Autore: Andrea Marton

  • Pignoramento – Glossario giuridico

    Pignoramento: atto iniziale dell’espropriazione forzata con cui il creditore vincola determinati beni del debitore alla soddisfazione del proprio credito, attraverso l’apprensione giudiziaria e l’avvio della procedura di vendita.

    Quanto ti possono pignorare dello stipendio o della pensione?

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    Significato giuridico

    Il pignoramento e disciplinato dagli artt. 491 ss. c.p.c. Tre tipologie principali: pignoramento mobiliare (art. 513 c.p.c.): l’ufficiale giudiziario apprende beni mobili del debitore presso la sua abitazione o attivita, identificandoli con verbale; pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.): trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari del bene oggetto di esecuzione; pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.): atto notificato al terzo che detiene somme o cose del debitore (es. banca, datore di lavoro), che diventa custode delle somme. Effetto principale: vincolo di destinazione sui beni pignorati a favore del procedente; ulteriori creditori possono intervenire (art. 525 c.p.c.). Esistono beni impignorabili (artt. 514-516 c.p.c.): oggetti di culto, beni indispensabili al sostentamento, alimenti, fondi rustici familiari nei limiti, indennita di disoccupazione. Lo stipendio e pignorabile entro un quinto (art. 545 c.p.c.). La conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) consente al debitore di sostituire il bene pignorato con somma equivalente al credito.

    Esempio pratico

    Tizio creditore ottenuto titolo esecutivo per 30.000 euro nei confronti di Caio. Notifica del precetto + pignoramento presso terzi del conto corrente di Caio in banca. La banca, ricevuta la notifica, blocca l’importo del credito (incluse spese): assegna formalmente al pignoramento le somme. Caio puo: pagare per evitare la vendita (sblocco automatico); chiedere la conversione del pignoramento depositando il credito + accessori; opporre l’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesta il diritto.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.), misura cautelare richiesta prima della sentenza di merito, che congela i beni senza vendita immediata. Diverge dall’ipoteca, garanzia reale costitutiva senza esecuzione immediata. Il blocco amministrativo da parte di amministrazioni pubbliche (es. Agenzia Entrate-Riscossione) e procedura tributaria distinta. La fermo amministrativo di veicoli e misura di garanzia patrimoniale dell’esattore, non pignoramento.

    Riferimenti normativi

    • art. 491 c.p.c. – espropriazione forzata e pignoramento
    • artt. 513 ss. c.p.c. – pignoramento mobiliare
    • artt. 543 ss. c.p.c. – pignoramento presso terzi
    • artt. 555 ss. c.p.c. – pignoramento immobiliare
    • art. 545 c.p.c. – impignorabilita di stipendi
  • Art. 31 TUEL – Articolo 31

    Art. 31 TUEL – Articolo 31

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

    2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

    3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 50 e dell’articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

    4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

    5. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

    6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

    7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l’attuazione alle leggi regionali.

    8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all’articolo 113-bis , si applicano le norme previste per le aziende speciali.

  • Art. 30 TUEL – Articolo 30

    Art. 30 TUEL – Articolo 30

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

    2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

    3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

    4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

  • Art. 38 quater T.U.IVA: Sgravio dell’imposta per i soggetti domi

    Art. 38 quater T.U.IVA: Sgravio dell’imposta per i soggetti domi

    Art. 38 quater T.U.IVA – Sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita’ Europea.

    In vigore dal 01/01/2026 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 935

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita’ europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a euro 70 destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunita’ medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta (2) . Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunita’ entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunita’, entro il sesto mese successivo (3) all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell’articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

    2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facolta’ ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunita’ entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il sesto mese successivo (3) a quello di effettuazione dell’operazione. Il rimborso e’ effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25 (1).”

    —————

    (1) Vedasi anche l’art. 1, comma 368 legge 28 dicembre 2015 n. 208.

    (2) L’articolo 1, comma 77, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) ha disposto che la modifica del precedente importo (lire 300 mila) in euro 70 si applica alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024.

    (3) Si veda quanto disposto dall’articolo 1, comma 936, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).

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  • Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    In un’organizzazione articolata su turni avvicendati, accanto alle maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo trovano spazio l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità e, per chi si sposta, la trasferta. Sono voci dal peso economico spesso sottovalutato, con regimi fiscali diversi tra loro.

    In sintesi

    L’indennità di turno compensa l’articolazione del lavoro su turni avvicendati ed è distinta dalle maggiorazioni per notturno e festivo. Con essa convivono reperibilità e trasferta: voci a natura retributiva, con regimi fiscali differenti, che il CCNL quantifica e che incidono su TFR e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Indennità di turno · Trasferta e rimborsi · Reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Indennità di turno: che cos’è e come si distingue

    Nei settori organizzati su turni avvicendati, l’indennità di turno compensa il disagio della rotazione (mattino, pomeriggio, notte) e va tenuta distinta dalle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o domenicale, che remunerano invece la singola fascia oraria disagiata.

    Indennità di turno e maggiorazioni

    L’indennità di turno è tipicamente fissa (giornaliera o mensile) e legata all’inserimento del lavoratore in un ciclo a turni; le maggiorazioni sono invece percentuali sulla retribuzione oraria e si applicano alle ore effettivamente prestate in fascia notturna o festiva. Le due voci possono cumularsi.

    Turni e riposi

    La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.

    Effetti sulla retribuzione differita

    Avendo natura retributiva continuativa, l’indennità di turno rientra di norma nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive, nei limiti previsti dal CCNL. Per gli importi esatti si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
    Tizio è inserito in un ciclo di turni e questa settimana è di notte. In busta paga trova due voci distinte: l’indennità di turno, fissa per l’inserimento nella rotazione, e la maggiorazione notturna, percentuale sulle ore effettivamente prestate di notte. Le due voci si cumulano e non vanno confuse.
    Caia — corso di formazione fuori sede
    Caia, addetta su turni, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili). Se le riconosce anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Indennità di turno e maggiorazione notturna sono la stessa cosa?
    No. L’indennità di turno è fissa e compensa l’inserimento nella rotazione; la maggiorazione notturna è una percentuale sulle ore effettivamente lavorate di notte. Le due voci si cumulano.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Art. 38 D.Lgs. 209/2005 – Copertura delle riserve tecniche

    Art. 38 D.Lgs. 209/2005 – Copertura delle riserve tecniche

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa.

    1-bis. L'impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall'impresa.

    1-ter. In caso di conflitto di interessi, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività dell'impresa garantisce che l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.

    2. 2. Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea. In tal caso l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni; b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell'operazione; c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS.

    2-bis. Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni dell'articolo 114, comma 2-bis, del Testo unico bancario o delle relative norme di attuazione emanate dalla Banca d'Italia e dall'IVASS.

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    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

    5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'IVASS, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

  • Art. 139 D.P.R. 115/2002

    Art. 139 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.

    2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.

  • Art. 186 D.Lgs. 174/2016 – Effetti della riforma o dell’annullamento della decisione

    Art. 186 D.Lgs. 174/2016 – Effetti della riforma o dell’annullamento della decisione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La riforma o l’annullamento parziale della decisione ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o annullata.

    2. La riforma o l’annullamento della decisione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o annullata.

  • Art. 78 T.U.B.: Banche autorizzate in Italia

    Art. 78 T.U.B.: Banche autorizzate in Italia

    Art. 78 T.U.B. – Banche autorizzate in Italia.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l’attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche di Stato terzo, anche per insufficienza di fondi.”

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  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Consorzi di Bonifica

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Consorzi di Bonifica

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    SNEBI · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Periodo di prova nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi

    CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

    In sintesi

    Il periodo di prova nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi varia da 15 giorni (livelli più bassi) a 150 giorni (livelli più alti e Quadri), in base al livello di inquadramento. Forma scritta obbligatoria. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso ma con riconoscimento di ratei TFR, 13ª, 14ª e ferie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalberghi · FIPE · FAITA · Fiavet · Federreti · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 luglio 2024 (tabelle in vigore da maggio 2026)
    Vigenza
    Aggiornato con rinnovi 2024-2026
    Platea
    ~1,3 milioni

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova CCNL Turismo per livello
    Livello Durata massima
    Quadri A / B 150 giorni (5 mesi)
    1° / 2° livello 90 giorni (3 mesi)
    3° / 4° livello 60 giorni
    5° livello 45 giorni
    6° / 6° super 30 giorni
    7° livello 15 giorni

    Durante la prova le parti possono recedere senza preavviso, con riconoscimento di TFR, 13ª, 14ª e indennità ferie per il periodo lavorato.

    Forma scritta obbligatoria

    Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.

    La clausola deve indicare durata, livello, mansioni, decorrenza.

    Durata variabile per livello

    Il CCNL Turismo prevede una scala graduata per livello:

    • Livelli operativi base (7°): 15 giorni
    • Livelli operativi medi (5°-6°): 30-45 giorni
    • Livelli qualificati (3°-4°): 60 giorni
    • Livelli direttivi (1°-2°): 90 giorni
    • Quadri: fino a 150 giorni (5 mesi)

    Recesso e ratei dovuti

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Particolarità: il CCNL Turismo prevede comunque il riconoscimento dei ratei:

    • TFR maturato sul periodo lavorato
    • Tredicesima pro-rata
    • Quattordicesima pro-rata
    • Indennità sostitutiva ferie non godute

    Quindi anche un recesso al 5° giorno comporta erogazione di tutti i ratei calcolati pro-rata sul brevissimo periodo lavorato.

    Sospensione per malattia

    Il periodo di prova è sospeso per malattia, infortunio, ferie, congedi. La durata si prolunga di altrettanti giorni di sospensione.

    In caso di infortunio sul lavoro, la prova è sospesa fino a guarigione completa.

    Casi pratici

    Tizio – Cameriere 5° livello prova 45 giorni
    Tizio è assunto cameriere (5° livello). Prova 45 giorni. Inizio 1° marzo. Termine: 14 aprile. Se nessuno recede, dal 15 aprile è confermato a tempo indeterminato.
    Caia – Receptionist 5° con malattia in prova
    Caia è in prova come receptionist (5° livello, 45 giorni). Si ammala 5 giorni durante la prova. La prova si estende di 5 giorni, scadendo il 19 aprile invece del 14.
    Sempronio – Recesso al 10° giorno
    Sempronio è in prova come cuoco (4° livello, 60 giorni). Al 10° giorno il datore comunica recesso. Sempronio riceve la retribuzione dei 10 giorni + ratei 13ª e 14ª pro-rata + indennità sostitutiva ferie pro-rata + TFR sul periodo.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Turismo?
    Da 15 giorni (7° livello) a 150 giorni (Quadri). Per i livelli intermedi: 30-90 giorni in base al livello.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, obbligatoriamente. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.
    Cosa ricevo se il datore mi licenzia in prova?
    La retribuzione del periodo lavorato + TFR pro-rata + 13ª pro-rata + 14ª pro-rata + indennità ferie non godute. Particolarità del CCNL Turismo: i ratei sono sempre riconosciuti.
    Malattia sospende il periodo di prova?
    Sì, malattia, ferie, infortunio e ogni causa di sospensione prolungano il periodo di prova di altrettanti giorni.
    Cosa succede dopo il periodo di prova?
    Se nessuno recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi, Preavviso e licenziamento nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Ferie e permessi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Maternità e congedi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi e Malattia e infortunio nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 16-sexies D.Lgs. 502/1992 – Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione

    Art. 16-sexies D.Lgs. 502/1992 – Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Il Ministro della sanità, su proposta della regione o provincia autonoma interessata, individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione di cui all’articolo 16-ter, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell’aggiornamento del personale sanitario.

    2. La regione assegna, in via prevalente o esclusiva, a detti ospedali, distretti e dipartimenti le attività formative di competenza regionale ed attribuisce agli stessi la funzione di coordinamento delle attività delle strutture del Servizio sanitario nazionale che collaborano con l’università al fine della formazione degli specializzandi e del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.