Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 14 L. 184/1983: Sospensione del procedimento prima della dichiarazione di adottabilità

    Art. 14 L. 184/1983 – Sospensione del procedimento prima della dichiarazione di adottabilità

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.

    2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune

  • Sciogliere una società di persone: cosa dichiarare

    In sintesi

    • Lo scioglimento di una società di persone chiude il periodo d’imposta: va presentata la dichiarazione del periodo che si chiude.
    • L’assegnazione dei beni ai soci equivale fiscalmente a una vendita al valore normale: può far emergere plusvalenze.
    • I beni assegnati ai soci sono tassati in base al valore normale, non al valore di libro.
    • I soci dichiarano i redditi per trasparenza: ciascuno include la propria quota nella dichiarazione personale.
    • Per le società di persone non occorre sempre seguire la procedura formale di liquidazione se i debiti sono estinti.
    • Va presentata la dichiarazione del periodo finale, che copre dall’inizio dell’anno alla data di scioglimento.

    Cosa succede fiscalmente quando si scioglie una società di persone

    Sciogliere una società di persone – una SNC (Società in Nome Collettivo) o una SAS (Società in Accomandita Semplice) – comporta una serie di adempimenti fiscali che spesso sorprendono chi lo affronta per la prima volta. La chiave di lettura è semplice: lo scioglimento chiude un periodo d’imposta e genera obblighi dichiarativi precisi.

    Il primo punto da capire è che lo scioglimento della società non è fiscalmente neutro dal punto di vista dei beni. Quando i beni della società vengono assegnati ai soci (per esempio i macchinari, i crediti, un immobile strumentale), la legge equipara questa assegnazione a una vera e propria vendita. Il prezzo di riferimento non è il valore contabile (quello che appare in bilancio), ma il valore normale del bene, cioè il suo valore di mercato. Se il valore normale supera il costo fiscalmente riconosciuto del bene, emerge una plusvalenza tassabile in capo alla società.

    Questa plusvalenza viene poi attribuita ai soci secondo le rispettive quote di partecipazione agli utili, seguendo il meccanismo di tassazione per trasparenza che caratterizza le società di persone. Ogni socio la include nella propria dichiarazione dei redditi personale, pagando IRPEF sulla propria quota.

    Dal punto di vista delle dichiarazioni, va presentata la dichiarazione del periodo che si chiude: cioè la dichiarazione relativa al periodo che va dall’inizio dell’anno fiscale alla data di scioglimento effettivo della società. Questa dichiarazione raccoglie tutti i redditi del periodo, incluse le eventuali plusvalenze da assegnazione dei beni.

    Effetti fiscali dello scioglimento di una società di persone
    Elemento Regola fiscale
    Assegnazione beni ai soci Realizzo al valore normale (equiparata a vendita)
    Plusvalenza da assegnazione Tassata in capo alla società, poi imputata ai soci per trasparenza
    Base di calcolo della plusvalenza Valore normale del bene meno costo fiscalmente riconosciuto
    Dichiarazione da presentare Dichiarazione del periodo finale (dall'inizio anno alla data scioglimento)
    Tassazione dei soci Per trasparenza: ciascun socio dichiara la propria quota di reddito

    Esempio pratico

    • Beta SNC ha in attivo un capannone acquistato anni fa per 100.000 euro (costo fiscalmente riconosciuto). Al momento dello scioglimento il valore normale dell’immobile è stimato in 160.000 euro. L’assegnazione del capannone ai soci genera una plusvalenza di 60.000 euro. Questa plusvalenza viene attribuita ai due soci Tizio e Caio in base alle rispettive quote: se entrambi hanno il 50%, ciascuno dichiara 30.000 euro di reddito aggiuntivo nella propria dichiarazione IRPEF per il periodo d’imposta in cui avviene lo scioglimento.

    Documenti necessari

    • Verbale assembleare di scioglimento della società con data di effetto
    • Inventario dei beni assegnati ai soci con valorizzazione al valore normale
    • Perizia o documentazione del valore di mercato dei beni assegnati (in particolare immobili e beni rilevanti)
    • Dichiarazione dei redditi della società per il periodo finale
    • Dichiarazione dei redditi personale di ciascun socio (per la quota di reddito per trasparenza)
    • Estratto dal Registro delle Imprese con la cancellazione della società

    Caso 1 – Beta SNC si scioglie con beni di valore aumentato

    Scenario. Beta SNC, con soci Tizio (60%) e Caio (40%), si scioglie il 31 agosto 2025. La società possiede attrezzature il cui costo fiscalmente riconosciuto è 20.000 euro, ma il valore normale al momento dello scioglimento è 35.000 euro. Le attrezzature vengono assegnate a Tizio.

    Come si applica. L’assegnazione a Tizio genera una plusvalenza di 15.000 euro (35.000 – 20.000). Questa plusvalenza è un reddito della società, che viene ripartito tra i soci in base alle quote: Tizio dichiara 9.000 euro (60%) e Caio 6.000 euro (40%) nelle rispettive dichiarazioni IRPEF. La società presenta la dichiarazione del periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2025, includendo la plusvalenza da assegnazione. Dal 1° settembre la società non esiste più.

    In pratica

    • L’assegnazione di beni ai soci genera plusvalenza se il valore normale supera il costo fiscale.
    • La plusvalenza è attribuita ai soci pro-quota: ciascuno la dichiara nel 730 o Redditi PF.
    • La dichiarazione della società copre solo il periodo fino alla data di scioglimento.
    • Fai stimare il valore normale dei beni da un professionista: è la base di calcolo.

    Caso 2 – Beta SNC si scioglie senza beni rilevanti

    Scenario. Beta SNC ha solo liquidità in cassa (20.000 euro) e nessun bene materiale rilevante. Tizio e Caio si dividono il denaro e sciolgono la società il 30 settembre 2025.

    Come si applica. La distribuzione di liquidità non genera plusvalenze da assegnazione, perché il denaro non ha un valore di mercato diverso dal suo valore nominale. La società presenta ugualmente la dichiarazione del periodo finale (1° gennaio – 30 settembre 2025) con i redditi ordinari maturati in quei mesi. Tizio e Caio dichiarano per trasparenza la propria quota di utile del periodo. L’importo ricevuto in sede di scioglimento che eccede il costo fiscale della partecipazione potrebbe essere rilevante ai fini della loro dichiarazione personale, secondo le regole sul recesso del socio.

    In pratica

    • Se la società ha solo liquidità, non ci sono plusvalenze da assegnazione da calcolare.
    • La dichiarazione finale della società copre comunque i redditi ordinari del periodo.
    • I soci dichiarano per trasparenza la loro quota fino alla data di scioglimento.
    • Anche la distribuzione di liquidità va analizzata per verificare se supera il costo della partecipazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per 'realizzo al valore normale' in caso di scioglimento?

    Significa che quando la società assegna un bene a un socio, dal punto di vista fiscale è come se lo vendesse al suo valore di mercato. Se il valore di mercato supera il costo che la società aveva sostenuto per quel bene, emerge una plusvalenza tassabile.

    Chi paga le imposte sulle plusvalenze da scioglimento di una SNC?

    Le plusvalenze emergono in capo alla società, ma vengono immediatamente attribuite ai soci pro-quota attraverso il meccanismo della trasparenza fiscale. Ogni socio le include nella propria dichiarazione IRPEF e paga le imposte sulla propria quota.

    Quale dichiarazione presenta la società nel periodo di scioglimento?

    La società presenta la dichiarazione del periodo finale, che copre dall’inizio dell’anno fiscale alla data di scioglimento effettivo. È una dichiarazione che include tutti i redditi del periodo, comprese le eventuali plusvalenze da assegnazione dei beni.

    È obbligatoria la procedura di liquidazione per sciogliere una SNC?

    Dipende dalla situazione. Se la società ha debiti verso terzi ancora aperti è necessaria la procedura formale di liquidazione. Se tutti i debiti sono stati estinti, i soci possono procedere alla chiusura in modo più semplice, ma devono comunque rispettare gli adempimenti fiscali e la cancellazione dal Registro delle Imprese.

    Come si determina il valore normale dei beni assegnati ai soci?

    Il valore normale è il valore di mercato del bene, cioè il prezzo al quale verrebbe ceduto tra parti indipendenti. Per gli immobili è spesso necessaria una perizia; per beni mobili e attrezzature si fa riferimento ai listini o al mercato dell’usato. È importante documentare il valore normale per evitare contestazioni.

    I soci di una SAS hanno lo stesso trattamento fiscale?

    Sì, il meccanismo è analogo. Sia i soci accomandanti che i soci accomandatari dichiarano per trasparenza la propria quota di reddito, incluse le eventuali plusvalenze da scioglimento. Le differenze tra SNC e SAS riguardano la responsabilità civile, non il regime fiscale dei redditi.

  • Art. 58 D.Lgs. 151/2001 – Personale militare

    Art. 58 D.Lgs. 151/2001 – Personale militare

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    [Articolo soppresso dall’art. 2268, comma 1, n. 142 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 9 ottobre 2010]

  • Cedolare secca o IRPEF sull’affitto: cosa conviene

    In sintesi

    • Cedolare secca: imposta sostitutiva al 21% (o 10% per canone concordato) che sostituisce IRPEF, addizionali, imposta di registro e bollo.
    • IRPEF ordinaria: il canone entra nel reddito complessivo e viene tassato con le aliquote progressive 23%, 33% e 43% (dal 2026; fino al 2025 la seconda aliquota era il 35%); ma il canone è ridotto del 5% (si tassa il 95%).
    • Con la cedolare secca non puoi detrarre oneri o spese collegati al reddito da locazione; con l’IRPEF ordinaria invece benefici di tutte le detrazioni personali.
    • La cedolare secca esclude il canone dal reddito complessivo, ma lo include per calcolare le detrazioni per familiari a carico e altre agevolazioni legate al reddito (es. ISEE).
    • La cedolare al 10% si applica ai contratti a canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa (Roma, Milano, Napoli e altri capoluogo o comuni confinanti).
    • La scelta è irrevocabile per tutta la durata del contratto e richiede comunicazione preventiva al conduttore tramite raccomandata.

    Come funziona la scelta tra cedolare secca e IRPEF

    Quando affitti un appartamento hai due strade: la cedolare secca o la tassazione ordinaria IRPEF. Scegliere quella giusta può farti risparmiare centinaia di euro ogni anno, oppure costarti di più se non valuti bene la tua situazione.

    La cedolare secca è un regime opzionale: paghi un’imposta fissa (21% o 10%) sul canone annuo, e quella imposta sostituisce tutto il resto – IRPEF, addizionali regionale e comunale, imposta di registro e bollo sul contratto. In pratica, una sola imposta al posto di molte.

    La tassazione ordinaria IRPEF, invece, fa confluire il canone nel tuo reddito complessivo. Viene però applicata una riduzione forfettaria del 5% del canone (tassa il 95%), dopodiché il reddito è tassato con le aliquote progressive che dal 2026 sono: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro (fino al 2025 la seconda aliquota era il 35%).

    La convenienza dipende soprattutto dalla tua aliquota IRPEF marginale, cioè dall’aliquota che si applica all’ultimo euro di reddito che guadagni. Se sei in uno scaglione alto (33% o 43%), la cedolare al 21% di solito conviene. Se il tuo reddito è basso e l’aliquota marginale è il 23%, i conti si fanno più vicini e vale la pena confrontare.

    Cedolare secca vs IRPEF ordinaria: confronto diretto
    Aspetto Cedolare secca IRPEF ordinaria
    Aliquota 21% (canone libero) oppure 10% (canone concordato) 23%, 33% o 43% secondo il reddito complessivo
    Base imponibile 100% del canone annuo 95% del canone annuo (riduzione forfettaria del 5%)
    Imposta di registro Inclusa (non si paga separatamente) Dovuta separatamente
    Imposta di bollo Inclusa (non si paga separatamente) Dovuta separatamente
    Addizionali regionale e comunale Non dovute Dovute in aggiunta all'IRPEF
    Detrazioni personali sul canone Non applicabili Applicabili (concorre al reddito complessivo)
    Effetto su ISEE e agevolazioni reddituali Canone escluso dal reddito complessivo (ma incluso nel calcolo delle detrazioni familiari) Canone incluso nel reddito complessivo

    Esempio pratico

    • Tizio ha un reddito da lavoro dipendente di 35.000 euro e affitta un appartamento a 8.400 euro annui (700 euro al mese) con contratto a canone libero. La sua aliquota marginale IRPEF è del 33% (scaglione 28.000-50.000 euro, aliquota in vigore dal 2026). Con la cedolare secca paga: 8.400 × 21% = 1.764 euro. Con l’IRPEF ordinaria il canone imponibile è 8.400 × 95% = 7.980 euro, tassati al 33% = 2.633 euro, a cui si aggiungono le addizionali (mediamente 1,5-2% sul reddito). La cedolare secca fa risparmiare a Tizio circa 1.000 euro all’anno rispetto all’IRPEF ordinaria, prima ancora di considerare il risparmio sulle imposte di registro e bollo.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione registrato (o prova di opzione cedolare in sede di registrazione)
    • Raccomandata al conduttore con comunicazione della scelta per la cedolare secca
    • Certificazione Unica (se intermediario ha applicato la ritenuta del 21% sulle locazioni brevi)
    • Documentazione dell’accordo territoriale (per canone concordato e aliquota 10%)
    • Modello 730 o Redditi PF – Quadro B per dichiarare i redditi dei fabbricati

    Tizio: reddito medio-alto, contratto a canone libero

    Scenario. Tizio è un impiegato con reddito di 42.000 euro e affitta un bilocale a Milano per 9.600 euro annui (800 euro al mese) con contratto a canone libero 4+4.

    Come si applica. La sua aliquota marginale IRPEF è il 33% (scaglione 28.000-50.000 euro). Con la cedolare secca paga 9.600 × 21% = 2.016 euro e nulla per registro e bollo. Con l’IRPEF ordinaria il canone imponibile sarebbe 9.600 × 95% = 9.120 euro, tassati al 33% = 3.010 euro, più addizionali. La cedolare fa risparmiare a Tizio circa 1.000 euro l’anno di IRPEF, più il costo di registro e bollo. La scelta è chiara: la cedolare secca conviene.

    In pratica

    • Con aliquota marginale al 33% o 43%, la cedolare secca al 21% è quasi sempre più conveniente.
    • Tizio deve inviare raccomandata al conduttore prima di optare per la cedolare, rinunciando all’aggiornamento ISTAT del canone.
    • La cedolare secca è irrevocabile per tutta la durata del contratto: sceglila consapevolmente.

    Caio: reddito basso, contratto a canone concordato

    Scenario. Caio è un pensionato con reddito totale di 14.000 euro e affitta un monolocale a Torino (comune ad alta tensione abitativa) a canone concordato per 4.800 euro annui.

    Come si applica. Con la cedolare secca a canone concordato, Caio paga 4.800 × 10% = 480 euro. Con l’IRPEF ordinaria il canone imponibile sarebbe 4.800 × 95% × 70% (riduzione del 30% per canone concordato in tassazione ordinaria) = 3.192 euro, tassati al 23% = 734 euro, più addizionali. La cedolare al 10% è più conveniente anche in questo scaglione basso. Caio risparmia circa 250 euro all’anno, oltre alle imposte di registro e bollo.

    In pratica

    • Il canone concordato con cedolare al 10% è l’opzione più vantaggiosa quasi per qualsiasi livello di reddito.
    • Per fruire dell’aliquota del 10% occorre l’attestazione delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale.
    • Caio deve verificare che Torino rientri tra i comuni dove si applica l’aliquota agevolata: sì, è tra i comuni elencati nelle istruzioni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando conviene la cedolare secca rispetto all'IRPEF?

    Conviene quasi sempre se la tua aliquota marginale IRPEF supera il 21%. Con aliquota al 33% o 43%, il risparmio è significativo. Anche a aliquota del 23%, la cedolare di solito conviene perché elimina addizionali, registro e bollo.

    La cedolare secca si può applicare a qualsiasi immobile?

    No. Si applica alle abitazioni (e relative pertinenze) concesse in locazione per finalità abitative e agli immobili C/1 (negozi) fino a 600 mq. Non si applica agli uffici, capannoni o immobili strumentali.

    Con la cedolare secca perdo le detrazioni?

    Le detrazioni personali (spese mediche, mutuo, ecc.) restano valide. Quello che cambia è che il canone non entra nel reddito complessivo, quindi non puoi abbattere l’imposta sulla locazione con oneri detraibili.

    Cosa succede se cambio idea dopo aver scelto la cedolare?

    Puoi revocare l’opzione, ma solo entro specifici termini previsti per la registrazione del contratto. Per i contratti ordinari la revoca va comunicata all’Agenzia delle Entrate con modello RLI entro il 31 gennaio dell’anno in cui si intende revocare.

    La cedolare secca influisce sull'ISEE?

    Il canone in cedolare secca è escluso dal reddito complessivo ai fini IRPEF, ma viene comunque aggiunto al reddito complessivo per calcolare le detrazioni per familiari a carico, le detrazioni per redditi di lavoro e la spettanza di agevolazioni legate al reddito come l’ISEE.

    Con il canone concordato si paga sempre il 10%?

    Sì, ma solo se l’immobile è in un comune ad alta tensione abitativa (come Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Genova, Venezia, Palermo, Catania, Bari e comuni confinanti o capoluogo di provincia), e solo se si possiede l’attestazione dell’accordo territoriale.

    Vedi anche: Acconto cedolare secca, Cedolare secca sulle locazioni, Affitti brevi, Affitto d’azienda, Imposta di registro sull’affitto e Affitto di azienda o ramo.

  • Art. 57 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni

    Art. 57 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle ipotesi di mero rinnovamento, quando la lavoratrice o il lavoratore sia stato assunto per un periodo minimo di tre mesi per coprire un posto vacante.

  • Articolo 5 TU Giustizia Tributaria – I magistrati delle corti di giustizia tributaria di pri

    Art. 5 D.Lgs. 175/2024 – I magistrati delle corti di giustizia tributaria di primo grado

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

    2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.

    3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria.

    4. La prova orale verte su: a) diritto tributario e diritto processuale tributario; b) diritto civile e diritto processuale civile; c) diritto penale tributario; d) diritto costituzionale e diritto amministrativo; e) diritto commerciale; f) diritto dell'Unione europea; g) contabilità aziendale e bilancio; h) elementi di informatica giuridica; i) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

    5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a h), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza è motivato con la sola formula «non idoneo».

    6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

    7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera i), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.

  • Art. 56 D.Lgs. 151/2001 – Diritto al rientro e conservazione del posto

    Art. 56 D.Lgs. 151/2001 – Diritto al rientro e conservazione del posto

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Al termine dei periodi di congedo di maternità e di paternità di cui al capo III, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupati all’inizio del periodo di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanere nella stessa fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibiti allo stesso posto di lavoro o a mansioni equivalenti.

    2. Ai medesimi diritti può avvalersi il lavoratore padre che ha usufruito del congedo di paternità ai sensi degli articoli 27-bis e 28.

  • Messa in mora per canoni di affitto non pagati: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Casa e locazioni

    In sintesi

    Quando l’inquilino non paga il canone, il primo passo è una messa in mora scritta che intima il pagamento entro un termine, interrompe la prescrizione e costituisce la base per l’eventuale sfratto per morosità.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Quando l’inquilino non paga il canone
    Forma
    Scritta (raccomandata A/R o PEC)
    Invio consigliato
    Raccomandata A/R o PEC
    Riferimenti
    Art. 1219 c.c.; art. 5 L. 392/1978

    Cos’è e quando si usa

    La messa in mora è la diffida con cui il locatore intima formalmente all’inquilino moroso di pagare i canoni scaduti e gli oneri accessori. Serve a documentare l’inadempimento, a interrompere la prescrizione del credito e a creare il presupposto per l’azione di sfratto per morosità.

    Secondo l’art. 5 della Legge 392/1978, il mancato pagamento del canone per oltre venti giorni dalla scadenza (o degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità) costituisce grave inadempimento. La diffida bonaria è quasi sempre il passaggio che precede il ricorso al giudice.

    Cosa deve contenere

    • Dati del locatore e del conduttore
    • Estremi del contratto e indirizzo dell’immobile
    • Indicazione dei canoni e degli oneri scaduti, con importi e mensilità
    • Intimazione a pagare entro un termine preciso (es. 15 giorni)
    • Avvertimento delle conseguenze (sfratto, interessi, spese)
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: intimazione di pagamento

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME E COGNOME DEL CONDUTTORE]
    [INDIRIZZO]
    
    Oggetto: messa in mora per canoni di locazione non pagati
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], locatore dell'immobile sito in [INDIRIZZO], oggetto del contratto registrato al n. [NUMERO] del [DATA], rilevo che ad oggi non risultano pagati i seguenti canoni e oneri accessori:
    
    - mensilità di [MESE/ANNO]: euro [IMPORTO]
    - mensilità di [MESE/ANNO]: euro [IMPORTO]
    - oneri accessori: euro [IMPORTO]
    
    per un totale di euro [TOTALE].
    
    Con la presente La costituisco formalmente in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. e La INVITO E DIFFIDO a versare l'intera somma entro e non oltre [NUMERO] giorni dal ricevimento della presente, mediante [MODALITÀ, es. bonifico su IBAN ___].
    
    Decorso inutilmente tale termine, agirò per la risoluzione del contratto e lo sfratto per morosità, con addebito di interessi e spese.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Invia la messa in mora con raccomandata A/R o PEC e conserva la prova di ricezione. La diffida bonaria non è obbligatoria per avviare lo sfratto, ma è fortemente consigliata: dimostra la tua buona fede e spesso induce l’inquilino a saldare senza arrivare in tribunale.

    Se il pagamento non arriva nel termine, potrai rivolgerti a un avvocato per l’intimazione di sfratto per morosità e il contestuale decreto ingiuntivo per i canoni arretrati.

    Errori da evitare

    • Limitarsi a solleciti verbali o telefonici, senza prova scritta
    • Non indicare con precisione importi e mensilità dovute
    • Omettere un termine chiaro per il pagamento
    • Accettare pagamenti parziali senza riserva, indebolendo la posizione

    Domande frequenti

    Dopo quanti canoni non pagati posso procedere allo sfratto?
    La legge considera grave il mancato pagamento del canone protratto oltre venti giorni dalla scadenza. In pratica, già una mensilità non pagata e non sanata legittima l’azione di sfratto per morosità.
    La messa in mora è obbligatoria prima dello sfratto?
    Non è obbligatoria, ma è vivamente consigliata: documenta l’inadempimento e spesso evita il contenzioso, inducendo l’inquilino a pagare.
    Posso chiedere anche gli interessi?
    Sì. Dalla costituzione in mora decorrono gli interessi di legge sulle somme dovute, oltre alle eventuali spese.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Art. 55 D.Lgs. 151/2001 – Dimissioni in gravidanza e maternità

    Art. 55 D.Lgs. 151/2001 – Dimissioni in gravidanza e maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice non è tenuta al preavviso. La lavoratrice ha comunque diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

    2. Le dimissioni di cui al comma 1 devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a pena di inefficacia, entro sette giorni.

  • Art. 54 D.Lgs. 151/2001 – Divieto di licenziamento in maternità

    Art. 54 D.Lgs. 151/2001 – Divieto di licenziamento in maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

    2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.

    3. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di paternità o parentale è nullo.

    4. Sono altresì nulli:

    a) il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dei riposi di cui agli articoli 39 e 40;

    b) il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo per la malattia del figlio di cui all’articolo 47.

    5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 è nullo.

  • Art. 81 TUEL: Aspettative

    Art. 81 TUEL: Aspettative

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Aspettative 1.

    I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province , che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

    Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

    I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 .

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 53 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro notturno e tutela maternità

    Art. 53 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro notturno e tutela maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni, o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa, non sono obbligati a prestare lavoro notturno.

    2. Non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno:

    a) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

    b) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.