Autore: Andrea Marton

  • Art. 32 L. 689/1981 – Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda

    Art. 32 L. 689/1981 – Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo

    39. La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

  • Art. 35 Cod. Amb. – Disposizioni transitorie e finali

    Art. 35 Cod. Amb. – Disposizioni transitorie e finali

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall’entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.

    2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

    2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti.

    2-ter. Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento.

    2-quater. Fino alla data di invio della comunicazione di cui all’articolo 29-decies, comma 1, relativa alla prima autorizzazione integrata ambientale rilasciata all’installazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l’esercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di cui all’articolo 29-quater, comma 12, specificata nell’autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. 2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater non si applica la sanzione di cui di cui all’articolo 29-quattuordecies, comma 1 76

    2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le università e gli istituti di ricerca, le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano alle autorità competenti un elenco dei piani e un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e dell’ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autorità competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all’ articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 . I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati, per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nell’ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati.

    2-septies. L’autorità competente rende accessibili ai gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e dell’ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini dell’applicazione del presente decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui al comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all’ articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 . A tale fine l’autorità competente può avvalersi dell’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, nell’ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati.

    2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della salute e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente. 2-nonies. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente decreto non esime i gestori dalla responsabilità in relazione alle eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni.

  • Art. 105 D.Lgs. 159/2011 – Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

    Art. 105 D.Lgs. 159/2011 – Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater , del codice di procedura penale , il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo .

    2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

    3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.

    4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 144 D.P.R. 115/2002

    Art. 144 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio. 93

  • CCNL Ceramica: periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali

    CCNL Ceramica

    In sintesi

    Il CCNL Ceramica fissa la durata massima del periodo di prova per livello (dagli operai a 1-3 mesi agli impiegatizi direttivi fino a 6 mesi). L’assunzione deve essere confermata per iscritto. L’apprendistato professionalizzante e lo strumento principale per inserire giovani nelle linee di produzione e nei laboratori tecnici.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (accordo integrativo vigente; trattativa in corso per il rinnovo successivo)
    Vigenza
    2022-2025 prorogato in attesa di rinnovo
    Platea
    ~30.000 (settore piastrelle, sanitari, stoviglieria, refrattari, abrasivi)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova CCNL Ceramica – Durata per livello (indicativa)
    Categoria/Livello Durata massima periodo di prova
    Operaio comune (livello base) 1 mese
    Operaio qualificato (livello 2) 2 mesi
    Operaio specializzato (livello 3) 3 mesi
    Operaio alt. specializzato (livello 4) 3 mesi
    Impiegato esecutivo / d’ordine 3 mesi
    Impiegato qualificato 4 mesi
    Impiegato direttivo 6 mesi

    Valori indicativi; verificare sul testo CCNL aggiornato. Durante la prova ciascuna parte puo recedere senza preavviso (art. 2096 c.c.).

    Periodo di prova: funzione e disciplina

    Il periodo di prova consente a entrambe le parti di verificare la reciproca idoneita al rapporto (art. 2096 c.c.). Deve essere pattuito per iscritto nella lettera di assunzione: in assenza di forma scritta, il patto di prova e nullo e il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dal primo giorno.

    Durante la prova ciascuna parte puo recedere senza preavviso e senza obbligo di motivazione. Se pero il recesso e intimato per ragioni discriminatorie o ritorsive, il lavoratore puo impugnarlo. Il lavoratore in prova matura ferie, TFR, ROL e tutti gli istituti contrattuali pro-rata.

    Il CCNL Ceramica fissa la durata massima: le parti non possono estenderla oltre il limite contrattuale. Un eventuale patto di prova di durata superiore e nullo per la parte eccedente.

    Lettera di assunzione e obblighi informativi

    La lettera di assunzione (o il contratto individuale di lavoro) deve indicare: data inizio, tipologia contrattuale (TI, TD, apprendistato), CCNL applicato, livello di inquadramento, retribuzione base, durata del periodo di prova, sede di lavoro.

    Il D.Lgs. 104/2022 (recepimento Direttiva 2019/1152/UE) ha rafforzato gli obblighi informativi del datore: entro 7 giorni dall’inizio del rapporto devono essere comunicate ulteriori informazioni (orario, pausa, turnistica, periodo di riferimento della retribuzione, ecc.).

    Apprendistato professionalizzante nel settore ceramico

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) e la tipologia contrattuale piu utilizzata per l’inserimento di giovani (fino a 29 anni) nel settore ceramico, dove le competenze su impianti specifici (forni, linee di smaltatura) richiedono formazione on-the-job strutturata.

    La durata e definita dal CCNL: tipicamente 3 anni per i livelli tecnici specializzati, con retribuzione ridotta rispetto al contratto ordinario (di norma dal 60% all’80% del minimo del livello di destinazione, scalata negli anni). Il Piano Formativo Individuale (PFI) deve essere redatto e allegato al contratto.

    Al termine dell’apprendistato il datore che non recede entro 30 giorni (con preavviso) trasforma il contratto in tempo indeterminato; la prosecuzione del rapporto non richiede un atto formale ulteriore.

    Casi pratici

    Tizio – Recesso durante la prova per mancata idoneita tecnica
    Tizio viene assunto come operaio qualificato (livello 2) con periodo di prova di 2 mesi. Al termine del primo mese il responsabile verifica che non padroneggi la macchina assegnata. L’azienda recede dal contratto durante la prova senza obbligo di preavviso; Tizio percepisce la retribuzione e il TFR maturati fino a quel giorno, piu le ferie non godute.
    Caia – Apprendistato professionalizzante su linea smaltatura
    Caia, 22 anni, firma un contratto di apprendistato professionalizzante di 3 anni per diventare operaia specializzata (livello 3) nella linea di smaltatura digitale. Al 1° anno percepisce il 65% del minimo del livello 3 (circa 1.200 euro); al 3° anno arriva al 90% (circa 1.665 euro). Al termine, l’azienda la assume a tempo indeterminato.
    Sempronio – Contratto a termine nel picco produttivo
    L’azienda assume Sempronio con contratto a termine di 6 mesi per far fronte a un picco di ordini nel reparto confezionamento. Il contratto a termine e legittimo per ragioni di picco produttivo documentabili. Al termine, se l’azienda intende rinnovare, deve rispettare lo stop di 10 giorni previsto dalla legge tra un contratto e il successivo (20 giorni oltre i 6 mesi).

    Domande frequenti

    Il patto di prova deve essere scritto?
    Si: il patto di prova deve risultare dalla lettera di assunzione o dal contratto individuale. Se non e in forma scritta e nullo e il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato sin dall’inizio.
    Quanto dura il periodo di prova per un operaio specializzato?
    Indicativamente 3 mesi (livello 3 o 4). La durata massima e fissata dal CCNL; le parti non possono estenderla oltre il limite contrattuale.
    L'apprendistato nel ceramico puo durare piu di 3 anni?
    No: 3 anni e il massimo per l’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015). Il CCNL puo prevedere durate inferiori per alcuni profili.
    Il lavoratore in prova matura ferie e TFR?
    Si: il lavoratore in prova ha diritto a tutti gli istituti contrattuali e di legge, compresi ferie, TFR, ROL, tredicesima, pro-rata per il periodo lavorato.
    I contratti a termine nel ceramico hanno limiti?
    Si: il D.Lgs. 81/2015 (e successive modifiche) fissa un tetto del 20% sull’organico per i contratti a termine. Oltre i 12 mesi e per le proroghe e i rinnovi occorre una causale specifica documentata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi tabellari per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Ceramica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 180 TULPS – Durata e modalità del confino di polizia

    Art. 180 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 98 T.U. Stupefacenti: operazioni sotto copertura (abrogato)

    Art. 98 T.U. Stupefacenti – Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    Soppresso dal 07/09/2010 da: Legge del 13/08/2010 n. 136 Articolo 8

    1. L'autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e

    74. 2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unita' specializzate antidroga, nonche' le autorita' doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorita' giudiziaria, che puo' disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito, internazionale. L'autorita' procedente trasmette motivato rapporto all'autorita' giudiziaria entro quarantotto ore.

    3. L'autorita' giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art.

    70. 4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore. Torna al sommario

  • Art. 148 D.P.R. 115/2002

    Art. 148 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

    2. 2. Sono spese prenotate a debito: a) il contributo unificato; b) i diritti di copia.

    3. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge; c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 73

    4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.

  • Art. 9 D.Lgs. 81/2017 – Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente

    Art. 9 D.Lgs. 81/2017 – Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente

    L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo

    1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

    2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

  • Art. 18 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

    Art. 18 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.