Autore: Andrea Marton

  • Art. 5 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale

    Art. 5 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 60, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall’articolo 628-bis»; b) all’articolo 78: 1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «che giustificano la domanda», sono inserite le seguenti: «agli effetti civili»; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione.»; c) all’articolo 79: 1) al comma 1, le parole: «e, successivamente,» sono sostituite dalle seguenti: «, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare,» e, dopo le parole: «articolo 484», sono aggiunte le seguenti: «o dall’articolo 554-bis, comma 2»; 2) al comma 2, le parole: «Il termine previsto dal comma 1 è stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti»; 3) al comma 3, le parole: «Se la costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484, se la stessa»; d) all’articolo 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.»; e) all’articolo 90-bis, comma 1: 1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) all’obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l’avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»; a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all’atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente; a-quater) all’obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all’autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione; a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest’ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;»; 2) alla lettera n) le parole: «, o attraverso la mediazione» sono soppresse; 3) dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;»; 4) alla lettera p), dopo le parole: «alle vittime di reato» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»; 5) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti: «p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remissione tacita di querela.»; f) dopo l’articolo 90-bis, è inserito il seguente: «Art. 90-bis.1 (Informazioni alla vittima di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 ). –

    1. La vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 , sin dal primo contatto con l’autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.». Note all’art. 5: – Si riporta il testo degli articoli 60 , 78 , 79 , 90 e 90-bis del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 60 (Assunzione della qualità di imputato). –

    1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’articolo 447comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

    2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

    3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall’articolo 628-bis.” “Art. 78 (Formalità della costituzione di parte civile). –

    1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; b) le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura; d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili; e) la sottoscrizione del difensore.

    1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione.

    2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

    3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall’articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.” “Art. 79 (Termine per la costituzione di parte civile). –

    1. La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484 o dall’articolo 554-bis, comma

    2. 2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza.

    3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previstodall’articolo 468comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.” “Art. 90 (Diritti e facoltà della persona offesa dal reato). –

    1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

    1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

    2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale .

    2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni processuali.

    3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.” “Art. 90-bis (Informazioni alla persona offesa). –

    1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito: a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; a-bis) all’obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l’avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato; a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all’atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente; a-quater) all’obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all’autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione; a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest’ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente; b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all’articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter; c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione; d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato; e) alle modalità di esercizio del diritto all’interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento; f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore; g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato; h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti; i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento; l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale; m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all’ articolo 152 del codice penale , ove possibile; n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela; o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l’imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato; p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remissione tacita di querela.”.

  • Art. 26 DPR 487/1994 – Assunzioni nelle sedi centrali

    Art. 26 DPR 487/1994 – Assunzioni nelle sedi centrali

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le selezioni di personale per le sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale sono effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, mediante selezioni uniche per le stesse categorie, qualifiche e profili interessanti più amministrazioni ed enti.

    2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro il 1› febbraio di ogni anno, segnalano il contingente di posti da coprire distinti per categoria, qualifica e profilo professionale.

    3. I lavoratori iscritti nelle elenchi delle centri per l’impiego, interessati a tali assunzioni, presentano domanda secondo le modalità e nei termini previsti dai bandi di offerta di lavoro emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    4. I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti, distinti per profilo professionale e per amministrazione, nonché l’aliquota di posti riservati.

    5. Le domande degli aspiranti, compilate su modelli predisposti, devono, in ogni caso, essere corredate, a pena di nullità, da apposita certificazione della centro per l’impiego d’iscrizione, attestante l’iscrizione nelle elenchi di collocamento della medesima e la relativa qualifica, nonché la posizione in graduatoria ed il punteggio attribuito. L’attestazione può essere apposta anche in calce alla domanda.

    6. Con riferimento ai profili professionali di cui al bando di offerta di lavoro, si formula apposita graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio attestato dalle centri per l’impiego. Nella graduatoria sono evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva.

    7. La graduatoria è resa pubblica con le stesse modalità previste per il bando di offerta di lavoro. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i lavoratori possono proporre opposizione avverso la posizione in graduatoria se derivante da errata trascrizione del punteggio. La rettifica è effettuata nei cinque giorni successivi. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove selettive. I lavoratori sono convocati in numero pari al doppio dei posti da ricoprire.

    8. In casi di particolare urgenza, qualora non sia possibile provvedere tempestivamente con le procedure di cui sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare amministrazioni ed enti ad attivare direttamente graduatorie integrate con le medesime modalità indicate nel presente articolo. articolo precedente articolo successivo

  • Comunione legale – Glossario giuridico

    Comunione legale: regime patrimoniale ordinario della famiglia che attribuisce a entrambi i coniugi la comproprieta dei beni acquistati durante il matrimonio, salvo le esclusioni di legge.

    Significato giuridico

    La comunione legale e disciplinata dagli artt. 177 ss. c.c. Si applica automaticamente al matrimonio in mancanza di opzione contraria per la separazione dei beni. Comprende: beni acquisiti dai coniugi durante il matrimonio, anche separatamente (con eccezioni); frutti dei beni propri di ciascun coniuge percepiti e non consumati al momento dello scioglimento; proventi delle attivita separate di ciascun coniuge se non consumati. Sono esclusi (art. 179 c.c.): beni di cui ciascuno era titolare prima del matrimonio, beni acquisiti per donazione o successione (salvo diversa volonta del donante o testatore), beni di uso strettamente personale, beni che servono all’esercizio della professione, beni ottenuti a titolo di risarcimento, pensioni attinenti alla persona. La comunione si scioglie per: morte di uno dei coniugi, dichiarazione di assenza, separazione personale, divorzio, separazione giudiziale dei beni, mutamento convenzionale del regime, fallimento di uno dei coniugi.

    Esempio pratico

    Tizio e Caia sposati in comunione legale acquistano un appartamento durante il matrimonio: e di entrambi al 50%, indipendentemente da chi paga. Tizio eredita dal padre una villa: e bene personale (escluso dalla comunione ex art. 179 lett. b). Caia compra un’auto per lavorare come rappresentante: e bene personale di Caia (escluso ex art. 179 lett. d, beni professionali). Lo stipendio di Tizio non consumato al momento dello scioglimento (es. risparmi sul conto) entrera in comunione (art. 177 lett. c).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla separazione dei beni (art. 162 c.c.), regime alternativo opzionale in cui ciascun coniuge mantiene la titolarita esclusiva dei propri acquisti. Diverge dalla comunione convenzionale (art. 210 c.c.), in cui le parti possono modificare l’ambito di applicazione della comunione legale (es. includere o escludere alcuni beni). Il fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) e diverso: costituisce un vincolo di destinazione su beni determinati per fronteggiare i bisogni della famiglia.

    Riferimenti normativi

    • art. 177 c.c. – oggetto della comunione legale
    • art. 179 c.c. – beni esclusi dalla comunione (beni personali)
    • art. 191 c.c. – cause di scioglimento
    • art. 192 c.c. – restituzioni e rimborsi al momento dello scioglimento
  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: periodo di prova

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Periodo di prova nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo: durate, recesso e tutele

    Il CCNL ANASTE fissa per ogni livello di inquadramento una durata massima del periodo di prova, da 15 giorni lavorativi per le mansioni ausiliarie a sei mesi per le posizioni apicali. Senza forma scritta il patto di prova è nullo: conoscere le regole protegge sia il lavoratore sia il datore di lavoro.

    In sintesi

    Nel CCNL ANASTE il periodo di prova va da 15 giorni lavorativi (livelli 1-2) a 6 mesi (livelli 9-10 e Q). Deve essere pattuito per iscritto; in sua assenza il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova. La malattia sospende il computo del periodo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale di accordo)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
    Ambito
    Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE

    Tabella riepilogativa delle durate

    Periodo di prova per livello — CCNL ANASTE
    Livello Durata massima Profili tipici
    Livello 1 – Livello 2 15 giorni lavorativi Ausiliari, addetti alle pulizie, portieri
    Livello 3 – Livello 3S 1 mese Operatori di assistenza, OSS in formazione
    Livello 4 – Livello 5 2 mesi OSS qualificati, operatori assistenziali, cuochi
    Livello 6 – Livello 7 3 mesi Animatori, impiegati di concetto, coordinatori
    Livello 8 4 mesi Infermieri professionali, terapisti della riabilitazione
    Livello 9 – Livello 10 6 mesi Professionisti con albo, responsabili di unità
    Livello Q (Quadri) 6 mesi Direttori di struttura, responsabili gestionali

    Le durate indicate sono i massimi contrattuali. Le parti possono concordare nella lettera di assunzione una durata inferiore. Le durate non possono essere superate neppure in caso di proroga concordata.

    La forma scritta: requisito inderogabile

    Il patto di prova nel CCNL ANASTE è soggetto alla forma scritta ad substantiam. La clausola deve essere contenuta nella lettera di assunzione o in un allegato firmato da entrambe le parti prima dell’inizio del rapporto. La scrittura deve indicare:

    • la durata del periodo di prova (in giorni o mesi);
    • il livello di inquadramento contrattuale;
    • le mansioni oggetto della prova.

    In assenza di forma scritta, o se il documento è firmato dopo l’inizio del rapporto, il patto è nullo e il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova dall’origine. In tal caso, qualsiasi recesso del datore produce gli effetti di un licenziamento ordinario, con i relativi obblighi di preavviso e, se applicabile, di giustificazione.

    Il computo del periodo: sospensioni e prolungamenti

    Il periodo di prova si computa in giorni di lavoro effettivo. Alcune circostanze ne sospendono il decorso:

    • Malattia: sospende il computo per tutta la durata dell’assenza certificata. La prova riprende al rientro del lavoratore.
    • Infortunio sul lavoro o malattia professionale: analogamente sospende la prova; tuttavia il datore non può recedere per i soli effetti dell’infortunio (tutela INAIL).
    • Ferie fruite durante la prova: le ferie godute non interrompono il computo, poiché la giurisprudenza prevalente le qualifica come periodo di sospensione concordata che non incide sulla verifica della prestazione.
    • Maternità o congedo di paternità: sospendono integralmente il periodo di prova, che riprende al rientro dalla fruizione del congedo obbligatorio.

    Esempio pratico: Tizio è assunto al livello 4 il 1° marzo 2026 con prova di 2 mesi (scadenza teorica 30 aprile). Se è in malattia dal 10 al 20 aprile (10 giorni), la prova scade il 10 maggio 2026.

    Retribuzione e trattamento economico durante la prova

    Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla piena retribuzione contrattuale del livello di inquadramento, compreso il minimo tabellare previsto dalle tabelle CCNL ANASTE in vigore. Non è ammessa una retribuzione ridotta durante la prova: clausole di segno contrario sarebbero nulle per contrasto con la norma contrattuale.

    Il periodo di prova è retribuito anche ai fini di:

    • maturazione del TFR (art. 2120 c.c.);
    • maturazione della tredicesima e quattordicesima mensilità (per i ratei del periodo);
    • anzianità contributiva INPS;
    • anzianità contrattuale ai fini degli scatti, nel caso in cui la prova sia superata.

    Recesso durante il periodo di prova

    Nel corso del periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza obbligo di motivazione del recesso. Il rapporto cessa al momento della comunicazione. Il datore non è tenuto a indicare le ragioni del mancato superamento della prova.

    Limiti al recesso datoriale durante la prova:

    • Divieto di recesso discriminatorio: il recesso fondato su sesso, razza, origine etnica, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale è nullo ai sensi del d.lgs. 216/2003 e della l. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), anche se avvenuto durante la prova.
    • Divieto di recesso ritorsivo: il recesso causalmente riconducibile a una denuncia, a un’azione legale o sindacale del lavoratore è nullo.
    • Divieto di recesso durante la malattia da infortunio: il datore non può recedere durante l’assenza per infortunio sul lavoro nei limiti del periodo di comporto previsto dal CCNL, anche se il rapporto è ancora in prova.

    Effetti al termine della prova: conferma o risoluzione

    Alla scadenza del periodo di prova si apre una biforcazione:

    • Nessun recesso: il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di comunicazione formale. Il lavoratore acquista tutte le tutele del CCNL e della legge, compresa la disciplina dei licenziamenti.
    • Recesso di una delle parti: il rapporto cessa. Se recede il datore, non è dovuto il preavviso; se recede il lavoratore, neppure. Il TFR maturato durante la prova è comunque liquidato.

    Il periodo di prova superato si computa integralmente nell’anzianità di servizio, con effetti su scatti triennali, preavviso, ferie e comporto.

    Casi pratici

    Tizio — Ausiliario livello 1, recesso durante la prova
    Tizio viene assunto come addetto alle pulizie (livello 1) con prova di 15 giorni lavorativi. Al dodicesimo giorno il responsabile lo convoca e gli comunica verbalmente il recesso per mancato superamento della prova. Tizio deve ricevere la comunicazione di recesso per iscritto (requisito di forma ex art. 2 d.lgs. 23/2015). Se il recesso è comunicato solo verbalmente, Tizio può contestarlo e ottenere la continuazione del rapporto o il pagamento delle retribuzioni residue fino alla scadenza della prova. Il TFR maturato per i 12 giorni è comunque dovuto.
    Caia — OSS livello 3S, malattia durante la prova
    Caia è assunta al livello 3S come OSS il 1° febbraio 2026 con periodo di prova di 1 mese (scadenza 28 febbraio). Dal 10 al 17 febbraio è assente per malattia (7 giorni). Il periodo di prova si prolunga di 7 giorni e scade il 7 marzo 2026. Il datore non può recedere durante la malattia adducendo come unica motivazione «prova non superata» per un’assenza da malattia: ciò potrebbe configurarsi come recesso ritorsivo o discriminatorio rispetto allo stato di salute.
    Sempronio — Infermiere livello 8, patto di prova nullo
    Sempronio è assunto come infermiere (livello 8) senza che nella lettera di assunzione compaia alcuna clausola sul periodo di prova. Dopo tre settimane il direttore lo convoca e gli comunica il recesso «in prova». Sempronio si rivolge al sindacato: poiché il patto di prova non è stato stipulato per iscritto prima dell’inizio del rapporto, il recesso produce gli effetti di un licenziamento ordinario. Sempronio ha diritto al preavviso contrattuale (o all’indennità sostitutiva) e, se l’impugnazione ha esito favorevole, alle tutele previste dal d.lgs. 23/2015.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un OSS nel CCNL ANASTE?
    Un OSS inquadrato al livello 3S o 4 del CCNL ANASTE ha un periodo di prova di 1 mese (livello 3S) o 2 mesi (livello 4). Il contratto deve stabilirlo per iscritto; se manca la clausola scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova fin dall’inizio.
    Il periodo di prova ANASTE deve essere scritto?
    Sì, obbligatoriamente. Il CCNL ANASTE richiede che il patto di prova sia inserito nella lettera di assunzione con indicazione di durata, livello e mansioni. La mancanza di forma scritta rende il patto nullo.
    La malattia durante il periodo di prova interrompe il computo?
    Sì. Il CCNL ANASTE prevede che la malattia, l’infortunio e ogni altra causa di sospensione del rapporto interrompano il decorso del periodo di prova, che riprende al rientro del lavoratore. Il periodo di prova si allunga di un numero di giorni pari alla durata della sospensione.
    Il datore può licenziare liberamente durante il periodo di prova?
    Durante la prova il recesso datoriale è libero, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Tuttavia rimane vietato il recesso discriminatorio e quello ritorsivo. Tali recessi sono nulli e impugnabili entro 60 giorni dalla comunicazione.
    Se non si recede al termine del periodo di prova, il rapporto si considera confermato?
    Sì. Se nessuna delle parti esercita il recesso entro la scadenza del periodo di prova, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di comunicazione esplicita. Il periodo di prova viene computato ai fini dell’anzianità di servizio contrattuale.
    Un lavoratore può dimettersi durante il periodo di prova senza preavviso?
    Sì. Durante la prova anche il lavoratore può recedere liberamente senza preavviso e senza dover corrispondere l’indennità sostitutiva. Il rapporto si risolve dal giorno della comunicazione. Ha comunque diritto alla retribuzione per le giornate lavorate e al TFR maturato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE (vigenza 2023-2025). Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 59 D.Lgs. 171/2005 – Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

    Art. 59 D.Lgs. 171/2005 – Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall’obbligo di presentazione della nota di informazioni all’autorità marittima all’arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.

    2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell’Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

    3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all’Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l’autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le formalità di partenza quando lasciano l’ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l’estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l’equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 127 ter T.U.B.: Valutazione del merito creditizio fondata s

    Art. 127 ter T.U.B.: Valutazione del merito creditizio fondata s

    Art. 127 ter T.U.B. – Valutazione del merito creditizio fondata sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Quando la valutazione del merito creditizio relativa a un contratto di finanziamento si fonda, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente, si applica quanto stabilito dall’articolo 124-bis, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 3, anche ai fini dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.”

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  • CCNL Croce Rossa Italiana: periodo di prova, durata e regole

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: periodo di prova, durata e regole

    Quante settimane dura la prova per un infermiere CRI? Cosa succede se si ammala durante la prova? Può il datore recedere senza spiegazioni? Questa guida risponde alle domande più frequenti sul periodo di prova nel contratto collettivo della Croce Rossa Italiana.

    In sintesi

    Nel CCNL CRI il periodo di prova dura al massimo 3 mesi per i livelli fino all’Area B e 6 mesi per i livelli C-D-E. Deve essere stabilito per iscritto nel contratto individuale; senza forma scritta, non esiste periodo di prova. La malattia sospende il computo. Il recesso è libero durante la prova, ma non può essere discriminatorio o ritorsivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Articolo di riferimento
    Art. 18 CCNL (Periodo di prova)

    Tabella riepilogativa: durata per Area

    Durata massima del periodo di prova per Area professionale
    Area professionale Profili tipici Durata massima
    Area A Personale ausiliario, operaio esecutivo 3 mesi
    Area B Autista, operatore amministrativo base 3 mesi
    Area C (incl. C3 autista soccorritore) Soccorritore, tecnico operativo 6 mesi
    Area D Infermiere, educatore, assistente sociale 6 mesi
    Area E Coordinatore, responsabile di servizio 6 mesi

    La durata indicata è il limite massimo contrattuale. Le parti possono concordare una durata inferiore nel contratto individuale. Per i contratti a tempo determinato la prova non può superare il 50% della durata del contratto.

    Forma scritta: requisito obbligatorio

    Il patto di prova deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione. Questo requisito è inderogabile: in assenza di forma scritta, il patto di prova è nullo e il rapporto di lavoro si intende instaurato senza prova, con piena tutela del lavoratore sin dal primo giorno.

    Il documento scritto deve indicare:

    • la durata del periodo di prova (in mesi o giorni);
    • il livello di inquadramento (Area e posizione) e le mansioni assegnate;
    • la data di decorrenza del rapporto.

    Se il contratto si limita a richiamare genericamente il CCNL senza indicare la durata, è preferibile verificare che il riferimento sia inequivoco; in caso di dubbio, ci si può rivolgere al sindacato per una valutazione.

    Sospensione per malattia, infortunio e cause simili

    La malattia, l’infortunio sul lavoro, il congedo di maternità obbligatoria e ogni altra causa di sospensione del rapporto interrompono il decorso del periodo di prova. Il computo riprende dalla data di rientro in servizio e il periodo di prova si prolunga di tanti giorni quanti sono stati quelli di sospensione.

    La logica sottostante è garantire all’organizzazione una valutazione effettiva della prestazione lavorativa. Il lavoratore assente per malattia durante la prova ha comunque diritto al trattamento di malattia previsto dal CCNL e dalla legge.

    Recesso durante la prova: libertà e limiti

    Durante il periodo di prova entrambe le parti — lavoratore e datore — possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso, senza indennità sostitutiva e senza obbligo di motivazione. È la caratteristica principale del patto di prova rispetto al licenziamento ordinario.

    Esistono però limiti precisi al recesso datoriale:

    • Divieto di recesso discriminatorio: il recesso è nullo se motivato da sesso, religione, etnia, opinioni politiche, affiliazione sindacale o altra caratteristica protetta (art. 15 St. Lav., d.lgs. 216/2003).
    • Divieto di recesso ritorsivo: il recesso è nullo se è la reazione a un atto legittimo del lavoratore (es. denuncia di irregolarità di sicurezza, richiesta di ispezione dell’INL).
    • Impossibilità di valutare la prestazione: se il lavoratore non ha avuto modo di svolgere effettivamente la prova (es. perché è rimasto assente per malattia per tutto il periodo), il recesso può essere contestato come abusivo.

    Conferma automatica e computo dell’anzianità

    Se nessuna delle parti recede entro la scadenza del periodo di prova, il rapporto di lavoro si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di alcuna comunicazione formale.

    Il periodo di prova, una volta superato, è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali e di legge:

    • calcolo del TFR (art. 2120 c.c.);
    • maturazione degli scatti di anzianità biennali;
    • maturazione delle ferie e dei permessi;
    • computo del comporto di malattia;
    • calcolo del preavviso in caso di licenziamento futuro.

    Casi pratici

    Tizio — Infermiere Area D, prova di 6 mesi
    Tizio è assunto come infermiere (Area D) il 1° febbraio 2026. Il contratto individuale prevede un periodo di prova di 6 mesi. Il 15 marzo cade in malattia per 20 giorni. La prova, anziché scadere il 31 luglio, si prolungherà di 20 giorni, fino al 19 agosto 2026. Se nessuna delle parti recede entro tale data, Tizio è confermato a tempo indeterminato senza ulteriori formalità.
    Caia — Addetta amministrativa Area A, prova di 3 mesi
    Caia è assunta in Area A come addetta all’amministrazione il 1° marzo 2026. Il contratto prevede prova di 3 mesi. Il datore, al 60° giorno, le comunica il recesso. Caia nota che il giorno prima aveva chiesto all’Ispettorato del Lavoro una verifica su presunte irregolarità del registro presenze. Può impugnare il recesso come ritorsivo davanti al giudice del lavoro, richiedendo la riassunzione o un’indennità risarcitoria.
    Sempronio — Contratto a tempo determinato 4 mesi, prova
    Sempronio viene assunto con contratto a termine di 4 mesi per coprire un picco di emergenze estive. La prova non può superare il 50% della durata del contratto, quindi è di al massimo 2 mesi. Il contratto indica correttamente 60 giorni di prova. Se il datore o Sempronio recedono entro i 60 giorni, il rapporto si risolve senza preavviso e senza indennità sostitutiva.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL CRI per un infermiere?
    L’infermiere è inquadrato nell’Area D, per cui la durata massima del periodo di prova è di 6 mesi. Il contratto individuale può prevedere una durata inferiore.
    Se non ho il patto di prova per iscritto, posso essere licenziato «in prova»?
    No. Senza forma scritta il patto di prova è nullo. Dal primo giorno si applicano le tutele ordinarie del rapporto a tempo indeterminato: obbligo di preavviso, motivazione del licenziamento e, se prevista, indennità sostitutiva.
    La malattia sospende la prova?
    Sì. La malattia, l’infortunio e le altre cause di sospensione interrompono il computo del periodo di prova che riprende dalla ripresa del servizio.
    Il datore deve darmi una motivazione per il recesso in prova?
    No, il recesso in prova non richiede motivazione. Sono però nulli i recessi discriminatori (per ragioni di sesso, sindacalizzazione ecc.) e quelli ritorsivi.
    Il periodo di prova conta per il TFR?
    Sì. Una volta superata la prova e confermato il rapporto, il periodo di prova è computato ai fini del TFR (art. 2120 c.c.) e dell’anzianità contrattuale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 18). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 122 bis T.U.B.: Principi generali, gratuità delle informaz

    Art. 122 bis T.U.B.: Principi generali, gratuità delle informaz

    Art. 122 bis T.U.B. – Principi generali, gratuita’ delle informazioni e divieto di discriminazione.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Il finanziatore e l’intermediario del credito si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.

    2. Nell’ambito delle attivita’ disciplinate dal presente capo, il finanziatore e l’intermediario del credito:

    a) forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni, compresi i chiarimenti adeguati;

    b) si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarita’ di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; resta ferma la possibilita’ di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.

    3. La Banca d’Italia, in conformita’ alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo.”

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  • Trust – Glossario giuridico

    Trust: istituto di matrice anglosassone con cui un soggetto (disponente o settlor) trasferisce beni a un trustee, che li detiene e gestisce nell’interesse di uno o piu beneficiari o per uno scopo determinato.

    Significato giuridico

    Il trust e recepito in Italia tramite la Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata con l. 364/1989. Sebbene non sia un istituto codificato nel diritto interno, e ampiamente utilizzato grazie alla legge straniera regolatrice (spesso Jersey, Trust Act inglese). Soggetti tipici: disponente (settlor), che trasferisce i beni; trustee, che diviene titolare formale e gestisce; beneficiari, che hanno diritti su frutti, capitali o residuo; eventuale guardian (sorvegliante). I beni in trust sono separati dal patrimonio del trustee e non sono aggredibili dai suoi creditori personali. Si distinguono trust familiare (protezione patrimonio per figli/coniuge), trust di scopo (beneficio determinato), trust autodichiarato (disponente e trustee coincidono), trust dopo di noi (per persone disabili, l. 112/2016). Il regime fiscale e disciplinato dal d.lgs. 346/1990 e dalla giurisprudenza Cass. SU 8082/2020.

    Esempio pratico

    Tizio, anziano imprenditore, costituisce un trust e trasferisce immobili e partecipazioni societarie a un trustee professionale. Beneficiari sono i tre figli, con previsione di erogazione di rendite mensili e attribuzione del capitale al raggiungimento dei 30 anni di eta. Il trustee gestisce i beni autonomamente, secondo le indicazioni dell’atto istitutivo. I beni sono separati dal patrimonio di Tizio e protetti da eventuali futuri creditori suoi o dei figli.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), che opera solo per i bisogni della famiglia con limitata flessibilita. Diverge dai vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., di natura piu limitata (devono perseguire interessi meritevoli, durata massima 90 anni). Si distingue dalla fondazione (artt. 14 ss. c.c.), che ha personalita giuridica propria. Il trust ha maggiore flessibilita ma costi piu elevati (consulenza specialistica, trustee professionale, vigilanza fiscale).

    Riferimenti normativi

    • Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985 – sul trust e sul riconoscimento
    • l. 16 ottobre 1989 n. 364 – ratifica Convenzione Aja
    • art. 2645-ter c.c. – trascrizione vincoli di destinazione
    • l. 22 giugno 2016 n. 112 – Dopo di noi (disabili gravi)
    • Cass. SU 24 luglio 2020 n. 8082 – fiscalita del trust
  • Reato – Glossario giuridico

    Reato: fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole, previsto dalla legge come tale, al cui verificarsi consegue l’applicazione di una pena (criminale o pecuniaria).

    Significato giuridico

    Il reato e disciplinato dal codice penale (rd 1398/1930) e dalle leggi penali speciali. La nozione tradizionale individua gli elementi strutturali: tipicita (corrispondenza del fatto concreto alla fattispecie astratta prevista dalla legge), antigiuridicita (assenza di cause di giustificazione), colpevolezza (riferibilita psicologica del fatto all’autore: dolo, colpa o preterintenzione). Vige il principio di legalita: nessuno puo essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso (art. 25 co. 2 Cost., art. 1 c.p.). Il reato si distingue in delitto (puniti con reclusione, multa o entrambi) e contravvenzione (punite con arresto, ammenda o entrambe). Ogni reato presuppone una condotta umana (azione o omissione), un evento (in alcuni casi), un nesso causale tra condotta ed evento, e l’elemento soggettivo.

    Esempio pratico

    Tizio, in stato di gelosia, sferra un pugno a Caio causandogli lesioni. La condotta (pugno) e tipica (art. 582 c.p. lesioni), antigiuridica (non opera causa di giustificazione), colpevole (dolo: volonta di colpire). Si configura il reato di lesioni personali. Diverso se Tizio fosse stato aggredito da Caio e avesse reagito proporzionatamente: opererebbe la legittima difesa (art. 52 c.p.) e il fatto, pur tipico, non sarebbe antigiuridico.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’illecito amministrativo (l. 689/1981), punito con sanzione amministrativa e non con pena criminale. Diverge dall’illecito civile (art. 2043 c.c.), che genera obbligo di risarcimento e non sanzione punitiva. La contravvenzione (artt. 39 ss. c.p.) si distingue dal delitto per gravita e tipologia di pena. L’illecito disciplinare opera in ambiti professionali specifici (medici, avvocati, dipendenti pubblici) con sanzioni proprie.

    Riferimenti normativi

    • art. 25 co. 2 Cost. – principio di legalita
    • art. 1 c.p. – reati e pene: disposizione espressa
    • art. 39 c.p. – distinzione tra delitti e contravvenzioni
    • art. 40 c.p. – rapporto di causalita
    • art. 42 c.p. – dolo, colpa, preterintenzione
  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 219/2023: contraddittorio preventivo generalizzato

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 219/2023: contraddittorio preventivo generalizzato

    D.Lgs. 219/2023 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Contraddittorio preventivo. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Art. 25 D.Lgs. 159/2011 – (Sequestro e confisca per equivalente)

    Art. 25 D.Lgs. 159/2011 – (Sequestro e confisca per equivalente)

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    ((

    1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

    2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto))

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