Autore: Andrea Marton

  • Art. 1074 Codice della Navigazione – Provvedimento di autorizzazione

    Art. 1074 Codice della Navigazione – Provvedimento di autorizzazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere: 1) il divieto al proprietario debitore di disporre dell'aeromobile o della quota senza ordine di giustizia; 2) l'intimazione al comandante di non far partire l'aeromobile e, se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, di non farlo ripartire dall' aeroporto di arrivo; 3) gli elementi di individuazione dell'aeromobile o della quota di aeromobile cui si riferisce l'autorizzazone.

  • CCNL Call Center e BPO: periodo di prova durata e regole 2026

    CCNL Call Center e BPO (Assocontact)

    CCNL Call Center e BPO: periodo di prova, durata e regole 2026

    Tutto ciò che operatori, team leader e responsabili devono sapere sul periodo di prova nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO: durata per livello, obbligo di forma scritta, proroga per malattia e recesso.

    In sintesi

    Nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO il periodo di prova dura massimo 3 mesi per i livelli 1-4 e massimo 6 mesi per i livelli 5-7. Deve essere previsto per iscritto nel contratto. Non è prorogabile salvo sospensione per malattia o infortunio (proroga ammessa se il lavoratore riprende servizio entro 3 mesi). Il recesso durante la prova è libero per entrambe le parti, senza preavviso, ma non può essere discriminatorio o ritorsivo.

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025
    Vigenza
    Trienni 2023-2025 e 2026-2028
    Ambito
    Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

    Tabella riepilogativa

    Durata massima del periodo di prova per livello – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
    Livello Durata massima Profili tipici
    1°, 2°, 3°, 4° 3 mesi Operatore base, operatore qualificato, team leader
    5°, 6°, 7° 6 mesi Supervisore, responsabile sito, direttore operativo

    La durata può essere inferiore se le parti lo concordano per iscritto. Non sono ammesse durate superiori al massimo contrattuale.

    Forma scritta: perché è obbligatoria

    Il CCNL Telecomunicazioni impone che il periodo di prova sia previsto per iscritto nel contratto individuale di lavoro. La clausola deve indicare:

    • la durata del periodo di prova (in mesi);
    • il livello di inquadramento contrattuale;
    • le mansioni da svolgere.

    Se il contratto non contiene la clausola di prova, o se questa è priva degli elementi essenziali, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova fin dall’inizio: il datore di lavoro non potrà recedere liberamente.

    Come si calcola la durata della prova

    Il periodo di prova si computa in mesi di calendario a partire dalla data di assunzione. Le interruzioni dovute a malattia, infortunio o maternità sospendono il computo e consentono la proroga, a condizione che il lavoratore sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi dall’inizio dell’assenza.

    Esempio pratico: un operatore assunto il 1° marzo 2026 con periodo di prova di 3 mesi dovrà superare la prova entro il 31 maggio 2026. Se si assenta per malattia 10 giorni consecutivi a marzo, la prova si estende di 10 giorni, con scadenza al 10 giugno 2026.

    Recesso durante la prova: regole e limiti

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza necessità di motivazione e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva. Il rapporto cessa alla comunicazione del recesso.

    Tuttavia esistono limiti importanti al potere di recesso del datore:

    • Il recesso non può essere discriminatorio: non può dipendere da sesso, età, orientamento sessuale, religione, opinioni politiche, appartenenza o attività sindacale (art. 15 legge 300/1970, Statuto dei Lavoratori).
    • Il recesso non può essere ritorsivo: non può essere conseguenza di una denuncia di irregolarità, di un reclamo del lavoratore o di una richiesta di tutela dei propri diritti.
    • Se il lavoratore non ha potuto svolgere effettivamente la prova (ad esempio perché è rimasto in malattia per tutto il periodo), il recesso per mancato superamento della prova può essere considerato abusivo dalla giurisprudenza.

    Conferma al termine della prova

    Se nessuna delle parti recede entro la scadenza del periodo di prova, il rapporto si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di comunicazione esplicita. Dal giorno successivo alla scadenza si applicano tutte le tutele contrattuali e di legge, incluse quelle in materia di licenziamento (art. 18 Stat. Lav. o tutele crescenti del d.lgs. 23/2015 a seconda delle dimensioni aziendali).

    Il periodo di prova viene computato nell’anzianità di servizio ai fini di:

    • maturazione delle ferie;
    • scatti di anzianità;
    • comporto per malattia;
    • calcolo del TFR;
    • termini di preavviso.

    Casi pratici

    Tizio – Prima assunzione senza esperienza pregressa
    Tizio viene assunto al livello 2 come operatore inbound il 2 gennaio 2026. Il contratto prevede un periodo di prova di 3 mesi. Svolge regolarmente le mansioni senza assenze. Il 31 marzo 2026 la prova scade: non avendo ricevuto comunicazione di recesso, il rapporto è automaticamente confermato a tempo indeterminato. Dal 1° aprile 2026 scattano tutte le tutele del CCNL in materia di licenziamento.
    Caia – Malattia durante la prova
    Caia è assunta al livello 3 il 1° febbraio 2026 con periodo di prova di 3 mesi (scadenza ordinaria: 30 aprile). A metà febbraio si ammala per 20 giorni. La prova si prolunga di 20 giorni: nuova scadenza al 20 maggio 2026. Caia riprende il servizio regolarmente entro i tre mesi dall’inizio dell’assenza, quindi la proroga è valida e la prova si completa correttamente.
    Sempronio – Recesso contestato come ritorsivo
    Sempronio è in prova al livello 4 da due mesi. Dopo aver segnalato al responsabile alcune irregolarità nell’orario di lavoro (turni non retribuiti), riceve la comunicazione di recesso per mancato superamento della prova. Sempronio sospetta un nesso causale tra la segnalazione e il recesso. Si rivolge al sindacato, che valuta la possibilità di impugnare il recesso come ritorsivo ai sensi dell’art. 1418 c.c. (nullità del recesso per motivo illecito determinante).

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO?
    La durata massima è di 3 mesi per i lavoratori inquadrati ai livelli 1-4 e di 6 mesi per i livelli 5-7. Le parti possono concordare una durata inferiore ma non superiore.
    Il periodo di prova deve essere in forma scritta?
    Sì, obbligatoriamente. Il contratto individuale deve contenere la clausola di prova con durata, livello e mansioni. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.
    La malattia sospende il periodo di prova?
    Sì. In caso di malattia o infortunio il lavoratore viene ammesso a completare il periodo di prova purché riprenda il servizio entro tre mesi dall’inizio dell’assenza. La proroga non è ammessa per altre cause.
    Si può essere licenziati senza motivo durante la prova?
    Sì, il recesso è libero durante la prova. Restano però vietati i recessi discriminatori o ritorsivi, che sono nulli e impugnabili davanti al Giudice del Lavoro.
    Cosa succede alla fine del periodo di prova?
    Se nessuna parte recede, il rapporto si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità ai fini di ferie, comporto, scatti e TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1114 Codice della Navigazione – Rifiuto di servizio da parte di pilota

    Art. 1114 Codice della Navigazione – Rifiuto di servizio da parte di pilota

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il pilota, che non risponde al segnale di chiamata di una nave ovvero si rifiuta di prestare l'opera sua, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila. Se la nave è in pericolo, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

  • Articolo 64 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 64 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 64 Bis CCII – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l’imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purchè la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall’omologazione. 1 bis. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonchè dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta è allegata la relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta è depositata presso gli uffici indicati dall’articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7. L’eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato a novanta giorni.

    2. La domanda è presentata nelle forme dell’articolo 40, anche con accesso ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a). Con il ricorso il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 46.

    3. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

    4. A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) valutata la […] ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale; b) adotta i provvedimenti di cui all’articolo 47, comma 2, lettere c) e d).

    5. Dalla data della presentazione della domanda e fino all’omologazione, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel comma 6. L’imprenditore gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori.

    6. L’imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonchè dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l’atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all’articolo 106.

    7. Alle operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purchè abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purchè la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.

    8. Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l’opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione..

    9. Anche ai fini di cui all’articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 87, commi 1 e 2, 89, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 97, 98, 99, 101 e 102, nonchè le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114-bis e di cui al capo I del titolo VI del presente codice. Ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53. Dalla presentazione della domanda unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3, si applicano le disposizioni degli articoli 145 e da 154 a

    162. 9 bis. Quando il piano prevede, anche prima dell’omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell’azienda o di uno o più rami su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l’articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente.

  • Articolo 51 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 51 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 51 CCII – Impugnazioni

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l’apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.

    2. Il ricorso deve contenere: a) l’indicazione della corte di appello competente; b) le generalità dell’impugnante e del suo procuratore e l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello; c) l’esposizione dei motivi su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni; d) l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

    3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell’ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

    4. Il reclamo non sospende l’efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall’articolo 52. L’accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all’articolo 53.

    5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

    6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è notificato a cura del reclamante al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

    7. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

    8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito […] di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonchè l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

    9. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

    10. All’udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

    11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.

    12. La sentenza è notificata alle parti e comunicata al tribunale, nonchè iscritta al registro delle imprese a norma dell’articolo 45 a cura della cancelleria della corte d’appello.

    13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

    14. Il ricorso per cassazione non sospende l’efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo..

    15. In caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l’impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l’ente al pagamento delle spese dell’intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante è tenuto, in solido con la società o l’ente, al pagamento dell’ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 96 del codice di procedura civile e dall’articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

  • Art. 174 TULPS: sanzioni per inosservanza dell’ammonizione

    Art. 174 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che, per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

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  • Art. 183 D.Lgs. 174/2016 – Pluralità di parti nel giudizio d’impugnazione

    Art. 183 D.Lgs. 174/2016 – Pluralità di parti nel giudizio d’impugnazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui l’integrazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di discussione.

    2. L’impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

    3. Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di discussione.

    4. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non sono decorsi i termini previsti nell’articolo 178.

    5. Il giudice, se riconosce che l’impugnazione è inammissibile o improcedibile, può non ordinare la notificazione, quando l’impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): periodo di prova

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Periodo di prova nel CCNL Somministrazione

    Il periodo di prova nella somministrazione ha regole specifiche che tengono conto della peculiarità del rapporto triangolare: la durata si calcola in modo proporzionale alla missione e varia a seconda che si tratti di contratto a termine o a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Nel CCNL Somministrazione il periodo di prova corrisponde a un giorno ogni 15 giorni di missione (minimo 1 giorno, massimo il limite del CCNL dell’utilizzatore). Per i contratti a tempo indeterminato la durata è quella prevista dal CCNL dell’utilizzatore per il livello di inquadramento assegnato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Platea
    ~1 milione di lavoratori somministrati l’anno

    La regola del «giorno ogni quindici»

    Il CCNL Somministrazione disciplina il periodo di prova per i contratti a tempo determinato con una formula proporzionale alla durata della missione: 1 giorno di prova ogni 15 giorni di durata prevista. La ratio è evidente: una missione breve non giustifica un periodo di prova lungo quanto quello di un rapporto a tempo indeterminato.

    Esempi di applicazione:

    • Missione di 30 giorni → periodo di prova di 2 giorni.
    • Missione di 60 giorni → periodo di prova di 4 giorni.
    • Missione di 90 giorni → periodo di prova di 6 giorni.
    • Missione di 6 mesi (~180 giorni) → periodo di prova di 12 giorni.

    In ogni caso la durata minima è 1 giorno (anche per missioni brevissime) e il massimo non può superare il tetto previsto dal CCNL dell’utilizzatore per il livello di inquadramento corrispondente.

    Contratti a tempo indeterminato: il riferimento al CCNL dell’utilizzatore

    Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (staff leasing), la durata del periodo di prova segue le regole del CCNL dell’utilizzatore presso cui il lavoratore viene inviato in missione, secondo il livello di inquadramento assegnato. Questo garantisce coerenza con il principio di parità di trattamento: il somministrato non deve avere un periodo di prova né più lungo né più breve di quello di un dipendente diretto equivalente.

    Forma scritta e contenuto del contratto di missione

    Il periodo di prova deve essere indicato nel contratto di missione stipulato in forma scritta tra l’Agenzia e il lavoratore. In mancanza di espressa indicazione, il rapporto si considera instaurato senza prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno. Il contratto deve specificare:

    • La durata del periodo di prova (in giorni).
    • Il livello di inquadramento e le mansioni affidate.
    • Le condizioni di recesso durante la prova.

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova nella somministrazione: schema di calcolo
    Tipo di contratto Durata della prova Minimo Massimo
    Missione a tempo determinato 1 giorno ogni 15 giorni di missione 1 giorno Limite CCNL utilizzatore per il livello
    Contratto a tempo indeterminato (staff leasing) Durata prevista dal CCNL dell’utilizzatore per il livello Di norma 1 mese (livelli bassi) Di norma 6 mesi (livelli alti/quadri)
    Proroga della missione Non si applica nuovo periodo di prova

    Nota: i valori «minimo» e «massimo» per il contratto a tempo indeterminato sono indicativi e variano in base al CCNL dell’utilizzatore. Verificare sempre le tabelle del CCNL di settore applicato.

    Recesso durante la prova e limiti

    Durante il periodo di prova sia l’Agenzia sia il lavoratore possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza obbligo di motivazione. Il rapporto si estingue alla comunicazione del recesso.

    Permangono tuttavia i limiti di legge:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (art. 15 Statuto dei Lavoratori): motivi di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche o sindacali rendono il recesso nullo.
    • Il recesso non può essere ritorsivo (es. per aver denunciato molestie, esercitato diritti sindacali o segnalato irregolarità).
    • Se il lavoratore è stato impossibilitato a svolgere effettivamente la prova (ad es. per malattia per l’intera durata), il recesso motivato dal mancato superamento può configurarsi come abuso del diritto.

    Sospensione e prolungamento della prova

    Gli eventi che sospendono l’esecuzione della prestazione – malattia, infortunio, assenza autorizzata – interrompono il decorso del periodo di prova. Il computo riprende al rientro in servizio e il periodo si prolunga di altrettanti giorni. Il principio è che la prova deve essere effettiva: entrambe le parti devono poter valutare la prestazione e il contesto di lavoro nel tempo previsto.

    Casi pratici

    Tizio – Missione di 45 giorni, calcolo della prova
    Tizio riceve un contratto di missione della durata di 45 giorni. La prova è di 3 giorni (45 / 15 = 3). Il contratto di missione lo indica esplicitamente. L’Agenzia può recedere senza preavviso nei primi 3 giorni; dal 4° giorno il rapporto è stabile fino alla scadenza.
    Caia – Malattia durante la prova
    Caia inizia una missione di 60 giorni (periodo di prova: 4 giorni). Al secondo giorno si ammala e torna in servizio dopo 3 giorni. Il periodo di prova si sospende per i 3 giorni di malattia e riprende al rientro: Caia ha ancora 2 giorni di prova da completare, che terminano il sesto giorno lavorativo dall’inizio della missione.
    Sempronio – Staff leasing, prova secondo CCNL Commercio
    Sempronio è assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia e inviato in missione presso un supermercato (CCNL Terziario-Distribuzione-Servizi, 3° livello). Il CCNL Commercio prevede per il 3° livello un periodo di prova di 1 mese. Il contratto di missione riporta questa durata. Se entro il mese nessuno recede, il rapporto si consolida e Sempronio continua la missione senza ulteriori vincoli temporali legati alla prova.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Somministrazione?
    Per i contratti a tempo determinato (missioni) il periodo di prova corrisponde a 1 giorno ogni 15 giorni di durata prevista della missione. Per i contratti a tempo indeterminato si applica la durata stabilita dal CCNL dell’utilizzatore per il livello di inquadramento corrispondente.
    Il periodo di prova si applica anche alle missioni molto brevi?
    Sì, ma con un minimo di 1 giorno. Per missioni di durata inferiore a 15 giorni il periodo di prova è comunque di 1 giorno. La prova non può superare la durata della missione stessa.
    Durante il periodo di prova si può recedere senza preavviso?
    Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Il recesso non può essere però discriminatorio o ritorsivo, pena la nullità.
    Se la missione viene prorogata, il periodo di prova si prolunga?
    No. Il periodo di prova si calcola sulla durata inizialmente prevista della missione. La proroga non comporta un nuovo periodo di prova, salvo diversa disposizione nel contratto di missione.
    Un lavoratore che ha già lavorato con la stessa Agenzia deve fare la prova ogni volta?
    In linea generale sì, poiché ogni missione costituisce un nuovo rapporto. Tuttavia, il CCNL e le buone pratiche di settore tendono a non richiedere un nuovo periodo di prova completo per rinnovi o proroghe ravvicinati con lo stesso lavoratore e la stessa mansione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 14 TUEL – Articolo 14

    Art. 14 TUEL – Articolo 14

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.

    2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’articolo 54.

    3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

  • Art. 18 Cod. Amb. – Monitoraggio

    Art. 18 Cod. Amb. – Monitoraggio

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

    2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

    2-bis. L’autorità procedente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell’Allegato VI alla parte seconda.

    2-ter. L’autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’autorità procedente.

    3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell’autorità competente e dell’autorità procedente … .

    3-bis. L’autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all’articolo

    34.

    4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

  • Art. 65 DPR 445/2000 – Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali

    Art. 65 DPR 445/2000 – Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. 1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve: a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato; b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento; c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio; d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.

  • Art. 95 ter T.U.B.: Deroghe

    Art. 95 ter T.U.B.: Deroghe

    Art. 95 ter T.U.B. – Deroghe.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 95-bis, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione:

    a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;

    b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui territorio e’ situato l’immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;

    c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui autorita’ si tiene il registro;

    d) sull’esercizio dei diritti di proprieta’ o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l’iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.

    2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 95-bis, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto:

    a) gli accordi di compensazione, di netting e di novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

    b) le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonche’ quanto previsto alla lettera d) del comma 1.

    3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d’origine relative alle azioni di annullamento, di nullita’ o di inopponibilita’ degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:

    a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprieta’ della banca, che al momento dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini e’ assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale;

    b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprieta’, e del compratore di beni che al momento dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine;

    c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca.

    4. In deroga all’articolo 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullita’, all’annullamento o all’inopponibilita’ degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l’atto pregiudizievole e’ disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.

    5. Gli effetti dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca e’ spossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa e’ pendente.

    6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell’attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.”

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