Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 32 L. 184/1983: Autorizzazione all’ingresso del minore straniero adottato

    Art. 32 L. 184/1983 – Autorizzazione all’ingresso del minore straniero adottato

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

    2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa: a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine; b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio
    e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori biologici
    abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

    3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.

    4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

  • Art. 19 D.Lgs. 151/2001 – Interruzione della gravidanza

    Art. 19 D.Lgs. 151/2001 – Interruzione della gravidanza

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, intervenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché il decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, non comportano la perdita del diritto alla fruizione del congedo di maternità.

  • Art. 18 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazione divieto di lavoro

    Art. 18 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazione divieto di lavoro

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro che adibisce al lavoro lavoratrici durante il periodo di divieto di cui agli articoli 16 e 17, ovvero che non ottemperi ai provvedimenti dell’ispettorato del lavoro di cui all’articolo 17, è punito con l’arresto fino a sei mesi.

  • Mini-IRES al 20%: a quali società spetta e a quali condizioni

    In sintesi

    • Aliquota ridotta al 20%: per il periodo d’imposta 2025 (successivo al 31/12/2024) l’aliquota IRES scende dal 24% al 20% per le società che soddisfano le condizioni previste dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 436-444, L. 207/2024).
    • Quattro condizioni cumulative: patrimonializzazione (accantonamento di utili a riserva), investimenti rilevanti, incremento occupazionale e mancata fruizione di ammortizzatori sociali.
    • Decreto attuativo del 8 agosto 2025: le condizioni specifiche e i limiti quantitativi dell’agevolazione sono stati definiti dal D.M. 8 agosto 2025.
    • Solo per un anno: l’agevolazione è prevista esclusivamente per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Non è strutturale.
    • Decadenza se le condizioni vengono meno: se le condizioni cessano di essere soddisfatte, la società deve versare la differenza di imposta applicando l’aliquota ordinaria del 24%.

    Che cos'è la mini-IRES premiale

    La Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto, per il periodo d’imposta 2025, un’agevolazione denominata ‘IRES premiale‘ (o mini-IRES): le società di capitali che soddisfano determinate condizioni possono applicare una aliquota IRES ridotta del 20% invece dell’aliquota ordinaria del 24%. Il risparmio è quindi di 4 punti percentuali sull’imponibile.

    L’agevolazione non è un regalo indiscriminato: è collegata a comportamenti ‘virtuosi’ da parte della società. In sintesi, il legislatore premia le imprese che reinvestono gli utili nell’azienda invece di distribuirli, che effettuano nuovi investimenti e che aumentano l’occupazione senza ricorrere agli ammortizzatori sociali. Le condizioni specifiche e le soglie quantitative sono state definite con il decreto ministeriale dell’8 agosto 2025.

    Sul piano dichiarativo, l’IRES premiale trova spazio in un apposito rigo del Modello Redditi SC 2026 (rigo RN8A) e nella casella ‘IRES premiale’ del frontespizio. I soggetti che la applicano versano gli acconti con il codice tributo 2048 e il saldo con il codice 2049.

    Mini-IRES premiale 2025 – quadro riepilogativo
    Voce Valore/Dettaglio
    Norma istitutiva Art. 1, commi 436-444, L. 30/12/2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025)
    Decreto attuativo D.M. 8 agosto 2025
    Periodo d'imposta agevolato Periodo successivo a quello in corso al 31/12/2024 (per la maggior parte delle società: esercizio 2025)
    Aliquota ordinaria IRES 24%
    Aliquota agevolata IRES premiale 20%
    Risparmio percentuale 4 punti percentuali
    Condizione 1 Patrimonializzazione: accantonamento di una quota dell'utile a riserva (vincolo di destinazione)
    Condizione 2 Investimenti rilevanti: realizzazione di investimenti qualificati nel periodo agevolato
    Condizione 3 Incremento occupazionale: aumento del numero dei lavoratori dipendenti
    Condizione 4 Mancata fruizione di ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione) nel periodo
    Codice tributo acconto 2048
    Codice tributo saldo 2049
    Rigo dichiarativo RN8A del Modello Redditi SC 2026

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha un reddito imponibile 2025 di 500.000 euro. Soddisfa tutte le condizioni IRES premiale: ha accantonato a riserva l’80% dell’utile 2024, ha effettuato investimenti rilevanti qualificati, ha assunto 3 dipendenti in più rispetto all’anno precedente e non ha usato la cassa integrazione. Applicando il 20%: IRES = 500.000 × 20% = 100.000 euro. Con l’aliquota ordinaria del 24% avrebbe pagato 500.000 × 24% = 120.000 euro. Risparmio: 20.000 euro.

    Documenti necessari

    • Delibera assembleare di accantonamento degli utili 2024 a riserva vincolata (con data certa)
    • Documentazione degli investimenti rilevanti effettuati nel 2025 (fatture, contratti, perizie)
    • Documentazione dell’incremento occupazionale (LUL, modelli UNIEMENS, contratti di lavoro)
    • Attestazione di mancato utilizzo di ammortizzatori sociali nel periodo
    • Modello Redditi SC 2026 – casella IRES premiale nel frontespizio e rigo RN8A
    • Prospetto RS del quadro RS (riserve vincolate per IRES premiale)

    Caso 1 – Alfa SRL soddisfa tutti i requisiti: aliquota al 20%

    Scenario. Alfa SRL ha chiuso il 2024 con un utile netto di 200.000 euro. L’assemblea delibera di accantonare la parte richiesta a riserva vincolata. Nel 2025 la società effettua nuovi investimenti qualificati, assume 5 lavoratori in più rispetto al 2024 e non ricorre ad alcun ammortizzatore sociale.

    Come si applica. Alfa SRL soddisfa le quattro condizioni cumulative dell’IRES premiale. Nel Modello Redditi SC 2026, indica il codice 1 nella casella ‘IRES premiale’ del frontespizio (aliquota agevolata applicata sull’intero reddito). Il reddito imponibile 2025 di 400.000 euro è tassato al 20%: IRES = 80.000 euro. Versamento acconto con codice 2048, saldo con codice 2049.

    In pratica

    • L’accantonamento degli utili 2024 deve avvenire prima della presentazione della dichiarazione 2025: la delibera tardiva fa perdere il requisito.
    • Se l’agevolazione decade (es. la società distribuisce gli utili accantonati prima del termine), deve versare la differenza di imposta – cioè il 4% sul reddito agevolato – entro il saldo IRES dell’anno in cui avviene la decadenza.
    • Le perdite dei periodi precedenti possono essere computate in diminuzione del reddito soggetto ad IRES premiale (art. 13, comma 2, D.M. 8 agosto 2025), in deroga alle ordinarie regole di riporto.

    Caso 2 – Beta SRL: requisito dell'occupazione non soddisfatto

    Scenario. Beta SRL ha accantonato gli utili a riserva e effettuato investimenti rilevanti nel 2025. Tuttavia, a causa di una ristrutturazione, ha ridotto il personale di 2 unità rispetto al 2024. Non ha fruito di ammortizzatori sociali.

    Come si applica. La condizione dell’incremento occupazionale non è soddisfatta: Beta SRL non può applicare l’IRES premiale al 20%. Per il 2025 paga l’IRES ordinaria al 24% sull’intero reddito imponibile. Le condizioni sono cumulative: basta che ne manchi una perché l’intera agevolazione cada.

    In pratica

    • L’incremento occupazionale richiede che il numero di lavoratori dipendenti aumenti rispetto al periodo precedente. Una semplice stabilità numerica potrebbe non essere sufficiente: occorre verificare le condizioni esatte del D.M. 8 agosto 2025.
    • Beta SRL non perde nulla di definitivo: se nel 2026 (o in futuri esercizi) il legislatore dovesse prorogare o reintrodurre l’agevolazione, potrà verificare nuovamente i requisiti.
    • La mancanza di un solo requisito esclude l’intera agevolazione: non esiste una versione ‘parziale’ della mini-IRES.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La mini-IRES al 20% è permanente?

    No. L’art. 1, commi 436-444, L. 207/2024 prevede l’agevolazione solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, cioè in via generale per il 2025. Per applicarla negli anni successivi occorrerebbe una nuova norma.

    Quali sono esattamente le condizioni quantitative per l'accantonamento degli utili?

    I dettagli specifici (percentuale minima di utile da accantonare, vincoli di destinazione della riserva) sono contenuti nel D.M. 8 agosto 2025 e nelle relative istruzioni del Modello Redditi SC 2026. La condizione di base riguarda la patrimonializzazione della società tramite accantonamento a riserva vincolata.

    Gli investimenti devono essere di un tipo specifico?

    Sì. Il D.M. 8 agosto 2025 definisce quali investimenti sono ‘rilevanti’ ai fini dell’agevolazione. L’agevolazione non spetta sull’importo eccedente il costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti (art. 12 del D.M.).

    Se la società ha perso anni precedenti, può comunque applicare la mini-IRES?

    Sì. In deroga alle ordinarie regole sul riporto delle perdite, i soggetti che accedono alla riduzione dell’aliquota IRES hanno la facoltà di computare in diminuzione dal reddito da assoggettare all’aliquota ridotta le perdite dei periodi d’imposta precedenti (art. 13, comma 2, D.M. 8 agosto 2025).

    Cosa succede se l'agevolazione decade dopo la dichiarazione?

    Se le condizioni vengono meno (es. distribuzione degli utili accantonati prima del termine), la società deve versare la differenza di imposta, pari al 4% sull’imponibile agevolato, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta del periodo in cui si verifica la decadenza.

    La mini-IRES si applica anche ai soggetti in consolidato fiscale?

    Sì, con alcune specifiche modalità. I soggetti che aderiscono al consolidato fiscale (artt. 117-129 TUIR) gestiscono l’IRES premiale nell’ambito del quadro GN/GC del Modello Redditi SC, seguendo le istruzioni specifiche per il regime del consolidato.

  • Articolo 17 TU Giustizia Tributaria – Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per

    Art. 17 D.Lgs. 175/2024 – Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La nomina dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 2, comma 2, a una delle funzioni dei componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

    2. I magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 3, e i giudici tributari del ruolo unico di cui all'articolo 2, comma 2, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

    3. I presidenti di sezione, i vicepresidenti e i componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima corte per più di cinque anni consecutivi.

    4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

    5. Ferme restando le modalità indicate nel comma 6, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella C allegata al presente testo unico. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 5 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.

    6. L'assegnazione degli incarichi è disposta nel rispetto delle seguenti modalità: a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e di componente delle corti di giustizia tributaria è portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda; b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 14. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza; c) la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella C e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica.

    7. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni: a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre; b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato.

    8. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni.

    9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027; b) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028.

  • Art. 17 D.Lgs. 151/2001 – Estensione del divieto di lavoro

    Art. 17 D.Lgs. 151/2001 – Estensione del divieto di lavoro

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il divieto di cui all’articolo 16 è esteso:

    a) alle lavoratrici che, durante la gravidanza o entro sette mesi dopo il parto, risultino adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, di cui all’articolo 7;

    b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

    c) quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni, ai sensi degli articoli 6 e 7;

    d) su istanza della lavoratrice, qualora l’ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino.

    2. Il provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro nei casi di cui al comma 1 è emesso dall’ispettorato del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, ed ha efficacia dal giorno successivo alla comunicazione al datore di lavoro.

  • Art. 16-bis D.Lgs. 151/2001 – Rinvio e sospensione del congedo maternità

    Art. 16-bis D.Lgs. 151/2001 – Rinvio e sospensione del congedo maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il congedo di maternità è sospeso, su richiesta della lavoratrice, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata accreditata. La sospensione è fruibile a decorrere dalla data di ricovero fino a una durata massima pari al periodo di degenza del neonato, per un periodo massimo pari al periodo di congedo residuo.

    2. La ripresa del congedo, anche ai fini di cui all’articolo 16, avviene dalla data di dimissione del bambino, previa comunicazione al datore di lavoro della effettiva data di dimissione, nel rispetto del periodo minimo obbligatorio di congedo di maternità post parto.

  • Art. 16 D.Lgs. 151/2001 – Divieto di lavoro nelle settimane ante/post parto

    Art. 16 D.Lgs. 151/2001 – Divieto di lavoro nelle settimane ante/post parto

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. E’ vietato adibire al lavoro le donne:

    a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;

    b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

    c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;

    d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

    2. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

  • Art. 15 D.Lgs. 151/2001 – Disposizioni applicabili

    Art. 15 D.Lgs. 151/2001 – Disposizioni applicabili

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Al congedo di maternità si applicano, ove non espressamente previsto dal presente testo unico, le disposizioni del testo unico delle norme sugli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

  • Art. 14 D.Lgs. 151/2001 – Controlli prenatali durante il lavoro

    Art. 14 D.Lgs. 151/2001 – Controlli prenatali durante il lavoro

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.

    2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1, le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario degli esami effettuati.

  • Art. 13 D.Lgs. 151/2001 – Adeguamento alla disciplina comunitaria

    Art. 13 D.Lgs. 151/2001 – Adeguamento alla disciplina comunitaria

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I decreti di cui all’articolo 7, comma 2, sono aggiornati in conformità ai progressi tecnici e scientifici e alle modifiche della regolamentazione comunitaria.

  • Alberghi e ristoranti: quanto deduce un’impresa

    In sintesi

    • Regola generale: 75% deducibile per le spese di albergo e ristorante dell’impresa (art. 109, comma 5 TUIR).
    • 100% per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, entro i limiti giornalieri: 180,76 euro in Italia, 258,23 euro all’estero.
    • Doppio taglio se è rappresentanza: le spese di vitto e alloggio di rappresentanza si calcolano prima al 75%, poi si assoggettano al plafond di rappresentanza.
    • In dichiarazione (quadro RF): la quota indeducibile del 25% ordinario è variazione in aumento; l’eccedenza trasferte è variazione in aumento con codice 3.
    • La fattura deve essere intestata alla società: i rimborsi di spese documentate con ricevute intestate al dipendente seguono le regole delle trasferte, non le stesse del 75%.

    Quanto si può dedurre per alberghi e ristoranti

    Quando un’impresa paga direttamente un pasto di lavoro o una notte d’albergo, non può dedurre l’intera spesa. La regola di base, stabilita dall’articolo 109, comma 5 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), fissa il limite al 75%: un quarto della spesa resta indeducibile. Questa franchigia – cioè la quota che rimane a carico senza beneficio fiscale – esiste perché il legislatore presume che le spese di vitto e alloggio abbiano sempre una componente personale.

    Esiste però un’eccezione importante che conviene conoscere bene: le spese di vitto e alloggio per le trasferte dei dipendenti e dei collaboratori che lavorano fuori dal territorio comunale sono deducibili al 100%, ma solo entro i limiti giornalieri fissati dalla legge. Questi limiti sono 180,76 euro al giorno per le trasferte in Italia e 258,23 euro al giorno per le trasferte all’estero. Tutto ciò che supera quei limiti non è deducibile.

    C’è anche un terzo scenario da tenere presente: se la spesa di albergo o ristorante rientra nelle spese di rappresentanza – per esempio un pranzo offerto a clienti per motivi di immagine aziendale – allora si applica prima la riduzione al 75%, e il risultato va poi ulteriormente limitato dal plafond delle spese di rappresentanza previsto dall’articolo 108, comma 2 del TUIR. In pratica, si subisce un doppio taglio.

    Deducibilità spese alberghi e ristoranti per le imprese
    Tipo di spesa Deducibilità Limite aggiuntivo
    Spese generali di vitto e alloggio dell'impresa 75% Nessuno oltre il 75%
    Trasferte dipendenti fuori comune – vitto e alloggio – in Italia 100% Entro 180,76 euro/giorno
    Trasferte dipendenti fuori comune – vitto e alloggio – all'estero 100% Entro 258,23 euro/giorno
    Eccedenza rispetto ai limiti giornalieri di trasferta 0% – indeducibile Variazione in aumento cod. 3 in RF
    Spese vitto e alloggio di rappresentanza 75% poi plafond art. 108 Doppia limitazione

    Esempio pratico

    • Alfa SRL manda il proprio direttore commerciale in trasferta a Milano per 2 giorni. L’albergo costa 160 euro a notte (320 euro totali) e i pasti 90 euro al giorno (180 euro totali). La spesa giornaliera complessiva è 160 + 90 = 250 euro, sotto il limite di 180,76 euro? No: 250 euro supera 180,76 euro, quindi solo 180,76 euro/giorno sono deducibili al 100%. Per 2 giorni la deduzione è 180,76 × 2 = 361,52 euro; l’eccedenza di 500 – 361,52 = 138,48 euro finisce in variazione in aumento nel quadro RF. Se invece la stessa spesa fosse pagata per un pranzo di lavoro con un cliente (non trasferta dipendente), si applicherebbe solo il 75%: 500 × 75% = 375 euro deducibili.

    Documenti necessari

    • Fatture degli alberghi e dei ristoranti intestate alla società (non al dipendente)
    • Note spese dei dipendenti con ricevute allegate per le trasferte rimborsate
    • Ordini di missione o documenti che attestano la trasferta fuori comune
    • Contratti o lettere di incarico che documentano la natura lavorativa della trasferta
    • Estratti conto aziendali per riconciliare i pagamenti diretti

    Gamma Srl: pranzo di lavoro con un fornitore

    Scenario. Gamma Srl invita un fornitore a pranzo per discutere un contratto. Il conto del ristorante è 200 euro e viene pagato con la carta aziendale. La fattura è intestata a Gamma Srl. L’amministratore vuole sapere quanto può dedurre.

    Come si applica. Questo pasto non è una trasferta di dipendenti, ma una normale spesa di vitto dell’impresa (o potenzialmente di rappresentanza, se l’intento è di coltivare la relazione commerciale). In entrambi i casi si parte dalla regola del 75%: 200 × 75% = 150 euro deducibili. I restanti 50 euro (25%) sono variazione in aumento nel quadro RF. Se la spesa fosse classificata come rappresentanza, i 150 euro andrebbero poi verificati rispetto al plafond dell’art. 108 calcolato sui ricavi aziendali.

    In pratica

    • Spese di ristorante con clienti o fornitori: al massimo il 75% è deducibile.
    • Conserva sempre la fattura intestata alla società, non la ricevuta personale.
    • Annota sull’originale il motivo del pasto e le persone presenti per dimostrare l’inerenza.

    Beta SNC: dipendente in trasferta con nota spese

    Scenario. Beta SNC invia Tizio a Torino per una settimana di installazione presso un cliente. Tizio soggiorna in albergo a 90 euro a notte e spende 45 euro al giorno per i pasti. La società rimborsa la spesa a piè di lista tramite nota spese. Il totale giornaliero è 135 euro.

    Come si applica. La trasferta è fuori dal territorio comunale: si applicano i limiti giornalieri per le trasferte dei dipendenti. Il limite in Italia è 180,76 euro al giorno. Tizio spende 135 euro al giorno, che è sotto la soglia. Quindi la società può dedurre il 100% dei rimborsi erogati: per 5 giorni la spesa è 675 euro, interamente deducibile. Non si applica il taglio del 25%. Attenzione: se una singola giornata superasse 180,76 euro, solo quella giornata andrebbe verificata, e l’eccedenza diventerebbe indeducibile.

    In pratica

    • Trasferte dipendenti in Italia: 100% deducibile entro 180,76 euro al giorno.
    • Trasferte dipendenti all’estero: 100% deducibile entro 258,23 euro al giorno.
    • L’eccedenza rispetto ai limiti giornalieri è variazione in aumento nel quadro RF.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto deduce un'impresa per le spese di ristorante?

    In via generale il 75% del costo. Se la spesa riguarda una trasferta di dipendenti fuori comune, si può arrivare al 100% entro i limiti giornalieri di legge (180,76 euro in Italia, 258,23 euro all’estero).

    Qual è il limite giornaliero per le trasferte dei dipendenti in Italia?

    180,76 euro al giorno per le trasferte nel territorio nazionale. Per le trasferte all’estero il limite sale a 258,23 euro al giorno.

    Le spese di albergo e ristorante di rappresentanza come si trattano?

    Prima si applica la riduzione al 75%, poi il risultato viene verificato rispetto al plafond delle spese di rappresentanza dell’art. 108, comma 2 TUIR. Si subisce un doppio taglio.

    Serve la fattura intestata alla società per dedurre le spese di ristorante?

    Sì. Se la fattura è intestata al dipendente e la società rimborsa la spesa, si seguono le regole delle note spese per le trasferte. In ogni caso la documentazione deve essere conservata e l’inerenza deve essere dimostrabile.

    Come si inseriscono le spese di albergo e ristorante nella dichiarazione?

    La quota indeducibile del 25% sulle spese generali va in variazione in aumento nel quadro RF. L’eccedenza rispetto ai limiti giornalieri delle trasferte dipendenti si indica con il codice 3 nel rigo RF31.

    Cosa succede se non annoto il motivo del pasto sulla fattura?

    La deducibilità non decade automaticamente, ma in caso di controllo l’Agenzia delle Entrate può contestare l’inerenza della spesa. È buona pratica annotare il motivo del pasto e le persone presenti sull’originale della fattura.

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