Autore: Andrea Marton

  • Art. 52-bis T.U. Espropriazione – L’espropriazione per infrastrutture lineari energetiche

    Art. 52-bis T.U. Espropriazione – L’espropriazione per infrastrutture lineari energetiche

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.

    2. I procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture di cui al comma 1 si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità, di razionalizzazione, unificazione e semplificazione.

    3. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, dell’articolo 31, quarto comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell’articolo 31 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dell’articolo 1, commi 77 e 82, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Alle infrastrutture lineari energetiche strategiche di preminente interesse nazionale si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonché le disposizioni di cui al presente Capo, in quanto compatibili.

    4. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili, alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, alle opere e agli impianti oggetto dell’autorizzazione unica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

    5. Entro il perimetro della concessione di coltivazione, le opere necessarie per il trasporto e la trasmissione dell’energia sono considerate di pubblica utilità.

    6. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal presente Capo, le disposizioni del presente testo unico in quanto compatibili.

    7. Le disposizioni del presente Capo operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia.

    8. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e di rischi di incidenti rilevanti.

  • Art. 128 decies T.U.B.: Disposizioni di trasparenza e connessi p

    Art. 128 decies T.U.B.: Disposizioni di trasparenza e connessi p

    Art. 128 decies T.U.B. – Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    Nota:Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

    “1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall’articolo 128-quater, comma 7, ai mediatori creditizi e ai dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 128-novies, comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d’Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

    2. L’intermediario mandante risponde alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria, anche nel caso in cui si avvalgono di dipendenti e collaboratori. A tal fine, fermi restando i poteri di controllo attribuiti dal presente titolo all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, la Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso l’agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

    2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all’articolo 128-quater, designano in Italia un punto di contatto centrale nei casi e per l’esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’ articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE , secondo le disposizioni dettate dalla Banca d’Italia. Restano ferme le disposizioni dettate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dall’ articolo 43, commi 3 e 4 e dall’articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni.

    3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d’Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall’articolo 43, comma 3 , del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni risponde alla Banca d’Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell’istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

    4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d’Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

    4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è esercitato dall’Organismo. A tali fini, l’Organismo potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

    4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all’articolo 128-novies.1, comma 2, l’autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica.

    Abrogato [ 5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori. ]”

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  • Art. 1072 Codice della Navigazione – Liberazione dell’aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche

    Art. 1072 Codice della Navigazione – Liberazione dell’aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La liberazione dell'aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche è regolata dagli articoli 673 a 679; ma il processo è promosso avanti il pretore, nella circoscrizione del quale si trova l'aeromobile.

  • Art. 1025 Codice della Navigazione – Estinzione dei privilegi sull’aeromobile e sul nolo

    Art. 1025 Codice della Navigazione – Estinzione dei privilegi sull’aeromobile e sul nolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I privilegi sull'aeromobile e sul nolo si estinguono, oltre che per l'estinzione del credito, con lo spirare del termine di novanta giorni.

  • Art. 16 D.Lgs. 502/1992 – Formazione

    Art. 16 D.Lgs. 502/1992 – Formazione

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. La formazione medica di cui all’articolo 6, comma 2, implica la partecipazione guidata o diretta alla totalità delle attività mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie, l’attività di pronto soccorso, l’attività ambulatoriale, la ricerca clinica, la comunicazione al paziente e l’attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione. La formazione comporta l’assunzione delle responsabilità connesse all’attività svolta. Durante il periodo di formazione è obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella disciplina.

  • Art. 3 bis Cod. Amb. – Principi sulla produzione del diritto ambientale

    Art. 3 Bis Cod. Amb. – Principi sulla produzione del diritto ambientale

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. I principi posti dalla presente Parte prima e dagli articoli seguenti costituiscono i principi generali in tema di tutela dell’ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2 , 3 , 9 , 32 , 41 , 42 e 44 , 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario .

    2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell’adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell’emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.

    3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.

  • Art. 22 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    Art. 22 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Salvo quanto previsto dall' articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall' articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . 42 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . 42 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . 42 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . 42 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . 42 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . 42 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 . 42

  • Art. 125 sexies T.U.B.: Rimborso anticipato

    Art. 125 sexies T.U.B.: Rimborso anticipato

    Art. 125 sexies T.U.B. – Rimborso anticipato.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore.

    1-bis. La riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all’atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest’ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito.

    2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

    3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito.

    4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo del credito oggetto del rimborso anticipato, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

    5. L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:

    a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

    b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

    c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

    d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.”

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  • CCNL Trasporto Aereo: malattia, infortunio, idoneita medica e comporto

    CCNL Trasporto Aereo

    In sintesi

    Il CCNL Trasporto Aereo distingue la malattia ordinaria (comporto di 12-18 mesi) dall’inidoneita medica del personale navigante legata alla licenza ENAC/EASA. In caso di sospensione o revoca dell’idoneita medica il navigante non puo volare; il CCNL e gli accordi aziendali prevedono tutele specifiche: conservazione del posto, ricollocazione a terra e, in alcuni casi, indennita di mancato volo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assaereo/IBAR, Assohandlers, Assaeroporti · Filt-CGIL, Fit-CISL, UILTrasporti (+ sigle autonome naviganti)
    Ultimo rinnovo
    Rinnovi scaglionati per sezione (vettori e gestori): ultimo testo consolidato indicativo 2024-2025
    Vigenza
    Sezioni vettori e gestori con scadenze differenziate; accordi aziendali integrativi ITA Airways e altri
    Platea
    ~80.000 (piloti, assistenti di volo, personale di terra, handling, manutenzione)

    Tabella riepilogativa

    Tutele per malattia e inidoneita – CCNL Trasporto Aereo
    Evento Conservazione posto Retribuzione durante assenza
    Malattia ordinaria (terra, fino a 3 anni) 12 mesi (comporto breve) INPS + integrazione CCNL fino al 100% per i primi 30 giorni
    Malattia ordinaria (terra, oltre 3 anni) 18 mesi (comporto lungo) INPS + integrazione proporzionata a seconda del periodo
    Malattia navigante (senza sospensione licenza) Come personale terra applicabile INPS + integrazione contrattuale
    Inidoneita medica temporanea navigante Periodo definito da accordo aziendale Retribuzione base conservata; indennita di volo sospesa
    Inidoneita permanente navigante Obbligo esplorazione ricollocazione a terra Retribuzione base fino a ricollocazione o risoluzione
    Infortunio sul lavoro Fino a guarigione clinica INAIL + integrazione CCNL al 100% (primo periodo)

    Il comporto per malattia nel trasporto aereo

    Il periodo di comporto e il lasso di tempo entro il quale il lavoratore malato conserva il diritto alla conservazione del posto. Il CCNL Trasporto Aereo (sezione terra) prevede comporto breve di 12 mesi per i lavoratori con anzianita fino a 3 anni e comporto lungo di 18 mesi per anzianita superiore. Oltre il comporto, il datore puo licenziare per superamento del comporto, con preavviso o in alternativa con pagamento dell’indennita sostitutiva.

    Durante la malattia, l’INPS eroga l’indennita di malattia (50% della retribuzione giornaliera per i primi 20 giorni, 66,67% dal 21° giorno); il CCNL integra fino al 100% per i primi 30 giorni e con percentuali decrescenti per i periodi successivi.

    Inidoneita medica del personale navigante: disciplina speciale

    Per i piloti e gli assistenti di volo l’idoneita medica (licenza di Classe 1 per i piloti, Classe 2 per gli assistenti) e un requisito professionale essenziale. La sospensione temporanea dell’idoneita (es. per patologia trattabile, intervento chirurgico, gravidanza) comporta l’impossibilita di svolgere attivita di volo, ma non la perdita automatica del posto.

    Il CCNL e gli accordi aziendali (es. ITA Airways) prevedono la conservazione del posto per un periodo definito (di norma 6-12 mesi) durante l’inidoneita temporanea, con mantenimento della retribuzione base e sospensione delle sole indennita di volo e diaria legate all’attivita operativa.

    Ricollocazione a terra e inidoneita permanente

    In caso di inidoneita medica permanente certificata dall’AeMC (Centro Aero-Medico), il datore di lavoro e tenuto a esplorare la possibilita di ricollocazione in mansioni di terra compatibili con le residue capacita del lavoratore, prima di procedere al licenziamento. L’obbligo di repechage e rafforzato dalla giurisprudenza (Cass. Sez. Lav. n. 4079/2019 e successive) e dal CCNL.

    Se la ricollocazione e impossibile per assenza di posti disponibili compatibili, il licenziamento e legittimo, ma il lavoratore puo avere diritto a specifiche indennita contrattuali aggiuntive rispetto al TFR e al preavviso.

    Casi pratici

    Tizio – Pilota: sospensione idoneita medica per patologia cardiaca
    Tizio, comandante con 12 anni di anzianita, subisce un intervento di ablazione cardiaca. L’AeMC sospende l’idoneita Classe 1 per 6 mesi. La compagnia lo assegna temporaneamente a funzioni di istruttore teorico a terra (flight operations office) con mantenimento del 100% della paga base e sospensione dell’indennita di volo. Dopo 5 mesi l’idoneita viene ripristinata e Tizio torna in linea.
    Caia – Assistente di volo: malattia lunga e comporto
    Caia si ammala di una patologia oncologica. Accumula 13 mesi di malattia. Avendo 4 anni di anzianita, il suo comporto e 18 mesi. La compagnia non puo licenziarla almeno fino al raggiungimento del comporto. Caia percepisce l’indennita INPS integrata dal CCNL. Al 18° mese, in assenza di guarigione, la compagnia le notifica il licenziamento per superamento del comporto con la relativa indennita sostitutiva di preavviso.
    Sempronio – Addetto rampa: infortunio sul lavoro
    Sempronio si infortuna alla schiena movimentando bagagli. INAIL riconosce l’infortunio sul lavoro (indennita al 60% per i giorni 4-90, poi al 75% fino a guarigione). Il CCNL integra l’INAIL al 100% per i primi 30 giorni. Sempronio rientra dopo 45 giorni con giudizio di idoneita parziale del medico aziendale e viene temporaneamente assegnato a mansioni di check-in in attesa del pieno recupero.

    Domande frequenti

    Cosa succede se un pilota perde l'idoneita medica?
    Se l’inidoneita e temporanea, il pilota conserva il posto con retribuzione base ridotta (senza indennita di volo) per il periodo previsto dall’accordo. Se e permanente, il datore deve tentare la ricollocazione a terra prima di licenziare.
    Il comporto e uguale per tutti?
    No: il CCNL differenzia in base all’anzianita (12 mesi fino a 3 anni, 18 mesi oltre 3 anni) e alla sezione applicata. Malattie causate da infortunio sul lavoro o malattia professionale hanno disciplina distinta (sospensione del decorso del comporto).
    Durante l'inidoneita il navigante perde tutte le indennita?
    Di norma si sospendono le indennita legate all’attivita di volo (indennita di volo, diaria). La paga base e conservata. Gli accordi aziendali possono prevedere tutele aggiuntive, come il mantenimento parziale di alcune voci variabili per un periodo limitato.
    L'infortuno sul lavoro sospende il comporto?
    Si: i giorni di assenza per infortunio sul lavoro riconosciuto da INAIL non si computano nel periodo di comporto per malattia ordinaria. Il lavoratore non puo essere licenziato per superamento del comporto se l’assenza e dovuta a infortunio professionale.
    Cosa e l'AeMC?
    E il Centro Aero-Medico (Aeromedical Centre), struttura sanitaria certificata ENAC/EASA abilitata a rilasciare e rinnovare le idoneita mediche di Classe 1 e Classe 2 per il personale navigante. In Italia operano diversi AeMC accreditati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per figura, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi retribuiti e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e indennita di volo, diaria e mensilita aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Trasporto Aereo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Atto giuridico – Glossario giuridico

    Atto giuridico: comportamento umano volontario al quale l’ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici, indipendentemente dal fatto che tali effetti siano voluti o meno dal soggetto agente.

    Significato giuridico

    La teoria generale del diritto distingue i fatti giuridici (eventi cui l’ordinamento connette effetti, indipendentemente dalla volonta dell’uomo) dagli atti giuridici (comportamenti umani volontari produttivi di effetti giuridici). All’interno degli atti giuridici si distinguono: gli atti giuridici in senso stretto (operazioni reali come l’occupazione, la trasformazione, il pagamento) e i negozi giuridici (dichiarazioni di volonta volte a produrre effetti specificamente voluti dalle parti). Per gli atti giuridici in senso stretto gli effetti giuridici sono predeterminati dalla legge, indipendentemente dalla volonta del soggetto di produrli: chi paga un debito altrui con animus solvendi acquista il diritto di regresso, anche se non lo sapeva. Gli atti giuridici possono essere unilaterali (promessa, recesso), bilaterali (contratto) o plurilaterali.

    Esempio pratico

    Caio preleva dal proprio conto corrente bancario una somma di denaro per pagare un fornitore. L’atto di pagamento e un atto giuridico: produce l’effetto estintivo dell’obbligazione (art. 1188 c.c.), indipendentemente dal fatto che Caio conosca le conseguenze giuridiche precise di questo comportamento.

    Differenze con istituti simili

    L’atto giuridico si distingue dal fatto giuridico: il fatto giuridico e qualsiasi evento (anche naturale, come la morte o il decorso del tempo) produttivo di effetti giuridici, non necessariamente connesso a un comportamento volontario umano. Si distingue dal negozio giuridico: quest’ultimo e una specie di atto giuridico in cui gli effetti sono espressamente voluti dalle parti e modellati sulla loro autonomia privata.

    Riferimenti normativi

    • art. 1325 c.c. – requisiti del contratto (specie di atto giuridico)
    • art. 1188 c.c. – pagamento al creditore (atto giuridico estintivo)
    • art. 923 c.c. – occupazione (atto giuridico reale)
  • Art. 175 RD 12/1941

    Art. 175 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 138 D.P.R. 115/2002

    Art. 138 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Presso ogni commissione tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.