Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.
2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134 , comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.
Art. 170-bis D.Lgs. 209/2005 – (Durata del contratto)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all' articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile . L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza. 62
1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.
Non tutti i rimborsi sono tassabili: i rimborsi spese documentati (viaggio, vitto, alloggio) per missioni fuori sede non concorrono al reddito se debitamente giustificati.
Indennita’ forfetarie e compensi: attenzione: le indennita’ di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa e i premi erogati da cori, bande e filodrammatiche dilettantistiche sono tassabili solo se superano complessivamente 10.000 euro nell’anno (vanno nel Quadro D, rigo D4, codice 7).
Compensi per attivita’ amministrativa nelle associazioni sportive: chi svolge attivita’ amministrativo-gestionale in un’associazione sportiva dilettantistica tramite co.co.co. dichiara il compenso nel Quadro C come reddito assimilato al lavoro dipendente.
Lavori socialmente utili: i compensi per lavori socialmente utili (in conformita’ a specifiche normative) vanno nel Quadro C, Sezione I, con il codice ‘3’ in colonna 1 e godono di un regime agevolato se il percettore ha raggiunto l’eta’ pensionabile.
La fonte della CU e’ sempre il punto di partenza: controlla cosa c’e’ nella tua Certificazione Unica 2026 prima di compilare qualsiasi rigo.
Rimborsi spese e compensi nelle associazioni: quando scatta la tassazione
Molte persone partecipano alla vita di associazioni di volontariato, culturali, sportive dilettantistiche o religiose ricevendo rimborsi spese o piccoli compensi. La domanda che tutti si pongono e’: questi soldi vanno dichiarati? La risposta dipende da cosa si riceve esattamente e in che forma.
Il principio di base e’ semplice: i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate (il biglietto del treno, la ricevuta dell’albergo, lo scontrino del pranzo fuori sede durante un’attivita’ associativa) non sono reddito e non si dichiarano. Il problema sorge quando si ricevono somme forfetarie o compensi che vanno oltre il puro rimborso delle spese vive: in quel caso la legge prevede soglie di esenzione e modalita’ di dichiarazione specifiche.
Un caso frequente riguarda chi collabora con cori, bande musicali e filodrammatiche dilettantistiche: la legge prevede per questi soggetti indennita’ di trasferta, rimborsi forfetari, premi e compensi, ma solo la parte che supera i 10.000 euro complessivi nell’anno diventa imponibile e va dichiarata. Sotto quella soglia, niente da fare in dichiarazione.
Rimborsi e compensi nelle associazioni: riepilogo della tassabilita'
Indennita' forfetaria, premi, compensi da cori/bande/filodrammatiche dilettantistiche
Esente fino a 10.000 euro annui
D4, codice 7 (solo la parte eccedente)
Compenso co.co.co. per attivita' amm.-gestionale in ass. sportive dilettantistiche
Esenzione per la parte sportiva (15.000 euro)
Quadro C, codice '2'
Compensi per lavori socialmente utili (pensionati in regime agevolato)
Agevolato se reddito complessivo non supera 9.296,22 euro
Quadro C, codice '3'
Esempio pratico
Tizio suona nella banda municipale della sua citta’, che ha finalita’ dilettantistiche. Nel 2025 ha ricevuto dall’associazione un rimborso forfetario mensile di 200 euro per 12 mesi, piu’ un premio per una rassegna musicale di 500 euro: in totale 2.900 euro. Poiche’ l’importo e’ inferiore a 10.000 euro, Tizio non deve dichiarare nulla in relazione a queste somme. Se invece avesse ricevuto 11.000 euro totali, dovrebbe dichiarare solo i 1.000 euro eccedenti nel rigo D4 con codice 7. La parte eccedente va riportata al lordo delle eventuali ritenute gia’ subite.
Documenti necessari
Certificazione Unica 2026, se l’associazione e’ sostituto d’imposta e ha rilasciato la CU (causale ‘N’ per cori, bande, filodrammatiche)
Documenti di rimborso spese (ricevute di viaggio, scontrini, fatture alberghi) per dimostrare che il rimborso e’ analitico e non forfetario
Prospetto riepilogativo dei compensi ricevuti nell’anno dall’associazione
Eventuale contratto o delibera associativa che stabilisce le indennita’ e le modalita’ di rimborso
Caio: direttore artistico di una filodrammatica
Scenario. Caio dirige una piccola compagnia teatrale amatoriale con finalita’ dilettantistiche. Nel 2025 ha ricevuto dall’associazione rimborsi forfetari di spesa per un totale di 8.500 euro e un premio di produzione di 2.000 euro, per un totale di 10.500 euro. La compagnia gli ha rilasciato la CU 2026 con causale ‘N’.
Come si applica. Il totale e’ 10.500 euro, quindi supera la soglia di esenzione di 10.000 euro. Caio deve dichiarare solo la parte eccedente: 500 euro (10.500 – 10.000). Riporta 500 euro nel rigo D4, colonna 4, con il codice 7 in colonna 3. Le eventuali ritenute gia’ subite sulla parte eccedente vanno nella colonna 6 del rigo D4; l’eventuale addizionale regionale trattenuta va invece nella colonna 5 del rigo F2.
In pratica
Se nella CU hai la causale ‘N’, confronta sempre il totale annuo con la soglia di 10.000 euro: solo l’eccedenza e’ imponibile.
Riporta nel rigo D4 il totale dei compensi al lordo della quota esente (cioe’ l’intera somma), non solo la parte imponibile: e’ l’assistenza fiscale che gestisce il calcolo.
Sempronia: volontaria con rimborsi spese documentati
Scenario. Sempronia fa volontariato per un’associazione culturale. Nel 2025 ha partecipato a tre convegni fuori regione: l’associazione le ha rimborsato i biglietti del treno (140 euro), le notti in albergo (320 euro) e i pasti (60 euro), per un totale di 520 euro. Ha conservato tutte le ricevute.
Come si applica. Questi rimborsi sono analitici e documentati, non forfetari. Non costituiscono reddito e Sempronia non deve dichiarare nulla. La distinzione chiave e’ che si tratta di rimborso delle spese effettivamente sostenute, provate dai documenti, e non di una somma forfetaria. Se l’associazione le avesse dato invece 520 euro ‘a pioggia’ senza rendicontazione, il trattamento fiscale avrebbe potuto essere diverso.
In pratica
Conserva sempre le ricevute delle spese rimborsate: in caso di controllo devi poter dimostrare che il rimborso e’ reale e documentato.
Se l’associazione ti da’ una somma fissa mensile senza rendicontazione (rimborso forfetario), non e’ la stessa cosa del rimborso documentato: verifica se e come deve essere dichiarata.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
I rimborsi spese documentati dei volontari sono sempre esenti?
Si’, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate (viaggio, vitto, alloggio per missioni fuori dalla sede dell’associazione) non costituiscono reddito e non vanno dichiarati. E’ fondamentale conservare le ricevute.
Fino a che importo i compensi da filodrammatiche e bande non si dichiarano?
La soglia e’ di 10.000 euro complessivi nell’anno per le indennita’ di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi erogati da cori, bande musicali e filodrammatiche con finalita’ dilettantistiche. Solo la parte eccedente va dichiarata nel rigo D4 codice 7.
Dove si dichiarano i compensi di un collaboratore amministrativo di un'associazione sportiva?
Se il rapporto e’ una co.co.co. per attivita’ amministrativo-gestionale, i compensi vanno nel Quadro C, Sezione I, con il codice ‘2’ in colonna 1, come redditi assimilati al lavoro dipendente. Se invece si tratta di attivita’ sportiva vera e propria (istruttore, allenatore), si applica il regime dei redditi sportivi dilettantistici con codice ‘8’ e una franchigia di 15.000 euro.
Cosa cambia se l'associazione non e' sostituto d'imposta?
Se l’associazione non e’ sostituto d’imposta, non ti rilascia la CU e non trattiene le ritenute. In questo caso devi calcolare autonomamente il reddito imponibile e versare le imposte in dichiarazione. Consulta un CAF o un professionista: potrebbe essere necessario usare il Modello Redditi invece del 730.
I compensi per lavori socialmente utili come si trattano?
Vanno nel Quadro C, Sezione I, con il codice ‘3’ in colonna 1. Per chi ha raggiunto l’eta’ pensionabile, si applica un regime agevolato: la soglia del reddito complessivo (al netto della deduzione per abitazione principale) entro cui i compensi non vengono ulteriormente tassati e’ di 9.296,22 euro. Sopra quella soglia, si paga IRPEF anche sulla quota esente riconosciuta in CU.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico dell'intermediazione finanziaria per l'offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall'articolo 172.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.
Art. 169 D.Lgs. 209/2005 – Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 1902, secondo comma, del codice civile , i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilità.
Art. 292 D.P.R. 115/2002 – (R) Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. In applicazione dell' articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , le somme di cui all'articolo 291 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.
Art. 168 D.Lgs. 209/2005 – Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 1902, primo comma, del codice civile , il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa di assicurazione che ha la sede legale all'estero oppure a favore di una sede secondaria all'estero di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa italiana cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall' IVASS .
3. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 1902, primo comma, del codice civile , il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri, che sia stato autorizzato dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso dell' IVASS , non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 199, comma 6.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 1902, primo comma, del codice civile , le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.
Art. 167-bis D.Lgs. 209/2005 – (Diritto di recesso in caso di vendita a distanza)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. 1. Il diritto di recesso dai contratti di assicurazione conclusi a distanza non può essere esercitato se: a) il contraente richiede all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere cc-quinquies) e cc-septies), la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate, entro il termine previsto dall' articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ; b) il sinistro si verifica entro il termine previsto dall' articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 , in caso di polizza obbligatoria.
2. L'impresa di assicurazione informa il contraente che non può esercitare il diritto di recesso se richiede esplicitamente l'esecuzione del contratto, entro il termine di cui all' articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo , di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 . 82
Il contrassegno per disabili – oggi nel formato europeo CUDE – consente di parcheggiare negli stalli riservati, accedere alle zone a traffico limitato e sostare dove altri non potrebbero. Ma non spetta a chiunque abbia un’invalidità: la legge lo lega a una condizione precisa. Vediamo chi ne ha diritto, come si richiede e quali sono le regole d’uso.
Chi ne ha diritto
Il contrassegno è riservato alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e ai non vedenti. Non basta dunque avere un’invalidità riconosciuta in percentuale: ciò che conta è la difficoltà a camminare e a muoversi autonomamente. Può essere rilasciato anche a tempo determinato in caso di disabilità temporanea (per esempio dopo un grave intervento).
L’accertamento sanitario
La condizione che dà diritto al contrassegno deve essere certificata dal punto di vista medico: l’interessato si rivolge all’azienda sanitaria (di norma l’ufficio di medicina legale dell’ASL), che accerta la ridotta capacità di deambulazione. Per i titolari di indennità di accompagnamento o di verbali che già attestino tale condizione le procedure sono in genere semplificate.
La domanda al Comune
Con la certificazione sanitaria si presenta domanda al Comune di residenza: il contrassegno è rilasciato dal sindaco. Il modello è quello europeo, riconosciuto in tutti i Paesi dell’Unione, di colore azzurro, con il simbolo della persona in carrozzina, il numero e la scadenza. Va esposto in originale sul parabrezza quando si utilizzano le agevolazioni.
A cosa dà diritto
Il contrassegno consente, tra l’altro, di:
sostare negli stalli riservati ai disabili;
accedere e sostare nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali, secondo i regolamenti comunali;
sostare, in molti Comuni, nelle aree di parcheggio a pagamento senza oneri quando gli stalli riservati sono occupati o assenti.
Le regole di dettaglio variano da Comune a Comune, perciò conviene verificare il regolamento locale.
È legato alla persona, non all’auto
Un punto spesso frainteso: il contrassegno è personale. Vale per la persona disabile a bordo, su qualunque veicolo la trasporti, e non è abbinato a una targa specifica. Per questo può essere usato anche su auto di familiari o di terzi, purché la persona titolare sia effettivamente presente. Usarlo in assenza del titolare costituisce un abuso sanzionato.
Durata e rinnovo
Il contrassegno ordinario ha validità fino a cinque anni; alla scadenza si rinnova, in genere con una procedura semplificata se la condizione è permanente. Per le disabilità temporanee la validità è più breve e legata alla durata prevista della condizione. È bene attivarsi per il rinnovo per tempo, per non restare scoperti.
Le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e i non vedenti. Conta la difficoltà a camminare, non la sola percentuale di invalidità.
Il contrassegno vale per una sola auto?
No. È personale e segue la persona disabile: può essere usato su qualunque veicolo la trasporti, purché il titolare sia a bordo. Non è legato a una targa.
Quanto dura il contrassegno?
Fino a cinque anni per le disabilità permanenti, con rinnovo alla scadenza; durata più breve per le disabilità temporanee.
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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