Autore: Andrea Marton

  • Art. 8 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 8 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 8 L. Fall. – [Stato d’insolvenza risultante in giudizio

    [Stato d’insolvenza risultante in giudizio

  • Art. 44-decies D.Lgs. 209/2005 – (Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3)

    Art. 44-decies D.Lgs. 209/2005 – (Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, gli elementi dei fondi propri ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili è superiore ad un terzo dell'importo totale dei fondi propri ammissibili; b) l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 è inferiore ad un terzo dell'importo totale dei fondi propri ammissibili.

    2. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, gli elementi dei fondi propri di base ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare, come minimo, che l'importo degli elementi di livello 1 dei fondi propri di base ammissibili sia superiore alla metà dell'importo totale dei fondi propri di base ammissibili.

    3. L'importo dei fondi propri ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1, dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3.

    4. L'importo dei fondi propri di base ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2.

    5. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni per l'applicazione delle disposizioni della presente Sezione.

    ))

  • Art. 123 T.U.B.: Pubblicità

    Art. 123 T.U.B.: Pubblicità

    Art. 123 T.U.B. – Pubblicita’.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “01. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito o circa l’importo totale dovuto dal consumatore.

    02. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato affinché i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro comporta dei costi.

    1. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d’interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le seguenti informazioni di base precisate con l’impiego di un esempio rappresentativo ed espresse, in forma chiara, concisa, evidenziata, facilmente leggibile o chiaramente udibile, a seconda del caso, e adattata ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità:

    a) il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile ovvero una combinazione dei due tipi, e le spese comprese nel costo totale del credito;

    b) l’importo totale del credito;

    c) il TAEG;

    d) l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

    e) la durata del contratto, se determinata;

    e-bis) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per l’acquisto di beni o servizi specifici, il prezzo in contanti e l’importo degli eventuali pagamenti anticipati;

    f) se determinabile in anticipo, l’importo totale dovuto dal consumatore, nonché l’ammontare delle singole rate.

    2. E’ vietata la pubblicità dei prodotti di credito che:

    a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;

    b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un’influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;

    c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.

    2-bis. Il CICR, su proposta della Banca d’Italia, individua:

    a) i casi specifici e giustificati in cui è possibile una deroga al comma 1, lettere e-bis) e f);

    b) le tipologie di annunci pubblicitari vietati;

    c) le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.”

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  • Art. 40 bis T.U.IVA: Definizioni

    Art. 40 bis T.U.IVA: Definizioni

    Art. 40 bis T.U.IVA – Definizioni.

    In vigore dal 13/12/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/12/2025 n. 186 Articolo 11

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:

    a) “prestatore di servizi di pagamento”: una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, escluse la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali anche quando non agiscono in veste di autorita’ monetarie, altre autorita’ pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali anche quando non agiscono in veste di autorita’ pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi di pagamento, altresi’, i soggetti indicati all’articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385;

    b) servizio di pagamento: una delle attivita’ commerciali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385;

    c) operazione di pagamento: l’attivita’, fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, o una rimessa di denaro come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del suddetto decreto legislativo n. 11 del 2010;

    d) “pagatore”: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

    e) “beneficiario”: il soggetto destinatario dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

    f) “Stato membro di origine”: lo Stato membro di origine come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

    g) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro ospitante come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

    h) “conto di pagamento”: un conto di pagamento quale definito dall’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

    i) “IBAN”: l’IBAN quale definito all’articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;

    l) “BIC”: il BIC quale definito all’articolo 2, punto 16, del citato regolamento (UE) n. 260/2012.”

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  • Separazione dei beni – Glossario giuridico

    Separazione dei beni: regime patrimoniale convenzionale della famiglia in cui ciascun coniuge mantiene la titolarita esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, nonche l’amministrazione e il godimento dei propri.

    Significato giuridico

    La separazione dei beni e disciplinata dall’art. 162 c.c. ed e regime alternativo alla comunione legale, scelto convenzionalmente dai coniugi. Puo essere stipulata: al momento della celebrazione del matrimonio (con semplice dichiarazione resa al celebrante), in atto pubblico notarile successivo al matrimonio (con possibile passaggio dalla comunione alla separazione), prima del matrimonio in convenzione matrimoniale. Ciascun coniuge: mantiene la titolarita dei beni gia posseduti e di quelli acquistati durante il matrimonio (a proprio nome), amministra autonomamente il proprio patrimonio, ne dispone liberamente. Le eventuali contestazioni sulla titolarita si risolvono in base ai titoli (atti di compravendita, ricevute, ecc.) e, in difetto, applicando i criteri di prova. Il regime e particolarmente diffuso quando vi siano significative differenze patrimoniali tra i coniugi o esercizio di attivita imprenditoriale di uno dei due.

    Esempio pratico

    Tizio, imprenditore con patrimonio significativo, sposa Caia. All’atto del matrimonio dichiarano l’opzione per la separazione dei beni. Durante il matrimonio, Tizio acquista un magazzino: e suo esclusivo. Caia eredita un appartamento: e solo suo. In caso di separazione, ognuno mantiene cio che ha intestato. Se l’attivita di Tizio dovesse fallire, i creditori potranno aggredire solo i beni di Tizio, non quelli di Caia.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla comunione legale (artt. 177 ss. c.c.), regime ordinario in cui i beni acquistati durante il matrimonio sono di entrambi. Diverge dal fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), che e vincolo di destinazione su beni determinati per fronteggiare i bisogni della famiglia. La separazione dei beni puo coesistere con la stipula di patti convenzionali ulteriori (es. acquisto in comproprieta di specifici beni con quote diverse).

    Riferimenti normativi

    • art. 162 c.c. – separazione dei beni e convenzioni matrimoniali
    • art. 215 c.c. – separazione dei beni nel codice civile
    • art. 216 c.c. – godimento e amministrazione dei beni
    • art. 217 c.c. – prova della proprieta dei beni
  • Contravvenzione – Glossario giuridico

    Contravvenzione: reato di minore gravita rispetto al delitto, punito con le pene principali dell’arresto (detentivo) o dell’ammenda (pecuniaria), indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

    Significato giuridico

    La contravvenzione e disciplinata dagli artt. 39 ss. c.p. e da numerose leggi penali speciali. Distintiva dell’istituto e la possibilita di estinguere il reato mediante oblazione (artt. 162, 162-bis c.p.): pagamento di una somma di denaro entro determinati limiti temporali, con effetto estintivo. Le contravvenzioni sono punite con: arresto (da 5 giorni a 3 anni) o ammenda (da 20 a 10.000 euro), o entrambe. Sono indifferentemente punite a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa previsione (art. 42 co. 4 c.p.). Il termine di prescrizione e generalmente piu breve (4 anni per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, art. 157 c.p.). Il tentativo non e configurabile per le contravvenzioni (art. 56 c.p. ammette tentativo solo per i delitti). Esempi tipici: porto abusivo di armi, ubriachezza molesta, somministrazione di bevande alcoliche a minori.

    Esempio pratico

    Tizio gestore di un bar serve una birra a un minorenne sedicenne: contravvenzione di somministrazione di bevande alcoliche a minori (art. 689 c.p.), punita con arresto fino a un anno. Tizio puo accedere all’oblazione speciale (art. 162-bis c.p.) pagando un terzo del massimo dell’ammenda corrispondente alla pena dell’arresto convertita: estinto il reato con il solo pagamento.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal delitto (artt. 39, 17 c.p.), punito con reclusione e/o multa, di regola doloso, con tentativo configurabile. Diverge dall’illecito amministrativo depenalizzato (l. 689/1981), sanzionato in via amministrativa fuori dal processo penale. L’oblazione e istituto tipico delle contravvenzioni e non opera per i delitti (esistono solo istituti simili come la riparazione pecuniaria ex art. 162-ter c.p., con presupposti diversi).

    Riferimenti normativi

    • art. 39 c.p. – distinzione tra delitti e contravvenzioni
    • art. 17 c.p. – pene principali per le contravvenzioni
    • art. 25 c.p. – arresto
    • art. 26 c.p. – ammenda
    • artt. 162, 162-bis c.p. – oblazione
  • Art. 35-bis D.Lgs. 159/2011 – Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione

    Art. 35-bis D.Lgs. 159/2011 – Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.

    2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.

    3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: periodo di prova

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: periodo di prova

    Il periodo di prova nei contratti marittimi e portuali ha regole proprie: la discontinuità dell’imbarco e la struttura del contratto di arruolamento introducono specificità assenti nei contratti terrestri ordinari.

    In sintesi

    Nel CCNL Armatoriale il periodo di prova non supera i 45 giorni di effettivo lavoro a bordo e non si ripete in caso di reimbarco entro tre anni nella stessa qualifica. Nel CCNL Porti la durata varia per livello (da 30 giorni per i livelli operativi a 6 mesi per i quadri). In entrambi i casi è obbligatoria la forma scritta.

    Dati contrattuali

    CCNL Armatoriale
    Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    CCNL Porti
    Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica, Fise-Uniport, Ancip / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    Fonte legale
    Art. 2096 c.c. (periodo di prova ordinario) · Cod. Navig. artt. 323-375 (arruolamento)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova nei due CCNL
    Contratto Figure Durata massima Riduzione/eccezioni
    CCNL Armatoriale Tutto il personale navigante 45 giorni di effettivo lavoro a bordo Non si ripete entro 3 anni, stessa qualifica/tipo nave/stessa compagnia
    CCNL Porti — livelli IV-VI Operai portuali, conduttori mezzi 30-60 giorni (verif. testo contrattuale) Riduzione per esperienza pregressa documentata
    CCNL Porti — livelli II-III Impiegati, capisquadra 2-3 mesi (verif. testo contrattuale) Riduzione per esperienza pregressa documentata
    CCNL Porti — I livello e quadri Funzionari, quadri AdSP Fino a 6 mesi

    Nota: i valori del CCNL Porti per i livelli IV-VI e II-III sono indicativi; la durata esatta è fissata nel testo contrattuale che può essere aggiornato dai rinnovi successivi al 2024. Verificare sempre il testo vigente presso Assoporti o le organizzazioni sindacali.

    Il periodo di prova nel lavoro marittimo: specificità

    Il lavoro marittimo presenta una complessità peculiare rispetto al lavoro terrestre: il personale navigante non ha un posto fisso di lavoro, ma si imbarca su navi diverse per periodi variabili, alternando fasi di imbarco a periodi di sbarco, riposo e disponibilità. Questa discontinuità ha portato il CCNL Armatoriale a disciplinare il periodo di prova in modo specifico.

    La regola fondamentale è che il periodo di prova si calcola in giorni di effettivo lavoro a bordo, non in giorni di calendario. Se il contratto di arruolamento dura tre mesi di calendario ma il marittimo ha lavorato effettivamente solo 30 giorni (per via di scali, manutenzioni o soste), il conto del periodo di prova sarà pari a quei 30 giorni effettivi.

    La norma più importante per i marittimi è la non ripetibilità della prova: se lo stesso lavoratore viene reimbarco entro tre anni nella stessa qualifica su navi dello stesso tipo presso la stessa compagnia, il periodo di prova non decorre nuovamente. Questa previsione tutela i marittimi con rapporti di imbarco discontinui — tipici del settore — dall’abuso della prova come strumento per evitare la stabilizzazione del rapporto.

    Forma scritta obbligatoria

    In entrambi i contratti, il periodo di prova deve risultare da atto scritto:

    • Per il personale navigante, il contratto di arruolamento viene stipulato per atto pubblico davanti all’Autorità Marittima (Capitaneria di Porto), ai sensi dell’art. 332 del Codice della Navigazione. L’atto deve indicare la qualifica, le mansioni, la nave, la decorrenza e la durata del rapporto (a viaggio, a tempo, a campagna). Il periodo di prova è parte integrante di questo atto.
    • Per i lavoratori portuali, la clausola di prova deve essere inserita nella lettera di assunzione, con indicazione della durata e del livello di inquadramento. In assenza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.

    Recesso durante la prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Restano tuttavia fermi i limiti generali:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (sesso, età, nazionalità, opinioni sindacali, gravidanza).
    • Il recesso non può essere ritorsivo.
    • Per il personale navigante, il recesso del comandante o dell’armatore durante la prova comporta lo sbarco del lavoratore nel primo porto utile. Il Codice della Navigazione (art. 344) prevede specifiche garanzie per il rimpatrio del marittimo sbarcato in porto straniero, a spese dell’armatore.

    Effetti della malattia durante la prova

    La malattia insorta durante il periodo di prova sospende il computo della prova stessa, che riprende al rientro in servizio. Nel lavoro marittimo la regola si applica con le peculiarità della disciplina della malattia a bordo: il marittimo malato ha diritto a essere sbarcato e ricoverato a spese dell’armatore (art. 355 Cod. Navig.), e il periodo di prova riprende solo quando torna in servizio effettivo a bordo.

    Casi pratici

    Tizio — Marinaio che reimbarcò dopo un anno

    Tizio ha lavorato come marinaio comune su una portarinfuse della compagnia Alfa per sei mesi nel 2023, superando il periodo di prova. Ha poi sbarcato e lavorato per un’altra compagnia per tre mesi. Nel 2024 reimbarcò per Alfa, sulla stessa tipologia di nave. Il CCNL Armatoriale esclude il nuovo periodo di prova: essendo reimbarco entro tre anni nella stessa qualifica, sullo stesso tipo di nave e presso la stessa compagnia, il rapporto si costituisce immediatamente senza prova.

    Caio — Operatore portuale, prova interrotta da infortunio

    Caio è stato assunto al 4° livello del CCNL Porti con un periodo di prova di 45 giorni. Al 20° giorno subisce un infortunio sul lavoro e rimane in convalescenza per 30 giorni. Il periodo di prova si sospende durante la convalescenza. Al rientro, il computo riprende dal 20° giorno: Caio deve svolgere altri 25 giorni di prova effettiva prima della conferma definitiva.

    Sempronia — Ufficiale di macchina sbarcata durante la prova

    Sempronia è assunta come secondo ufficiale di macchina su un traghetto. Durante la traversata Genova-Palermo l’armatore esercita il recesso dalla prova e comunica allo sbarco che il rapporto non è confermato. Sempronia verifica che il recesso non sia discriminatorio e che l’armatore adempia all’obbligo di rimpatrio previsto dal Codice della Navigazione per lo sbarco in porto diverso da quello di arruolamento.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un marinaio nel CCNL Armatoriale?
    Il CCNL dell’Industria Armatoriale prevede un periodo di prova massimo di 45 giorni di lavoro effettivo a bordo. Il computo si riferisce ai giorni di effettivo imbarco, non ai giorni di calendario del contratto di arruolamento.
    Il periodo di prova si ripete se il marittimo reimbarcò sulla stessa nave?
    No. Il CCNL Armatoriale prevede che il periodo di prova non si ripeta se il marittimo reimbarcò entro tre anni nella stessa qualifica su navi dello stesso tipo appartenenti alla stessa compagnia.
    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Porti?
    Il CCNL Porti differenzia la durata per livello. Per i livelli operativi (IV-VI) la durata è generalmente più breve (indicativamente 30-60 giorni); per i livelli impiegatizi (II-III) è di 2-3 mesi; per il I livello e i quadri può arrivare fino a 6 mesi. Verificare il testo contrattuale aggiornato.
    La prova deve essere messa per iscritto?
    Sì. Nel contratto di arruolamento marittimo (stipulato per atto pubblico davanti alla Capitaneria di Porto) e nella lettera di assunzione dei portuali, la clausola di prova deve essere scritta e indicare la durata. Senza forma scritta il rapporto è a tempo indeterminato senza prova.
    Il datore di lavoro può recedere liberamente durante la prova?
    Sì, il recesso è libero per entrambe le parti senza preavviso né motivazione, ma restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi. Per il personale navigante, il recesso comporta lo sbarco e il diritto al rimpatrio a spese dell’armatore se si è in porto straniero.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 51-bis D.Lgs. 79/2011 – Obbligo del venditore di indicare la propria qualità

    Art. 51-bis D.Lgs. 79/2011 – Obbligo del venditore di indicare la propria qualità

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dell’articolo 34, il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte II o parte III al presente codice, e le informazioni relative alla denominazione commerciale, l’indirizzo geografico, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica dell’organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 8 Cod. Amb. – Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS

    Art. 8 Cod. Amb. – Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il supporto tecnico-scientifico all’autorità competente per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero massimo di settanta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un’apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all’articolo 33, comma

    1. Per le medesime finalità la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d’intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 , e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all’attività istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale. Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis danno precedenza, nell’ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell’ articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 , a quelli aventi le caratteristiche di cui all’ articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza. Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati dall’allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri: a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione; b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC; c) rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti. La Commissione può derogare all’ordine di priorità di cui al quarto e al quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis del presente articolo dà precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza.

    1-bis. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine: 0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l’incremento dei volumi di acqua immagazzinabili; 0b) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2 , nonché i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie; a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell’allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili; a-bis) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW; a-ter) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale di cui alla sezione II dell’allegato C annesso al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 ; b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari; c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.

    1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell’ambito della quale l’esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell’articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d’impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell’articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell’applicazione uniforme e simultanea dell’ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell’ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica comunica l’ordine di priorità stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, al Ministero della cultura, che vi si uniforma . La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.»;

    2. I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 , ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 , all’Istituto superiore di sanità ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all’atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell’equilibrio di genere. Ai commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonché se personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall’ articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito con le modalità di cui al comma 5 esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del relativo parere finale.

    2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale, ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA, di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, inclusi il presidente e il segretario, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 , dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Istituto superiore di sanità (ISS), secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché di quello, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d’ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al ottavo periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l’ articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente della Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta Commissione, fino a un massimo di dieci, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma, ivi incluso il personale dipendente di società in house dello Stato. Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell’equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche attingendo dall’elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Con le medesime modalità previste per le unità di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unità, che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unità di cui al primo periodo. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d’intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 , e degli altri enti pubblici di ricerca; ai fini della designazione e della conseguente partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è in ogni caso sufficiente la comunicazione o la conferma da parte della regione o della provincia autonoma del nominativo dell’interessato. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all’attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto. I commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell’incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma

    5. La Commissione può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni. Quanto previsto dall’ articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , si applica anche ai compiti istruttori svolti dai Commissari nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori, sino al 31 dicembre

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    2-ter. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all’elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all’attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.

    2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell’altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest’ultimo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall’assunzione dell’incarico e per l’intera durata del medesimo.

    2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

    2-sexies. La denominazione “Commissione tecnica PNRR-PNIEC” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Commissione tecnica PNIEC”.

    2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell’allegato I-bis al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

    2-octies. I presidenti delle Commissioni di cui al presente articolo si avvale altresì di una struttura di supporto composta da quattro unità di personale dell’Arma dei carabinieri, appartenenti all’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all’ articolo 174-bis del codice dell’ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 , e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui al comma 5 del presente articolo. Con le stesse modalità individuate nei periodi precedenti, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato nonché il riparto di competenze tra le Forze di polizia, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 , e al decreto del Ministro dell’interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di cui al presente articolo possono avvalersi di quattro unità di personale del Corpo della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell’ambito delle risorse di cui al comma

    5. 2-novies. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e il Presidente della commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d’intesa, disporre l’assegnazione alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l’applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77 .

    4. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, sono stabilite per i profili di rispettiva competenza l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento e la disciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche potenziale della Commissione e della Commissione tecnica PNIEC.

    5. A decorrere dall’anno 2017, con decreto annuale del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti. Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all’articolo 33, comma 1, che sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi dell’ articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 , e ai sensi dell’ articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui all’articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del 2007 , senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell’adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano a carico dell’amministrazione di appartenenza. A decorrere dall’anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificità dei compiti attribuiti alle medesime Commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessità di accelerare l’attuazione degli adempimenti di loro competenza, a iniziare dagli importi già percepiti dall’anno 2021 sono in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento.

    6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto stabilito dall’ articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 . In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013 , fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile decade dall’incarico con effetto dalla data dell’accertamento. Per gli iscritti agli ordini professionali la violazione viene segnalata dall’autorità competente.

    7. Nel caso di progetti per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province Autonome, queste ultime assicurano che l’autorità competente disponga di adeguate competenze tecnico-scientifiche o, se necessario, si avvalga di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed esperienza per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della presente parte.

  • Residenza – Glossario giuridico

    Residenza: il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, intesa come il luogo dove vive stabilmente e in modo continuativo, rilevante per l’ordinamento civile, fiscale e anagrafico (art. 43 c.c.).

    Significato giuridico

    L’art. 43 c.c. distingue residenza e domicilio: la residenza e il luogo di dimora abituale, il domicilio e invece la sede principale degli affari e degli interessi. La residenza ha rilevanza in molteplici ambiti: determina la competenza territoriale del giudice in alcune materie (es. cause di separazione), individua il comune di iscrizione anagrafica, rileva ai fini fiscali per la determinazione della residenza fiscale in Italia (art. 2 TUIR: 183 giorni l’anno nel territorio nazionale). L’iscrizione anagrafica (D.P.R. 223/1989) e il principale strumento attraverso cui la residenza viene accertata e resa opponibile ai terzi. La residenza influisce sul diritto di voto, sulla competenza degli uffici pubblici, sull’applicazione di alcune norme del diritto di famiglia.

    Esempio pratico

    Tizio e nato a Milano ma lavora e vive stabilmente a Roma, dove ha l’appartamento in cui dorme, mangia e trascorre il tempo libero. La sua residenza e a Roma. Se Tizio si trasferisce a Torino per un anno senza effettuare la variazione anagrafica, la residenza formale rimane Roma, ma quella effettiva – rilevante per la competenza giudiziale – potrebbe essere Torino, dovendosi valutare l’elemento della stabilita.

    Differenze con istituti simili

    La residenza si distingue dal domicilio (art. 43 c.c.): il domicilio e la sede principale degli affari e degli interessi, anche se il soggetto non vi dimora abitualmente. Un professionista che vive a Roma ma ha il proprio studio e i principali affari a Milano ha residenza a Roma e domicilio a Milano. Si distingue dalla dimora, che e la presenza occasionale o temporanea in un luogo, priva del requisito dell’abitualita.

    Riferimenti normativi

    • art. 43 c.c. – definizione di domicilio e residenza
    • D.P.R. 223/1989 – regolamento anagrafico della popolazione residente
    • art. 2 TUIR – residenza fiscale in Italia
  • Art. 58 D.P.R. 115/2002

    Art. 58 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile , al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.

    2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.

    3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.