Autore: Andrea Marton

  • Art. 35 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale

    Art. 35 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 611: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.»; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell’articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione: a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l’osservanza delle forme previste dall’articolo 127; b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all’esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell’articolo 598-bis, salvo che l’appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale .

    1-ter. Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo

    127. 1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte può disporre d’ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l’avviso di fissazione dell’udienza.

    1-quinquies. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127, l’avviso di fissazione dell’udienza è comunicato o notificato almeno venti giorni prima dell’udienza e i termini di cui ai commi 1 e 1-ter sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e a tre giorni per le memorie di replica.

    1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l’avviso di fissazione della nuova udienza.»; 3) nella rubrica le parole «in camera di consiglio» sono soppresse; b) all’articolo 623, comma 1: 1) alla lettera b), le parole: «, 4 e 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e 4»; 2) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo risulti che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata;».

  • Art. 94 D.P.R. 115/2002

    Art. 94 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

    2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

    3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

  • Art. 1051 Codice della Navigazione – Fallimento dell’esercente

    Art. 1051 Codice della Navigazione – Fallimento dell’esercente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli effetti del fallimento dell'esercente, dichiarato successivamente al deposito della somma limite, sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 639. Art. 1052 (Decadenza dell'esercente dal beneficio della limitazione). L'esercente decade dal beneficio della limitazione per mancato deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della somma per le spese del procedimento.

  • Art. 26 TUEL – Articolo 26

    Art. 26 TUEL – Articolo 26

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Sono fatte salvo le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane.

    2. La legge istitutiva della città metropolitana stabilisce i termini per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi dell’ articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e le modalità per l’esercizio dell’intervento sostitutivo da parte del Governo in analogia a quanto previsto dall’ articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .

  • Art. 127 Reg. (UE) 2023/1114 – Divulgazione di informazioni provenienti da paesi terzi

    Art. 127 Reg. (UE) 2023/1114 – Divulgazione di informazioni provenienti da paesi terzi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’ABE può divulgare informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi soltanto se l’ABE o l’autorità competente che ha fornito le informazioni all’ABE ha ottenuto il consenso esplicito dell’autorità di vigilanza del paese terzo che le ha trasmesse e, se del caso, divulga tali informazioni esclusivamente per le finalità per le quali tale autorità di vigilanza ha espresso il suo consenso o qualora la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

    2. Il requisito del consenso esplicito di cui al paragrafo 1 non si applica alle altre autorità di vigilanza dell’Unione qualora le informazioni da esse richieste siano necessarie per lo svolgimento dei loro compiti né si applica agli organi giurisdizionali qualora le informazioni da essi richieste siano necessarie ai fini di indagini o procedimenti relativi a violazioni soggette a sanzioni penali.

  • Art. 30 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 30 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 30 L. Fall. – Qualità di pubblico ufficiale

    Qualità di pubblico ufficiale

  • Art. 120 octies T.U.B.: Pubblicità

    Art. 120 octies T.U.B.: Pubblicità

    Art. 120 octies T.U.B. – Pubblicita’ (1).

    In vigore dal 01/11/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

    “1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilita’ o il costo del credito.

    2. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in maniera chiara, precisa, evidenziata e, a seconda del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile:

    a) il finanziatore o, se del caso, l’intermediario del credito;

    b) se del caso, il fatto che il contratto di credito sara’ garantito da un’ipoteca su beni immobili residenziali oppure su un diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali;

    c) il tasso d’interesse, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle commissioni e agli altri oneri compresi nel costo totale del credito per il consumatore;

    d) l’importo totale del credito;

    e) il TAEG, che deve avere un’evidenza all’interno dell’annuncio almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse;

    f) l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;

    g) la durata del contratto di credito, se determinata;

    h) se del caso, l’importo delle rate;

    i) se del caso, l’importo totale che il consumatore e’ tenuto a pagare;

    l) se del caso, il numero delle rate;

    m) in caso di finanziamenti in valuta estera, un’avvertenza relativa al fatto che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio potrebbero incidere sull’importo che il consumatore e’ tenuto a pagare.

    3. Le informazioni elencate al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), sono specificate con l’impiego di un esempio rappresentativo.

    4. Il CICR, su proposta della Banca d’Italia, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari, le modalita’ per la loro divulgazione e i criteri per la definizione dell’esempio rappresentativo (1).”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 2 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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  • Art. 36-bis D.Lgs. 209/2005 – (Disposizioni generali in materia di riserve tecniche)

    Art. 36-bis D.Lgs. 209/2005 – (Disposizioni generali in materia di riserve tecniche)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte ad ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.

    2. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente all'importo attuale che l'impresa medesima dovrebbe pagare se dovesse trasferire immediatamente i propri impegni assicurativi e riassicurativi ad un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione.

    3. Per il calcolo delle riserve tecniche l'impresa utilizza in modo coerente con le valutazioni di mercato le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione.

    4. L'impresa calcola le riserve tecniche in modo prudente, affidabile ed obiettivo.

    5. L'impresa calcola le riserve tecniche ai sensi degli articoli da 36-ter a 36-undecies, dell'articolo 36-duodecies, commi 1 e 2, e delle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3, e 4 e tenuto conto dei principi di cui all'articolo 35-quater, commi 1 e 2.

    ))

  • Art. 26 CPI – Decadenza

    Art. 26 CPI – Decadenza

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il marchio decade: a) per volgarizzazione ai sensi dell’articolo 13, comma 4; b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 14, comma 2; c) per non uso ai sensi dell’articolo 24.

  • Art. 31 L. 689/1981 – Provvedimenti dell’autorità regionale

    Art. 31 L. 689/1981 – Provvedimenti dell’autorità regionale

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall' articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 . L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23.

  • Art. 27 bis Cod. Amb. – Provvedimento autorizzatorio unico regionale

    Art. 27 Bis Cod. Amb. – Provvedimento autorizzatorio unico regionale

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

    2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità competente verifica l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33, nonché l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all’articolo

    32.

    3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità competente, quest’ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all’ articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , nel termine di cui al primo periodo l’amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.

    4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l’autorità competente pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.

    5. Entro i successivi trenta giorni l’autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. L’autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma

    4. 6. L’autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 1, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’articolo 7-bis, comma

    8. 7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’ articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione . La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

    7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell’opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

    7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all’esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.

    8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

    9. Le condizioni e le misure supplementari relative all’autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

  • Art. 10 CPI – Stemmi

    Art. 10 CPI – Stemmi

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico inclusi i segni riconducibili alle forze dell’ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

    1-bis. Non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell’immagine o della reputazione dell’Italia .

    2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l’esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l’avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma

    4. 3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

    4. Se l’amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l’Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.