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In sintesi
- Aliquota ordinaria: 19% sui premi pagati per assicurazioni contro eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo
- Aliquota speciale: 90% se il contratto assicurativo è stipulato contestualmente alla cessione del Sismabonus al 110% ad un’impresa di assicurazione
- Codice 43: contratti stipulati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024
- Codice 54: contratti stipulati dal 1° gennaio 2025
- Soggetto al riordino detrazioni: per redditi superiori a 75.000 euro si applicano i nuovi tetti complessivi introdotti dalla Legge di Bilancio 2025
- Pagamento tracciabile: obbligatorio per fruire della detrazione del 19%
Come funziona la detrazione per le assicurazioni contro le calamità
Hai stipulato una polizza che copre la tua abitazione dai rischi di terremoto, alluvione o altri eventi calamitosi? Il premio che paghi ogni anno può darti diritto a una detrazione del 19% nel modello 730. Si tratta di un’agevolazione pensata per incentivare le famiglie a proteggersi dai rischi naturali, che in Italia sono particolarmente rilevanti.
La polizza deve riguardare unità immobiliari ad uso abitativo. Non è necessario che sia l’abitazione principale: anche una seconda casa o un appartamento affittato a uso residenziale rientrano, purché la destinazione d’uso sia abitativa. Il contratto deve essere stato stipulato a partire dal 1° gennaio 2018.
Esiste poi un caso speciale: se hai ceduto il credito Sismabonus al 110% a un’impresa di assicurazione e contestualmente hai stipulato una polizza per il rischio sismico, la detrazione sui premi assicurativi sale al 90%. Questa aliquota più elevata si applica solo in quel preciso abbinamento (cessione del sismabonus + polizza calamità), e il credito corrispondente alla detrazione sui premi non può essere ulteriormente ceduto.
| Situazione | Aliquota | Codice onere | Rigo 730 |
|---|---|---|---|
| Polizza calamità stipulata dal 01/01/2018 al 31/12/2024 | 19% | 43 | da E8 a E10 |
| Polizza calamità stipulata dal 01/01/2025 | 19% | 54 | da E8 a E10 |
| Polizza calamità contestuale a cessione Sismabonus 110% | 90% | 81 | da E8 a E10 |
Esempio pratico
-
Esempio: Caio è proprietario di un appartamento in una zona a rischio sismico. Nel 2025 paga il premio annuale di una polizza multirischio (terremoto + alluvione) di 450 euro, contratto firmato nel 2023. Tratta il codice onere 43 (contratto fino al 31/12/2024): detrazione del 19% su 450 euro = 85,50 euro di imposta risparmiata. Se avesse stipulato la stessa polizza nel 2025, userebbe il codice 54 con la medesima aliquota del 19%.
Documenti necessari
- Contratto di assicurazione con data di stipula e indicazione del rischio coperto (eventi calamitosi)
- Quietanza di pagamento del premio 2025 (deve attestare il pagamento tracciabile)
- Per la polizza contestuale al sismabonus: atto di cessione del credito d’imposta e contratto assicurativo collegato
- Documentazione attestante che l’immobile è ad uso abitativo (visura catastale o atto di proprietà)
Proprietario con polizza calamità su prima casa stipulata nel 2022
Scenario. Sempronia è proprietaria di un appartamento in zona sismica dove vive. Nel 2022 ha stipulato una polizza che copre il rischio di terremoto e alluvione. Nel 2025 paga il premio annuale di 600 euro con addebito diretto sul conto corrente.
Come si applica. Il contratto è stato stipulato nel 2022, cioè tra il 2018 e il 2024: si usa il codice 43. La detrazione del 19% si applica sull’importo del premio pagato (600 euro): risparmio fiscale di 600 × 19% = 114 euro. Il pagamento con addebito bancario soddisfa il requisito della tracciabilità.
In pratica
- Indica il premio nel rigo da E8 a E10 del 730, codice 43 per contratti fino al 31/12/2024
- Conserva la quietanza di pagamento e il contratto assicurativo
- Se il reddito supera 75.000 euro, considera che questa spesa rientra nel nuovo ‘riordino delle detrazioni’ introdotto dalla Legge di Bilancio 2025
Nuova polizza stipulata nel 2025 dopo interventi sismici
Scenario. Tizio ha ristrutturato il proprio immobile nel 2024 con interventi antisismici. Nel 2025 decide di tutelare ulteriormente la casa stipulando una nuova polizza rischio calamità, pagando un premio di 520 euro.
Come si applica. Il contratto è del 2025: si usa il codice 54. Il trattamento fiscale è identico al codice 43 (aliquota 19%), ma la spesa rientra nel ‘riordino delle detrazioni’ introdotto per i redditi sopra i 75.000 euro. Per redditi fino a 75.000 euro non cambia nulla rispetto al passato. Detrazione: 520 × 19% = 98,80 euro.
In pratica
- Usa il codice 54 per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi
- La detrazione del 19% spetta per intero fino a redditi di 120.000 euro, poi si riduce progressivamente azzerandosi a 240.000 euro
- Per la speciale aliquota del 90% è necessario aver ceduto il Sismabonus al 110% a un’impresa di assicurazione contestualmente alla polizza
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
- Istruzioni Modello 730/2026 — Agenzia delle Entrate
- Art. 15 TUIR (detrazioni per oneri) su Legge in Chiaro
Domande frequenti
La polizza deve coprire solo il terremoto o anche altri rischi?
Le istruzioni parlano di ‘rischio di eventi calamitosi’ senza specificare il tipo di calamità. Una polizza multirischio (terremoto, alluvione, frane, ecc.) che includa il rischio calamità su un immobile abitativo è ammessa. Verifica che il contratto menzioni espressamente la copertura di eventi calamitosi.
Vale anche per la seconda casa o solo per l'abitazione principale?
L’agevolazione riguarda le unità immobiliari ad uso abitativo in generale, non solo l’abitazione principale. Una seconda casa a uso residenziale è inclusa.
Come si calcola la detrazione se il reddito supera i 75.000 euro?
Per redditi sopra 75.000 euro, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un tetto complessivo sulle detrazioni (articolo 16-ter del TUIR). La spesa per premi calamità (contratti dal 2025) rientra in questo conteggio. La detrazione del 19% rimane però integra fino a 120.000 euro di reddito; decresce poi fino ad azzerarsi a 240.000 euro.
Cosa cambia tra il codice 43 e il codice 54?
Sostanzialmente nulla sul piano dell’aliquota (entrambi danno diritto al 19%). Cambia il periodo di stipula: codice 43 per contratti dal 01/01/2018 al 31/12/2024, codice 54 per contratti dal 01/01/2025. Ai fini del riordino delle detrazioni, le polizze con codice 54 (dal 2025) rientrano nel tetto complessivo per redditi sopra 75.000 euro.
Il premio può essere pagato in contanti?
No. La detrazione del 19% richiede il pagamento con strumenti tracciabili: bonifico, carta di debito, carta di credito, carta prepagata, assegno bancario o circolare. Il pagamento in contanti non dà diritto alla detrazione.
La detrazione del 90% è cumulabile con quella del 19%?
No. La detrazione del 90% (codice 81) si applica in un caso specifico: polizza stipulata contestualmente alla cessione del credito sismabonus al 110% a un’impresa di assicurazione. In quel caso si usa l’aliquota del 90% e non quella ordinaria del 19%. Sono due regimi alternativi, non cumulabili.
Domande frequenti