata e al collegio delle autorità di vigilanza))

  • Art. 217-ter D.Lgs. 209/2005 – Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione

    Art. 217-ter D.Lgs. 209/2005 – Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. La richiesta di autorizzazione all'applicazione della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi è presentata all'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata. Tale autorità informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.

    2. Le autorità di vigilanza interessate collaborano nell'ambito del collegio sulla base di una piena cooperazione al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione, stabilendo altresì a quali altri termini eventualmente subordinarla. Esse si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.

    3. Se, nel termine di tre mesi di cui al comma 2, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 , l'autorità di vigilanza sul gruppo posticipa la propria decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP a norma dell' articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP.

    4. La decisione di cui al comma 3, adottata dall'AEAP entro un mese, è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La questione non può essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del presente articolo conformemente all' articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 . Il periodo di tre mesi è considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.

    5. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa controllata trasmette all'impresa richiedente la decisione. La decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

    6. 6. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine di tre mesi di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza sul gruppo decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione: a) eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate; b) eventuali riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio.

    7. La decisione di cui al comma 6 contiene la motivazione di ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve espresse dalle altre autorità di vigilanza interessate. La decisione è trasmessa all'impresa richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano.

  • Art. 217-bis D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo)

    Art. 217-bis D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. Le previsioni di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies si applicano all'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata è inclusa nell'area di vigilanza sul gruppo esercitata dall'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante; b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante coprono l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata, e le autorità di vigilanza interessate sono soddisfatte in merito alla gestione prudente dell'impresa controllata da parte dell'impresa controllante; c) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 215-ter, commi 3 e 4, ha ricevuto parere favorevole in merito alla valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo in modo centralizzato; d) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 216-novies, commi 2 e 3, ha ricevuto parere favorevole in merito alla solvibilità e alla condizione finanziaria di gruppo in modo centralizzato; e) l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante è autorizzata dall'autorità di vigilanza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 217-ter, ad avvalersi della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi))

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