Autore: Andrea Marton

  • Art. 1073 Codice della Navigazione – Rinvio

    Art. 1073 Codice della Navigazione – Rinvio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    All'esecuzione per consegna dell'aeromobile, alla estinzione e alla sospensione dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia. Alla distribuzione del prezzo si applicano gli articoli 680, 681 del presente codice. Dei procedimenti cautelari

  • Art. 30-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Funzione attuariale)

    Art. 30-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Funzione attuariale)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale: a) coordina il calcolo delle riserve tecniche; b) garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche; c) valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; d) confronta le migliori stime con i dati desunti dall'esperienza; e) informa il consiglio di amministrazione sull'affidabilità e sull'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche; f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 36-duodecies; g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale; h) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione; i) contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 30-ter.

    2. 2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194 , ovvero da soggetti che dispongono di: a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.

    ))

  • GDPR – Glossario giuridico

    GDPR (General Data Protection Regulation, Regolamento UE 2016/679): normativa europea che disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche, in vigore dal 25 maggio 2018 in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

    Significato giuridico

    Il GDPR e contenuto nel Regolamento UE 2016/679, recepito in Italia dal d.lgs. 101/2018 che ha adeguato il previgente Codice Privacy (d.lgs. 196/2003). Principi fondamentali (art. 5 GDPR): liceita, correttezza, trasparenza; limitazione delle finalita; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrita e riservatezza; accountability (responsabilizzazione del titolare). Soggetti: interessato (persona fisica cui si riferiscono i dati); titolare del trattamento (decide finalita e mezzi); responsabile del trattamento (tratta dati per conto del titolare); DPO (Data Protection Officer, obbligatorio per PA e per trattamenti su larga scala). Diritti dell’interessato (artt. 15-22): accesso, rettifica, cancellazione (diritto all’oblio), limitazione del trattamento, portabilita dei dati, opposizione, non essere sottoposto a decisioni automatizzate. Base giuridica del trattamento (art. 6): consenso, contratto, obbligo legale, interesse vitale, interesse pubblico, legittimo interesse. Sanzioni: fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato annuo mondiale, a seconda dell’importo maggiore. Adempimenti: registro dei trattamenti (art. 30), DPIA (valutazione d’impatto, art. 35), notifica di data breach entro 72 ore al Garante (art. 33).

    Esempio pratico

    Tizio, titolare di e-commerce, raccoglie dati personali dei clienti (nome, indirizzo, email, dati di pagamento). Deve: avere base giuridica per il trattamento (esecuzione contratto, consenso per newsletter), informare gli utenti con informativa chiara e completa, garantire i diritti (accesso, cancellazione), implementare misure di sicurezza (cifratura, accessi limitati), tenere registro dei trattamenti. Se subisce data breach (es. attacco hacker con sottrazione dati), deve notificare al Garante entro 72 ore e, se rischio elevato, comunicare agli interessati.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla Direttiva ePrivacy (2002/58/CE), che disciplina aspetti specifici di comunicazioni elettroniche (cookie, marketing). Diverge dalla Direttiva NIS 2 (UE 2022/2555), specifica per sicurezza informatica di settori critici. Si distingue dal diritto all’immagine (art. 10 c.c.), che opera in ambito civilistico tradizionale. L’AI Act (Reg. UE 2024/1689) e la nuova normativa europea su intelligenza artificiale, complementare al GDPR.

    Riferimenti normativi

    • Reg. UE 2016/679 (GDPR) – protezione dati personali
    • d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice Privacy (come modificato dal d.lgs. 101/2018)
    • d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 – adeguamento al GDPR
    • Linee guida EDPB – interpretazione operativa
  • Art. 125 undecies T.U.B.: Remunerazioni e requisiti di professio

    Art. 125 undecies T.U.B.: Remunerazioni e requisiti di professio

    Art. 125 undecies T.U.B. – Remunerazioni e requisiti di professionalita’.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.

    2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalita’ adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest’ultimo e prestare servizi di consulenza, nonche’ in relazione ai diritti dei consumatori in tale ambito.

    3. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.”

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  • Art. 122 T.U.B.: Ambito di applicazione

    Art. 122 T.U.B.: Ambito di applicazione

    Art. 122 T.U.B. – Ambito di applicazione.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

    a) finanziamenti di importo superiore a 100.000 euro;

    b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all’ articolo 1677 del codice civile ;

    Abrogato [ c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri; ]

    Abrogato [ d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme; ]

    e) finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali;

    f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;

    g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all’operazione;

    g-bis) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;

    h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge;

    i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;

    i-bis) dilazioni del pagamento in forza delle quali un fornitore di beni o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di terzi, concede al consumatore tempo non superiore a cinquanta giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi per pagare i beni o i servizi da esso offerti, sempre che la dilazione sia offerta gratuitamente, senza interessi o altre spese, fatta eccezione per spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;

    i-ter) dilazioni di pagamento offerte da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE , della Commissione europea, del 6 maggio 2003, quando offrono servizi della società dell’informazione ai sensi dell’ articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 , del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i consumatori per la vendita di beni o la prestazione di servizi ai sensi dell’ articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per l’acquisto di beni o servizi da essi offerti a condizione che:

    1) non vi sia offerta né acquisto di crediti da parte di un terzo;

    2) il pagamento sia interamente eseguito entro quattordici giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi;

    3) il prezzo d’acquisto sia pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per le spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;

    l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;

    m) contratti di locazione o di locazione finanziaria (leasing), che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell’oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti;

    n) iniziative di microcredito ai sensi dell’articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato;

    o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall’articolo 125-octies;

    o-bis) carte di debito differito, il cui credito deve essere rimborsato entro quaranta giorni, senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento .

    1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 100.000 euro.

    1-ter. Ai fini del comma 1, lettera i-bis), si considera offerta di credito da parte di terzi anche quella in cui la dilazione di pagamento è offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma che prevedano la cessione del credito pro soluto contestuale o successiva alla dilazione; in tali casi, il terzo cessionario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori. Qualora il cessionario sia una società veicolo per le cartolarizzazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 , gli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori sono posti a carico del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell’ articolo 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 .

    Abrogato [ 2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-octies. ]

    Abrogato [ 3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l’obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l’articolo 125-ter, commi da 1 a 4. ]

    4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore o di un probabile inadempimento, non si applicano gli articoli 122-bis, comma 2, 123-bis, 124, commi 5 e 6-bis, 124.1, 124.2, 124-bis, 125-bis, commi 3-bis e 3-ter, 125-ter, 125-quinquies e 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.

    5. Fermi restando i casi di esclusione di cui al comma 1, lettere i-bis) e i-ter), i fornitori di beni o i prestatori di servizi possono concludere contratti di credito, a titolo accessorio rispetto alla propria attività commerciale o professionale, nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l’acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.

    5-bis. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le disposizioni che non si applicano ai seguenti contratti di credito, in conformità all’ articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023:

    a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

    b) contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore può essere tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento;

    c) contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme.”

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  • Art. 105 DPR 230/2000 – Intervento del servizio sociale nella libertà vigilata

    Art. 105 DPR 230/2000 – Intervento del servizio sociale nella libertà vigilata

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Copia dell'atto relativo alla esecuzione della libertà vigilata emanato dal magistrato di sorveglianza, è trasmessa al centro di servizio sociale, che svolge gli interventi previsti dalla legge secondo le modalità precisate dall'articolo 118 nei limiti del regime proprio della misura.

    2. Il centro riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati.

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Divorzio – Glossario giuridico

    Divorzio: istituto giuridico che pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ponendo fine al rapporto coniugale.

    Significato giuridico

    Il divorzio e disciplinato dalla l. 1 dicembre 1970 n. 898, piu volte modificata. Il presupposto principale (per la maggioranza dei casi) e la separazione personale ininterrotta per almeno sei mesi (separazione consensuale) o dodici mesi (separazione giudiziale), termini ridotti dalla l. 55/2015 cd. divorzio breve. Esistono presupposti diretti senza previa separazione (es. condanna penale a pena grave del coniuge, mancata consumazione del matrimonio, art. 3 l. 898/1970). Si distinguono divorzio congiunto (accordo dei coniugi su tutte le condizioni) e divorzio contenzioso. Effetti principali: scioglimento del vincolo matrimoniale, cessazione degli obblighi reciproci, possibilita di contrarre nuovo matrimonio, eventuale assegno divorzile a favore del coniuge piu debole, perdita dei diritti successori. La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha unificato il rito.

    Esempio pratico

    Tizio e Caia, separati consensualmente da 8 mesi, presentano domanda congiunta di divorzio. Concordano: assegno divorzile a Caia di 600 euro/mese (lei guadagna meno e ha rinunciato alla carriera per la famiglia), assegnazione della casa coniugale a Caia (resta con i figli), affidamento condiviso. Il tribunale, con sentenza, pronuncia il divorzio. Da quel momento Tizio e Caia possono risposarsi.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla separazione personale, che non scioglie il vincolo. Diverge dall’annullamento del matrimonio (artt. 117 ss. c.c.), che dichiara invalido ab origine il matrimonio per vizi del consenso o impedimenti. Lo scioglimento dell’unione civile (l. 76/2016) e procedurale piu semplice: dichiarazione all’ufficiale stato civile + 3 mesi, senza giudizio.

    Riferimenti normativi

    • l. 1 dicembre 1970 n. 898 – disciplina del divorzio
    • art. 3 l. 898/1970 – presupposti del divorzio
    • art. 5 l. 898/1970 – assegno divorzile
    • l. 55/2015 – divorzio breve (riduzione termini separazione)
    • d.lgs. 149/2022 (Cartabia) – rito unico
  • Art. 128 ter decies T.U.B.: Vigilanza della Banca d’Italia sull’Organismo

    Art. 128 ter decies T.U.B.: Vigilanza della Banca d’Italia sull’Organismo

    Art. 128 ter decies T.U.B. – Vigilanza della Banca d’Italia sull’Organismo.

    1. La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

    2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d’Italia può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all’Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l’Organismo, convocare i componenti dell’Organismo.

    3. Su proposta della Banca d’Italia, il Ministro dell’economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d’Italia, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti. 4. L’ Organismo informa tempestivamente la Banca d’Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso. (37) 4-bis. La Banca d’Italia e l’Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all’Organismo l’esercizio dei poteri ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all’Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d’ufficio da parte della Banca d’Italia .

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  • Art. 88 D.Lgs. 159/2011 – Termini per il rilascio della comunicazione antimafia

    Art. 88 D.Lgs. 159/2011 – Termini per il rilascio della comunicazione antimafia

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

    2. Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.

    3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica .

    3-bis. Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

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    4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.

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    4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

    4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

    4-quater. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.

    4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall' articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .

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  • CCNL Aziende Termali: periodo di prova per livello

    CCNL Aziende Termali

    Periodo di prova nel CCNL Aziende Termali: durata per livello e regole

    Il periodo di prova nel settore termale è graduato in base al livello di inquadramento: si va dai 15 giorni per gli addetti ai servizi generali (livello 6) ai 6 mesi per i livelli dirigenziali e sanitari apicali. Forma scritta obbligatoria, recesso libero per entrambe le parti.

    In sintesi

    Il CCNL Aziende Termali prevede periodi di prova da 15 giorni (livello 6) a 6 mesi (livelli 1 Super A/B e 1). I livelli intermedi: 1 mese e mezzo per il livello 3 (es. infermieri, fisioterapisti), 1 mese per il livello 4, 20 giorni per il livello 5, 3 mesi per il livello 2. Durante la prova è libero il recesso senza preavviso né indennità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    8 ottobre 2024
    Vigenza
    1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027
    Forma prova
    Scritta obbligatoria

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per livello — CCNL Aziende Termali
    Livello Durata Profili tipo
    1 Super A e 1 Super B 6 mesi Medico responsabile, dirigente, responsabile senior
    1 6 mesi Impiegato tecnico-amministrativo qualificato
    2 3 mesi Capo reparto, responsabile front-desk
    3 1 mese e mezzo (45 gg) Infermiere, fisioterapista, bagnino esperto
    4 Super / 4 1 mese (30 gg) Addetto cure, cameriere esperto, barista senior
    5 20 giorni Cameriere, guardarobiere
    6 15 giorni Inserviente, addetto pulizie

    I contratti stagionali hanno le stesse durate di prova dei contratti a tempo indeterminato per il livello corrispondente. La prova è calcolata in giorni di lavoro effettivo, salvo le eccezioni per i livelli 1-2 ove i mesi sono di calendario.

    Forma scritta e contenuto minimo

    Il CCNL Aziende Termali richiede che il periodo di prova sia pattuito per iscritto nella lettera di assunzione o in un allegato contrattuale. L’atto scritto deve indicare:

    • Il livello di inquadramento attribuito e le mansioni da svolgere;
    • La durata del periodo di prova;
    • La data di decorrenza del rapporto.

    In assenza di forma scritta, il rapporto si considera instaurato senza periodo di prova: il lavoratore gode fin dal primo giorno di tutte le tutele contrattuali, compresa quella contro i licenziamenti ingiustificati.

    Computo e sospensione

    Il periodo di prova si computa in giorni di lavoro effettivo. Le seguenti cause sospendono il decorso, prolungando la prova di altrettanti giorni:

    • Malattia e infortunio non professionale;
    • Infortunio professionale;
    • Astensione per maternità o congè parentale;
    • Ferie godute nel corso del periodo di prova (se richieste dal datore o concordate).

    Non sospendono la prova invece le assenze brevi autorizzate di carattere personale, che di regola rientrano nel normale andamento del rapporto.

    Recesso durante la prova

    Nella fase di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza necessità di preavviso. Il rapporto cessa nel momento in cui la comunicazione di recesso perviene all’altra parte. Non è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso.

    Limiti inderogabili al recesso datoriale durante la prova:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (sesso, età, origine etnica, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale) ai sensi del D.Lgs. 216/2003 e della normativa antidiscriminatoria.
    • Il recesso non può essere ritorsivo, ad esempio per aver esercitato un diritto (denuncia di irregolarità, iscrizione al sindacato).
    • Non è ammesso il recesso se il lavoratore non ha avuto la reale possibilità di svolgere la prova (es. assenza per malattia per l’intero periodo senza mai lavorare).

    Esonero dalla prova: riassunzione

    Il CCNL prevede che il lavoratore già dipendente della stessa azienda che abbia già completato con esito positivo il periodo di prova per le stesse identiche mansioni, se riassunto entro tre anni, non debba essere nuovamente sottoposto a periodo di prova. Il datore di lavoro deve verificare la documentazione relativa al precedente rapporto.

    Casi pratici

    Tizio — Medico responsabile, prova di 6 mesi
    Tizio viene assunto come medico responsabile sanitario (livello 1 Super A) di uno stabilimento termale a gennaio 2026. Il contratto prevede 6 mesi di prova. A giugno Tizio ha gestito l’apertura della stagione, supervisionato le cure in convenzione SSN e dimostrato piena competenza. Il rapporto si consolida automaticamente senza necessità di comunicazione espressa.
    Caia — Fisioterapista, malattia in prova
    Caia è assunta come fisioterapista (livello 3) con 45 giorni di prova a partire dal 1° aprile. Il 20 aprile si ammala e rimane assente 10 giorni. La prova si sospende durante la malattia e riprende al rientro: la scadenza originaria del 15 maggio slitta al 25 maggio. L’azienda non può licenziarla per aver preso la malattia, ma può attendere la fine della prova effettiva per valutarne le capacità.
    Sempronio — Inserviente stagionale, prova di 15 giorni
    Sempronio inizia un contratto stagionale (aprile-ottobre) come inserviente di livello 6 in uno stabilimento termale. La prova dura 15 giorni. L’anno seguente viene riassunto dallo stesso datore per lo stesso ruolo: essendo trascorsi meno di tre anni dal precedente rapporto già portato a termine con esito positivo, il datore lo esonera dalla prova, formalizzando ciò per iscritto nella lettera di assunzione.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un infermiere (livello 3)?
    Per il livello 3 il periodo di prova è di 1 mese e mezzo (circa 45 giorni). Durante questo tempo entrambe le parti possono recedere senza preavviso né indennità.
    Il periodo di prova deve essere in forma scritta?
    Sì. In assenza di pattuizione scritta il rapporto si considera costituito senza prova, con piena applicazione delle tutele contrattuali fin dal primo giorno.
    Malattia e infortunio sospendono il periodo di prova?
    Sì, le assenze per malattia, infortunio e qualsiasi altra causa sospendono il decorso: la prova si prolunga di altrettanti giorni al rientro del lavoratore.
    Chi ha già lavorato nella stessa azienda è esonerato dalla prova?
    Sì, se il lavoratore ha già completato con esito positivo la prova per le stesse mansioni entro i tre anni precedenti, non è soggetto a un nuovo periodo di prova in caso di riassunzione.
    Il recesso durante la prova può essere discriminatorio?
    No. Anche in prova il recesso discriminatorio o ritorsivo è nullo e impugnabile davanti al Giudice del Lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 64 TUEL – Articolo 64

    Art. 64 TUEL – Articolo 64

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

    2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia. 150