Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 299 D.P.R. 115/2002 – (L) Abrogazioni di norme primarie

    Art. 299 D.P.R. 115/2002 – (L) Abrogazioni di norme primarie

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: – il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134 ; – del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700 : tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298; – del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701 : tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298; – la legge 26 agosto 1868, n. 4548 ; – la legge 8 agosto 1895, n. 556 ; – l' articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 ; – la legge 19 marzo 1911, n. 201 ; – l' articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486 ; – il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85 ; – del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere e) , f) , g) ; l' articolo 9 ; – del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 : tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298; – l' articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249 ; – il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071 , come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493 ; – l' articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ; – l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 ; – il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771 , convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059 ; – l' articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 ( codice di procedura civile ); – del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall' articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59 , al secondo comma, il n.1, limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria e" e alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4, limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti sui conti correnti postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole "o ricevute di versamento sui conti correnti postali"; il settimo comma; l'articolo 137, come modificato dall' articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 , secondo comma, limitatamente alle parole da "la quale" sino a "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi terzo, quarto e sesto; – del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 ( codice civile), l'articolo 336 , ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149 ), limitatamente alle parole: "anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge"; – del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma ; 91; 133, secondo comma; – l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907 ; – del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 , come modificato dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59 : tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298; – l' articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287 , come sostituito dall' articolo 1, della legge 5 ottobre 1982, n. 795 e dall' articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 ; – gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161 ; – della legge 9 aprile 1953, n. 226 , come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59 : tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298 e la tabella allegata; – l' articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553 ; – l' articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182 ; – gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283 ; – la legge 12 ottobre 1957, n. 978 ; – l'articolo unico, commi 3 e 4, della legge 2 aprile 1958, n. 319 ; – del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229 , gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall' articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14 ; 129, come sostituito dall' articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14 ; 132, come sostituito dall' articolo 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 14 ; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo, dall' articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407 ; 134; 135, come modificato dall' articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240 ; 136, come modificato dall' articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546 ; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall' articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14 ; 139; 140, primo comma, limitatamente alle parole: "trasmesso dall'ufficio del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall' articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14 ; 143 e 145; – l' articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320 ; – la legge 13 luglio 1965, n. 836 ; – l' articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157 ; – della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2 , secondo periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato dall' articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205 , limitatamente alle parole "senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione"; – del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l'articolo 17, secondo e terzo comma ; – del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli articoli 28 e 29 ; – della legge 26 luglio 1975, n. 354: l'articolo 56 , l' articolo 57 limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente alle parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56", l'articolo 70, nono comma; – la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57 ; – della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1 , 6 , 10 e 11 , gli allegati 1 e 2; – la legge 8 luglio 1980, n. 319 , eccetto l'articolo 4; – l' articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240 ; – l' articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ; – l' articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 ; – del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: l'articolo 59, primo comma, lettera c) , limitatamente alle parole "ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 " e l'articolo 61, primo comma; – l' articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ; – i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117 ; – del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 ( codice di procedura penale): gli articoli 264 ; 265; 660; 664, comma 3; 691; 692, comma 3; 693; all'articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da "previa anticipazione" a "tariffa penale"; 695; – la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525 , eccetto l'articolo 10, comma 2; – la legge 8 marzo 1989, n. 89 ; – del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3 , come modificato, dall' articolo 17, della legge 6 marzo 2001, n. 60 ; l'articolo 32 bis, come introdotto dall' articolo 18, della legge 6 marzo 2001, n. 60 ; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3, limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto; gli articoli 181; 182; 199 e 200; – la legge 30 luglio 1990, n. 217 , come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.134 ; – l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , come modificato dall' articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45 ; – del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13 ; l' articolo 25, comma 2 , limitatamente al terzo periodo; l'articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25 comma 2"; – del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 , convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3 , limitatamente alla parola " 9"; l'articolo 5, comma 7; – della legge 10 ottobre 1996, n. 525 , come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 134: gli articoli 3 , 3 bis e le tabelle allegate; – del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10 , come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12 ; – del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma 10 , ultimo periodo, limitatamente alle parole "è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e"; – della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1 , come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2 , come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3 , come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 4 , come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 , come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 bis , introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6 , come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7 ; comma 8 , come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11 , come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91 ; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91 ; – l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205 ; – l' articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ; – l' articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ; – l' articolo 5 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 , come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 , convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91 ; – l' articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; – la legge 29 marzo 2001, n. 134 , con esclusione degli articoli 19, 20 e 22; – l' articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246 , convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330 ; – l' articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ; – l' articolo 9, comma 22 , e l' articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 .

  • Quando i redditi dei fabbricati non si tassano nel 730/2026

    In sintesi

    • Abitazione principale (categoria non di lusso): il reddito concorre al reddito complessivo ma è azzerato dalla deduzione pari alla rendita catastale della casa e delle pertinenze. L’effetto pratico è un’IRPEF pari a zero su quell’immobile.
    • Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9): è dovuta l’IMU; per questi immobili IRPEF e addizionali non sono dovute e il reddito non concorre al reddito complessivo (codice 2 in colonna 12).
    • Immobili non locati soggetti a IMU: l’IMU sostituisce IRPEF e addizionali per le seconde case, gli immobili a disposizione e quelli in comodato non a familiari stretti. Vanno dichiarati nel quadro B ma non producono IRPEF.
    • Immobili distrutti o inagibili per calamità: con certificazione comunale, il reddito viene escluso dall’imposizione per il periodo di inagibilità (codice 1 in colonna 7).
    • Fabbricati rurali a uso agricolo: non vanno dichiarati nel quadro B perché il loro reddito è già compreso in quello catastale del terreno.
    • Cedolare secca: i canoni tassati con questo regime sostitutivo sono esclusi dal reddito complessivo IRPEF, anche se contribuiscono alla determinazione di agevolazioni collegate al reddito (ISEE, detrazioni familiari).

    I tuoi immobili producono sempre IRPEF? Non necessariamente

    Possedere un immobile non significa automaticamente pagare l’IRPEF su di esso. Le istruzioni ufficiali del 730/2026 elencano numerosi casi in cui il reddito dei fabbricati è escluso dalla tassazione o è neutralizzato da deduzioni apposite. Conoscere queste regole ti aiuta a compilare correttamente il quadro B e a non pagare più del dovuto.

    Il caso più diffuso è quello dell’abitazione principale: la casa in cui tu (o i tuoi familiari) dimorate abitualmente. Per le abitazioni principali non di lusso, il reddito catastale entra nel reddito complessivo, ma viene immediatamente dedotto per un importo pari alla rendita catastale stessa (più quella delle pertinenze, come box o cantina). Il risultato pratico è che non paghi IRPEF su quella casa. Se invece la tua abitazione principale rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 – le cosiddette ‘abitazioni di lusso’ – allora è l’IMU a fare da imposta sostitutiva e il reddito non concorre nemmeno al reddito complessivo.

    Per tutte le altre abitazioni che non affitti – seconde case, case a disposizione, immobili in comodato a persone diverse dai tuoi familiari stretti – vale la regola generale: l’IMU sostituisce l’IRPEF. Questo significa che se hai pagato l’IMU, non devi pagare anche l’IRPEF su quei fabbricati. Ma attenzione: gli immobili vanno comunque dichiarati nel quadro B.

    Ci sono poi categorie di fabbricati che non producono reddito di fabbricati e non vanno proprio dichiarati: le costruzioni rurali usate per l’agricoltura, i fabbricati rurali per l’agriturismo, gli immobili con licenza di restauro (per il periodo di validità del provvedimento), i musei e biblioteche aperti al pubblico senza ricavo, i luoghi di culto e i monasteri di clausura non locati.

    Immobili e IRPEF: le principali situazioni di non imponibilità
    Tipo di immobile IRPEF dovuta? Note
    Abitazione principale non di lusso (cod. utilizzo 1) No (deduzione = rendita) Il reddito entra nel complessivo ma viene dedotto integralmente
    Abitazione principale di lusso A/1, A/8, A/9 (cod. 12 col. 2) No (IMU sostitutiva) Il reddito non concorre nemmeno al reddito complessivo
    Seconda casa sfittа, IMU pagata (cod. utilizzo 2) No (IMU sostitutiva) Va dichiarata nel quadro B; il reddito non entra nell'IRPEF
    Immobile distrutto/inagibile da calamità, con certificazione (cod. 7 = 1) No Escluso da imposizione per il periodo certificato
    Fabbricato rurale a uso agricolo No Non va dichiarato nel quadro B
    Immobile con licenza di restauro, non utilizzato No Non va dichiarato per il periodo del provvedimento
    Canoni tassati con cedolare secca No (imposta sostitutiva) Esclusi da IRPEF ma rilevanti per ISEE e detrazioni

    Esempio pratico

    • Tizio possiede tre immobili: (A) la sua abitazione principale a Firenze, rendita catastale 900 euro; (B) un appartamento a Pisa sfittо, rendita 600 euro, IMU pagata; (C) un bilocale a Roma affittato a canone libero, canone annuo 12.000 euro. Nel 730/2026: per (A) il reddito catastale entra nel reddito complessivo ma è dedotto per 900 euro – IRPEF zero su quell’immobile. Per (B) l’IMU sostituisce l’IRPEF – va dichiarato ma non produce imposta sui redditi. Per (C) il canone di locazione (al 95%, cioè 11.400 euro) concorre all’IRPEF ordinaria, oppure Tizio sceglie la cedolare secca al 21% come imposta sostitutiva.

    Documenti necessari

    • Visura catastale degli immobili posseduti (rendita e categoria catastale)
    • Ricevute IMU versata per il 2025 (per immobili non locati assoggettati a IMU)
    • Contratti di locazione (per immobili affittati)
    • Certificazione Unica 2026 (se ci sono ritenute su locazioni brevi)
    • Certificazione comunale di inagibilità (se applicabile)
    • Eventuale atto di destinazione dell’immobile a museo, biblioteca, luogo di culto (se si richiede l’esenzione)

    Abitazione principale: deduzione che azzera l'IRPEF

    Scenario. Caio abita nella sua casa di proprietà a Bologna. La rendita catastale dell’abitazione è 750 euro, quella del box pertinenziale (categoria C/6, rendita separata) è 80 euro. Caio non paga l’IMU sulla sua abitazione principale (non è di lusso).

    Come si applica. Caio compila il quadro B con codice 1 in colonna 2 per l’abitazione e codice 5 per il box pertinenziale. La rendita catastale entra nel reddito complessivo (750 + 80 = 830 euro), ma il CAF applica una deduzione pari a 830 euro. L’effetto netto sull’IRPEF è zero. Caio non paga IMU sulla casa principale (solo alcune categorie di lusso la pagano) e non paga IRPEF grazie alla deduzione.

    In pratica

    • La deduzione per abitazione principale spetta per una sola unità immobiliare. Se possiedi due case e solo una la usi come abitazione principale, la deduzione spetta solo su quella.
    • La deduzione si applica anche se ad abitare nella casa sono i tuoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), non necessariamente tu.

    Immobile non locato con esenzione IMU totale: IRPEF dovuta

    Scenario. Sempronio possiede un fabbricato rurale (non abitazione principale) che, per ragioni specifiche legate alla sua destinazione, è totalmente esente da IMU per il 2025. L’immobile non è locato.

    Come si applica. Quando un immobile non locato è totalmente esente da IMU, la regola ‘IMU sostituisce IRPEF’ non si applica: l’IRPEF è dovuta. Sempronio deve indicare nel quadro B il codice 1 in colonna 12 (‘Casi particolari IMU’), segnalando che si tratta di un fabbricato esente da IMU ma assoggettato alle imposte sui redditi. Il reddito catastale (rivalutato del 5%) concorrerà all’IRPEF anche se l’immobile è sfittо.

    In pratica

    • Non confondere ‘esenzione IMU’ con ‘IMU pagata e poi sostituisce IRPEF’: sono situazioni opposte. Se non paghi IMU perché sei esente, paghi IRPEF.
    • Il codice 1 in colonna 12 segnala questa situazione al CAF: senza quel codice, il software non calcolerebbe l’IRPEF sull’immobile sfittо.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'abitazione principale è sempre esente da IRPEF?

    Non esattamente. Per le abitazioni principali non di lusso, il reddito catastale entra nel reddito complessivo ma viene subito dedotto per lo stesso importo: il risultato pratico è zero IRPEF. Per le abitazioni di lusso (categorie A/1, A/8, A/9) invece è l’IMU a sostituire l’IRPEF e il reddito non concorre nemmeno al reddito complessivo.

    Se non ho pagato l'IMU sulla seconda casa, devo pagare l'IRPEF?

    Sì. La regola ‘IMU sostituisce IRPEF’ vale solo se l’IMU è effettivamente dovuta e pagata. Se non hai versato l’IMU (salvo che tu sia esente), rischi di dover pagare sia l’IMU arretrata che l’IRPEF sull’immobile sfittо.

    I canoni della cedolare secca entrano nel reddito complessivo?

    No ai fini IRPEF: sono esclusi dal reddito complessivo e tassati con aliquota sostitutiva (21% o 10% per canone concordato). Tuttavia, vengono aggiunti al reddito complessivo per calcolare detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di lavoro, canoni di locazione e agevolazioni come l’ISEE.

    Un immobile in comodato gratuito a un figlio produce IRPEF?

    No, se il figlio vi dimora abitualmente e risulta dall’iscrizione anagrafica (codice 10 in colonna 2). L’IMU è ridotta al 50% e sostituisce l’IRPEF. Se invece il figlio non vi dimora abitualmente, si usa il codice 2 e vale la regola ordinaria (IMU sostituisce IRPEF per gli immobili non locati).

    Quali fabbricati non vanno dichiarati nel quadro B?

    Non vanno dichiarati: costruzioni rurali a uso agricolo, fabbricati rurali per l’agriturismo, immobili con licenza di restauro (per il periodo del provvedimento e solo se non utilizzati), musei e biblioteche aperti al pubblico senza ricavo, luoghi di culto e monasteri di clausura non locati.

    Se il reddito fondiario è zero, devo comunque compilare il quadro B?

    Sì, nella maggior parte dei casi. Gli immobili vanno dichiarati anche quando producono IRPEF zero – ad esempio la casa principale o la seconda casa sfittа soggetta a IMU. Fanno eccezione solo i fabbricati che le istruzioni escludono espressamente dalla dichiarazione (quelli rurali, luoghi di culto, ecc.).

  • Sport bonus e impianti sportivi pubblici: credito d’imposta nel 730

    In sintesi

    • Lo sport bonus e un credito d’imposta del 65% sulle erogazioni liberali per interventi su impianti sportivi pubblici e nuove strutture sportive pubbliche.
    • Il credito e riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed e ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
    • Lo sport bonus riguarda le erogazioni effettuate fino all’anno 2020: nel 730/2026 si indica il residuo non ancora utilizzato (codice 3 nel rigo G15).
    • Non e cumulabile con altre agevolazioni fiscali sulla stessa donazione.
    • Attenzione alla confusione: la detrazione per l’iscrizione dei figli ad attivita sportive dilettantistiche e una cosa completamente diversa, e non e prevista nel 730/2026.
    • Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di pagamento o assegni.

    Cos'e lo sport bonus e come funziona nel 730

    Lo sport bonus e un’agevolazione pensata per chi ha effettuato donazioni in denaro a sostegno di interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici, oppure per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. In cambio, lo Stato riconosce un credito d’imposta (non una detrazione, ma una riduzione diretta dell’imposta dovuta) pari al 65% della donazione effettuata.

    E importante capire subito di cosa si tratta: non e una detrazione per le spese di palestra o di iscrizione dei propri figli a una squadra sportiva. Quella e una cosa diversa e, come vedremo, non e prevista nel 730/2026 come agevolazione specifica. Lo sport bonus riguarda invece le liberalita (donazioni) fatte a favore di enti sportivi o concessionari di impianti pubblici.

    Le istruzioni AdE 2026 chiariscono che il credito sport bonus riguarda le erogazioni effettuate fino all’anno 2020. Nel 730/2026 si puo quindi indicare solo la quota annuale residua non ancora utilizzata nelle dichiarazioni precedenti, indicando nella colonna 3 del rigo G15 l’importo del residuo riportato dalla dichiarazione 2025.

    Sport bonus: caratteristiche principali
    Voce Dettaglio
    Tipo di agevolazione Credito d'imposta (riduce direttamente l'IRPEF dovuta)
    Percentuale 65% delle erogazioni liberali
    Limite 20% del reddito imponibile
    Ripartizione 3 quote annuali di pari importo
    Erogazioni ammesse Fino all'anno 2020 (nel 2026 si dichiara il residuo)
    Dove si indica nel 730/2026 Rigo G15, colonna 1: codice '3'

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2019 ha donato 3.000 euro a un comune per il restauro del campo sportivo pubblico locale. Il credito d’imposta e del 65% su 3.000 euro = 1.950 euro, da ripartire in 3 quote annuali da 650 euro. Tizio ha gia usato la prima e la seconda quota nel 730/2024 e nel 730/2025. Nel 730/2026 indica nella colonna 3 del rigo G15 il residuo (650 euro) che porta a nuovo dalla dichiarazione precedente.

    Documenti necessari

    • Documentazione dell’erogazione liberale effettuata (bonifico bancario, bollettino postale, estratto conto con carta)
    • Attestazione rilasciata dall’ente beneficiario (comune, ente sportivo pubblico, soggetto concessionario/affidatario dell’impianto)
    • Prospetto di liquidazione del Modello 730-3/2025 (rigo 157, colonne 1 o 2) oppure rigo RN47, colonna 39 del Modello Redditi PF 2025, per riportare il residuo dalla dichiarazione precedente

    Contribuente con sport bonus residuo da anni precedenti

    Scenario. Caio nel 2020 ha donato 6.000 euro a un’associazione concessionaria di un impianto sportivo pubblico per lavori di manutenzione. Ha gia usato le prime due quote nei 730/2024 e 730/2025. Ora compila il 730/2026.

    Come si applica. Il credito totale era del 65% su 6.000 euro = 3.900 euro, ripartiti in 3 rate da 1.300 euro. Nel 730/2026 Caio indica nella colonna 3 del rigo G15 il residuo pari a 1.300 euro (terza e ultima quota), recuperando questo importo in detrazione dall’IRPEF del 2025. Il codice da indicare nella colonna 1 del rigo G15 e ‘3’.

    In pratica

    • Rigo G15, colonna 1: inserire il codice ‘3’ (sport bonus).
    • Colonna 3 (Residuo 2024): importo del rigo 157, colonna 1 del Mod. 730-3/2025.
    • Il credito riduce direttamente l’IRPEF: se non trova capienza, la quota non utilizzata e riportata all’anno successivo.

    Genitore che vuole detrarre la palestra del figlio

    Scenario. Sempronio ha iscritto suo figlio di 12 anni a un corso di nuoto in una piscina privata e ha pagato 800 euro di quota associativa. Ha sentito parlare di ‘sport bonus’ e crede di poterlo usare.

    Come si applica. Sempronio non puo usare lo sport bonus per questa spesa. Lo sport bonus riguarda le donazioni per impianti sportivi pubblici, non le rette di palestre o piscine private. La detrazione per le spese sportive dei figli minori (che esisteva in passato) non e prevista nel 730/2026 come agevolazione specifica nelle istruzioni AdE. Sempronio non ha diritto ad alcuna agevolazione per queste spese nel 730/2026.

    In pratica

    • Lo sport bonus NON e la detrazione per le palestre o le attivita sportive dei figli.
    • La retta della piscina privata non rientra tra le spese detraibili nel 730/2026.
    • Lo sport bonus e riservato a chi ha fatto donazioni a impianti sportivi pubblici entro il 2020.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cos'e lo sport bonus e chi puo usarlo?

    Lo sport bonus e un credito d’imposta del 65% sulle erogazioni liberali in denaro fatte per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per nuove strutture sportive pubbliche. Possono usarlo i contribuenti indicati nella tabella A allegata ai decreti del 12 agosto 2020 e del 15 dicembre 2020 che hanno effettuato queste donazioni entro il 2020.

    Quanto vale il credito sport bonus?

    Il credito e pari al 65% delle erogazioni effettuate, nel limite del 20% del reddito imponibile. E ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

    Posso usare lo sport bonus per l'iscrizione alla palestra?

    No. Lo sport bonus riguarda le donazioni per impianti sportivi pubblici, non le spese per abbonamenti o iscrizioni a palestre, piscine o societa sportive private.

    Posso detrarre le spese sportive dei miei figli nel 730/2026?

    Le istruzioni AdE per il 730/2026 non prevedono una detrazione specifica per le spese di attivita sportiva dei figli minorenni. Se hai dubbi su eventuali agevolazioni locali o fondi separati, verifica con il tuo CAF o intermediario abilitato.

    Dove si indica lo sport bonus nel 730?

    Nel rigo G15 del quadro G, colonna 1 con codice ‘3’. Nella colonna 3 va indicato il residuo dalla dichiarazione precedente (importo del rigo 157, colonne 1 o 2 del Mod. 730-3/2025, oppure rigo RN47, colonna 39 del Mod. Redditi PF 2025).

    Lo sport bonus e cumulabile con la detrazione per le stesse donazioni?

    No. Le istruzioni AdE precisano che i soggetti che effettuano le erogazioni liberali non possono cumulare il credito d’imposta sport bonus con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

    Vedi anche: Palestra e abbonamenti sportivi degli adulti e Detrazione attività sportiva ragazzi.

  • Art. 174 D.Lgs. 209/2005 – Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela legale

    Art. 174 D.Lgs. 209/2005 – Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela legale

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.

    2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.

    3. 3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica; b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo; c) né l'impresa di assicurazione della tutela legale né l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile.

    4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.

    5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.

  • Art. 351 D.Lgs. 209/2005 – Modifiche ad altre norme in materia assicurativa

    Art. 351 D.Lgs. 209/2005 – Modifiche ad altre norme in materia assicurativa

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 , è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Funzioni dell' IVASS ). – 1. L' IVASS , in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private . 2. L' IVASS svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo. 3. L' IVASS , entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta. 4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell' IVASS è soggetto al controllo della Corte dei conti.".

    2. Nell' articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982, n. 576 , le parole: "del contributo determinato ai sensi dell'articolo 25" sono sostituite dalle seguenti: "del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza".

    3. Nell'articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge 12 agosto 1982, n. 576 , le parole; "all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 335 , 336 e 337 del codice delle assicurazioni private ".

    4. Nell' articolo 29, primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576 , le parole: "del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335 , 336 e 337 del codice delle assicurazioni private ". Nel secondo comma le parole: "del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "dell'economia e delle finanze".

    5. Dopo l' articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , è inserito il seguente: "Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private ). – 1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui all' articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private .".

    6. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , le parole: "titoli quotati in borsa" sono sostituite dalle seguenti: "titoli quotati in mercati regolamentati" ovunque ricorrano.

    7. Nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , le parole: "negli articoli 7 e 8 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "nell' articolo 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private ".

    8. Nel comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , le parole: "all' articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 " sono sostituite dalle seguenti: "all' articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private ".

    9. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , è sostituito dal seguente: "5. È eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attività, nei casi previsti dall' IVASS con regolamento. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonché specificare l'importo e la tipologia dell'investimento.".

    10. Nel comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , le parole: "agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché quelle previste agli articoli 23, comma 2 , 24 , 25 , 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , come modificati dall'articolo 80 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all' articolo 36 del codice delle assicurazioni private ".

    11. Nel comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , le parole: "agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , come modificati dall'articolo 79 del presente decreto, nonché quella prevista all'articolo 34 del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "all' articolo 37 del codice delle assicurazioni private ".

    12. Nel comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , le parole: "che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 " sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 2, comma 3, del codice delle assicurazioni private " e le parole: "che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 ," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private ".

    13. Nel comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , le parole: "all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private ".

    14. Nel comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , le parole: "all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private ".

  • Art. 298 D.P.R. 115/2002

    Art. 298 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni: – del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244 , già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835 ; l'articolo 245, già espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276 , da 286 a 289, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396 , già espressamente, dall' articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ; – del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo ; 8; 9; 13, comma primo; 14; 15; 16, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115, n. 2; 116; 120; 121; 137 e 149, già espressamente, dall' articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ; gli articoli 84; 176 e 178, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 50 a 76 , già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835 ; – la legge 20 luglio 1922, n. 995 , già espressamente, dall' articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ; – il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294 , già espressamente, dall' articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ; – del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18 , già espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291 ; – il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 , già espressamente, dall' articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134 , con decorrenza dal 1 luglio 2002; – l' articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 , già espressamente, dall' articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ; – l' articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , già espressamente, dall' articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ; – il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596 , già espressamente, dall' articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99 ; – del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16 , già espressamente, dall' articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734 ; – l' articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018 , già espressamente, dall' articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ; – l' articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287 , già espressamente, dall' articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ; – l' articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226 , già espressamente, dall' articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734 ; – la legge 1 dicembre 1956, n. 1426 , già espressamente, dall' articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ; – l' articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283 , già espressamente, dall' articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ; – gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533 , già espressamente, dall' articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134 , con decorrenza dal 1 luglio 2002; – l' articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 , già espressamente, dall' art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; – l' articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , già espressamente, dall' articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134 .

  • Art. 173 D.Lgs. 209/2005 – Assicurazione di tutela legale

    Art. 173 D.Lgs. 209/2005 – Assicurazione di tutela legale

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.

    2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un'apposita distinta sezione del contratto.

  • Art. 297 D.P.R. 115/2002

    Art. 297 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 .

  • Art. 172 D.Lgs. 209/2005 – Diritto di recesso

    Art. 172 D.Lgs. 209/2005 – Diritto di recesso

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall' articolo 1901, secondo comma, del codice civile .

    2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.

    3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso più favorevole al contraente.

  • Art. 87 L. 633/1941

    Art. 87 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

    Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 171 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

    Art. 171 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti: a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334; b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente; c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.

    2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.

    3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell' IVASS , dal Ministro dello sviluppo economico .

  • Art. 63 L. 633/1941

    Art. 63 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21.

    Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.

    Fonte: Normattiva.it.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.