Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Acconto cedolare secca 2026: come dichiararlo nel 730

    In sintesi

    • Due rate: l’acconto della cedolare secca si versa in due momenti: prima rata (colonna 5 del rigo F1) e seconda o unica rata (colonna 6 del rigo F1).
    • Codici tributo F24: prima rata con codice 1840, seconda o unica rata con codice 1841, anno di riferimento 2025.
    • Quadro F del 730: gli acconti gia versati vanno riportati nel rigo F1, colonne 5 e 6, senza maggiorazioni per rateazione o ritardo.
    • Aliquote cedolare: il 21% per canone libero, il 10% per canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa; l’acconto si calcola sulla cedolare dovuta per l’anno.
    • Acconto ridotto o zero: se prevedi un’imposta inferiore nell’anno successivo, puoi indicare nel rigo F6 un importo minore o barrare la casella per non versare nulla.
    • Saldo e rateizzazione: il saldo della cedolare secca si versa insieme al saldo IRPEF; e possibile rateizzare fino a un massimo di rate il cui ultimo versamento cade entro il 16 dicembre.

    Cos'e l'acconto della cedolare secca e chi deve versarlo

    Se affitti un immobile con il regime della cedolare secca, non paghi solo l’imposta a consuntivo: ogni anno devi anche versare un acconto, cioe una somma anticipata a titolo di imposta sull’anno in corso. Funziona come l’acconto IRPEF: lo Stato incassa una parte dell’imposta stimata prima che tu presenti la dichiarazione dell’anno successivo.

    La cedolare secca e un’imposta sostitutiva che si applica sul canone di locazione annuo: al 21% per i contratti a canone libero e al 10% per i contratti a canone concordato in determinati comuni. Sostituisce l’IRPEF e le addizionali sul reddito di locazione, oltre all’imposta di registro e di bollo sul contratto. Il vantaggio e la semplicita: sai esattamente quanto paghi senza dover calcolare l’aliquota marginale IRPEF.

    L’acconto della cedolare secca si versa tipicamente in due rate, come avviene per l’IRPEF. Se utilizzi il modello 730 con sostituto d’imposta, e il datore di lavoro o l’ente pensionistico a trattenere le somme dalla tua busta paga o pensione. Se invece presenti il 730 senza sostituto o il modello REDDITI, versi direttamente con l’F24.

    Nel modello 730/2026, gli acconti gia versati nel 2025 vanno indicati nel quadro F, rigo F1, colonne 5 e 6. Servono perche chi presta assistenza fiscale (il CAF o il commercialista) li usa per calcolare quanto hai gia pagato e verificare se hai un rimborso o un saldo a debito.

    Acconto cedolare secca: dove si indica nel 730 e codici F24
    Voce Colonna quadro F / rigo Codice tributo F24 Riferimento
    Prima rata acconto cedolare secca 2025 Rigo F1, colonna 5 1840 Anno 2025
    Seconda o unica rata acconto cedolare secca 2025 Rigo F1, colonna 6 1841 Anno 2025
    Acconto cedolare secca sospeso per eventi eccezionali Rigo F5, colonna 6 vedi istruzioni Punto 133 CU 2026
    Richiesta acconto inferiore o azzeramento 2026 Rigo F6, colonna 5 o 6 n.d. Se prevedi imposta minore

    Esempio pratico

    • Tizio affitta un appartamento a canone libero: il canone annuo e 10.000 euro e ha optato per la cedolare secca al 21%, quindi la cedolare dell’anno precedente era 2.100 euro. Nel 2025 ha versato la prima rata dell’acconto con codice tributo 1840 e la seconda con codice 1841. Nel 730/2026, Tizio riporta nel rigo F1 colonna 5 l’importo della prima rata e in colonna 6 quello della seconda. Se il canone non cambia e la cedolare dovuta per il 2025 e ancora 2.100 euro, il saldo sara la differenza tra la cedolare liquidata e quanto gia versato come acconto. Se invece nel 2026 Tizio prevede di non avere piu l’immobile locato (ad esempio perche il contratto scade e non lo rinnovera), puo compilare il rigo F6 colonna 5 barrando la casella per non versare la prima rata di acconto per il 2026, oppure indicare in colonna 6 la minor somma che ritiene di dover versare.

    Documenti necessari

    • Modello F24 con codice tributo 1840 (prima rata acconto cedolare) versato nel 2025
    • Modello F24 con codice tributo 1841 (seconda rata acconto cedolare) versato nel 2025
    • Certificazione Unica 2026 (punti 126 e 127 per dichiarazione congiunta: punti 326 e 327 per il coniuge), se l’acconto e stato trattenuto dal sostituto d’imposta
    • Contratto di locazione registrato con l’opzione per la cedolare secca
    • Prospetto di liquidazione 730-3/2025 (righi 100 e 120), se il rimborso del 730/2025 e stato erogato dall’Agenzia delle Entrate anziche dal sostituto

    Locatore con 730 e sostituto d'imposta

    Scenario. Caio e un lavoratore dipendente e affitta con cedolare secca al 21% un appartamento. Gli acconti della cedolare 2025 sono stati trattenuti dal suo datore di lavoro. Nella Certificazione Unica 2026 trova i punti 126 (prima rata) e 127 (seconda rata) gia compilati.

    Come si applica. Caio riporta nel quadro F, rigo F1, colonna 5, l’importo del punto 126 della CU 2026, e in colonna 6 l’importo del punto 127. Non deve fare nulla con l’F24 perche i versamenti li ha effettuati il datore di lavoro per suo conto. Chi presta assistenza fiscale liquidera la cedolare dovuta per il 2025 (21% del canone) e calcolera l’eventuale saldo o rimborso.

    In pratica

    • Prendi la Certificazione Unica 2026 e cerca i punti 126 e 127.
    • Riporta quei valori nel rigo F1, colonne 5 e 6 del 730.
    • Non devi pagare nulla con F24 per gli acconti gia trattenuti.
    • Il saldo eventuale a debito sara trattenuto dalla busta paga di luglio-agosto.

    Locatore senza sostituto che ha versato autonomamente

    Scenario. Sempronio e un pensionato che non ha un sostituto d’imposta e affitta con cedolare secca al 10% (canone concordato). Ha versato gli acconti della cedolare 2025 autonomamente con due F24: il primo con codice tributo 1840 e il secondo con codice tributo 1841.

    Come si applica. Sempronio compila il rigo F1 del 730 riportando in colonna 5 l’importo versato con codice 1840 e in colonna 6 l’importo versato con codice 1841, entrambi con anno 2025. Se il canone concordato e rimasto invariato e prevede di non rinnovare il contratto l’anno prossimo, puo compilare il rigo F6, colonna 5, barrando la casella per azzerare la prima rata di acconto per il 2026, oppure indicare in colonna 6 la minor somma che ritiene congrua. In alternativa, se ha gia presentato nel 2025 il 730/2025 senza sostituto, puo ricavare gli importi dal rigo 143 del prospetto 730-3/2025.

    In pratica

    • Recupera i modelli F24 con codice 1840 e 1841 versati nel 2025.
    • Riporta gli importi nel rigo F1, colonne 5 e 6.
    • Se non rinnoverai il contratto, valuta di azzerare o ridurre l’acconto nel rigo F6.
    • Conserva le ricevute F24 per eventuali controlli.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove si indica l'acconto della cedolare secca nel modello 730?

    Nel quadro F, rigo F1: la prima rata in colonna 5 e la seconda o unica rata in colonna 6. Vanno riportati gli importi gia versati nel 2025, senza includere eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardi.

    Quali sono i codici tributo F24 per l'acconto cedolare secca?

    Codice tributo 1840 per la prima rata e codice tributo 1841 per la seconda o unica rata, entrambi con anno di riferimento 2025.

    Posso chiedere di versare meno acconto cedolare secca per il 2026?

    Si. Se prevedi che la cedolare dovuta per il 2026 sara inferiore, compili il rigo F6 del 730: barri la colonna 5 per azzerare la prima rata oppure indichi in colonna 6 la minor somma che ritieni congrua. Puoi fare lo stesso per la seconda rata con le colonne 5 e 6. Ricorda pero che se la stima e sbagliata potresti dover pagare interessi e sanzioni.

    L'acconto cedolare secca si puo rateizzare?

    Si. Il pagamento rateale e possibile: il saldo della cedolare secca, insieme alla prima rata di acconto per il 2026, puo essere frazionato in piu rate. Il numero di rate va indicato nella colonna 7 del rigo F6 e deve essere compreso tra 2 e 6 (massimo 5 per i pensionati). L’ultimo versamento deve concludersi entro il 16 dicembre. Sono dovuti interessi pari allo 0,33% mensile.

    Se ho presentato il 730/2025 con sostituto, dove trovo gli acconti cedolare trattenuti?

    Nella Certificazione Unica 2026 rilasciata dal tuo sostituto d’imposta: punto 126 per la prima rata e punto 127 per la seconda rata (punti 326 e 327 se la dichiarazione 2025 era congiunta per il coniuge). Questi importi vanno copiati nel rigo F1, colonne 5 e 6 del 730/2026.

    La cedolare secca si cumula con l'IRPEF?

    No. La cedolare secca e un’imposta sostitutiva: sostituisce l’IRPEF e le addizionali sul reddito di locazione, oltre all’imposta di registro e di bollo sul contratto. I canoni tassati con cedolare secca sono esclusi dal reddito complessivo ai fini delle aliquote IRPEF, anche se vengono considerati per calcolare alcune detrazioni e agevolazioni collegate al reddito (come l’ISEE e le detrazioni per carichi di famiglia).

    Vedi anche: Cedolare secca o IRPEF sull’affitto, Cedolare secca sulle locazioni, Affitti brevi, Affitto d’azienda, Imposta di registro sull’affitto e Affitto di azienda o ramo.

  • Art. 185 D.Lgs. 209/2005 – (Documentazione informativa)

    Art. 185 D.Lgs. 209/2005 – (Documentazione informativa)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti: a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo 185-bis, redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP); b) il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185-ter, diversi da quelli indicati alla lettera c) (DIP – Vita); c) il documento informativo per i prodotti di investimento redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID).

    2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi redigono altresì il documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

    3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui al comma 2 contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti di cui al comma 1 che, tenendo conto della complessità e delle caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e delle caratteristiche dell'impresa di assicurazione, sono necessarie affinchè il cliente possa pervenire ad una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 47-septies. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo indica la procedura da seguire in caso di reclamo, l'organismo o l'autorità eventualmente competente e la legge applicabile.

    4. L'IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto, lo schema e le istruzioni di compilazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

    5. L'IVASS determina con regolamento le informazioni che devono essere comunicate al contraente di un'assicurazione sulla vita per tutto il periodo di durata del contratto))

    45

  • Dividendi da azioni estere nel 730 2026: ritenuta, credito d’imposta e netto frontiera

    In sintesi

    • Doppia tassazione da evitare: quando un’azienda estera paga un dividendo, il paese di origine trattiene una ritenuta alla fonte; poi l’Italia tassa di nuovo il reddito. Per non pagare due volte, esiste il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
    • Aliquota italiana 26%: i dividendi da partecipazioni non qualificate in societa’ estere residenti in paesi a fiscalita’ ordinaria sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26% in Italia.
    • Quota titoli di Stato al 48,08%: i redditi diversi derivanti da obbligazioni di Stati inclusi nella lista ministeriale sono computati nella misura del 48,08% del loro ammontare ai fini dell’imposta sostitutiva del 26%.
    • Intermediario italiano = nessuna dichiarazione: se i dividendi transitano tramite una banca o un intermediario italiano, questi applica la ritenuta e versa al Fisco per tuo conto. Non compili nulla.
    • Dividendi senza intermediario IT: se ricevi dividendi direttamente da un intermediario estero, devi dichiararli nel quadro D (rigo D1) o nel quadro M (rigo M31), a seconda della natura e del regime scelto.
    • Monitoraggio fiscale obbligatorio: se hai azioni estere detenute direttamente (non tramite banca italiana) e il loro valore supera certe soglie, devi compilare il quadro W anche se non hai venduto nulla.

    Come si tassano i dividendi da azioni estere in Italia

    Possedere azioni di societa’ quotate all’estero – Amazon, LVMH, Volkswagen, per fare qualche esempio noto – comporta che ogni volta che quella societa’ distribuisce un dividendo, il tuo reddito viene toccato due volte: prima lo Stato estero trattiene una quota alla fonte (la ritenuta estera), poi l’Italia considera quel dividendo come reddito italiano e applica la propria tassazione. Per attenuare questo doppio prelievo, l’ordinamento italiano riconosce un credito d’imposta pari alle imposte gia’ pagate all’estero.

    Se hai le tue azioni depositate presso una banca o un intermediario italiano, tutta questa complessita’ e’ gestita in automatico: l’intermediario calcola la ritenuta italiana del 26%, sottrae il credito per la quota estera nel limite di quanto consentito dalla convenzione contro le doppie imposizioni, e versa la differenza al Fisco italiano. Tu ricevi il netto e non devi compilare nessun rigo nella dichiarazione.

    Le cose cambiano se operi con un intermediario estero, o se non c’e’ un sostituto d’imposta italiano che applichi la ritenuta. In quel caso il dividendo va dichiarato: nel quadro D del 730 (o del Redditi PF) se scegli la tassazione ordinaria con diritto al credito d’imposta pieno, oppure nel rigo M31 del Redditi PF se preferisci l’imposta sostitutiva nella misura della ritenuta italiana equivalente.

    Attenzione alla distinzione tra partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non qualificate’: se possiedi una quota rilevante di una societa’ estera (in genere oltre il 2% dei diritti di voto per societa’ quotate, oltre il 20% per non quotate), le regole cambiano e si parla di partecipazione qualificata, con conseguenze diverse sulla dichiarazione.

    Tassazione dividendi esteri: quadro riepilogativo
    Situazione Trattamento fiscale Dove dichiarare
    Dividendi da partecipazione non qualificata tramite intermediario IT Ritenuta 26% a titolo d'imposta applicata dall'intermediario Non serve dichiarare
    Dividendi senza intermediario IT (partecipazione non qualificata) Imposta sostitutiva stessa misura ritenuta IT (26%) Quadro M, rigo M31
    Dividendi da partecipazione non qualificata, opzione tassazione ordinaria IRPEF ordinaria con credito per imposte estere Quadro D, rigo D1
    Dividendi da paesi a fiscalita' privilegiata (titoli non quotati) Tassazione piena; regole speciali – vedere istruzioni AdE Quadro M, rigo M31 o quadro D
    Obbligazioni estere di Stati in lista ministeriale (redditi diversi) Computati al 48,08% dell'ammontare; aliquota 26% Quadro RT/T sezione II

    Esempio pratico

    • Tizio detiene 200 azioni Apple tramite la sua banca italiana. Nel 2025 riceve dividendi lordi di 1.000 dollari (circa 920 euro al cambio). Gli USA trattengono il 15% di ritenuta alla fonte (138 euro). La banca italiana applica il 26% italiano (239 euro) e sottrae il credito per la ritenuta estera (138 euro). Tizio paga in Italia 101 euro (239-138) e riceve il netto. Non compila nulla nel 730 2026. Caio invece ha le stesse azioni su un broker americano: riceve 920 euro al netto della ritenuta USA, ma deve dichiarare il lordo nel rigo M31 del Redditi PF, indicando l’imposta sostitutiva e il credito per la ritenuta gia’ pagata.

    Documenti necessari

    • Certificazione dell’intermediario italiano (CUD o comunicazione annuale) con dettaglio dei dividendi ricevuti e delle ritenute applicate
    • Estratto conto del broker estero con l’importo lordo dei dividendi e la ritenuta estera trattenuta
    • Documentazione del cambio valuta usato per convertire i dividendi in euro (provvedimento del Direttore dell’Agenzia sui cambi medi mensili)
    • Eventuale convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e il paese della societa’ (per verificare la percentuale massima di ritenuta estera accreditabile)
    • Per azioni detenute direttamente all’estero: documentazione di supporto al quadro W (valore iniziale e finale nel periodo d’imposta)

    Tizio riceve dividendi da azioni tedesche tramite banca italiana

    Scenario. Tizio possiede azioni Siemens depositate presso la sua banca italiana. Nel 2025 Siemens distribuisce dividendi. La Germania applica una ritenuta alla fonte. La banca italiana applica poi la ritenuta del 26%.

    Come si applica. La banca gestisce tutto: calcola la ritenuta italiana del 26%, sottrae il credito per la quota di ritenuta tedesca accreditabile (nel limite previsto dalla convenzione Italia-Germania), e accredita il netto sul conto. Tizio non deve compilare nessun rigo nel 730 2026. La banca gli consegnera’ una certificazione con tutti i dettagli che servono solo per eventuale verifica futura.

    In pratica

    • Conserva la certificazione della banca anche se non devi dichiarare nulla: e’ utile in caso di controllo.
    • Se ritieni di aver pagato piu’ del dovuto per effetto della ritenuta estera, verifica con la banca se la convenzione e’ stata applicata correttamente.
    • Le azioni depositate in Italia non vanno indicate nel quadro W: l’obbligo di monitoraggio non sussiste per prodotti gestiti da intermediari residenti.

    Sempronio ha un conto titoli in Svizzera e riceve dividendi USA

    Scenario. Sempronio detiene azioni americane su un conto aperto in Svizzera. Nel 2025 riceve dividendi per 2.000 dollari (circa 1.840 euro). Gli USA trattengono il 30% di ritenuta (552 euro), Sempronio riceve 1.288 euro sul conto svizzero.

    Come si applica. Non c’e’ alcun intermediario italiano: Sempronio deve dichiarare il reddito. Deve prima compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale (valore del conto e delle azioni). Poi puo’ scegliere: indicare il dividendo lordo nel rigo M31 con imposta sostitutiva al 26% (478 euro), dal quale sottrarre il credito per le imposte estere nel limite dell’imposta sostitutiva italiana; oppure optare per la tassazione ordinaria nel quadro D, avendo diritto al credito pieno per le imposte americane pagate.

    In pratica

    • Compila sempre il quadro W per il monitoraggio fiscale se hai attivita’ finanziarie all’estero: e’ obbligatorio indipendentemente dall’importo (salvo le soglie minime previste).
    • Confronta i due regimi (sostitutiva vs. ordinaria) prima di scegliere: con una ritenuta estera alta come quella USA (30%), la tassazione ordinaria con credito pieno puo’ essere piu’ conveniente.
    • Per il quadro M rigo M31 occorre il Redditi PF, non il semplice 730.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se la mia banca italiana gestisce tutto, devo fare qualcosa in dichiarazione?

    No. Se i dividendi transitano per un intermediario residente che applica la ritenuta a titolo d’imposta, non devi compilare nessun rigo. L’intermediario versa al Fisco per tuo conto.

    Che cos'e' il 'netto frontiera' che sento spesso citare?

    E’ il dividendo gia’ decurtato della ritenuta applicata nel paese di origine (la ritenuta ‘alla fonte’ estera). E’ l’importo che arriva sul tuo conto prima che l’Italia applichi la propria imposta. La banca italiana poi calcola l’imposta sul lordo e concede il credito per la ritenuta estera.

    Come si calcola il credito d'imposta per le imposte estere?

    Il credito e’ pari all’imposta pagata all’estero, ma non puo’ superare l’imposta italiana dovuta sullo stesso reddito. Se hai pagato all’estero piu’ di quanto dovresti in Italia, la parte eccedente non ti viene rimborsata.

    Devo dichiarare le azioni estere nel quadro W anche se non ho venduto e non ho ricevuto dividendi?

    Si’, se le azioni sono detenute direttamente all’estero (non tramite intermediario italiano) e il loro valore supera le soglie di esenzione, devi compilare il quadro W ai fini del monitoraggio fiscale, indipendentemente da eventuali redditi percepiti nel periodo.

    I dividendi da ETF sono trattati come i dividendi da azioni?

    Dipende: se l’ETF e’ domiciliato in Italia o distribuisce tramite intermediario italiano, la banca applica la ritenuta automaticamente. Se e’ un ETF estero senza intermediario italiano, il trattamento e’ simile a quello dei dividendi esteri diretti.

  • Art. 184 D.Lgs. 209/2005 – Misure cautelari ed interdittive

    Art. 184 D.Lgs. 209/2005 – Misure cautelari ed interdittive

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    2. L'IVASS vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o del distributore interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati. 45

  • Art. 183 D.Lgs. 209/2005 – Regole di comportamento

    Art. 183 D.Lgs. 209/2005 – Regole di comportamento

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese devono : a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 ; c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio; d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.

    2. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.

    3. L'IVASS tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.

  • Spese veterinarie nel 730: tetto unico anche con più animali

    In sintesi

    • La detrazione spetta per le spese veterinarie di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.
    • Il tetto massimo detraibile è 550 euro, indipendentemente dal numero di animali che hai.
    • La detrazione del 19% si applica solo sulla parte che supera i 129,11 euro (la franchigia, cioè la quota che resta a tuo carico).
    • Se hai più animali, cumuli tutte le spese in un unico rigo: il limite di 550 euro è uno solo per l’intera dichiarazione.
    • Il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili (carta, bonifico, ecc.), salvo eccezioni per strutture pubbliche o accreditate SSN.
    • Le spese devono risultare da fatture o ricevute intestate al proprietario dell’animale.

    Come funziona la detrazione per le spese dal veterinario

    Se nel 2025 hai sostenuto spese per curare il tuo cane, il tuo gatto o un altro animale da compagnia, puoi inserirle nel 730 e ottenere una riduzione dell’imposta da pagare. La detrazione vale anche per gli animali utilizzati per la pratica sportiva (come i cavalli da equitazione dilettantistica).

    La regola di base è semplice: puoi detrarre il 19% delle spese veterinarie, ma solo sulla parte che supera i 129,11 euro. Questa cifra iniziale, che resta interamente a tuo carico, si chiama franchigia. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è di 550 euro.

    Il punto che spesso crea confusione riguarda chi ha più di un animale: anche in questo caso esiste un unico tetto di 550 euro per tutto l’anno. Non importa se hai un cane e un gatto o tre gatti: sommi tutte le spese veterinarie e applichi il limite unico.

    Come si calcola la detrazione sulle spese veterinarie
    Voce Importo / Regola
    Tetto massimo indicabile nel rigo 550,00 euro
    Franchigia (parte non detraibile) 129,11 euro
    Base su cui si applica il 19% Spesa indicata meno 129,11 euro
    Aliquota di detrazione 19%
    Detrazione massima ottenibile 19% x (550 – 129,11) = circa 79,97 euro
    Animali ammessi Legalmente detenuti per compagnia o pratica sportiva

    Esempio pratico

    • Tizio ha due gatti e ha speso nel 2025: 350 euro per il primo (visite e medicinali) e 250 euro per il secondo. Totale: 600 euro. Nel rigo della dichiarazione Tizio indica 550 euro (il massimo consentito, non 600). La detrazione del 19% si calcola su 550 – 129,11 = 420,89 euro. Detrazione spettante: circa 79,97 euro. Questi vengono scalati dall’imposta che Tizio deve pagare. Le istruzioni dell’Agenzia citano espressamente questo esempio: ‘per spese veterinarie sostenute per un totale di 600 euro, nel rigo andranno indicati 550 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 421 euro’.

    Documenti necessari

    • Fatture o ricevute fiscali del veterinario intestate al proprietario dell’animale
    • Scontrini per medicinali veterinari con il codice fiscale del destinatario
    • Estratto conto o ricevuta del pagamento tracciabile (bancomat, carta di credito, bonifico)
    • Documentazione che attesti la detenzione legale dell’animale (se richiesta in caso di controllo)

    Caio ha un cane da compagnia e spende meno del tetto

    Scenario. Caio ha sostenuto nel 2025 spese veterinarie per il suo cane per un totale di 320 euro: 200 euro per una visita specialistica e 120 euro per medicinali acquistati in farmacia.

    Come si applica. Caio indica nel rigo del 730 l’intero importo di 320 euro (non supera il tetto di 550 euro). La detrazione del 19% si applica sulla parte eccedente la franchigia: 320 – 129,11 = 190,89 euro. Detrazione spettante: 190,89 x 19% = circa 36,27 euro. Caio deve aver pagato con strumenti tracciabili; per i medicinali lo scontrino parlante è sufficiente.

    In pratica

    • Indicare nel rigo la spesa effettiva se inferiore a 550 euro, senza arrotondamenti.
    • La franchigia di 129,11 euro si applica sempre: se hai speso meno di questa cifra non ottieni nulla.
    • I medicinali veterinari sullo scontrino devono riportare la natura del prodotto e il codice fiscale di chi acquista.

    Sempronia ha due cavalli da equitazione e supera il tetto

    Scenario. Sempronia pratica equitazione dilettantistica e detiene due cavalli legalmente. Nel 2025 ha speso 480 euro per il veterinario del primo cavallo e 310 euro per il secondo: totale 790 euro.

    Come si applica. Sempronia può indicare nel rigo al massimo 550 euro, perché il tetto non si moltiplica per il numero di animali. La detrazione del 19% si calcola su 550 – 129,11 = 420,89 euro. Detrazione spettante: circa 79,97 euro. I 240 euro eccedenti (790 – 550) non sono detraibili.

    In pratica

    • Il limite di 550 euro è unico per tutta la dichiarazione: non importa quanti animali hai.
    • Anche per gli animali sportivi (cavalli, cani da gara) la regola è la stessa.
    • Conserva tutte le fatture del veterinario: in caso di controllo devi dimostrare le spese sostenute.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto posso detrarre al massimo per le spese veterinarie?

    La detrazione massima è del 19% su un importo massimo di 550 euro, al netto della franchigia di 129,11 euro. Il massimo teorico ottenibile è quindi circa 79,97 euro.

    Se ho due animali, posso detrarre 550 euro per ciascuno?

    No. Il tetto di 550 euro è unico per tutta la dichiarazione, indipendentemente dal numero di animali. Devi sommare tutte le spese veterinarie e indicare al massimo 550 euro nel rigo.

    La franchigia di 129,11 euro si sottrae per ogni animale o una volta sola?

    Una volta sola, sul totale delle spese dichiarate. Se hai inserito 550 euro, la detrazione si calcola su 550 – 129,11 = 420,89 euro.

    Quali animali danno diritto alla detrazione?

    Gli animali legalmente detenuti per compagnia (cani, gatti, ecc.) o per pratica sportiva (cavalli da equitazione dilettantistica, cani da gara). Non rientrano gli animali da reddito o da lavoro.

    Devo pagare con carta o bonifico per avere la detrazione?

    Si, la detrazione del 19% richiede il pagamento tracciabile (carta, bonifico, MAV, PagoPA). Fanno eccezione le prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, per le quali la tracciabilità non è obbligatoria.

    Posso detrarre le spese veterinarie sostenute per un animale di un familiare a carico?

    Le istruzioni indicano che la detrazione spetta per spese nell’interesse proprio. Verifica con il Caf o il professionista se la situazione specifica rientra nelle ipotesi agevolate.

    Vedi anche: Detrazione spese veterinarie, Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie e Spese mediche oltre 15.493 euro.

  • Art. 182 D.Lgs. 209/2005 – Pubblicità dei prodotti assicurativi

    Art. 182 D.Lgs. 209/2005 – Pubblicità dei prodotti assicurativi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della documentazione informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.(45)

    2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2020, N. 187 .

    4. L' IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.

    5. L' IVASS vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.

    6. L' IVASS vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2.

    7. L' IVASS, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione.

  • Art. 181 D.Lgs. 209/2005 – Contratti di assicurazioni sulla vita

    Art. 181 D.Lgs. 209/2005 – Contratti di assicurazioni sulla vita

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell'obbligazione è la Repubblica italiana.

    2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

    3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro dell'obbligazione è diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro dell'obbligazione.

    4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975 .

  • Art. 172 TUEL: Altri allegati al bilancio di previsione

    Art. 172 TUEL: Altri allegati al bilancio di previsione

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall' art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, e i seguenti documenti: a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

    Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 , che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno. 83

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 180 D.Lgs. 209/2005 – Contratti di assicurazione contro i danni

    Art. 180 D.Lgs. 209/2005 – Contratti di assicurazione contro i danni

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.

    2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

    3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.

    4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.

    5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975 .

  • Articolo 50 TU Giustizia Tributaria: Incompetenza

    Art. 50 D.Lgs. 175/2024 – Incompetenza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile.

    2. L'incompetenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.

    3. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.

    4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.

    5. La riassunzione del processo davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova corte di giustizia tributaria, altrimenti si estingue.

  • Art. 179 D.Lgs. 209/2005 – Nozione

    Art. 179 D.Lgs. 209/2005 – Nozione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.

    2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell'anticipato pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.

    3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest'ultima modalità sia prevista contrattualmente.

    4. Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui all'articolo 177. Il riscatto è consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un'intera annualità.

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