Autore: Andrea Marton

  • Art. 45-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base)

    Art. 45-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. 1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base comprende moduli di rischio individuali, aggregati conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, comma 2. Tale requisito è composto almeno dai seguenti moduli di rischio: a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni; b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita; c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia; d) il rischio di mercato; e) il rischio di inadempimento della controparte.

    2. Ai fini del comma 1, lettere a), b) e c), le operazioni di assicurazione o di riassicurazione sono imputate al modulo del rischio di sottoscrizione che meglio riflette la natura tecnica dei rischi sottostanti.

    3. I coefficienti di correlazione per l'aggregazione dei moduli di rischio di cui al comma 1 e la calibrazione dei requisiti patrimoniali per ciascun modulo di rischio determinano un Requisito Patrimoniale di Solvibilità complessivo conforme ai principi di cui all'articolo 45-ter.

    4. Ogni modulo di rischio di cui al comma 1 è calibrato utilizzando una misura di rischio del tipo valore a rischio con un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%) su un periodo di un anno. Gli effetti di diversificazione sono presi in considerazione nella struttura di ogni modulo di rischio, qualora appropriato.

    5. L'impresa utilizza la stessa struttura e le stesse specifiche per i moduli di rischio, sia per il requisito patrimoniale di solvibilità di base che per qualsiasi calcolo semplificato di cui all'articolo 45-duodecies.

    6. Per i rischi catastrofali possono essere utilizzate, qualora appropriato, specifiche geografiche per il calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia.

    7. Nel calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, l'impresa può sostituire, previa autorizzazione dell'IVASS, nell'ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici dell'impresa. Tali parametri sono calibrati sulla base dei dati interni dell'impresa o di dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni di tale impresa tramite l'uso di metodi standardizzati. Ai fini dell'autorizzazione, l'IVASS verifica la completezza, l'accuratezza e l'adeguatezza dei dati utilizzati.

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  • Art. 7 D.Lgs. 81/2017 – Stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL

    Art. 7 D.Lgs. 81/2017 – Stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL

    L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo

    1. All' articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. 15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis. 15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e successive modificazioni».

  • Art. 45-septies D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base)

    Art. 45-septies D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base conformemente ai commi da 2 a 11.

    2. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni riflette il rischio derivante dagli impegni della assicurazione danni, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attività. Tale modulo tiene conto altresì dell'incertezza dei risultati dell'impresa in rapporto agli impegni di assicurazione e di riassicurazione esistenti nonché delle attività future che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi.

    3. 3. L'impresa calcola il modulo di cui al comma 2, conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, comma 2, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli: a) rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati, nonché il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri; b) rischio catastrofale per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da un'incertezza significativa delle ipotesi in materia di tariffazione e di calcolo delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali.

    4. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'attività di assicurazione vita riflette il rischio derivante dalle obbligazioni dell'assicurazione vita, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attività.

    5. 5. L'impresa calcola il modulo del rischio di cui al comma 4 conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli: a) rischio di mortalità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un incremento del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative; b) rischio di longevità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un calo del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative; c) rischio di invalidità – morbilità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di invalidità, malattia e morbilità; d) rischio di spesa per l'assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese sostenute in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione; e) rischio di revisione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di revisione delle rendite, dovute a variazioni del quadro giuridico o dello stato di salute della persona assicurata; f) rischio di estinzione anticipata: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello o della volatilità dei tassi di riduzione, estinzione anticipata, incluse le ipotesi di riscatto, recesso, nonché di rinnovo delle polizze; g) rischio catastrofale per l'assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi in materia di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o irregolari.

    6. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia riflette il rischio derivante dalla sottoscrizione di impegni dell'assicurazione malattia, sia quando gli impegni sono definiti sulla base di costruzioni tecniche simili a quelle usate per le assicurazioni vita sia quando sono definiti sulla base di costruzioni tecniche delle assicurazioni danni, tenuto conto sia dei rischi coperti che dei processi utilizzati nell'esercizio dell'attività.

    7. 7. Il modulo di cui al comma 6 è calcolato in modo tale da coprire almeno i seguenti rischi: a) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese incorse in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione; b) il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati nonché il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri al momento della costituzione delle riserve; c) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi relative alla fissazione dei prezzi e alla costituzione delle riserve in rapporto al verificarsi di importanti epidemie nonché all'insolita accumulazione di rischi che si verifica in tali circostanze estreme.

    8. Il modulo del rischio di mercato riflette il rischio derivante dal livello o dalla volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti finanziari tali da avere un impatto sul valore delle attività e delle passività dell'impresa. Tale modulo riflette adeguatamente il disallineamento strutturale tra attività e passività, in particolare rispetto alla loro durata relativa (duration).

    9. 9. Il modulo di cui al comma 8 è calcolato, conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli: a) rischio di tasso di interesse: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni della struttura per scadenza dei tassi d'interesse o della volatilità dei tassi di interesse; b) rischio azionario: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale; c) rischio immobiliare: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato dei beni immobili; d) rischio di spread: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità degli spread di credito rispetto alla struttura per scadenze dei tassi di interesse privi di rischio; e) rischio valutario: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute; f) concentrazioni del rischio di mercato: i rischi aggiuntivi per l'impresa derivanti o dalla mancanza di diversificazione del portafoglio delle attività o da grandi esposizioni al rischio di inadempimento da parte di un unico emittente di titoli o di un gruppo di emittenti collegati.

    10. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte riflette le possibili perdite dovute all'inadempimento imprevisto o al deterioramento del merito di credito delle controparti e dei debitori dell'impresa nei successivi dodici mesi. Tale modulo copre i contratti di mitigazione del rischio, quali gli accordi di riassicurazione, le cartolarizzazioni e i derivati, nonché i crediti nei confronti di intermediari e qualsiasi altra esposizione non coperta nel sottomodulo del rischio di spread. Il modulo tiene adeguatamente conto delle garanzie collaterali o di altro genere detenute dall'impresa o da terzi per suo conto e dei rischi ivi associati.

    11. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui al comma 10 tiene conto, per ciascuna controparte, dell'esposizione globale al rischio di controparte dell'impresa nei confronti di tale controparte, indipendentemente dalla forma giuridica degli impegni contrattuali esistenti.

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  • Art. 92 T.U. Stupefacenti – Procedimento al Tribunale di sorveglianza

    Art. 92 T.U. Stupefacenti – Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non e' possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all'atto della scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

    2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza puo' acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.

    3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento e' data immediata comunicazione al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non e' concessa, emette ordine di carcerazione. Torna al sommario

  • Art. 25 Codice Civile Controllo sull’amministrazione delle Fondazioni

    Art. 25 Codice Civile Controllo sull’amministrazione delle Fondazioni

    Art. 25 c.c. Controllo sull’amministrazione delle Fondazioni

    In vigore

    fondazioni L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

  • Art. 75 D.Lgs. 141/2024 – Cessione e distruzione dei beni

    Art. 75 D.Lgs. 141/2024 – Cessione e distruzione dei beni

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96, l’Agenzia può procedere alla vendita delle merci nei casi previsti dalla normativa doganale unionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, salvo quanto diversamente disciplinato nel presente allegato.

    2. La vendita delle merci può essere affidata a soggetti terzi, autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni e individuati nel rispetto della normativa unionale e nazionale.

    3. In caso di vendita, le merci non unionali sono soggette alle relative formalità doganali con pagamento dei diritti di confine dovuti, qualora debbano essere immesse in consumo nell’Unione europea.

    4. In alternativa alla vendita, in osservanza dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, le merci possono essere: a) assegnate a titolo gratuito a enti pubblici o a istituti aventi scopi di assistenza e beneficenza, col vincolo della destinazione agli scopi predetti, quando si tratti di merci deperibili di esigua quantità e di nessun valore commerciale; b) acquisite dall’Agenzia per un utilizzo a fini istituzionali ovvero cedute ad altre amministrazioni pubbliche qualora funzionali all’esercizio delle loro attribuzioni.

  • Art. 165 D.Lgs. 259/2003 – Definizione di nave – Altre definizioni

    Art. 165 D.Lgs. 259/2003 – Definizione di nave – Altre definizioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite dal Codice della navigazione, escluse le navi militari e quelle appartenenti alle forze di polizia di Stato.

    2. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 3 D.Lgs. 33/2013 – Pubblicità e diritto alla conoscibilità

    Art. 3 D.Lgs. 33/2013 – Pubblicità e diritto alla conoscibilità

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo

    7.

    1-bis. L’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all’articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall’articolo

    5. 1-ter. L’Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.

  • CCNL Trasporto Aereo: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Trasporto Aereo

    In sintesi

    Il CCNL Trasporto Aereo fissa termini di preavviso differenziati per anzianita e categoria. Per il personale navigante il preavviso e piu lungo per garantire la continuita operativa e la formazione dei sostituti. Il licenziamento per giusta causa (senza preavviso) e consentito solo per gravi violazioni; quello per giustificato motivo oggettivo (esigenze organizzative) richiede preavviso e, in caso di contestazione, si applica il Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) per le assunzioni dopo il 7 marzo 2015.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assaereo/IBAR, Assohandlers, Assaeroporti · Filt-CGIL, Fit-CISL, UILTrasporti (+ sigle autonome naviganti)
    Ultimo rinnovo
    Rinnovi scaglionati per sezione (vettori e gestori): ultimo testo consolidato indicativo 2024-2025
    Vigenza
    Sezioni vettori e gestori con scadenze differenziate; accordi aziendali integrativi ITA Airways e altri
    Platea
    ~80.000 (piloti, assistenti di volo, personale di terra, handling, manutenzione)

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso – CCNL Trasporto Aereo (indicativo, sezione vettori)
    Categoria / Anzianita Preavviso (dimissioni) Preavviso (licenziamento)
    Personale di terra – fino a 2 anni 30 giorni 30 giorni
    Personale di terra – da 2 a 5 anni 45 giorni 45 giorni
    Personale di terra – oltre 5 anni 60 giorni 60 giorni
    Assistente di volo – fino a 5 anni 60 giorni 60 giorni
    Assistente di volo – oltre 5 anni 90 giorni 90 giorni
    Pilota – fino a 5 anni 90 giorni 90 giorni
    Pilota – oltre 5 anni 120-180 giorni 120-180 giorni

    Il preavviso nel trasporto aereo: perche e piu lungo

    I termini di preavviso nel trasporto aereo, in particolare per il personale navigante, sono strutturalmente piu lunghi rispetto ad altri settori. La ragione e duplice: la necessita di trovare un sostituto qualificato (le licenze ENAC/EASA richiedono tempi di abilitazione) e la pianificazione operativa dei voli (la compagnia deve organizzare la programmazione delle basi e dei turni). I termini indicati nella tabella sono orientativi e possono variare tra sezioni e accordi aziendali.

    Il mancato rispetto del preavviso (sia da parte del datore sia del lavoratore) comporta il pagamento dell’indennita sostitutiva, pari alla retribuzione globale di fatto del periodo non lavorato.

    Dimissioni volontarie: procedura telematica

    Le dimissioni volontarie devono essere rassegnate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 151/2015), accessibile tramite SPID o CIE, con il supporto di un patronato o CAF se necessario. La procedura telematica e obbligatoria per tutti i lavoratori (con eccezioni per i lavoratori in prova, domestici e in alcuni casi di cessione del rapporto).

    Il termine di preavviso decorre dalla data di trasmissione telematica delle dimissioni. In caso di dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, mobbing documentato, modifica peggiorativa unilaterale del contratto), il lavoratore ha diritto all’indennita di disoccupazione NASpI.

    Licenziamento: forme, tutele e Jobs Act

    Il licenziamento individuale deve essere sempre sorretto da motivazione (giusta causa o giustificato motivo) e comunicato per iscritto. Per le assunzioni dopo il 7 marzo 2015 si applicano le tutele del D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act): reintegrazione solo in caso di licenziamento discriminatorio o disciplinare ingiustificato per insussistenza del fatto; nei casi di giustificato motivo oggettivo ingiustificato, indennita crescente con l’anzianita (2-12 mensilita per aziende fino a 15 dipendenti, 4-24 mensilita per aziende con piu di 15).

    Per i naviganti, il licenziamento per inidoneita medica permanente e consentito solo dopo avere esaurito le possibilita di ricollocazione a terra (obbligo di repechage rafforzato).

    Casi pratici

    Tizio – Comandante: dimissioni con 120 giorni di preavviso
    Tizio, comandante con 8 anni di anzianita, decide di dimettersi per accettare un’offerta da un vettore estero. Deve rispettare 120 giorni di preavviso secondo l’accordo aziendale. La compagnia gli concede uno svincolo anticipato a 90 giorni in cambio della rinuncia all’indennita sostitutiva. Tizio accetta e utilizza il periodo residuo per il type-rating sulla nuova flotta.
    Caia – Assistente di volo: licenziamento per GMO e impugnazione
    Caia viene licenziata per soppressione della base di Palermo (GMO). Impugna il licenziamento entro 60 giorni con raccomandata A/R all’azienda (art. 6 L. 604/1966). Essendo stata assunta dopo marzo 2015, si applica il D.Lgs. 23/2015. In sede di conciliazione ottiene un’indennita di 14 mensilita (anzianita 7 anni) + NASpI.
    Sempronio – Addetto rampa: licenziamento disciplinare
    Sempronio viene licenziato per giusta causa dopo aver abbandonato il posto di lavoro in zona rampa senza autorizzazione, causando un ritardo al volo. Il licenziamento e sorretto da giusta causa documentata. Sempronio impugna il provvedimento; il Giudice del Lavoro conferma la giusta causa per la gravita del fatto (rischi operativi sulla rampa) e non dispone la reintegrazione.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso deve dare un pilota che si dimette?
    Il termine varia da 90 a 180 giorni in funzione dell’anzianita e dell’accordo aziendale. E uno dei preavvisi piu lunghi nel panorama contrattuale italiano, giustificato dalla difficolta di sostituzione di figure con licenze specifiche.
    Si puo essere licenziati per inidoneita medica?
    Si, ma solo dopo avere esaurito l’obbligo di repechage (tentativo di ricollocazione in mansioni di terra compatibili). Se la ricollocazione e impossibile, il licenziamento per inidoneita permanente e legittimo.
    Le dimissioni del personale navigante devono essere telematiche?
    Si: la procedura telematica ministeriale e obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati, inclusi i naviganti. Fanno eccezione specifiche categorie (lavoratori in periodo di prova, ecc.).
    Cosa e l'indennita sostitutiva di preavviso?
    E la somma pari alla retribuzione globale di fatto del periodo di preavviso non lavorato. Si paga sia se e il datore a non rispettare il preavviso (licenziamento in tronco senza giusta causa) sia se e il lavoratore a non rispettarlo (dimissioni senza preavviso).
    Il licenziamento deve essere sempre scritto?
    Si. Qualsiasi licenziamento individuale deve essere comunicato per iscritto (art. 2 L. 604/1966) con l’indicazione specifica dei motivi. Il licenziamento verbale e radicalmente nullo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per figura, ferie, permessi retribuiti e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio, idoneita medica e comporto, TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e indennita di volo, diaria e mensilita aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Trasporto Aereo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 104 T.U.B.: Competenze giurisdizionali

    Art. 104 T.U.B.: Competenze giurisdizionali

    Art. 104 T.U.B. Competenze giurisdizionali.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Quando la capogruppo italiana sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’art. 99, comma 5, nonche’ per tutte le controversie fra le societa’ del gruppo e’ competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione la capogruppo ha il centro degli interessi principali.

    2. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 46, lett. b) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).”

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  • Art. 120 sexies decies T.U.B.: Osservatorio del mercato immobiliare

    Art. 120 sexies decies T.U.B.: Osservatorio del mercato immobiliare

    Art. 120 sexies decies T.U.B. – Osservatorio del mercato immobiliare (1).

    In vigore dal 01/07/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

    “1. L’Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l’Agenzia delle entrate assicura il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ed effettua le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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  • Articolo 65 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 65 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 65 CCII – Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.

    2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell’articolo 44, in quanto compatibili.

    3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall’OCC. La nomina dell’attestatore è sempre facoltativa.

    4. […] 4 bis. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l’archivio centrale informatizzato di cui all’articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.