Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 52 D.Lgs. 81/2015 – Superamento del contratto a progetto

    Art. 52 D.Lgs. 81/2015 – Superamento del contratto a progetto

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, con salvezza delle collaborazioni coordinate e continuative nella forma del lavoro a progetto o con programma di lavoro o fase di esso stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che restano in vigore fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015.

    2. Sono fatte salve le specifiche discipline delle collaborazioni coordinate e continuative comunque denominate previste in accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  • Palestra e abbonamenti sportivi degli adulti: si detraggono?

    In sintesi

    • Nessuna detrazione ordinaria per gli adulti: la legge prevede la detrazione sportiva esclusivamente per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni.
    • Limite di 210 euro per ragazzo: la detrazione del 19% si calcola su un importo massimo di 210 euro per ciascun ragazzo iscritto ad attività sportiva dilettantistica.
    • Palestre, piscine e associazioni sportive: la detrazione copre iscrizioni annuali e abbonamenti a strutture destinate alla pratica sportiva dilettantistica.
    • Eccezione sanitaria per gli adulti: se il medico prescrive attività fisica come parte di un percorso terapeutico, le relative spese mediche possono rientrare nelle spese sanitarie detraibili al 19%.
    • Pagamento tracciabile richiesto: per fruire della detrazione il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili e il documento deve contenere dati precisi.
    • Detrazione soggetta al riordino: per chi ha un reddito superiore a 75.000 euro, questa detrazione rientra tra quelle soggette ai nuovi limiti introdotti dalla legge di Bilancio 2025.

    La detrazione per attività sportiva: a chi spetta davvero

    Se stai cercando una detrazione fiscale per la tua palestra, la tua piscina o il tuo abbonamento sportivo, la risposta diretta è: per gli adulti non esiste. La detrazione prevista per le attività sportive riguarda esclusivamente i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni che praticano sport dilettantistico. La norma non prevede alcuna agevolazione analoga per le spese sportive sostenute dai genitori o da qualsiasi persona maggiorenne che non rientri in quella fascia d’età.

    La detrazione sportiva vale il 19% della spesa, ma su un importo massimo di 210 euro per ciascun ragazzo. In pratica, il risparmio fiscale massimo per figlio è di circa 40 euro (il 19% di 210 euro). La struttura deve essere un’associazione sportiva, una palestra, una piscina o un altro impianto sportivo destinato alla pratica dilettantistica. Conta anche la fascia d’età: la detrazione spetta per l’intero anno d’imposta anche se i 5 o i 18 anni vengono compiuti nel corso del 2025.

    Per gli adulti l’unica via per recuperare qualcosa è attraverso il canale sanitario: se un medico prescrive un’attività fisica specifica come parte di un percorso terapeutico – ad esempio riabilitazione motoria, fisioterapia in piscina o un programma di esercizio terapeutico certificato – le spese per quelle prestazioni possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili al 19% nel rigo E1. Ma si tratta di prestazioni cliniche, non di un abbonamento in palestra.

    Questa distinzione è importante: un abbonamento mensile in palestra pagato da un adulto, anche se fa bene alla salute, non è detraibile. Lo diventano solo le prestazioni sanitarie rese da professionisti abilitati – fisioterapista, medico dello sport – nell’ambito di un trattamento terapeutico, documentato da fattura che indica la prestazione e la figura professionale.

    Detrazione sportiva: chi può e chi non può
    Soggetto Detrazione sportiva Note
    Ragazzo 5-18 anni (sport dilettantistico) Sì, 19% su max 210 euro/ragazzo Codice 16, rigo E8-E10
    Adulto over 18 con abbonamento palestra No Nessuna detrazione specifica
    Adulto con prescrizione medica (fisioterapia, riabilitazione) Sì, come spesa sanitaria al 19% Rigo E1, franchigia 129,11 euro

    Esempio pratico

    • Tizio ha due figli: uno di 10 anni iscritto a nuoto (quota annua 350 euro) e uno di 20 anni appassionato di calcetto. Lui stesso ha un abbonamento in palestra da 600 euro l’anno. Per il figlio di 10 anni, Tizio indica nel 730 l’importo massimo consentito di 210 euro (non 350, perche il limite per ragazzo e proprio 210 euro): la detrazione del 19% e pari a 39,90 euro. Per il figlio di 20 anni e per il proprio abbonamento non spetta alcuna detrazione sportiva, perche entrambi hanno piu di 18 anni. Se invece Tizio avesse pagato 12 sedute di fisioterapia in piscina prescritte dal medico, quelle spese andrebbero nel rigo E1 come spese sanitarie, con la franchigia di 129,11 euro.

    Documenti necessari

    • Per la detrazione sportiva ragazzi: bollettino bancario o postale, fattura o ricevuta da cui risultino la denominazione e la sede della struttura sportiva, la causale del pagamento, l’attivita sportiva praticata, l’importo pagato, i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale di chi paga
    • Per le prestazioni sanitarie (adulti con prescrizione medica): fattura o ricevuta del professionista sanitario (fisioterapista, medico) con indicazione della prestazione e della figura professionale
    • Ricevuta del pagamento tracciabile (bonifico, estratto conto, ricevuta carta) per entrambe le tipologie di spesa

    Genitore che iscrive il figlio a calcio: quanto recupera?

    Scenario. Caio ha un figlio di 13 anni iscritto a una societa sportiva dilettantistica di calcio. Ha pagato l’iscrizione annuale di 300 euro e il costo del materiale (tuta, scarpe) di 150 euro. Ha pagato tutto con bonifico bancario.

    Come si applica. La detrazione spetta solo per la quota di iscrizione annuale o abbonamento, non per l’acquisto di attrezzature o abbigliamento sportivo. Il limite per ragazzo e di 210 euro: Caio potra indicare nel 730 soltanto 210 euro (non 300). La detrazione del 19% su 210 euro e pari a 39,90 euro. Le 150 euro per la tuta e le scarpe non danno diritto ad alcuna agevolazione.

    In pratica

    • Detrai al massimo 210 euro per ragazzo: se hai pagato di piu, l’eccedenza non conta.
    • Solo iscrizioni e abbonamenti alla struttura sportiva: attrezzature, abbigliamento e trasferte non sono detraibili.
    • Conserva il documento di pagamento con tutti i dati richiesti: denominazione societa, attivita sportiva, dati del ragazzo e del pagante.

    Adulto con problema alla schiena: la palestra non basta

    Scenario. Sempronio, 45 anni, ha un abbonamento annuale in palestra da 720 euro per fare ginnastica su consiglio del medico a causa di una lombalgia cronica. Il medico gli ha anche prescritto 10 sedute di fisioterapia (500 euro totali).

    Come si applica. L’abbonamento in palestra da 720 euro non e detraibile: per gli adulti non esiste una detrazione per le spese di palestra, nemmeno se consigliate dal medico. Le 10 sedute di fisioterapia (500 euro), invece, sono detraibili al 19% come spese sanitarie nel rigo E1, perche si tratta di prestazioni rese da un professionista sanitario abilitato. La detrazione si calcola sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro applicata sul totale delle spese sanitarie dell’anno.

    In pratica

    • L’abbonamento in palestra per adulti non si detrae, nemmeno con il consiglio del medico: manca una norma specifica.
    • Le sedute di fisioterapia prescritte dal medico si detraggono al 19% come spese sanitarie nel rigo E1.
    • Il confine e tra ‘prestazione sanitaria’ (fisioterapia, riabilitazione) e ‘attivita sportiva autonoma’ (palestra, piscina): solo la prima e detraibile per gli adulti.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso detrarre la palestra se sono adulto?

    No. La detrazione per attivita sportiva e prevista solo per ragazzi tra 5 e 18 anni che praticano sport dilettantistico, con un limite di 210 euro per ragazzo. Non esiste una norma analoga per gli adulti.

    Fino a che importo si puo detrarre lo sport per i figli?

    Il limite massimo e di 210 euro per ragazzo. La detrazione del 19% su questo importo corrisponde a un risparmio fiscale massimo di circa 39,90 euro per figlio. Se hai due figli iscritti a sport diversi, il limite di 210 euro si applica a ciascuno separatamente.

    La piscina o la palestra sono detraibili per i ragazzi solo se sono associazioni sportive?

    La detrazione spetta per iscrizioni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La struttura deve rilasciare un documento con tutti i dati richiesti (denominazione, attivita praticata, dati del ragazzo, importo, codice fiscale del pagante).

    Posso detrarre le sedute in piscina prescritte dal medico se sono adulto?

    Dipende dalla natura della prestazione. Se si tratta di fisioterapia o riabilitazione in acqua svolta da un fisioterapista, la spesa e detraibile come spesa sanitaria nel rigo E1. Se invece e un normale abbonamento alla piscina, anche con consiglio medico, non e detraibile.

    La detrazione sportiva per i ragazzi e soggetta al riordino delle detrazioni per redditi alti?

    Si. Le spese per attivita sportive dei ragazzi rientrano nel riordino delle detrazioni introdotto dalla legge di Bilancio 2025 per chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. A differenza delle spese sanitarie, questa detrazione non e esclusa dal riordino.

    Cosa devo conservare per detrarre lo sport del figlio?

    Il bollettino di pagamento, la fattura o la ricevuta deve indicare: denominazione e sede della struttura sportiva, causale del pagamento, attivita sportiva praticata, importo pagato, dati anagrafici del ragazzo e codice fiscale di chi paga. Il pagamento deve essere tracciabile.

    Vedi anche: Congedo parentale, Sport bonus e impianti sportivi pubblici, Genitori a carico, Detrazione attività sportiva ragazzi e Part-time prioritario per i genitori con tre figli.

  • Art. 51 D.Lgs. 81/2015 – Rinvio ai contratti collettivi

    Art. 51 D.Lgs. 81/2015 – Rinvio ai contratti collettivi

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

  • Art. 50 D.Lgs. 81/2015 – Definizione del tirocinio

    Art. 50 D.Lgs. 81/2015 – Definizione del tirocinio

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    [Articolo soppresso dall’art. 1, D.Lgs. 17 marzo 2017, n. 32, con decorrenza dal 17 marzo 2017]

  • Art. 27 L. 91/1992

    Art. 27 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI articolo precedente

  • Gli integratori alimentari si possono detrarre?

    In sintesi

    • Gli integratori alimentari non sono farmaci: in linea generale non si detraggono nel Modello 730.
    • La detrazione del 19% spetta sui medicinali, cioè prodotti con codice alfanumerico di farmaco sulla confezione.
    • Per i farmaci è obbligatorio lo scontrino parlante con codice fiscale, natura/quantità e codice alfanumerico.
    • La franchigia è di €129,11: la detrazione si calcola solo sulla parte di spesa che supera questa soglia.
    • Alcune spese sanitarie correlate a patologie documentate dal medico possono avere trattamento diverso: verifica caso per caso.
    • Il pagamento in contanti è ammesso per i medicinali, ma non per le prestazioni sanitarie rese da privati.

    Perché gli integratori di solito non si detraggono

    Ogni anno molti contribuenti si chiedono se possano inserire nel 730 la spesa per vitamine, probiotici, proteine in polvere, omega-3 e altri integratori acquistati in farmacia o in erboristeria. La risposta, nella quasi totalità dei casi, è no: gli integratori alimentari non danno diritto alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie.

    Il motivo è preciso: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il Modello 730/2026 ammettono la detrazione sull’acquisto di medicinali, documentato da scontrino parlante o fattura in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Gli integratori alimentari non sono classificati come medicinali: non hanno un codice alfanumerico di farmaco sulla confezione e rientrano nella categoria degli alimenti, non in quella dei prodotti medicinali. Di conseguenza manca il presupposto normativo per la detrazione.

    Esiste però una distinzione importante che vale la pena conoscere. Alcuni prodotti venduti in farmacia hanno una forma simile a quella degli integratori ma sono classificati come farmaci: in quel caso la confezione riporta il codice alfanumerico, lo scontrino parlante può essere emesso correttamente e la spesa è detraibile. Se hai dubbi su un prodotto specifico, chiedi al farmacista se è classificato come medicinale o come integratore alimentare: la distinzione è stampata sulla confezione e nella banca dati dell’AIFA.

    Farmaci vs integratori: riepilogo del trattamento fiscale
    Prodotto Classificazione Detraibile 19% Documento richiesto
    Farmaco con codice alfanumerico (es. antidolorifici, antibiotici) Medicinale Sì (sopra franchigia €129,11) Scontrino parlante o fattura
    Integratore alimentare (vitamine, probiotici, omega-3) Alimento No, in linea generale Non rilevante
    Farmaco da banco (OTC) con codice alfanumerico Medicinale Sì (sopra franchigia €129,11) Scontrino parlante o fattura
    Prodotto erboristico / fitoterapico senza codice farmaco Alimento/integratore No Non rilevante

    Esempio pratico

    • Caio spende durante il 2025 €180 in integratori di vitamina D e magnesio acquistati in farmacia, e €220 in farmaci veri e propri (antinfiammatori, antibiotici) per i quali ottiene lo scontrino parlante. Nel 730/2026 può indicare solo i €220 di farmaci nel rigo E1. La detrazione si calcola sulla parte che supera la franchigia di €129,11: €220 – €129,11 = €90,89, per un risparmio fiscale del 19% pari a circa €17,27. I €180 di integratori non entrano nel conteggio e non abbattono l’imposta.

    Documenti necessari

    • Scontrino parlante per i medicinali (codice fiscale + natura/quantità + codice alfanumerico del farmaco)
    • Fattura del farmacista o del medico, in alternativa allo scontrino
    • Documentazione medica (utile in caso di contestazione, per dimostrare la natura terapeutica di un prodotto specifico)

    Caso 1: Tizio compra vitamina D su consiglio del medico

    Scenario. Il medico di Tizio riscontra una carenza di vitamina D e gli consiglia di acquistare un integratore specifico in farmacia. Tizio spende €35 e vuole detrarre la somma nel 730.

    Come si applica. Il consiglio del medico non basta a rendere detraibile un integratore alimentare. Ciò che conta è la classificazione del prodotto: se sulla confezione non compare un codice alfanumerico di farmaco e il prodotto non è registrato come medicinale, la spesa non è detraibile. Tizio dovrebbe verificare con il farmacista se esiste un’alternativa classificata come farmaco per lo stesso principio attivo. In quel caso, con lo scontrino parlante, la spesa sarebbe detraibile. In caso contrario, la spesa rimane fuori dalla dichiarazione.

    In pratica

    • Chiedi al farmacista se il prodotto consigliato è classificato come medicinale o come integratore.
    • Controlla la confezione: se non ha un codice alfanumerico di farmaco, non è detraibile.
    • Una prescrizione medica non trasforma automaticamente un integratore in un medicinale detraibile.

    Caso 2: Sempronia acquista proteine e integratori per sport

    Scenario. Sempronia segue un programma di allenamento e acquista proteine in polvere, aminoacidi ramificati e multivitaminici per un totale di €200 nel 2025. Si chiede se può detrarre queste spese come spese sanitarie.

    Come si applica. No. I prodotti sportivi come proteine, aminoacidi e multivitaminici non sono medicinali: non hanno codice alfanumerico di farmaco e non rientrano tra le spese sanitarie detraibili. Non è rilevante che siano acquistati in farmacia invece che in un negozio sportivo: la classificazione del prodotto non cambia in base al canale di vendita. Le spese per integratori sportivi non vanno indicate nel rigo E1 del 730.

    In pratica

    • Prodotti sportivi (proteine, aminoacidi, creatina) non sono spese sanitarie: non si detraggono.
    • Il luogo di acquisto (farmacia, parafarmacia, negozio) non influisce sulla detraibilità.
    • Indica nel 730 solo farmaci con codice alfanumerico, certificati da scontrino parlante.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso detrarre gli integratori di vitamina C o D acquistati in farmacia?

    In linea generale no, perché gli integratori non sono classificati come medicinali e non hanno il codice alfanumerico di farmaco. Se esiste una versione dello stesso principio attivo registrata come farmaco (con tanto di codice alfanumerico sulla confezione), quella versione è detraibile: chiedi al farmacista.

    Cosa succede se il mio medico mi prescrive un integratore?

    La prescrizione medica non cambia la classificazione fiscale del prodotto. Se l’integratore non è un medicinale, non è detraibile anche se prescritto. La detrazione dipende dalla classificazione del prodotto, non dall’indicazione del medico.

    Gli integratori per celiaci si possono detrarre?

    Gli alimenti senza glutine acquistati da persone con celiachia certificata seguono regole specifiche, diverse da quelle degli integratori ordinari. Consulta l’articolo dedicato alla celiachia per i dettagli su questa agevolazione.

    Cosa si può detrarre in farmacia oltre ai farmaci?

    In farmacia si possono acquistare prodotti detraibili diversi dai farmaci, come i dispositivi medici (ad esempio bende, siringhe, misuratori di pressione con marcatura CE di dispositivo medico). Anche in quel caso è necessario lo scontrino o la fattura con la natura del prodotto, e si applica la franchigia di €129,11 sul totale annuo delle spese sanitarie.

    Qual è la franchigia per le spese sanitarie?

    La franchigia è di €129,11: la detrazione del 19% si applica solo sulla parte di spesa che supera questa soglia. La franchigia è unica per tutto l’anno e si calcola sul totale delle spese sanitarie (farmaci, visite, ecc.), non separatamente per ogni tipo di spesa.

    Come faccio a sapere se un prodotto è un farmaco o un integratore?

    Guarda la confezione: se è un medicinale, riporta un codice alfanumerico (il cosiddetto ‘codice ministeriale’) e la dicitura ‘medicinale’. Se è un integratore, in genere riporta ‘integratore alimentare’ o ‘complemento alimentare’. In caso di dubbio chiedi al farmacista o consulta il sito dell’AIFA.

  • Art. 49 D.Lgs. 81/2015 – Tirocini non curriculari

    Art. 49 D.Lgs. 81/2015 – Tirocini non curriculari

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    [Articolo soppresso dall’art. 1, D.Lgs. 17 marzo 2017, n. 32, con decorrenza dal 17 marzo 2017]

  • Art. 48 D.Lgs. 81/2015 – Tirocini formativi e di orientamento

    Art. 48 D.Lgs. 81/2015 – Tirocini formativi e di orientamento

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    [Articolo soppresso dall’art. 1, D.Lgs. 17 marzo 2017, n. 32, con decorrenza dal 17 marzo 2017]

  • Art. 47-octies D.Lgs. 81/2015 – Osservatorio per i rider

    Art. 47-octies D.Lgs. 81/2015 – Osservatorio per i rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio permanente per le attività di consegna di beni per conto altrui, presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto da tre esperti e da rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché da rappresentanti delle istituzioni locali.

    2. L’Osservatorio ha il compito di monitorare il fenomeno delle attività di consegna di beni per conto altrui e di elaborare proposte normative.

  • Art. 47-septies D.Lgs. 81/2015 – Copertura assicurativa obbligatoria rider

    Art. 47-septies D.Lgs. 81/2015 – Copertura assicurativa obbligatoria rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis sono obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Ai fini dell’applicazione del suddetto decreto, i soggetti tenuti agli adempimenti relativi all’assicurazione sono individuati nei committenti di cui all’articolo 47-bis.

    2. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis sono altresì assicurati contro le malattie in caso di durata dell’incapacità al lavoro superiore a sessanta giorni, la cui disciplina è demandata ai contratti collettivi di lavoro.

  • Art. 47-sexies D.Lgs. 81/2015 – Protezione dati personali rider

    Art. 47-sexies D.Lgs. 81/2015 – Protezione dati personali rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto alla protezione dei dati personali in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

    2. I sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni o a prendere decisioni rilevanti ai fini della determinazione del compenso nonché dell’erogazione, della gestione, della limitazione o della cessazione del servizio devono essere trasparenti, non discriminatori e verificabili.

  • Art. 47-quinquies D.Lgs. 81/2015 – Divieto di discriminazione rider

    Art. 47-quinquies D.Lgs. 81/2015 – Divieto di discriminazione rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis non possono essere discriminati. È in particolare fatto divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla loro appartenenza a una categoria protetta, che sia svolta o meno tramite piattaforme digitali.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.