Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 68 TUPI: Aspettativa per mandato parlamentare

    Art. 68 TUPI: Aspettativa per mandato parlamentare

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Aspettativa per mandato parlamentare ( Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993 ) 1.

    I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

    Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

    Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

    Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.

    Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 200 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi

    Art. 200 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell' IVASS , secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.

    2. 2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di: a) un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo; b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.

    3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste all'articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.

    4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l' IVASS verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis . Se il controllo di solvibilità, relativo alle attività esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, è demandato all'autorità di vigilanza di un altro Stato membro dove l'impresa è altresì stabilita, la verifica compete alla medesima autorità, che ne rilascia attestazione all' IVASS .

    5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

  • Art. 199 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri

    Art. 199 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all' IVASS di aver richiesto alla propria autorità di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.

    2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo aver verificato che l'impresa cessionaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.

    3. 3. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica; b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis .

    4. 4. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica; b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis .

    5. 5. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) la sede secondaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite; b) l'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis . Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

    6. L' IVASS pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.

  • Art. 198 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane

    Art. 198 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell' IVASS , secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.

    2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l' IVASS verifica che l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle attività trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis . Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l' IVASS verifica inoltre che l'impresa soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, è necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in libertà di prestazione di servizi, è altresì necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell'obbligazione e di ubicazione del rischio.

    3. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, spetta all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cessionaria attestare all' IVASS che la medesima è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis . L' IVASS verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l'accesso in regime di libertà di prestazione di servizi per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.

    4. Se le autorità di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell' IVASS , si considera che esse abbiano dato parere favorevole.

    5. 5. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che: a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attività ad essa trasferite; b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento; c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica; d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità richiesto.

    6. Se il trasferimento è effettuato ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell' articolo 2112 del codice civile .

  • Art. 197 D.Lgs. 209/2005 – Vigilanza sull’attuazione del programma di attività

    Art. 197 D.Lgs. 209/2005 – Vigilanza sull’attuazione del programma di attività

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è tenuta a presentare all' IVASS una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività.

    2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l' IVASS può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione.

    ((

    3. L'impresa comunica all'IVASS ogni variazione apportata al programma di attività, nonché ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, nei responsabili delle funzioni fondamentali nonché nei soggetti che detengono una partecipazione indicata dall'articolo 68 nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all'approvazione dell'IVASS secondo la procedura stabilita con regolamento.

    ))

    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di Stati terzi.

  • Articolo 117 TU Giustizia Tributaria – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenz

    Art. 117 D.Lgs. 175/2024 – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.

    2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

    3. In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

    4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

    5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 96, comma 9.

    6. La corte di giustizia tributaria non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

  • Art. 196 D.Lgs. 209/2005 – Modificazioni statutarie

    Art. 196 D.Lgs. 209/2005 – Modificazioni statutarie

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.

    2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.

  • Art. 195-ter D.Lgs. 209/2005 – Imprese di riassicurazione di Stati terzi

    Art. 195-ter D.Lgs. 209/2005 – Imprese di riassicurazione di Stati terzi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell' IVASS per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

  • Fabbricati sfitti e a disposizione nel 730: IMU e IRPEF

    In sintesi

    • IMU al posto dell’IRPEF: in generale, sui fabbricati non locati l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali; il reddito va comunque dichiarato nel quadro B.
    • Eccezione: stesso comune dell’abitazione principale: se il fabbricato non locato e nello stesso Comune dove hai la tua abitazione principale, il reddito concorre all’IRPEF nella misura del 50 per cento (codice 3 nella colonna 12).
    • Esenzione IMU totale: se l’immobile e totalmente esente da IMU, il reddito e soggetto a IRPEF anche se non e locato (codice 1 nella colonna 12).
    • Obbligo di compilazione: anche se non si paga IRPEF perche l’IMU la sostituisce, il quadro B va sempre compilato con la rendita catastale e il codice di utilizzo.
    • Comodato gratuito: l’immobile dato gratuitamente a persone diverse dai propri familiari (codice 2) o a un familiare che vi dimora (codice 10) segue le stesse regole dei fabbricati a disposizione.

    Seconda casa vuota o a disposizione: cosa succede nella dichiarazione

    Avere una casa vuota o tenuta a disposizione non significa non dover fare nulla con il fisco. Anche se non incassi un solo euro di affitto, quell’immobile va indicato nel quadro B del modello 730. La rendita catastale, cioe il valore attribuito dal catasto, rappresenta comunque un reddito teorico che lo Stato considera ai fini fiscali.

    La buona notizia e che, in via generale, su questi immobili non paghi l’IRPEF: l’IMU che versi al Comune la sostituisce. Tuttavia ci sono due situazioni in cui l’IRPEF si aggiunge o sostituisce l’IMU, e conviene conoscerle bene.

    La prima eccezione riguarda gli immobili situati nello stesso Comune della tua abitazione principale: qui il reddito concorre alla base imponibile IRPEF nella misura del 50 per cento. La seconda riguarda gli immobili totalmente esenti da IMU (per esempio alcuni immobili in zone montane o di collina): in questo caso paghi l’IRPEF anche se l’immobile e vuoto.

    Fabbricati non locati: quando si paga cosa
    Situazione Colonna 12 quadro B Cosa si paga
    Immobile a disposizione, Comune diverso dall'abitazione principale Nessun codice speciale IMU sostituisce IRPEF; nessuna IRPEF aggiuntiva
    Immobile a disposizione, stesso Comune dell'abitazione principale Codice 3 IMU dovuta + IRPEF sul 50% della rendita rivalutata
    Immobile totalmente esente da IMU Codice 1 IRPEF sull'intera rendita rivalutata (nessuna IMU)
    Abitazione principale di lusso (cat. A/1, A/8, A/9) soggetta a IMU Codice 2 IMU sostituisce IRPEF; nessuna IRPEF ne deduzione

    Esempio pratico

    • Tizio abita a Milano (sua abitazione principale) e possiede anche un appartamento sempre a Milano che tiene vuoto. Nel quadro B inserisce la rendita catastale di questo secondo immobile, il codice ‘2’ nella colonna 2 (utilizzo: a disposizione) e il codice ‘3’ nella colonna 12 (casi particolari IMU). Risultato: Tizio paga l’IMU al Comune di Milano e in piu l’IRPEF calcolata sul 50% della rendita catastale rivalutata del 5%. Se invece quell’appartamento fosse in un Comune diverso da Milano, il codice 12 non si userebbe e l’IMU sostituirebbe del tutto l’IRPEF.

    Documenti necessari

    • Visura catastale aggiornata con rendita e categoria dell’immobile
    • Ricevuta di pagamento IMU (per verificare l’assoggettamento)
    • Contratto di comodato d’uso (se l’immobile e dato gratuitamente a terzi)
    • Documentazione di esenzione IMU (se applicabile, per es. zona montana)

    Seconda casa nello stesso Comune dell'abitazione principale

    Scenario. Caio abita a Roma come abitazione principale e possiede un secondo appartamento sempre a Roma che non affitta.

    Come si applica. Caio compila nel quadro B un rigo per l’abitazione principale (codice 1, colonna 2) e un rigo per il secondo appartamento (codice 2, colonna 2; codice 3, colonna 12). Sul secondo appartamento paga l’IMU al Comune di Roma e in piu l’IRPEF calcolata sul 50% della rendita catastale rivalutata del 5%.

    In pratica

    • Rendita catastale del secondo appartamento: 900 euro. Rivalutata del 5%: 945 euro.
    • Base imponibile IRPEF: 50% di 945 = 472,50 euro, che si somma agli altri redditi.
    • Pagare l’IMU non azzera l’IRPEF quando l’immobile e nello stesso Comune dell’abitazione principale.

    Immobile in zona montana esente da IMU

    Scenario. Sempronio possiede una casa in montagna classificata come esente da IMU. La tiene vuota tutto l’anno.

    Come si applica. Sempronio compila il quadro B con la rendita catastale dell’immobile, il codice ‘2’ (a disposizione) nella colonna 2 e il codice ‘1’ nella colonna 12 (fabbricato esente da IMU ma soggetto a imposte sui redditi). In questo caso, pur non pagando l’IMU, deve versare l’IRPEF sull’intera rendita catastale rivalutata del 5%.

    In pratica

    • L’esenzione IMU non significa esenzione IRPEF: le due imposte hanno regole proprie.
    • Il codice 1 in colonna 12 segnala al CAF che su quell’immobile si calcola l’IRPEF.
    • Verifica la condizione di esenzione IMU con il Comune o con le circolari del Ministero delle Finanze.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se tengo la casa vuota devo comunque compilare il quadro B?

    Si, sempre. Anche se non percepisce alcun reddito, il fabbricato va dichiarato nel quadro B con la rendita catastale e il codice di utilizzo corretto. Chi presta l’assistenza fiscale calcolera poi se e dovuta IRPEF o se l’IMU la sostituisce.

    Cosa cambia se do casa in comodato gratuito a un figlio?

    Se il figlio vi dimora abitualmente e risulta iscritto anagrafe, usi il codice ’10’ nella colonna 2. Se invece la dai a persone diverse dai tuoi familiari, il codice e ‘2’. In entrambi i casi si applicano le stesse regole dei fabbricati non locati: IMU al posto di IRPEF, salvo le eccezioni gia descritte.

    Ho due case nello stesso Comune: quale e l'abitazione principale?

    Una sola puo essere l’abitazione principale: quella in cui il contribuente (o i suoi familiari) dimora abitualmente. Le istruzioni precisano che la deduzione per abitazione principale spetta per una sola unita immobiliare. La seconda, anche se nello stesso Comune, segue il regime dell’immobile a disposizione con concorso al 50% all’IRPEF.

    L'immobile distrutto o inagibile va dichiarato?

    Se e stato escluso da imposizione con certificazione del Comune a seguito di eventi sismici o calamitosi, si indica il codice ‘1’ nella colonna 7 (casi particolari) e il codice ‘9’ nella colonna 2. Se e inagibile per altre cause ed e stata chiesta la revisione della rendita, il codice in colonna 7 e ‘3’.

    Cosa succede se l'immobile e a disposizione per una parte dell'anno e poi lo affitto?

    Si compilano due righi nel quadro B, uno per il periodo a disposizione e uno per il periodo di locazione, barrando la casella ‘Continuazione’. I giorni indicati nelle due colonne 3 non possono superare 365 in totale.

  • Art. 195-bis D.Lgs. 209/2005 – Imprese di riassicurazione di altri Stati membri

    Art. 195-bis D.Lgs. 209/2005 – Imprese di riassicurazione di altri Stati membri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorità dello Stato membro di origine anche per l'attività svolta in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

    1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell'impresa di riassicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.

    1-ter. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica può destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza

    2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.

    3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.

    4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, l'IVASS può adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

    5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.

    6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana.

    7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione, a spese dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

  • Art. 195 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di riassicurazione italiane

    Art. 195 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di riassicurazione italiane

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.

    2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità e della valutazione dei rischi emergenti, nonché del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi.

    3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3, 4 e 4-bis .

  • Spese assistenza disabili: deduzione dal reddito nel 730 (L.104)

    In sintesi

    • Tipo di agevolazione: deduzione integrale dal reddito complessivo, senza massimale (si deduce tutto l’importo sostenuto).
    • Chi e disabile ai fini fiscali: chi ha un riconoscimento dalla commissione medica ai sensi dell’art. 4 della L. 104/1992 o da altre commissioni pubbliche (invalidita civile, di lavoro, di guerra).
    • Spese ammesse: assistenza infermieristica e riabilitativa, operatori assistenziali, educatori professionali, animatori terapeutici.
    • Familiari non a carico: la deduzione spetta anche se la persona con disabilita non e fiscalmente a carico (coniuge, figli, genitori, fratelli, nonni, suoceri, generi e nuore).
    • Dove indicarla: rigo E25 della Sezione II del Quadro E.

    Quali spese per la disabilita danno diritto alla deduzione

    Se tu o un tuo familiare avete una disabilita riconosciuta, alcune spese sostenute per l’assistenza possono essere dedotte integralmente dal reddito complessivo. Significa che riducono la base su cui si calcola l’IRPEF, senza alcun tetto massimo: tutto cio che hai effettivamente pagato si sottra dal reddito imponibile.

    Questa agevolazione va nel rigo E25 della Sezione II (oneri deducibili) del Quadro E. Non si confonde con le detrazioni del 19% sulle spese sanitarie generali (rigo E1): qui stiamo parlando di una categoria specifica, le spese di assistenza specifica, che hanno un trattamento fiscale piu favorevole.

    Per accedere alla deduzione, la persona assistita deve essere riconosciuta con disabilita dalla commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. 104/1992 oppure da altre commissioni pubbliche (invalidita civile, di lavoro, di guerra). I grandi invalidi di guerra sono equiparati e non devono sottoporsi alla commissione L.104: basta la documentazione ministeriale che certifica i benefici pensionistici.

    La persona con disabilita puo anche autocertificare la propria condizione con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da accompagnare a una copia del documento di identita.

    Spese deducibili al rigo E25 e spese NON deducibili (ma detraibili altrove)
    Tipo di spesa Dove va nel 730
    Assistenza infermieristica e riabilitativa E25 – deducibile per intero
    Operatore tecnico assistenziale (addetto all'assistenza di base) E25 – deducibile per intero
    Personale di coordinamento attivita assistenziali di nucleo E25 – deducibile per intero
    Educatore professionale E25 – deducibile per intero
    Addetti ad animazione e terapia occupazionale qualificati E25 – deducibile per intero
    Farmaci (con scontrino parlante) E25 – deducibile per intero
    Spese chirurgiche e specialistiche per disabili E3 Sez. I – detrazione 19% sull'intero importo
    Protesi dentarie e sanitarie E3 Sez. I – detrazione 19%
    Mezzi per deambulazione, locomozione, sollevamento E3 Sez. I – detrazione 19%
    Sussidi tecnici e informatici per autonomia E3 Sez. I – detrazione 19%

    Esempio pratico

    • Tizio, riconosciuto disabile ai sensi della L.104, ha sostenuto nel 2025 spese per assistenza infermieristica domiciliare pari a 8.400 euro e acquisto di farmaci documentati da scontrino parlante per 620 euro. Indica al rigo E25 il totale di 9.020 euro. Il suo reddito complessivo si riduce di 9.020 euro. Se la sua aliquota marginale e del 35%, il risparmio IRPEF e di circa 3.157 euro. Non c’e alcun massimale da rispettare.

    Documenti necessari

    • Certificato o verbale della commissione medica L.104/1992 (o di altra commissione pubblica di invalidita) a comprova della condizione di disabilita
    • Fatture o ricevute intestate al disabile (o al familiare che ha pagato) con indicazione della figura professionale e della prestazione resa
    • Scontrini parlanti per farmaci (con codice fiscale destinatario, codice alfanumerico farmaco, natura e quantita)
    • Per ricoveri in strutture: documentazione che indichi separatamente la quota relativa alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica (la retta intera non e deducibile)
    • Autocertificazione del disabile (se si usa questa forma), accompagnata da copia del documento di identita

    Caso 1: genitore anziano con disabilita non a carico

    Scenario. Caio paga 12.000 euro l’anno per tenere il padre in una struttura di assistenza. Il padre ha redditi propri e non e fiscalmente a carico di Caio. La struttura rilascia una fattura che distingue 7.000 euro di assistenza specifica (infermieristica, operatori) dalla retta generale.

    Come si applica. Caio puo dedurre i 7.000 euro di assistenza specifica al rigo E25, anche se il padre non e suo fiscalmente a carico. La normativa prevede espressamente questa possibilita per genitori, coniuge, figli, fratelli, suoceri, generi e nuore. La parte residua della retta (5.000 euro) non e deducibile al rigo E25.

    In pratica

    • Farsi rilasciare dalla struttura una fattura che separi la quota di assistenza specifica dalla retta alberghiera.
    • Conservare il verbale di disabilita del familiare anche se non e a carico fiscalmente.

    Caso 2: persona con disabilita che deduce in proprio

    Scenario. Sempronia, riconosciuta invalida civile al 100%, paga di tasca propria un operatore tecnico assistenziale per 4 ore al giorno. Nel 2025 ha speso 9.600 euro, documentati da fatture con indicazione della figura professionale e della prestazione.

    Come si applica. Sempronia deduce l’intero importo di 9.600 euro al rigo E25. Le istruzioni AdE precisano che le prestazioni rese da queste figure professionali sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica, a condizione che dalla fattura risultino la figura professionale e la prestazione resa.

    In pratica

    • Non e necessaria la ricetta medica per dedurre le spese di assistenza specifica, ma la fattura deve indicare la qualifica professionale e la prestazione.
    • Il riconoscimento di invalidita civile al 100% equivale al riconoscimento L.104 ai fini della deduzione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso dedurre la badante anche al rigo E25?

    Dipende dalla qualifica. Se la badante ha la qualifica di addetta all’assistenza di base o operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta, si. Se e una semplice colf senza qualifica specifica, no.

    Se il disabile vive con me ma ha un suo reddito, posso dedurre le spese?

    Si. Le spese al rigo E25 sono deducibili anche se il familiare disabile non e fiscalmente a carico di chi sostiene la spesa. Coniuge, figli, genitori, nonni, fratelli, suoceri, generi e nuore rientrano tutti.

    C'e un limite di importo deducibile?

    No. Le spese al rigo E25 si deducono per intero, senza massimali. E uno dei vantaggi piu rilevanti di questa agevolazione rispetto a molte altre.

    Le spese per una sedia a rotelle o un deambulatore vanno qui?

    No. I mezzi necessari per la locomozione, deambulazione e sollevamento vanno nel rigo E3 della Sezione I del Quadro E (detrazione del 19% sull’intero importo, senza franchigia).

    Come dimostro la disabilita in dichiarazione?

    Conserva il verbale della commissione medica (L.104, invalidita civile, ecc.). Non serve allegarlo al 730, ma deve essere disponibile in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Vedi anche: Spese mediche e assistenza disabili, Contrassegno disabili (CUDE), Spese sanitarie e ausili per disabili, Detrazione veicoli e ausili per disabili, Congedo straordinario per assistere un familiare disabile (L. 104) e Bollo auto.

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