Autore: Andrea Marton

  • Art. 28 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale

    Art. 28 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 459: 1) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»; 2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’ articolo 133-ter del codice penale . Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all’ articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 , se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell’ente.»; 3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’ articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 , senza formulare l’atto di opposizione. Con l’istanza, l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.»; b) all’articolo 460: 1) al comma 1: a) alla lettera d), dopo le parole: «il dispositivo» sono aggiunte le seguenti: «, con l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter)»; b) alla lettera h), dopo le parole: «lo assiste», il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»; c) dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti: «h-bis) l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; h-ter) l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione.»; 2) al comma 5: a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione.»; b) la parola: «Anche» è sostituita dalle seguenti: «Il decreto, anche»; c) dopo le parole: «Il reato è estinto se», sono inserite le seguenti: «il condannato ha pagato la pena pecuniaria e,»; d) dopo le parole: «il decreto concerne una contravvenzione,», le parole: «l’imputato» sono soppresse; c) all’articolo 461, comma 1, le parole: «mediante dichiarazione ricevuta» sono sostituite dalle seguenti: «con le forme previste dall’articolo 582»; d) all’articolo 462, comma 1, le parole: «dell’articolo 175» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 175 e 175-bis». Note all’art. 28: – Si riporta il testo degli articoli 459 , 460 , 461 e 462 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 459 (Casi di procedimento per decreto). –

    1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto la pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

    1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’ articolo 133-ter del codice penale . Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all’ articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 , se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell’ente.

    1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’ articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 , senza formulare l’atto di opposizione. Con l’istanza, l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.

    2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

    3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

    4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

    5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale. “Art. 460 (Requisiti del decreto di condanna). –

    1. Il decreto di condanna contiene: a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; b) l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate; c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell’eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale; d) il dispositivo, con l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter); e) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l’imputato può chiedere mediante l’opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444; f) l’avvertimento all’imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo; g) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore; h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste; h-bis) l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; h-ter) l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione.

    2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l’entità dell’eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca nei casi previsti dall’ articolo 240, secondo comma, del codice penale , o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale , dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

    3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d’ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

    4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell’imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.

    5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. “Art. 461 (Opposizione). –

    1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione con le forme previste dall’articolo 582 nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.

    2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia.

    3. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo

    444. 4. L’opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.

    5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione.

    6. Contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso per cassazione. “Art. 462 (Restituzione nel termine per proporre opposizione). –

    1. L’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma degli articoli 175 e 175 bis.”.

  • Art. 3 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Libro III del codice penale

    Art. 3 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Libro III del codice penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Libro III del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 659, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»; b) all’articolo 660: 1) al primo comma, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»; 2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.». Note all’art. 3: – Si riporta il testo degli articoli 659 e 660 del codice penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). – Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro

    309. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità. Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.” “Art. 660 (Molestia o disturbo alle persone). – Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro

    516. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.”.

  • Art. 6 Imp. Reg. – registrazione in caso d’uso

    Art. 6 Imp. Reg. – registrazione in caso d’uso

    Art. 6 Imp. Reg. – Caso d’uso

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

  • Art. 286 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata

    Art. 286 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c) , c-bis) , d), d-bis) e d-ter), è effettuata a cura di un'impresa designata dall'IVASS secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy . L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa. 70

    2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, soggette all'approvazione del Ministro delle imprese e del made in Italy su proposta dell'IVASS. 70

    3. Le imprese designate sono sottoposte, per l'attività oggetto delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla CONSAP.

  • Art. 164 RD 12/1941

    Art. 164 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 67 D.P.R. 115/2002 – (L) Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza

    Art. 67 D.P.R. 115/2002 – (L) Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui può avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell' articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354 ; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

    2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano le spese e l'indennità di cui all'articolo 65, comma 4, , riferite ai magistrati di tribunale.

  • Art. 289 D.Lgs. 209/2005 – Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti

    Art. 289 D.Lgs. 209/2005 – Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all'impresa designata per il risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall'articolo 283, comma 4.

    2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 283, comma 4, nei confronti dell'impresa designata.

    3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.

  • Art. 9 CPI – Marchi di forma e altri segni non registrabili

    Art. 9 CPI – Marchi di forma e altri segni non registrabili

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente: a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; c) dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto .

  • Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni previste dalla legge

    Guida pratica · Lavoro · Orario di lavoro

    In sintesi

    Il lavoro notturno è quello svolto in un arco di almeno 7 ore consecutive che comprenda la mezzanotte. Il lavoratore notturno non può superare 8 ore medie nelle 24 ore su un periodo di riferimento. Le maggiorazioni retributive sono fissate dal CCNL; alcune categorie (ad esempio donne in gravidanza) possono essere esonerate dal lavoro notturno.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 66/2003, artt. 11-17

    Tabella riepilogativa

    Riepilogo regole sul lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003)
    Aspetto Regola
    Periodo notturno legale Almeno 7 ore consecutive che comprendano l’intervallo 24:00-05:00
    Lavoratore notturno Chi lavora almeno 3 ore nell’arco notturno per almeno 80 giorni/anno, o la maggior parte dell’orario su turni notturni
    Limite di orario Max 8 ore medie nelle 24 ore, su periodo di riferimento definito dal CCNL
    Visita medica Obbligatoria prima dell’adibizione e periodica
    Maggiorazione retributiva Fissata dal CCNL; la percentuale varia in base al contratto collettivo applicato
    Esonero Donne in gravidanza e fino a un anno di vita del figlio; altri casi previsti dalla legge o dal CCNL

    Chi è lavoratore notturno

    Il D.Lgs. 66/2003 definisce lavoratore notturno chi, durante il periodo notturno, svolge almeno 3 ore del proprio tempo di lavoro giornaliero per almeno 80 giorni lavorativi all’anno, oppure chi lavora la maggior parte del proprio orario su turni notturni. Il periodo notturno è un arco di almeno 7 ore consecutive che comprenda necessariamente la fascia oraria tra mezzanotte e le 5:00.

    Limiti di orario e sorveglianza sanitaria

    I lavoratori notturni non possono superare in media 8 ore di lavoro nelle 24 ore, calcolate su un periodo definito dal CCNL. Prima di essere adibiti al lavoro notturno i lavoratori devono essere sottoposti a visita medica, da ripetersi con periodicità. In caso di accertamento di problemi di salute riconducibili al lavoro notturno, il medico competente può dichiarare l’inidoneità e il lavoratore ha diritto al trasferimento al turno diurno.

    Maggiorazioni e diritto all'esonero

    La maggiorazione per il lavoro notturno è stabilita dal contratto collettivo: la percentuale varia in base al CCNL applicato. Alcune categorie hanno diritto all’esonero dal lavoro notturno: la lavoratrice in gravidanza e fino a un anno di vita del figlio, il genitore solo con figli under 12, chi assiste un familiare disabile. L’esonero non comporta riduzione della retribuzione.

    Casi pratici

    Tizio – turno notturno fisso in fabbrica

    Tizio lavora ogni notte dalle 22:00 alle 06:00 (8 ore). Rientra nella definizione di lavoratore notturno: il datore è tenuto a sottoporlo a visita medica preventiva e periodica e a corrispondergli la maggiorazione notturna prevista dal CCNL del suo settore.

    Caia – gravidanza e lavoro notturno

    Caia lavora in turni che includono ore notturne. Quando comunica lo stato di gravidanza, ha diritto a essere esonerata dal lavoro notturno fino al compimento di un anno di vita del figlio, senza perdere la retribuzione ordinaria. Il datore deve adibire Caia a un turno diurno equivalente.

    Sempronio – occasionale nelle ore notturne

    Sempronio lavora di giorno ma una settimana copre un turno notturno di 4 ore per sostituire un collega assente. Non supera le 80 notti/anno né lavora abitualmente di notte: non è considerato lavoratore notturno, ma ha comunque diritto alla maggiorazione notturna per quelle ore, come previsto dal suo CCNL.

    Domande frequenti

    Quante ore si possono lavorare di notte?

    I lavoratori notturni non possono superare in media 8 ore di lavoro nelle 24 ore, su un periodo di riferimento stabilito dal CCNL.

    Quanto vale la maggiorazione per il lavoro notturno?

    La percentuale di maggiorazione varia in base al CCNL applicato: non esiste una percentuale fissa di legge. Consultare il proprio contratto collettivo per conoscere l’importo esatto.

    Sono obbligato a fare il turno di notte?

    Se l’organizzazione del lavoro prevede turni notturni e non rientri nelle categorie escluse per legge o CCNL, di norma sì. Il rifiuto può avere conseguenze disciplinari.

    Chi non può lavorare di notte?

    La lavoratrice in gravidanza e fino a un anno di vita del figlio, il genitore solo con figli under 12, e chi assiste un familiare disabile hanno diritto all’esonero. Ulteriori categorie possono essere previste dal CCNL o da accordi aziendali.

    La visita medica è obbligatoria per il lavoro notturno?

    Sì. Il D.Lgs. 66/2003 impone la visita medica preventiva prima dell’adibizione al lavoro notturno e la ripetizione periodica. Il medico competente può dichiarare l’inidoneità al turno notturno.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1054 Codice della Navigazione – Comunicazioni all’esercente

    Art. 1054 Codice della Navigazione – Comunicazioni all’esercente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando il procedimento è promosso dall'assicuratore, gli atti si compiono anche nei confronti dell'esercente, il quale deve essere sentito ogni qualvolta, a norma delle disposizioni del presente titolo, deve essere sentito l'istante. DELL'ESECUZIONE FORZATA E DELLE MISURE CAUTELARI Disposizioni generali

  • Art. 36 Codice Civile: Ordinamento e amministrazione delle

    Art. 36 Codice Civile: Ordinamento e amministrazione delle

    Art. 36 c.c. – Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

    Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

  • Stato di necessita – Glossario giuridico

    Stato di necessita: causa di giustificazione che esclude la punibilita di chi commette un fatto astrattamente costituente reato per la necessita di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, da lui non volontariamente causato ne altrimenti evitabile.

    Significato giuridico

    Lo stato di necessita e disciplinato dall’art. 54 c.p. Requisiti: pericolo attuale (immediato, non passato ne meramente futuro), danno grave alla persona (vita, integrita fisica, salute; non meri interessi patrimoniali), danno non volontariamente causato dall’agente, inevitabilita altrimenti del pericolo, proporzionalita tra fatto commesso e pericolo evitato. La differenza fondamentale con la legittima difesa risiede nella fonte del pericolo: nello stato di necessita non e l’aggressione di un terzo (come nella legittima difesa) ma circostanze naturali, accidentali o anche umane non aggressive. Lo stato di necessita non opera se l’agente aveva il dovere giuridico di esporsi al pericolo (art. 54 co. 2 c.p.: militari, vigili del fuoco, agenti di polizia). Non opera neppure se l’agente ha volontariamente causato il pericolo. Lo stato di necessita determinato dall’altrui minaccia (cd. coazione morale, art. 54 co. 3 c.p.) ha disciplina particolare.

    Esempio pratico

    Tizio, naufrago in mare, per salvarsi dall’annegamento si aggrappa a una tavola di legno troppo piccola per due, costringendo Caio a lasciarla. Caio annega. Tizio puo invocare lo stato di necessita: pericolo attuale di morte (annegamento), non causato volontariamente, non altrimenti evitabile, proporzionato (vita per vita). Diverso se Tizio fosse stato il responsabile del naufragio per imprudenza: non opera lo stato di necessita per pericolo volontariamente causato.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla legittima difesa (art. 52 c.p.) per la fonte del pericolo: nella legittima difesa e un’aggressione umana ingiusta; nello stato di necessita sono circostanze diverse. Diverge dal caso fortuito e dalla forza maggiore (art. 45 c.p.), che escludono la coscienza e volonta della condotta. L’eccesso colposo (art. 55 c.p.) opera anche nello stato di necessita: chi eccede colposamente dai limiti risponde a titolo di colpa.

    Riferimenti normativi

    • art. 54 c.p. – stato di necessita
    • art. 54 co. 2 c.p. – non opera per chi ha dovere giuridico di esporsi al pericolo
    • art. 54 co. 3 c.p. – coazione morale
    • art. 55 c.p. – eccesso colposo