Autore: Andrea Marton

  • Art. 25 D.Lgs. 159/2011 – (Sequestro e confisca per equivalente)

    Art. 25 D.Lgs. 159/2011 – (Sequestro e confisca per equivalente)

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    ((

    1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

    2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto))

    20

  • Art. 1018 Codice della Navigazione – Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto

    Art. 1018 Codice della Navigazione – Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei casi previsti dall'articolo precedente, l'assicuratore non risponde dei danni arrecati dall'aeromobile a terzi sulla superficie.

  • Art. 112 Reg. (UE) 2023/1114 – Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

    Art. 112 Reg. (UE) 2023/1114 – Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per stabilire il tipo e il livello della sanzione o di un’altra misura amministrativa da imporre a norma dell’articolo 111, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:

    a) la gravità e la durata della violazione;

    b) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

    c) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

    d) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

    e) l’importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

    f) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

    g) il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

    h) precedenti violazioni del presente regolamento da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

    i) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione al fine di evitarne il ripetersi;

    j) le conseguenze della violazione sugli interessi dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio.

    2. Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 111, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di vigilanza e di indagine e le sanzioni e le altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine nonché nell’imposizione di sanzioni e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.

  • Art. 6 Cod. Amb. – Oggetto della disciplina

    Art. 6 Cod. Amb. – Oggetto della disciplina

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

    2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’ articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , e successive modificazioni.

    3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento.

    3-bis. L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente.

    3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.

    4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all’ articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni; b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica; c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.

    5. La valutazione d’impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c).

    6. La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per: a) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III; c) i progetti elencati nell’allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015 ; d) i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015 . 6.1. Le lettere c) e d) del comma 6 si applicano compatibilmente con le disposizioni attuative dell’ articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118 , nonché con quelle di adeguamento delle regioni o delle province autonome, ove adottate.

    6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l’autorità competente coincida con l’autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall’autorità competente nell’ambito del procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA.

    7. La VIA è effettuata per: a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto; b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 , ovvero all’interno di siti della rete Natura 2000; c) i progetti elencati nell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi; d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti; e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi; f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015 , l’autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

    8. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104 .

    9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o

    7. L’esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.

    9-bis. Nell’ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma

    9. 10. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l’esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di competenza del Ministro della difesa, ai sensi dell’ articolo 233 del codice dell’ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236 , anche in deroga alle disposizioni degli articoli 23 e 25 del presente decreto .

    10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’ articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

    11. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: a) esamina se sia opportuna un’altra forma di valutazione; b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa; c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano l’esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite.

    12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all’approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

    13. L’autorizzazione integrata ambientale è necessaria per: a) le installazioni che svolgono attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda; b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma;

    14. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell’installazione, l’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall’articolo

    208. 15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all’articolo 29-quater, comma

    10. 16. L’autorità competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente; d) l’energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma

    9-quinquies. 17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4 , 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 . Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro nove miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 . A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’ articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 , elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione,rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l’impiego dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l’ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell’inquinamento marino.

  • Trascrizione – Glossario giuridico

    Trascrizione: forma di pubblicita legale che, attraverso l’iscrizione nei registri immobiliari, rende gli atti relativi a beni immobili opponibili ai terzi.

    Significato giuridico

    La trascrizione e disciplinata dagli artt. 2643 ss. c.c. Riguarda gli atti tra vivi che producono effetti su beni immobili o su diritti reali immobiliari (compravendita, donazione, costituzione di servitu, divisione ereditaria di immobili, contratti preliminari registrati, ecc.). La trascrizione non e elemento di validita dell’atto (che resta valido tra le parti anche senza trascrizione) ma ne condiziona l’opponibilita ai terzi. Vale il principio della priorita: tra piu acquirenti dallo stesso venditore, prevale chi trascrive per primo, anche se ha acquistato dopo (art. 2644 c.c.). La trascrizione si effettua presso la Conservatoria dei registri immobiliari del luogo dove si trova l’immobile, presentando l’atto in forma autentica (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

    Esempio pratico

    Tizio vende lo stesso appartamento a Caio il 10 gennaio (atto notarile) e a Sempronio il 15 gennaio (altro atto notarile). Caio trascrive il 20 gennaio; Sempronio trascrive il 12 gennaio. Sempronio diventa proprietario opponibile a tutti, anche se ha acquistato successivamente, per averlo trascritto prima. Caio puo solo agire contro Tizio per il risarcimento (vendita di cosa altrui).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’iscrizione, riservata a ipoteche e pegni speciali e avente effetto costitutivo del diritto (l’ipoteca esiste solo dopo l’iscrizione). La trascrizione ha invece effetto solo dichiarativo. La annotazione e una pubblicita complementare relativa a vicende modificative o estintive di atti gia trascritti o iscritti (es. cancellazione di ipoteca). Per i mobili registrati (autoveicoli, navi, aeromobili) la pubblicita avviene tramite registri specifici (PRA, RIN, ecc.).

    Riferimenti normativi

    • art. 2643 c.c. – atti soggetti a trascrizione
    • art. 2644 c.c. – effetti della trascrizione (principio di priorita)
    • art. 2657 c.c. – titolo per la trascrizione (forma autentica)
    • art. 2659 c.c. – contenuto della nota di trascrizione
  • Art. 7 TUEL – Articolo 7

    Art. 7 TUEL – Articolo 7

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

  • Art. 36-quater D.Lgs. 209/2005 – (Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio)

    Art. 36-quater D.Lgs. 209/2005 – (Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. La pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-ter, comma 2, fa riferimento ed è coerente con le informazioni derivanti da strumenti finanziari pertinenti.

    2. Ai fini della determinazione della struttura per scadenza, di cui al comma 1, rileva anche la scadenza degli strumenti finanziari pertinenti.

    3. Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari sono idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi, la struttura di cui al comma 1 è determinata tenendo conto degli strumenti finanziari pertinenti stessi.

    4. Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari non sono idonei ai sensi del comma 3, la struttura dei tassi di cui al comma 1 è determinata per estrapolazione.

    5. La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio è basata su tassi a termine (tassi forward), convergenti gradualmente verso un tasso a termine finale atteso («tasso forward finale» – Ultimate Forward Rate), definiti a partire da uno o un insieme di tassi forward relativi alle scadenze più lunghe per le quali gli strumenti finanziari pertinenti o i titoli obbligazionari possono essere osservati in mercati idonei ai sensi del comma 3.

    ))

  • Art. 174 RD 12/1941

    Art. 174 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 144 quater T.U.B.: Criteri per la determinazione delle sanz

    Art. 144 quater T.U.B.: Criteri per la determinazione delle sanz

    Art. 144 quater T.U.B. – Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalita’ di mora.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Nella determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d’Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

    a) gravità e durata della violazione;

    b) grado di responsabilità;

    c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

    d) entità del vantaggio conseguito o conseguibile o delle perdite evitate o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui siano determinabili;

    d-bis) pregiudizio arrecato o arrecabile all’esercizio delle funzioni di vigilanza;

    e) pregiudizi arrecati o arrecabili a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

    f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia;

    g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

    h) potenziali conseguenze diffuse o sistemiche della violazione;

    h-bis) sanzioni penali o amministrative precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione .

    1-bis. Qualora per la medesima inosservanza siano comminate una sanzione amministrativa pecuniaria e una penalità di mora, l’ammontare complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria e della penalità di mora è in ogni caso proporzionato alla gravità dell’inosservanza, avuto altresì riguardo agli altri criteri di cui al comma 1.”

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  • Art. 156 RD 12/1941

    Art. 156 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 2 L. 689/1981 – Capacità di intendere e di volere

    Art. 2 L. 689/1981 – Capacità di intendere e di volere

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale , la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

  • Art. 46 D.Lgs. 504/1995 – Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

    Art. 46 D.Lgs. 504/1995 – Alterazione di congegni, impronte e contrassegni

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all’accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall’amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza; b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall’amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

    2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall’amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

    3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

    4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un’evasione di imposta, resta salva l’applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.