Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 44 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato professionalizzante

    Art. 44 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato professionalizzante

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. L’apprendistato professionalizzante può essere instaurato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

    2. La regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, per i profili che attengono alla formazione, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    3. La regolamentazione dei contratti collettivi deve prevedere:

    a) la durata del contratto che non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento;

    b) la formazione aziendale e la relativa durata, anche tenuto conto delle competenze acquisite fuori dal contesto formale e informale, nonché le modalità di erogazione, che possono essere svolte nella impresa anche con modalità a distanza;

    c) le attribuzioni del tutor aziendale;

    d) il piano formativo individuale, anche in forma sintetica.

    4. La regolamentazione dell’offerta formativa pubblica connessa all’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

    a) durata e modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali;

    b) riconoscimento della formazione, eventualmente svolta presso altri datori di lavoro o in altri contesti di apprendimento anche non formale e informale.

    5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

  • Forfettario 2026: coefficienti di redditività per codice ATECO

    In sintesi

    • Il coefficiente di redditività è la percentuale che si applica ai tuoi ricavi o compensi per calcolare il reddito imponibile sul quale paghi l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per le start-up).
    • Varia dal 40% all’86% a seconda del settore di attività: più basso per commercio e ristorazione (dove i costi sono alti), più alto per costruzioni e attività professionali.
    • Si usa ancora ATECO 2007: fino all’approvazione dei nuovi coefficienti basati sulla classificazione ATECO 2025, il reddito si calcola applicando il coefficiente dell’allegato 4 alla legge n. 190 del 2014 in base al codice ATECO 2007.
    • Attività prevalente conta: se svolgi più attività con codici ATECO diversi nello stesso gruppo, usi il coefficiente del gruppo e sommi tutti i compensi. Se le attività sono in gruppi diversi, compili righi separati (da LM22 a LM27).
    • Il coefficiente non è deducibile dai costi reali: nel forfettario non si deducono le spese effettive; il coefficiente le incorpora forfettariamente.

    Come funziona il coefficiente di redditività nel forfettario

    Se sei in regime forfettario, non dichiari i costi uno per uno. Il fisco ha già deciso, per ogni categoria di attività, quale percentuale dei tuoi ricavi rappresenta il tuo reddito netto. Questa percentuale si chiama coefficiente di redditività. La logica è semplice: un commerciante all’ingrosso ha costi molto alti (merce da acquistare, magazzino, ecc.), quindi il coefficiente è basso (40%); un avvocato o un medico ha costi fissi inferiori rispetto ai compensi, quindi il coefficiente è più alto (78%).

    Il calcolo del reddito imponibile è: compensi/ricavi dell’anno x coefficiente di redditività = reddito imponibile. Su questo importo si applica poi l’imposta sostitutiva del 15% (oppure 5% se sei nei primi cinque anni di attività e rispetti le condizioni di legge). I contributi previdenziali versati si deducono interamente dal reddito imponibile, riducendo la base su cui si calcola l’imposta.

    Attenzione: per l’anno d’imposta 2025 si continuano a usare i codici ATECO 2007 e i relativi coefficienti previsti dall’allegato 4 alla legge n. 190 del 2014. I nuovi coefficienti basati sulla classificazione ATECO 2025 entreranno in vigore solo dopo l’approvazione di un apposito decreto (art. 1, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81).

    Coefficienti di redditività per gruppo ATECO 2007 (allegato 4, legge 190/2014)
    Gruppo di settore Codici ATECO 2007 Coefficiente
    Industrie alimentari e delle bevande 10-11 40%
    Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45; da 46.2 a 46.9; da 47.1 a 47.7; 47.9 40%
    Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
    Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%
    Costruzioni e attività immobiliari (41-42-43) – (68) 86%
    Intermediari del commercio 46.1 62%
    Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 55-56 40%
    Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)-(85)-(86-87-88) 78%
    Altre attività economiche (01-02-03)-(05..09)-(12..33)-(35)-(36..39)-(49..53)-(58..63)-(77..82)-(84)-(90..96)-(97-98)-(99) 67%

    Esempio pratico

    • Caio è un consulente informatico (ATECO 62.01, rientra nelle ‘Attività professionali e scientifiche’ con coefficiente 78%). Nel 2025 ha incassato compensi per 40.000 euro. Reddito imponibile: 40.000 x 78% = 31.200 euro. Ha versato contributi INPS per 3.500 euro: li deduce interamente. Base per l’imposta sostitutiva: 31.200 – 3.500 = 27.700 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 27.700 x 15% = 4.155 euro. Se Caio fosse al primo anno di attività e avesse i requisiti per l’aliquota ridotta al 5%, pagherebbe invece 27.700 x 5% = 1.385 euro.

    Documenti necessari

    • Codice ATECO 2007 dell’attività svolta (reperibile sul sito ISTAT o nell’atto di apertura della partita IVA)
    • Registro dei corrispettivi o fatture emesse per determinare il totale dei compensi percepiti nel 2025
    • Ricevute F24 dei contributi previdenziali versati nel 2025
    • Modello Redditi PF 2026, Fascicolo 3, quadro LM, Sezione III (righi LM21-LM39)

    Caso 1: Tizio gestisce un ristorante (ATECO 56)

    Scenario. Tizio è in regime forfettario e ha incassato nel 2025 ricavi per 55.000 euro dalla sua attività di ristorazione (ATECO 56.10).

    Come si applica. Il settore ‘Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione’ (codice 55-56) ha un coefficiente di redditività del 40%. Reddito imponibile: 55.000 x 40% = 22.000 euro. Deduce i contributi INPS versati (supponiamo 4.000 euro), ottenendo 18.000 euro di base imponibile. Imposta sostitutiva al 15%: 2.700 euro.

    In pratica

    • Attività di ristorazione (ATECO 55-56): coefficiente 40%. Con 55.000 euro di ricavi, il reddito imponibile lordo è 22.000 euro.
    • Ricorda che anche il limite di ricavi per restare nel forfettario (85.000 euro) si verifica sul totale incassato nell’anno precedente.

    Caso 2: Sempronio fa l'agente di commercio (ATECO 46.1)

    Scenario. Sempronio è agente di commercio monomandatario, ATECO 46.19, in regime forfettario. Nel 2025 ha incassato provvigioni per 30.000 euro.

    Come si applica. Gli intermediari del commercio (ATECO 46.1) hanno un coefficiente del 62%. Reddito imponibile: 30.000 x 62% = 18.600 euro. Dopo la deduzione dei contributi INPS (es. 2.800 euro), la base è 15.800 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 2.370 euro.

    In pratica

    • Attenzione al codice ATECO corretto: 46.1 (intermediari del commercio, coeff. 62%) è diverso da 46.2-46.9 (commercio all’ingrosso, coeff. 40%).
    • Se svolgi più attività nello stesso gruppo, somma i compensi e usa il coefficiente del gruppo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come trovo il mio coefficiente di redditività se non ricordo il codice ATECO?

    Il codice ATECO è indicato nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate e nell’atto di apertura della tua partita IVA. Puoi anche consultare il sito ISTAT per la corrispondenza tra attività e codice. Una volta trovato il codice, cerca il gruppo di appartenenza nella tabella dell’allegato 4 alla legge 190/2014.

    Se svolgo due attività con ATECO diversi, quale coefficiente uso?

    Se le attività rientrano nello stesso gruppo della tabella, usi il coefficiente del gruppo e sommi tutti i compensi in un unico rigo LM22. Se invece appartengono a gruppi diversi, devi compilare un rigo separato (da LM22 a LM27) per ciascun gruppo, applicando il rispettivo coefficiente.

    Il coefficiente cambierà con ATECO 2025?

    Sì, ma non ancora per la dichiarazione 2026 (anno d’imposta 2025). Fino all’approvazione dei nuovi coefficienti, si applicano quelli dell’allegato 4 alla legge 190/2014 basati su ATECO 2007.

    I costi reali che ho sostenuto possono abbassare il reddito oltre il coefficiente?

    No. Nel forfettario i costi non si deducono analiticamente. L’unica deduzione aggiuntiva è quella dei contributi previdenziali obbligatori versati. Il coefficiente è forfettario e comprende già la stima dei costi del settore.

    Cosa succede se supero 100.000 euro di ricavi in corso d'anno?

    Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro. Devi determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta.

    Vedi anche: Bollo in fattura del forfettario, Associazioni e legge 398, Forfettario o SRL, IRAP deducibile dall’IRES, Redditi occasionali senza partita IVA e Uscita dal forfettario.

  • Art. 43 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato per qualifica e diploma

    Art. 43 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato per qualifica e diploma

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è stipulato con giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

    2. Il contratto è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale, di un diploma professionale, di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

    3. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni ovvero quattro anni nel caso del diploma quadriennale regionale.

    4. La regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  • Art. 42 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina generale apprendistato

    Art. 42 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina generale apprendistato

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di apprendistato può essere stipulato con giovani che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. I limiti di età di cui al presente comma non si applicano agli apprendisti che abbiano già conseguito la laurea, purché abbiano un’età non superiore a ventinove anni compiuti.

    2. L’assunzione di apprendisti è consentita ai datori di lavoro che abbiano mantenuto in servizio almeno il 20 per cento degli apprendisti al termine del periodo di apprendistato nell’ultimo triennio. A tale fine non si computano i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora tale percentuale non sia raggiunta, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già in forza, o di un apprendista in caso di assenza di apprendisti in forza. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai datori di lavoro che occupino meno di tre dipendenti.

    3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso consentita l’assunzione di apprendisti in numero non superiore a tre.

    4. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 41, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi di cui al comma 7 del presente articolo, maggiorati del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

    5. In caso di inadempimento del datore di lavoro nella erogazione della formazione, il lavoratore ne dà comunicazione alla struttura pubblica territoriale di riferimento di cui all’articolo 43, comma 4, lettera b). Entro un mese dalla comunicazione del lavoratore, la struttura pubblica territoriale verifica, anche attraverso gli ispettori del lavoro, i motivi dell’inadempimento e promuove le iniziative necessarie per risolvere le eventuali difficoltà.

    6. Al lavoratore in apprendistato si applicano le disposizioni di legge e di contratto collettivo sulla disciplina del recesso dal contratto di lavoro, ove compatibili con la natura del contratto di apprendistato.

    7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

    8. Fermo quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, durante l’apprendistato trovano applicazione le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili al datore di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro, ivi incluse le disposizioni in materia di distacco.

  • Guadagni YouTube e AdSense: come dichiararli nel 730

    In sintesi

    • Guadagni AdSense = reddito da attivita’ commerciale occasionale o abituale: i proventi da pubblicita’ su YouTube sono qualificati come redditi diversi (attivita’ commerciale non esercitata abitualmente) se la produzione e’ sporadica, altrimenti si configura attivita’ d’impresa.
    • Rigo D5, codice 1 del quadro D (730): per i guadagni da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente (causale V1 nella Certificazione Unica).
    • Partita IVA obbligatoria quando YouTube o AdSense diventa la tua attivita’ principale e continuativa, con produzione regolare di contenuti a scopo di lucro.
    • Regime forfettario: con ricavi non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente e i requisiti di legge, imposta sostitutiva del 15% (5% per nuove attivita’).
    • Ritenuta d’acconto: Google/YouTube non e’ sostituto d’imposta italiano; i pagamenti AdSense arrivano al lordo. Il reddito va dichiarato interamente.
    • Dichiarazione in valuta estera: se i pagamenti sono in dollari o altra valuta, il cambio da applicare e’ quello della data di effettivo incasso.

    YouTube e AdSense: come funziona la tassazione in Italia

    Monetizzare un canale YouTube significa ricevere compensi da Google tramite il programma AdSense: ogni mille visualizzazioni di annunci ti frutta una quota variabile. In Italia, questi proventi sono redditi imponibili e vanno dichiarati. La domanda piu’ comune e’: si tratta di reddito occasionale o serve la partita IVA?

    I guadagni da AdSense derivano dalla cessione di spazi pubblicitari sul canale, un’attivita’ che rientra nelle attivita’ commerciali. Se la produzione di video e’ saltuaria e non organizzata come un’impresa, i proventi rientrano nei redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente: vanno dichiarati nel rigo D5 del quadro D del Modello 730, indicando il codice 1 (causale V1 nella Certificazione Unica, se presente). Se invece carichi video con regolarita’, investi in attrezzatura e tratti il canale come un’attivita’ strutturata, si configura un’attivita’ commerciale abituale che richiede la partita IVA.

    Un punto importante: Google (tramite Google Ireland o Google LLC) non e’ un sostituto d’imposta italiano e quindi non trattiene la ritenuta d’acconto sui pagamenti AdSense. Questo significa che ricevi l’importo lordo e sei tu a dover versare tutte le imposte in fase di dichiarazione, senza crediti da ritenute da scalare.

    Se i pagamenti arrivano in dollari o altra valuta, devi convertire in euro usando il tasso di cambio del giorno dell’effettivo incasso, oppure il tasso medio del mese, a seconda della documentazione disponibile. Conserva sempre gli estratti conto dei pagamenti ricevuti da Google AdSense come prova documentale.

    Come si dichiarano i guadagni AdSense/YouTube
    Situazione Qualifica fiscale Dove si dichiara
    Produzione sporadica, pochi video all'anno Attivita' commerciale non abituale (reddito diverso) Quadro D, rigo D5, codice 1 (730)
    Canale attivo con upload regolari, attivita' strutturata Attivita' commerciale abituale (impresa) Quadro RF o RG (Redditi PF) oppure LM (forfettario)
    Regime forfettario (ricavi anno prec. ≤ 85.000 euro) Reddito forfettizzato Quadro LM del Modello Redditi PF
    Imposta sostitutiva forfettaria standard 15% sul reddito imponibile Quadro LM, rigo LM39
    Imposta sostitutiva nuova attivita' 5% (primi 4 anni se requisiti) Quadro LM, rigo LM39 con casella barrata

    Esempio pratico

    • Tizio gestisce un canale YouTube di cucina e nel 2025 ha ricevuto da Google AdSense 1.800 euro (incassati in piu’ rate). Carica un video alla settimana ma non ha partita IVA perche’ considera l’attivita’ un hobby redditizio. I 1.800 euro rappresentano un reddito da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente e vanno dichiarati nel rigo D5 del quadro D del 730, codice 1, colonna 2, per l’importo lordo di 1.800 euro. Non ci sono ritenute da indicare perche’ Google non ha trattenuto nulla. Tizio dovra’ versare le imposte calcolate in sede di dichiarazione.

    Documenti necessari

    • Estratti conto dei pagamenti AdSense (scaricabili dal pannello Google AdSense)
    • Documentazione delle fatture o pagamenti ricevuti da YouTube/Google
    • Cambio euro/valuta estera alla data degli incassi (per pagamenti non in euro)
    • Contratti o accordi con brand per eventuali sponsorizzazioni aggiuntive
    • Certificazione Unica di eventuali committenti italiani che abbiano applicato ritenute

    Caso 1: youtuber hobbistico con guadagni sotto soglia

    Scenario. Caio ha un canale gaming con 8.000 iscritti. Nel 2025 ha ricevuto 900 euro da AdSense. Carica video senza cadenza fissa, non ha attrezzatura professionale e considera il canale un passatempo.

    Come si applica. I 900 euro sono un reddito da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente (codice 1, causale V1). Caio li dichiara nel rigo D5 del quadro D del 730, colonna 2, con importo lordo di 900 euro. Non avendo subito ritenute (Google non e’ sostituto d’imposta italiano), la colonna 4 delle ritenute rimane a zero. Il reddito concorre alla formazione del suo reddito complessivo ai fini IRPEF.

    In pratica

    • Rigo D5, codice 1, importo lordo 900 euro nel quadro D del 730
    • Colonna 4 ritenute: zero (nessuna ritenuta applicata da Google)
    • Conservare gli estratti pagamento dal pannello AdSense

    Caso 2: youtuber con attivita' strutturata e regime forfettario

    Scenario. Sempronia ha un canale di finanza personale con 200.000 iscritti. Nel 2024 ha incassato 40.000 euro tra AdSense e sponsorizzazioni dirette. Ha aperto la partita IVA nel 2023 con regime forfettario. Nel 2025 i ricavi totali arrivano a 55.000 euro.

    Come si applica. Con ricavi 2024 di 40.000 euro, sotto il limite di 85.000 euro, Sempronia resta in regime forfettario nel 2025. Il codice ATECO della sua attivita’ rientra nelle ‘Altre attivita’ economiche’ con coefficiente di redditivita’ del 67%. Sul reddito imponibile (55.000 x 67% = 36.850 euro) paga l’imposta sostitutiva del 15%. Se nel corso del 2025 superasse 100.000 euro di incassi, il regime forfettario cesserebbe nell’anno stesso.

    In pratica

    • Compilare il quadro LM del Modello Redditi PF
    • Verificare il corretto codice ATECO per identificare il coefficiente di redditivita’
    • Se i ricavi superano 100.000 euro nell’anno, il forfettario cessa nello stesso anno

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    I guadagni AdSense vanno sempre dichiarati?

    Si’, qualsiasi importo incassato tramite AdSense e’ reddito imponibile in Italia e va dichiarato, anche se si tratta di poche centinaia di euro. Non esiste una soglia di esenzione per questo tipo di reddito.

    Google non trattiene le tasse: come funziona?

    Google (soggetto estero) non e’ un sostituto d’imposta italiano e non applica la ritenuta d’acconto. Ricevi l’importo lordo e sei tu a dover calcolare e versare le imposte in sede di dichiarazione annuale.

    Posso detrarre i costi (telecamera, microfono, luci)?

    Se hai la partita IVA in regime ordinario, puoi dedurre i costi inerenti all’attivita’. In regime forfettario non si deducono le spese analiticamente: il coefficiente di redditivita’ forfettizza gia’ i costi. Nel caso di reddito occasionale (quadro D), le spese inerenti sono deducibili se documentate.

    Devo aprire la partita IVA se guadagno con YouTube?

    Non necessariamente: se l’attivita’ e’ sporadica e non organizzata, puoi restare nel regime occasionale (quadro D del 730). L’obbligo della partita IVA scatta quando l’attivita’ diventa continuativa e strutturata. La distinzione si valuta caso per caso.

    Cosa succede se supero 85.000 euro di ricavi nel regime forfettario?

    Il limite per restare nel regime forfettario e’ che nell’anno precedente i ricavi non abbiano superato 85.000 euro. Se nel corso dell’anno i ricavi superano 100.000 euro, il regime cessa nell’anno stesso e il reddito va determinato con le modalita’ ordinarie per l’intero periodo.

    Come si trattano i pagamenti in dollari?

    I pagamenti AdSense in valuta estera vanno convertiti in euro al tasso di cambio della data di effettivo incasso. Conserva la documentazione dei pagamenti dal pannello AdSense e la prova del cambio applicato.

  • Come si tassa una SRL: IRES 2026 e dividendi ai soci

    In sintesi

    • IRES al 24%: l’aliquota ordinaria applicata al reddito imponibile della società (art. 77 TUIR).
    • La SRL paga per sé: il reddito prodotto dalla società è tassato in capo alla società stessa, non ai soci.
    • IRES premiale al 20%: chi rispetta determinati requisiti (patrimonializzazione, investimenti, nuove assunzioni) può applicare l’aliquota ridotta per il periodo d’imposta 2025.
    • Dividendi tassati in capo al socio: quando la SRL distribuisce gli utili, il socio paga un’ulteriore imposta sulla quota ricevuta.
    • La SRL dichiara con Redditi SC: il modello dedicato alle società di capitali per il periodo d’imposta 2025 (anno d’imposta).
    • Diversa dalla trasparenza: nella tassazione per trasparenza il reddito viene imputato direttamente ai soci; nella SRL ‘opaca’ la società paga l’IRES e i soci pagano solo sui dividendi.

    Come funziona l'IRES per una SRL

    Quando una Società a Responsabilità Limitata (SRL) produce un utile, non è il singolo socio a pagare le tasse su quell’utile: è la società stessa. Questo sistema si chiama tassazione societaria separata, e l’imposta che si applica è l’IRES, l’Imposta sul Reddito delle Società.

    L’aliquota ordinaria dell’IRES è fissata al 24 per cento. Significa che se la SRL ha un reddito imponibile di 100.000 euro, versa all’Erario 24.000 euro a titolo di IRES. Il reddito ‘netto’ resta in azienda sotto forma di riserva, oppure viene distribuito ai soci come dividendo.

    Per il periodo d’imposta 2025, la legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto la cosiddetta IRES premiale: chi investe, assume nuovo personale e patrimonializza l’azienda può beneficiare di un’aliquota ridotta al 20 per cento sul reddito d’impresa. Si tratta di una riduzione di quattro punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria.

    Quando la SRL distribuisce gli utili ai soci, scatta una seconda tassazione in capo al socio stesso. La SRL e il socio sono soggetti fiscali distinti: la società paga l’IRES sul reddito prodotto, poi ciascun socio paga la propria imposta sul dividendo ricevuto. Questo meccanismo si chiama doppia imposizione economica, ed è il tratto distintivo della tassazione delle società di capitali rispetto alle società di persone o alla tassazione per trasparenza.

    Aliquote IRES applicabili al periodo d'imposta 2025
    Regime Aliquota Condizioni
    IRES ordinaria 24% Tutti i soggetti IRES senza agevolazioni
    IRES premiale 20% Patrimonializzazione + investimenti rilevanti + incremento occupazionale + assenza ammortizzatori (art. 1, commi 436-444, L. 207/2024)

    Esempio pratico

    • Alfa SRL chiude il 2025 con un reddito imponibile di 200.000 euro, calcolato nel quadro RF. Applicando l’aliquota ordinaria del 24 per cento, versa 48.000 euro di IRES. Se la SRL soddisfa i requisiti dell’IRES premiale, l’aliquota scende al 20 per cento: l’imposta dovuta sarebbe di 40.000 euro, con un risparmio di 8.000 euro. Gli utili residui, una volta pagata l’IRES, potranno essere distribuiti ai soci oppure mantenuti in riserva.

    Documenti necessari

    • Bilancio d’esercizio approvato dall’assemblea (conto economico e stato patrimoniale)
    • Modello Redditi SC 2026 (quadri RF e RN)
    • Verbale di assemblea di approvazione del bilancio con data di approvazione
    • Documentazione per IRES premiale (decreto ministeriale 8 agosto 2025)
    • Deleghe F24 per acconto e saldo IRES (codici tributo 2002 e 2003)

    Alfa SRL con tassazione ordinaria

    Scenario. Alfa SRL produce utili per 150.000 euro nel 2025. L’assemblea approva il bilancio e delibera di distribuire 100.000 euro ai due soci (Tizio e Caio in parti uguali), tenendo 50.000 euro a riserva.

    Come si applica. La SRL calcola il proprio reddito imponibile nel quadro RF del Modello Redditi SC, apportando al risultato del conto economico le variazioni fiscali previste dal TUIR. Sul reddito imponibile applica l’aliquota IRES del 24 per cento. Poi, quando distribuisce i 100.000 euro, Tizio e Caio ricevono ciascuno 50.000 euro su cui pagheranno la propria imposta (ritenuta a titolo di acconto o definitiva a seconda della natura della partecipazione).

    In pratica

    • La SRL paga l’IRES sul reddito complessivo: la tassazione avviene in capo alla società, non ai soci.
    • I soci pagano ulteriormente soltanto quando l’utile viene distribuito come dividendo.

    Beta SpA con IRES premiale

    Scenario. Beta SpA ha rispettato nel 2025 tutti i requisiti per l’IRES premiale: ha incrementato il capitale, effettuato investimenti rilevanti e assunto nuovo personale a tempo indeterminato. Il reddito imponibile ammonta a 500.000 euro.

    Come si applica. Beta SpA compila la casella ‘IRES premiale’ nel frontespizio del Modello Redditi SC e indica nel rigo RN8A il reddito soggetto all’aliquota agevolata del 20 per cento. L’imposta dovuta sarà di 100.000 euro invece dei 120.000 che avrebbe pagato con l’aliquota ordinaria del 24 per cento. Per accedere all’agevolazione occorre rispettare le condizioni previste dal decreto ministeriale 8 agosto 2025.

    In pratica

    • L’IRES premiale vale solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi per il 2025.
    • In caso di decadenza dall’agevolazione, la SRL deve versare la differenza di imposta entro il termine del saldo IRES.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è l'aliquota IRES per una SRL nel 2026?

    L’aliquota ordinaria dell’IRES è il 24 per cento. Per il periodo d’imposta 2025 (dichiarazione 2026) esiste l’IRES premiale al 20 per cento, riservata a chi soddisfa specifici requisiti di patrimonializzazione, investimento e occupazione previsti dalla legge di Bilancio 2025.

    La SRL paga le tasse anche se i soci non ricevono dividendi?

    Sì. L’IRES si paga sul reddito imponibile della società, indipendentemente dalla distribuzione degli utili. I dividendi danno origine a una tassazione aggiuntiva soltanto quando vengono effettivamente distribuiti.

    Che differenza c'è tra IRES e trasparenza fiscale?

    Con l’IRES ordinaria la società paga le tasse sul proprio reddito e i soci pagano solo sui dividendi ricevuti. Con la trasparenza fiscale (art. 115 o 116 TUIR) il reddito viene invece imputato direttamente ai soci proporzionalmente alla partecipazione, indipendentemente dalla distribuzione.

    Cosa sono i dividendi per la SRL che li riceve?

    Se una SRL riceve dividendi da un’altra societa’ soggetta a IRES, il 95 per cento di quegli utili e’ escluso dalla base imponibile (art. 89 TUIR), in modo da evitare una tassazione a cascata tra societa’.

    Entro quando si versa l'IRES?

    Il saldo IRES e gli acconti si versano nei termini ordinari per le dichiarazioni dei redditi delle societa’. Il saldo (codice tributo 2003) e il primo acconto scadono generalmente entro il sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio, salvo proroga. Verificare i termini aggiornati sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

  • Art. 41 D.Lgs. 81/2015 – Definizione apprendistato

    Art. 41 D.Lgs. 81/2015 – Definizione apprendistato

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

    2. Il contratto di apprendistato è definito da un piano formativo individuale redatto in forma sintetica, in conformità alla normativa regionale, ai profili formativi e agli standard professionali definiti ai sensi dell’articolo 46.

    3. L’apprendistato è articolato nelle seguenti tipologie:

    a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

    b) apprendistato professionalizzante;

    c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

  • Art. 40 D.Lgs. 81/2015 – Sanzioni per somministrazione irregolare

    Art. 40 D.Lgs. 81/2015 – Sanzioni per somministrazione irregolare

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di lavoro al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giornata di lavoro, nel caso in cui il contratto di somministrazione manchi dei requisiti di forma di cui all’articolo 33.

  • Articolo 224 Codice della Strada

    Art. 224 C.d.S. – Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

    2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

    3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.

    L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

    4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa è iscritta nella patente.

  • Perdite su crediti: quando sono deducibili per l’impresa

    In sintesi

    • Regola generale: la perdita su crediti è deducibile solo se risulta da elementi certi e precisi, ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR.
    • Modesta entità: la prova non serve se il credito non supera 2.500 euro (o 5.000 euro per le imprese di maggiore dimensione) ed è scaduto da almeno 6 mesi.
    • Procedure concorsuali: la deduzione è automatica quando il debitore è soggetto a fallimento, concordato, liquidazione giudiziale o accordi di ristrutturazione.
    • Prescrizione: quando il diritto alla riscossione del credito si è prescritto, la perdita è automaticamente deducibile.
    • Distinzione dalla svalutazione: la svalutazione generica è disciplinata dall’art. 106 TUIR; la perdita definitiva da art. 101, comma 5.

    Quando una perdita su credito è deducibile

    L’impresa che non riesce a recuperare un credito può dedurre la perdita dal proprio reddito imponibile, ma solo rispettando condizioni ben precise. La regola è fissata dall’art. 101, comma 5, del TUIR: la perdita su crediti è deducibile solo se risulta da elementi certi e precisi.

    Questa formula – apparentemente vaga – significa che non basta pensare che il cliente non pagherà: occorre documentarlo con prove concrete. Il fisco non accetta le perdite ‘per sentito dire’ o basate su valutazioni soggettive dell’imprenditore.

    La legge, però, prevede tre situazioni in cui la prova è automatica e non occorre raccogliere ulteriori elementi: quando il debitore è in una procedura concorsuale (come il fallimento), quando il credito è di modesta entità e scaduto da almeno sei mesi, e quando il diritto di credito si è prescritto.

    Capire in quale situazione ci si trova è fondamentale perché sbagliare la categoria – ad esempio dedurre come perdita quello che è ancora una svalutazione – può portare a contestazioni in sede di accertamento.

    Casi di deducibilità automatica – art. 101 c.5 TUIR
    Situazione Condizioni richieste
    Procedure concorsuali o accordi Debitore soggetto a fallimento, concordato, liquidazione giudiziale, accordi di ristrutturazione o piani attestati
    Modesta entità – imprese ordinarie Credito fino a 2.500 euro, scaduto da almeno 6 mesi
    Modesta entità – imprese maggiori Credito fino a 5.000 euro, scaduto da almeno 6 mesi
    Prescrizione Il diritto alla riscossione si e' prescritto
    Caso generale Elementi certi e precisi documentati dall'impresa

    Esempio pratico

    • Alfa SRL vanta un credito di 1.800 euro verso un piccolo fornitore, scaduto a gennaio 2025. A luglio 2025 il credito è ancora insoluto: sono trascorsi 6 mesi dalla scadenza e l’importo è inferiore a 2.500 euro. Alfa SRL può dedurre la perdita di 1.800 euro nella dichiarazione 2025 senza dover raccogliere ulteriore documentazione, perché rientra nel caso di modesta entità con anzianità minima di 6 mesi. Se invece il credito fosse di 4.000 euro, la stessa impresa non potrebbe avvalersi della soglia automatica (che è 2.500 euro per le imprese ordinarie) e dovrebbe documentare elementi certi e precisi dell’insolvenza.

    Documenti necessari

    • Estratto del libro mastro con evidenza della scadenza del credito
    • Fatture e contratti da cui risulta il credito
    • Documentazione della procedura concorsuale (sentenza di fallimento, decreto di omologazione del concordato, ecc.) se applicabile
    • Diffide, solleciti, atti di messa in mora o relazioni di legali/agenzie di recupero
    • Eventuale autocertificazione dell’impresa con calcolo della soglia di modesta entità
    • Documentazione attestante la prescrizione del diritto, se applicabile

    Caso 1 – Debitore in procedura concorsuale

    Scenario. Tizio è amministratore di Beta SNC, che vanta un credito commerciale di 80.000 euro verso un cliente. Nel corso del 2025 il cliente viene ammesso al concordato preventivo dal tribunale competente.

    Come si applica. L’apertura della procedura concorsuale rende automaticamente deducibile la perdita su crediti, senza bisogno di raccogliere altri elementi. Beta SNC può dedurre la perdita nell’esercizio 2025, l’anno in cui la procedura ha avuto inizio. La documentazione da conservare è il provvedimento del tribunale che ammette il debitore alla procedura.

    In pratica

    • Procedura concorsuale aperta nel 2025: perdita deducibile nel 2025.
    • Documentazione chiave: provvedimento del tribunale (ammissione al concordato o sentenza di fallimento).
    • Non serve attendere la chiusura della procedura per dedurre.

    Caso 2 – Credito di modesta entità scaduto da 6 mesi

    Scenario. Caio gestisce i conti di una piccola SRL di servizi informatici. Nel corso del 2025 si accumula un credito di 2.200 euro verso un cliente che non ha mai risposto ai solleciti. Il credito era scaduto a febbraio 2025.

    Come si applica. A settembre 2025 sono trascorsi più di 6 mesi dalla scadenza (febbraio-settembre). Il credito è di 2.200 euro, sotto la soglia di 2.500 euro prevista per le imprese ordinarie. Ricorrono entrambe le condizioni dell’art. 101, comma 5: modesta entità e anzianità di almeno 6 mesi. La perdita di 2.200 euro è deducibile nella dichiarazione 2025 senza ulteriori prove. Caio conserva la fattura e l’estratto del libro mastro che documenta la scadenza.

    In pratica

    • Credito di 2.200 euro (sotto i 2.500 euro per imprese ordinarie) – soglia rispettata.
    • Scaduto a febbraio 2025, dedotto a settembre 2025: oltre 6 mesi – condizione rispettata.
    • Documenti minimi: fattura e estratto contabile con data di scadenza.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per 'elementi certi e precisi' richiesti in via generale?

    Sono prove concrete e documentate dell’insolvenza del debitore: ad esempio, azioni legali infruttuose, relazioni di agenzie di recupero crediti, dichiarazioni del debitore sull’impossibilita’ di pagare, chiusura dell’attivita’. Non basta un semplice ritardo nel pagamento.

    La soglia di 2.500 euro si applica per singola fattura o per cliente?

    Per singolo credito (di norma la singola partita contabile). Se lo stesso cliente ha piu’ crediti distinti, ciascuno va valutato separatamente per la verifica della soglia.

    Chi sono le 'imprese di piu' rilevante dimensione' con soglia a 5.000 euro?

    L’art. 101, comma 5, del TUIR fa riferimento alle imprese di maggiori dimensioni secondo la definizione normativa vigente. In pratica si tratta delle imprese che superano i parametri dimensionali stabiliti per legge; il commercialista puo’ verificare se la propria societa’ rientra in questa categoria.

    Posso dedurre una perdita su crediti se non ho ancora intrapreso azioni legali?

    Non in via automatica, a meno che non ricorrano i casi di modesta entita’ (con anzianita’ 6 mesi) o di procedure concorsuali. Negli altri casi, l’assenza di azioni legali o solleciti puo’ rendere difficile dimostrare gli ‘elementi certi e precisi’.

    Come si differenzia la perdita su crediti dalla svalutazione?

    La svalutazione (art. 106 TUIR) e’ un accantonamento preventivo e generico, deducibile entro lo 0,5% del portafoglio crediti. La perdita su crediti (art. 101, c.5) e’ una perdita definitiva, rilevata quando il credito diventa irrecuperabile o ricorrono le condizioni di legge.

    Posso dedurre la perdita anche se ho gia' svalutato il credito negli anni precedenti?

    Si’. Se negli anni precedenti hai svalutato il credito (nei limiti dell’art. 106), e ora il credito si trasforma in perdita definitiva, puoi dedurre la perdita. Attenzione a non dedurre due volte: la quota gia’ dedotta come svalutazione non va dedotta di nuovo come perdita.

  • Art. 39 D.Lgs. 81/2015 – Decadenza e tutele nella somministrazione

    Art. 39 D.Lgs. 81/2015 – Decadenza e tutele nella somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Nei casi in cui il contratto di somministrazione sia stipulato in violazione di quanto disposto dall’articolo 31, il lavoratore ha diritto di chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.

    2. L’impugnazione del contratto di somministrazione deve avvenire, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto ovvero dalla cessazione del contratto di somministrazione.

  • Art. 38-bis D.Lgs. 81/2015 – Somministrazione fraudolenta

    Art. 38-bis D.Lgs. 81/2015 – Somministrazione fraudolenta

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    [Articolo soppresso dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. 2 marzo 2024, n. 19, con decorrenza dal 2 marzo 2024]

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