Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione: come si calcola nel 730

    In sintesi

    • La regola dei cinque anni si applica dal donante: per capire se la vendita genera una plusvalenza tassabile, il periodo di cinque anni si conta dalla data in cui il donante ha acquistato o costruito l’immobile, non dalla data in cui tu lo hai ricevuto in dono.
    • Vendita entro cinque anni (contati dal donante): la plusvalenza e tassabile come reddito diverso e va dichiarata nel quadro D del 730 con il codice 2.
    • Vendita oltre cinque anni (contati dal donante): la plusvalenza non e tassabile e non va dichiarata nel 730.
    • Costo di acquisto = quello del donante: la plusvalenza si calcola come differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo che aveva pagato il donante (piu le spese inerenti), non il valore al momento della donazione.
    • Abitazione principale esclusa: se l’immobile e stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo tra acquisto (del donante) e vendita, la plusvalenza non e tassabile.
    • Imposta sostitutiva via notaio: il venditore puo chiedere al notaio di applicare e versare direttamente l’imposta sostitutiva: in quel caso non si dichiara nulla nel 730.

    Quando si tassa la plusvalenza su un immobile ricevuto in donazione

    Hai ricevuto un immobile in donazione e ora vuoi venderlo. Una delle prime domande e: devo pagare le tasse sulla differenza tra il prezzo di vendita e il valore dell’immobile? La risposta dipende da quanto tempo fa il donante aveva acquistato quell’immobile, non da quando tu lo hai ricevuto.

    La legge italiana stabilisce che, nel caso di immobili ricevuti in donazione, per calcolare il periodo di cinque anni che determina se la plusvalenza e tassabile o meno, si deve guardare indietro fino alla data di acquisto o costruzione dell’immobile da parte del donante. Se sono passati meno di cinque anni da quella data, la plusvalenza potrebbe essere tassabile. Se ne sono passati piu di cinque, sei al sicuro.

    Altrettanto importante e il calcolo del guadagno (la ‘plusvalenza’): non si misura rispetto al valore del regalo, ma rispetto a quanto aveva speso il donante per comprare o costruire l’immobile. Questo significa che potresti trovarti con una plusvalenza maggiore di quanto ti aspetti, oppure avere costi riconosciuti piu alti se il donante aveva acquistato a prezzi piu elevati.

    Tassazione plusvalenza su immobile ricevuto in donazione
    Situazione Plusvalenza tassabile? Come si dichiara
    Vendita entro 5 anni dalla data di acquisto del donante SI Quadro D, rigo D4, codice 2; spese = costo del donante + spese inerenti
    Vendita oltre 5 anni dalla data di acquisto del donante NO Non si dichiara nel 730
    Immobile acquistato per successione (non donazione) NO (escluso dalla norma) Non si dichiara nel 730
    Immobile usato come abitazione principale per la maggior parte del periodo NO Non si dichiara nel 730
    Imposta sostitutiva applicata dal notaio all'atto della cessione Gia pagata Non si dichiara nel 730

    Esempio pratico

    • Sempronia riceve in donazione nel 2022 un appartamento che il padre (il donante) aveva acquistato nel 2020 per 150.000 euro. Nel 2025 Sempronia vende l’appartamento a 200.000 euro. Il periodo da considerare e quello tra il 2020 (acquisto del donante) e il 2025 (vendita): sono 5 anni, il che significa che siamo ancora dentro la finestra tassabile. La plusvalenza e 200.000 – 150.000 = 50.000 euro (al netto di eventuali spese inerenti documentate). Sempronia indica nel 730 rigo D4 codice 2: colonna 4 il corrispettivo di 200.000 euro, colonna 5 i costi di 150.000 euro. In alternativa, puo chiedere al notaio di applicare l’imposta sostitutiva direttamente in atto, evitando la dichiarazione.

    Documenti necessari

    • Atto di donazione (per conoscere la data e le condizioni del trasferimento)
    • Atto di acquisto originale del donante (per il prezzo di acquisto e la data)
    • Ricevute delle spese inerenti sostenute dal donante (notaio, imposte di registro, ecc.)
    • Atto di vendita dell’immobile (per il prezzo di cessione)
    • Eventuale perizia giurata di stima, se richiesta dall’ufficio
    • Prospetto di calcolo della plusvalenza da conservare ed eventualmente esibire all’Agenzia delle Entrate

    Vendita tassabile: il donante aveva acquistato da meno di cinque anni

    Scenario. Tizio riceve in donazione dal padre nel 2023 una casa vacanze. Il padre aveva comprato l’immobile nel 2021 per 120.000 euro piu 5.000 euro di spese notarili e imposte (totale 125.000 euro). Nel 2025 Tizio vende a 160.000 euro. Dal 2021 al 2025 sono passati quattro anni: siamo dentro il quinquennio.

    Come si applica. La plusvalenza e calcolata come 160.000 – 125.000 = 35.000 euro. Tizio dichiara la plusvalenza nel rigo D4 codice 2 del quadro D: nella colonna 4 indica 160.000 euro (corrispettivo), nella colonna 5 indica 125.000 euro (costo del donante). Il reddito tassabile e la differenza: 35.000 euro. In alternativa, Tizio puo chiedere al notaio di applicare l’imposta sostitutiva in sede di rogito, evitando di dichiarare nel 730.

    In pratica

    • Recupera l’atto di acquisto originale del donante: ti serve la data e il prezzo.
    • Somma al prezzo d’acquisto del donante tutte le spese documentate (notaio, registro, ipotecaria, catastale).
    • Dichiara nel rigo D4 codice 2: corrispettivo in colonna 4, costi in colonna 5.
    • Tieni il prospetto di calcolo: se richiesto, va esibito all’Agenzia delle Entrate.

    Vendita non tassabile: il donante aveva acquistato da oltre cinque anni

    Scenario. Caio eredita in donazione dalla nonna nel 2024 un appartamento che lei aveva comprato nel 2010. Nel 2025 Caio vende l’immobile a 300.000 euro.

    Come si applica. Dal 2010 (acquisto della nonna) al 2025 (vendita) sono passati quindici anni: ben oltre il quinquennio. La plusvalenza non e tassabile. Caio non deve indicare nulla nel quadro D del 730. Non e necessario conservare particolari documenti aggiuntivi per questa vendita ai fini IRPEF, anche se e comunque utile conservare l’atto di acquisto della nonna per eventuali controlli.

    In pratica

    • Nessuna dichiarazione nel 730: la plusvalenza e fuori dal regime tassabile.
    • Verifica la data di acquisto del donante sull’atto originale: deve essere precedente di oltre cinque anni rispetto alla data di vendita.
    • L’esenzione vale anche se il valore di mercato e molto aumentato rispetto al prezzo originale del donante.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se vendo un immobile ricevuto in donazione, pago le tasse sulla plusvalenza?

    Dipende dalla data di acquisto del donante, non dalla data in cui hai ricevuto il regalo. Se dalla data in cui il donante ha comprato o costruito l’immobile alla data in cui tu vendi sono passati meno di cinque anni, la plusvalenza e tassabile. Se sono passati piu di cinque anni, non e tassabile.

    Come si calcola la plusvalenza su un immobile ricevuto in donazione?

    La plusvalenza e la differenza tra il prezzo a cui vendi e il costo che aveva sostenuto il donante per acquistare o costruire l’immobile, aumentato di tutte le spese inerenti documentate. Non si usa il valore dell’immobile al momento della donazione.

    Se l'immobile lo ho ricevuto per eredita (successione) anziche donazione, vale la stessa regola?

    No. Gli immobili ricevuti per successione sono espressamente esclusi dalla tassazione delle plusvalenze, indipendentemente da quanto tempo fa il defunto li aveva acquistati.

    Posso evitare di dichiarare la plusvalenza nel 730?

    Si, se opti per l’imposta sostitutiva: puoi chiedere al notaio di applicarla e versarla direttamente all’atto della cessione. In quel caso la plusvalenza non va dichiarata nel 730.

    L'immobile donato che ho usato come abitazione principale e tassabile alla vendita?

    No. Se l’immobile e stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo compreso tra l’acquisto del donante e la vendita, la plusvalenza non e tassabile.

    Quali documenti devo conservare per dimostrare il costo del donante?

    Principalmente l’atto notarile di acquisto originale del donante, con il prezzo pagato. Poi tutte le ricevute di spese inerenti che il donante ha sostenuto (notarili, imposte di registro, ipotecaria, catastale). Se richiesto, dovrai anche conservare un prospetto di calcolo della plusvalenza.

    Vedi anche: Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione, Plusvalenze da vendita immobili, Permessi retribuiti, Sistema del prezzo-valore e Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili.

  • Art. 30 D.Lgs. 81/2015 – Definizione somministrazione di lavoro

    Art. 30 D.Lgs. 81/2015 – Definizione somministrazione di lavoro

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, lavorano nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.

  • Vendere l’auto usata tra privati: quando non si paga nulla

    In sintesi

    • Regola generale: la vendita di un’auto acquistata per uso personale non produce reddito tassabile e non va dichiarata nel 730.
    • Redditi diversi: il quadro D del 730 prevede l’obbligo di dichiarare i corrispettivi da cessione di beni, ma solo quelli rientranti nelle casistiche tassative previste dalla norma.
    • Beni mobili non qualificati: le istruzioni AdE elencano come redditi diversi (rigo D4, codice 3) i proventi da affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, non la vendita dell’auto usata personale.
    • Quando dichiarare: se vendi un’auto acquistata specificamente per rivenderla con profitto (intento speculativo), il provento potrebbe rientrare tra i redditi da attività commerciale non abituale (rigo D5, codice 1).
    • Documenti da conservare: contratto di compravendita e fattura o ricevuta di acquisto, utili per documentare il costo originario in caso di contestazioni.
    • Nessuna soglia di franchigia: non esiste una franchigia specifica per la vendita occasionale di beni mobili personali come l’auto.

    Perche vendere la tua auto di solito non genera tasse

    Quando vendi la tua vecchia auto a un privato, la prima domanda che ti fai e: devo dichiararlo nel 730? Per la grande maggioranza dei casi la risposta e no, e capire il perche ti aiuta a dormire sonni tranquilli.

    Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate al modello 730/2026 elencano in modo preciso quali ‘redditi diversi’ vanno dichiarati nel quadro D. La vendita di un’auto acquistata e usata per scopi personali (andare al lavoro, fare la spesa, le vacanze) non compare in quell’elenco. Si parla di plusvalenze su immobili venduti entro cinque anni, di terreni edificabili, di cessione di partecipazioni societarie: non di auto di famiglia.

    Il principio di fondo e che una persona fisica che vende un bene acquistato per uso personale non svolge un’attivita economica. Non c’e intento di guadagno sistematico, non c’e impresa. Il 730 non richiede nessuna dichiarazione per questa operazione.

    Vendita auto: quando e tassabile e quando no
    Situazione Obbligo dichiarativo
    Auto acquistata e usata per fini personali, venduta a privato Nessuno – non va dichiarata
    Noleggio o concessione in uso del proprio veicolo a terzi Si – rigo D4, codice 3 del quadro D
    Auto acquistata con intento rivendita (attivita commerciale occasionale) Si – rigo D5, codice 1 del quadro D
    Proventi da affitto o locazione di beni mobili in generale Si – rigo D4, codice 3 del quadro D

    Esempio pratico

    • Tizio ha comprato un’utilitaria nel 2019 a 12.000 euro e l’ha usata ogni giorno per andare in ufficio. Nel 2025 la rivende a Caio per 5.000 euro. La differenza e negativa (ha perso valore), ma anche se avesse spuntato un prezzo piu alto dell’acquisto, non ci sarebbe nessun obbligo di dichiarazione: l’auto era un bene personale, non acquistato per speculare. Tizio non compila nessun rigo del quadro D nel suo 730.

    Documenti necessari

    • Contratto di compravendita tra privati (da conservare, non si allega al 730)
    • Documento originale di acquisto dell’auto (fattura o contratto precedente)
    • Libretto di circolazione con i passaggi di proprieta
    • Eventuale perizia di stima, solo in caso di contestazioni

    Tizio vende la sua berlina dopo tre anni di utilizzo

    Scenario. Tizio ha acquistato un’auto nel 2022 per uso personale a 18.000 euro. Nel 2025 decide di cambiarla e la vende a un privato per 11.000 euro.

    Come si applica. L’auto era destinata all’uso personale e familiare di Tizio. La vendita non rientra in nessuna delle fattispecie di ‘redditi diversi’ elencate nelle istruzioni al quadro D del 730. Non c’e nessun importo da dichiarare.

    In pratica

    • Non compilare nessun rigo del quadro D.
    • Conservare il contratto di vendita e il documento di acquisto per eventuali verifiche future.
    • La minusvalenza (ha venduto a meno di quanto ha pagato) non e deducibile ne rilevante fiscalmente.

    Caio acquista e rivende tre auto nello stesso anno

    Scenario. Caio nel corso del 2025 acquista tre auto usate a basso prezzo, le rimette a posto e le rivende tutte con un margine di guadagno complessivo di 4.200 euro. Non ha una partita IVA.

    Come si applica. Qui l’intento speculativo e evidente: Caio ha svolto un’attivita commerciale, anche se non abituale. I proventi potrebbero rientrare tra i redditi da attivita commerciale non esercitata abitualmente (rigo D5, codice 1 del quadro D). E consigliabile confrontarsi con un CAF o un commercialista per valutare la corretta qualificazione.

    In pratica

    • Attivita ripetuta e finalizzata al profitto richiede attenzione: la qualificazione fiscale cambia.
    • In caso di dubbio, rivolgersi a un professionista prima di presentare il 730.
    • Conservare tutta la documentazione di acquisto e vendita dei veicoli.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare nel 730 la vendita della mia auto usata?

    No, se l’auto era destinata al tuo uso personale. La vendita di beni mobili acquistati per uso personale non rientra tra i redditi diversi da dichiarare nel quadro D del 730.

    Cosa succede se vendo l'auto a un prezzo piu alto di quello che ho pagato?

    Anche in quel caso, se l’auto era a uso personale, non c’e nessun obbligo di dichiarazione. La plusvalenza su beni personali non e imponibile.

    Il noleggio della mia auto a terzi va dichiarato?

    Si. I proventi da affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli rientrano nei redditi diversi (rigo D4, codice 3 del quadro D) e vanno dichiarati.

    Se vendo piu auto in un anno devo preoccuparmi?

    Dipende dall’intento. Se acquisti e rivendi veicoli con sistematicita e finalita di profitto, l’attivita potrebbe essere qualificata come commerciale occasionale. Meglio consultare un professionista.

    Quali documenti devo conservare in caso di vendita?

    Contratto di compravendita, fattura o ricevuta di acquisto originale, e il libretto di circolazione con i passaggi di proprieta registrati presso il PRA.

    Vedi anche: Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Donare o vendere le quote di una SRL, PEX: quando le plusvalenze su partecipazioni sono quasi esenti, Rateizzazione plusvalenze d’impresa, Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione e Plusvalenza cessione azienda.

  • Art. 29 D.Lgs. 81/2015 – Esclusioni e discipline specifiche

    Art. 29 D.Lgs. 81/2015 – Esclusioni e discipline specifiche

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

    a) ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra un datore di lavoro privato e un lavoratore per lo svolgimento di attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma di tale articolo;

    b) ai contratti a tempo determinato stipulati per la costituzione di rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

    c) ai contratti a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, fermo il diritto del dirigente di recedere a norma dell’articolo 2118 del codice civile decorso un triennio, e salva la facoltà delle parti di stipulare contratti di durata inferiore;

    d) ai contratti conclusi nel settore della ricerca scientifica, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni in vigore in tale settore;

    e) ai contratti conclusi con i lavoratori in mobilità, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

    2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo le attività delle pubbliche amministrazioni, alle quali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

  • Società in perdita sistematica: regole e conseguenze fiscali

    In sintesi

    • Cos’è la perdita sistematica: una società è in perdita sistematica quando risulta in perdita fiscale per troppi anni consecutivi, oppure in perdita per la maggioranza dei periodi e in utile sotto soglia per il resto.
    • Conseguenze pratiche: si applica lo stesso regime delle società di comodo – reddito minimo obbligatorio e maggiorazione IRES del 10,5% (art. 2, comma 36-quinquies, DL 138/2011).
    • Limiti al credito IVA: le società non operative (per test di operatività o perdita sistematica) non possono chiedere a rimborso né usare in compensazione il credito IVA oltre la soglia di legge.
    • Cause di esclusione: le stesse previste per il test di operatività (es. ISA con livello premiale, CPB, primo anno di vita, ecc.) valgono anche per la perdita sistematica.
    • Disapplicazione: è possibile presentare interpello probatorio per dimostrare che la perdita è giustificata da ragioni economiche oggettive, non da elusione.

    Perdita sistematica: il secondo pilastro delle società non operative

    La disciplina delle società di comodo ha due ‘gambe’. La prima è il test di operatività che confronta i ricavi reali con quelli presunti dagli asset. La seconda – meno nota – è la norma sulla perdita sistematica: se una società è strutturalmente in perdita, il legislatore presume che non stia svolgendo una vera attività d’impresa.

    La logica è semplice: un’impresa sana produce reddito nel lungo periodo. Una società che accumula perdite anno dopo anno difficilmente svolge un’attività economica reale. La norma è contenuta nell’art. 30, comma 4, della Legge 724/1994 e, nella dichiarazione dei redditi SC 2026, viene gestita all’interno dello stesso prospetto del quadro RS riservato alle società non operative.

    Le conseguenze per la società in perdita sistematica sono le stesse della società che non supera il test di operatività: obbligo di dichiarare un reddito minimo, impossibilità di usare le perdite per abbatterlo sotto quella soglia, maggiorazione IRES del 10,5% e limitazioni al credito IVA.

    Perdita sistematica: periodo di osservazione e regola
    Situazione Periodo di osservazione Conseguenza
    Perdita fiscale in tutti i periodi 5 periodi d'imposta consecutivi (incluso il corrente) Società considerata non operativa nel periodo successivo
    Perdita fiscale in 4 periodi, reddito inferiore al minimo nel 5° 5 periodi d'imposta consecutivi Società considerata non operativa nel periodo successivo
    Maggiorazione IRES applicata Dal primo periodo in cui scatta la qualifica IRES ordinaria + 10,5% sull'imponibile (DL 138/2011, art. 2, c. 36-quinquies)
    Perdite pregresse Non utilizzabili sotto il reddito minimo Le perdite riducono solo la parte eccedente il reddito minimo

    Esempio pratico

    • Gamma SNC ha registrato perdite fiscali per 5 anni consecutivi (2020-2024). Nel Redditi SC 2025 (periodo d’imposta 2024) risulta in perdita sistematica. Per il 2025 deve dichiarare almeno il reddito minimo calcolato con le percentuali di cui all’art. 30, comma 3, L. 724/1994, sui beni posseduti nell’esercizio. Se il reddito minimo è, ad esempio, 40.000 euro, Gamma SNC paga IRES su 40.000 euro alla aliquota ordinaria del 24% più la maggiorazione del 10,5%, per un’aliquota complessiva effettiva del 34,5%.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SC 2026 – quadro RS, prospetto 17.22 (verifica operatività)
    • Dichiarazioni dei 5 periodi precedenti per verificare il trend delle perdite
    • Bilanci degli ultimi 5 esercizi
    • Documentazione economica a supporto di un’eventuale istanza di interpello
    • Quadro RQ del Modello Redditi SC (calcolo maggiorazione IRES del 10,5%)

    Caso 1 – Alfa SRL in perdita per cinque anni: reddito minimo obbligatorio

    Scenario. Alfa SRL produce e vende componenti artigianali. Negli anni 2020-2024 ha sempre chiuso in perdita fiscale, principalmente a causa di costi fissi elevati e calo della domanda. Gli asset principali sono macchinari (valore 500.000 euro nell’esercizio 2024) e crediti commerciali esclusi dal test.

    Come si applica. Avendo registrato perdite fiscali per 5 anni consecutivi, Alfa SRL è considerata in perdita sistematica per il 2025. Il reddito minimo è calcolato sui macchinari: 500.000 × 12% = 60.000 euro. Alfa SRL deve dichiarare almeno 60.000 euro, pagando IRES al 24% (14.400 euro) più maggiorazione del 10,5% (6.300 euro), per un totale di 20.700 euro di IRES. Non può usare le perdite per ridurre il reddito al di sotto di 60.000 euro.

    In pratica

    • La perdita sistematica scatta indipendentemente dal test di operatività: anche una società con ricavi adeguati può essere colpita se chiude in perdita per troppi anni.
    • Le perdite pregresse non vengono cancellate, ma sono ‘congelate’ nella parte necessaria ad abbattere il reddito minimo: potranno essere usate negli esercizi successivi solo sulla parte eccedente.
    • Alfa SRL ha interesse a valutare un’istanza di interpello per dimostrare che le perdite dipendono da cause oggettive (crisi di settore, investimenti in corso, ecc.).

    Caso 2 – Beta SRL: limitazione del credito IVA

    Scenario. Beta SRL è qualificata come società non operativa per perdita sistematica. Ha accumulato un credito IVA annuo di 80.000 euro derivante da acquisti di beni strumentali. Vorrebbe usarlo in compensazione per pagare altri tributi.

    Come si applica. Le società non operative non possono chiedere a rimborso il credito IVA né usarlo in compensazione orizzontale oltre il limite previsto dalla normativa sulle società di comodo (art. 30, comma 4, L. 724/1994). Beta SRL può quindi utilizzare il credito IVA solo in detrazione sulle liquidazioni periodiche IVA, non in compensazione con IRES, IRAP o altri tributi. Il credito eccedente il limite fruibile rimane ‘bloccato’ fino alla disapplicazione della disciplina.

    In pratica

    • Il blocco del credito IVA è una delle conseguenze pratiche più gravose per le società non operative: il credito c’è, ma non si può spendere liberamente.
    • La limitazione vale sia per il rimborso che per la compensazione orizzontale tramite F24.
    • Per sbloccare il credito IVA occorre uscire dalla qualifica di società non operativa, o ottenere la disapplicazione della disciplina per quel periodo d’imposta.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanti anni di perdita bastano per essere 'in perdita sistematica'?

    La disciplina riguarda i soggetti che, nel periodo d’imposta e nei quattro precedenti, risultano in perdita fiscale per tutti e cinque i periodi, oppure in perdita per almeno quattro e con reddito inferiore al minimo nell’anno restante (art. 30, comma 4, L. 724/1994).

    La perdita sistematica vale anche per le SNC e le SAS?

    Le società di persone (SNC, SAS) non sono soggette all’IRES e seguono regole diverse. La disciplina delle società di comodo si applica principalmente alle società di capitali (SRL, SPA). Tuttavia, il reddito minimo attribuito per trasparenza da una società di persone non operativa deve essere indicato nella dichiarazione del socio.

    Si può usare la perdita fiscale per abbattere il reddito minimo?

    No. Le perdite possono ridurre solo la parte di reddito che eccede il reddito minimo. Non è possibile scendere al di sotto di quel livello.

    Come si calcola la maggiorazione IRES del 10,5%?

    La maggiorazione del 10,5% si applica sull’imponibile della società non operativa, calcolato nel quadro RQ del Modello Redditi SC. Si somma all’aliquota IRES ordinaria del 24%, per una tassazione complessiva del 34,5% sul reddito minimo.

    Il credito IVA accumulato va perso?

    No, non va perso, ma rimane ‘congelato’. Non può essere chiesto a rimborso né usato in compensazione orizzontale finché la società mantiene la qualifica di non operativa. Una volta disapplicata la disciplina o usciti dalla qualifica, il credito torna disponibile.

    Cosa succede se presento interpello e non ottengo risposta positiva?

    La società può comunque ritenere autonomamente non applicabili le disposizioni sulle società non operative, a condizione di avere obiettive ragioni economiche. In questo caso, nella dichiarazione deve barrare la casella apposita del prospetto RS con il codice corrispondente alla propria situazione.

  • Studio associato: come si dichiara il reddito degli associati 2026

    In sintesi

    • Associazione fra artisti e professionisti: avvocati, commercialisti, architetti e altri professionisti che si associano formano un soggetto trasparente ai fini fiscali, regolato dall’art. 5 del TUIR.
    • Trasparenza per cassa: il reddito dello studio associato si determina con il criterio di cassa (compensi incassati meno spese pagate) e viene imputato agli associati in base alla quota di partecipazione agli utili.
    • Quadro RH, codice 2: ogni associato persona fisica dichiara la propria quota nel quadro RH del Modello Redditi PF 2026, indicando il codice 2 nella colonna 2 (associazioni fra artisti e professionisti).
    • Perdite di lavoro autonomo: se lo studio chiude in perdita, la quota di perdita imputata all’associato si indica nel rigo RH15 e può essere usata per abbattere altri redditi di lavoro autonomo dello stesso anno.
    • Niente deduzione delle perdite precedenti: a differenza delle perdite d’impresa, le perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti non compensate possono essere scomputate solo da futuri redditi di lavoro autonomo.

    Lo studio associato e la tassazione per trasparenza

    Se sei avvocato, medico, commercialista o qualsiasi altro professionista che esercita in forma associata, il tuo studio non paga imposte proprie: ogni associato dichiara e tassa la propria quota di reddito nel Modello Redditi PF 2026.

    Questo meccanismo si chiama trasparenza fiscale ed è identico, nelle grandi linee, a quello delle società di persone. La differenza è che lo studio associato produce reddito di lavoro autonomo, non reddito d’impresa. Il reddito si calcola con il criterio di cassa: rilevano i compensi effettivamente incassati e le spese effettivamente pagate nel 2025.

    Le istruzioni al quadro RH del Modello Redditi PF 2026 precisano che la quota di reddito (o perdita) derivante dalla partecipazione a un’associazione fra artisti e professionisti va indicata nel rigo RH15, distinguendo la sezione dedicata al lavoro autonomo da quella del reddito d’impresa.

    Lo studio associato deve presentare il proprio Modello Redditi SP e rilasciare a ciascun associato un prospetto con la quota di reddito imputata, le ritenute subite e gli altri dati necessari per la compilazione del quadro RH personale.

    Compilazione quadro RH per associato di studio professionale
    Rigo / Colonna Contenuto
    RH1-RH4, colonna 1 Codice fiscale dello studio associato
    RH1-RH4, colonna 2 Codice 2 (associazione fra artisti e professionisti)
    RH1-RH4, colonna 3 Percentuale di partecipazione agli utili
    RH1-RH4, colonna 4 Quota di reddito (o perdita con segno meno) imputata
    RH15 Totale reddito o perdita da associazioni professionali
    RH16 Eventuali perdite di lavoro autonomo anni precedenti da scomputare
    RH17 Reddito netto da riportare nel quadro RN

    Esempio pratico

    • Lo studio associato Rossi-Bianchi (due avvocati al 50% ciascuno) ha incassato nel 2025 compensi per 200.000 euro e ha sostenuto spese per 60.000 euro: reddito netto 140.000 euro. Tizio (50%) dichiara 70.000 euro nel rigo RH15 del proprio quadro RH. Compila il rigo RH1 con il codice fiscale dello studio, il codice 2 in colonna 2 e 50% in colonna 3. L’importo di RH17 (70.000 euro al netto di eventuali perdite pregresse di lavoro autonomo) confluisce nel rigo RN1 del quadro RN per la tassazione IRPEF ordinaria.

    Documenti necessari

    • Prospetto di ripartizione del reddito rilasciato dallo studio associato (Modello Redditi SP)
    • Certificazione delle ritenute d’acconto subite dallo studio e imputate all’associato
    • Atto costitutivo o regolamento dello studio che stabilisce le quote di partecipazione agli utili
    • Certificazione Unica 2026 eventualmente rilasciata ai collaboratori dello studio
    • Documentazione sulle spese deducibili sostenute dallo studio nel 2025

    Caso 1 – Associato che riceve una quota di reddito positiva

    Scenario. Tizio fa parte di uno studio di commercialisti in cui detiene una quota del 40%. Nel 2025 lo studio ha prodotto un reddito netto di 180.000 euro. Tizio non ha altri redditi di lavoro autonomo.

    Come si applica. La quota di Tizio è 72.000 euro (40% di 180.000). Lo indica nel rigo RH15 del quadro RH, compilando il rigo RH1 con codice fiscale dello studio, codice 2 in colonna 2 e 40% in colonna 3. Nel rigo RH16 indica zero (nessuna perdita di lavoro autonomo da anni precedenti). Il rigo RH17 è pari a 72.000 euro e va riportato nel rigo RN1 del quadro RN per la tassazione IRPEF ordinaria.

    In pratica

    • Usa il codice 2 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4: identifica le associazioni professionali.
    • Il reddito da studio associato va nel rigo RH15, non nel rigo RH7 (che è per il reddito d’impresa).
    • Controlla che la quota indicata corrisponda esattamente a quella del prospetto rilasciato dallo studio.

    Caso 2 – Associato con perdita dallo studio

    Scenario. Caio partecipa al 30% a uno studio di architettura che nel 2025 ha chiuso con una perdita di lavoro autonomo di 30.000 euro. Caio ha però redditi da lavoro autonomo personali per 25.000 euro (quadro RE).

    Come si applica. La quota di perdita di Caio è 9.000 euro (30% di 30.000). Nel rigo RH15 indica -9.000. Se il risultato del rigo RH15 è negativo, la perdita di lavoro autonomo può essere utilizzata per abbattere il reddito complessivo fino a concorrenza del reddito minimo della società associata. In base alle istruzioni, tale perdita residua si può scomputare dal reddito netto di lavoro autonomo dello stesso anno indicato nel quadro RE.

    In pratica

    • La perdita di lavoro autonomo dello studio riduce il tuo reddito complessivo secondo le regole del rigo RH15-RH17.
    • La parte di perdita non compensata nell’anno non si riporta agli anni successivi come avviene per le perdite d’impresa.
    • Ricorda di raccordare il risultato del quadro RH con il quadro RE se hai anche redditi di lavoro autonomo personali.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si determina il reddito dello studio associato?

    Lo studio associato calcola il proprio reddito di lavoro autonomo con il criterio di cassa: compensi incassati nel 2025 meno spese pagate nel 2025. Il risultato viene ripartito tra gli associati in base alle rispettive quote.

    Dove dichiaro la mia quota di reddito dello studio associato?

    Nel quadro RH del Modello Redditi PF 2026, specificatamente nei righi da RH1 a RH4 con codice 2 in colonna 2 (associazione fra artisti e professionisti), e poi nel rigo RH15 per il riepilogo.

    Lo studio associato deve presentare una propria dichiarazione?

    Sì. Lo studio presenta il Modello Redditi SP. Dopo aver determinato il reddito complessivo, rilascia a ciascun associato un prospetto con la quota imputata e le ritenute d’acconto subite.

    Le ritenute subite dai clienti che pagano lo studio mi vengono attribuite?

    Sì. Le ritenute d’acconto subite dallo studio vengono imputate a ciascun associato proporzionalmente alla quota di partecipazione. Le indichi nella colonna 9 del rigo RH1 e poi nel rigo RH19 per il totale.

    Posso essere sia associato dello studio sia avere clienti personali?

    Sì. In quel caso compilerai sia il quadro RE (per i tuoi compensi professionali personali) sia il quadro RH (per la quota di reddito dello studio). I due redditi si sommano nel quadro RN.

    Cosa succede se esco dallo studio durante l'anno?

    In caso di recesso o esclusione dall’associazione, se la somma ricevuta supera il prezzo pagato per la quota, la differenza può costituire un ulteriore reddito da indicare con codice 7 nella colonna 2 del quadro RH. Verifica il prospetto che ti rilascia lo studio.

  • Art. 28 D.Lgs. 81/2015 – Decadenza e tutele contratto a termine

    Art. 28 D.Lgs. 81/2015 – Decadenza e tutele contratto a termine

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto.

    2. In caso di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

  • Art. 27 D.Lgs. 81/2015 – Criteri di computo contratto determinato

    Art. 27 D.Lgs. 81/2015 – Criteri di computo contratto determinato

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Salvo che la legge o il contratto collettivo disponga altrimenti, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale, i lavoratori a tempo determinato sono computati in proporzione all’orario lavorato nei semestri precedenti.

  • Art. 26 D.Lgs. 81/2015 – Formazione contratto a termine

    Art. 26 D.Lgs. 81/2015 – Formazione contratto a termine

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato ha diritto di ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.

  • Art. 25 D.Lgs. 81/2015 – Non discriminazione contratto determinato

    Art. 25 D.Lgs. 81/2015 – Non discriminazione contratto determinato

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendo come tali i lavoratori inquadrati nello stesso livello, in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti, salvo che non ostino ragioni obiettive.

    2. Il contratto collettivo applicabile al lavoratore a tempo indeterminato comparabile può individuare, per i lavoratori a tempo determinato, trattamenti specifici per particolari categorie di lavoratori.

  • Art. 24 D.Lgs. 81/2015 – Diritti di precedenza

    Art. 24 D.Lgs. 81/2015 – Diritti di precedenza

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

    2. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

    3. Il diritto di precedenza di cui al comma 1 può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso; il diritto di precedenza di cui al comma 2 può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

    4. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso il termine entro il quale va esercitato nonché in caso di mancata risposta all’offerta del datore di lavoro.

    5. Il lavoratore ha diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine, a condizione che tale diritto sia espressamente previsto nel contratto a termine.

  • Art. 23 D.Lgs. 81/2015 – Numero complessivo contratti a termine

    Art. 23 D.Lgs. 81/2015 – Numero complessivo contratti a termine

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.

    2. In ogni caso è esente dal limite di cui al comma 1 l’assunzione a tempo determinato di lavoratori:

    a) nella fase di avvio di nuove attività, per i primi 12 mesi;

    b) per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, ivi incluse le attività di cui all’articolo 21, comma 2;

    c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

    d) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

    3. Il limite di cui al comma 1 non si applica alle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.

    4. Per i contratti di lavoro a tempo determinato in corso al 21 marzo 2018, il datore di lavoro che supera il limite di cui al comma 1 è tenuto a versare al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un contributo addizionale pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo determinato.

    5. Qualora il numero di contratti a tempo determinato superi il numero di contratti a tempo indeterminato, fatta salva la diversa disposizione dei contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo addizionale di cui al comma 4 per ogni unità eccedente.

    6. In caso di violazione del limite di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, il datore di lavoro è soggetto, per ciascun lavoratore, alla sanzione amministrativa:

    a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;

    b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.