Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 270 D.Lgs. 209/2005 – Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione

    Art. 270 D.Lgs. 209/2005 – Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione secondo quanto previsto all'articolo 155 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

    2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

  • Art. 269 D.Lgs. 209/2005 – Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica

    Art. 269 D.Lgs. 209/2005 – Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato dominio di un bene, non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà, allorché il bene si trovi, al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura, nel territorio della Repubblica.

    2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto di cui al comma 1, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.

    3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

  • Art. 268 D.Lgs. 209/2005 – Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica

    Art. 268 D.Lgs. 209/2005 – Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati, di proprietà dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.

    2. È assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.

    3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullità, annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

  • Art. 68 D.Lgs. 504/1995 – Disposizioni finali

    Art. 68 D.Lgs. 504/1995 – Disposizioni finali

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Sono abrogati i provvedimenti legislativi e le norme incompatibili con le disposizioni del presente testo unico ed in particolare: a) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l’imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni; b) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l’imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni; c) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l’imposta di consumo sull’energia elettrica, approvato dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni; d) il regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, contenente misure per ostacolare lo spaccio di alcole di contrabbando, e successive modificazioni; e) il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito dalla legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, e successive modificazioni; f) il regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, concernente modificazioni al regime fiscale dell’alcole impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcolici, e successive modificazioni; g) il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l’istituzione di una imposta di fabbricazione sugli prodotti energetici e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; h) il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, contenente, fra l’altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti, all’imposta di consumo sull’energia elettrica, e successive modificazioni; i) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, e le successive modificazioni di cui al decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, alla legge 31 ottobre 1966, n. 940, al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 17 luglio 1975, n. 391, alla legge 27 aprile 1981, n. 160, al decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, concernenti modificazioni all’imposta sul consumo dell’energia elettrica; l) il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167 e legge 11 giugno 1959, n. 405, concernenti l’istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie resi liquidi con la compressione; m) il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli prodotti energetici, e successive modificazioni; n) la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, contenente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi; o) il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, contenente norme in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, e successive modificazioni; p) il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, contenenti disposizioni per l’imposta di consumo sul gas naturale, e successive modificazioni; q) la legge 2 agosto 1982, n. 513, concernente, fra l’altro, la disciplina fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani; r) le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI Visto, il Ministro delle finanze FANTOZZI

  • Art. 267 D.Lgs. 209/2005 – Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari

    Art. 267 D.Lgs. 209/2005 – Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana: a) i rapporti di lavoro con l'impresa di assicurazione sorti in Italia; b) i contratti stipulati con l'impresa di assicurazione che danno diritto all'utilizzo o all'acquisto di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica; c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, che richiedono un'iscrizione in un pubblico registro italiano.

    2. Agli atti a titolo oneroso, stipulati successivamente all'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, per effetto dei quali l'impresa di assicurazione disponga di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro pubblico o l'immissione in un sistema di deposito accentrato, si applica la legge italiana se, rispettivamente, l'immobile è situato nel territorio della Repubblica, i pubblici registri della nave o dell'aeromobile ovvero il registro o il sistema di deposito accentrato degli strumenti finanziari sono disciplinati dalla legge italiana.

  • Spese auto professionisti: deducibilità nel Modello Redditi 2026

    In sintesi

    • Modello Redditi PF, non 730: i professionisti con partita IVA dichiarano il reddito di lavoro autonomo nel Modello Redditi Persone fisiche, compilando il Quadro RE.
    • Solo spese inerenti: sono deducibili le spese effettivamente inerenti all’attività professionale, documentate e pagate nel periodo d’imposta.
    • Una sola auto per uso promiscuo: la regola generale ammette la deduzione per un unico veicolo usato anche per finalità personali, con le limitazioni previste dalla norma.
    • Documentazione obbligatoria: fatture, ricevute di carburante, assicurazione, bollo auto e spese di manutenzione devono essere conservate.
    • Regime forfetario escluso: chi aderisce al regime forfetario non deduce le spese analitiche: il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi.

    Perché i professionisti usano il Modello Redditi e non il 730

    Se sei un avvocato, un architetto, un consulente o qualsiasi altro professionista con partita IVA, non puoi usare il Modello 730 per dichiarare il tuo reddito professionale. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il Modello 730/2026 chiariscono espressamente che devono presentare il Modello Redditi Persone fisiche – e non possono usare il 730 – i contribuenti che nel 2025 hanno percepito ‘redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA’. Il quadro dove si compila è il Quadro RE del Fascicolo 3.

    Questo non significa che le regole sulla deducibilità delle spese siano diverse: il principio base è lo stesso. Le spese possono essere portate in deduzione dal reddito professionale solo se sono effettivamente inerenti all’attività svolta, documentate e sostenute nel periodo d’imposta in regime di cassa (cioè nel momento in cui vengono pagate). Le spese per l’autovettura rientrano tra le voci più dibattute proprio perché l’auto è spesso usata sia per lavoro sia nella vita privata.

    Chi invece aderisce al regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) non deduce le spese in modo analitico: il reddito è calcolato applicando ai compensi un coefficiente di redditività forfetizzato. In quel caso le spese auto non rilevano ai fini IRPEF, e i collaboratori familiari dell’imprenditore in regime forfetario sono addirittura esonerati dagli obblighi dichiarativi riferibili al reddito ad essi imputato, perché l’imposta è versata interamente dall’imprenditore.

    In sintesi: se sei un professionista con partita IVA in regime ordinario, devi presentare il Modello Redditi PF 2026, compilare il Quadro RE e portare in deduzione le spese per l’auto nei limiti di legge.

    Regime applicabile ai professionisti con partita IVA
    Situazione Modello da usare Spese deducibili analiticamente
    Professionista regime ordinario con P.IVA Modello Redditi PF – Quadro RE Sì, nei limiti previsti dall'art. 164 TUIR
    Professionista regime forfetario Modello Redditi PF – Quadro LM No: reddito forfetizzato
    Lavoratore dipendente Modello 730 – Quadro C Non applicabile
    Lavoro autonomo occasionale (senza P.IVA) Modello 730 – Quadro D oppure Redditi PF – Quadro RL Solo spese inerenti specifiche al compenso

    Esempio pratico

    • Tizio è un ingegnere libero professionista in regime ordinario. Nel 2025 ha percepito compensi per 80.000 euro e ha sostenuto diverse spese, tra cui quelle per la sua auto. Compila il Quadro RE del Modello Redditi PF 2026, indicando i compensi lordi e le spese deducibili, tra cui la quota di spese auto consentita dalla norma. Il calcolo porta alla determinazione del reddito netto di lavoro autonomo, su cui si calcola l’IRPEF.

    Documenti necessari

    • Fatture e ricevute di acquisto o leasing del veicolo
    • Ricevute carburante (preferibilmente tracciabili, es. pagamento con carta)
    • Fatture di manutenzione, riparazione e revisione
    • Quietanze assicurazione RCA e kasko
    • Ricevuta pagamento bollo auto
    • Documentazione contabile del regime ordinario (registro incassi e pagamenti)

    Professionista in regime ordinario con auto in uso promiscuo

    Scenario. Caio è un commercialista con partita IVA in regime ordinario. Usa la sua auto sia per recarsi dai clienti sia per uso privato. Vuole sapere come trattare le spese auto nel Modello Redditi PF 2026.

    Come si applica. Caio deve compilare il Quadro RE del Modello Redditi PF 2026. Le spese relative all’auto (carburante, assicurazione, manutenzione, ammortamento) rientrano tra le spese deducibili dal reddito professionale, ma solo per la quota e nei limiti fissati dall’art. 164 del TUIR. Non potendo usare il Modello 730, Caio presenta il Modello Redditi entro il termine ordinario. Conserva tutta la documentazione di spesa in modo da poterla esibire in caso di controllo.

    In pratica

    • Presentare il Modello Redditi PF 2026, non il 730.
    • Compilare il Quadro RE con compensi e spese.
    • Conservare tutte le fatture e ricevute relative all’auto per almeno 5 anni.

    Professionista in regime forfetario

    Scenario. Sempronia è una consulente di marketing con partita IVA in regime forfetario. Nel 2025 ha incassato 40.000 euro di compensi e si chiede se può dedurre le spese della sua auto.

    Come si applica. Nel regime forfetario il reddito imponibile si determina applicando ai compensi un coefficiente di redditività: le spese effettive, comprese quelle per l’auto, non vengono dedotte analiticamente. Sempronia compila il Quadro LM del Modello Redditi PF 2026 e paga l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per i primi anni di attività) sul reddito forfetizzato. Le spese auto non hanno alcun impatto sul calcolo dell’imposta.

    In pratica

    • Nel forfetario non si deducono spese analitiche: le spese auto non rilevano.
    • Il reddito si calcola moltiplicando i compensi per il coefficiente di redditività del settore.
    • Si compila il Quadro LM, non il Quadro RE.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso usare il Modello 730 per dichiarare i compensi da libera professione?

    No. Le istruzioni AdE 2026 precisano che i professionisti con partita IVA devono usare il Modello Redditi Persone fisiche, compilando il Quadro RE nel Fascicolo 3. Il 730 non prevede il Quadro RE.

    Quale quadro compilo per le spese auto se sono un lavoratore autonomo con P.IVA?

    Il Quadro RE del Modello Redditi PF 2026. In quel quadro si indicano i compensi lordi percepiti e le spese deducibili, tra cui quelle per l’auto nei limiti previsti dall’art. 164 del TUIR.

    Se sono in regime forfetario posso dedurre le spese dell'auto?

    No. Nel regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) il reddito è determinato in modo forfetario applicando un coefficiente di redditività ai compensi. Non si deducono spese analitiche.

    Quali documenti devo conservare per le spese auto?

    Fatture di acquisto o contratto di leasing, ricevute di carburante, fatture di manutenzione e riparazione, quietanze assicurative e ricevuta del bollo auto. La documentazione va conservata per almeno 5 anni.

    Un lavoratore autonomo occasionale (senza P.IVA) può dedurre le spese auto?

    I redditi da lavoro autonomo occasionale vanno dichiarati nel Quadro D del 730 o nel Quadro RL del Modello Redditi. Le spese sono deducibili solo se specificamente inerenti alla produzione del compenso occasionale.

  • Art. 266 D.Lgs. 209/2005 – Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

    Art. 266 D.Lgs. 209/2005 – Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell' articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all' IVASS . Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l' IVASS , che ha facoltà di presentare relazioni scritte.

    2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dall' IVASS di aggiornate informazioni sulla situazione dell'impresa, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

    3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'autorità giudiziaria all' IVASS . A tal fine l' IVASS può proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

    4. Le sanzioni interdittive indicate nell' articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica, altresì, l' articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .

    5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.

  • Art. 265 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione coatta di imprese non autorizzate

    Art. 265 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione coatta di imprese non autorizzate

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attività di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.

    2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l'IVASS procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all'IVASS, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.

    3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 313 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

  • Art. 264 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere

    Art. 264 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.

    2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato Membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.

    3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

  • Art. 263 D.Lgs. 209/2005 – Esecuzione del concordato e chiusura della procedura

    Art. 263 D.Lgs. 209/2005 – Esecuzione del concordato e chiusura della procedura

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I commissari, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall'IVASS in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.

    2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei soci perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società e il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.

    3. Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

  • Art. 262 D.Lgs. 209/2005 – Concordato

    Art. 262 D.Lgs. 209/2005 – Concordato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza , con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali . La proposta di concordato è autorizzata dall'IVASS. 45 56 60 64

    2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.

    3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. L'IVASS può stabilire altre forme di pubblicità.

    4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato ai commissari. In assenza di opposizioni il concordato diventa esecutivo.

    5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso dall'IVASS. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 254.

    6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 260.

    7. Alla proposta di concordato e all'intervento nella procedura in qualità di assuntore del concordato medesimo è legittimata, previa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, la CONSAP.

  • Art. 261 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti finali

    Art. 261 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti finali

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all' IVASS , che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.

    2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. L' IVASS può stabilire forme integrative di pubblicità.

    3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254, commi 1 e 2.

    4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 260.

    5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti dall' IVASS per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 260, comma 4.

    6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali relative alla cancellazione della società e al deposito dei libri sociali.

    7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata all'esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 260, commi 3 e 4.

    8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 233, il comma 8 dell'articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell'articolo 250.

    9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 257, commi 2 e 3, i commissari sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.

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