Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Mining di criptovalute: come si tassa per i privati

    In sintesi

    • Il mining non organizzato genera redditi diversi tassabili nel periodo di imposta in cui li percepisci.
    • Il valore da dichiarare è quello della criptovaluta al momento in cui la ricevi, non quando la vendi.
    • Se il mining diventa attività organizzata (impresa), i redditi confluiscono nel reddito d’impresa con regime ordinario o forfetario.
    • Plusvalenze successive dalla vendita delle cripto minate si tassano come redditi diversi finanziari nel quadro RT: 26% per le cessioni fino al 31 dicembre 2025, 33% dal 1° gennaio 2026 (legge di bilancio 2026).
    • Monitoraggio RW: le cripto detenute vanno dichiarate nel quadro RW con imposta sul valore pari al 2 per mille annuo.
    • Costo di acquisto non documentato: secondo le istruzioni AdE, il costo è considerato pari a zero.

    Come funziona la tassazione del mining per un privato

    Il mining di criptovalute consiste nell’usare potenza di calcolo per validare transazioni sulla blockchain e ricevere in cambio nuove unità di criptovaluta. Per il fisco italiano, le criptovalute rientrano nella categoria delle ‘cripto-attività’, un termine introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 che raggruppa qualsiasi rappresentazione digitale di valore o diritti su una rete distribuita.

    Se fai mining come privato, senza struttura d’impresa, i proventi che ricevi – cioè le cripto accreditate come ricompensa – sono considerati redditi tassabili nel momento in cui li percepisci. Il valore da prendere come riferimento è il valore normale della criptovaluta in quel preciso momento, non il prezzo a cui la venderai in futuro.

    Se invece il mining è organizzato con strumenti professionali, dipendenti o struttura stabile, l’Agenzia delle Entrate può qualificarlo come attività d’impresa. In quel caso si applicano le regole del reddito d’impresa: quadro RF o RG nel Modello Redditi PF, oppure il regime forfetario se ne hai i requisiti. La distinzione tra le due situazioni dipende dal concreto modo in cui svolgi l’attività.

    Mining criptovalute: regime fiscale a confronto
    Situazione Categoria fiscale Aliquota / regime
    Mining occasionale privato Redditi diversi (art. 67 TUIR) IRPEF ordinaria sul valore percepito
    Successiva vendita delle cripto minate Plusvalenze cripto (art. 67 c. 1 lett. c-sexies) Imposta sostitutiva 26% fino al 2025; 33% dal 2026
    Mining organizzato come impresa Reddito d'impresa IRPEF ordinaria o imposta sostitutiva forfetaria (15% o 5%)
    Imposta sul valore cripto-attività detenute Monitoraggio (quadro RW) 2 per mille annuo sul valore a fine anno

    Esempio pratico

    • Tizio, privato, riceve 0,05 Bitcoin come ricompensa di mining il 10 marzo 2025. Il valore di mercato di Bitcoin in quella data è di 80.000 euro per unità, quindi Tizio percepisce un provento di 4.000 euro da dichiarare come reddito. Il 30 novembre 2025 vende quei 0,05 Bitcoin a 90.000 euro l’uno, incassando 4.500 euro. La plusvalenza è 4.500 – 4.000 = 500 euro: poiché le cessioni dal 1° gennaio 2025 non hanno soglia di esenzione, Tizio paga l’imposta sostitutiva del 26% su 500 euro, pari a 130 euro, da liquidare nel quadro RT del Modello Redditi PF.

    Documenti necessari

    • Estratto conto o report della piattaforma di mining con date e importi dei proventi ricevuti
    • Valore di mercato della criptovaluta al momento di ogni accredito (da exchange o sito specializzato)
    • Report delle vendite successive con prezzi di acquisto (costo = valore al momento del mining) e prezzi di cessione
    • Estratto conto exchange per documentare le operazioni in euro
    • Eventuale perizia o documentazione per la rideterminazione del valore al 1° gennaio 2025

    Caso 1 – Tizio: privato che mina saltuariamente da casa

    Scenario. Tizio ha un computer potente e partecipa a un mining pool nel tempo libero. Nel 2025 ha ricevuto cripto per un valore complessivo di circa 3.000 euro al momento degli accrediti. Non ha aperto partita IVA.

    Come si applica. I proventi da mining sono redditi che Tizio deve dichiarare. Poiché usa il Modello 730 solo per redditi di lavoro dipendente, in questo caso deve presentare il Modello Redditi PF e indicare i proventi nel quadro RL (altri redditi). Se in seguito vende le cripto ricevute, l’eventuale plusvalenza va nel quadro RT Sezione V-A con imposta sostitutiva del 26%.

    In pratica

    • Documenta il valore delle cripto al momento di ogni accredito: è il tuo ‘costo di carico’ per la futura plusvalenza.
    • Se non hai documentazione del valore al momento dell’accredito, il costo fiscalmente riconosciuto è zero.
    • Dichiara anche le cripto ancora in portafoglio nel quadro RW e paga l’imposta del 2 per mille sul loro valore a fine 2025.

    Caso 2 – Caio: mining con impianto dedicato e attività strutturata

    Scenario. Caio ha acquistato 10 ASIC miner professionali, ha affittato uno spazio apposito e nel 2025 ha ricavato dall’attività circa 80.000 euro in criptovalute. Si interroga se aprire partita IVA.

    Come si applica. Con un’attività di questa dimensione e struttura, l’Agenzia delle Entrate può qualificarla come reddito d’impresa. Caio dovrebbe aprire partita IVA. Se i ricavi non superano 85.000 euro, può accedere al regime forfetario: il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività del proprio codice ATECO ai compensi percepiti, e si paga un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% nei primi 4 anni di attività, se ne ricorrono i requisiti).

    In pratica

    • Con struttura organizzata, apri partita IVA prima di superare i limiti: il regime forfetario può essere molto conveniente.
    • Nel forfetario, le cripto-attività sono ricavi: il loro valore al momento dell’incasso è la base per il calcolo del reddito.
    • Anche come imprenditore, il monitoraggio RW si applica se le cripto non sono custodite presso intermediari italiani.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare il mining anche se non ho venduto le cripto?

    Si. I proventi del mining sono tassabili nel momento in cui li ricevi, indipendentemente dal fatto che tu li venda subito o li tenga in portafoglio. Il valore da dichiarare è quello al momento dell’accredito.

    Cosa succede se non ho il valore delle cripto al momento del mining?

    Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, se non hai documentazione del costo di acquisto, il costo fiscalmente riconosciuto è pari a zero. Questo significa che l’intera somma ricavata dalla vendita sarà tassata come plusvalenza.

    La soglia di esenzione di 2.000 euro vale anche per il mining?

    La soglia di 2.000 euro riguardava le plusvalenze da cessione di cripto-attività realizzate fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025 non c’è soglia: qualsiasi plusvalenza è imponibile al 26%.

    Devo compilare il quadro RW anche per le cripto da mining?

    Si, se detieni cripto-attività al di fuori di un intermediario residente italiano che le gestisce in regime fiscale sostitutivo, devi compilare il quadro RW. L’imposta sul valore delle cripto-attività è pari al 2 per mille annuo sul valore a fine anno.

    Posso rideterminare il valore delle cripto minate al 1° gennaio 2025?

    Si. La legge n. 207 del 2024 consente di assumere come costo il valore al 1° gennaio 2025, pagando un’imposta sostitutiva dell’18% su quel valore. Questo può convenire per ‘congelare’ plusvalenze latenti a un’aliquota fissa.

    Se faccio mining e poi faccio staking con le stesse cripto, come funziona?

    Il mining genera un reddito al momento dell’accredito. Se poi metti in staking quelle cripto, gli eventuali proventi da staking sono a loro volta tassabili come redditi nel periodo in cui li percepisci, sempre al valore di mercato al momento dell’accredito.

  • Richiesta di congedo parentale al datore: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Lavoro

    In sintesi

    Ogni genitore ha diritto al congedo parentale per prendersi cura del figlio nei suoi primi anni di vita (fino ai 12 anni, nei limiti complessivi di legge). Va richiesto al datore con preavviso e domandato all’INPS per l’indennità.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per astenersi dal lavoro e accudire il figlio
    Forma
    Scritta (modulo aziendale o lettera)
    Invio consigliato
    Domanda telematica INPS + comunicazione al datore
    Riferimenti
    Artt. 32 ss. D.Lgs. 151/2001

    Cos’è e quando si usa

    Il congedo parentale è il periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta a ciascun genitore, lavoratore dipendente, per la cura del bambino. Il D.Lgs. 151/2001 lo riconosce fino ai 12 anni del figlio, entro un limite complessivo tra i due genitori, con una parte indennizzata dall’INPS.

    Il congedo va richiesto al datore con un preavviso (di norma cinque giorni, ridotto a due per i congedi su base giornaliera/oraria), salvo casi di oggettiva impossibilità. Per ottenere l’indennità occorre presentare anche la domanda telematica all’INPS. La lettera qui sotto serve per la comunicazione all’azienda.

    Cosa deve contenere

    • Dati del genitore lavoratore e del datore
    • Dati del bambino (nome e data di nascita)
    • Periodo richiesto (date di inizio e fine) o modalità oraria
    • Riferimento alla domanda telematica all’INPS
    • Rispetto del preavviso previsto
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: richiesta di congedo parentale

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Spett.le [NOME AZIENDA / DATORE DI LAVORO]
    Alla c.a. dell'Ufficio del Personale
    
    Oggetto: richiesta di congedo parentale ai sensi del D.Lgs. 151/2001
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], dipendente con qualifica di [QUALIFICA], genitore di [NOME DEL BAMBINO], nato/a il [DATA DI NASCITA],
    
    CHIEDO
    
    di fruire del congedo parentale per il periodo dal [DATA INIZIO] al [DATA FINE] [oppure: in modalità oraria/giornaliera secondo il prospetto allegato], ai sensi degli artt. 32 e ss. del D.Lgs. n. 151/2001.
    
    Provvedo contestualmente a presentare la relativa domanda telematica all'INPS per l'indennità. Allego, se richiesta, la documentazione comprovante.
    
    Rispetto il termine di preavviso previsto e resto a disposizione per concordare le modalità organizzative.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Presenta la domanda telematica all’INPS (con SPID o tramite patronato) prima dell’inizio del congedo: l’indennità non spetta per i periodi anteriori alla domanda. Consegna poi la richiesta al datore rispettando il preavviso e fatti rilasciare ricevuta.

    Verifica la misura dell’indennità: alcuni mesi sono indennizzati in misura piena o maggiorata, altri in misura ridotta, secondo le regole vigenti e l’età del bambino. Programma i periodi con l’azienda per ridurre i disagi organizzativi.

    Errori da evitare

    • Iniziare il congedo senza aver presentato la domanda INPS
    • Non rispettare il preavviso verso il datore
    • Confondere il congedo parentale con il congedo di maternità/paternità obbligatorio
    • Superare i limiti complessivi di durata tra i due genitori

    Domande frequenti

    Fino a che età del figlio posso chiedere il congedo parentale?
    Fino al compimento dei 12 anni del bambino, entro i limiti complessivi di durata stabiliti dalla legge e ripartiti tra i genitori.
    Il congedo parentale è pagato?
    In parte. Alcuni mesi sono indennizzati dall’INPS in misura piena o maggiorata, altri in misura ridotta o non indennizzati, secondo le regole vigenti e l’età del bambino.
    Quanto preavviso devo dare al datore?
    Di norma cinque giorni, ridotti a due per il congedo su base giornaliera o oraria, salvo casi di oggettiva impossibilità. Controlla anche eventuali previsioni del CCNL.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Art. 19 DPR 602/1973 – Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

    Art. 19 DPR 602/1973 – Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; b) per le somme di importo fino a 120.000 euro: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa puo’ essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

    1-ter. Il debitore puo’ chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

    1-quater. A seguito della presentazione della richiesta e fino alla data dell’eventuale rigetto ovvero dell’eventuale decadenza: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche; c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

    3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e’ immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non puo’ essere nuovamente rateizzato.

    4. Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo’ essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

  • Art. 98 L. 633/1941

    Art. 98 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

    Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

    Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 18 DPR 602/1973 – Ripartizione delle imposte in rate (abrogato)

    Art. 18 DPR 602/1973 – Ripartizione delle imposte in rate (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 37]

  • Art. 17 DPR 602/1973 – Termini di decadenza iscrizione a ruolo (abrogato)

    Art. 17 DPR 602/1973 – Termini di decadenza iscrizione a ruolo (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto-legge del 17/06/2005 n. 106, art. 1]

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Contabilità ordinaria o semplificata: come si sceglie

    In sintesi

    • La contabilità semplificata è riservata alle imprese individuali e alle società di persone con ricavi entro le soglie di legge; applica il criterio di cassa.
    • La contabilità ordinaria è obbligatoria per tutte le società di capitali (SRL, SpA, ecc.) e per chi supera le soglie di ricavi; applica il criterio di competenza.
    • Con la contabilità semplificata non hai l’obbligo di tenere il libro giornale, il libro degli inventari e il bilancio d’esercizio formale.
    • Con la contabilità ordinaria i ricavi e i costi vanno imputati all’esercizio in cui si è verificato il fatto economico, indipendentemente dal pagamento.
    • Passare volontariamente alla contabilità ordinaria (pur avendo i requisiti per la semplificata) è sempre possibile, ma è una scelta vincolante per tre anni.
    • Il regime contabile influisce anche sulla determinazione del reddito fiscale: competenza vs cassa possono dare risultati molto diversi in anni con forti oscillazioni di incassi.

    Quando puoi scegliere e quando non puoi

    La contabilità non è solo un obbligo burocratico: il regime che adotti – semplificato o ordinario – determina come calcoli il tuo reddito imponibile, quali libri devi tenere e quanto ti costa la gestione amministrativa. Capire le differenze ti aiuta a fare scelte consapevoli e, dove hai davvero la libertà di scegliere, a ottimizzare la situazione.

    La regola di base è semplice: le società di capitali (SRL, SpA, società cooperative) sono sempre e obbligatoriamente in contabilità ordinaria. Non c’è soglia di ricavi che permetta loro di passare alla semplificata. Per tutte le altre – ditte individuali e società di persone (SNC, SAS) – la scelta dipende dai ricavi dell’anno precedente.

    La contabilità semplificata applica il cosiddetto ‘regime di cassa’: i ricavi si contano quando sono effettivamente incassati e i costi quando sono effettivamente pagati. La contabilità ordinaria applica invece il ‘principio di competenza’: un ricavo va imputato all’anno in cui hai consegnato il bene o ultimato la prestazione, anche se il cliente pagherà il prossimo anno.

    Contabilità ordinaria vs semplificata: confronto testa a testa
    Aspetto Contabilità semplificata Contabilità ordinaria
    Chi può adottarla Ditte individuali e società di persone con ricavi entro le soglie Tutte le società di capitali (SRL, SpA); chi supera le soglie; chi sceglie volontariamente
    Criterio di imputazione reddito Cassa (incasso/pagamento effettivo) Competenza (maturazione del diritto/obbligo)
    Libri contabili obbligatori Registro IVA acquisti/vendite (anche per cassa) Libro giornale, libro inventari, mastri, registro IVA
    Bilancio d'esercizio formale Non obbligatorio Obbligatorio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa)
    Costo di gestione stimato Più basso (meno scritture) Più alto (maggiore complessità)
    Possibilità di scelta libera Sì, entro le soglie (ma vincolante 3 anni se si opta per ordinaria) Sempre per le società di capitali; per scelta volontaria

    Esempio pratico

    • Esempio numerico. Tizio gestisce una ditta individuale nel settore servizi con ricavi annui di 300.000 euro. La soglia per la contabilità semplificata (servizi) è 400.000 euro, quindi Tizio potrebbe restare in semplificata.

      A dicembre Tizio emette una fattura da 50.000 euro che il cliente paga il 15 gennaio dell’anno successivo.

      In contabilità semplificata (cassa): i 50.000 euro non sono reddito del 2025 – lo diventano nel 2026, quando incassa. Tizio paga meno IRPEF nel 2025 e di più nel 2026.

      In contabilità ordinaria (competenza): i 50.000 euro sono già ricavi del 2025, perché la prestazione è stata ultimata e la fattura emessa. Tizio paga IRPEF su questa somma nel 2025 anche se non ha ancora incassato. Di contro, ha un credito verso il cliente iscritto in bilancio.

      In anni di crescita rapida, la cassa è vantaggiosa: tassa i ricavi quando arrivano i soldi. In anni di contrazione, la competenza può essere preferibile perché riconosce prima i costi. La scelta va fatta con il proprio commercialista valutando le prospettive pluriennali.

    Documenti necessari

    • Registro IVA acquisti e registro IVA vendite (obbligatori in entrambi i regimi)
    • Libro giornale e libro degli inventari (solo contabilità ordinaria)
    • Bilancio d’esercizio con relazione (solo contabilità ordinaria e società di capitali)
    • Dichiarazione di opzione per la contabilità ordinaria se scelta volontariamente
    • Modello Redditi PF quadro RF (impresa in contabilità ordinaria) o RG (contabilità semplificata)
    • Registro dei beni ammortizzabili (entrambi i regimi, ma più dettagliato in ordinaria)

    Caso 1 – Tizio: ditta individuale in semplificata, non conviene passare all'ordinaria

    Scenario. Tizio gestisce uno studio di consulenza informatica come ditta individuale con ricavi di 180.000 euro l’anno (servizi). Potrebbe restare in contabilità semplificata, ma un collega gli ha detto che ‘l’ordinaria è più professionale’.

    Come si applica. Per le imprese di servizi la soglia per la contabilità semplificata è 400.000 euro: Tizio è ben al di sotto. Passare volontariamente alla contabilità ordinaria significa sobbarcarsi libro giornale, libro inventari, bilancio formale e costi di consulenza contabile significativamente più alti. Il guadagno in termini di immagine professionale è marginale per una ditta individuale senza obbligo di pubblicazione del bilancio. Se i ricavi di Tizio sono abbastanza costanti nel tempo, la semplificata (con il regime di cassa) è la scelta economicamente razionale.

    In pratica

    • La contabilità semplificata non è ‘meno seria’: è semplicemente adatta alle imprese di dimensioni contenute. Non incide sulla credibilità verso clienti o banche, che guardano al fatturato, non al tipo di registro.
    • Se hai forti oscillazioni stagionali negli incassi, il regime di cassa può essere vantaggioso: paghi le tasse sui ricavi nell’anno in cui li incassi davvero.
    • Optare volontariamente per la contabilità ordinaria ti vincola per tre anni: valuta attentamente prima di scegliere.

    Caso 2 – Alfa SRL: ordinaria obbligatoria, nessuna alternativa

    Scenario. Caio fonda Alfa SRL per svolgere la stessa attività di consulenza di Tizio. I ricavi previsti nel primo anno sono 80.000 euro, ben sotto qualsiasi soglia.

    Come si applica. Alfa SRL è una società di capitali: la contabilità ordinaria è obbligatoria per legge, indipendentemente dal volume di ricavi. Non esiste una soglia che permetta a una SRL di adottare la contabilità semplificata. Caio dovrà tenere il libro giornale, il libro degli inventari, redigere il bilancio d’esercizio (anche se in forma abbreviata per le piccole imprese) e applicare il principio di competenza. Il costo di gestione contabile sarà strutturalmente più alto rispetto alla ditta individuale semplificata di Tizio. Questo è uno dei costi ‘nascosti’ dell’aprire una SRL che va messo in conto nella valutazione di convenienza.

    In pratica

    • La SRL, anche con ricavi minimi, è sempre in contabilità ordinaria: è un obbligo di legge, non una scelta.
    • Il bilancio d’esercizio delle piccole SRL può essere redatto in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.), con minor dettaglio nella nota integrativa.
    • Il costo annuale del commercialista per una SRL in ordinaria è tipicamente superiore a quello di una ditta individuale in semplificata: tienilo in conto nel calcolo di convenienza complessivo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali sono le soglie di ricavi per la contabilità semplificata?

    Le soglie sono fissate per legge: per le imprese che svolgono prestazioni di servizi il limite è 400.000 euro di ricavi annui; per le altre imprese (commercio, produzione) il limite è 700.000 euro. Se superi queste soglie nell’anno, sei obbligato all’ordinaria dall’anno successivo.

    Una SRL può adottare la contabilità semplificata?

    No. Le società di capitali (SRL, SpA, società in accomandita per azioni, società cooperative) sono sempre e obbligatoriamente in contabilità ordinaria, senza eccezioni legate ai ricavi.

    Qual è la differenza pratica tra cassa e competenza?

    Con il criterio di cassa il ricavo o il costo è del periodo in cui il denaro si muove (incasso o pagamento). Con la competenza è del periodo in cui si verifica il fatto economico (consegna del bene, ultimazione del servizio), anche se il pagamento avviene in un altro anno.

    Posso scegliere di andare in contabilità ordinaria pur avendo ricavi bassi?

    Sì, se sei una ditta individuale o una società di persone puoi optare volontariamente per la contabilità ordinaria. L’opzione è vincolante per tre anni e si esercita nel comportamento concludente (tenuta delle scritture ordinarie) o con apposita dichiarazione.

    La contabilità semplificata influisce sulla deducibilità dei costi?

    Non sull’elenco dei costi deducibili, ma sul momento in cui si deducono: in semplificata i costi sono deducibili quando pagati (cassa); in ordinaria quando di competenza dell’esercizio. Questo può creare differenze temporali significative, per esempio sui canoni d’affitto o sulle utenze.

    Il regime contabile cambia l'IRPEF che pago?

    Può cambiare il momento in cui la paghi. Se un incasso arriva a dicembre ma viene registrato a gennaio (in cassa), sposta l’imponibile all’anno successivo. In competenza, invece, quell’incasso è dell’esercizio in cui la prestazione è ultimata. In termini assoluti e su periodi pluriennali la differenza tende ad azzerarsi, ma anno per anno può essere rilevante.

  • Art. 16 DPR 602/1973 – Versamenti diretti non computati (abrogato)

    Art. 16 DPR 602/1973 – Versamenti diretti non computati (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24/12/1976 n. 920, art. 3]

  • Cure termali nel 730/2026: quando sono detraibili come spese mediche

    In sintesi

    • Detrazione 19%: le spese per cure termali con prescrizione medica rientrano tra le spese sanitarie e danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%.
    • Franchigia: come per tutte le spese sanitarie, la detrazione si applica sulla parte eccedente 129,11 euro (la quota che resta sempre a carico tuo).
    • Prescrizione medica necessaria: la cura termale deve essere prescritta dal medico perché le spese siano qualificabili come sanitarie ai fini della detrazione.
    • Pagamento tracciabile: se la struttura termale è privata non accreditata SSN, il pagamento deve essere tracciabile; per le strutture accreditate SSN l’obbligo non vale.
    • Solo la quota sanitaria: rientrano nella detrazione le spese strettamente medico-sanitarie della cura, non il vitto, l’alloggio o il viaggio.
    • Rigo E1 del 730: le spese vanno indicate nel rigo E1 del Quadro E, colonna 2.

    Quando le cure termali diventano una spesa medica detraibile

    Le terme non sono tutte uguali dal punto di vista fiscale. Una vacanza in un hotel termale, anche di lusso, non è una spesa sanitaria. Ma se il tuo medico ti prescrive un ciclo di cure termali per trattare una patologia specifica – come artrosi, disturbi respiratori cronici o malattie della pelle – allora le spese sanitarie legate a quel ciclo di cure possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi.

    La regola di base è la stessa di tutte le spese sanitarie: detrazione IRPEF del 19% sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro. La franchigia è unica per tutte le spese sanitarie dell’anno e si applica sul totale di quelle indicate nei righi E1 ed E2 del Quadro E.

    Il punto fondamentale per distinguere ciò che è detraibile da ciò che non lo è è la natura della spesa. Sono detraibili le tariffe per le prestazioni sanitarie erogate dalla struttura termale: fanghi, bagni medicati, idroterapia e simili. Non sono invece detraibili le spese di carattere ricreativo o di soggiorno: pensione, pernottamento, trattamenti estetici o di benessere non prescritti.

    Dal 2020 vige l’obbligo di pagamento tracciabile per la quasi totalità delle spese sanitarie detraibili al 19%. Fanno eccezione i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni erogate da strutture pubbliche o accreditate al SSN. Se la struttura termale è privata e non convenzionata, il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili – bonifico, carta di debito, carta di credito – altrimenti la detrazione non spetta.

    Cure termali: cosa si può detrarre e cosa no
    Voce di spesa Detraibile? Nota
    Tariffe per fanghi, bagni termali, idroterapia su prescrizione Spesa sanitaria, rigo E1
    Prestazioni medico-specialistiche presso la struttura termale Spesa sanitaria, rigo E1
    Vitto e alloggio durante il soggiorno termale No Non è spesa sanitaria
    Trattamenti estetici o di benessere non prescritti No Non qualificabili come sanitari
    Viaggio per raggiungere la struttura termale No Non è spesa sanitaria

    Esempio pratico

    • Tizio ha l’artrosi alle ginocchia. Il medico specialista gli ha prescritto un ciclo di 12 sedute di fangoterapia presso una struttura termale privata non accreditata SSN. Costo delle sedute: 420 euro. Tizio ha anche sostenuto 150 euro di alloggio e 80 euro di viaggio. Solo i 420 euro delle sedute sono detraibili. La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale delle spese sanitarie dell’anno: se non ha altre spese, la base di calcolo è 420 – 129,11 = 290,89 euro. Detrazione del 19%: circa 55 euro. L’alloggio e il viaggio non danno diritto ad alcuna detrazione.

    Documenti necessari

    • Prescrizione medica (del medico di base o dello specialista) che prescrive le cure termali
    • Fattura o ricevuta fiscale della struttura termale, con specifica delle sole prestazioni sanitarie erogate
    • Ricevuta di pagamento tracciabile (bonifico, estratto conto carta) per strutture private non accreditate SSN
    • Eventuale documentazione della patologia di base in caso di controllo fiscale

    Ciclo di cure termali su prescrizione, struttura privata

    Scenario. Caio ha un disturbo respiratorio cronico. Il medico di base gli ha prescritto un ciclo di inalazioni e bagni termali. Ha frequentato una struttura termale privata non accreditata SSN, pagando 550 euro per le prestazioni sanitarie con carta di credito. Ha soggiornato in hotel per 3 notti spendendo 360 euro.

    Come si applica. Solo i 550 euro delle prestazioni sanitarie sono detraibili. I 360 euro dell’hotel non rientrano. Se non ci sono altre spese sanitarie, la base per la detrazione è 550 – 129,11 = 420,89 euro. Detrazione del 19%: circa 80 euro. Pagamento con carta di credito soddisfa il requisito di tracciabilità.

    In pratica

    • Indicare 550 euro nel rigo E1, colonna 2 (spese sanitarie).
    • Le spese di alloggio non vanno inserite nel 730 come spesa sanitaria.

    Cure termali in struttura accreditata SSN

    Scenario. Sempronia ha un’artrite reumatoide e le viene prescritta una cura termale in una struttura convenzionata con il SSN. Paga solo il ticket sanitario (quota di partecipazione alla spesa pubblica).

    Come si applica. Il ticket sanitario pagato alle strutture pubbliche o accreditate SSN è una spesa sanitaria detraibile. Non è richiesto il pagamento tracciabile perché si tratta di una struttura pubblica o accreditata. La spesa va inserita nel rigo E1, colonna 2, e confluisce nel conteggio con le altre spese sanitarie dell’anno.

    In pratica

    • Indicare l’importo del ticket nel rigo E1, colonna 2.
    • Non è richiesto il pagamento tracciabile per le strutture pubbliche o accreditate SSN.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso detrarre anche le spese di viaggio e alloggio per le terme?

    No. Le spese di vitto, alloggio e trasporto non sono spese sanitarie e non danno diritto alla detrazione, anche se il soggiorno è motivato da ragioni mediche.

    Serve la prescrizione medica per detrarre le cure termali?

    Sì. La prescrizione medica è il documento che qualifica la cura come sanitaria. Senza di essa, le terme sono equiparabili a una spesa turistica o di benessere, non detraibile.

    Quanto vale la franchigia?

    La franchigia è di 129,11 euro. La detrazione del 19% si calcola solo sulla parte di spesa che supera questa soglia, considerando il totale di tutte le spese sanitarie indicate nei righi E1 ed E2 nell’anno.

    Devo pagare con bonifico?

    Dipende dalla struttura. Per strutture private non accreditate al SSN il pagamento deve essere tracciabile. Per strutture pubbliche o accreditate SSN l’obbligo non vale.

    Posso detrarre le cure termali pagate per un genitore a carico?

    Sì. Le spese sanitarie sostenute per familiari fiscalmente a carico danno diritto alla detrazione. Il documento di spesa deve essere intestato al contribuente o al familiare a carico.

    La fattura della struttura termale deve separare le voci?

    È fortemente consigliato che la fattura distingua le prestazioni sanitarie (fanghi, bagni terapeutici, prestazioni mediche) dalle voci non sanitarie (alloggio, trattamenti estetici). In caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può richiedere questa distinzione.

    Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro e Spese mediche per patologie esenti.

  • Assegnare i beni ai soci o venderli: quale strada fiscale

    In sintesi

    • Assegnazione di beni ai soci: è equiparata fiscalmente a una cessione a titolo oneroso al valore normale. La società realizza una plusvalenza (o sopravvenienza) tassata come se avesse venduto il bene.
    • Vendita a terzi: la società incassa un corrispettivo reale e paga le imposte sulla differenza tra corrispettivo e valore fiscale del bene (plusvalenza).
    • Nel caso dell’assegnazione, oltre alla tassazione in capo alla società, il socio è tassato sulla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e il costo fiscale della propria partecipazione (o come dividendo, se prelevato da riserve di utili).
    • La doppia tassazione (prima in capo alla società, poi al socio) rende l’assegnazione spesso più onerosa della semplice vendita a terzi.
    • Esistono regimi agevolati di assegnazione (con imposta sostitutiva) previsti da leggi speciali: verificare se sono in vigore per il periodo d’imposta in esame.

    Quando la società assegna beni ai soci: come funziona fiscalmente

    Una società può trovarsi nella situazione di voler ‘uscire’ da un bene – un immobile, un veicolo, un’attrezzatura – senza venderlo sul mercato ma assegnandolo direttamente a uno o più soci. Questo può avvenire in sede di scioglimento della società, di riduzione del capitale, o come modalità di distribuzione di valore ai soci anziché tramite dividendi in denaro.

    Dal punto di vista fiscale, l’assegnazione di beni ai soci non è mai neutrale. La legge equipara questo trasferimento a una vendita: la società viene trattata come se avesse ceduto il bene al suo valore normale di mercato, e su quella base viene calcolata l’eventuale plusvalenza tassabile. Non conta che il bene sia stato ‘regalato’ al socio senza corrispettivo: il fisco considera realizzato il valore di mercato.

    In aggiunta alla tassazione sulla società, il socio che riceve il bene può dover pagare a propria volta delle imposte, a seconda di come l’assegnazione viene qualificata (prelievo di riserve di utili, rimborso di capitale, ecc.). Questo meccanismo di doppia tassazione è la principale ragione per cui l’assegnazione va confrontata attentamente con la vendita a terzi prima di decidere.

    Assegnazione beni soci vs vendita a terzi – confronto testa a testa
    Aspetto Vendita a terzi Assegnazione ai soci
    Corrispettivo per la società Prezzo di mercato incassato da terzi Nessun corrispettivo reale (bene trasferito gratuitamente)
    Base imponibile per la società Plusvalenza = corrispettivo − valore fiscale del bene Plusvalenza = valore normale del bene − valore fiscale del bene
    Tassazione in capo alla società IRES 24% sulla plusvalenza (eventuale rateizzazione se posseduto > 3 anni) IRES 24% sulla plusvalenza calcolata al valore normale
    Tassazione in capo al socio Nessuna (la società ha venduto a terzi) Sì: tassazione sulla differenza tra valore normale e costo partecipazione (o come dividendo)
    Rischio doppia tassazione No Sì: società + socio
    Liquidità per la società Sì: incassa il corrispettivo No: esce un bene senza entrare denaro
    Regime agevolato speciale Non applicabile Eventuale imposta sostitutiva agevolata (verificare leggi speciali vigenti)

    Esempio pratico

    • Alfa SRL possiede un immobile con valore fiscale (costo storico netto) di 80.000 euro. Il valore normale di mercato oggi è 200.000 euro. Plusvalenza latente: 120.000 euro. Socio unico Tizio.

      Scenario vendita a terzi: Alfa vende l’immobile per 200.000 euro a un acquirente esterno. Plusvalenza = 120.000 euro. IRES = 120.000 × 24% = 28.800 euro. Alfa incassa 200.000 euro; Tizio non paga nulla in questa fase (eventuale dividendo futuro sarà tassato al 26%).

      Scenario assegnazione a Tizio: Alfa assegna l’immobile a Tizio. Il fisco considera che Alfa abbia ‘venduto’ a 200.000 euro (valore normale). Plusvalenza = 120.000 euro. IRES = 28.800 euro (stessa dell’ipotesi vendita). In aggiunta, Tizio riceve un bene di valore 200.000 euro: la differenza tra questo valore e il costo della sua partecipazione in Alfa è potenzialmente tassata come reddito (dividendo al 26% o plusvalenza). Carico totale sull’assegnazione: superiore alla sola vendita a terzi.

    Documenti necessari

    • Perizia di stima del valore normale del bene da assegnare (immobile, veicolo, ecc.)
    • Bilancio della società e prospetto del valore fiscale del bene (costo storico e ammortamenti)
    • Delibera assembleare di assegnazione ai soci
    • Documentazione della partecipazione del socio e del suo costo fiscale (per calcolare la tassazione in capo al socio)
    • Eventuale domanda di accesso a regimi agevolati di assegnazione (se previsti da leggi speciali vigenti)
    • Atto notarile se l’assegnazione riguarda beni immobili

    Caso 1: assegnazione di immobile in sede di scioglimento – doppia tassazione da valutare

    Scenario. Beta Srl viene messa in liquidazione. L’unico bene rilevante è un capannone con valore fiscale 60.000 euro e valore di mercato 180.000 euro. Il socio unico Caio vorrebbe riceverlo direttamente, senza venderlo a terzi.

    Come si applica. Beta deve calcolare la plusvalenza come se avesse venduto il capannone a 180.000 euro: 180.000 − 60.000 = 120.000 euro di plusvalenza. IRES = 120.000 × 24% = 28.800 euro. Poi Caio, ricevendo il capannone del valore di 180.000 euro in sede di liquidazione, è tassato sulla parte che eccede il costo fiscale della propria partecipazione in Beta (come reddito diverso o assimilato a dividendo, secondo le modalità). Se invece Beta vendesse il capannone a terzi per 180.000 euro, la tassazione IRES sarebbe identica (28.800 euro), ma il corrispettivo incassato potrebbe poi essere distribuito a Caio come dividendo in denaro (26%), e Caio almeno avrebbe liquidità con cui pagare la tassazione. Con l’assegnazione diretta del bene, Caio si ritrova a dover pagare imposte senza avere incassato denaro.

    In pratica

    • L’assegnazione di beni in sede di liquidazione non evita la tassazione sulla plusvalenza in capo alla società: il valore normale è sempre la base imponibile.
    • Il socio che riceve beni anziché denaro può trovarsi a dover pagare imposte senza avere la liquidità per farlo.
    • In presenza di regimi agevolati temporanei di assegnazione (verificare la normativa dell’anno), il carico complessivo può ridursi significativamente.

    Caso 2: vendita a terzi più efficiente – società che vuole uscire da un investimento

    Scenario. Alfa SRL possiede un’auto aziendale con valore fiscale residuo di 10.000 euro e valore di mercato 25.000 euro. Il socio Tizio vorrebbe ‘tenersela’. L’alternativa è venderla a un concessionario.

    Come si applica. Assegnazione a Tizio: plusvalenza per Alfa = 15.000 euro, IRES = 3.600 euro. Tizio riceve un bene da 25.000 euro e potrebbe dover dichiarare un reddito aggiuntivo. Vendita a terzi: Alfa incassa 25.000 euro, paga IRES su 15.000 = 3.600 euro, e il netto (circa 21.400 euro) può essere distribuito a Tizio come dividendo in denaro (imposta sostitutiva 26% = 5.564 euro). Carico complessivo sulla vendita + dividendo: circa 9.164 euro. Il confronto con la tassazione sull’assegnazione (IRES + tassazione Tizio sul bene ricevuto) dipende dalla qualificazione dell’assegnazione, ma raramente l’assegnazione risulta più conveniente in scenari senza agevolazioni.

    In pratica

    • Per beni di modesto valore, la vendita a terzi con successiva distribuzione del dividendo è spesso più trasparente e prevedibile fiscalmente dell’assegnazione diretta.
    • L’assegnazione di beni aziendali ai soci è fiscalmente ‘cara’ nella situazione ordinaria: è conveniente principalmente in presenza di regimi agevolati specifici.
    • Prima di procedere, sempre quantificare il carico complessivo (società + socio) nei due scenari con il supporto di un commercialista.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'assegnazione di beni ai soci è equiparata a una vendita fiscale?

    Sì: la legge considera l’assegnazione come una cessione al valore normale del bene. La società realizza una plusvalenza calcolata sulla differenza tra il valore normale di mercato e il valore fiscale del bene, e paga l’IRES su questa plusvalenza.

    Il socio che riceve il bene deve pagare qualcosa?

    Sì, in linea generale. La differenza tra il valore normale del bene ricevuto e il costo fiscale della propria partecipazione nella società può essere tassata come dividendo (26% di imposta sostitutiva) o come reddito diverso, secondo le modalità dell’assegnazione.

    Conviene più vendere a terzi o assegnare ai soci?

    In assenza di agevolazioni speciali, la vendita a terzi è spesso preferibile: la tassazione sulla plusvalenza è simile, ma il socio almeno riceve liquidità (il corrispettivo meno le imposte) invece di un bene su cui potrebbe dover pagare ulteriori imposte senza avere denaro disponibile.

    Cosa si intende per 'valore normale' ai fini dell'assegnazione?

    Il valore normale è il prezzo che il bene avrebbe in una libera compravendita di mercato tra parti indipendenti. Per gli immobili si fa normalmente riferimento a perizie di stima; per i veicoli ai listini di mercato. È la base su cui la società calcola la plusvalenza anche senza incassare nulla.

    Esistono agevolazioni per le assegnazioni di beni ai soci?

    Nel corso degli anni il legislatore ha previsto regimi temporanei di assegnazione con imposta sostitutiva agevolata (più bassa dell’IRES ordinaria). La disponibilità di questi regimi varia: è necessario verificare se sono in vigore per il periodo d’imposta di interesse.

    Cosa succede con i beni assegnati in sede di scioglimento della società di persone?

    Per le società di persone, lo scioglimento e l’assegnazione dei beni ai soci possono far emergere plusvalenze, poiché l’assegnazione è equiparata a realizzo al valore normale. Va presentata la dichiarazione relativa al periodo che si chiude.

  • Art. 15-ter DPR 602/1973 – Inadempimenti pagamenti da controllo Agenzia entrate

    Art. 15-ter DPR 602/1973 – Inadempimenti pagamenti da controllo Agenzia entrate

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

    2. In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche’ della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta’ e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

    3. E’ esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro; b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

    4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a: a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

    5. Nei casi previsti dal comma 3, nonche’ in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

    6. L’iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non e’ eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.