Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 27 TUPI: Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali ( Art.27-bis del d.lgs n.29 del 1993 , aggiunto dall' art.17 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.
Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.
Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 27 D.Lgs. 504/1995 — Ambito applicativo ed esenzioni
- Articolo 27 L. 184/1983: Effetti dell'adozione sullo stato dell'adottato
- Art. 27 Reg. (UE) 2024/1689 — Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 27 Cod. Amb. — Provvedimento unico in materia ambientale
- Art. 27 D.Lgs. 148/2015 — Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
- Art. 27 D.Lgs. 159/2011 — Comunicazioni e impugnazioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.