Autore: Andrea Marton

  • Art. 162 D.Lgs. 259/2003 – Obbligo del titolo di abilitazione – Esenzioni

    Art. 162 D.Lgs. 259/2003 – Obbligo del titolo di abilitazione – Esenzioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per l’esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo od aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero.

    2. Il titolo di cui al comma 1 non è prescritto quando trattasi: a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze armate, di stazioni adibite per servizio civile d’istituto del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa e di stazioni adibite per i servizi d’istituto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Corpo delle Capitanerie di porto; b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.

    3. Il Ministro delle imprese e del made in Italy ha facoltà di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell’operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall’Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 23 D.Lgs. 81/2017 – Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Art. 23 D.Lgs. 81/2017 – Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo

    1. … il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile , entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile , secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo periodo sono resi disponibili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo, si applica la sanzione prevista dall' articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .

    2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

    3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

  • Art. 110 T.U. Stupefacenti – Servizio civile per tossicodipendenti in recupero

    Art. 110 T.U. Stupefacenti – Servizio civile

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, e' nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva puo', su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunita' terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attivita' volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.

    2. Il periodo di attivita' trascorso nella comunita' terapeutica o presso il centro di accoglienza locale e' valido a tutti gli effetti come servizio militare.

    3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunita' terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorita' militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.

    4. Le autorita' militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso la comunita' terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.

    5. Al termine del periodo di attivita' nella comunita' terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale, l'autorita' militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato. Torna al sommario

  • Art. 37 D.Lgs. 148/2015 – Requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse

    Art. 37 D.Lgs. 148/2015 – Requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori quali membri del comitato amministratore di ciascun fondo istituito ai sensi dell’articolo 26 e del fondo di cui all’articolo 28, devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione. Essi devono aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di insegnamento universitario in materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e organismi associativi di rappresentanza di categoria.

    2. I predetti esperti non possono, a pena di ineleggibilità o decadenza, detenere cariche in altri fondi bilaterali di solidarietà.

    3. La sussistenza dei requisiti e l’assenza di situazioni impeditive è accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 46 D.Lgs. 1/2018 – Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile

    Art. 46 D.Lgs. 1/2018 – Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile ( Articolo 3-bis, legge 225/1992

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Le componenti e strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all’esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 33 D.Lgs. 148/2015 – Contributi di finanziamento

    Art. 33 D.Lgs. 148/2015 – Contributi di finanziamento

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. I decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28, comma 4, determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l’avvio dell’attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui all’articolo 35, comma 3.

    2. Fatta salva la disposizione di cui all’articolo 29, comma 8, secondo periodo, qualora siano previste le prestazioni di cui all’articolo 30, comma 1, e all’articolo 31, è previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui al comma 1 e comunque non inferiore all’1,5 per cento.

    3. Per l’assegno straordinario di cui all’articolo 26, comma 9, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell’assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata. Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all’articolo 26, comma 9, lettera c-bis), sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo.

    4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 1 a 3 e di cui all’articolo 27 si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

  • Art. 95 D.Lgs. 159/2011 – Disposizioni relative ai contratti pubblici

    Art. 95 D.Lgs. 159/2011 – Disposizioni relative ai contratti pubblici

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all' articolo 91, comma 6 , interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.

    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non obbligatori.

    3. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) è tempestivamente informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, è ritenuto maggiore. L'accertamento di una delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, ed all' articolo 91, comma 6 , comporta il divieto della stipula del contratto, nonché del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore.

  • Art. 60 D.Lgs. 171/2005 – Denuncia di evento straordinario

    Art. 60 D.Lgs. 171/2005 – Denuncia di evento straordinario

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all’unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell’unità da diporto deve farne denuncia all’autorità marittima o consolare entro tre giorni dall’arrivo in porto con le modalità di cui all’ articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l’incolumità fisica di persone o l’integrità ambientale, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.

    3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause. 3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 del medesimo codice, l’archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto. 3-ter. L’archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all’ articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. 3-quater. L’archivio di cui al comma 3-bis è informatizzato ed è popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L’archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l’archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri. 3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita l’organizzazione e il funzionamento dell’archivio di cui al comma 3-bis, l’accesso allo stesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorità marittime, della navigazione interna e consolari. 3-sexies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 118 bis T.U.B.: Variazione sostanziale o cessazione di un i

    Art. 118 bis T.U.B.: Variazione sostanziale o cessazione di un i

    Art. 118 bis T.U.B. – Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento

    In vigore dal 11/01/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 07/12/2023 n. 207 Articolo 3

    “1. Le banche e gli intermediari finanziari pubblicano, anche per estratto, e mantengono costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. Gli aggiornamenti dei piani sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all’anno o alla prima occasione utile, secondo le modalita’ previste dall’articolo 119.

    2. Le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai piani di cui al comma 1, le modifiche all’indice di riferimento o l’indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell’indice di riferimento applicato al contratto.

    3. Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell’indice di riferimento, sono comunicati al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l’indice sostitutivo individuati in conformita’ al comma 2. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell’ultimo valore disponibile dell’indice di riferimento.

    4. Le modifiche o la sostituzione dell’indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. In caso di inefficacia, si applica l’indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. Ove non sia definito tale indice, si applica il tasso previsto dall’articolo 117, comma 7, lettera a), o, per i contratti di credito di cui al Capo II, dall’articolo 125-bis, comma 7, lettera a).

    5. I commi 2, 3 e 4 si applicano ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del presente Titolo, anche ove diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011. Non si applica l’articolo 118.”

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  • Art. 1130 Codice della Navigazione – Uso abusivo della bandiera o della marca di nazionalità

    Art. 1130 Codice della Navigazione – Uso abusivo della bandiera o della marca di nazionalità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque inalbera o usa su nave non nazionale la bandiera italiana ovvero usa su aeromobile non nazionale la marca di nazionalità italiana è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire cinquecento a lire un cinquemila.

  • CCNL Trasporto Aereo: indennita di volo, diaria e mensilita aggiuntive

    CCNL Trasporto Aereo

    In sintesi

    L’indennita di volo e la diaria sono le voci piu caratteristiche della retribuzione del personale navigante. L’indennita di volo si calcola per ora di block time (da ruote su a ruote giu) con importi orari definiti dal CCNL o dall’accordo aziendale. La diaria copre le spese di soggiorno fuori base. La tredicesima e dovuta a tutti; la quattordicesima dipende dall’accordo aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assaereo/IBAR, Assohandlers, Assaeroporti · Filt-CGIL, Fit-CISL, UILTrasporti (+ sigle autonome naviganti)
    Ultimo rinnovo
    Rinnovi scaglionati per sezione (vettori e gestori): ultimo testo consolidato indicativo 2024-2025
    Vigenza
    Sezioni vettori e gestori con scadenze differenziate; accordi aziendali integrativi ITA Airways e altri
    Platea
    ~80.000 (piloti, assistenti di volo, personale di terra, handling, manutenzione)

    Tabella riepilogativa

    Principali voci accessorie – CCNL Trasporto Aereo personale navigante
    Voce Importo / Criterio (indicativo 2026) Imponibile TFR/INPS?
    Indennita di volo – assistente di volo ~8-15 €/ora block time Si (voce continuativa)
    Indennita di volo – primo ufficiale ~15-25 €/ora block time Si
    Indennita di volo – comandante ~20-35 €/ora block time Si
    Diaria Europa (notte fuori base) ~60-120 €/notte No (entro limiti esenzione D.P.R. 917/1986)
    Diaria intercontinentale ~100-180 €/notte No (entro limiti esenzione)
    Indennita di base operativa distaccata ~150-400 €/mese Si
    Tredicesima mensilita 1/12 della retribuzione annua per ogni mese Si
    Quattordicesima (se prevista da accordo) Uguale alla tredicesima Si

    Indennita di volo: struttura e calcolo

    L’indennita di volo e la componente piu significativa della retribuzione variabile del personale navigante. Si calcola sulle ore di block time (dall’apertura del blocco ruote prima del decollo alla chiusura del blocco ruote dopo l’atterraggio). Il CCNL fissa un importo orario minimo; gli accordi aziendali definiscono l’importo effettivo, spesso articolato in scaglioni (es. importo base per le prime 70 ore mensili, importo maggiorato oltre le 70 ore).

    L’indennita e corrisposta con carattere di continuita ed e pertanto inclusa nel calcolo del TFR e nell’imponibile contributivo INPS, in base alla media degli ultimi 12 mesi.

    Diaria: trattamento fiscale e previdenziale

    La diaria copre le spese di vitto e alloggio durante le trasferte fuori base. Ai sensi dell’art. 51 del TUIR, le diarie in misura forfettaria sono escluse dal reddito imponibile entro il limite di 46,48 euro giornalieri per trasferte in Italia e 77,47 euro per trasferte all’estero. Gli importi sopra tali soglie concorrono al reddito imponibile IRPEF e contributivo.

    Il settore aereo utilizza diarie forfettarie significativamente superiori ai limiti fiscali (es. 100-180 euro a notte per trasferte intercontinentali): la quota eccedente e imponibile fiscalmente e contribuisce al lordo della retribuzione.

    Tredicesima, quattordicesima e mensilita aggiuntive

    La tredicesima mensilita (gratifica natalizia) e dovuta a tutti i lavoratori del settore a dicembre, nella misura di 1/12 della retribuzione annua per ogni mese lavorato o frazione superiore a 15 giorni. E computata su paga base, scatti di anzianita e, in molti accordi, anche sull’indennita di volo media.

    La quattordicesima mensilita non e obbligatoria per legge; alcuni accordi aziendali del settore aereo (es. Alitalia, ITA Airways) la prevedono con erogazione estiva (luglio). I nuovi contratti del settore tendono a non includerla come standard, privilegiando il salario variabile di produttivita.

    Casi pratici

    Tizio – Comandante: indennita di volo e calcolo mensile
    Tizio vola 85 ore block time nel mese. L’accordo aziendale prevede 28 euro/ora per le prime 70 ore e 35 euro/ora per le ore eccedenti. Calcolo: 70 x 28 = 1.960 euro + 15 x 35 = 525 euro = totale indennita di volo 2.485 euro nel mese. Aggiungendo la paga base di 5.800 euro e la diaria per 8 notti a 110 euro (880 euro), la retribuzione lorda mensile e circa 9.165 euro.
    Caia – Assistente di volo: diaria e trattamento fiscale
    Caia ha 6 notti fuori base in Europa in un mese: diaria di 95 euro/notte x 6 = 570 euro. Il limite di esenzione fiscale per trasferte estere e 77,47 euro/notte: la quota esente e 77,47 x 6 = 464,82 euro; la quota imponibile IRPEF e 570 – 464,82 = 105,18 euro, che concorre al reddito imponibile del mese.
    Sempronio – Addetto handling: tredicesima
    Sempronio e assunto da marzo e arriva a dicembre con 10 mesi di servizio. La tredicesima si calcola su 10/12 della retribuzione mensile (paga base + scatti). Con una retribuzione mensile di 1.700 euro, la tredicesima e 10/12 x 1.700 = circa 1.417 euro lordi. Su questa somma si applicano IRPEF e contributi ordinari, come su qualsiasi mensilita.

    Domande frequenti

    L'indennita di volo e sempre garantita?
    No: viene corrisposta solo per le ore di volo effettivamente operate. In caso di malattia, ferie, sospensione per inidoneita medica o periodi di non-volo, l’indennita non matura. Alcuni accordi prevedono un minimo garantito mensile.
    Le diarie sono esenti da tasse?
    Entro i limiti di legge (46,48 euro/giorno Italia, 77,47 euro/giorno estero): si. Oltre tali limiti, la quota eccedente e imponibile IRPEF e contributiva.
    La tredicesima e calcolata anche sull'indennita di volo?
    Dipende dall’accordo aziendale. Alcuni contratti includono la media dell’indennita di volo nel calcolo della tredicesima; altri la calcolano sulla sola paga base fissa. E un punto rilevante da verificare sul testo del proprio accordo aziendale.
    Cos'e l'indennita di base operativa distaccata?
    E un’indennita aggiuntiva corrisposta ai naviganti basati in uno scalo diverso dalla sede principale del vettore. Copre i maggiori costi e i disagi della lontananza dalla base di assunzione. L’importo e definito dall’accordo aziendale ed e in genere imponibile fiscalmente e previdenzialmente.
    La quattordicesima e obbligatoria nel settore aereo?
    No per legge. Dipende dall’accordo aziendale applicato. E presente in alcuni contratti storici (es. Alitalia legacy); nei nuovi accordi del settore non e sistematicamente inclusa come voce standard.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per figura, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi retribuiti e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio, idoneita medica e comporto e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Trasporto Aereo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Consorzi di Bonifica: tabelle retributive e minimi 2026

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Tabelle retributive CCNL Consorzi di Bonifica 2026: minimi, parametri e aumenti

    Il CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario fissa minimi tabellari su cinque aree di inquadramento (da D a AQ), con 14 mensilità annue e aumenti del 5,2% nel biennio 2025-2026 in due tranche.

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    SNEBI (datoriale) · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Ultimo rinnovo
    21 maggio 2025 (biennio economico 2025-2026); testo normativo 23 maggio 2023
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Mensilità annue
    14 (tredicesima + quattordicesima)
    Codice CNEL
    A131

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    AQ (quadri, par. 187) 2.868,89 €
    Area A par. 184 2.822,87 €
    Area A par. 170 2.608,08 €
    Area A par. 159 2.439,32 €
    Area A par. 157 2.408,65 €
    Area B par. 132 2.025,10 €
    Area B par. 128 1.963,73 €
    Area C par. 127 1.948,38 €
    Area C par. 122 1.871,68 €
    Area C par. 118 1.810,32 €
    Area D par. 112 1.718,28 €
    Area D par. 107 1.641,56 €
    Area D par. 104 1.595,53 €
    Area D par. 100 1.534,16 €

    Importi = retribuzione mensile per i dipendenti assunti dal 15 luglio 2000 (per chi era già in servizio a quella data valgono importi leggermente diversi per il diverso conglobamento delle voci) del CCNL dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario (SNEBI con FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL). Il rinnovo del biennio economico firmato il 21 maggio 2025 (vigenza 1/1/2025-31/12/2026, in linea col CCNL 2023-2026) ha previsto due aumenti: +3,0% da luglio 2025 e +2,2% da gennaio 2026 (quello in tabella), per un incremento complessivo dei minimi superiore al 10% nel quadriennio. Sono stati inoltre introdotti tre nuovi livelli: A par. 170, C par. 122 e D par. 117 (1.794,97 €). Ai quadri AQ spetta anche l’indennità di funzione di 140 €; gli scatti di anzianità vanno da ~38 € (D 104) a 71,32 € (AQ 187).

    Fonte: tabelle redatte da SNEBI e FLAI dopo il rinnovo del 21/5/2025 (testo coordinato CNEL A131), verificate al centesimo su due fonti professionali indipendenti. Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Come si legge la struttura retributiva

    Il minimo tabellare è la retribuzione base mensile garantita dal CCNL a ciascun lavoratore in funzione dell’area e del parametro di inquadramento. Nella busta paga si sommano:

    • Minimo tabellare: la voce principale, fissata dalla tabella contrattuale per parametro.
    • Scatti di anzianità: importi periodici maturati nel tempo (10 scatti complessivi: 6 biennali, 1 dodicennale, 3 quadriennali).
    • Terzo elemento: voce storica presente nelle tabelle di alcuni lavoratori (riconoscimento straordinario ora esteso anche ai lavoratori a tempo determinato in seguito al rinnovo 2025).
    • Eventuale superminimo individuale: concordato liberamente tra datore di lavoro e dipendente, assorbibile o non assorbibile.

    Il parametro è un indice che esprime il livello professionale: a parametro più alto corrisponde retribuzione più elevata. Il parametro 100 è la base di calcolo (operaio comune nuovo assunto); tutti gli altri livelli sono multipli proporzionali di questo valore.

    Gli aumenti del biennio 2025-2026

    Il rinnovo economico firmato il 21 maggio 2025 da SNEBI, FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL ha definito due tranche di aumento:

    Questi aumenti si sommano a quelli del biennio 2023-2024 (anch’essi del 5,2%), portando l’incremento quadriennale complessivo al 10,4% sulla retribuzione tabellare di riferimento. Gli aumenti si applicano proporzionalmente a tutti i parametri.

    La distinzione operai / impiegati nella retribuzione

    Nel CCNL Consorzi di Bonifica la distinzione tra operai e impiegati non segue la logica tradizionale «operai = paga oraria, impiegati = stipendio mensile»: entrambe le categorie principali percepiscono una retribuzione mensile. La differenza strutturale è nell’inquadramento:

    • Operai (aree C e D): addetti alla custodia, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti consorziali (idrovore, canali, manufatti idraulici). La loro prestazione è prevalentemente fisica e tecnico-pratica.
    • Impiegati tecnici e amministrativi (aree A e B): svolgono funzioni di concetto, direttive, esecutive o di coordinamento. Hanno parametri e minimi più elevati.
    • Quadri (area AQ): dirigono settori organizzativi complessi o semplici, con autonomia decisionale, parametri più alti e tutele specifiche previste dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio idraulico area C, passaggio di scatto
    Tizio è operaio specializzato di area C con parametro 127, assunto nel 2022. Ha maturato due scatti biennali ( ciascuno). Dal 1° gennaio 2026 il suo minimo tabellare base è; sommando i due scatti, la retribuzione mensile lorda raggiunge, a cui si aggiungono 14 mensilità annue.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Consorzi di Bonifica del 21 maggio 2025 (biennio economico 2025-2026) e al testo normativo del 23 maggio 2023. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.