Autore: Andrea Marton

  • Art. 11 bis CPI – (Marchio di certificazione)

    Art. 11 Bis CPI – (Marchio di certificazione)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

    2. I regolamenti concernenti l’uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all’articolo 157, comma 1-ter; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all’Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all’articolo

    185. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di origine.

    4. In deroga all’articolo 13, comma 1, un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l’avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L’avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

    5. I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

  • Art. 32 D.Lgs. 148/2015 – Prestazioni ulteriori

    Art. 32 D.Lgs. 148/2015 – Prestazioni ulteriori

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. I fondi di cui all’articolo 26 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalità di cui al comma 9 del medesimo articolo.

    2. I fondi di cui all’articolo 27 possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalità di cui all’articolo 26, comma 9, lettere a) e b). articolo precedente articolo successivo

  • Art. 49 D.Lgs. 159/2011 – Regolamento

    Art. 49 D.Lgs. 159/2011 – Regolamento

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, è adottato, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.

    2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

    3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonché di cui al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 47.

  • Art. 57 D.Lgs. 159/2011 – Elenco dei crediti. Fissazione dell’udienza di verifica dei crediti

    Art. 57 D.Lgs. 159/2011 – Elenco dei crediti. Fissazione dell’udienza di verifica dei crediti

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    ((

    1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

    2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario))

    3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.

  • Art. 65 TUEL – Articolo 65

    Art. 65 TUEL – Articolo 65

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

    2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

    3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune

  • Art. 36-novies D.Lgs. 209/2005 – (Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche)

    Art. 36-novies D.Lgs. 209/2005 – (Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Nel calcolo delle riserve tecniche l'impresa, oltre a quanto disposto dall'articolo 36-ter, segmenta gli impegni assicurativi e riassicurativi in gruppi di rischi omogenei ed almeno per linee di attività, tenendo conto: a) di tutte le spese che sosterrà per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi; b) dell'inflazione, inclusa quella relativa alle spese e ai sinistri; c) di ogni pagamento ai contraenti, agli assicurati, ai beneficiari e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, incluse le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale previsti dall'impresa a prescindere dalla sussistenza di garanzie contrattuali, salvo che tali pagamenti non siano ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 44-sexies.

    ))

  • Art. 18 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 18 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 18 L. Fall. – Reclamo

    Reclamo

  • Art. 97 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie

    Art. 97 D.Lgs. 150/2022 – Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Salvo che risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall’articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689 , come modificate dal presente decreto, si applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

    2. Fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall’articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

    3. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore. Note all’art. 97: – Per l’ articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , si veda l’articolo 71.

  • Art. 135 L. 689/1981 – Appello contro sentenze del tribunale e della corte d’assise

    Art. 135 L. 689/1981 – Appello contro sentenze del tribunale e della corte d’assise

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L' articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art.

    513. – (Appello contro sentenze del tribunale e della corte di assise). – Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono appellare, rispettivamente, alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti: 1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale; 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunziato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza; 3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione".

  • Art. 26 D.Lgs. 159/2011 – Intestazione fittizia

    Art. 26 D.Lgs. 159/2011 – Intestazione fittizia

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

    2. 2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

  • Art. 11 CPI – Marchio collettivo

    Art. 11 CPI – Marchio collettivo

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile , possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti.

    2. I regolamenti concernenti l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all’articolo 157, comma 1-bis ; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all’Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all’articolo 185 .

    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

    4. In deroga all’articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento. In tal caso, peraltro, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l’avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L’avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché quest’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

    5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

  • Impugnazione del licenziamento: i termini 60 e 180 giorni

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Il lavoratore deve impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione, con qualsiasi atto scritto idoneo. Entro i successivi 180 giorni deve poi depositare il ricorso al giudice del lavoro (o avviare la conciliazione). Se uno dei due termini scade, il diritto si estingue.

    Riferimento normativo

    L. 604/1966, art. 6; L. 183/2010, art. 32

    Tabella riepilogativa

    La sequenza dei termini di impugnazione
    Fase Termine Decorrenza Forma
    Impugnazione stragiudiziale 60 giorni Dalla comunicazione del licenziamento Qualsiasi atto scritto (lettera raccomandata, PEC, telegramma)
    Deposito ricorso giudiziale (o conciliazione/arbitrato) 180 giorni Dall’impugnazione stragiudiziale Ricorso al Tribunale – Sezione Lavoro; oppure tentativo di conciliazione

    Il termine di 60 giorni: cos'è e come si rispetta

    Entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento (o dalla comunicazione dei motivi, se richiesta separatamente) il lavoratore deve notificare al datore un atto scritto che manifesti la volontà di impugnare il recesso. Non è richiesta nessuna forma specifica: basta una raccomandata A/R, una PEC o un telegramma con contenuto inequivoco. Di solito è sufficiente indicare che si contesta la legittimità del licenziamento intimato in tale data.

    Il termine è perentorio: se scade senza che l’impugnazione sia partita, il diritto al risarcimento o alla reintegrazione si estingue definitivamente, salvo casi di forza maggiore o decadenza sanabile.

    I 180 giorni successivi: il ricorso in tribunale

    Dopo l’impugnazione stragiudiziale, il lavoratore ha 180 giorni per depositare il ricorso al Tribunale – Sezione Lavoro del luogo in cui ha prestato l’attività, oppure per avviare la procedura di conciliazione o arbitrato prevista dal contratto collettivo. Se anche questo secondo termine scade, l’impugnazione stragiudiziale perde efficacia e il diritto si estingue.

    Errori comuni e precauzioni

    I rischi più frequenti sono:

    • Contare i 60 giorni dalla scadenza del preavviso anziché dalla comunicazione del licenziamento: i 60 giorni decorrono dalla comunicazione, non dalla fine del rapporto.
    • Inviare una raccomandata senza descrivere chiaramente l’intenzione di impugnare.
    • Superare i 180 giorni senza depositare il ricorso o avviare la conciliazione.

    È fortemente consigliabile affidare immediatamente la pratica a un avvocato giuslavorista o al sindacato.

    Casi pratici

    Tizio – impugna in tempo ma dimentica il ricorso

    Tizio riceve il licenziamento il 1° marzo e il 20 marzo invia una raccomandata di impugnazione. I 60 giorni sono rispettati. Tuttavia, supera i 180 giorni successivi senza depositare il ricorso. L’impugnazione perde efficacia: il diritto si estingue.

    Caia – confonde la data di decorrenza

    Caia viene licenziata con lettera del 10 gennaio e il preavviso scade il 10 marzo. Caia pensa erroneamente che i 60 giorni decorrano dal 10 marzo: in realtà decorrono dal 10 gennaio. Caia si rivolge al sindacato in tempo, che impugna il licenziamento il 5 marzo – entro i 60 giorni dalla comunicazione – salvando il diritto.

    Sempronio – impugnazione con PEC del sindacato

    Sempronio si rivolge al patronato il giorno stesso del licenziamento. Il sindacato invia una PEC al datore entro 15 giorni con l’impugnazione del recesso. Entro i 180 giorni viene depositato il ricorso in tribunale. La procedura è rispettata in ogni passaggio.

    Domande frequenti

    Da quando decorrono i 60 giorni per impugnare il licenziamento?

    Dal giorno in cui il lavoratore riceve la comunicazione scritta del licenziamento (o, se i motivi sono comunicati separatamente su richiesta, dalla comunicazione dei motivi).

    L'impugnazione deve essere fatta da un avvocato?

    No. L’impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni può essere fatta anche personalmente, con una raccomandata A/R, PEC o telegramma. Per il ricorso giudiziale è invece obbligatoria la rappresentanza di un avvocato.

    Cosa succede se supero i 60 giorni?

    Il licenziamento diventa definitivamente inoppugnabile e il lavoratore perde il diritto a qualsiasi tutela giudiziale, indipendentemente dalla legittimità del recesso.

    Il tentativo di conciliazione sospende i termini?

    Sì. L’avvio del tentativo obbligatorio di conciliazione (ad esempio nella procedura per GMO in aziende sopra 15 dipendenti) sospende il termine dei 180 giorni per il ricorso giudiziale.

    I 60 giorni si calcolano in giorni lavorativi o di calendario?

    In giorni di calendario, non lavorativi. Se il 60° giorno cade di sabato, domenica o festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.