Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 42 L. 392/1978 – Locazioni per attivita’ ricreative e culturali

    Art. 42 L. 392/1978 – Locazioni per attivita’ ricreative e culturali

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attivita’ ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonche’ a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato e da altri enti pubblici territoriali in qualita’ di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell’articolo 27.

    A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonche’ le disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III, ed il preavviso per il rilascio di cui all’articolo 28.

  • Art. 41 L. 392/1978 – Norme applicabili alle locazioni commerciali

    Art. 41 L. 392/1978 – Norme applicabili alle locazioni commerciali

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Ai contratti previsti nell’articolo 27 si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11.

    Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano ai rapporti di locazione di cui all’articolo 35.

  • 730 precompilato 2026: come accedere, modificarlo e inviarlo

    In sintesi

    • Disponibile dal 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’area dedicata alla dichiarazione precompilata.
    • Accesso con identità digitale: SPID, CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
    • Modalità semplificata: linguaggio guidato che consente di confermare o modificare i dati con un percorso assistito.
    • Vantaggi sui controlli: se presentato senza modifiche, non si effettuano i controlli documentali sugli oneri comunicati da terzi.
    • Scadenza: il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre, direttamente all’AdE, al CAF, al professionista o al sostituto d’imposta.
    • Rimborso automatico: il credito è accreditato in busta paga (luglio) o sulla rata di pensione (agosto o settembre).

    Come funziona il 730 precompilato 2026

    A partire dal 30 aprile l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata nell’area dedicata del proprio sito web. Il modello 730/2026 riguarda i redditi percepiti nel 2025 e si rivolge a lavoratori dipendenti, pensionati e alle altre categorie abilitate a usare il modello 730.

    Il 730 precompilato contiene già i dati che l’AdE ha acquisito da fonti terze: la Certificazione Unica inviata dal sostituto d’imposta (redditi da lavoro dipendente o pensione, ritenute, familiari a carico), gli oneri detraibili e deducibili comunicati da banche, assicurazioni, strutture sanitarie, enti previdenziali e altre fonti, oltre ai dati degli immobili presenti nell’Anagrafe tributaria e ai pagamenti effettuati con modello F24.

    L’area web mette a disposizione anche la modalità di compilazione semplificata: le informazioni sono presentate con un linguaggio accessibile e il contribuente le può confermare o modificare attraverso un percorso guidato, senza intervenire direttamente nei campi del modello. Questa modalità offre le stesse agevolazioni sui controlli della presentazione diretta ordinaria.

    Il contribuente che non intende usare il precompilato può presentare il 730 nelle modalità ordinarie entro il 30 settembre, rivolgendosi al sostituto d’imposta (se ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale), a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, esperto contabile, ragioniere o perito commerciale).

    Scadenze e canali di presentazione del 730 precompilato 2026
    Canale Scadenza consegna prospetto di liquidazione al contribuente
    Presentazione entro il 31 maggio 15 giugno
    Presentazione dal 1° al 20 giugno 29 giugno
    Presentazione dal 21 giugno al 15 luglio 23 luglio
    Presentazione dal 16 luglio al 31 agosto 15 settembre
    Presentazione dal 1° al 30 settembre 30 settembre
    Rimborso IRPEF in busta paga (dipendenti) Da luglio
    Rimborso IRPEF in rata di pensione Da agosto o settembre

    Esempio pratico

    • Tizio, dipendente privato, accede al 730 precompilato il 5 maggio con SPID. Trova già inseriti i redditi da lavoro risultanti dalla Certificazione Unica, gli interessi passivi sul mutuo comunicati dalla banca e le spese sanitarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria. Verifica i dati, li accetta senza modifiche e invia direttamente tramite il sito AdE. Poiché non ha apportato modifiche, nessun controllo documentale sarà effettuato sugli oneri comunicati da terzi. A luglio riceve il rimborso IRPEF direttamente in busta paga.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal sostituto d’imposta
    • Credenziali SPID, CIE o CNS per l’accesso all’area riservata AdE
    • Documentazione degli oneri non presenti nella dichiarazione precompilata (es. spese sportive dei figli)
    • Delega per l’accesso al precompilato (se si presenta tramite CAF o professionista)
    • Modello 730-1 in busta chiusa con la scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF

    Caso 1: Tizio accetta il precompilato senza modifiche

    Scenario. Tizio è un lavoratore dipendente con un unico datore di lavoro. Il 730 precompilato riporta correttamente reddito, ritenute, spese sanitarie e interessi sul mutuo. Non ha altre spese da aggiungere.

    Come si applica. Tizio può accettare il modello senza apportare alcuna modifica e inviarlo direttamente tramite il sito AdE. In questo caso non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri comunicati all’Agenzia delle Entrate. Il rimborso, se spettante, verrà erogato dal datore di lavoro a partire da luglio.

    In pratica

    • Accedere con SPID/CIE/CNS all’area dedicata del sito agenziaentrate.gov.it.
    • Verificare i dati e accettare il modello senza modifiche per beneficiare dell’agevolazione sui controlli.
    • Compilare e consegnare il Mod. 730-1 con la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF.

    Caso 2: Caio integra il precompilato con spese non presenti

    Scenario. Caio ha figli che praticano attività sportiva. Le relative spese non risultano nel 730 precompilato perché la palestra non ha trasmesso i dati all’AdE. Vuole aggiungere queste spese per fruire della detrazione.

    Come si applica. Caio può modificare il 730 precompilato aggiungendo gli oneri mancanti. Le modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta comportano che i controlli documentali riguarderanno esclusivamente i dati che hanno determinato la modifica, mentre gli oneri comunicati da terzi non modificati restano esenti da controllo. Caio dovrà conservare i giustificativi di spesa fino al 31 dicembre 2031.

    In pratica

    • Inserire le spese sportive dei figli nella sezione dedicata del 730 precompilato e salvare il nuovo prospetto di liquidazione.
    • Conservare ricevute e attestati di pagamento fino al 31 dicembre 2031, termine entro cui l’AdE può richiedere i documenti.
    • Il rimborso spettante sarà erogato direttamente dal datore di lavoro a partire da luglio.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Da quando è disponibile il 730 precompilato 2026?

    Il 730 precompilato 2026 è disponibile a partire dal 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’area dedicata alla dichiarazione precompilata.

    Come si accede al 730 precompilato?

    Si accede tramite identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). L’Agenzia delle Entrate non rilascia più credenziali proprie, salvo casi particolari.

    Entro quando va presentato il 730 precompilato?

    Il termine di presentazione è il 30 settembre 2026, sia per la presentazione diretta all’AdE sia tramite CAF, professionista abilitato o sostituto d’imposta.

    Cosa succede se si accetta il precompilato senza modifiche?

    Non vengono effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi. Si tratta di un vantaggio significativo rispetto alla dichiarazione ordinaria.

    Quando arriva il rimborso dal 730?

    Il rimborso IRPEF viene erogato dal datore di lavoro a partire dal mese di luglio; per i pensionati, l’ente pensionistico provvede a partire da agosto o settembre.

    Si può delegare qualcuno ad accedere al proprio 730 precompilato?

    Sì. Il contribuente può delegare il proprio sostituto d’imposta, un CAF o un professionista abilitato, consegnando un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato. Può anche avvalersi di una persona di fiducia, secondo le modalità descritte sul sito AdE.

  • Art. 40 L. 392/1978 – Prelazione in caso di nuova locazione

    Art. 40 L. 392/1978 – Prelazione in caso di nuova locazione

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il locatore che intende locare a terzi l’immobile, alla scadenza del contratto rinnovato ai sensi dell’articolo 28, deve comunicare le offerte al conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

    Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto di locazione dovuti a risoluzione per inadempimento o recesso del conduttore o ad una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relative al conduttore medesimo.

    Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

    Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero quando il locatore abbia ottenuto il rilascio dell’immobile non intendendo locarlo a terzi, e, viceversa, lo abbia concesso in locazione entro i sei mesi successivi.

  • Articolo 79 L. 184/1983: Estensione effetti adozione a affiliazioni pregresse

    Art. 79 L. 184/1983 – Estensione effetti adozione a affiliazioni pregresse

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, semprechè il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento. Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato. Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, in considerazione della loro capacità di discernimento,
    anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso. Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso. I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti. Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante. Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili. Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.

  • Art. 39 L. 392/1978 – Diritto di riscatto

    Art. 39 L. 392/1978 – Diritto di riscatto

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all’articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall’atto di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile, l’avente diritto alla prelazione puo’, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

    Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell’atto notificato con cui l’acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.

    Se per qualsiasi motivo, l’acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

  • Art. 38 L. 392/1978 – Diritto di prelazione del conduttore

    Art. 38 L. 392/1978 – Diritto di prelazione del conduttore

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

    Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l’invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.

    Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

    Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto prelimare.

    Nel caso in cui l’immobile risulti locato a piu’ persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse. Il diritto di prelazione puo essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.

    L’avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.

    Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall’articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

  • Art. 37 L. 392/1978 – Successione nel contratto uso non abitativo

    Art. 37 L. 392/1978 – Successione nel contratto uso non abitativo

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a continuarne l’attivita’.

    In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

    Se l’immobile e’ adibito all’uso di piu’ professionisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi e’ titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti.

    Nelle ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore puo’ opporsi alla successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalita’ di cui all’articolo precedente.

  • Art. 36 L. 392/1978 – Sublocazione e cessione uso non abitativo

    Art. 36 L. 392/1978 – Sublocazione e cessione uso non abitativo

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il conduttore puo’ sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purche’ venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore puo’ opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, puo’ agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

    Le indennita’ previste dall’articolo 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione.

  • Art. 35 L. 392/1978 – Limiti all’indennita’ di avviamento

    Art. 35 L. 392/1978 – Limiti all’indennita’ di avviamento

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le disposizioni di cui all’articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita’ che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonche’ destinati all’esercizio di attivita’ professionali, ad attivita’ di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.

  • Art. 34 L. 392/1978 – Indennita’ per perdita dell’avviamento

    Art. 34 L. 392/1978 – Indennita’ per perdita dell’avviamento

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all’art. 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore ha diritto, per le attivita’ indicate ai numeri 1) e 2) dell’art. 27, ad una indennita’ pari a 18 mensilita’ dell’ultimo canone corrisposto; per le attivita’ alberghiere l’indennita’ e’ pari a 21 mensilita’.

    Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennita’ pari all’importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l’immobile venga, da chiunque, adibito all’esercizio della stessa attivita’ o di attivita’ incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella gia’ esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.

    L’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile e’ condizionata dall’avvenuta corresponsione dell’indennita’ di cui al primo comma.

    L’indennita’ di cui al secondo comma deve essere corrisposta all’inizio del nuovo esercizio.

  • Sopravvenienze attive e passive: come si tassano in impresa

    In sintesi

    • Sopravvenienze attive tassabili: sono proventi che emergono in modo imprevisto, come incassi a fronte di costi gia dedotti in anni precedenti o insussistenza di passivita iscritte in bilancio (art. 88 TUIR).
    • Alcune sopravvenienze si rateizzano: contributi e liberalita in denaro o in natura possono concorrere al reddito in quote costanti fino a 5 esercizi consecutivi (art. 88, comma 3, lett. b TUIR).
    • Sopravvenienze passive deducibili: le perdite e le sopravvenienze passive riducono il reddito dell’esercizio in cui emergono, secondo le regole dell’art. 101 TUIR.
    • Distinzione chiave: una sopravvenienza attiva non e un ricavo ordinario, ma un provento «fuori ciclo» che la fiscalita tratta come componente positivo di reddito.
    • Impatto sul quadro RF: le sopravvenienze attive rientrano nelle variazioni in aumento; quelle rateizzate vanno indicate nel prospetto RS del modello Redditi SC.

    Cosa sono le sopravvenienze e perche interessano la fiscalita d'impresa

    Nel linguaggio contabile una sopravvenienza e un provento o un costo che emerge in un esercizio diverso da quello a cui si riferisce economicamente. In pratica si tratta di qualcosa che non era previsto: un debito che non occorre piu pagare, un rimborso che arriva su una spesa gia dedotta, un contributo pubblico incassato. La domanda che si pone ogni impresa e societa e: questo importo va tassato subito? Va distribuito su piu anni? Oppure riduce direttamente il reddito imponibile?

    Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) risponde in modo chiaro agli artt. 88 e 101. Le sopravvenienze attive – cioe i proventi inattesi – sono in linea generale tassate nell’esercizio in cui emergono. Le sopravvenienze passive – cioe i costi o le perdite impreviste – sono deducibili secondo le condizioni dell’art. 101. La regola di base e la competenza: la sopravvenienza si imputa all’anno in cui si «manifesta» contabilmente e fiscalmente.

    Una variante importante riguarda i contributi e le liberalita. Quando un’impresa riceve un contributo in conto esercizio o una liberalita in denaro o in natura (esclusi quelli direttamente legati all’acquisto di beni ammortizzabili), puo scegliere di non tassare tutto nell’anno di incasso. L’art. 88, comma 3, lett. b del TUIR consente di rateizzare il provento in quote costanti nell’esercizio in cui e incassato e nei quattro successivi, per un massimo di 5 esercizi complessivi.

    Questa flessibilita e utile quando un contributo di importo elevato rischierebbe di «gonfiare» in modo anomalo il reddito di un singolo anno. La scelta per la rateizzazione deve essere effettuata nella dichiarazione relativa all’anno di incasso, compilando l’apposito prospetto RS del modello Redditi SC. Una volta esercitata, la scelta e vincolante per tutti e cinque i periodi.

    Sopravvenienze attive e passive – trattamento fiscale (artt. 88 e 101 TUIR)
    Tipo di sopravvenienza Trattamento fiscale Rateizzabile?
    Sopravvenienza attiva (insussistenza di passivita, incasso su costo gia dedotto) Tassata per intero nell'esercizio di competenza No
    Contributo o liberalita in denaro/natura (art. 88, c. 3, lett. b) Tassata nell'anno di incasso oppure in quote costanti su max 5 esercizi Si (a scelta, da indicare nel prospetto RS)
    Sopravvenienza passiva (perdita, costo imprevisto deducibile) Deducibile nell'esercizio di competenza ex art. 101 TUIR No

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha dedotto nel 2022 un costo per una fornitura di 20.000 euro. Nel 2025 il fornitore rimborsa 8.000 euro perche la merce aveva un difetto non rilevato in tempo. I 8.000 euro costituiscono una sopravvenienza attiva: in bilancio entrano come provento straordinario e fiscalmente concorrono al reddito 2025 per intero. Non e possibile rateizzare questo importo perche non si tratta di un contributo o di una liberalita ma di un semplice rimborso su costo gia dedotto. Se invece Alfa SRL riceve nel 2025 un contributo regionale di 50.000 euro per ammodernamento macchinari (non collegato all’acquisto di beni ammortizzabili), puo scegliere di tassare 10.000 euro all’anno per 5 anni, indicandolo nel prospetto RS della dichiarazione 2025.

    Documenti necessari

    • Contratto o atto che documenta l’origine della sopravvenienza (rimborso, accordo transattivo, lettera di contributo)
    • Delibera o atto pubblico di concessione del contributo o della liberalita
    • Estratto del conto economico con evidenza della voce contabile
    • Prospetto RS del modello Redditi SC (per la scelta di rateizzare)
    • Scritture contabili dell’anno precedente in cui il costo originario era stato dedotto

    Alfa SRL: debito prescritto che non dovra piu pagare

    Scenario. Alfa SRL aveva in bilancio un debito verso un fornitore di 15.000 euro, iscritto nel 2018. Nel 2025, il diritto del fornitore si e prescritto e la societa chiude il debito stornandolo dalla contabilita.

    Come si applica. Lo storno di un debito prescritto configura una sopravvenienza attiva: la passivita iscritta in bilancio non sussiste piu, e quel valore passa a provento. Fiscalmente i 15.000 euro concorrono al reddito imponibile del 2025 per intero, nell’esercizio in cui la societa ha rilevato l’insussistenza. Non e ammessa la rateizzazione perche non si tratta di un contributo o di una liberalita. La variazione va indicata tra i componenti positivi nel quadro RF della dichiarazione.

    In pratica

    • Documentare la prescrizione con una nota interna che attesti la data di scadenza del termine e la mancata richiesta del fornitore
    • Contabilizzare la sopravvenienza attiva nel conto economico dell’esercizio 2025
    • Indicare l’importo nel quadro RF tra le variazioni in aumento, se non gia iscritto nel conto economico con segno positivo

    Beta SNC: contributo pubblico per riqualificazione energetica

    Scenario. Beta SNC riceve nel 2025 un contributo in conto esercizio di 30.000 euro dalla Regione per la sostituzione di impianti di climatizzazione. Il contributo non e collegato all’acquisto di beni ammortizzabili specifici ma e un rimborso a fondo perduto delle spese operative.

    Come si applica. Il contributo rientra nell’art. 88, comma 3, lett. b del TUIR. Beta SNC puo scegliere tra due strade: tassare i 30.000 euro interamente nel 2025, oppure optare per la rateizzazione in cinque quote costanti da 6.000 euro ciascuna (2025, 2026, 2027, 2028, 2029). La scelta va effettuata nella dichiarazione relativa al 2025, compilando il prospetto delle sopravvenienze attive nel quadro RS. Una volta scelto, il metodo non puo essere cambiato per questa specifica sopravvenienza.

    In pratica

    • Verificare che il contributo non sia destinato all’acquisto di un bene ammortizzabile specifico: in quel caso le regole sarebbero diverse
    • Compilare il prospetto RS nella dichiarazione Redditi 2025 indicando la scelta di rateizzazione e l’importo annuale (6.000 euro per 5 anni)
    • Negli anni successivi indicare la quota annuale tra le variazioni in aumento nel quadro RF fino al 2029

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per sopravvenienza attiva?

    E un provento che emerge in modo imprevisto in un esercizio diverso da quello a cui si riferisce economicamente: per esempio, un debito che non si deve piu pagare, un rimborso su un costo gia dedotto, o un contributo pubblico incassato. Secondo l’art. 88 TUIR, le sopravvenienze attive concorrono al reddito imponibile dell’impresa.

    Le sopravvenienze attive si possono rateizzare in piu anni?

    Solo alcune: i contributi e le liberalita in denaro o in natura (che non siano collegati all’acquisto di beni ammortizzabili) possono essere tassati in quote costanti nell’esercizio di incasso e nei quattro successivi, per un massimo di cinque periodi d’imposta. La scelta va fatta nella dichiarazione dell’anno di incasso nel prospetto RS.

    Una sopravvenienza passiva e sempre deducibile?

    E deducibile se rientra nelle condizioni dell’art. 101 TUIR: deve trattarsi di una perdita o di un costo effettivamente sostenuto, documentato e inerente all’attivita d’impresa. Le sopravvenienze passive derivanti da operazioni con soci o da finalita estranee all’impresa non sono deducibili.

    Come si distingue una sopravvenienza da un ricavo ordinario?

    Un ricavo ordinario nasce dal ciclo produttivo tipico dell’impresa (vendita di beni o servizi). Una sopravvenienza attiva origina invece da un evento fuori ciclo: storno di un debito, rimborso su costo gia dedotto, contributo, indennita. La distinzione e importante perche le regole di imputazione temporale possono essere diverse.

    Dove si indicano le sopravvenienze nella dichiarazione dei redditi?

    Nel quadro RF del modello Redditi SC, tra le variazioni in aumento. Se si opta per la rateizzazione di un contributo o di una liberalita, occorre compilare prima il prospetto RS (plusvalenze e sopravvenienze attive) e poi riportare la quota annuale nel rigo RF7 del quadro RF.

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