Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 63 TU Giustizia Tributaria: Degli atti in generale

    Art. 63 D.Lgs. 175/2024 – Degli atti in generale

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.

    2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 129, comma 3, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.

    3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 61, nonché di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

    4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

  • Art. 25 L. 392/1978 – Adeguamento del canone

    Art. 25 L. 392/1978 – Adeguamento del canone

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Ciascuna delle parti, in ogni momento del rapporto contrattuale, ha diritto all’adeguamento del canone in relazione all’eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15, escluso il parametro relativo alla vetusta’ che si applica al momento del rinnovo contrattuale.

    L’adeguamento del canone avra’ effetto dal mese sucessivo a quello durante il quale sia stato richiesto mediante lettera raccomandata.

  • Art. 24 L. 392/1978 – Aggiornamento del canone abitativo

    Art. 24 L. 392/1978 – Aggiornamento del canone abitativo

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Per gli immobili adibiti ad uso d’abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 e’ aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.

    L’aggiornamento del canone decorrera’ dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata.

  • Pubblicità o rappresentanza? Come si deducono le spese in azienda

    In sintesi

    • Pubblicità: deduzione integrale nell’esercizio in cui la spesa viene sostenuta, senza limiti percentuali.
    • Rappresentanza: limiti precisi – 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni, 0,6% tra 10 e 50 milioni, 0,4% oltre 50 milioni (art. 108, c.2 TUIR e DM 19/11/2008).
    • La distinzione chiave: la pubblicità promuove vendite con una controprestazione o una diffusione del marchio identificabile; la rappresentanza è gratuita, per immagine o prestigio.
    • Omaggi fino a 50 euro: interamente deducibili, non rientrano nel plafond di rappresentanza; sopra 50 euro confluiscono nelle spese di rappresentanza.
    • Vitto e alloggio come rappresentanza: se la spesa ha natura di rappresentanza, va prima ridotta al 75% e poi applicato il plafond.

    Pubblicità o rappresentanza: una distinzione che vale molte tasse

    Un’azienda spende per farsi conoscere, per acquisire clienti, per mantenere le relazioni. Non tutte queste spese, però, vengono trattate allo stesso modo dal fisco. La linea di confine che separa le spese di pubblicità – integralmente deducibili – dalle spese di rappresentanza – soggette a limiti precisi – è spesso sottile, ma le conseguenze fiscali sono rilevanti.

    Le spese di pubblicità e propaganda sono quelle sostenute per promuovere la vendita di prodotti o servizi: uno spot televisivo, un banner online, un catalogo inviato ai clienti, la sponsorizzazione di un evento con esposizione del marchio. La caratteristica comune è che c’è una controprestazione (il servizio promozionale) e l’obiettivo diretto è incrementare i ricavi. Queste spese si deducono per intero nell’anno in cui vengono sostenute.

    Le spese di rappresentanza, invece, sono erogate gratuitamente: cene aziendali con clienti, omaggi, eventi inaugurali, partecipazioni a fiere senza specifico obiettivo commerciale. La loro finalita’ è curare l’immagine o il prestigio dell’impresa. Per queste, il TUIR prevede una deducibilita’ limitata e progressiva in base ai ricavi.

    Classificare correttamente le spese è fondamentale: un errore sistematico può portare a dedurre più del consentito (rischio di accertamento) oppure a non sfruttare la piena deducibilita’ delle spese promozionali (spreco di risparmio fiscale).

    Confronto: pubblicità vs rappresentanza
    Voce Pubblicità e propaganda Rappresentanza (art. 108 c.2 TUIR)
    Deducibilita' Integrale nell'anno Limitata per scaglioni di ricavi
    Limite su ricavi fino a 10 mln Nessun limite 1,5% dei ricavi
    Limite su ricavi 10-50 mln Nessun limite 0,6% della parte eccedente
    Limite su ricavi oltre 50 mln Nessun limite 0,4% della parte eccedente
    Omaggi fino a 50 euro Integralmente deducibili, fuori dal plafond
    Omaggi oltre 50 euro (unitari) Rientrano nel plafond di rappresentanza

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha ricavi della gestione caratteristica di 8.000.000 euro nel 2025. Il plafond di rappresentanza e’ il 1,5% di 8.000.000 = 120.000 euro. Nel corso dell’anno la societa’ sostiene: (a) 40.000 euro di inserzioni pubblicitarie online – integralmente deducibili come pubblicita’; (b) 30.000 euro di cene e regali aziendali con valore unitario superiore a 50 euro – spese di rappresentanza, deducibili entro il plafond di 120.000 euro; (c) 500 euro di gadget aziendali con valore unitario di 15 euro – omaggi sotto 50 euro, deducibili interamente fuori dal plafond. In totale la societa’ non supera il plafond di rappresentanza e deduce tutte le spese senza variazioni in aumento.

    Documenti necessari

    • Fatture delle agenzie pubblicitarie, media e fornitori di servizi promozionali
    • Contratti di sponsorizzazione con evidenza della controprestazione
    • Fatture di cene, eventi e omaggi aziendali con indicazione dei destinatari
    • Prospetto di calcolo del plafond di rappresentanza (ricavi × percentuali di legge)
    • Documentazione interna che qualifica la natura della spesa (pubblicita’ o rappresentanza)
    • Estratti conto e note spese con specifica causale

    Caso 1 – Sponsorizzazione sportiva: pubblicità o rappresentanza?

    Scenario. Tizio e’ il titolare di Beta SNC, societa’ di costruzioni. Nel 2025 stipula un contratto da 15.000 euro con una squadra di calcio locale: il logo dell’impresa appare sulle magliette dei giocatori e sui pannelli pubblicitari del campo. In cambio, la squadra esegue alcune riparazioni negli spogliatoi.

    Come si applica. La sponsorizzazione sportiva con esposizione del marchio e controprestazione identificabile e’ qualificata come spesa di pubblicita’, non di rappresentanza. I 15.000 euro sono integralmente deducibili nell’esercizio 2025, senza alcun limite di plafond. La chiave e’ la presenza di una controprestazione (spazio pubblicitario) e la finalita’ promozionale diretta.

    In pratica

    • Sponsorizzazione con logo su maglie e cartelloni: spesa di pubblicita’.
    • Deducibilita’: integrale (15.000 euro) nell’anno di sostenimento.
    • Documenti essenziali: contratto di sponsorizzazione con clausole sullo spazio pubblicitario.

    Caso 2 – Cena aziendale di fine anno con clienti

    Scenario. Caio e’ il commercialista di una SRL con ricavi di 3.000.000 euro. Nel dicembre 2025 la societa’ organizza una cena di gala con i propri clienti principali, con un costo totale di 20.000 euro. Non vi e’ alcuna controprestazione commerciale specifica.

    Come si applica. La cena e’ organizzata senza una precisa controprestazione commerciale e ha finalita’ di immagine: e’ una spesa di rappresentanza. Il plafond disponibile e’ il 1,5% di 3.000.000 = 45.000 euro. Il costo di 20.000 euro rientra nel plafond, quindi e’ interamente deducibile come spesa di rappresentanza. Se la cena prevedesse anche somministrazione di alimenti e bevande classificata come representanza, la spesa va prima ridotta al 75% e poi confrontata con il plafond.

    In pratica

    • Cena aziendale senza controprestazione: spesa di rappresentanza.
    • Plafond: 3.000.000 × 1,5% = 45.000 euro – la spesa di 20.000 rientra nel plafond.
    • Se le spese di vitto hanno natura di rappresentanza: ridurle al 75% prima di applicare il plafond.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si distingue in pratica la pubblicita' dalla rappresentanza?

    La chiave e’ la presenza di una controprestazione identificabile e di un obiettivo diretto di vendita. La pubblicita’ punta ad aumentare i ricavi con un messaggio diffuso al pubblico; la rappresentanza mira all’immagine o alle relazioni, spesso senza un destinatario commerciale preciso e senza corrispettivo.

    Gli omaggi natalizi ai clienti sono sempre spese di rappresentanza?

    Si’, se il valore unitario supera 50 euro. Se invece ogni singolo omaggio vale al massimo 50 euro, e’ interamente deducibile e non va conteggiato nel plafond di rappresentanza (art. 108, comma 2, TUIR e DM 19/11/2008).

    Il plafond di rappresentanza si calcola sui ricavi dell'anno o su quelli medi?

    Sul ricavo della gestione caratteristica dell’anno in corso, applicando le tre aliquote progressive: 1,5% fino a 10 milioni, 0,6% sulla parte tra 10 e 50 milioni, 0,4% sulla parte oltre 50 milioni.

    Una fiera di settore con stand promozionale e' pubblicita' o rappresentanza?

    Dipende. Se lo stand e’ finalizzato alla vendita o alla promozione diretta di prodotti e l’impresa espone con controprestazione (contratto con l’ente fieristico), e’ pubblicita’. I costi accessori come omaggi ai visitatori o cene con clienti possono invece qualificarsi come rappresentanza.

    Cosa succede se supero il plafond di rappresentanza?

    La parte eccedente il plafond non e’ deducibile e va indicata come variazione in aumento nel rigo RF23, colonna 2, del quadro RF della dichiarazione Redditi SC 2026.

    Le spese di vitto e alloggio sono sempre deducibili al 75%?

    Al 75% se sono spese ordinarie non qualificabili come rappresentanza (art. 109, comma 5, TUIR). Se invece hanno natura di rappresentanza, vanno prima ridotte al 75% e poi sottoposte al plafond di rappresentanza, con doppio effetto limitativo.

  • Art. 23 L. 392/1978 – Riparazioni straordinarie

    Art. 23 L. 392/1978 – Riparazioni straordinarie

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Quando si eseguano sull’immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso a cui e’ adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entita’, il locatore puo’ chiedere al conduttore che il canone risultante dall’applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all’interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennita’ e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.

    L’aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e’ fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

    Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui e’ situato l’immobile.

    Le controversie derivanti dall’applicazione del presente articolo sono decise con le modalita’ indicate negli articoli 43 e seguenti.

  • Art. 22 L. 392/1978 – Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975

    Art. 22 L. 392/1978 – Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato e’ fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    Il costo base di produzione e’ determinato, anche in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto: a) dei costi di produzione dell’edilizia convenzionata; b) dell’incidenza del contributo di concessione; c) del costo dell’area, che non potra’ essere superiore al 25 per cento del costo di produzione; d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.

    Se, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o di altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni di origine pubblica, risultano costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua spettanza, e’ tenuto a fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta anteriormente al primo trasferimento dell’immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque conto del valore dell’immobile accertato ai fini dell’imposta di registro relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per la determinazione del canone e’ quello dei costi come sopra definiti.

    Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i coefficienti previsti nell’articolo 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione.

  • Art. 21 L. 392/1978 – Stato di conservazione e manutenzione

    Art. 21 L. 392/1978 – Stato di conservazione e manutenzione

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell’immobile si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 se lo stato e’ normale; b) 0,80 se lo stato e’ mediocre; c) 0,60 se lo stato e’ scadente.

    Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell’unita’ immobiliare: 1) pavimenti; 2) pareti e soffitti; 3) infissi; 4) impianto elettrico; 5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari; 6) impianto di riscaldamento; nonche’ dei seguenti elementi comuni: 1) accessi, scale e ascensore; 2) facciate, coperture e parti comuni in genere.

    Lo stato dell’immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri dell’unita’ immobiliare.

    Lo stato dell’immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell’unita’ immobiliare.

    Lo stato dell’immobile si considera scadente in ogni caso se l’unita’ immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell’impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a piu’ unita’ immobiliari.

    Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, indichera’ analiticamente gli elementi di valutazione fissati nei commi precedenti.

  • Art. 20 L. 392/1978 – Vetusta’

    Art. 20 L. 392/1978 – Vetusta’

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In relazione alla vetusta’ si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell’immobile e stabilito nel modo seguente: a) 1 per cento per i successivi quindici anni; b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.

    Se si e’ proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell’unita’ immobiliare, anno di costruzione e’ quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.

  • Art. 19 L. 392/1978 – Livello di piano

    Art. 19 L. 392/1978 – Livello di piano

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In relazione al livello di piano, limitatamente alle unita’ immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato; b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno; c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all’ultimo piano; d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.

    Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10.

  • Art. 18 L. 392/1978 – Ubicazione e zone territoriali

    Art. 18 L. 392/1978 – Ubicazione e zone territoriali

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In relazione all’ubicazione i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per la zona edificata periferica; c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico; d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola; e) 1,30 per il centro storico.

    I consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio comunale in zone entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

    Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le perimetrazioni previste nell’articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con i seguenti coefficienti: a) 0,85 per la zona agricola; b) 1 per il centro edificato; c) 1,10 per il centro storico.

    All’interno delle zone di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma ed alle lettere b) e c) del terzo comma i consigli comunali possono individuare edifici o comparti di edifici particolarmente degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90, in sostituzione dei coefficienti suindicati.

  • Art. 17 L. 392/1978 – Classe demografica dei comuni

    Art. 17 L. 392/1978 – Classe demografica dei comuni

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti; b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

    Il numero degli abitanti di un comune e’ stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall’ISTAT.

  • Perdite d’impresa: come si riportano nei quadri RF e RG

    In sintesi

    • Perdite ordinarie: si riportano negli esercizi successivi senza limite di tempo, ma possono abbattere il reddito imponibile solo fino all’80 per cento del reddito dello stesso anno.
    • Perdite in misura piena: alcune perdite speciali, indicate nell’art. 84 comma 2 del TUIR, sono riportabili al 100% e senza limite temporale – va barrata l’apposita casella nel quadro.
    • Quadro RF: usato da chi tiene la contabilità ordinaria; le perdite vengono compensate con gli altri redditi d’impresa dello stesso periodo e l’eccedenza va nel prospetto RS.
    • Quadro RG: usato da chi adotta la contabilità semplificata; stessa logica di compensazione ma con regole proprie della tassazione per cassa.
    • Prospetto RS: le perdite non compensate nell’anno devono essere evidenziate nel prospetto ‘Perdite d’impresa non compensate’ del quadro RS del Fascicolo 3 per consentirne il riporto.

    Cosa succede se la tua attività chiude l'anno in perdita

    Quando un’impresa individuale o un’attività in contabilità ordinaria o semplificata produce più costi che ricavi, il risultato fiscale dell’anno e’ negativo: si parla di perdita d’impresa. Questa perdita non va ‘buttata’: puoi usarla per ridurre le tasse degli anni successivi. Si chiama riporto delle perdite.

    La regola generale e’ che la perdita si porta avanti senza scadenza (nessun limite di anni), ma ogni anno puoi usarla solo per abbattere fino all’80 per cento del reddito d’impresa di quell’anno. Il restante 20 per cento rimane comunque tassabile. Questo meccanismo serve a evitare che una singola perdita elimini completamente il reddito imponibile per molti anni consecutivi.

    Esiste poi una categoria speciale, le perdite in misura piena, che non ha questo tetto del 80 per cento. Riguarda situazioni particolari previste dall’art. 84 comma 2 del TUIR – ad esempio le perdite dei primi tre periodi d’imposta di un’impresa appena avviata che svolge una nuova attivita’. In quel caso la perdita va al 100 per cento contro il reddito futuro. La casella corrispondente va barrata nel quadro di dichiarazione.

    Regole di riporto delle perdite d'impresa
    Tipo di perdita Limite di utilizzo annuo Limite temporale
    Perdita ordinaria (RF o RG) 80 per cento del reddito d'impresa Nessun limite (riportabile indefinitamente)
    Perdita in misura piena (art. 84 c. 2 TUIR) 100 per cento del reddito d'impresa Nessun limite
    Perdita da partecipazione in societa' trasparente (quadro RH) 80 per cento (o piena se casella barrata) Nessun limite, ma non compensabile con redditi ante-opzione trasparenza

    Esempio pratico

    • Tizio ha un’impresa in contabilita’ semplificata. Nel 2024 ha realizzato una perdita fiscale di 30.000 euro. Nel 2025 produce un reddito d’impresa di 25.000 euro. Puo’ usare la perdita del 2024 al massimo per il 80 per cento di 25.000, cioe’ 20.000 euro. Il reddito imponibile 2025 sara’ quindi 25.000 – 20.000 = 5.000 euro. I restanti 10.000 euro di perdita (30.000 – 20.000) rimangono disponibili per gli anni futuri senza scadenza.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi PF 2026 – quadro RF (contabilita’ ordinaria) o quadro RG (contabilita’ semplificata)
    • Quadro RS del Fascicolo 3 – prospetto ‘Perdite d’impresa non compensate’
    • Registro degli incassi e dei pagamenti (per contabilita’ semplificata)
    • Libro giornale e libro degli inventari (per contabilita’ ordinaria)
    • Eventuali perizie o documentazione a supporto della perdita

    Contabilita' ordinaria: perdita non compensata nell'anno

    Scenario. Caio gestisce un’impresa individuale in contabilita’ ordinaria e nel 2025 dichiara una perdita di 50.000 euro nel quadro RF. Non ha altri redditi d’impresa con cui compensarla nello stesso anno.

    Come si applica. Caio riporta la perdita nel prospetto ‘Perdite d’impresa non compensate’ del quadro RS del Fascicolo 3. Nei prossimi anni potra’ usarla per abbattere fino all’80 per cento del reddito d’impresa di ciascun periodo, senza alcuna scadenza temporale. Se la perdita non fosse indicata nel prospetto RS nella dichiarazione dell’anno in cui e’ maturata, non potrebbe essere riportata.

    In pratica

    • La perdita va indicata nel quadro RF nell’anno in cui si e’ verificata.
    • Va poi trascritta nel prospetto RS – ‘Perdite d’impresa non compensate’ per tenerla disponibile.
    • Negli anni successivi si usa fino all’80 per cento del reddito d’impresa di quell’anno, senza limiti di tempo.

    Perdita in misura piena: primo periodo d'imposta di nuova attivita'

    Scenario. Sempronio apre nel 2023 una nuova impresa in un settore in cui non ha mai operato. Nei primi anni accumula perdite significative. Si chiede se queste perdite abbiano lo stesso trattamento di quelle ordinarie.

    Come si applica. Le perdite dei primi tre periodi d’imposta di un’attivita’ appena avviata, quando si tratta di una nuova iniziativa, rientrano nella categoria delle perdite riportabili in misura piena ai sensi dell’art. 84 comma 2 del TUIR. Sempronio deve barrare l’apposita casella nel quadro RG o RF e nel prospetto RS. Queste perdite abbattono il reddito futuro al 100 per cento, senza il tetto dell’80 per cento.

    In pratica

    • Verificare se la propria perdita rientra nei casi di ‘misura piena’ dell’art. 84 comma 2 TUIR.
    • Barrare l’apposita casella nel quadro RF o RG e nel prospetto RS.
    • In caso di dubbio conviene consultare un commercialista per non perdere il beneficio.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le perdite d'impresa scadono dopo un certo numero di anni?

    No. Le perdite d’impresa non hanno una scadenza temporale: si riportano avanti indefinitamente finche’ non vengono consumate. Ogni anno puoi usarne fino all’80 per cento del reddito d’impresa prodotto.

    Posso usare la perdita d'impresa per abbattere anche altri tipi di reddito, come lo stipendio?

    Di regola no. Le perdite d’impresa in regime ordinario si compensano con i redditi d’impresa dello stesso anno e degli anni successivi, non con redditi di lavoro dipendente o altri redditi. Fanno eccezione alcune fattispecie particolari.

    Cosa succede se non indico la perdita nel quadro RS?

    Se la perdita non viene evidenziata nel prospetto ‘Perdite d’impresa non compensate’ del quadro RS nella dichiarazione dell’anno in cui si e’ verificata, non puoi riportarla negli anni successivi. E’ un adempimento formale indispensabile.

    Qual e' la differenza tra perdita in contabilita' ordinaria e semplificata?

    La logica del riporto e’ la stessa (limite 80 per cento, nessuna scadenza), ma il quadro da compilare e’ diverso: RF per la contabilita’ ordinaria, RG per quella semplificata. Le regole di determinazione della perdita cambiano perche’ la contabilita’ semplificata e’ per cassa.

    Come funziona il riporto delle perdite se sono socio di una societa' di persone?

    Se partecipi a una societa’ di persone o ad un soggetto trasparente, la perdita ti viene imputata in proporzione alla tua quota. La gestisci nel quadro RH. Le perdite maturate prima dell’opzione per la trasparenza non possono pero’ essere usate per compensare i redditi attribuiti dalla societa’ trasparente.

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