Autore: Andrea Marton

  • Art. 10 L. 689/1981 – Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo

    Art. 10 L. 689/1981 – Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma ((non inferiore a euro 10)) e ((non superiore a euro 15.000)) . Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

  • Art. 18 CPI – Protezione temporanea

    Art. 18 CPI – Protezione temporanea

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, può essere accordata, mediante decreto del Ministero dello sviluppo economico , una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.

    2. La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l’esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di apertura dell’esposizione.

    3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine.

    4. Tra più marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini presentati per l’esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio per il quale è stata depositata prima la domanda di registrazione.

    5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate dall’interessato e menzionate nell’attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

  • Prescrizione del reato – Glossario giuridico

    Prescrizione del reato: causa di estinzione del reato che opera per il decorso di un termine senza che sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna.

    Significato giuridico

    La prescrizione del reato e disciplinata dagli artt. 157 ss. c.p. Il termine ordinario corrisponde al massimo della pena prevista dalla legge per il reato, mai inferiore a 6 anni per i delitti e a 4 anni per le contravvenzioni. La decorrenza (art. 158 c.p.) inizia dal giorno della consumazione del reato; per il tentativo dal giorno della cessazione dell’attivita; per i reati permanenti o continuati dalla cessazione della permanenza/continuazione. Sospensione (art. 159 c.p.): cause che arrestano temporaneamente il decorso senza far perdere il tempo gia maturato. Interruzione (art. 160 c.p.): atti del procedimento che fanno ricominciare il termine, con limite massimo di aumento di un quarto (art. 161 c.p.). La l. 251/2005 (ex Cirielli) ha riformato in senso restrittivo la disciplina. La l. 3/2019 (Bonafede) aveva sospeso la prescrizione dopo la sentenza di primo grado; la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) l’ha sostituita con la improcedibilita per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di appello e cassazione (art. 344-bis c.p.p.).

    Esempio pratico

    Tizio commette un furto (delitto punito con reclusione 6 mesi-3 anni) nel 2020. Termine prescrizionale ordinario: 6 anni (minimo). Se entro il 2026 non interviene sentenza definitiva, il reato si prescrive. Eventi sospensivi (es. impedimento difensore) e interruttivi (notifica avviso conclusione indagini, decreto citazione a giudizio) modificano il calcolo, con aumento massimo del 25% (totale fino a 7,5 anni).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla prescrizione della pena (art. 172 c.p.), che opera dopo la condanna definitiva non eseguita per lungo tempo. Diverge dall’amnistia (art. 79 Cost., art. 151 c.p.), che estingue il reato per provvedimento legislativo (legge dello Stato). Si distingue dall’improcedibilita (art. 344-bis c.p.p., riforma Cartabia), che non estingue il reato sostanziale ma blocca il processo per durata eccessiva.

    Riferimenti normativi

    • art. 157 c.p. – prescrizione e durata
    • art. 158 c.p. – decorrenza del termine
    • art. 159 c.p. – sospensione
    • art. 160 c.p. – interruzione
    • art. 344-bis c.p.p. – improcedibilita (Cartabia)
  • Art. 120 duodecies T.U.B.: Valutazione dei beni immobili

    Art. 120 duodecies T.U.B.: Valutazione dei beni immobili

    Art. 120 duodecies T.U.B. – Valutazione dei beni immobili (1).

    In vigore dal 01/11/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

    “1. I finanziatori applicano standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca. Quando la valutazione e’ condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino standard affidabili.

    2. La valutazione e’ svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

    3. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, tenendo anche conto della banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate; ai fini del comma 1 puo’ essere prevista l’applicazione di standard elaborati in sede di autoregolamentazione.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 3 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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  • Art. 100 Cod. Amb. – reti fognarie

    Art. 100 Cod. Amb. – reti fognarie

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.

    2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare: a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane; b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie; c) della limitazione dell’inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.

    3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.

  • Art. 81 quater CPI – (Brevettabilità)

    Art. 81 Quater CPI – (Brevettabilità)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale: a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale; c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico; d) un’invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate e descritte. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l’uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere; e) un’invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall’espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all’ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalità previste dall’articolo 170-bis, comma

    6.

  • Onere della prova – Glossario giuridico

    Onere della prova: principio per cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l’inefficacia del diritto altrui deve provare i fatti su cui si fonda l’eccezione.

    Significato giuridico

    L’onere della prova e disciplinato dall’art. 2697 c.c. (regola generale civilistica) e dagli artt. 187 e 533 c.p.p. (in materia penale, ove vige la presunzione di innocenza). Distribuzione tipica: il creditore prova l’esistenza del rapporto e il diritto vantato (fatti costitutivi); il debitore prova l’adempimento, l’estinzione del diritto o altre eccezioni (fatti estintivi, modificativi, impeditivi). La giurisprudenza ha consolidato il principio (Cass. SU 30 ottobre 2001 n. 13533): chi agisce per risoluzione contrattuale per inadempimento deve provare l’esistenza del contratto e dell’inadempimento; il convenuto deve provare di aver adempiuto o l’esistenza di cause giustificative. Esistono inversioni legali dell’onere della prova (presunzioni, es. art. 1900 c.c. presunzione di sinistro causale per dolo dell’assicurato, art. 2054 c.c. presunzione di colpa nella circolazione stradale). In materia penale vige la presunzione di non colpevolezza (art. 27 co. 2 Cost.): l’accusa deve provare i fatti costitutivi del reato oltre ogni ragionevole dubbio.

    Esempio pratico

    Tizio cita in giudizio Caio chiedendo la restituzione di un prestito di 10.000 euro. Tizio deve provare: l’esistenza del prestito (es. contratto scritto, bonifico) e la scadenza. Caio puo eccepire: di aver gia restituito la somma (deve provarlo con ricevuta), che il prestito era nullo (deve provare le cause di nullita), che il diritto e prescritto (deve provare il decorso del termine). Senza prova del prestito Tizio perde; se Tizio prova ma Caio prova la restituzione, vince Caio.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalle presunzioni legali (artt. 2727-2728 c.c.), che dispensano dalla prova chi ha a favore la presunzione, addossando all’altra parte la prova contraria (es. presunzione di buona fede del possessore). Diverge dal principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.): i fatti non specificamente contestati si considerano pacifici e non richiedono prova. La prova libera (cd. peritus peritorum) e il diverso principio che governa la valutazione delle prove da parte del giudice.

    Riferimenti normativi

    • art. 2697 c.c. – onere della prova
    • art. 115 c.p.c. – disponibilita delle prove e principio di non contestazione
    • art. 27 co. 2 Cost. – presunzione di non colpevolezza
    • art. 533 c.p.p. – condanna oltre ogni ragionevole dubbio
    • Cass. SU 13533/2001 – distribuzione onere in inadempimento
  • Art. 99 D.P.R. 115/2002

    Art. 99 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

    2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.

    3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

    4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

  • Articolo 66 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 66 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 66 CCII – Procedure familiari

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all’articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell’articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all’articolo 268, comma 3, quarto periodo.

    2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonchè le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

    3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

    4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

    5. La liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dell’attivo di ciascuno.

  • Art. 111 T.U. Stupefacenti: coordinamento sanitario militare-civile (abrogato)

    Art. 111 T.U. Stupefacenti – Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    Soppresso dal 09/10/2010 da: Decreto legislativo del 15/03/2010 n. 66 Articolo 2269

    1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuita' dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.

    2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati nell'ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanita' e dell'interno. Torna al sommario

  • Art. 1077 Codice della Navigazione – Revoca del sequestro

    Art. 1077 Codice della Navigazione – Revoca del sequestro

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il giudice competente a sensi del secondo comma dell'articolo 1055, ovvero il giudice avanti il quale pende il giudizio di convalida, revoca, con decreto, il provvedimento di autorizzazione, se il debitore prova di aver costituito cauzione pari alla minor somma tra il valore dell'aeromobile e l'ammontare del credito e delle spese giudiziali, ovvero se, trattandosi di crediti per danni a terzi sulla superficie, il debitore stesso produce la nota vistata dal ministro per l'aeronautica o la polizza di assicurazione.

  • Art. 182 D.Lgs. 259/2003 – Sanzioni disciplinari

    Art. 182 D.Lgs. 259/2003 – Sanzioni disciplinari

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l’esercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, che sono comminate dalle autorità marittime anche su proposta del Ministero, nonché le sanzioni contemplate dalle disposizioni del presente Titolo.

    2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni previste dal presente Titolo. articolo precedente articolo successivo