Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Principio di cassa obbligatorio: gli interessi di mora si deducono nell’anno in cui vengono pagati, non quando maturano.
- Deroga alla competenza: l’art. 109, comma 7 TUIR prevede esplicitamente questa eccezione alla regola generale del reddito d’impresa.
- Vale anche per gli interessi attivi: gli interessi di mora che l’impresa incassa da clienti morosi concorrono al reddito nell’anno dell’incasso.
- Interessi non pagati: indeducibili: se a fine anno gli interessi di mora sono maturati ma non ancora corrisposti, vanno in variazione in aumento e non si deducono.
- Dove si indica: gli interessi di mora passivi non corrisposti vanno al rigo RF15 del quadro RF come variazione in aumento.
Come funziona la deducibilità degli interessi di mora
Quando un’impresa paga in ritardo un fornitore, scattano spesso gli interessi di mora, cioè un importo extra che compensa il creditore per il ritardo. Questi interessi sono un costo per chi li paga, ma non si deducono subito: seguono il principio di cassa, come stabilisce esplicitamente l’art. 109, comma 7 del TUIR. Questo è una deroga importante rispetto alla regola generale delle imprese in contabilità ordinaria, che di solito imputano i costi per competenza.
In concreto: se a fine anno l’impresa ha maturato interessi di mora verso un fornitore ma non li ha ancora pagati, quegli interessi non sono deducibili in quell’anno. Diventano deducibili solo quando vengono effettivamente corrisposti. Nel frattempo, l’importo contabilizzato va portato in variazione in aumento nel quadro RF.
La regola vale anche al contrario: gli interessi di mora che l’impresa riceve da clienti morosi (interessi attivi) non concorrono al reddito nell’anno in cui maturano, ma in quello in cui vengono incassati. Questo principio di simmetria rende la gestione contabile e fiscale degli interessi di mora coerente per entrambe le parti.
| Situazione | Regime fiscale | Anno di rilevanza |
|---|---|---|
| Interessi passivi maturati e pagati nello stesso anno | Deducibili | Anno del pagamento |
| Interessi passivi maturati ma non ancora pagati | Indeducibili — variazione in aumento RF15 | Slittano all'anno del pagamento |
| Interessi attivi maturati ma non ancora incassati | Non tassati — variazione in diminuzione | Tassati nell'anno dell'incasso |
| Interessi passivi pagati in anni successivi alla maturazione | Deducibili nell'anno del pagamento | Anche se maturati in anni precedenti |
Esempio pratico
-
Alfa SRL ha acquistato macchinari a credito e ha pagato in ritardo. A dicembre 2025 maturano 3.500 euro di interessi di mora verso il fornitore, ma il pagamento viene effettuato a marzo 2026. In dichiarazione 2025 quei 3.500 euro contabilizzati vanno in variazione in aumento al rigo RF15 (interessi di mora indeducibili perché non ancora corrisposti). Nel 2026, quando Alfa SRL paga i 3.500 euro, li porta in variazione in diminuzione: diventano deducibili nel 2026. Un anno di scarto fiscale rispetto alla competenza contabile.
Documenti necessari
- Fattura o nota di addebito del fornitore con gli interessi di mora
- Contratto o accordo che stabilisce il tasso di mora applicato
- Estratto conto bancario o bonifico che attesta il pagamento
- Libro giornale con la registrazione contabile degli interessi
- Quadro RF del modello Redditi SC (rigo RF15 per la variazione in aumento)
Caso 1 — Interessi di mora pagati nell'anno di maturazione
Scenario. Beta SNC ha ritardato il pagamento di una fornitura. Il fornitore applica interessi di mora per 1.200 euro, che Beta SNC paga in un’unica soluzione a novembre 2025, nello stesso anno in cui sono maturati.
Come si applica. In questo caso il pagamento avviene nello stesso anno di maturazione degli interessi. Non c’è alcun disallineamento tra competenza e cassa. Beta SNC può dedurre i 1.200 euro nella dichiarazione 2025 senza necessità di variazioni extra: il costo è stato contabilizzato e pagato nello stesso esercizio.
In pratica
- Se maturazione e pagamento cadono nello stesso anno, non servono variazioni fiscali.
- Il costo è direttamente deducibile perché il principio di cassa è già soddisfatto.
- Conservare la documentazione del pagamento in caso di verifica fiscale.
Caso 2 — Interessi maturati nel 2025, pagati nel 2026
Scenario. Tizio è amministratore di Alfa SRL. A fine 2025 la società ha maturato 4.800 euro di interessi di mora verso due fornitori, ma li paga entrambi a febbraio 2026 per motivi di liquidità.
Come si applica. Gli interessi sono stati contabilizzati nel conto economico 2025, ma non sono stati pagati entro il 31 dicembre 2025. In base all’art. 109, comma 7 TUIR, non sono deducibili nel 2025. Alfa SRL porta 4.800 euro in variazione in aumento al rigo RF15 nella dichiarazione 2025. Quando li paga a febbraio 2026, li deduce nella dichiarazione 2026 come variazione in diminuzione. Tizio deve ricordarsi di monitorare questi importi per non perderli nell’anno successivo.
In pratica
- Tenere un registro degli interessi di mora maturati e non ancora pagati a fine anno.
- Verificare nell’anno successivo che la deduzione venga inserita quando si effettua il pagamento.
- Il rischio concreto è dimenticare la deduzione nell’anno del pagamento se la gestione non è ordinata.
Quando rivolgersi a un professionista
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Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Gli interessi di mora seguono le stesse regole degli interessi passivi bancari?
No. Gli interessi passivi bancari seguono le regole dell’art. 96 TUIR (con il test ROL e i limiti percentuali). Gli interessi di mora, invece, seguono il principio di cassa dell’art. 109, comma 7, senza i limiti quantitativi dell’art. 96.
Se non ho pagato gli interessi di mora, li perdo come deduzione?
No, non li perdi: li rimandi. La deduzione spetta nell’anno in cui effettui il pagamento, anche se gli interessi si riferiscono ad anni precedenti.
Come faccio a sapere quanto portare in variazione in aumento?
Devi sommare tutti gli interessi di mora che hai contabilizzato nel conto economico dell’anno ma che non hai ancora pagato al 31 dicembre. Questo importo va al rigo RF15 del quadro RF.
Gli interessi di mora che ricevo dai miei clienti quando li dichiaro?
Li dichiari nell’anno in cui li incassi, non nell’anno in cui maturano. Se il cliente ti paga gli interessi nel 2026, li dichiari nella dichiarazione 2026, anche se si riferivano a ritardi del 2025.
Cosa succede se gli interessi di mora si accumulano per anni senza pagamento?
Continuano a essere indeducibili anno dopo anno, finché non vengono pagati. Nell’anno del pagamento diventano finalmente deducibili, tutti insieme.
Devo documentare gli interessi di mora per la deducibilità?
Sì. Servono la fattura o nota di addebito del fornitore, il contratto che prevede il tasso di mora, e la prova del pagamento (bonifico bancario). Senza documentazione, la deduzione può essere contestata.
Domande frequenti
Gli interessi di mora seguono le stesse regole degli interessi passivi bancari?
No. Gli interessi passivi bancari seguono le regole dell'art. 96 TUIR (con il test ROL e i limiti percentuali). Gli interessi di mora, invece, seguono il principio di cassa dell'art. 109, comma 7, senza i limiti quantitativi dell'art. 96.
Se non ho pagato gli interessi di mora, li perdo come deduzione?
No, non li perdi: li rimandi. La deduzione spetta nell'anno in cui effettui il pagamento, anche se gli interessi si riferiscono ad anni precedenti.
Come faccio a sapere quanto portare in variazione in aumento?
Devi sommare tutti gli interessi di mora che hai contabilizzato nel conto economico dell'anno ma che non hai ancora pagato al 31 dicembre. Questo importo va al rigo RF15 del quadro RF.
Gli interessi di mora che ricevo dai miei clienti quando li dichiaro?
Li dichiari nell'anno in cui li incassi, non nell'anno in cui maturano. Se il cliente ti paga gli interessi nel 2026, li dichiari nella dichiarazione 2026, anche se si riferivano a ritardi del 2025.
Cosa succede se gli interessi di mora si accumulano per anni senza pagamento?
Continuano a essere indeducibili anno dopo anno, finché non vengono pagati. Nell'anno del pagamento diventano finalmente deducibili, tutti insieme.
Devo documentare gli interessi di mora per la deducibilità?
Sì. Servono la fattura o nota di addebito del fornitore, il contratto che prevede il tasso di mora, e la prova del pagamento (bonifico bancario). Senza documentazione, la deduzione può essere contestata.
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