Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 161 L. 633/1941

    Art. 161 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.

    Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

    L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

    Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 47 D.Lgs. 151/2001 – Congedo per malattia del figlio

    Art. 47 D.Lgs. 151/2001 – Congedo per malattia del figlio

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per le malattie di ciascun figlio di età non superiore a otto anni.

    2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di assentarsi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ciascun figlio di età compresa fra gli otto e i dodici anni.

    3. Per i periodi di cui al comma 1, la documentazione necessaria è costituita da certificato del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

    4. Il congedo per la malattia del figlio, per le malattie di cui al comma 1, non è computato ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto.

  • Art. 46 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazione diritto ai riposi

    Art. 46 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazione diritto ai riposi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro che impedisce o ostacola il godimento dei riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 e dei permessi di cui all’articolo 42 è punito con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.

  • Art. 45 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti per i riposi

    Art. 45 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti per i riposi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento, entro il primo anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

  • Art. 44 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale riposi e permessi

    Art. 44 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale riposi e permessi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I periodi di riposo di cui agli articoli 39, 40 e 41 e i permessi di cui all’articolo 42 sono computati ai fini del trattamento previdenziale e pensionistico con la copertura di contribuzione figurativa per gli stessi periodi.

  • Art. 43 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico e normativo riposi

    Art. 43 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico e normativo riposi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 e i permessi di cui all’articolo 42 sono retribuiti e sono computati nell’anzianità di servizio, con esclusione degli effetti sulle ferie e sulla tredicesima mensilità o sul gratifica natalizia.

  • Art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 – Assegnazione temporanea lavoratori con disabili

    Art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 – Assegnazione temporanea lavoratori con disabili

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il genitore di figlio con handicap in situazione di gravità, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, può richiedere al datore di lavoro di essere assegnato, ove possibile, ad una sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso.

  • Come fare ricorso contro una multa: la guida pratica

    Quando arriva una multa hai sostanzialmente tre possibilità: pagarla, presentare ricorso al prefetto o rivolgerti al giudice di pace. Capire termini, costi e conseguenze di ciascuna strada è il primo passo per difenderti senza commettere errori che renderebbero la sanzione definitiva.

    Le tre opzioni di fronte a una multa

    Ricevuto un verbale, il destinatario può muoversi in tre direzioni. La prima è il pagamento in misura ridotta, che chiude la vicenda ma comporta la rinuncia a ogni contestazione. La seconda è il ricorso al prefetto, gratuito e in forma scritta. La terza è il ricorso al giudice di pace, davanti a un giudice ordinario.

    La decisione non va presa d’impulso: ognuna di queste vie ha tempi e rischi diversi, e una volta imboccata una strada le altre possono precludersi.

    Il ricorso al prefetto in sintesi

    Il ricorso al prefetto si propone entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale ed è gratuito. Il prefetto può accogliere il ricorso e archiviare, oppure respingerlo emettendo un’ordinanza-ingiunzione.

    Attenzione: in caso di rigetto l’importo richiesto è di norma pari al doppio del minimo edittale, quindi spesso superiore alla multa di partenza. È un rischio da mettere in conto.

    Il ricorso al giudice di pace in sintesi

    Il ricorso al giudice di pace va presentato entro 30 giorni dalla notifica e richiede il pagamento del contributo unificato. Si può chiedere la sospensione del provvedimento e ci si può costituire anche di persona, senza necessariamente un avvocato per gli importi minori.

    Davanti al giudice è possibile far valere sia vizi formali sia il merito della contestazione, con un’istruttoria più completa rispetto al procedimento davanti al prefetto.

    Perché le due vie sono alternative

    Prefetto e giudice di pace non si possono cumulare: la legge impone di scegliere. Se si è già proposto ricorso al prefetto, non si può contestualmente adire il giudice di pace per la stessa multa.

    Va però ricordato che contro l’ordinanza-ingiunzione del prefetto che respinge il ricorso resta possibile rivolgersi al giudice di pace entro 30 giorni: è una seconda fase, non un doppio ricorso parallelo.

    Quando conviene pagare in misura ridotta

    Se la multa è fondata e non emergono vizi, il pagamento in misura ridotta è spesso la scelta più razionale. Per molte violazioni è previsto uno sconto del 30% se si paga entro 5 giorni dalla contestazione o notifica; entro 60 giorni si paga comunque il minimo edittale.

    Il pagamento, però, vale come rinuncia al ricorso: non si potrà più contestare la sanzione. Per questo va valutato solo dopo aver verificato che il verbale sia regolare.

    Esempio concreto

    Caio riceve un verbale per divieto di sosta da 42 euro. Verificato che la segnaletica era regolare e che non ci sono errori, paga entro 5 giorni beneficiando dello sconto del 30%. Caia, invece, riceve una multa per eccesso di velocità che sospetta viziata: l’autovelox non risultava segnalato. Caia non paga e valuta il ricorso, sapendo che davanti al prefetto rischia il raddoppio del minimo in caso di rigetto, mentre davanti al giudice di pace sostiene il contributo unificato ma ha un esame più approfondito.

    Come scegliere la strada giusta

    In linea di massima il prefetto è indicato quando il vizio è evidente e documentabile per iscritto, e si vuole evitare ogni spesa. Il giudice di pace è preferibile quando serve un contraddittorio più ampio, si vogliono allegare prove o si teme il raddoppio dell’importo in caso di rigetto del prefetto.

    In ogni caso conviene leggere con attenzione il verbale, annotare la data di notifica e calcolare subito i termini, perché un giorno di ritardo rende la multa definitiva.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Posso fare ricorso sia al prefetto sia al giudice di pace?

    No, le due strade sono alternative: vanno scelte e non possono essere attivate entrambe sulla stessa multa nello stesso momento. Solo dopo il rigetto del prefetto puoi rivolgerti al giudice di pace contro l’ordinanza-ingiunzione, entro 30 giorni.

    Se pago la multa posso ancora fare ricorso?

    No. Il pagamento in misura ridotta vale come rinuncia al ricorso. Per questo conviene valutare eventuali vizi del verbale prima di decidere se pagare.

    Quanto tempo ho per decidere?

    Per il ricorso al prefetto hai 60 giorni dalla contestazione o notifica; per il giudice di pace hai 30 giorni dalla notifica. Lo sconto del 30% sul pagamento, dove previsto, vale solo entro 5 giorni.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Credito d’imposta ZES per agricoltura e pesca 2026: come funziona, esempio

    In sintesi

    • Norma annuale: vale per il solo anno 2026 (non triennale come i commi 439-452).
    • Prima comunicazione AdE: 31 marzo – 30 maggio 2026 (spese previste fino al 15 nov).
    • Seconda comunicazione (integrativa, a pena di decadenza): 20 novembre – 2 dicembre 2026.
    • Modello già approvato: si usa il modello AdE già predisposto per il 2025.
    • Grandi imprese: subordinate all’approvazione della Commissione europea ex art. 108(3) TFUE.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 463-466 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) disciplinano per il solo anno 2026 il credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo e della pesca (art. 16-bis, D.L. 124/2023). Sono previste due finestre comunicative: la prima dal 31 marzo al 30 maggio 2026 (spese previste fino al 15 novembre), la seconda dal 20 novembre al 2 dicembre 2026 (spese effettive). La percentuale di riparto è fissata dall’AdE entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa. Per le grandi imprese agricole è necessaria la previa approvazione della Commissione UE.

    Approfondimento normativo completo: Commi 463-466 LB 2026: credito d imposta ZES unica agricoltura.

    Il credito d'imposta ZES per agricoltura e pesca: una norma distinta dai commi 439-452

    I commi 463-466 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) istituiscono un regime agevolativo specifico per gli operatori dei settori agricolo e della pesca che investono nella ZES unica del Mezzogiorno. Questa disposizione è autonoma rispetto ai commi 439-452, che riguardano gli investimenti produttivi generali: la norma agricola si fonda su una base legale differente (art. 16-bis, D.L. 124/2023) e vale, per ora, per il solo anno 2026, non per il triennio.

    La struttura comunicativa si articola in due finestre distinte. La prima, obbligatoria, decorre dal 31 marzo al 30 maggio 2026 e serve a indicare le spese già sostenute dall’1 gennaio e quelle previste fino al 15 novembre 2026. La seconda finestra, dal 20 novembre al 2 dicembre 2026, è una comunicazione integrativa anch’essa a pena di decadenza: l’operatore deve attestare le spese effettivamente sostenute dall’1 gennaio al 15 novembre 2026. La percentuale del credito sarà determinata dall’Agenzia delle entrate entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa.

    Un elemento critico distingue questo credito dall’analoga misura generale: le grandi imprese agricole possono accedere all’agevolazione solo previa decisione di approvazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108(3) TFUE in materia di aiuti di Stato. Al momento dell’entrata in vigore della legge questa decisione non risulta ancora adottata, il che rende l’accesso per le grandi imprese condizionato a un ulteriore passaggio istituzionale. Per le microimprese, le PMI e le imprese di pesca il percorso è invece regolato dai limiti del regime de minimis o dai regolamenti di esenzione applicabili.

    Requisiti e adempimenti

    • Operatore economico nei settori agricolo, forestale o della pesca con investimenti nell’area ZES unica.
    • Prima comunicazione all’AdE: 31 marzo – 30 maggio 2026 (obbligatoria, pena decadenza).
    • Comunicazione integrativa: 20 novembre – 2 dicembre 2026 (anch’essa a pena di decadenza).
    • Utilizzo del modello già approvato dall’AdE per il 2025 (nessun nuovo modello previsto).
    • Grandi imprese agricole: attendere l’approvazione della Commissione UE ex art. 108(3) TFUE.

    Caso 1: Tizio, ditta individuale viticola, Agrigento

    Scenario. Tizio gestisce una piccola azienda viticola di 12 ettari nel comune di Agrigento, in zona ZES. Nel 2026 intende acquistare un impianto di irrigazione a goccia per 80.000 euro, da completare entro settembre. Rientra nella categoria delle microimprese. Il consulente lo informa che esistono due finestre comunicative e che la mancata presentazione di entrambe comporta la perdita totale del beneficio.

    Come si legge in pratica. Tizio presenta la prima comunicazione il 15 aprile 2026, indicando 20.000 euro di spese già sostenute e 60.000 euro previste entro il 15 novembre 2026. A novembre, avendo completato l’impianto per 75.000 euro totali, invia la comunicazione integrativa con il dato definitivo. Entro il 12 dicembre 2026 l’Agenzia delle entrate pubblica il provvedimento con la percentuale di riparto, applicata alla spesa ammissibile di 75.000 euro. Tizio potrà utilizzare il credito d’imposta risultante in compensazione tramite modello F24, nei termini e con le modalità che il provvedimento indicherà.

    Riepilogo Caso 1

    • Investimento realizzato: 75.000 euro (impianto irrigazione).
    • Prima comunicazione: aprile 2026, spese previste 80.000 euro.
    • Comunicazione integrativa: novembre 2026, spesa effettiva 75.000 euro.
    • Percentuale credito: fissata dall’AdE entro 10 giorni dalla scadenza integrativa.
    • Fruizione: in compensazione F24 secondo le indicazioni del provvedimento.

    Caso 2: Caia, SRL ittica, Reggio Calabria

    Scenario. Caia è socia e amministratrice di una SRL che si occupa di acquacoltura nel comune di Reggio Calabria. La società è qualificata come piccola impresa ai sensi della normativa UE. Nel 2026 acquista vasche di allevamento e sistemi di aerazione per un totale di 350.000 euro, con consegna e installazione prevista tra giugno e ottobre 2026. La norma di riferimento è l’art. 16-bis del D.L. 124/2023, come modificato dal comma 462 L. 199/2025.

    Come si legge in pratica. La SRL di Caia invia la prima comunicazione il 30 aprile 2026: spese sostenute dall’1 gennaio pari a zero, spese previste entro il 15 novembre pari a 350.000 euro. La seconda comunicazione, inviata il 28 novembre 2026, attesta spese effettive per 340.000 euro (un lotto è slittato a dicembre). L’Agenzia delle entrate determina la percentuale di riparto sui 340.000 euro comunicati. Caia nota che la parte non comunicata (10.000 euro di spese post 15 novembre) non è agevolabile per il 2026, poiché la norma limita la finestra di spesa al 15 novembre 2026.

    Riepilogo Caso 2

    • Investimento pianificato: 350.000 euro in impianti di acquacoltura.
    • Spese ammissibili (entro 15 novembre): 340.000 euro.
    • Spese escluse (post 15 novembre): 10.000 euro, non agevolabili nel 2026.
    • Comunicazione integrativa: inviata entro il 2 dicembre 2026.
    • Credito: percentuale AdE applicata ai 340.000 euro comunicati.

    Caso 3: Sempronio, cooperativa agricola, Foggia

    Scenario. Sempronio presiede una cooperativa agricola di medie dimensioni con sede a Foggia, classificata come grande impresa ai sensi della normativa europea. La cooperativa intende investire 1.200.000 euro in silos di stoccaggio e impianti di essiccazione del grano nel 2026. Il consulente avverte che, trattandosi di grande impresa nel settore della produzione primaria agricola, l’accesso al credito ZES agricoltura è subordinato all’approvazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108(3) TFUE.

    Come si legge in pratica. La cooperativa verifica che, alla data di entrata in vigore della L. 199/2025, la decisione della Commissione UE non è ancora intervenuta. Sempronio decide di presentare comunque la comunicazione all’AdE nella finestra di aprile 2026, in modo da non perdere la possibilità di accesso qualora l’approvazione europea sopraggiunga in corso d’anno. Il consulente segnala che l’effettiva fruizione del credito per le grandi imprese agricole rimane sospesa all’esito del procedimento europeo: senza la decisione della Commissione, il beneficio non potrà essere concretamente utilizzato. Si tratta di un rischio di pianificazione che le grandi imprese devono valutare attentamente prima di dimensionare gli investimenti sul credito.

    Riepilogo Caso 3

    • Investimento: 1.200.000 euro in silos e impianti di essiccazione.
    • Qualifica: grande impresa agricola – condizione UE applicabile.
    • Condizione sospensiva: approvazione Commissione europea ex art. 108(3) TFUE.
    • Comunicazione AdE: presentata comunque nella finestra aprile 2026.
    • Rischio: fruizione subordinata all’iter europeo, non ancora concluso.

    Quando conviene una verifica

    Per verificare l’applicabilità del credito ZES agricoltura alla tua impresa: Consulta un esperto.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra il credito ZES unica (commi 439-452) e il credito ZES agricoltura (commi 463-466)?

    I commi 439-452 riguardano gli investimenti produttivi generali nella ZES unica e coprono il triennio 2026-2028. I commi 463-466 si applicano specificamente ai settori agricolo, forestale e della pesca, si fondano sull’art. 16-bis del D.L. 124/2023 (norma distinta dall’art. 16) e, per ora, valgono per il solo anno 2026. Le finestre comunicative sono inoltre diverse: il credito agricolo prevede una seconda comunicazione integrativa tra il 20 novembre e il 2 dicembre, assente nel regime generale.

    Le imprese di pesca rientrano nel credito ZES agricoltura 2026?

    Sì. I commi 463-466 della legge di bilancio 2026 estendono l’agevolazione anche agli operatori del settore della pesca, come confermato dal titolo della norma (art. 16-bis, D.L. 124/2023, che riguarda la produzione primaria agricola e la pesca). L’accesso è soggetto alle medesime finestre comunicative e alle regole sugli aiuti di Stato applicabili al settore ittico, che possono differire da quelle agricole.

    Se sostengo spese dopo il 15 novembre 2026, posso includerle nel credito?

    No. La legge di bilancio 2026 (comma 463) circoscrive le spese ammissibili a quelle sostenute dall’1 gennaio al 15 novembre 2026. La comunicazione integrativa (20 novembre – 2 dicembre 2026) certifica proprio le spese effettive fino a quella data. Le spese sostenute dopo il 15 novembre non rientrano nel perimetro agevolabile per il 2026 e non potranno essere recuperate in comunicazioni successive relative allo stesso anno.

    Quale modello si usa per le comunicazioni all'AdE?

    Il comma 465 della legge di bilancio 2026 stabilisce che per le comunicazioni del 2026 si utilizza il modello già approvato dall’Agenzia delle entrate per il 2025, con il medesimo contenuto e le stesse modalità di trasmissione telematica. Non è prevista l’approvazione di un nuovo modello specifico per il 2026, il che semplifica gli adempimenti per gli operatori che hanno già presentato la comunicazione nell’anno precedente.

    La percentuale del credito ZES agricoltura 2026 è già nota?

    No. I commi 463-466 non fissano una percentuale diretta. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che determinerà la percentuale di riparto sarà emanato entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa (quindi indicativamente entro il 12 dicembre 2026). Solo a quella data gli operatori conosceranno il credito effettivo spettante. La norma è in attesa di decreto attuativo e la presente guida sarà aggiornata alla pubblicazione.

  • Compensi agli amministratori: come si deducono in società

    In sintesi

    • Regola di cassa: i compensi si deducono nell’esercizio in cui vengono effettivamente pagati, non in quello in cui maturano.
    • Variazione in aumento: i compensi contabilizzati ma non ancora pagati a fine anno vanno indicati al rigo RF14 come costo temporaneamente indeducibile.
    • Deduzione nell’anno del pagamento: l’anno dopo, quando si paga, il compenso diventa deducibile e va inserito come variazione in diminuzione (RF40).
    • TFM per competenza: il trattamento di fine mandato è un’eccezione – si deduce per competenza se il diritto risulta da atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto.
    • Utili agli amministratori: i compensi erogati come partecipazione agli utili sono comunque deducibili.

    Come funziona la deducibilità dei compensi agli amministratori

    Chi gestisce una SRL o una società per azioni spesso riceve un compenso per il suo ruolo di amministratore. Questo compenso è un costo per la società, ma la deducibilità fiscale non segue le regole ordinarie della competenza (cioè dell’anno in cui il diritto al compenso matura): segue invece il principio di cassa. In pratica conta quando il denaro viene effettivamente versato all’amministratore.

    Questa regola, contenuta nell’art. 95, comma 5 del TUIR, crea spesso un disallineamento tra bilancio e dichiarazione dei redditi. La società può aver contabilizzato il compenso dell’amministratore nel conto economico del 2025, ma se non lo ha pagato entro il 31 dicembre 2025, non potrà dedurlo nella dichiarazione relativa a quell’anno. Lo dedurrà nell’anno in cui effettua il pagamento.

    C’è una sola eccezione rilevante: il TFM, cioè il Trattamento di Fine Mandato. Si tratta di un’indennità accantonata ogni anno per essere corrisposta all’amministratore alla fine del mandato. In questo caso la deduzione avviene per competenza (anno per anno, man mano che si accantona), ma solo a condizione che il diritto al TFM risulti da un atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto di amministrazione.

    Compensi agli amministratori: riepilogo regole fiscali
    Tipo di compenso Criterio di deduzione Condizioni
    Compenso fisso annuale Cassa (anno del pagamento effettivo) Nessuna – regola sempre applicabile
    Compenso maturato ma non pagato a fine anno Indeducibile nell'anno di maturazione Va in variazione in aumento (RF14)
    TFM (Trattamento di Fine Mandato) Competenza (accantonamento annuale) Diritto da atto con data certa ANTE inizio mandato
    Compenso come partecipazione agli utili Cassa (anno del pagamento) Deducibile in ogni caso

    Esempio pratico

    • Alfa SRL delibera a dicembre 2025 un compenso di 30.000 euro all’amministratore Tizio, ma lo paga a febbraio 2026. In bilancio 2025 il costo è già iscritto. In dichiarazione 2025, la società porta 30.000 euro in variazione in aumento al rigo RF14 (compenso contabilizzato, non ancora pagato). Nell’anno 2026, quando paga i 30.000 euro, li porta in variazione in diminuzione al rigo RF40, deducendoli dal reddito 2026. Il costo è lo stesso, ma scivola di un anno fiscale.

    Documenti necessari

    • Verbale di assemblea o delibera del CdA che fissa il compenso dell’amministratore
    • Estratto conto bancario o bonifico che attesta il pagamento effettivo
    • Libro giornale e bilancio della società (per la contabilizzazione)
    • Atto con data certa anteriore all’inizio del mandato (per il TFM)
    • Quadro RF del modello Redditi SC (righi RF14 per le variazioni in aumento, RF40 per le deduzioni)

    Caso 1 – Compenso deliberato a dicembre, pagato a gennaio

    Scenario. Beta SNC delibera a novembre 2025 un compenso di 24.000 euro all’amministratore Caio per l’intero anno 2025. Il pagamento viene effettuato il 15 gennaio 2026.

    Come si applica. Il compenso è stato contabilizzato nel conto economico 2025, ma non è stato pagato entro il 31 dicembre 2025. In base all’art. 95 c. 5 TUIR, non è deducibile nel 2025. Beta SNC inserisce 24.000 euro come variazione in aumento al rigo RF14 nella dichiarazione 2025. Quando paga a gennaio 2026, potrà invece dedurli nella dichiarazione relativa al 2026, come variazione in diminuzione al rigo RF40.

    In pratica

    • Il compenso conta fiscalmente nell’anno del pagamento, non dell’approvazione.
    • Se vuoi dedurlo nel 2025, devi pagarlo entro il 31 dicembre 2025.
    • Un semplice pagamento posticipato sposta la deduzione di un intero anno fiscale.

    Caso 2 – TFM con atto di data certa

    Scenario. Tizio viene nominato amministratore di Alfa SRL il 1° marzo 2025. Prima dell’inizio del mandato, in data 25 febbraio 2025, la società stipula con lui un atto notarile che prevede un TFM di 10.000 euro annui, da corrispondere alla scadenza del mandato.

    Come si applica. Il TFM è deducibile per competenza: la società può dedurre 10.000 euro all’anno man mano che accantona la quota, senza aspettare il pagamento finale. La condizione fondamentale è che l’atto sia di data certa (in questo caso è notarile) e sia stato sottoscritto prima dell’inizio del rapporto di amministrazione (25 febbraio, anteriore all’inizio del mandato il 1° marzo). Se l’atto fosse stato firmato dopo il 1° marzo, la deduzione per competenza non sarebbe ammessa.

    In pratica

    • L’atto istitutivo del TFM deve avere data certa (notaio, ufficiale postale, registrazione) PRIMA dell’inizio del mandato.
    • Solo in questo caso si può dedurre l’accantonamento annuale per competenza.
    • Senza data certa anteriore, il TFM si deduce per cassa, solo quando pagato a fine mandato.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa succede se l'amministratore è anche socio di maggioranza?

    La regola di cassa si applica comunque. Non rileva la qualità di socio: anche se Tizio è socio al 100% e amministratore, il compenso si deduce solo nell’anno del pagamento effettivo.

    Se pago il compenso in ritardo rispetto alla delibera, perdo la deduzione?

    No, non la perdi: la sposti. Dedurrai il compenso nell’anno in cui effettivamente lo paghi, non nell’anno in cui era previsto dalla delibera.

    Il TFM si può istituire anche dopo l'inizio del mandato?

    Sì, ma in quel caso la deduzione segue il principio di cassa (non per competenza). Per la deduzione per competenza serve che l’atto con data certa preceda l’inizio del mandato.

    Come si dimostra il pagamento effettivo all'amministratore?

    Con un bonifico bancario tracciabile. I pagamenti in contanti, oltre i limiti di legge, non sono ammessi e possono essere contestati.

    I rimborsi spese all'amministratore seguono le stesse regole?

    I rimborsi spese analiticamente documentati (con ricevute) sono deducibili secondo le regole ordinarie, distinte da quelle del compenso. Non seguono necessariamente il principio di cassa puro dell’art. 95 c. 5.

    Dove inserisco nella dichiarazione i compensi non ancora pagati?

    Al rigo RF14 del quadro RF come variazione in aumento. Nell’anno del pagamento, la deduzione va al rigo RF40 come variazione in diminuzione.

  • Cane guida per non vedenti: quali spese si detraggono

    In sintesi

    • Acquisto del cane guida: detrazione del 19% sull’intero costo sostenuto, senza massimale di spesa.
    • Un solo cane ogni quattro anni: la detrazione sull’acquisto spetta una sola volta nel quadriennio, salvo perdita dell’animale.
    • Mantenimento del cane: detrazione forfetaria di 1.100 euro annui, indipendentemente dalla spesa effettiva documentata.
    • Solo per il cieco stesso: il forfait di mantenimento non spetta a chi ha il non vedente fiscalmente a carico.
    • Limite di reddito: la detrazione spetta per intero fino a 120.000 euro di reddito complessivo, poi decresce fino ad azzerarsi a 240.000 euro.
    • Pagamento tracciabile: per l’acquisto è obbligatorio il pagamento con strumento tracciabile (bonifico, carta, ecc.).

    Come funzionano le detrazioni per il cane guida

    Se sei cieco e hai un cane guida, puoi portare in detrazione due tipi di spesa nella dichiarazione dei redditi: il costo di acquisto del cane e le spese di mantenimento annuo. Sono due agevolazioni distinte, con regole diverse.

    La detrazione è uno sconto sull’imposta che devi pagare: il Fisco ti restituisce, tramite il 730 o il Modello Redditi, il 19% delle spese di acquisto e, per il mantenimento, una cifra forfetaria fissa di 1.100 euro già calcolata dall’Agenzia delle Entrate, senza bisogno di raccogliere scontrini per ogni singola spesa.

    Queste agevolazioni spettano esclusivamente alla persona non vedente. Le spese di mantenimento non si possono detrarre se il cieco risulta a carico di un altro contribuente: in quel caso, chi lo ha a carico non può usare il forfait di 1.100 euro. Il costo di acquisto del cane, invece, segue le regole ordinarie delle spese sostenute nell’interesse di un familiare a carico.

    Per l’anno d’imposta 2025 (dichiarazione 730/2026), le regole qui descritte derivano dalle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate al Modello 730/2026.

    Riepilogo detrazioni cane guida
    Tipo di spesa Detrazione Importo/limite Rigo 730
    Acquisto del cane guida 19% sull'intero costo Nessun massimale di spesa E5
    Mantenimento del cane Forfait annuo 1.100 euro fissi E81
    Limite reddito per detrazione piena Fino a 120.000 euro di reddito complessivo
    Azzeramento detrazione A 240.000 euro di reddito complessivo

    Esempio pratico

    • Tizio, non vedente, acquista un cane guida nel 2025 pagando 4.500 euro con bonifico bancario. Nel 730/2026 indica 4.500 euro nel rigo E5: il Caf calcolerà una detrazione di 855 euro (4.500 × 19%). Nello stesso anno, Tizio può anche spuntare la casella del rigo E81 per il forfait di mantenimento: altri 209 euro di detrazione (1.100 × 19%). In totale, grazie al cane guida, Tizio riduce l’imposta di 1.064 euro quell’anno. Se invece ha redditi superiori a 120.000 euro, la detrazione si riduce progressivamente.

    Documenti necessari

    • Certificazione di cecità rilasciata dalla Commissione medica competente o dall’ASL
    • Fattura o ricevuta di acquisto del cane guida intestata al non vedente
    • Prova del pagamento tracciabile (bonifico, estratto conto, ricevuta carta)
    • Eventuale documentazione del venditore o dell’ente addestratore
    • Se acquisto rateizzato: numero della rata da indicare nel rigo E5

    Tizio acquista il cane guida nel 2025

    Scenario. Tizio, 48 anni, è cieco assoluto riconosciuto dalla Commissione medica. Nel maggio 2025 acquista un cane guida da un centro di addestramento specializzato, pagando 3.800 euro con carta di credito. Il suo reddito complessivo è di 28.000 euro.

    Come si applica. Tizio indica 3.800 euro nel rigo E5 del 730/2026. La detrazione del 19% sull’intero importo vale 722 euro, che verrà sottratta dall’imposta lorda. Non c’è franchigia (la parte iniziale non detraibile): per il cane guida si detrae dall’euro zero. Tizio può inoltre barrare la casella E81 per il forfait di mantenimento: altri 1.100 euro su cui il 19% vale 209 euro. Non potrà però chiedere di nuovo la detrazione per l’acquisto di un altro cane nei successivi quattro anni, salvo perdita dell’animale.

    In pratica

    • Conserva la fattura e la prova del pagamento con carta di credito.
    • Compila il rigo E5 con 3.800 euro e il numero 1 per la prima rata (se vuoi rateizzare in 4 anni), oppure senza numero di rata per detrarre tutto in un anno.
    • Barra la casella E81 per ottenere anche il forfait di 1.100 euro per il mantenimento.
    • Il reddito di 28.000 euro è ben al di sotto del limite di 120.000: la detrazione spetta per intero.

    Caio ha il padre non vedente a carico

    Scenario. Caio ha il padre Sempronio, non vedente, fiscalmente a suo carico (reddito del padre sotto 2.840,51 euro). Sempronio ha già un cane guida acquistato tre anni fa. Nel 2025 Caio sostiene alcune spese di mantenimento del cane per il padre.

    Come si applica. In questo caso le regole divergono: il forfait di mantenimento di 1.100 euro (rigo E81) spetta esclusivamente al cieco stesso, non a chi lo ha a carico. Quindi Caio non può usare il forfait E81 per suo padre. Se Caio sostenesse le spese di acquisto di un nuovo cane per il padre, potrebbe invece portarle in detrazione al 19% nel rigo E5, perché quella agevolazione segue le regole ordinarie delle spese per familiari a carico. Le spese di mantenimento documentate non danno diritto ad altra detrazione: l’agevolazione E81 è forfetaria e riservata al non vedente.

    In pratica

    • Il forfait di mantenimento di 1.100 euro è riservato al cieco, non al familiare che lo ha a carico.
    • Se acquisti un nuovo cane per il tuo familiare non vedente fiscalmente a carico, puoi portare la spesa in detrazione al 19% nel rigo E5.
    • Conserva sempre la documentazione attestante lo stato di cecità del familiare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae per il mantenimento del cane guida?

    La detrazione è forfetaria: vale sempre 1.100 euro annui, indipendentemente da quanto hai speso davvero. Non devi raccogliere ricevute di spesa: basta barrare la casella nel rigo E81 del 730.

    Chi può usare il forfait di 1.100 euro?

    Solo il cieco titolare del cane guida, non il familiare che lo ha fiscalmente a carico. Se il non vedente è a carico di un altro contribuente, il forfait spetta comunque al cieco, non al carico.

    Quante volte posso detrarre l'acquisto del cane guida?

    La detrazione sull’acquisto spetta una sola volta ogni quattro anni e per un solo cane. L’eccezione è la perdita dell’animale: se il cane muore o scompare, si può acquistarne un altro e detrarne il costo prima dei quattro anni.

    Si può rateizzare la detrazione sull'acquisto del cane guida?

    Sì. Puoi scegliere di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo. Indica il numero della rata nell’apposita casella del rigo E5 e ripeti l’operazione nei 730 degli anni successivi.

    La detrazione spetta se il mio reddito è alto?

    La detrazione del forfait di mantenimento segue le stesse regole delle altre detrazioni: spetta per intero fino a 120.000 euro di reddito complessivo. Oltre questa soglia si riduce progressivamente, fino ad azzerarsi a 240.000 euro.

    Devo pagare il cane con bonifico per detrarlo?

    Per le spese di acquisto del cane guida, come per le altre detrazioni del 19%, il pagamento deve avvenire con strumento tracciabile (bonifico, carta di debito, carta di credito, ecc.). La detrazione non spetta in caso di pagamento in contanti.

  • Art. 42 D.Lgs. 151/2001 – Permessi per figli con handicap grave

    Art. 42 D.Lgs. 151/2001 – Permessi per figli con handicap grave

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il genitore di figlio con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a prolungare il congedo parentale, con le modalità stabilite dall’articolo 33.

    2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

    3. Per il genitore di figlio con disabilità grave, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, è possibile scegliere i permessi di cui al comma 2 a partire dall’età di tre anni del figlio.

    4. Qualora il figlio sia ricoverato a tempo pieno, il permesso di cui al presente articolo è concesso al genitore per il solo caso in cui il genitore si rechi a far visita al figlio.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.