Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: welfare e sanità integrativa 2025

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Welfare e sanità integrativa CCNL ANASTE 2025: ente bilaterale, fondi e prestazioni

    Il sistema di welfare previsto dal CCNL ANASTE per i lavoratori delle RSA e case di riposo si fonda sull’ente bilaterale ENBAS, su eventuali piani sanitari integrativi aziendali e sulla previdenza complementare individuale. Comprendere questi strumenti permette di sfruttare appieno le tutele contrattuali e fiscali disponibili.

    In sintesi

    Il CCNL ANASTE prevede un sistema di welfare di settore tramite l’ente bilaterale ENBAS e rimanda alla contrattazione aziendale per l’attivazione di piani sanitari integrativi. La previdenza complementare è accessibile tramite fondi pensione aperti o PIP, in assenza di un fondo chiuso dedicato esclusivamente al settore ANASTE.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale); testo consolidato 3 novembre 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Ente bilaterale
    ENBAS — Ente Nazionale Bilaterale delle Strutture Socio-Assistenziali
    Previdenza complementare
    Fondi aperti o PIP (in assenza di fondo chiuso di categoria esclusivo)

    L’ente bilaterale ENBAS: cos’è e come funziona

    L’ENBAS (Ente Nazionale Bilaterale delle Strutture Socio-Assistenziali) è l’organismo paritetico istituito dal CCNL ANASTE tra la parte datoriale (ANASTE) e le organizzazioni sindacali firmatarie. Ha personalità giuridica propria e persegue finalità di assistenza, formazione professionale e welfare integrativo per i lavoratori delle strutture aderenti.

    I compiti istituzionali dell’ENBAS includono:

    • gestione di prestazioni di carattere assistenziale per i lavoratori in forza nelle strutture aderenti (contributi per spese sanitarie non coperte dal SSN, sussidi per situazioni di difficoltà temporanea, contributi per formazione professionale continua);
    • attività di studio, ricerca e monitoraggio sul mercato del lavoro nel settore socio-assistenziale;
    • supporto alla contrattazione aziendale di secondo livello e alle commissioni paritetiche;
    • gestione delle procedure di conciliazione e arbitrato nelle controversie di lavoro.

    L’adesione all’ENBAS è condizione per beneficiare di alcune agevolazioni previste dal CCNL ANASTE. I datori che non versano i contributi dovuti all’ente bilaterale possono perdere il diritto alle riduzioni contributive INPS collegate al contratto.

    La sanità integrativa nel settore ANASTE

    A differenza di altri CCNL del comparto sociosanitario (ad esempio il CCNL delle cooperative sociali, che per alcune sigle fa riferimento a fondi sanitari specifici), il CCNL ANASTE non individua a livello nazionale un fondo sanitario integrativo chiuso esclusivamente dedicato alle strutture ANASTE.

    Le prestazioni sanitarie integrative per i lavoratori possono essere attivate attraverso due canali principali:

    1. Prestazioni ENBAS: l’ente bilaterale eroga contributi per spese sanitarie straordinarie (interventi chirurgici, protesi, trattamenti non coperti dal SSN) ai lavoratori delle strutture aderenti che ne fanno richiesta, nei limiti e secondo le modalità del regolamento vigente dell’ente.
    2. Piani sanitari aziendali: il datore di lavoro può attivare, tramite accordo aziendale o piano unilaterale, una polizza sanitaria collettiva o l’adesione a un fondo sanitario aperto (es. Fondo Est, Fondo QAS, o altri fondi sanitari integrativi iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute) a favore dei dipendenti. Le prestazioni erogate tramite questi strumenti beneficiano del regime di non imponibilità fiscale e contributiva previsto dall’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, a condizione che il piano sanitario sia rivolto alla generalità o a categorie di dipendenti.

    Verifica con l’HR aziendale: l’esistenza di un piano sanitario integrativo dipende dalla struttura specifica. Non tutte le RSA aderenti ad ANASTE hanno attivato una polizza collettiva. È opportuno verificare nel proprio contratto individuale o nel regolamento aziendale se tale beneficio è previsto.

    Tabella riepilogativa dei pilastri di welfare CCNL ANASTE

    Struttura del welfare nel CCNL ANASTE — schema riepilogativo
    Pilastro Strumento Obbligo contrattuale Note
    Bilateralità ENBAS Sì (obbligo di adesione per le strutture ANASTE) Contributi a carico di datore e lavoratore; prestazioni variabili per regolamento
    Sanità integrativa Prestazioni ENBAS + eventuale polizza aziendale Parziale (ENBAS obbligatorio; polizza aziendale facoltativa o da accordo) Nessun fondo sanitario chiuso di categoria esclusivo ANASTE
    Previdenza complementare Fondi aperti o PIP autorizzati COVIP No (il lavoratore sceglie liberamente; silenzio-assenso → FondINPS) Nessun fondo chiuso di categoria esclusivo ANASTE
    Welfare aziendale Accordo aziendale o piano unilaterale del datore No (facoltativo, demandato alla contrattazione di 2° livello) Regime fiscale agevolato ex art. 51, cc. 2-3, TUIR
    Formazione continua ENBAS e accordi regionali Parziale (obblighi formativi per specifici profili professionali) 120 ore/anno per apprendisti; ECM per professionisti sanitari

    La previdenza complementare: opzioni per i lavoratori ANASTE

    In assenza di un fondo pensione chiuso di categoria esclusivamente dedicato alle strutture ANASTE, i lavoratori del settore possono costruire la propria previdenza complementare attraverso:

    • Fondi pensione aperti: gestiti da banche, assicurazioni o SGR e autorizzati dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione). Il lavoratore versa il TFR e, facoltativamente, un contributo aggiuntivo volontario. Il datore non ha obbligo di versare un contributo proprio in assenza di un fondo collettivo di categoria, salvo accordo aziendale.
    • Piani Individuali Pensionistici (PIP): contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale, anch’essi soggetti alla vigilanza COVIP. Maggiore flessibilità ma spesso costi di gestione più elevati rispetto ai fondi aperti.
    • FondINPS (Fondo Residuale INPS): nel caso di silenzio-assenso entro 6 mesi dall’assunzione, in assenza di un fondo collettivo applicabile, il TFR confluisce nel Fondo Residuale gestito dall’INPS. È una soluzione di «default», generalmente meno efficiente rispetto a un fondo pensione attivo.

    I contributi versati ai fondi pensione (TFR + eventuali contributi volontari) sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a un massimo di 5.164,57 euro annui (ai sensi dell’art. 10 del TUIR). Le prestazioni al pensionamento sono tassate con aliquote ridotte (dal 9% al 15%) in funzione degli anni di partecipazione al fondo.

    Il welfare aziendale: opportunità dalla contrattazione di secondo livello

    Il CCNL ANASTE promuove lo sviluppo del welfare aziendale come strumento di integrazione della retribuzione e di miglioramento del benessere dei lavoratori. Tramite accordo aziendale o di secondo livello, il datore può predisporre un piano di welfare che includa:

    • buoni pasto o servizio mensa (non imponibili fino a 8 euro al giorno per buoni elettronici);
    • rimborso spese per asilo nido, scuola, libri di testo per i figli;
    • polizze sanitarie integrative collettive (non imponibili ai fini IRPEF e contributivi se rivolte alla generalità dei dipendenti);
    • abbonamenti ai trasporti pubblici;
    • servizi di supporto psicologico o counseling (rilevanti per il personale delle RSA, esposto a elevato stress occupazionale).

    Il valore complessivo dei benefit di welfare non soggetti a tassazione è fissato dalla legge (art. 51, comma 3, TUIR) in 1.000 euro annui (elevabili a 2.000 euro per i lavoratori con almeno un figlio a carico, limitatamente agli anni in cui la norma lo prevede). Qualora il piano di welfare sia collegato a un premio di risultato, il limite si somma a quello del premio detassato.

    Casi pratici

    Tizio — OSS che verifica le prestazioni ENBAS dopo una spesa sanitaria
    Tizio, OSS al livello 4 in una RSA aderente ad ANASTE, ha sostenuto una spesa odontoiatrica non rimborsata dal SSN di 800 €. Verifica sul sito dell’ENBAS se la struttura dove lavora è in regola con i versamenti all’ente bilaterale e se la sua spesa rientra tra quelle rimborsabili. Accertato che la struttura è aderente e in regola, presenta la richiesta di contributo con fattura e documentazione medica. Riceve il rimborso nei limiti e nei massimali previsti dal regolamento ENBAS vigente.
    Caia — Infermiera che sceglie un fondo pensione aperto
    Caia, infermiera al livello 8, all’assunzione decide di destinare il TFR futuro a un fondo pensione aperto di sua scelta, autorizzato dalla COVIP. In aggiunta al TFR, versa volontariamente 100 € mensili (1.200 € annui), che deduce integralmente dall’IRPEF entro il limite di 5.164,57 €. Il datore non ha obbligo di versare un contributo proprio in assenza di un fondo collettivo di categoria. Dopo 30 anni di partecipazione, le prestazioni saranno tassate al 9%, con un risparmio fiscale significativo rispetto alla tassazione ordinaria.
    Sempronio — Direttore di struttura che introduce un piano di welfare aziendale
    Sempronio, direttore di una RSA con 35 dipendenti, propone al sindacato aziendale un piano di welfare che include: buoni pasto elettronici da 8 € per giorno lavorato, un abbonamento annuale ai trasporti pubblici per ogni dipendente (250 €) e l’attivazione di una polizza sanitaria integrativa collettiva con copertura per visite specialistiche e accertamenti diagnostici. L’accordo aziendale è firmato dalla RSU aziendale e depositato telematicamente. Il costo annuo per la struttura è parzialmente compensato dalla riduzione del cuneo fiscale e contributivo: i benefit sono esenti da contributi INPS e da IRPEF entro i limiti di legge.

    Domande frequenti

    Cos’è l’ENBAS e cosa offre ai lavoratori delle RSA ANASTE?
    L’ENBAS (Ente Nazionale Bilaterale delle strutture socio-assistenziali) è l’ente bilaterale istituito dal CCNL ANASTE. Gestisce prestazioni integrative per i lavoratori delle strutture aderenti: contributi per spese sanitarie, sussidi in caso di difficoltà, contributi per formazione. Le prestazioni specifiche e i massimali sono consultabili sul sito dell’ente e possono variare nel tempo.
    Esiste un fondo sanitario integrativo chiuso dedicato esclusivamente al settore ANASTE?
    Al momento della redazione di questa guida, il CCNL ANASTE non individua un fondo sanitario integrativo chiuso esclusivamente dedicato alle strutture ANASTE. Le prestazioni sanitarie integrative passano attraverso l’ENBAS o piani sanitari aziendali attivati con accordo di secondo livello.
    Il datore di lavoro deve versare contributi all’ENBAS?
    Sì. Il CCNL ANASTE prevede l’obbligo per i datori aderenti di versare contributi all’ENBAS per ogni lavoratore in forza. Il mancato versamento può comportare l’inapplicabilità di alcune agevolazioni previste dal contratto.
    I lavoratori ANASTE possono aderire a un fondo pensione complementare?
    Sì. In assenza di un fondo pensione chiuso di categoria, i lavoratori possono aderire a fondi pensione aperti o PIP autorizzati dalla COVIP. In caso di silenzio-assenso, il TFR va al Fondo Residuale INPS (FondINPS). I contributi versati sono deducibili fino a 5.164,57 € annui.
    Il welfare aziendale può sostituire parte della retribuzione nel CCNL ANASTE?
    No. Il welfare aziendale si aggiunge alla retribuzione contrattuale minima garantita dal CCNL. Può essere introdotto tramite accordo aziendale e beneficia di esenzione fiscale e contributiva entro i limiti di legge (1.000 € annui, elevabili a 2.000 € con figli a carico).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE del 3 novembre 2025 (vigenza 2023-2025). Le informazioni sull’ENBAS e sulle prestazioni dell’ente bilaterale sono di carattere generale: per i massimali e le condizioni di accesso aggiornati è necessario consultare direttamente l’ente. Le indicazioni sulla previdenza complementare e sul welfare aziendale hanno finalità illustrativa e non costituiscono consulenza fiscale o previdenziale. Per situazioni individuali è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o a un consulente previdenziale abilitato.

  • Art. 178 D.Lgs. 209/2005 – Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori

    Art. 178 D.Lgs. 209/2005 – Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

  • Passaggio di proprietà auto: quali tributi si pagano

    In sintesi

    • Il passaggio di proprietà di un veicolo usato comporta il pagamento di più tributi e diritti distinti
    • La voce principale è l’IPT (imposta provinciale di trascrizione), variabile per potenza e provincia
    • Si aggiungono l’imposta di bollo, gli emolumenti ACI e i diritti della Motorizzazione (diritti DT)
    • Vanno considerati anche i costi dell’agenzia di pratiche auto e dell’autenticazione della firma
    • Gli importi dei tributi variano nel tempo e da provincia a provincia: verificare i tariffari vigenti
    • L’atto va registrato entro i termini per evitare sanzioni amministrative

    Quanto costa davvero cambiare proprietario di un'auto

    Quando si compra o si vende un’automobile usata, il prezzo concordato tra le parti non è l’unico costo da sostenere. Al momento di rendere ufficiale il trasferimento del veicolo occorre effettuare una serie di formalità burocratiche che comportano il pagamento di tributi e diritti a favore di diversi enti. Conoscere in anticipo queste voci permette di evitare sorprese e di calcolare correttamente il costo complessivo dell’operazione.

    Il passaggio di proprietà di un veicolo usato si articola in due adempimenti principali: la registrazione dell’atto di vendita e la trascrizione del nuovo intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), con il contestuale aggiornamento della carta di circolazione presso la Motorizzazione. Ciascuno di questi passaggi genera oneri di natura diversa: imposte vere e proprie, diritti fissi e compensi per i servizi amministrativi.

    La somma finale dipende dalla potenza del veicolo, dalla provincia in cui viene effettuata la pratica e dai tariffari in vigore al momento dell’operazione. Per questo è sempre consigliabile chiedere un preventivo dettagliato a un’agenzia di pratiche auto o allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) prima di concludere la compravendita.

    Voci di costo del passaggio di proprietà auto
    Voce Natura A chi spetta
    IPT (imposta provinciale di trascrizione) Imposta provinciale, variabile per kW e provincia Provincia competente
    Imposta di bollo Tributo erariale per registrazione atto e aggiornamento carta di circolazione Erario (Agenzia delle Entrate)
    Emolumenti ACI Diritti per la formalità di trascrizione al PRA ACI / PRA
    Diritti DT (Motorizzazione) Diritti per l'aggiornamento del libretto di circolazione Motorizzazione Civile
    Costi agenzia pratiche auto Compenso per il servizio di gestione della pratica Agenzia o STA
    Autenticazione firma Costo del pubblico ufficiale che autentica la firma sull'atto Notaio, cancelliere o altro ufficiale

    Esempio pratico

    • Tizio acquista da Caio un’auto usata e si rivolge a un’agenzia di pratiche auto: l’agenzia gli presenta un preventivo che elenca separatamente IPT calcolata sui kW del veicolo con la maggiorazione provinciale, imposta di bollo, emolumenti ACI, diritti DT e il proprio compenso per la gestione della pratica, così Tizio sa esattamente quanto pagherà prima di firmare l’atto.

    Documenti necessari

    • Documento di identità valido di acquirente e venditore
    • Atto di compravendita con firma autenticata da un pubblico ufficiale (notaio, cancelliere, funzionario comunale)
    • Carta di circolazione (libretto) del veicolo
    • Certificato di proprietà o documento unico di circolazione (DUC)
    • Codice fiscale di entrambe le parti
    • Ricevute di pagamento di tutti i tributi e diritti (da conservare)

    Caso 1 – Vendita tra privati: Tizio vende l'auto a Caio

    Scenario. Tizio decide di vendere la propria autovettura usata a Caio, un amico. Si accordano sul prezzo e vanno insieme in un’agenzia di pratiche auto per completare la pratica. Caio vuole sapere tutte le spese che dovrà sostenere oltre al prezzo dell’auto.

    Come si applica. L’agenzia spiega a Caio che il costo totale del passaggio si compone di più voci: la voce principale è l’IPT, calcolata sulla potenza del veicolo in kW con l’eventuale maggiorazione applicata dalla propria provincia. A questa si aggiungono l’imposta di bollo per la formalità di registrazione e per l’aggiornamento della carta di circolazione, gli emolumenti ACI per la trascrizione al PRA e i diritti DT per l’aggiornamento del libretto. Infine, Caio pagherà il compenso dell’agenzia per la gestione della pratica e, se non ha ancora autenticato la firma, il costo dell’autenticazione. L’agenzia fornisce un preventivo scritto con tutte le voci distinte.

    In pratica

    • Chiedere sempre un preventivo scritto che elenca ogni voce separatamente, così da confrontare facilmente tra agenzie diverse
    • L’acquirente è di norma il soggetto che sostiene il costo del passaggio, salvo diverso accordo scritto con il venditore
    • Verificare che la pratica venga completata entro i termini di legge per evitare sanzioni

    Caso 2 – Acquisto da concessionario: Alfa Srl compra un usato aziendale

    Scenario. Alfa Srl acquista da un concessionario un’auto usata da destinare all’uso aziendale. Il concessionario si offre di gestire in toto la pratica di passaggio di proprietà, includendo tutte le spese nel preventivo globale. L’amministratore di Alfa Srl vuole capire quali tributi sono inclusi e se ci sono differenze rispetto a un acquisto tra privati.

    Come si applica. La struttura dei tributi è la stessa di qualsiasi passaggio di proprietà: IPT, imposta di bollo, emolumenti ACI e diritti DT sono dovuti indipendentemente dal fatto che le parti siano privati o imprese. Il concessionario anticipa tipicamente tutte le spese per conto dell’acquirente e le riaddebita nella fattura di vendita, con evidenza separata. Alfa Srl dovrà verificare che le voci siano dettagliate nella documentazione ricevuta, perché la corretta imputazione contabile delle diverse poste (tributi, diritti, compensi) è rilevante ai fini della gestione fiscale dell’azienda. Gli importi restano variabili per potenza e provincia, quindi il preventivo del concessionario dovrà indicare la misura applicata.

    In pratica

    • Richiedere al concessionario una fattura o un documento che dettaglia ogni voce di spesa relativa alla pratica
    • Conservare tutta la documentazione di pagamento dei tributi per la contabilità aziendale
    • Verificare che il passaggio risulti correttamente registrato al PRA e che la carta di circolazione sia aggiornata con i dati di Alfa Srl

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali sono le voci di costo del passaggio di proprietà auto?

    Il costo totale si compone di: imposta provinciale di trascrizione (IPT), imposta di bollo per la registrazione dell’atto e per l’aggiornamento della carta di circolazione, emolumenti ACI per la trascrizione al PRA e diritti DT per l’aggiornamento del libretto. A questi si aggiungono il compenso dell’agenzia di pratiche auto e il costo dell’autenticazione della firma, se non si provvede autonomamente.

    Chi deve pagare il passaggio di proprietà, il venditore o l'acquirente?

    In linea generale, le spese del passaggio di proprietà sono a carico dell’acquirente, che è il soggetto interessato a ottenere l’intestazione del veicolo a proprio nome. Tuttavia le parti possono liberamente concordare una diversa ripartizione dei costi, purché lo prevedano esplicitamente nell’accordo.

    Entro quando va fatto il passaggio di proprietà?

    La trascrizione al PRA deve essere effettuata entro i termini previsti dalla normativa per evitare sanzioni. È consigliabile avviare la pratica immediatamente dopo la firma e l’autenticazione dell’atto di vendita, rivolgendosi a un’agenzia di pratiche auto o a uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA).

    È possibile fare il passaggio di proprietà senza agenzia?

    Sì, è possibile rivolgersi direttamente allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), che consente di effettuare la pratica telematicamente senza intermediari. In alternativa ci si può rivolgere all’ACI. Bisogna comunque provvedere autonomamente all’autenticazione della firma sull’atto di vendita.

    L'IPT è l'unico tributo variabile per provincia?

    L’IPT è la principale voce variabile perché ogni provincia può applicare una maggiorazione entro il limite di legge. Le altre voci (bollo, emolumenti ACI, diritti DT) sono in linea generale uniformi a livello nazionale, anche se i tariffari possono essere aggiornati periodicamente. È comunque sempre utile verificare i tariffari vigenti al momento della pratica.

    Se il veicolo è venduto non funzionante, si pagano comunque i tributi?

    Sì, i tributi e i diritti per il passaggio di proprietà sono dovuti indipendentemente dalle condizioni del veicolo, perché riguardano la formalità amministrativa di trasferimento dell’intestazione al PRA e alla Motorizzazione, non il valore o lo stato del mezzo.

    Il passaggio di proprietà si può fare anche online?

    Attraverso lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) la pratica può essere avviata telematicamente. Tuttavia è comunque necessario che l’atto di compravendita sia dotato di firma autenticata da un pubblico ufficiale prima di poter procedere con la trascrizione. Molte agenzie di pratiche auto offrono un servizio integrato che gestisce tutte le fasi.

  • Art. 302 D.P.R. 115/2002 – (L) Entrata in vigore

    Art. 302 D.P.R. 115/2002 – (L) Entrata in vigore

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002. TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

  • Art. 177 D.Lgs. 209/2005 – Diritto di recesso

    Art. 177 D.Lgs. 209/2005 – Diritto di recesso

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.

    2. L'impresa di assicurazione informa il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione. 82

    3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.

    4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

  • Art. 301 D.P.R. 115/2002 – (R) Abrogazioni di norme secondarie

    Art. 301 D.P.R. 115/2002 – (R) Abrogazioni di norme secondarie

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: – l' articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641 ; – il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.; – il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.; – il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708 ; – il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 ; – il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25 ; – l' articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549 ; – gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ; – il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981 ; – il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.; – il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.; – del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110; – il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820 ; – il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103 ; – gli articoli 1 , 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 ; – il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564 ; – gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334 ; – il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347 ; – il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119; – il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.; – il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327 ; – il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601 ; – del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1 , limitatamente alle parole: " dall' articolo 160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701 , dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ; "; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli"; – il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466 ; – l' articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204 .

  • Art. 154 L. 633/1941

    Art. 154 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso.

    Provvede, altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

    Il decreto è sottoposto ad

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 176 D.Lgs. 209/2005 – Revocabilità della proposta

    Art. 176 D.Lgs. 209/2005 – Revocabilità della proposta

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, è revocabile.

    2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.

    3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

  • Art. 300 D.P.R. 115/2002

    Art. 300 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7 , l'espressione "patrocinio gratuito" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".

    2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma , l'espressione "di cui al primo comma" è sostituita dalla seguente: "di trasferta".

    3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".

    4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5 , l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".

    5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 59 , l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".

    6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15 , la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 è sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319 , come sostituito dall' articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 ."

  • Art. 175 D.Lgs. 209/2005 – Assicurazione di assistenza

    Art. 175 D.Lgs. 209/2005 – Assicurazione di assistenza

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.

    2. L'aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.

  • Erogazioni a istituzioni religiose: deduzione dal reddito nel 730

    In sintesi

    • Tipo di agevolazione: deduzione dal reddito complessivo (riduce la base imponibile IRPEF, non direttamente l’imposta).
    • Massimale per ciascuna istituzione: 1.032,91 euro per ogni ente religioso destinatario.
    • Pagamento obbligatorio tracciabile: versamento bancario o postale, carta di debito/credito/prepagata, assegno bancario o circolare.
    • Dove indicarle: rigo E24 della Sezione II del Quadro E del Modello 730.
    • Quali istituzioni: Chiesa cattolica, Chiese evangeliche, Comunita ebraiche, Chiese ortodosse, Buddhisti, Induisti e altre confessioni convenzionate.

    Come funziona la deduzione per le donazioni agli enti religiosi

    Se fai una donazione in denaro a favore di una istituzione religiosa riconosciuta, puoi portarla in deduzione dal tuo reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi. La deduzione va nel rigo E24 della Sezione II (oneri deducibili) del Quadro E del Modello 730/2026.

    La parola deduzione e importante: non si tratta di uno sconto diretto sull’imposta (come invece fa una detrazione), ma di una riduzione della base su cui l’IRPEF viene calcolata. Tradotto in pratica: se il tuo reddito imponibile e 30.000 euro e dedi 800 euro alla Chiesa cattolica, l’IRPEF si calcola su 29.200 euro. Il risparmio effettivo dipende dalla tua aliquota marginale.

    Il limite massimo deducibile e di 1.032,91 euro per ciascuna istituzione: quindi se hai donato a piu confessioni, il massimale si applica separatamente per ognuna. Non si tratta di un tetto unico complessivo.

    Di regola il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili: versamento bancario o postale, carte di pagamento, assegni. Devi conservare la ricevuta del pagamento o, in caso di carta di credito, l’estratto conto.

    Eccezione: il contante è ammesso per alcune confessioni. La regola della tracciabilità non è assoluta. Per le erogazioni alla Tavola valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi) il contante è sempre stato ammesso, e con la risoluzione n. 72/E del 19 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha esteso la stessa regola alle altre istituzioni religiose i cui decreti di attuazione prevedono le medesime modalità di documentazione: l’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica (art. 46 L. 222/1985, D.M. 12 dicembre 1988) e l’Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno (art. 29 L. 516/1988, D.M. 1° dicembre 1989), oltre a UCEBI, CELI e alle Comunità ebraiche (UCEI).

    In questi casi la deduzione spetta anche per il versamento in contanti, ma solo se si possiede l’attestazione o certificazione rilasciata dall’ente su stampati predisposti e numerati, che devono riportare: numero progressivo dell’attestazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, importo e causale dell’erogazione. Come chiarito dalla circolare 21/E del 2010 e dalla risoluzione 69/E del 2011, questa ricevuta è sufficiente da sola: non serve affiancarla a una ricevuta bancaria o postale.

    Principali istituzioni religiose ammesse al rigo E24
    Istituzione religiosa Finalita delle erogazioni
    Istituto centrale per il sostentamento del clero (Chiesa cattolica) Sostentamento dei sacerdoti
    Chiese Avventiste del 7 giorno Sostentamento ministri di culto e missionari
    Assemblee di Dio in Italia Sostentamento ministri e esigenze di culto
    Chiesa Evangelica Valdese (Unione metodiste e valdesi) Culto, istruzione e beneficenza
    Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia Culto, istruzione e beneficenza
    Chiesa Evangelica Luterana Sostentamento ministri ed evangelizzazione
    Unione delle Comunita ebraiche italiane Tutela interessi religiosi e beni culturali ebraici
    Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia Culto, assistenza e beneficenza
    Unione Buddhista Italiana Sostentamento ministri e attivita di culto
    Unione Induista Italiana Esigenze di culto e attivita religiose

    Esempio pratico

    • Tizio dona 800 euro all’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica e 600 euro all’Unione delle Comunita ebraiche. Al rigo E24 indica entrambi gli importi (uno per istituzione). Il totale deducibile e 1.400 euro: i 800 euro sono sotto il massimale di 1.032,91, i 600 euro anche. Nessun taglio. Se invece avesse donato 1.500 euro alla sola Chiesa cattolica, la deduzione sarebbe stata limitata a 1.032,91 euro.

    Documenti necessari

    • Ricevuta di versamento bancario o postale intestata all’istituzione religiosa
    • Estratto conto della carta di credito/debito (in caso di pagamento elettronico)
    • Attestazione o certificazione rilasciata dall’ente religioso (es. la Tavola Valdese emette appositi stampati numerati)
    • Dalla documentazione deve risultare chiaramente il carattere di liberalita del versamento

    Caso 1: donazione alla Chiesa cattolica

    Scenario. Caio fa ogni anno un versamento all’Istituto per il sostentamento del clero cattolico. Nel 2025 ha versato 900 euro tramite bonifico bancario.

    Come si applica. I 900 euro sono deducibili per intero, perche sotto il massimale di 1.032,91 euro. Caio indica 900 euro al rigo E24. Se la sua aliquota IRPEF marginale e del 35%, il risparmio di imposta e pari a circa 315 euro. Deve conservare la ricevuta del bonifico.

    In pratica

    • Verificare come è stato pagato: per la maggior parte degli enti serve un metodo tracciabile (bonifico, carta); per Tavola valdese, Istituto centrale per il sostentamento del clero, Avventisti, UCEBI, CELI e Comunità ebraiche va bene anche il contante, purché accompagnato dall’attestazione numerata dell’ente.
    • Indicare l’importo al rigo E24 e conservare la ricevuta almeno fino al 31 dicembre 2031.

    Caso 2: donazioni a due confessioni diverse

    Scenario. Sempronia ha donato 750 euro alla Chiesa Evangelica Valdese e 500 euro all’Unione Buddhista Italiana, entrambe con versamento postale.

    Come si applica. Il massimale di 1.032,91 euro si applica separatamente per ogni istituzione. Entrambe le donazioni sono sotto il limite, quindi Sempronia puo dedurre l’intera somma di 1.250 euro (750 + 500). Compila il rigo E24 due volte, una per ciascuna istituzione.

    In pratica

    • Se si donano importi a piu istituzioni, occorre compilare un rigo E24 distinto per ciascuna.
    • Il massimale di 1.032,91 euro non e cumulativo: si applica singolarmente a ogni ente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso donare in contanti e dedurre ugualmente?

    Dipende dall’ente. Per la maggior parte delle istituzioni religiose le istruzioni dell’Agenzia richiedono banca, posta, carte di pagamento o assegni. Per la Tavola valdese e — in forza della risoluzione 72/E del 19 giugno 2017 — per l’Istituto centrale per il sostentamento del clero, l’Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno, UCEBI, CELI e le Comunità ebraiche, il contante è ammesso se si conserva l’attestazione rilasciata dall’ente su stampato prenumerato.

    Il massimale di 1.032,91 euro vale per ente o in totale?

    Per ente. Ogni istituzione religiosa ha il proprio massimale di 1.032,91 euro. Se doni a due chiese diverse, puoi potenzialmente dedurre fino a 2.065,82 euro in totale.

    La donazione alla parrocchia locale rientra in questa deduzione?

    No. Le parrocchie non coincidono con l’istituzione ammessa (che e l’Istituto centrale per il sostentamento del clero). Verifica sempre che il bonifico sia intestato all’ente esattamente indicato nelle istruzioni AdE.

    Posso dedurre anche le donazioni in natura (oggetti, beni)?

    Il rigo E24 riguarda le erogazioni liberali in denaro. Le donazioni in natura verso enti religiosi non rientrano in questa fattispecie.

    Questa deduzione si cumula con l'8 per mille?

    Si. Sono due strumenti separati. L’8 per mille e una scelta sulla destinazione di una quota dell’IRPEF gia calcolata; la deduzione del rigo E24 riduce il reddito imponibile prima del calcolo dell’imposta. Si puo fare entrambe le cose.

  • Contributi colf e badanti: deduzione dal reddito per il datore di lavoro

    In sintesi

    • Chi deduce: il datore di lavoro domestico (chi paga la colf, la baby-sitter o l’assistente familiare), non il lavoratore.
    • Cosa si deduce: la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro versata all’INPS.
    • Massimale annuo: la deduzione spetta fino a un importo massimo di 1.549,37 euro per anno d’imposta.
    • Effetto: riduce il reddito complessivo su cui si calcola l’IRPEF, non direttamente l’imposta (non è una detrazione).
    • Rigo del 730: l’importo va indicato nel rigo E23 della Sezione II del Quadro E.

    Che cosa sono i contributi deducibili per addetti ai servizi domestici

    Quando assumi una colf, una baby-sitter, una badante o un assistente familiare, diventi datore di lavoro domestico. Come tale sei obbligato a versare all’INPS i contributi previdenziali e assistenziali per il tuo dipendente: una parte è a tuo carico, una parte viene trattenuta dalla busta paga del lavoratore.

    La buona notizia è che la quota a tuo carico puoi dedurla dal tuo reddito complessivo. Questo significa che l’importo versato all’INPS riduce la base su cui viene calcolata l’IRPEF: paghi meno tasse perche il reddito imponibile scende. La deduzione è prevista dal rigo E23 della Sezione II del Quadro E del Modello 730.

    Attenzione: si tratta di una deduzione, non di una detrazione. Con la deduzione risparmi in proporzione alla tua aliquota IRPEF marginale (il risparmio varia da persona a persona), mentre con la detrazione avresti uno sconto fisso sull’imposta. In ogni caso, l’agevolazione è concreta e vale la pena farla valere ogni anno.

    Il massimale deducibile è di 1.549,37 euro: anche se hai versato contributi per importi superiori, la parte eccedente non produce ulteriore vantaggio fiscale. Non possono essere indicate le spese che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione di retribuzioni premiali.

    Riepilogo deduzione contributi lavoratori domestici
    Voce Dettaglio
    Chi può dedurre Il datore di lavoro domestico (privato)
    Cosa si deduce Quota contributi INPS a carico del datore
    Massimale annuo deducibile 1.549,37 euro
    Dove indicarlo nel 730 Rigo E23, Sezione II, Quadro E
    Effetto fiscale Riduzione del reddito complessivo imponibile
    Esclusioni Importi rimborsati come retribuzione premiale

    Esempio pratico

    • Tizio assume una colf con contratto regolare e nel 2025 versa all’INPS 1.200 euro di contributi a proprio carico. Nel 730/2026 indica 1.200 euro al rigo E23: il suo reddito imponibile scende di 1.200 euro. Se la sua aliquota marginale IRPEF e del 35%, il risparmio di imposta e di 420 euro. Se invece avesse versato 2.000 euro, la deduzione resterebbe comunque ferma al massimale di 1.549,37 euro.

    Documenti necessari

    • Bollettini MAV o ricevute di pagamento INPS dei contributi domestici
    • Contratto di lavoro domestico regolare (da conservare)
    • Estratto contributivo INPS o cedolino paga del dipendente
    • Certificazione Unica (se il datore e anche lavoratore dipendente)

    Caso 1: badante assunta tutto l'anno

    Scenario. Caio ha assunto una badante per assistere la madre anziana. Nel 2025 ha versato 1.800 euro di contributi INPS come datore di lavoro.

    Come si applica. Caio puo dedurre soltanto il massimale di 1.549,37 euro, non l’intero importo versato. I 250,63 euro in eccesso non producono alcun vantaggio fiscale. Indica 1.549,37 al rigo E23 del Quadro E. La sua dichiarazione beneficia di una riduzione di reddito pari al massimale.

    In pratica

    • Inserire 1.549,37 euro al rigo E23 (non l’importo effettivo se superiore al massimale).
    • Conservare i bollettini INPS come documentazione in caso di controllo.

    Caso 2: colf part-time assunta da meta anno

    Scenario. Sempronia assume una colf a luglio 2025 con orario ridotto. I contributi INPS a suo carico per i sei mesi ammontano a 600 euro.

    Come si applica. Sempronia deduce l’intero importo versato (600 euro), perche e ben al di sotto del massimale di 1.549,37 euro. Non e richiesta alcuna proporzione temporale: conta l’importo effettivamente versato nel 2025.

    In pratica

    • Indicare 600 euro al rigo E23: la deduzione e piena, nessun calcolo proporzionale necessario.
    • Anche i contributi versati per periodi parziali dell’anno danno diritto alla deduzione integrale (nei limiti del massimale).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso dedurre anche i contributi che il lavoratore paga di tasca sua?

    No. La deduzione riguarda esclusivamente la quota a carico del datore di lavoro. I contributi che trattieni dalla busta paga del dipendente non sono deducibili per te.

    Vale anche per la baby-sitter?

    Si. Le istruzioni AdE citano esplicitamente colf, baby-sitter e assistenti di persone anziane come categorie coperte dal rigo E23.

    Devo pagare i contributi in un certo modo per poter dedurre?

    Non e previsto l’obbligo di pagamento tracciabile per questa deduzione (a differenza di alcune detrazioni). Tuttavia conserva sempre i bollettini MAV o le ricevute di pagamento INPS.

    Se ho piu lavoratori domestici, il massimale si moltiplica?

    No. Il massimale di 1.549,37 euro e unico, indipendentemente dal numero di lavoratori domestici che hai assunto.

    Questa deduzione e diversa dalla detrazione per addetti all'assistenza personale?

    Si. La detrazione per spese di assistenza (rigo E15 della Sezione I) riguarda le spese pagate direttamente al lavoratore o a strutture, e compete a chi ha bisogno di assistenza con reddito non superiore a 40.000 euro. La deduzione al rigo E23 riguarda invece i contributi INPS versati come datore di lavoro.

    Vedi anche: Contributi colf e badanti deducibili, Contributi volontari e riscatto laurea, Trattamento integrativo e detrazioni da lavoro dipendente, Pensione di vecchiaia, Artigiano e anche dipendente e Fringe benefit.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.