Welfare e sanità integrativa CCNL ANASTE 2025: ente bilaterale, fondi e prestazioni
Il sistema di welfare previsto dal CCNL ANASTE per i lavoratori delle RSA e case di riposo si fonda sull’ente bilaterale ENBAS, su eventuali piani sanitari integrativi aziendali e sulla previdenza complementare individuale. Comprendere questi strumenti permette di sfruttare appieno le tutele contrattuali e fiscali disponibili.
Il CCNL ANASTE prevede un sistema di welfare di settore tramite l’ente bilaterale ENBAS e rimanda alla contrattazione aziendale per l’attivazione di piani sanitari integrativi. La previdenza complementare è accessibile tramite fondi pensione aperti o PIP, in assenza di un fondo chiuso dedicato esclusivamente al settore ANASTE.
L’ente bilaterale ENBAS: cos’è e come funziona
L’ENBAS (Ente Nazionale Bilaterale delle Strutture Socio-Assistenziali) è l’organismo paritetico istituito dal CCNL ANASTE tra la parte datoriale (ANASTE) e le organizzazioni sindacali firmatarie. Ha personalità giuridica propria e persegue finalità di assistenza, formazione professionale e welfare integrativo per i lavoratori delle strutture aderenti.
I compiti istituzionali dell’ENBAS includono:
- gestione di prestazioni di carattere assistenziale per i lavoratori in forza nelle strutture aderenti (contributi per spese sanitarie non coperte dal SSN, sussidi per situazioni di difficoltà temporanea, contributi per formazione professionale continua);
- attività di studio, ricerca e monitoraggio sul mercato del lavoro nel settore socio-assistenziale;
- supporto alla contrattazione aziendale di secondo livello e alle commissioni paritetiche;
- gestione delle procedure di conciliazione e arbitrato nelle controversie di lavoro.
L’adesione all’ENBAS è condizione per beneficiare di alcune agevolazioni previste dal CCNL ANASTE. I datori che non versano i contributi dovuti all’ente bilaterale possono perdere il diritto alle riduzioni contributive INPS collegate al contratto.
La sanità integrativa nel settore ANASTE
A differenza di altri CCNL del comparto sociosanitario (ad esempio il CCNL delle cooperative sociali, che per alcune sigle fa riferimento a fondi sanitari specifici), il CCNL ANASTE non individua a livello nazionale un fondo sanitario integrativo chiuso esclusivamente dedicato alle strutture ANASTE.
Le prestazioni sanitarie integrative per i lavoratori possono essere attivate attraverso due canali principali:
- Prestazioni ENBAS: l’ente bilaterale eroga contributi per spese sanitarie straordinarie (interventi chirurgici, protesi, trattamenti non coperti dal SSN) ai lavoratori delle strutture aderenti che ne fanno richiesta, nei limiti e secondo le modalità del regolamento vigente dell’ente.
- Piani sanitari aziendali: il datore di lavoro può attivare, tramite accordo aziendale o piano unilaterale, una polizza sanitaria collettiva o l’adesione a un fondo sanitario aperto (es. Fondo Est, Fondo QAS, o altri fondi sanitari integrativi iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute) a favore dei dipendenti. Le prestazioni erogate tramite questi strumenti beneficiano del regime di non imponibilità fiscale e contributiva previsto dall’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, a condizione che il piano sanitario sia rivolto alla generalità o a categorie di dipendenti.
Verifica con l’HR aziendale: l’esistenza di un piano sanitario integrativo dipende dalla struttura specifica. Non tutte le RSA aderenti ad ANASTE hanno attivato una polizza collettiva. È opportuno verificare nel proprio contratto individuale o nel regolamento aziendale se tale beneficio è previsto.
Tabella riepilogativa dei pilastri di welfare CCNL ANASTE
| Pilastro | Strumento | Obbligo contrattuale | Note |
|---|---|---|---|
| Bilateralità | ENBAS | Sì (obbligo di adesione per le strutture ANASTE) | Contributi a carico di datore e lavoratore; prestazioni variabili per regolamento |
| Sanità integrativa | Prestazioni ENBAS + eventuale polizza aziendale | Parziale (ENBAS obbligatorio; polizza aziendale facoltativa o da accordo) | Nessun fondo sanitario chiuso di categoria esclusivo ANASTE |
| Previdenza complementare | Fondi aperti o PIP autorizzati COVIP | No (il lavoratore sceglie liberamente; silenzio-assenso → FondINPS) | Nessun fondo chiuso di categoria esclusivo ANASTE |
| Welfare aziendale | Accordo aziendale o piano unilaterale del datore | No (facoltativo, demandato alla contrattazione di 2° livello) | Regime fiscale agevolato ex art. 51, cc. 2-3, TUIR |
| Formazione continua | ENBAS e accordi regionali | Parziale (obblighi formativi per specifici profili professionali) | 120 ore/anno per apprendisti; ECM per professionisti sanitari |
La previdenza complementare: opzioni per i lavoratori ANASTE
In assenza di un fondo pensione chiuso di categoria esclusivamente dedicato alle strutture ANASTE, i lavoratori del settore possono costruire la propria previdenza complementare attraverso:
- Fondi pensione aperti: gestiti da banche, assicurazioni o SGR e autorizzati dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione). Il lavoratore versa il TFR e, facoltativamente, un contributo aggiuntivo volontario. Il datore non ha obbligo di versare un contributo proprio in assenza di un fondo collettivo di categoria, salvo accordo aziendale.
- Piani Individuali Pensionistici (PIP): contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale, anch’essi soggetti alla vigilanza COVIP. Maggiore flessibilità ma spesso costi di gestione più elevati rispetto ai fondi aperti.
- FondINPS (Fondo Residuale INPS): nel caso di silenzio-assenso entro 6 mesi dall’assunzione, in assenza di un fondo collettivo applicabile, il TFR confluisce nel Fondo Residuale gestito dall’INPS. È una soluzione di «default», generalmente meno efficiente rispetto a un fondo pensione attivo.
I contributi versati ai fondi pensione (TFR + eventuali contributi volontari) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a un massimo di 5.164,57 euro annui (ai sensi dell’art. 10 del TUIR). Le prestazioni al pensionamento sono tassate con aliquote ridotte (dal 9% al 15%) in funzione degli anni di partecipazione al fondo.
Il welfare aziendale: opportunità dalla contrattazione di secondo livello
Il CCNL ANASTE promuove lo sviluppo del welfare aziendale come strumento di integrazione della retribuzione e di miglioramento del benessere dei lavoratori. Tramite accordo aziendale o di secondo livello, il datore può predisporre un piano di welfare che includa:
- buoni pasto o servizio mensa (non imponibili fino a 8 euro al giorno per buoni elettronici);
- rimborso spese per asilo nido, scuola, libri di testo per i figli;
- polizze sanitarie integrative collettive (non imponibili ai fini IRPEF e contributivi se rivolte alla generalità dei dipendenti);
- abbonamenti ai trasporti pubblici;
- servizi di supporto psicologico o counseling (rilevanti per il personale delle RSA, esposto a elevato stress occupazionale).
Il valore complessivo dei benefit di welfare non soggetti a tassazione è fissato dalla legge (art. 51, comma 3, TUIR) in 1.000 euro annui (elevabili a 2.000 euro per i lavoratori con almeno un figlio a carico, limitatamente agli anni in cui la norma lo prevede). Qualora il piano di welfare sia collegato a un premio di risultato, il limite si somma a quello del premio detassato.
Casi pratici
Domande frequenti
Cos’è l’ENBAS e cosa offre ai lavoratori delle RSA ANASTE?
Esiste un fondo sanitario integrativo chiuso dedicato esclusivamente al settore ANASTE?
Il datore di lavoro deve versare contributi all’ENBAS?
I lavoratori ANASTE possono aderire a un fondo pensione complementare?
Il welfare aziendale può sostituire parte della retribuzione nel CCNL ANASTE?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE del 3 novembre 2025 (vigenza 2023-2025). Le informazioni sull’ENBAS e sulle prestazioni dell’ente bilaterale sono di carattere generale: per i massimali e le condizioni di accesso aggiornati è necessario consultare direttamente l’ente. Le indicazioni sulla previdenza complementare e sul welfare aziendale hanno finalità illustrativa e non costituiscono consulenza fiscale o previdenziale. Per situazioni individuali è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o a un consulente previdenziale abilitato.