Autore: Andrea Marton

  • Art. 23 Cod. Amb. – Presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti

    Art. 23 Cod. Amb. – Presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il proponente presenta l’istanza di VIA trasmettendo all’autorità competente in formato elettronico: a) il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g); b) lo studio di impatto ambientale; c) la sintesi non tecnica; d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell’articolo 32; e) l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’articolo 24, comma 2; f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33; g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell’ articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 . g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006 , o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 ; g-ter) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13 . g-quater) autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , relativa agli assetti proprietari della società proponente e della eventuale società controllante e alla consistenza del capitale sociale della società proponente

    2. Per i progetti di cui al punto 1) dell’allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui al comma 1, la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità.

    3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di VIA l’autorità competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l’eventuale ricorrere della fattispecie di cui all’articolo 32, comma 1, nonché l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo

    33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all’esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori.

    4. La documentazione di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, nel sito web dell’autorità competente all’esito delle verifiche di cui al comma

    3. L’autorità competente comunica contestualmente per via telematica al proponente nonché a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web. Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, contestualmente alla pubblicazione della documentazione di cui al comma 1, la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria. La medesima comunicazione è effettuata in sede di notifica ad altro Stato ai sensi dell’articolo 32, comma

    1.

  • Art. 32 TUEL – Articolo 32

    Art. 32 TUEL – Articolo 32

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’ articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

    2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

    3. Gli organi dell’unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell’esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

    4. L’unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione. Lo statuto dell’unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell’unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell’unione.

    5. All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni di cui fanno parte .

    5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell’Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell’Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 1, comma 3 , e dall’ articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’ articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .

    5-ter. Il presidente dell’unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell’unione, senza che ciò comporti l’erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 . Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell’ articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93 , e successive modificazioni.

    6. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.

    7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

    8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell’interno per le finalità di cui all’articolo 6, commi 5 e 6.

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: periodo di prova per livello

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Periodo di prova nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Da 1 a 6 mesi di prova a seconda del livello di inquadramento: tutto quello che spedizionieri, corrieri, addetti doganali e magazzinieri devono sapere su forma scritta, recesso e sospensione per malattia.

    In sintesi

    Il periodo di prova nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione va da 1 mese (livelli base) a 6 mesi (Quadri). Deve risultare dalla lettera di assunzione; senza clausola scritta non esiste. Durante la prova il recesso è libero senza preavviso. La malattia sospende il computo dei giorni.

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti datoriali
    Fedespedi · Assoespressi · Fedit · Aiti · Confetra (e altre)
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024
    Riferimento
    Art. 57 CCNL

    Tabella riepilogativa

    Durata massima del periodo di prova per livello
    Livello Durata massima Profili tipici
    Quadri 6 mesi Capofiliale, direttore logistico
    1° livello 5 mesi Resp. agenzia, spedizioniere seniore
    2° livello e conducenti 3° Super 4 mesi Spedizioniere doganale, autista autotreno
    3° e 4° livello 3 mesi Autista autocarro, addetto smistamento senior
    Altri lavoratori (5°, 6°) 1 mese Magazziniere, facchino, addetto movimentazione

    Le durate indicate sono i massimi contrattuali. Le parti possono concordare un periodo più breve. Non è possibile concordare un periodo più lungo di quello previsto per il livello.

    La forma scritta: obbligatoria e non derogabile

    Il CCNL prevede esplicitamente che il periodo di prova «dovrà risultare dalla lettera di assunzione». In pratica, la clausola di prova deve essere inserita nel contratto individuale di lavoro con indicazione di:

    • la durata del periodo (in mesi o giorni);
    • il livello di inquadramento;
    • le mansioni da svolgere durante la prova.

    Se il contratto è firmato senza questa clausola, o se la clausola è orale, il periodo di prova non esiste: il rapporto si considera a tempo indeterminato con piena tutela fin dal giorno dell’assunzione.

    Il recesso durante la prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza che sia dovuta indennità sostitutiva. Il rapporto cessa con effetto immediato alla comunicazione del recesso.

    Esistono tuttavia limiti al potere di recesso del datore di lavoro:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (fondato su sesso, religione, opinioni politiche, appartenenza o attività sindacale, razza, nazionalità): è nullo ai sensi del d.lgs. 216/2003 e degli artt. 15 e 16 dello Statuto dei Lavoratori;
    • Il recesso non può essere ritorsivo (es. dopo una segnalazione di irregolarità o molestie): sarebbe nullo per violazione dell’art. 1418 c.c.;
    • Se il lavoratore non ha potuto effettivamente svolgere la prova (es. per malattia prolungata o assegnazione a mansioni diverse), la giurisprudenza ritiene che il recesso per mancato superamento della prova non sia legittimo.

    La malattia e le cause di sospensione

    Il CCNL stabilisce che il decorso del periodo di prova «resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia o infortunio». Il meccanismo è il seguente:

    1. La malattia sospende il computo del periodo di prova dal primo giorno di assenza certificata;
    2. Alla guarigione e al rientro al lavoro, il periodo riprende dal punto in cui si era interrotto;
    3. Il periodo di prova si conclude quando vengono completati i giorni/mesi previsti di effettiva prestazione lavorativa.

    Esempio: un addetto al 4° livello (prova massima 3 mesi) è assunto il 1° febbraio 2026 e si ammala per 20 giorni tra marzo e aprile. La prova non termina il 30 aprile ma il 20 maggio, avendo recuperato i 20 giorni di assenza.

    La conferma al termine della prova

    Se nessuna delle parti recede prima della scadenza del periodo di prova, il lavoratore «si intenderà confermato in servizio» automaticamente, senza necessità di comunicazione esplicita. Il rapporto diventa a tempo indeterminato a tutti gli effetti.

    Il periodo di prova superato con successo:

    • si computa integralmente nell’anzianità di servizio (rilevante per scatti, comporto, ferie, TFR e preavviso);
    • abilita il lavoratore a tutte le tutele del CCNL e dello Statuto dei Lavoratori (compresi i limiti al licenziamento ingiustificato);
    • non può essere ripetuto: un secondo periodo di prova per lo stesso lavoratore è invalido.

    Casi pratici

    Tizio – Primo impiego come customs specialist al 2° livello
    Tizio è assunto come operatore spedizioni internazionali al 2° livello con contratto firmato il 3 marzo 2026. La lettera di assunzione indica un periodo di prova di 4 mesi. Il 5 aprile si ammala per 12 giorni. Il periodo di prova, sospeso durante la malattia, riprende al rientro. La scadenza non sarà il 2 luglio ma il 14 luglio 2026, avendo aggiunto i 12 giorni di assenza. Se nessuno recede entro quella data, Tizio è confermato a tempo indeterminato.
    Caia – Corriere con recesso datoriale
    Caia è assunta come corriere espresso (qualifica 1, Area C) con periodo di prova di 3 mesi dal 1° gennaio 2026. Il 15 febbraio l’azienda le comunica il recesso per «mancato superamento della prova». Caia ha effettivamente svolto solo consegne semplici, mentre la sua mansione contrattuale prevedeva anche la gestione dei resi e le bolle di reso. Se la prova non è stata effettivamente verificabile rispetto alle mansioni dichiarate nel contratto, il recesso potrebbe essere contestato con l’assistenza delle OO.SS.
    Sempronio – Prova senza clausola scritta
    Sempronio viene assunto verbalmente «con un mese di prova» come addetto al magazzino di transito (5° livello). Il contratto firmato non contiene alcuna clausola scritta di periodo di prova. Dopo 3 settimane l’azienda vuole interrompere il rapporto «per non superamento della prova». Poiché il patto di prova deve risultare dalla lettera di assunzione, Sempronio ha diritto alla tutela piena del lavoratore a tempo indeterminato. Il «licenziamento» deve rispettare le regole ordinarie (preavviso, giusta causa o giustificato motivo).

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un addetto allo smistamento?
    Per il 3° e il 4° livello il periodo di prova ha durata massima di 3 mesi. Per il 5° e il 6° livello (mansioni semplici, come smistatori base o magazzinieri generici) la durata massima è di 1 mese. Il superamento senza recesso determina la conferma automatica a tempo indeterminato.
    Il patto di prova deve essere scritto?
    Sì, obbligatoriamente. Il CCNL prevede che il periodo di prova «dovrà risultare dalla lettera di assunzione». Senza clausola scritta nel contratto individuale il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova, con piena tutela fin dal primo giorno.
    Cosa succede se il lavoratore si ammala durante la prova?
    La malattia interrompe il computo del periodo di prova. I giorni di assenza si aggiungono alla durata, prolungando il periodo di prova di altrettanti giorni. L’effettiva prova della prestazione si completa solo con i giorni di effettivo lavoro.
    Il datore può licenziare senza motivo durante la prova?
    Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso e senza indennità. Tuttavia il recesso discriminatorio o ritorsivo è nullo, indipendentemente dal periodo di prova.
    Il periodo di prova conta per l’anzianità?
    Sì. Se il lavoratore supera la prova, il periodo si computa integralmente nell’anzianità di servizio, rilevante per scatti di anzianità, comporto per malattia, ferie, TFR e preavviso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024 (art. 57). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): tabelle retributive e minimi 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    Il rinnovo del 9 aprile 2026 introduce aumenti complessivi di 206 euro in tre anni per i 28.000 addetti del settore. Ecco come leggere le tabelle, quanti livelli esistono e cosa si somma al minimo.

    In sintesi

    Il CCNL Vetro e Lampade (Assovetro), rinnovato il 9 aprile 2026 con validità 2026-2028, prevede aumenti complessivi di 195 euro al livello D1 in cinque tranche. I minimi variano per sotto-settore (vetro meccanizzato, lavorazione, lampade) e per categoria/livello contrattuale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Platea
    Circa 28.000 lavoratori in 341 imprese
    Ambito
    Produzione e lavorazione di articoli in vetro, lampade elettriche, display, fibre, valvole

    Importi minimi

    Gli importi tabellari di questo CCNL (paga base, indennità e voci accessorie per i diversi livelli) sono fissati dagli accordi sottoscritti dalle parti firmatarie e aggiornati con i rinnovi contrattuali. Per gli importi esatti al centesimo, in vigore alla data corrente, si rinvia alle tabelle retributive ufficiali allegate al testo del CCNL e all’archivio dei contratti collettivi del CNEL.

    La struttura dei sotto-settori e dei livelli

    Il CCNL Vetro e Lampade si distingue dagli altri contratti industriali per la presenza di quattro sotto-settori produttivi, ciascuno con una propria scala di livelli e tabelle retributive distinte:

    • Settore meccanizzato (prima lavorazione del vetro: vetro piano, vetro cavo, vetro per fibre): categorie A, B, C, D, E, F, con eventuali posizioni organizzative (IPO).
    • Settore trasformazione (seconda lavorazione e vetromosaico): livelli da 1° a 8°A.
    • Settore soffiatura e semiautomatico (lavorazione artigianale e non meccanizzata, vetro artistico): livelli da 1° a 9°A.
    • Settore lampade e display: livelli da L (base) ad A (massimo).

    La complessità è frutto della storia industriale del settore: dalla grande vetreria di processo continuo all’atelier di vetro soffiato, il contratto deve abbracciare realtà produttive molto diverse. Il rinnovo 2026 ha anche aggiornato il sistema classificatorio, rimasto immutato per decenni, introducendo le cosiddette terze lavorazioni e valorizzando la polivalenza.

    Le cinque tranche del rinnovo 2026-2028

    L’accordo firmato il 9 aprile 2026 da Assovetro con Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL (riserva sindacale sciolta il 19 maggio 2026) porta l’aumento sui minimi (TEM) a 195 € al livello D1, per un incremento complessivo (TEC) di 206 € nel triennio. Il calendario delle tranche, uguale per tutti i comparti produttivi:

    • +50 € da gennaio 2026 (riconosciuta retroattivamente alla firma);
    • +15 € da ottobre 2026;
    • +30 € da gennaio 2027;
    • +25 € da giugno 2027;
    • +75 € da luglio 2028.

    Sul welfare, il contributo al fondo pensione Fonchim a carico dell’azienda sale dall’1,5% al 2% della retribuzione utile. Gli importi per livello dei tre comparti (prime lavorazioni meccanizzate, seconde lavorazioni, lampade e display) si leggono nelle tabelle allegate all’accordo.

    Fonte: comunicati Filctem-CGIL e CISL sul rinnovo del 9/4/2026; circolare Assolombarda sull’accordo. Dati verificati l’8 luglio 2026.

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Nota: gli importi indicati si riferiscono al livello D1 del settore meccanizzato, usato come parametro di riferimento nell’accordo. Gli aumenti per gli altri livelli e sotto-settori sono proporzionali. Il montante economico complessivo (TEC) raggiunge 206 euro a lavoratore nel triennio. Le tabelle ufficiali complete sono pubblicate da Assovetro e dalle organizzazioni sindacali firmatarie.

    Minimi di base per settore e livello (indicativi)

    A titolo orientativo, sulla base delle tabelle diffuse dalle parti a seguito del rinnovo 2023-2025 e degli aggiornamenti 2026, i minimi mensili lordi si collocano indicativamente nei seguenti range (esclusi scatti di anzianità e indennità):

    Avvertenza: i valori sopra riportati sono orientativi e includono l’effetto della prima tranche di aumento (gennaio 2026). Per i minimi precisi si fa riferimento alle tabelle ufficiali pubblicate da Assovetro, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil. Alcune aziende (vetro piano, fibre, vetro artistico) avevano decorrenze degli aumenti 2023 posticipate.

    Cosa si aggiunge al minimo tabellare

    Il minimo tabellare è la base della retribuzione, ma la busta paga di un lavoratore del vetro include normalmente anche:

    • Scatti biennali di anzianità: il CCNL prevede 5 scatti biennali, di importo variabile per livello e sotto-settore (indicativamente da 8 a 18 euro mensili per scatto). Maturano ogni due anni di servizio presso lo stesso datore.
    • Indennità di ciclo continuo: per i lavoratori su turni a ciclo continuo (forni sempre accesi), il CCNL riconosce una specifica indennità di turno e di notte, significativamente più alta rispetto all’ordinario.
    • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato individualmente, assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
    • Premio di risultato (contrattazione aziendale o territoriale): se previsto dal secondo livello di contrattazione.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio al livello E settore meccanizzato
    Tizio lavora in una grande vetreria di prima lavorazione, inquadrato al livello E. Dal 1° gennaio 2026 la sua busta paga include la prima tranche dell’aumento contrattuale (proporzionale al livello E rispetto al parametro D1). Tizio ha maturato 3 scatti biennali di anzianità e lavora su turno continuo: la sua retribuzione mensile effettiva supera il solo minimo tabellare di diverse decine di euro.
    Caia — Operaia al 5° livello settore trasformazione
    Caia è addetta alla seconda lavorazione del vetro, livello 5° del settore trasformazione. Il suo minimo tabellare è aumentato con effetto dal gennaio 2026 (prima tranche). Non avendo ancora maturato scatti di anzianità (assunta di recente), la retribuzione corrisponde al minimo più eventuali indennità di reparto. Caia verifica che il cedolino di febbraio 2026 includa la differenza retroattiva di gennaio.
    Sempronio — Tecnico di produzione lampade, livello B
    Sempronio lavora nella divisione lampade di un gruppo industriale, inquadrato al livello B del settore lampade e display. Dal rinnovo 2026 il suo minimo è aumentato proporzionalmente. Sempronio beneficia anche dell’incremento del contributo aziendale a Fonchim (dall’1,5% al 2% della retribuzione), che migliora la sua posizione previdenziale complementare a partire da gennaio 2027.

    Domande frequenti

    Quando scattano gli aumenti retributivi nel CCNL Vetro 2026?
    In cinque tranche: 50 euro da gennaio 2026 (retroattivi), 15 euro da ottobre 2026, 30 euro da gennaio 2027, 25 euro da giugno 2027, 75 euro da luglio 2028. Riferimento: livello D1 del settore meccanizzato.
    Quali sono i sotto-settori del CCNL Vetro e Lampade?
    Il contratto distingue: settore meccanizzato (prima lavorazione), settore trasformazione (seconda lavorazione, vetromosaico), settore soffiatura e semiautomatico (non meccanizzato), settore lampade e display. Ogni sotto-settore ha tabelle retributive proprie.
    Cosa si aggiunge al minimo tabellare in busta paga?
    Sul minimo si sommano: scatti biennali di anzianità (fino a 5, importo variabile per livello), indennità di ciclo continuo o di lavoro disagiato, eventuali superminimi individuali, premio di risultato, tredicesima e, se applicabile, quattordicesima.
    Se il datore paga meno del minimo, cosa posso fare?
    Il pagamento sotto il minimo tabellare è inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi a Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per tutela, e in subordine al Giudice del Lavoro per il recupero della differenza.
    Gli scatti di anzianità sono automatici?
    Sì, maturano automaticamente ogni due anni di servizio continuativo (fino a 5 scatti complessivi) e vanno inseriti in busta paga senza necessità di richiesta del lavoratore.
    Dove si trovano le tabelle ufficiali aggiornate?
    Le tabelle ufficiali sono pubblicate da Assovetro e dalle organizzazioni sindacali firmatarie (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) dopo ogni rinnovo. Si possono consultare sui siti delle stesse organizzazioni o tramite il CNEL.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026 (vigenza 2026-2028). I valori retributivi indicati sono orientativi; per i minimi precisi si faccia riferimento alle tabelle ufficiali pubblicate da Assovetro, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 28 TUEL – Articolo 28

    Art. 28 TUEL – Articolo 28

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. L’esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l’esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

    2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.

    3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

    4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

    5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

    6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.

    7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell’articolo 32, comma 5.

  • Adozione – Glossario giuridico

    Adozione: istituto giuridico mediante il quale un minore acquisisce lo stato di figlio degli adottanti, con effetti analoghi a quelli della filiazione naturale e cessazione dei legami giuridici con la famiglia di origine.

    Significato giuridico

    L’adozione e disciplinata principalmente dalla l. 4 maggio 1983 n. 184, piu volte modificata. Si distinguono: adozione legittimante (artt. 6 ss. l. 184/1983), riservata a minori in stato di abbandono dichiarato dal tribunale per i minorenni, che produce piena assimilazione del minore alla famiglia adottiva e cessazione dei legami con la famiglia di origine; adozione in casi particolari (artt. 44 ss. l. 184/1983), in situazioni speciali (es. minore orfano di entrambi i genitori unito da rapporto stabile con l’adottante, figli del coniuge, minori con disabilita), in cui i rapporti con la famiglia di origine permangono; adozione internazionale, di minore straniero residente all’estero, secondo la Convenzione dell’Aja 1993. Requisiti adottanti: coppia coniugata da almeno tre anni (o da meno con periodi di convivenza valutati), differenza eta non inferiore a 18 e non superiore a 45 anni rispetto al minore (con possibili deroghe).

    Esempio pratico

    I coniugi Tizio e Caia, dopo aver ottenuto l’idoneita dal tribunale per i minorenni, vengono abbinati a un bambino di 4 anni dichiarato in stato di abbandono. Dopo un periodo di affidamento preadottivo positivo, il tribunale pronuncia sentenza di adozione legittimante. Il bambino diventa figlio di Tizio e Caia a tutti gli effetti, assume il loro cognome, eredita da loro come figlio naturale, perde ogni legame giuridico con la famiglia biologica.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’affidamento familiare (artt. 2 ss. l. 184/1983), misura temporanea per minori in difficolta che non incide sullo stato giuridico. Diverge dalla kafala islamica, istituto di tutela di minori conosciuto in diritti di matrice islamica, non assimilabile pienamente all’adozione italiana. La stepchild adoption (adozione del figlio del partner) e attualmente possibile in casi particolari (art. 44 lett. b l. 184/1983); in coppie dello stesso sesso e ammessa giurisprudenzialmente sotto specifiche condizioni.

    Riferimenti normativi

    • l. 4 maggio 1983 n. 184 – Diritto del minore ad una famiglia
    • artt. 6 ss. l. 184/1983 – adozione legittimante
    • art. 44 l. 184/1983 – adozione in casi particolari
    • l. 31 dicembre 1998 n. 476 – adozione internazionale (Convenzione Aja)
  • Art. 114 septies decies T.U.B.: Prestatori del servizio di infor

    Art. 114 septies decies T.U.B.: Prestatori del servizio di infor

    Art. 114 septies decies T.U.B. – Prestatori del servizio di informazione sui conti.

    In vigore dal 10/06/2020

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/04/2020 n. 36 Articolo 1

    “1. Ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti non si applicano gli articoli 114-octies, 114-novies, commi 4 e 5, 114-undecies, commi 1 e 1-ter, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-sexiesdecies; si applicano gli articoli 126-bis, comma 4, 126-quater, comma 1, lettera a), 128, 128-ter.”

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  • Art. 97 D.Lgs. 141/2024 – Violazioni nelle zone extra-doganali

    Art. 97 D.Lgs. 141/2024 – Violazioni nelle zone extra-doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine che sarebbero dovuti se la merce fosse immessa in consumo nel territorio doganale, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, chiunque, nei territori extra-doganali indicati nell’articolo 3, costituisce o gestisce depositi in violazione dell’articolo 9.

    2. La sanzione di cui al comma 1 è commisurata sull’eccedenza rispetto ai limiti stabiliti.

  • Art. 117 bis T.U.B.: Remunerazione degli affidamenti e degli sco

    Art. 117 bis T.U.B.: Remunerazione degli affidamenti e degli sco

    Art. 117 bis T.U.B. – Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti.

    In vigore dal 22/05/2012

    Modificato da: Decreto-legge del 24/03/2012 n. 29 Articolo 1

    “1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non puo’ superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

    2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento (1).

    3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullita’ della clausola non comporta la nullita’ del contratto.

    4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilita’, e puo’ prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entita’ e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.”

    (1) Ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter decreto-legge 24 marzo 2012 n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012 n. 62, la commissione di cui al presente comma 2 non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.

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  • Art. 73 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 73 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 73 L. Fall. – Vendita con riserva di proprietà

    Vendita con riserva di proprietà

  • Art. 109 D.Lgs. 159/2011 – Relazione al Parlamento

    Art. 109 D.Lgs. 159/2011 – Relazione al Parlamento

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all' articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.

  • Art. 15 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale

    Art. 15 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 335: 1) al comma 1, le parole: «nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.» sono sostituite dalle seguenti: «, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.»; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

    1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.»; b) dopo l’articolo 335, sono inseriti i seguenti: «Art. 335-bis (Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi). –

    1. La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito. Art. 335-ter (Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini). –

    1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all’iscrizione.

    2. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all’articolo

    335-quater. Art. 335-quater (Accertamento della tempestività dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato). –

    1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.

    2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato.

    3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell’iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

    4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.

    5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell’ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.

    6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell’avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All’udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.

    7. Nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.

    8. In caso d’accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

    9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma

    1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell’udienza preliminare.

    10. L’ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell’articolo 586.». Note all’art. 15: – Si riporta il testo dell’ articolo 335 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto: “Art. 335 (Registro delle notizie di reato). –

    1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

    1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

    1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

    2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

    3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

    3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

    3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.”.