Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 205 D.Lgs. 209/2005 – Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri

    Art. 205 D.Lgs. 209/2005 – Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni o di riassicurazione operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l' IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.

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    1-bis. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere ad ispezioni nei locali della sede secondaria di cui al primo comma e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell' articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010 .

    ))

    2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorità di vigilanza informa l' IVASS , il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.

    ((

    2-bis. Qualora l'IVASS sia di fatto impossibilitato ad esercitare il diritto di partecipazione di cui al comma 2, può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell' articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010 .

    ))

  • Art. 204 D.Lgs. 209/2005 – Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione

    Art. 204 D.Lgs. 209/2005 – Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'IVASS, nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorché l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia: a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell' articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzati in un altro Stato membro; b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a); c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).

    ))

    1-bis. L' IVASS scambia con le Autorità competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali. 1-ter . L' IVASS nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorità competente a vigilare sul potenziale acquirente.

  • Art. 203-bis D.Lgs. 209/2005 – (Cooperazione per l’esercizio della vigilanza sulle società veicolo)

    Art. 203-bis D.Lgs. 209/2005 – (Cooperazione per l’esercizio della vigilanza sulle società veicolo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS coopera e scambia informazioni con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di verificare i contratti conclusi dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica con società veicolo aventi sede in un altro Stato membro o per verificare i contratti conclusi con società veicolo aventi sede nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione di altri Stati membri.

    ))

  • Art. 203 D.Lgs. 209/2005 – Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa

    Art. 203 D.Lgs. 209/2005 – Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività assicurativa

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L' IVASS consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

    2. 2. L' IVASS , altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni: a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea; b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea; c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.

    3. L' IVASS scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività.

  • Spese mediche specialistiche: detrazione 19% nel 730

    In sintesi

    • Detrazione del 19% per visite specialistiche, analisi di laboratorio, esami diagnostici e prestazioni sanitarie.
    • La detrazione scatta solo sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro (sommando tutte le spese sanitarie del rigo E1).
    • Per le visite private da medici o strutture non accreditate al SSN e obbligatorio il pagamento tracciabile (carta, bonifico, ecc.).
    • Le prestazioni erogate da strutture pubbliche o accreditate SSN sono escluse dall’obbligo di pagamento tracciabile.
    • Le spese per familiari fiscalmente a carico si indicano nello stesso rigo E1 del dichiarante.
    • Le spese rimborsate da fondo sanitario o assicurazione non si possono detrarre.

    Quali visite e analisi si possono detrarre

    Quando vai da uno specialista privato, fai un’ecografia, esegui analisi del sangue o una risonanza magnetica, stai sostenendo spese sanitarie che in buona parte puoi recuperare nella dichiarazione dei redditi. La detrazione e del 19 per cento, ma non parte dal primo euro: si applica solo sulla parte di spesa che supera 129,11 euro. Questa soglia, chiamata franchigia, si calcola sul totale di tutte le spese sanitarie che indichi nel rigo E1 del 730 (farmaci, visite, analisi, ecc. sommati insieme).

    La regola del pagamento tracciabile e qui molto importante. Per le prestazioni sanitarie private (uno specialista privato, un laboratorio non convenzionato) devi aver pagato con carta di credito o debito, bonifico, assegno o altri strumenti che lasciano traccia. Se hai pagato in contanti, la spesa non e detraibile. Fa eccezione chi si e rivolto a una struttura pubblica o a una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale: in quel caso il pagamento tracciabile non e richiesto.

    Puoi detrarre anche le spese sanitarie sostenute per un tuo familiare fiscalmente a carico, come il coniuge o i figli. Le spese per un familiare non a carico, invece, hanno regole diverse e si indicano in un rigo separato (E2) solo se il familiare soffre di una patologia esente e la sua detrazione non ha trovato capienza nella sua imposta.

    Spese specialistiche: regole chiave
    Tipo di prestazione Pagamento tracciabile?
    Visita specialistica privata (oculista, cardiologo, ecc.) Obbligatorio
    Analisi di laboratorio private Obbligatorio
    Esami diagnostici (ecografia, TAC, RMN) privati Obbligatorio
    Prestazioni in struttura pubblica (ASL, ospedale pubblico) Non richiesto
    Prestazioni in struttura privata accreditata SSN Non richiesto
    Franchigia complessiva rigo E1 129,11 euro

    Esempio pratico

    • Caio ha sostenuto nel 2025 queste spese, tutte pagate con carta: 200 euro per una visita cardiologica privata, 150 euro per analisi del sangue in laboratorio privato, 80 euro di ticket al poliambulatorio pubblico. Totale rigo E1: 430 euro. Si sottrae la franchigia: 430 – 129,11 = 300,89 euro. La detrazione del 19% e pari a circa 57,17 euro di imposta risparmiata. Il ticket al poliambulatorio pubblico concorre al totale senza bisogno di pagamento tracciabile.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta fiscale della visita specialistica (con codice fiscale del paziente)
    • Ricevuta del laboratorio di analisi
    • Estratto conto bancario o ricevuta carta come prova del pagamento tracciabile
    • Scontrino o ricevuta del ticket per prestazioni in struttura pubblica o accreditata SSN
    • Documentazione di eventuali rimborsi ricevuti (da escludere dal totale)

    Visita specialistica pagata in contanti: spesa non detraibile

    Scenario. Tizio ha pagato 250 euro per una visita dermatologica privata, ricevendo una ricevuta regolare. Ha pagato in contanti perche il medico non aveva il POS.

    Come si applica. Nonostante la ricevuta sia regolare, quella spesa di 250 euro non puo essere detratta. Dal 2020, per le prestazioni sanitarie rese da professionisti privati o strutture non accreditate al SSN, il pagamento deve essere tracciabile. Il pagamento in contanti esclude la spesa dalla detrazione. Tizio puo tenere la ricevuta come documento, ma non potra inserire la spesa nel rigo E1.

    In pratica

    • Visita privata pagata in contanti: non detraibile.
    • Per detrarre occorre pagare con carta, bonifico, assegno o altri strumenti tracciabili.
    • Le strutture accreditate SSN sono l’unica eccezione all’obbligo di tracciabilita.

    Spese per figlio fiscalmente a carico

    Scenario. Sempronia ha una figlia di 16 anni fiscalmente a carico. Nel 2025 ha pagato per lei 300 euro di visite ortopediche private (con carta) e 120 euro di analisi del sangue presso il laboratorio dell’ASL (con bollettino). Sempronia stessa non ha avuto altre spese sanitarie.

    Come si applica. Tutte le spese sono sostenute per un familiare a carico, quindi Sempronia le indica nel proprio rigo E1 insieme alle sue. Il totale del rigo E1 e 420 euro. La detrazione del 19% si calcola su 420 – 129,11 = 290,89 euro, cioe circa 55,27 euro di imposta risparmiata. Le analisi all’ASL non richiedono il pagamento tracciabile perche si tratta di struttura pubblica.

    In pratica

    • Le spese per familiari a carico vanno nel tuo stesso rigo E1.
    • Le analisi all’ASL non richiedono il pagamento tracciabile.
    • La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale complessivo del rigo, non sulle singole spese.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali visite rientrano nella detrazione?

    Rientrano le visite specialistiche (cardiologo, ortopedico, dermatologo, ecc.), le analisi di laboratorio, gli esami diagnostici (ecografia, TAC, RMN, radiografie) e in generale tutte le prestazioni sanitarie sostenute per motivi di salute. L’elenco completo e riportato in Appendice alle istruzioni AdE alla voce ‘Spese sanitarie’.

    Devo pagare con carta anche dal medico di base?

    No. Il medico di medicina generale (medico di famiglia) non richiede pagamento tracciabile perche opera nell’ambito del SSN. L’obbligo di tracciabilita riguarda le prestazioni private non accreditate.

    La franchigia si applica per ogni spesa o sul totale?

    Sul totale. La soglia di 129,11 euro si calcola sommando tutte le spese sanitarie del rigo E1: medicinali, visite e analisi insieme. Non si applica separatamente a ogni voce.

    Posso detrarre le spese di un familiare non a carico?

    Solo in casi particolari: se il familiare non a carico soffre di una patologia che da diritto all’esenzione ticket (patologia esente) e la sua detrazione non ha trovato capienza nella sua imposta, la quota eccedente puo essere indicata nel rigo E2, fino a un massimo di 6.197,48 euro.

    Le spese di pronto soccorso sono detraibili?

    Si, se si tratta di prestazioni erogate da strutture pubbliche o accreditate SSN rientrano nel rigo E1. Non e richiesto il pagamento tracciabile. Conserva la documentazione (ricevuta del ticket o della prestazione).

    Cosa succede se la spesa viene rimborsata in parte?

    La parte rimborsata non si puo detrarre. Puoi detrarre la spesa per l’intero importo e poi indicare il rimborso ricevuto in anni successivi nella dichiarazione dell’anno in cui lo ricevi, oppure indicare gia ora solo la parte netta che resti a tuo carico.

    Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro, Spese mediche per patologie esenti e Celiachia.

  • Detrazione box auto pertinenziale nel 730/2026: come funziona

    In sintesi

    • Chi può detrarre: chi acquista un box o posto auto già realizzato, ma solo sulla quota corrispondente al costo di costruzione attestato dal venditore.
    • Aliquota 2025: 50% se il box è pertinenza dell’abitazione principale; 36% in tutti gli altri casi.
    • Limite di spesa: il costo di realizzazione detraibile non può superare 96.000 euro complessivi per unità immobiliare.
    • Rateizzazione: la detrazione si spalma in 10 rate annuali di pari importo.
    • Attenzione al cumulo: se hai già detratto il 50% dell’IVA pagata al costruttore (rigo E59), quella quota non può essere conteggiata di nuovo come base di calcolo.
    • Documenti chiave: dichiarazione del venditore che attesta il costo di realizzazione del box.

    Come funziona la detrazione per il box auto pertinenziale

    Quando acquisti un box o un posto auto già costruito, il fisco ti permette di recuperare una parte delle spese di realizzazione, non del prezzo di vendita. La distinzione è importante: il venditore deve fornirti una dichiarazione scritta con il costo che ha sostenuto per costruire il box, e solo su quella cifra calcoli la detrazione.

    Il legame con l’abitazione principale conta molto. Se il box serve come pertinenza della casa in cui abiti stabilmente, la detrazione sale al 50%. Se invece è pertinenza di un’altra abitazione di tua proprietà, o se sei affittuario o comodatario, l’aliquota applicabile nel 2025 scende al 36%.

    La detrazione non è un rimborso immediato: l’importo spettante viene diviso in 10 quote annuali uguali. Ogni anno, per dieci anni, riceverai un decimo del beneficio totale direttamente come riduzione dell’IRPEF dovuta.

    C’è un punto da non dimenticare: se per lo stesso acquisto hai già usato la detrazione del 50% dell’IVA pagata al costruttore (rigo E59 del 730), quella quota di IVA deve essere sottratta dalla base su cui calcoli la detrazione per le spese di realizzazione. Non puoi beneficiare due volte della stessa agevolazione sulla medesima spesa.

    Aliquote e condizioni 2025
    Situazione Aliquota detrazione Rate
    Box pertinenza abitazione principale (proprietario o titolare diritto reale) 50% 10 rate annuali
    Box pertinenza altra abitazione o detentore (locatario, comodatario) 36% 10 rate annuali
    Limite massimo spesa di realizzazione detraibile 96.000 euro

    Esempio pratico

    • Tizio acquista un box auto pertinenziale della sua abitazione principale. Il venditore gli attesta che il costo di realizzazione del box è stato di 20.000 euro. Tizio non ha usato la detrazione IVA (rigo E59). Spettanza: 20.000 x 50% = 10.000 euro di detrazione totale, divisa in 10 rate da 1.000 euro ciascuna per dieci anni.

    Documenti necessari

    • Dichiarazione del venditore che attesta il costo di realizzazione del box o posto auto
    • Atto di compravendita con evidenza del vincolo pertinenziale tra box e abitazione
    • Dati catastali del box (da inserire nella sezione III-B del quadro E)
    • Ricevuta del bonifico bancario o postale usato per il pagamento
    • Fatture o ricevute fiscali relative alle spese sostenute

    Caso 1 – Box pertinenza dell'abitazione principale

    Scenario. Tizio acquista nel 2025 un box auto da destinare a pertinenza dell’appartamento in cui risiede stabilmente. Il venditore gli consegna una dichiarazione in cui attesta che il costo di costruzione del box è stato di 30.000 euro.

    Come si applica. Poiché il box è pertinenza dell’abitazione principale e Tizio è proprietario, si applica l’aliquota del 50%. Base di calcolo: 30.000 euro. Detrazione totale: 15.000 euro, ripartita in 10 rate annuali da 1.500 euro.

    In pratica

    • Detrazione annua: 1.500 euro per 10 anni
    • L’atto di acquisto deve indicare esplicitamente il vincolo pertinenziale con l’abitazione
    • Compilare la sezione III-B del quadro E con i dati catastali del box

    Caso 2 – Box acquistato senza dichiarazione del venditore

    Scenario. Caio acquista un posto auto coperto ma il venditore si rifiuta di rilasciare l’attestazione del costo di realizzazione, indicando solo il prezzo complessivo di vendita nell’atto notarile.

    Come si applica. Senza la dichiarazione del venditore sul costo di realizzazione, la detrazione non è applicabile. Le istruzioni AdE precisano che la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. In assenza di tale documento, Caio non può usufruire dell’agevolazione.

    In pratica

    • Prima di firmare il compromesso, richiedere per iscritto al venditore di attestare il costo di realizzazione
    • Senza questo documento, la detrazione decade completamente
    • Il prezzo di vendita da solo non è sufficiente: serve il costo di costruzione

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae per un box auto pertinenziale?

    Si detrae il 50% del costo di realizzazione attestato dal venditore (o il 36% se non è pertinenza dell’abitazione principale). L’importo viene poi diviso in 10 rate annuali uguali.

    Posso detrarre il prezzo che ho pagato per il box?

    No. La detrazione non riguarda il prezzo di vendita, ma solo le spese che il venditore ha effettivamente sostenuto per costruire il box. Sono due cifre diverse: il venditore deve attestarti per iscritto il costo di realizzazione.

    Che documenti servono per detrarre il box?

    Servono: dichiarazione del venditore con il costo di realizzazione, atto di acquisto con il vincolo pertinenziale, dati catastali del box e ricevuta del bonifico di pagamento.

    Se ho già detratto l'IVA sul box (rigo E59), posso detrarre anche le spese di realizzazione?

    Puoi usare entrambe le agevolazioni solo se riguardano spese diverse. Se il 50% dell’IVA che hai portato in detrazione si riferisce allo stesso importo delle spese di realizzazione, devi sottrarre quella quota dalla base di calcolo. Non è possibile applicare due agevolazioni sulla stessa spesa.

    In quanti anni si recupera la detrazione?

    In 10 anni. La detrazione totale spettante viene divisa in 10 rate annuali uguali, che riducono l’IRPEF dovuta anno per anno.

    La detrazione spetta anche se il box è ancora in costruzione?

    Sì, la detrazione spetta anche per la costruzione diretta di un box pertinenziale, non solo per l’acquisto di box già realizzati. In quel caso si portano in detrazione le spese effettivamente pagate durante la costruzione, nel rispetto del limite di 96.000 euro.

  • PIP e previdenza integrativa: deduzione fino a 5.164,57 euro nel 730

    In sintesi

    • Deduzione completa: i versamenti a un PIP (Piano Individuale Pensionistico) e ad altre forme pensionistiche individuali sono deducibili dal reddito complessivo fino a 5.164,57 euro l’anno.
    • Non solo fondi aziendali: la deduzione vale anche per le forme pensionistiche complementari istituite in altri Paesi UE o negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo.
    • Sottoconti PEPP: anche i versamenti ai sottoconti italiani del Prodotto Pensionistico Individuale Paneuropeo (PEPP) rientrano nello stesso limite di deducibilità.
    • Lavoratori di prima occupazione post-2007: chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007 può beneficiare di un limite più alto dal sesto anno in poi, fino a un extra di 2.582,29 euro aggiuntivi.
    • Familiari fiscalmente a carico: puoi versare al PIP di un familiare a tuo carico e dedurre i contributi, per la parte che il familiare stesso non ha già dedotto.
    • Rigo da compilare nel 730: le somme vanno indicate nel rigo E27 del Quadro E (o E28 per i giovani lavoratori), colonna 2, per l’importo non ancora dedotto in busta paga.

    Cos'è un PIP e perché conviene indicarlo nel 730

    Un PIP (Piano Individuale Pensionistico) è una forma di previdenza complementare gestita da compagnie assicurative: tu versi premi periodici – o una tantum – e al momento del pensionamento ricevi una rendita o un capitale. La legge ti premia per questa scelta: i versamenti che fai ogni anno al tuo PIP riducono il tuo reddito imponibile IRPEF, abbassando le tasse che paghi oggi.

    Il limite massimo di questa riduzione è 5.164,57 euro all’anno. Dentro questo tetto rientrano tutti i tuoi versamenti a forme di previdenza complementare: non solo il PIP, ma anche i fondi pensione aperti, i fondi negoziali di categoria e i sottoconti PEPP, se ne hai più di uno. Il limite è unico per tutti.

    Nel 730/2026 (per i redditi 2025), devi indicare la parte dei versamenti che non è già stata dedotta dal tuo datore di lavoro. Se non hai un datore di lavoro – ad esempio sei un libero professionista o un autonomo – l’intero importo versato va indicato direttamente in dichiarazione. Chi presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista) calcolerà la deduzione spettante.

    Limiti di deducibilità per PIP e previdenza individuale (redditi 2025)
    Tipo di contribuente Limite deducibile annuo
    Lavoratore ordinario, autonomo, pensionato 5.164,57 euro (tetto unico su tutte le forme complementari)
    Lavoratore di prima occupazione post-01/01/2007 – primi 5 anni 5.164,57 euro
    Stesso lavoratore – dal 6° al 25° anno (bonus recupero) 5.164,57 euro + differenza non sfruttata nei primi 5 anni, max 2.582,29 euro extra/anno
    Iscritto a fondo in squilibrio finanziario (piano approvato Ministero del Lavoro) Nessun limite: deducibile l'intero versamento

    Esempio pratico

    • Caio, libero professionista, versa 4.800 euro l’anno al suo PIP. Non ha un datore di lavoro, quindi nulla è già stato dedotto in busta. Nel 730/2026 indica 4.800 euro nel rigo E27, colonna 2. Supponendo un’aliquota marginale del 35%, il risparmio fiscale è di circa 1.680 euro. Se avesse versato 5.164,57 euro, il risparmio sarebbe stato di circa 1.808 euro – il massimo ottenibile con questo strumento.

    Documenti necessari

    • Attestazione o estratto conto annuale del PIP emessa dalla compagnia assicurativa
    • Ricevute o bonifici dei versamenti effettuati nel 2025
    • Certificazione Unica 2026 del datore di lavoro (punti 411-413) se i versamenti sono avvenuti tramite busta paga
    • Documentazione dei versamenti per familiari a carico, con indicazione della quota non dedotta dal familiare

    Caso 1: lavoratrice dipendente con PIP intestato a lei

    Scenario. Tizia è dipendente e ha sottoscritto in proprio un PIP versando 3.000 euro nel 2025. Il suo datore di lavoro non è coinvolto: Tizia paga direttamente alla compagnia assicurativa. In busta paga non è stata operata alcuna deduzione.

    Come si applica. Nel 730/2026, Tizia compila il rigo E27, colonna 1 (lasciata a zero, nessuna deduzione del datore) e colonna 2 con 3.000 euro. La somma è sotto il limite di 5.164,57 euro: viene dedotta per intero. Il suo reddito imponibile si abbassa di 3.000 euro e risparmia IRPEF in proporzione alla sua aliquota marginale.

    In pratica

    • Conserva il contratto del PIP e le ricevute di ogni versamento effettuato nel 2025.
    • Se hai anche un fondo pensione tramite il datore, ricorda che il limite di 5.164,57 euro è cumulativo: conta la somma di tutti i versamenti.

    Caso 2: genitore che versa al PIP del figlio a carico

    Scenario. Sempronio ha un figlio di 20 anni fiscalmente a carico (reddito del figlio inferiore a 4.000 euro). Sempronio versa 1.200 euro al PIP del figlio nel 2025. Il figlio non lavora e non può dedurre nulla autonomamente.

    Come si applica. Sempronio indica i 1.200 euro nel rigo E30 del 730 (contributi versati per familiari a carico), per la parte non dedotta dal familiare – in questo caso l’intero importo. Si tratta di un contributo aggiuntivo rispetto al proprio PIP: entrambi rientrano nel limite complessivo di 5.164,57 euro. Occorre che Sempronio non superi tale soglia sommando tutti i versamenti propri e per il figlio.

    In pratica

    • Verifica che il figlio non abbia dedotto nulla autonomamente: puoi dedurre solo la parte da lui non già fruita.
    • Il rigo E30 è dedicato ai versamenti per familiari a carico: non confonderlo con E27 che riguarda la tua posizione personale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il tetto massimo di deduzione per un PIP nel 730?

    Il limite è 5.164,57 euro all’anno. In questo tetto rientrano tutti i versamenti a qualsiasi forma di previdenza complementare: PIP, fondo aperto, fondo negoziale, sottoconti PEPP.

    Se ho sia un PIP sia un fondo pensione aziendale, come calcolo il limite?

    Il limite di 5.164,57 euro vale complessivamente. Devi sommare tutti i versamenti – tuoi e del datore di lavoro – e verificare che il totale non superi quella soglia.

    Cosa succede se verso più del limite deducibile?

    La parte eccedente non è deducibile quest’anno. Non è però perduta: al momento del riscatto o della pensione, quella quota sarà tassata in modo più favorevole perché hai già scontato le imposte ora.

    Posso dedurre il PIP anche se sono in pensione?

    Sì. Non esistono limitazioni legate allo status di pensionato: puoi continuare a versare e dedurre fino al limite annuo di 5.164,57 euro.

    Ho iniziato a lavorare nel 2010 e nei primi cinque anni ho versato poco: ho diritto al bonus recupero?

    Sì. Dal 2016 in poi (sesto anno) e per i venti anni successivi puoi dedurre il normale limite di 5.164,57 euro più la differenza tra 25.822,85 euro e quanto hai versato complessivamente nei primi cinque anni, con un incremento annuo non superiore a 2.582,29 euro.

    Dove trovo il dato da inserire in dichiarazione se verso tramite il datore di lavoro?

    Guarda la Certificazione Unica 2026: il punto 411 indica il tipo di fondo, il punto 412 quanto il datore ha già dedotto e il punto 413 la parte da dedurre in dichiarazione. Inserisci quest’ultima cifra in E27, colonna 2.

  • Articolo 14 TU Giustizia Tributaria: Incompatibilità

    Art. 14 D.Lgs. 175/2024 – Incompatibilità

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute, nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

    2. Non possono essere componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finchè permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 46, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi; c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze; f) i prefetti; g) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici; h) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attività di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori; i) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia; l) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 57 ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera h).

    3. Non possono essere componenti di corte di giustizia tributaria di primo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera h) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di primo grado. Non possono, altresì, essere componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera h) del comma 2 nella regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di secondo grado ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

    4. Non possono essere componenti dello stesso collegio i coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.

    5. Nessuno può essere componente di più corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

    6. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data, essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di appartenenza.

  • Art. 17 L. 633/1941 – Diritto esclusivo di distribuzione

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 202 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione

    Art. 202 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell' IVASS , secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L' IVASS verifica che l'impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 66-quater.

    2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, è autorizzata secondo le disposizioni di cui all'articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

  • Contratto di convivenza: cos’è, come si fa e cosa regola

    Il contratto di convivenza è lo strumento con cui due conviventi di fatto possono dare una cornice giuridica certa al loro rapporto patrimoniale. Lo ha introdotto la legge 20 maggio 2016, n. 76 (la cosiddetta legge Cirinà), ai commi da 50 a 64, accanto alla disciplina delle convivenze di fatto. Non è un “matrimonio di serie B”: regola soprattutto i soldi e i beni, non i diritti personali o ereditari. Vediamo chi può stipularlo, che forma deve avere, cosa può (e non può) contenere e come si chiude.

    Chi può stipularlo

    Possono concludere un contratto di convivenza i conviventi di fatto ai sensi del comma 36 della legge: due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate tra loro da matrimonio, unione civile o rapporti di parentela, affinità o adozione. Vale sia per coppie eterosessuali sia dello stesso sesso (per queste ultime, in alternativa all’unione civile). La convivenza si prova con la dichiarazione anagrafica resa al Comune (famiglia anagrafica), che diventa anche il presupposto per molti diritti riconosciuti dalla legge.

    La forma: notaio o avvocato

    Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Entro i giorni successivi il professionista trasmette copia al Comune di residenza per l’iscrizione anagrafica: è questo passaggio che rende il contratto opponibile ai terzi (per esempio ai creditori). Non è dunque sufficiente un accordo “fatto in casa”.

    Cosa può contenere

    Il contratto può indicare:

    • la residenza comune dei conviventi;
    • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
    • il regime patrimoniale della comunione dei beni (art. 177 e seguenti del codice civile), che può essere scelto e successivamente modificato nel corso della convivenza.

    È quindi uno strumento utile per chiarire chi paga cosa, come si dividono gli acquisti e cosa succede ai beni comprati insieme.

    Cosa NON può contenere

    La legge pone limiti precisi. Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione: se inseriti, si hanno per non apposti. Non può incidere sui diritti successori, che restano regolati dalle norme generali (e che, come vedremo, non favoriscono il convivente). Non può prevedere obblighi di mantenimento dopo la fine della convivenza diversi dagli alimenti di legge. È nullo, infine, il contratto stipulato in presenza di un vincolo matrimoniale o di unione civile, o in mancanza dei requisiti di convivenza.

    Come si scioglie

    Il contratto di convivenza si risolve per:

    • accordo delle parti;
    • recesso unilaterale;
    • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno di essi e un’altra persona;
    • morte di uno dei contraenti.

    Anche la risoluzione richiede la forma autenticata. In caso di recesso unilaterale, se il convivente recedente ha la disponibilità della casa familiare, l’atto deve contenere un termine non inferiore a 90 giorni per consentire all’altro di trovare una nuova sistemazione. Se era stato scelto il regime di comunione, esso si scioglie.

    Un esempio concreto

    Tizio e Caia convivono da tre anni e comprano insieme l’arredamento e l’auto. Per evitare incertezze stipulano davanti al notaio un contratto di convivenza in cui stabiliscono che Tizio contribuisce per il 60% alle spese di casa e Caia per il 40%, e scelgono la comunione dei beni per gli acquisti futuri. Se in seguito si lasceranno, sapranno già come dividere ciò che hanno comprato; ma nessuno dei due erediterà automaticamente dall’altro, perché questo il contratto non può deciderlo.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quanto costa il contratto di convivenza?

    Non c’è una tariffa fissa: il costo dipende dall’onorario del notaio o dell’avvocato che redige e autentica l’atto e dalla complessità delle clausole. Trattandosi di scrittura privata autenticata può essere più contenuto rispetto a un atto pubblico complesso. Conviene chiedere un preventivo, considerando anche l’iscrizione anagrafica.

    È obbligatorio per convivere?

    No. La convivenza di fatto produce comunque i suoi effetti di legge una volta registrata in anagrafe. Il contratto serve solo a regolare gli aspetti patrimoniali in modo chiaro e opponibile ai terzi; è facoltativo.

    Posso decidere chi erediterà i miei beni nel contratto?

    No. Il contratto di convivenza non può disporre della successione. Per lasciare beni al convivente occorre un testamento, nei limiti della quota disponibile se vi sono altri legittimari (figli, ascendenti, coniuge).

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 201 D.Lgs. 209/2005 – Fusione e scissione di imprese di assicurazione

    Art. 201 D.Lgs. 209/2005 – Fusione e scissione di imprese di assicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione dell' IVASS .

    2. Se la fusione è attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.

    3. La fusione è autorizzata dall' IVASS con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di vigilanza di tali Stati.

    4. 4. Se la fusione dà luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l' IVASS esprime parere favorevole dopo avere verificato che: a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi; b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis, tenuto conto della fusione. Il provvedimento dell' IVASS è pubblicato nel Bollettino.

    5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

    6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.