Autore: Andrea Marton

  • Periodo di prova nel CCNL Pulizie Multiservizi

    CCNL Pulizie e Multiservizi

    In sintesi

    Il periodo di prova nel CCNL Pulizie Multiservizi varia da 26 giorni effettivi (livelli operativi più bassi) a 6 mesi (Quadri e dirigenti). Per gli apprendisti è di 30 giorni effettivi. Forma scritta obbligatoria. Durante la prova il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti senza preavviso né indennità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIP-Confindustria · Legacoop · Confcooperative · Agci-Servizi · UNIONSERVIZI Confapi · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    13 giugno 2025 (memorandum 6 agosto 2025)
    Vigenza
    1° giugno 2025 – 31 dicembre 2028
    Platea
    ~600.000

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova CCNL Pulizie Multiservizi
    Categoria Durata massima
    Quadri e dirigenti 6 mesi
    Livelli 1° / 2° 3 mesi
    Livelli 3° / 4° 45-60 giorni
    Livelli 5° / 6° / 7° 26 giorni effettivi
    Apprendisti (tutti i livelli) 30 giorni effettivi

    I “giorni effettivi” si computano come giorni di lavoro effettivamente prestato; ferie e malattia sospendono il computo.

    Forma scritta obbligatoria

    Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.

    La clausola deve indicare: durata, livello di inquadramento, mansioni, data di decorrenza.

    Giorni effettivi vs giorni di calendario

    Una particolarità del CCNL Multiservizi: per i livelli operativi la prova si computa in “giorni effettivi di lavoro” e non in giorni di calendario. Differenza:

    • 26 giorni effettivi = circa 5-6 settimane di calendario (per chi lavora 5 giorni/settimana)
    • Le ferie, la malattia, i permessi sospendono il computo

    Per livelli più alti (Quadri, 1°-2°), la durata è espressa in mesi di calendario.

    Recesso libero durante la prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né indennità.

    Eccezione: se il recesso del datore avviene nei primi 2 mesi di prova per il 7° livello o nel 1° mese per il 6° livello, la retribuzione è dovuta solo per il periodo effettivamente lavorato.

    Restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi.

    Conferma o cessazione al termine

    Se al termine della prova nessuna parte recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista 30 giorni
    Tizio è apprendista al 4° livello. Prova: 30 giorni effettivi. Inizio 1° marzo. Se nessuno recede, dopo 30 giorni effettivi di lavoro (~6 settimane di calendario) è confermato come apprendista a tempo indeterminato.
    Caia – Pulitrice 5° livello 26 giorni
    Caia è assunta come pulitrice polivalente (5° livello). Prova: 26 giorni effettivi. Lavorando 5 giorni/settimana, copre ~5,5 settimane di calendario. Sospensione per malattia/ferie prolunga il termine.
    Sempronio – Recesso del datore al 5° giorno
    Sempronio è in prova come 7° livello (mansioni elementari). Al 5° giorno il datore comunica recesso. Sempronio riceve la retribuzione solo per i 5 giorni effettivamente lavorati (regola specifica per recesso nei primi 2 mesi per il 7° livello).

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nelle pulizie?
    26 giorni effettivi per livelli operativi base (5°-7°), 30 giorni per apprendisti, fino a 6 mesi per Quadri/dirigenti.
    Cosa significa "giorni effettivi"?
    Si computano i giorni di lavoro effettivamente prestato, escludendo ferie, malattia, permessi. Per chi lavora 5 giorni/settimana, 26 giorni effettivi sono circa 5-6 settimane di calendario.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, obbligatoriamente. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.
    Posso essere licenziato durante la prova?
    Sì, recesso libero senza preavviso e senza obbligo di motivazione. Restano vietati recessi discriminatori o ritorsivi.
    Malattia sospende la prova?
    Sì, malattia, ferie, permessi sospendono il computo dei “giorni effettivi”. La prova si prolunga di altrettanti giorni di sospensione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Pulizie Multiservizi, Ferie e permessi nel CCNL Pulizie Multiservizi, Maternità e congedi nel CCNL Pulizie Multiservizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Pulizie Multiservizi e Malattia e infortunio nel CCNL Pulizie Multiservizi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pulizie e Multiservizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 36-decies D.Lgs. 209/2005 – (Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione)

    Art. 36-decies D.Lgs. 209/2005 – (Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa nel calcolo delle riserve tecniche tiene conto del valore delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali previste nei contratti di assicurazione e riassicurazione.

    2. Le ipotesi dell'impresa sulla probabilità dell'esercizio da parte dei contraenti delle opzioni contrattuali, ivi incluse le ipotesi di riduzione e di estinzione anticipata, compresi i riscatti, dei contratti di assicurazione e riassicurazione, sono realistiche e basate su informazioni attuali ed attendibili.

    3. Le ipotesi di cui al comma 2 tengono conto esplicitamente o implicitamente dell'impatto delle future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie sull'esercizio delle opzioni contrattuali di cui al medesimo comma 2.

    ))

  • Art. 80 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 80 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 80 L. Fall. – Contratto di locazione di immobili

    Contratto di locazione di immobili

  • Art. 102 D.P.R. 115/2002 – (L) Nomina del consulente tecnico di parte

    Art. 102 D.P.R. 115/2002 – (L) Nomina del consulente tecnico di parte

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il processo.

    2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali. 11

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 220/2023: prova testimoniale nel processo tributario

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 220/2023: prova testimoniale nel processo tributario

    D.Lgs. 220/2023 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Prova testimoniale. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • CCNL Florovivaismo 2026: tabelle retributive e minimi salariali

    CCNL Florovivaismo e Giardinaggio

    In sintesi

    I minimi del florovivaismo sono fissati dal CCNL operai agricoli e florovivaisti — rinnovato il 28 maggio 2026 per il quadriennio 2026-2029 con un aumento del 5,1% nel biennio 2026-2027 (+3,4% dal 1° giugno 2026, +1,7% dal 1° gennaio 2027) — e integrati dai contratti provinciali di lavoro: l’importo effettivo in busta paga dipende dalla provincia (Pistoia, Liguria e Lazio tra le più rilevanti per il comparto).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA-Agricoltori Italiani · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026 — rinnovo del CCNL operai agricoli e florovivaisti (quadriennio 2026-2029)
    Vigenza
    Quadriennio 2026-2029; integrato dai contratti provinciali di lavoro
    Platea
    ~80.000-100.000 (operai florovivaisti OTI/OTD, giardinieri, addetti vivai e garden)

    Importi minimi

    Gli importi tabellari di questo CCNL (paga base, indennità e voci accessorie per i diversi livelli) sono fissati dagli accordi sottoscritti dalle parti firmatarie e aggiornati con i rinnovi contrattuali. Per gli importi esatti al centesimo, in vigore alla data corrente, si rinvia alle tabelle retributive ufficiali allegate al testo del CCNL e all’archivio dei contratti collettivi del CNEL.

    Il rinnovo del 28 maggio 2026 (quadriennio 2026-2029)

    Il 28 maggio 2026 Confagricoltura, Coldiretti e CIA hanno firmato con Fai-CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL il rinnovo del CCNL operai agricoli e florovivaisti per il quadriennio 2026-2029, che sostituisce il testo scaduto il 31 dicembre 2025. I punti economici verificati:

    • Aumento del 5,1% per il biennio 2026-2027, applicato anche ai minimi di area nazionali, in due tranche: +3,4% dal 1° giugno 2026 (comprensivo del ristoro per i mesi di vacanza contrattuale) e +1,7% dal 1° gennaio 2027.
    • Trattamento Economico Complessivo (TEC): il nuovo art. 50-bis definisce come riferimento retributivo l’insieme delle voci economiche (minimi, tredicesima, welfare bilaterale), non i soli minimi tabellari.
    • OTD fidelizzati: riconoscimento di uno 0,4% aggiuntivo per gli operai a tempo determinato con almeno 3 anni presso la stessa azienda e 150 giornate l’anno.
    • Welfare: 8 ore annue di permesso per assistenza a genitori anziani (OTI), indennità sperimentale per le vittime di violenza di genere, borse di studio, indennità per patologie oncologiche; per i lavoratori migranti 4 ore annue di permesso per le pratiche di soggiorno e traduzione del CCNL.

    Gli importi in euro per livello restano definiti dalle tabelle nazionali di area e soprattutto dai Contratti Provinciali di Lavoro (CPL): la retribuzione effettiva dipende dalla provincia. Le percentuali del rinnovo si applicano sulle tabelle provinciali man mano recepite.

    Fonte: comunicati Fai-CISL, Flai-CGIL e Uila-UIL sulla firma del 28/5/2026. Dati verificati l’8 luglio 2026.

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Florovivaismo sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Struttura della retribuzione nel florovivaismo

    La retribuzione dell’operaio florovivaista si compone di: paga base fissata dal contratto nazionale, indennita di contingenza (elemento storico retributivo), eventuali integrazioni provinciali (elemento distinto della retribuzione EDR o tabellare CPL), scatti di anzianita, indennita speciali (patentino, disagio, serra).

    Il contratto nazionale opera come pavimento minimo: i CPL possono solo migliorare. In alcune province (es. Pistoia, Genova, Roma) le tabelle provinciali sono notevolmente piu alte dei minimi nazionali, riflettendo la produttivita locale del distretto florovivaistico.

    Voci aggiuntive: indennita e premi

    Oltre al minimo tabellare, il lavoratore florovivaista puo percepire:

    • Indennita di serra: riconosciuta in alcuni CPL per lavoro continuativo in ambienti confinati (calore, umidita, agenti chimici)
    • Indennita maneggio fitofarmaci: separata dal patentino, per la manipolazione diretta di prodotti pericolosi
    • Premio di produzione o produttivita: previsto da alcuni CPL, spesso legato alla campagna o alla stagione
    • Tredicesima mensilita: corrisposta a dicembre (o proporzionalmente all’atto della cessazione)

    Come verificare il proprio minimo

    Il lavoratore deve verificare: (1) la propria qualifica nel contratto individuale; (2) il CPL applicato (da richiedere al datore o alle OO.SS. territoriali); (3) la tabella salariale vigente nel CPL per l’anno in corso. In caso di dubbio e possibile rivolgersi a Flai-CGIL, Fai-CISL o Uila-UIL provinciali per un check gratuito della busta paga.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio comune OTD: calcolo busta paga
    Tizio e operaio comune OTD in un vivaio toscano, assunto per la campagna primaverile (3 mesi). Paga base indicativa: /mese. Poiche e OTD, le ferie non maturano come rateo separato ma sono inglobate nella paga giornaliera con la maggiorazione dell’% (/mese aggiuntivi). Al termine del rapporto riceve il TFR maturato e il rateo di tredicesima.
    Caia – Indennita patentino: quanto vale?
    Caia e operaia qualificata in una cooperativa di manutenzione del verde a Roma. Possiede il patentino fitosanitario e lo utilizza regolarmente. Il CPL del Lazio prevede un’indennita mensile di per il possesso e l’utilizzo del patentino. Su base annua (12 mesi + tredicesima) l’indennita vale lordi aggiuntivi.
    Sempronio – Verifica del minimo con il CPL di Pistoia
    Sempronio e operaio specializzato in un vivaio di Pistoia. Il suo datore gli corrisponde /mese sostenendo di applicare il minimo contrattuale. Il CPL di Pistoia, tuttavia, fissa per la qualifica OS un tabellare di . Sempronio, assistito dalla Fai-CISL, diffida il datore al pagamento delle differenze retributive degli ultimi 5 anni (prescrizione quinquennale).

    Domande frequenti

    Qual e il minimo per un operaio comune nel florovivaismo nel 2026?
    In modo indicativo, tra 1.250 e mensili lordi (paga base + contingenza), ma il valore esatto dipende dal contratto provinciale applicabile. Verificare il CPL della propria provincia di lavoro.
    La tredicesima e prevista nel florovivaismo?
    Si, il CCNL prevede la tredicesima mensilita (gratifica natalizia), corrisposta di norma entro il 20 dicembre. Per gli OTD che cessano prima di dicembre, il rateo e liquidato proporzionalmente all’atto della cessazione.
    Gli OTD hanno una maggiorazione per le ferie?
    Si, per gli OTD le ferie non maturate come rateo vengono liquidate con una maggiorazione sulla paga giornaliera (di norma %), il che porta la retribuzione effettiva a essere leggermente superiore al lordo mensile tabellare.
    I minimi nazionali sono sempre inferiori a quelli provinciali?
    Di norma si: i CPL integrano in senso migliorativo. Tuttavia in alcune province il CPL puo non essere stato rinnovato da anni, rendendo i minimi provinciali nominalmente inferiori a quelli nazionali aggiornati. In quel caso prevale il minimo nazionale.
    Come si calcola la retribuzione annua lorda?
    Retribuzione mensile x 13 (12 mensilita + tredicesima) + eventuali indennita annuali. Per gli OTD con maggiorazione ferie inglobata, la base di calcolo e gia comprensiva delle ferie.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR e liquidazione a fine rapporto e assunzione OTD, OTI e contratti stagionali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 130 TUEL – Articolo 130

    Art. 130 TUEL – Articolo 130

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. 1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti: a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui: 1) uno iscritto da almeno dieci anni nell’albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale; 2) uno iscritto da almeno dieci anni all’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali; 3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata; 4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative ovvero tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza; b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari dell’Amministrazione civile dell’interno in servizio nelle rispettive province.

    2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è designato dal commissario del Governo.

    3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.

    4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.

    5. Funge da segretario un funzionario della regione.

    6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

    7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita.

    8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.

  • Art. 30 D.Lgs. 201/2022 – Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

    Art. 30 D.Lgs. 201/2022 – Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l’ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull’andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell’eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall’attività del gestore, l’ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L’atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all’articolo 31, comma

    2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le altre autorità competenti, effettua un’attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull’efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere. 1-ter. L’andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario; b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati; c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8. 1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell’attuazione del piano di cui al comma 1-bis o in caso di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace, si applica l’articolo 27, comma 3. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

    3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 42 Cod. Amb. – [Abrogato]

    Art. 42 Cod. Amb. – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Art. 69 septies T.U.B.: Rapporti con le altre autorità e decisi

    Art. 69 septies T.U.B.: Rapporti con le altre autorità e decisi

    Art. 69 septies T.U.B. – Rapporti con le altre autorita’ e decisioni congiunte sui piani di risanamento.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia coopera con le autorita’ competenti degli altri Stati dell’Unione europea per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in tali Stati e per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 69-sexies, comma 3. Nella valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca d’Italia tiene conto del possibile pregiudizio per le singole societa’ del gruppo. Essa riconosce come valide e applicabili le decisioni prese in conformita’ delle disposizioni dell’Unione europea.

    2. La Banca d’Italia puo’, nei casi previsti dal diritto dell’Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all’ABE, richiedere l’assistenza dell’ABE o deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una decisione e’ stata deferita all’ABE, la Banca d’Italia si astiene dall’adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali dell’ABE. In mancanza di decisione dell’ABE nei termini previsti dal diritto dell’Unione, la Banca d’Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.”

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  • CCNL Occhialeria 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    Dal 1° marzo 2026 i minimi tabellari del CCNL per l’industria degli occhiali sono stati aggiornati dal rinnovo sottoscritto il 30 gennaio 2026. Questa guida illustra gli importi per ciascuno dei dieci livelli contrattuali, il piano di aumenti fino al 2028 e le voci che compongono la retribuzione.

    In sintesi

    Il CCNL Occhialeria (Anfao) rinnovato il 30 gennaio 2026 prevede minimi tabellari da 1.598 € (livello 1) a 2.594 € lordi mensili (livello Q). L’aumento complessivo nel triennio 2026-2028 è di 195 € al 4° livello, distribuito in cinque tranche fino a novembre 2028.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Platea
    ~18.500 addetti in ~820 aziende
    Settore
    Industria della montatura, lenti, astucci, componentistica ottica

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi – CCNL Occhialeria dal 1° marzo 2026 (in euro)
    Livello Area professionale Minimo mensile Scatto biennale Note
    1 Operativa – Base 1.598,56 € 6,84 €
    2 Operativa – Centrato 1.837,41 € 7,36 € PPVA 14 €/mese
    3 Operativa – Consolidato 1.945,65 € 7,80 €
    3S Qualificata – Base 1.984,86 € 7,80 € PPVA 16 €/mese
    4 Qualificata – Centrato 2.042,96 € 8,26 € PPVA 18 €/mese
    4S Qualificata – Consolidato 2.126,94 € 8,26 € PPVA 20 €/mese
    5 Tecnica/Gestionale – Centrato 2.296,36 € 9,76 €
    5S Tecnica/Gestionale – Consolidato 2.378,85 € 9,76 €
    6 Specialistica/Dirig. – Centrato 2.505,62 € 11,65 €
    Q Specialistica/Dirig. – Consolidato 2.511,53 € + 82,63 € ind. funzione 11,65 € Totale 2.594,16 €

    Nota: importi al lordo di contributi previdenziali e IRPEF. La retribuzione annua si calcola su 13 mensilità (tredicesima inclusa). Gli scatti di anzianità maturano ogni 2 anni, fino a 5 scatti massimi. Il PPVA (Premio Professionalità Valore Aggiunto) è riconosciuto ai lavoratori delle aree operativa e qualificata che raggiungono obiettivi di competenza certificati.

    Il piano di aumenti 2026-2028

    Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha fissato un incremento complessivo di 195 € al 4° livello (TEM – trattamento economico minimo), pari a circa il 9,8% in tre anni, distribuito in cinque tranche:

    Aumenti programmati al 4° livello – CCNL Occhialeria 2026-2028
    Decorrenza Aumento mensile (4° livello) Aumento cumulato
    1° marzo 2026 +50 € +50 €
    1° ottobre 2026 +30 € +80 €
    1° maggio 2027 +50 € +130 €
    1° maggio 2028 +45 € +175 €
    1° novembre 2028 +20 € +195 €

    L’aumento complessivo economico (TEC) è di 204 €, includendo anche le quote welfare (Sanimoda e Previmoda). Per gli altri livelli gli importi sono proporzionali al coefficiente parametrale di ciascun livello.

    Cosa compone la retribuzione mensile

    Il minimo tabellare è la voce base garantita dal CCNL. Sulla retribuzione mensile si stratificano:

    • Scatti di anzianità: cinque aumenti biennali (uno ogni 2 anni di anzianità presso lo stesso datore), di importo fisso per livello (da 6,84 € al livello 1 a 11,65 € al livello Q).
    • Indennità di funzione: 82,63 € mensili per i lavoratori con qualifica di Quadro (livello Q).
    • PPVA (Premio Professionalità Valore Aggiunto): riconoscimento mensile per i lavoratori delle aree operativa e qualificata che dimostrino competenze organizzative certificate in sede di valutazione aziendale.
    • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato individualmente, assorbibile o non assorbibile in sede di aggiornamento contrattuale.
    • Tredicesima: una mensilità aggiuntiva erogata a dicembre.
    • Premi di risultato: eventuali premi aziendali da contrattazione di secondo livello.

    Come si calcola la quota oraria e giornaliera

    Il CCNL Occhialeria prevede divisori specifici per il calcolo delle quote:

    • Quota giornaliera: retribuzione mensile divisa per 26.
    • Quota oraria: retribuzione mensile divisa per 173 (oppure per 156 per i lavoratori turnisti a ciclo 6×6).

    Questi divisori servono a calcolare le trattenute per assenze, le maggiorazioni di straordinario e le integrazioni salariali.

    Arretrati per il periodo gennaio-febbraio 2026

    Poiché il contratto precedente (vigenza 2023-2025) è scaduto il 31 dicembre 2025 e il rinnovo è stato firmato il 30 gennaio 2026, i lavoratori in forza alla data di rinnovo hanno diritto agli arretrati per il mese di gennaio 2026 secondo le modalità concordate tra le parti. L’entrata in vigore del nuovo minimo tabellare è fissata al 1° marzo 2026.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore di produzione al 4° livello
    Tizio lavora dal 2019 come operatore di montaggio occhiali (4° livello, Area qualificata – centrato). A febbraio 2026 il suo minimo era 1.992,96 €. Dal 1° marzo 2026 sale a 2.042,96 € (+50 €). Avendo maturato 3 scatti biennali (3 × 8,26 € = 24,78 €), la sua retribuzione base è circa 2.067,74 € lordi mensili, a cui si aggiunge l’eventuale PPVA (18 €) se ha superato la valutazione delle competenze organizzative.
    Caia – Responsabile qualità al livello 5S
    Caia è responsabile del controllo qualità lenti inquadrata al livello 5S (Area tecnica/gestionale – consolidato). Dal 1° marzo 2026 il suo minimo è 2.378,85 €. Con 2 scatti di anzianità (2 × 9,76 € = 19,52 €) la base retributiva è circa 2.398,37 €. Caia può negoziare con l’azienda un superminimo non assorbibile se le sue competenze eccedono le declaratorie standard del livello.
    Sempronio – Quadro tecnico (livello Q)
    Sempronio è direttore tecnico di una piccola azienda bellunese di componentistica ottica, inquadrato al livello Q. Dal 1° marzo 2026 percepisce il minimo tabellare di 2.511,53 € più l’indennità di funzione di 82,63 €, per un totale di 2.594,16 € lordi mensili. Avendo 10 anni di anzianità (5 scatti × 11,65 € = 58,25 €), la sua retribuzione base complessiva supera i 2.652 € lordi, oltre a eventuali premi aziendali.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare del 4° livello CCNL Occhialeria nel 2026?
    Dal 1° marzo 2026 il minimo del 4° livello (Area qualificata, gradino centrato) è pari a 2.042,96 € lordi mensili, con un aumento di 50 € rispetto a febbraio 2026.
    Quanti aumenti sono previsti nel triennio 2026-2028?
    Cinque tranche: 50 € da marzo 2026, 30 € da ottobre 2026, 50 € da maggio 2027, 45 € da maggio 2028 e 20 € da novembre 2028, per un totale di 195 € al 4° livello di riferimento.
    Gli aumenti tabellari sono uguali per tutti i livelli?
    No. Gli importi indicati si riferiscono al 4° livello (parametro di riferimento). Per gli altri livelli gli aumenti sono proporzionali al coefficiente parametrale di ciascun livello. Il livello 1 percepirà un aumento inferiore in valore assoluto, mentre il livello Q percepirà un importo superiore.
    Cos’è il PPVA nel CCNL Occhialeria?
    Il Premio Professionalità Valore Aggiunto è un riconoscimento economico mensile per i lavoratori delle aree operativa e qualificata che dimostrano competenze organizzative certificate: da 14 € (livello 2) a 20 € (livello 4S) mensili, verificato attraverso valutazioni individuali aziendali.
    Cosa succede se il datore paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento al di sotto del minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato di categoria (Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil), all’Ispettorato Territoriale del Lavoro o, in ultima istanza, al Giudice del Lavoro per il recupero delle differenze retributive.
    Il superminimo viene assorbito dagli aumenti contrattuali?
    Dipende dalla clausola di assorbibilità. Se il superminimo è stato concordato come «assorbibile», gli aumenti contrattuali possono ridurlo o azzerarlo fino alla capienza. Se è «non assorbibile», si somma stabilmente al nuovo minimo tabellare. La natura del superminimo deve essere specificata in forma scritta al momento della concessione.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026, tredicesima, PPVA e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. I minimi tabellari riportati dal 1° marzo 2026 sono tratti dalle tabelle ufficiali pubblicate dalle parti. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative di Consumo: periodo di prova per livello

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: periodo di prova per livello

    Il periodo di prova nel CCNL Distribuzione Cooperativa è disciplinato in modo differenziato per livello di inquadramento. Questa guida spiega durate, forma scritta obbligatoria, cause di sospensione e regole sul recesso per lavoratori e datori delle cooperative di consumatori.

    In sintesi

    La prova varia da 1 mese per i livelli esecutivi a 4–6 mesi per le figure direttive. Deve essere prevista per iscritto nella lettera di assunzione. Malattia e infortunio sospendono il computo. Il recesso è libero senza preavviso per entrambe le parti, ma sono vietati i recessi discriminatori e ritorsivi.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Ambito
    Distribuzione cooperativa (supermercati, ipermercati, punti vendita Coop e Conad cooperative)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova per livello – CCNL Distribuzione Cooperativa
    Livello Durata massima indicativa Profili tipo
    Q – Quadri e 1° livello Da 4 a 6 mesi Direttori punto vendita, responsabili area
    2° livello 3–4 mesi Capireparto, impiegati di concetto
    3° livello (e 3S) 2–3 mesi Banconisti qualificati, magazzinieri senior
    4° livello (e 4S) 2–3 mesi Cassieri, addetti vendita
    5° livello 1–2 mesi Addetti ausiliari, operatori semplici
    6° livello 1 mese Figure esecutive di base

    Nota: le durate esatte sono fissate nelle tabelle del CCNL e vanno verificate sul testo contrattuale ufficiale. Le indicazioni sopra sono orientative in base alla struttura tipica del settore. Per gli apprendisti la disciplina del periodo di prova è differente (vedi articolo dedicato).

    Forma scritta: perché è obbligatoria

    Il periodo di prova nel CCNL Distribuzione Cooperativa deve risultare da atto scritto. La clausola di prova va inserita nella lettera di assunzione o nel contratto individuale sottoscritto da entrambe le parti. L’atto scritto deve indicare:

    • la durata espressa in mesi o giorni;
    • il livello di inquadramento e le mansioni affidate;
    • la data di inizio del rapporto.

    In mancanza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno. La giurisprudenza è consolidata su questo punto: la clausola orale di prova non ha effetto.

    Come si calcola la durata: calendario e sospensioni

    Il CCNL fa riferimento a mesi di lavoro effettivo. La durata si calcola in mesi di calendario, ma le cause di sospensione del rapporto prolungano il periodo di un numero di giorni pari a quelli di assenza. Le cause di sospensione tipiche sono:

    • Malattia: anche un solo giorno di malattia sospende il computo e lo proroga di altrettanti giorni.
    • Infortunio sul lavoro: analogamente alla malattia.
    • Maternità obbligatoria: il periodo di congedo obbligatorio sospende la prova.
    • Ferie: le ferie eventualmente fruite durante la prova la sospendono, salvo diverso accordo scritto.

    La logica di questa regola è che il datore deve avere la concreta possibilità di valutare la prestazione. Se il lavoratore è assente per motivi indipendenti dalla propria volontà, la valutazione sarebbe parziale e iniqua.

    Recesso durante la prova: regole e limiti

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza necessità di motivazione. Il recesso è efficace nel momento in cui viene comunicato.

    Tuttavia, la libertà di recesso incontra limiti precisi:

    • Divieto di recesso discriminatorio: il recesso che abbia causa in sesso, religione, razza, lingua, opinione politica, appartenenza sindacale, disabilità o orientamento sessuale è nullo (art. 15 St. Lav. e d.lgs. 216/2003).
    • Divieto di recesso ritorsivo: il recesso motivato dalla denuncia di irregolarità, dalla partecipazione a uno sciopero o da altre attività sindacali tutelate è nullo.
    • Recesso per mancata prova: se il lavoratore non ha potuto esprimere la propria prestazione (es. è stato in malattia per l’intera durata della prova), il recesso per «mancato superamento» può configurarsi come abuso del diritto.

    Superamento della prova: effetti automatici

    Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti recede, il rapporto si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di comunicazione o di firma di un nuovo atto. Dal giorno successivo alla scadenza della prova il lavoratore è tutelato da tutte le norme contrattuali e legislative sul licenziamento (art. 18 St. Lav. per le imprese sopra soglia, o tutela crescente d.lgs. 23/2015 per i neo-assunti).

    Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti:

    • maturazione degli scatti di anzianità;
    • calcolo del TFR;
    • diritto alle ferie;
    • periodo di comporto per malattia;
    • preavviso in caso di successivo recesso.

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere, prova senza forma scritta
    Tizio è assunto verbalmente in prova come cassiere di un punto vendita cooperativo. Dopo quattro settimane il direttore gli comunica che «la prova non è andata bene». Tizio contesta il recesso: non ha mai firmato una clausola di prova. In assenza di atto scritto il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova: il recesso avrebbe richiesto una comunicazione formale con preavviso e le tutele del licenziamento. Tizio si rivolge alla Filcams-Cgil per impugnare il licenziamento.
    Caia – Addetta vendita, prova sospesa per malattia
    Caia è assunta al 4° livello con prova di 2 mesi, a decorrere dal 1° marzo. Al venticinquesimo giorno di prova si ammala e rimane a casa 15 giorni. La prova non scade il 30 aprile (2 mesi di calendario) ma si prolunga di 15 giorni, fino al 15 maggio. In questo periodo il datore può ancora valutare la prestazione e, se del caso, recedere senza preavviso.
    Sempronio – Capreparto, recesso sospettato ritorsivo
    Sempronio è in prova come caporeparto (2° livello, prova di 4 mesi). Al terzo mese segnala al responsabile delle risorse umane alcune irregolarità sulle etichette di scadenza. Pochi giorni dopo riceve recesso per «mancato superamento della prova». Sempronio sospetta la natura ritorsiva del recesso e si rivolge al sindacato Fisascat-Cisl, che valuta l’impugnazione del recesso davanti al Giudice del Lavoro per nullità.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
    La durata varia per livello: da 1 mese per le figure esecutive (5°-6°) a 4–6 mesi per le figure direttive (Quadri e 1° livello). I livelli intermedi (3°-4°) hanno di norma 2–3 mesi. Le durate esatte sono fissate nelle tabelle allegate al CCNL.
    Il periodo di prova deve essere messo per iscritto?
    Sì, la clausola di prova deve risultare da atto scritto firmato da entrambe le parti. In assenza di forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova, con piena tutela del lavoratore.
    La malattia sospende il periodo di prova?
    Sì. Malattia, infortunio, maternità obbligatoria e ogni causa di sospensione del rapporto interrompono il computo della prova, che riprende al rientro. La prova si prolunga di un numero di giorni pari all’assenza.
    Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
    Durante la prova il recesso del datore è libero e non richiede motivazione né preavviso. Restano però vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli e impugnabili davanti al Giudice del Lavoro.
    Il periodo di prova viene computato nell’anzianità di servizio?
    Sì, se la prova viene superata senza recesso il periodo è computato nell’anzianità a tutti gli effetti: scatti, ferie, TFR, preavviso e comporto per malattia.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Le durate esatte del periodo di prova per ciascun livello vanno verificate sul testo contrattuale ufficiale disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni individuali è consigliabile consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.