Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Classificazione doganale delle merci: il codice TARIC

    In sintesi

    • Ogni merce importata o esportata deve essere classificata con un codice doganale che determina il trattamento fiscale e normativo.
    • La Nomenclatura Combinata (NC) usa 8 cifre; il TARIC aggiunge altre 2 cifre per incorporare le misure dell’Unione Europea.
    • Il codice determina l’aliquota del dazio, gli eventuali contingenti, i dazi antidumping, i divieti di importazione e le licenze necessarie.
    • Una classificazione sbagliata espone l’operatore a recuperi del dazio non versato e a sanzioni amministrative.
    • L’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) è il modo per ottenere certezza preventiva: l’Agenzia delle Dogane certifica il codice corretto.
    • Lo sdoganamento può essere delegato a uno spedizioniere doganale, che agisce con rappresentanza diretta o indiretta.

    Che cos'è il codice doganale e perché è così importante

    Quando un’impresa italiana importa merci da un Paese fuori dall’Unione Europea, la prima cosa che la dogana vuole sapere è: di che cosa si tratta esattamente? La risposta non si dà a parole, ma con un numero: il codice doganale, nella sua versione più completa chiamato codice TARIC. Questo codice non è una semplice etichetta burocratica. È la chiave che apre – o chiude – le porte del mercato europeo per un determinato prodotto.

    Il sistema di classificazione si chiama Nomenclatura Combinata (NC) ed è organizzato in una struttura gerarchica che parte da grandi categorie merceologiche – animali vivi, prodotti chimici, macchinari – e scende fino al dettaglio del singolo prodotto. Ogni voce ha un codice numerico. La NC usa 8 cifre; il TARIC (Tariffa Integrata Comunitaria) aggiunge altre 2 cifre per incorporare tutte le misure di politica commerciale dell’Unione Europea: dazi antidumping, contingenti, misure di salvaguardia, licenze di importazione.

    La classificazione non è neutrale. Spostare un prodotto da una voce doganale a un’altra può significare pagare un dazio più alto o più basso, dover richiedere una licenza, essere soggetti a un dazio antidumping, o addirittura non poter importare affatto quel prodotto. Per questo la classificazione è uno degli aspetti più delicati e contestati del diritto doganale, e le controversie tra operatori e dogana sono frequenti.

    Struttura del codice TARIC: le 10 cifre
    Livello Numero di cifre Cosa identifica
    Capitolo 2 cifre Grande famiglia merceologica (es. prodotti chimici)
    Voce 4 cifre Gruppo di prodotti (es. acidi organici)
    Sottovoce SA 6 cifre Livello internazionale armonizzato (sistema SA)
    Sottovoce NC 8 cifre Livello europeo – Nomenclatura Combinata
    Codice TARIC 10 cifre Livello UE con misure commerciali specifiche

    Esempio pratico

    • Alfa Srl importa dalla Cina un lotto di biciclette elettriche. Il responsabile acquisti trova la voce doganale a 8 cifre nella Nomenclatura Combinata e la estende alle 10 cifre TARIC. Scopre così che su quel prodotto è in vigore un dazio antidumping provvisorio, visibile solo al livello TARIC. Senza consultare il TARIC aggiornato, Alfa Srl avrebbe presentato una dichiarazione doganale incompleta, esponendosi a un recupero del dazio e a interessi di mora.

    Documenti necessari

    • Banca dati TARIC della Commissione Europea (accessibile online, aggiornata quotidianamente)
    • Nomenclatura Combinata in vigore per l’anno di importazione (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE)
    • Fattura commerciale del fornitore con descrizione dettagliata della merce
    • Schede tecniche del prodotto (composizione, funzione, utilizzo previsto)
    • Eventuale domanda di Informazione Tariffaria Vincolante (modulo ADM/ITV)
    • Procura o mandato allo spedizioniere doganale (se si delega lo sdoganamento)

    Caso 1 – Tizio importa componenti elettronici

    Scenario. Tizio è titolare di una piccola impresa che assembla apparecchi elettronici. Decide di importare circuiti stampati dalla Corea del Sud e deve capire come classificarli.

    Come si applica. I circuiti stampati ricadono in una specifica voce della Nomenclatura Combinata. Tizio individua il codice a 8 cifre, poi consulta il TARIC e scopre che su quella voce, per merci di origine sudcoreana, è applicabile un dazio ridotto grazie all’accordo commerciale UE-Corea del Sud. Per accedere al dazio preferenziale deve però dimostrare l’origine coreana del prodotto. Se Tizio avesse classificato i circuiti in una voce errata – per esempio quella dei ‘pannelli’ piuttosto che dei ‘circuiti’ – avrebbe applicato un’aliquota sbagliata e avrebbe rischiato una rettifica in sede di verifica doganale.

    In pratica

    • Verificare sempre il codice sul portale TARIC ufficiale UE prima di presentare la dichiarazione doganale.
    • Conservare la documentazione tecnica del prodotto: in caso di controllo, la dogana può chiedere di giustificare la classificazione adottata.
    • Se l’origine è preferenziale, raccogliere il certificato EUR.1 o la dichiarazione d’origine già prima dello sdoganamento.

    Caso 2 – Caio chiede un'Informazione Tariffaria Vincolante

    Scenario. Caio gestisce un’impresa che importa regolarmente integratori alimentari. I suoi prodotti si trovano in una zona di confine tra la voce ‘preparazioni alimentari’ e quella ‘medicinali’: la differenza di dazio è rilevante.

    Come si applica. Invece di procedere con una classificazione autonoma e rischiare una contestazione, Caio presenta una domanda di Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’ITV è una decisione scritta e vincolante: una volta rilasciata, la dogana non può applicare un codice diverso per le merci descritte nella domanda, per tutta la durata di validità del provvedimento. L’ITV vale in tutta l’Unione Europea e può essere citata in caso di controlli. Il costo è principalmente in termini di tempo (l’istruttoria può richiedere alcune settimane), ma la certezza ottenuta vale l’attesa per chi importa volumi significativi.

    In pratica

    • L’ITV è lo strumento più sicuro quando la classificazione è incerta o il prodotto è ‘di confine’ tra due voci.
    • La domanda va presentata prima dell’operazione doganale, non dopo: non è possibile regolarizzare retroattivamente con un’ITV.
    • L’ITV rilasciata in un Paese UE vale in tutta l’Unione: conviene richiederla una volta sola e usarla per tutti i punti di ingresso europei.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove trovo il codice TARIC corretto per il mio prodotto?

    La Commissione Europea mette a disposizione gratuitamente il portale TARIC online, consultabile per descrizione merceologica o per codice. È aggiornato quotidianamente e mostra le misure commerciali in vigore per ogni combinazione prodotto-Paese di origine.

    Cosa succede se classifico un prodotto con il codice sbagliato?

    La dogana può rettificare la dichiarazione e recuperare il dazio non versato, più interessi di mora. Nei casi più gravi – classificazione intenzionalmente errata per pagare meno – scattano sanzioni amministrative proporzionate all’importo del dazio evaso.

    L'Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) ha un costo?

    La domanda di ITV non prevede di norma un costo diretto, ma richiede una descrizione dettagliata del prodotto e documentazione tecnica. Il tempo di istruttoria può variare da alcune settimane a qualche mese. Il beneficio è la certezza giuridica sulla classificazione per tutta la durata della decisione.

    Il codice TARIC cambia nel tempo?

    Sì. La Nomenclatura Combinata viene aggiornata ogni anno, di solito dal 1° gennaio. Le misure commerciali (dazi antidumping, contingenti) possono cambiare anche più frequentemente. Occorre verificare il codice in vigore alla data di accettazione della dichiarazione doganale.

    Posso delegare la classificazione allo spedizioniere doganale?

    Sì. Lo spedizioniere può presentare la dichiarazione doganale in rappresentanza diretta (in nome e per conto dell’importatore, che rimane il solo responsabile) o indiretta (in nome proprio per conto dell’importatore, con responsabilità solidale per i dazi). In entrambi i casi l’importatore deve fornire informazioni accurate sul prodotto.

    La classificazione doganale influisce anche sulle statistiche commerciali?

    Sì. I dati delle dichiarazioni doganali alimentano le statistiche del commercio estero dell’UE (Eurostat). Una classificazione errata altera i dati statistici oltre a comportare un’applicazione sbagliata del dazio.

    Vedi anche: Valore doganale delle merci, Sdoganamento, Dichiarazione doganale, IVA all’importazione e Codice tributo sbagliato nell’F24.

  • Art. 15-bis DPR 602/1973 – Iscrizioni nei ruoli straordinari

    Art. 15-bis DPR 602/1973 – Iscrizioni nei ruoli straordinari

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. In deroga all’articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo.

  • Art. 15 DPR 602/1973 – Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

    Art. 15 DPR 602/1973 – Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonche’ i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

    (Comma abrogato)

    Nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta ai sensi dell’articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione e’ effettuata dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente ed opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.

    La sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma opera altresi’ in caso di accoglimento dell’istanza di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

    Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d’imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.

  • Art. 14 DPR 602/1973 – Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

    Art. 14 DPR 602/1973 – Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

    a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;

    b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

    c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze catastali;

    d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

  • 730 integrativo e rettificativo 2026: come correggere il 730

    In sintesi

    • 730 rettificativo: se l’errore è stato commesso dal CAF o dal professionista, il contribuente lo comunica al soggetto che ha prestato assistenza, che elabora un modello 730 rettificativo.
    • 730 integrativo a favore (codice 1): se il contribuente ha omesso oneri detraibili, può presentare un nuovo 730 completo entro il 26 ottobre a un CAF o professionista abilitato.
    • 730 integrativo per dati sostituto (codice 2): solo per correggere i dati del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio, sempre entro il 26 ottobre.
    • Modello Redditi in alternativa: per integrazioni a favore, il contribuente può presentare il modello REDDITI PF 2026 entro il 2 novembre 2026 (correttiva nei termini) o entro il termine del modello Redditi dell’anno successivo.
    • Integrazione a sfavore: se emergono maggiori imposte o minor credito, si usa esclusivamente il modello REDDITI PF 2026 con ravvedimento operoso.
    • Continuazione del conguaglio: la presentazione della dichiarazione integrativa non sospende le operazioni di rimborso o trattenuta già avviate dal sostituto d’imposta.

    Cosa fare se il 730/2026 contiene un errore dopo l'invio

    Dopo aver presentato il modello 730/2026, il contribuente potrebbe accorgersi di un errore o di una omissione. Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate distinguono due situazioni di partenza: l’errore commesso dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale (CAF, professionista o sostituto d’imposta) e l’errore o l’omissione imputabile al contribuente che non ha fornito tutti gli elementi necessari.

    Nel primo caso si parla di 730 rettificativo: il contribuente segnala l’errore al soggetto che ha elaborato la dichiarazione, il quale provvede a trasmettere un modello corretto. Nel secondo caso – ovvero quando il contribuente si accorge di non aver comunicato al CAF alcune spese detraibili oppure di aver indicato dati incompleti – la strada dipende dall’effetto che la correzione produce sull’imposta: se genera un maggiore credito o un minor debito (situazione ‘a favore’), è possibile presentare un 730 integrativo; se invece produce un maggiore debito o un minor credito, il solo strumento disponibile è il modello REDDITI Persone fisiche 2026.

    È importante tenere presente che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con il 730 originario: il datore di lavoro o l’ente pensionistico continua a effettuare i rimborsi o le trattenute già disposte in base al prospetto di liquidazione originario (modello 730-3). Qualsiasi aggiustamento derivante dall’integrazione viene regolato separatamente secondo le modalità previste per il modello scelto.

    Quadro riepilogativo: strumenti e scadenze per correggere il 730/2026
    Tipo di correzione Strumento Scadenza
    Errore del CAF/professionista 730 rettificativo (elaborato dal CAF) Prima possibile, senza scadenza fissa
    Omissione a favore del contribuente (codice 1) 730 integrativo completo 26 ottobre 2026
    Correzione dati sostituto d'imposta (codice 2) 730 integrativo per dati sostituto 26 ottobre 2026
    Omissione a favore – alternativa al 730 integrativo Modello REDDITI PF 2026 correttiva 2 novembre 2026
    Omissione a favore – dichiarazione integrativa tardiva Modello REDDITI PF 2026 integrativa Termine REDDITI anno successivo o 31/12 del 5° anno successivo
    Omissione a sfavore del contribuente (maggior debito) Modello REDDITI PF 2026 con ravvedimento Entro il 2 novembre 2026 o termini integrativa

    Esempio pratico

    • Tizio ha presentato il 730/2026 tramite CAF a maggio, dimenticando di indicare 800 euro di spese odontoiatriche pagate nel 2025. Si tratta di un’omissione che comporta un maggiore credito (situazione a favore). Tizio ha due opzioni: presentare entro il 26 ottobre un 730 integrativo (codice 1) portando al CAF le fatture del dentista, oppure presentare entro il 2 novembre il modello REDDITI PF 2026 in forma correttiva, recuperando la differenza di credito tramite rimborso dell’Agenzia delle Entrate.

    Documenti necessari

    • Copia del modello 730/2026 originario e del prospetto di liquidazione 730-3
    • Documentazione delle spese o dei redditi omessi (fatture, ricevute, scontrini, attestati di versamento)
    • Certificazione Unica aggiornata del datore di lavoro o dell’ente pensionistico, se rilevante
    • Delega per l’accesso al modello 730 precompilato, se la dichiarazione integrativa viene presentata tramite CAF

    Caso 1 – 730 integrativo a favore per spese dimenticate

    Scenario. Caio ha presentato il 730/2026 a giugno tramite il proprio datore di lavoro (sostituto d’imposta). A settembre si accorge di non aver fornito al sostituto le fatture per 1.200 euro di spese sanitarie sostenute nel 2025.

    Come si applica. Caio non può presentare il 730 integrativo (codice 1) al sostituto d’imposta: le istruzioni prevedono che il 730 integrativo debba essere presentato obbligatoriamente a un CAF o a un professionista abilitato, anche quando l’assistenza originaria era stata prestata dal sostituto. Caio si rivolge dunque a un CAF entro il 26 ottobre, esibisce tutta la documentazione (inclusa la Certificazione Unica originaria) e il CAF trasmette il 730 integrativo con codice 1 nel frontespizio. Il rimborso aggiuntivo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate direttamente al contribuente.

    In pratica

    • Se l’assistenza originaria era del sostituto d’imposta, il 730 integrativo va presentato comunque a un CAF o professionista abilitato: il sostituto non è abilitato a ricevere integrazioni.
    • Portare al CAF tutta la documentazione del 730 originario, non solo quella delle spese dimenticate, perché il nuovo modello deve essere completo in tutte le sue parti.

    Caso 2 – Integrazione a sfavore con modello Redditi e ravvedimento

    Scenario. Sempronio si accorge a ottobre che nel 730/2026 ha indicato per errore un reddito di lavoro autonomo occasionale in misura inferiore al reale: la differenza produce una maggiore imposta di 350 euro.

    Come si applica. Poiché la correzione comporta un maggiore debito, Sempronio non può usare né il 730 rettificativo né il 730 integrativo. Deve presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2026 in forma correttiva entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre 2026 è sabato, quindi il termine slitta al 2 novembre). Al momento della presentazione deve versare contemporaneamente la maggiore imposta dovuta, gli interessi legali calcolati giornalmente e la sanzione in misura ridotta prevista dal ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997). Le operazioni di conguaglio già disposte dal datore di lavoro in base al 730 originario non vengono sospese.

    In pratica

    • Il versamento della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione ridotta deve avvenire contestualmente alla presentazione del modello REDDITI correttivo, non in un momento successivo.
    • La presentazione del modello REDDITI non blocca il conguaglio già avviato dal sostituto in base al 730 originario: i due procedimenti corrono in parallelo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra 730 rettificativo e 730 integrativo?

    Il 730 rettificativo viene elaborato dal CAF o dal professionista quando l’errore è loro imputabile: il contribuente lo segnala e il soggetto che ha prestato assistenza trasmette la versione corretta. Il 730 integrativo è invece presentato dal contribuente stesso (tramite CAF o professionista) quando si accorge di non aver fornito tutti gli elementi necessari.

    Entro quando si può presentare il 730 integrativo a favore nel 2026?

    Il termine è il 26 ottobre 2026 (il 25 ottobre cade di domenica). Oltre tale data, per le integrazioni a favore è possibile ricorrere al modello REDDITI PF 2026: in forma correttiva entro il 2 novembre 2026, oppure come dichiarazione integrativa entro il termine del modello Redditi dell’anno successivo, o ancora entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.

    Posso presentare il 730 integrativo al mio datore di lavoro?

    No. Il 730 integrativo (codice 1, 2 o 3) deve essere presentato obbligatoriamente a un CAF o a un professionista abilitato, anche se la dichiarazione originaria era stata elaborata dal sostituto d’imposta.

    Cosa succede al conguaglio già avviato dal datore di lavoro?

    La presentazione di un 730 integrativo o di un modello REDDITI non sospende le operazioni di rimborso o trattenuta già disposte dal sostituto d’imposta in base al 730 originario. Le due procedure corrono in parallelo.

    Se ho sbagliato solo i dati del datore di lavoro che effettua il conguaglio, cosa devo fare?

    Presentare un 730 integrativo con codice 2 entro il 26 ottobre 2026. Il modello deve contenere le stesse informazioni del 730 originario, con la sola correzione dei dati del sostituto d’imposta nel riquadro ‘Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio’.

    Cosa si intende per dichiarazione integrativa 'a sfavore' e quali sono le conseguenze?

    Si tratta di un’integrazione che comporta una maggiore imposta o un minor credito rispetto al 730 originario. In questo caso si utilizza il modello REDDITI PF 2026 e occorre versare contestualmente l’imposta dovuta, gli interessi legali calcolati con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta prevista dal ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

  • Art. 13 DPR 602/1973 – Termine formazione invio ruoli (abrogato)

    Art. 13 DPR 602/1973 – Termine formazione invio ruoli (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 37]

  • Art. 12-bis DPR 602/1973 – Importo minimo iscrivibile a ruolo

    Art. 12-bis DPR 602/1973 – Importo minimo iscrivibile a ruolo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo puo’ essere elevato con il regolamento previsto dall’articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

  • SRL trasparente o IRES ordinaria: l’opzione dell’art. 116

    In sintesi

    • IRES ordinaria: la SRL paga il 24% sul reddito; i soci pagano il 26% sul dividendo distribuito.
    • Trasparenza fiscale (art. 116 TUIR): il reddito della SRL è imputato direttamente ai soci in proporzione alle quote, tassato con IRPEF progressiva, senza pagare prima l’IRES.
    • La trasparenza evita la doppia imposizione economica (IRES + 26% dividendo) ma espone i soci all’aliquota IRPEF personale, anche se l’utile non viene distribuito.
    • L’opzione è triennale e richiede specifici requisiti dimensionali e di compagine societaria (art. 116 TUIR).
    • Conviene se l’aliquota IRPEF marginale dei soci è inferiore al carico combinato IRES + imposta sostitutiva sui dividendi.

    Come funziona la trasparenza fiscale per le SRL

    Una SRL paga normalmente l’IRES, l’imposta sul reddito delle società, al 24% sui propri utili. Quando poi distribuisce dividendi ai soci persone fisiche, questi pagano un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%. In pratica lo stesso utile viene tassato due volte: prima in capo alla società, poi in capo al socio. È la cosiddetta ‘doppia imposizione economica’.

    L’art. 116 del TUIR (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi) offre una via alternativa: la ‘piccola trasparenza’. Con questa opzione la SRL non paga l’IRES in proprio; il suo reddito viene invece imputato direttamente ai soci, ciascuno per la propria quota, e tassato con l’IRPEF progressiva come se fossero una società di persone. Il dividendo poi non sconta più il 26%, perché il reddito è già stato tassato al momento della produzione.

    Attenzione: la trasparenza significa che il socio paga le imposte sull’utile della SRL anche se quell’utile non gli viene mai distribuito fisicamente. Se la società lascia l’utile in cassa per reinvestirlo, il socio deve comunque versare l’IRPEF sulla propria quota di reddito imputato. Questo è il principale punto di attenzione prima di scegliere l’opzione.

    IRES ordinaria vs trasparenza fiscale SRL – confronto testa a testa
    Aspetto IRES ordinaria (regime base) Trasparenza fiscale (art. 116 TUIR)
    Chi paga le imposte sul reddito La società (IRES 24%) I soci (IRPEF progressiva)
    Aliquota sul reddito societario 24% fisso (eventuale mini-IRES 20%) 23% / 33% / 43% secondo scaglioni IRPEF del socio
    Tassazione del dividendo distribuito Imposta sostitutiva 26% in capo al socio Nessuna: il reddito è già stato imputato
    Carico se utile reinvestito (non distribuito) Solo IRES 24%; il socio non paga nulla Il socio paga IRPEF sull'utile imputato anche senza incassare
    Opzione vincolante No (regime ordinario) Sì, triennale; requisiti art. 116 TUIR
    Doppia imposizione economica Sì (IRES + 26% dividendo) No

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha un reddito imponibile di 100.000 euro. Socio unico Tizio.

      Regime IRES ordinario: Alfa paga IRES 24% = 24.000 euro. Utile netto 76.000 euro. Se Tizio incassa tutto come dividendo: 76.000 × 26% = 19.760 euro di imposta sostitutiva. Carico totale: 24.000 + 19.760 = 43.760 euro (43,76% del reddito lordo).

      Trasparenza fiscale: Alfa non paga IRES. Tizio dichiara 100.000 euro come proprio reddito. Se il suo reddito complessivo è già oltre 50.000 euro, l’aliquota marginale è 43%: imposta = 43.000 euro. Carico totale: 43.000 euro. In questo caso la trasparenza è marginalmente più conveniente e il dividendo futuro non costerà nulla. Se invece Tizio avesse un reddito complessivo basso (sotto 28.000 euro), l’aliquota marginale sarebbe 23%: imposta = 23.000 euro, un risparmio netto di oltre 20.000 euro rispetto all’IRES ordinaria.

    Documenti necessari

    • Statuto della SRL (per verifica compagine e requisiti)
    • Ultime dichiarazioni dei redditi dei soci (per stimare l’aliquota IRPEF marginale)
    • Delibera assembleare di opzione per la trasparenza (da depositare nei termini)
    • Bilancio della SRL degli ultimi due esercizi (requisiti dimensionali art. 116)
    • Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione triennale

    Caso 1: SRL con soci a basso reddito – trasparenza conveniente

    Scenario. Beta Srl ha due soci al 50%: Tizio e Caio, entrambi con redditi personali contenuti. La società produce 80.000 euro di utile l’anno e i soci intendono distribuirlo integralmente.

    Come si applica. Con IRES ordinaria: Beta paga 19.200 euro (24% di 80.000). Utile netto 60.800 euro diviso a metà: 30.400 euro ciascuno. Ciascun socio paga 30.400 × 26% = 7.904 euro di imposta sostitutiva. Carico totale sui due soci: 19.200 + 15.808 = 35.008 euro. Con trasparenza: i 80.000 euro sono imputati 40.000 a testa. Se l’aliquota IRPEF marginale di ciascuno si ferma al 23% (reddito totale sotto 28.000 euro), imposta totale = 40.000 × 23% × 2 = 18.400 euro. Risparmio: oltre 16.000 euro l’anno.

    In pratica

    • Quando i soci hanno redditi personali bassi, la trasparenza può abbattere il carico fiscale complessivo anche del 30-40%.
    • La convenienza si riduce man mano che sale l’aliquota marginale dei soci: il combinato IRES 24% + sostitutiva 26% sui dividendi equivale a circa il 43,8%, quindi per soci già nello scaglione del 43% (oltre 50.000 euro, più addizionali) il vantaggio della trasparenza in gran parte svanisce.
    • Ricordare: con la trasparenza si paga IRPEF anche sugli utili non distribuiti.

    Caso 2: SRL che vuole reinvestire gli utili – IRES ordinaria preferibile

    Scenario. Alfa SRL produce 120.000 euro di utile e decide di non distribuire nulla ai soci: vuole reinvestire tutto nello sviluppo dell’attività. Socio unico Tizio, reddito personale già elevato.

    Come si applica. Con IRES ordinaria: Alfa paga 28.800 euro (24%); Tizio non paga nulla perché non incassa dividendi. Carico immediato: 28.800 euro. Con trasparenza: Tizio deve dichiarare 120.000 euro in aggiunta ai propri redditi. Con aliquota marginale al 43% sull’eccedenza oltre 50.000 euro, l’imposta aggiuntiva potrebbe superare i 50.000 euro, nonostante non abbia incassato un euro dalla SRL. In questo scenario la trasparenza è penalizzante.

    In pratica

    • Se la società ha una strategia di reinvestimento degli utili, l’IRES ordinaria protegge il socio dal pagare IRPEF su redditi mai percepiti.
    • La trasparenza fiscale è ideale solo quando si prevede la distribuzione sistematica degli utili e l’aliquota IRPEF dei soci è bassa.
    • Valutare l’opzione con un commercialista prima del triennio: il vincolo è pluriennale e non si può cambiare in corsa.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cos'è la trasparenza fiscale per le SRL?

    È un’opzione (art. 116 TUIR) che consente alle SRL con determinate caratteristiche di non pagare l’IRES in proprio: il reddito societario viene invece imputato direttamente ai soci e tassato con la loro IRPEF personale, come accade nelle società di persone.

    Quando conviene scegliere la trasparenza?

    Conviene quando l’aliquota IRPEF marginale dei soci è inferiore al carico combinato di IRES (24%) più imposta sostitutiva sui dividendi (26%), e quando la società distribuisce regolarmente gli utili anziché tenerli in cassa.

    Il socio paga anche se non riceve dividendi?

    Sì: con la trasparenza il socio è tassato sull’utile imputato anche se la SRL non distribuisce nulla. Questo è il rischio principale da valutare prima di optare per il regime.

    Quali requisiti servono per l'art. 116 TUIR?

    La SRL deve avere soci persone fisiche e rispettare i requisiti dimensionali e di compagine societaria previsti dall’art. 116. L’opzione è triennale e va comunicata all’Agenzia delle Entrate nei termini.

    La doppia imposizione sparisce davvero con la trasparenza?

    Sì: poiché il reddito è già tassato in capo al socio con l’IRPEF, il successivo prelievo del dividendo non sconta più l’imposta sostitutiva del 26%. Si elimina così la doppia imposizione economica tipica della SRL ordinaria.

    Cosa succede se la SRL entra in perdita con la trasparenza?

    Le perdite fiscali della società vengono imputate ai soci proporzionalmente alle quote e possono essere usate per abbattere altri redditi del socio, entro i limiti di legge. È un ulteriore vantaggio della trasparenza in anni di perdita.

  • Art. 12 DPR 602/1973 – Formazione e contenuto dei ruoli

    Art. 12 DPR 602/1973 – Formazione e contenuto dei ruoli

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. L’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

    2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonche’ le modalita’ dell’intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.

    3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo’ farsi luogo all’iscrizione.

    4. Il ruolo e’ sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

    4-bis. L’estratto di ruolo non e’ impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

  • Donazioni e crowdfunding ricevuti: quando si dichiarano

    In sintesi

    • Donazione pura (liberalita’): una somma ricevuta senza alcuna controprestazione non e’ reddito ai fini IRPEF. Tuttavia, le donazioni di importo significativo possono essere soggette all’imposta sulle donazioni (imposta di donazione/successione), che e’ un tributo separato.
    • Reward crowdfunding: se chi dona riceve in cambio un bene o un servizio (es. copia di un libro, prodotto anticipato, accesso a contenuti), il corrispettivo e’ ricavo e va dichiarato. Se l’attivita’ e’ abituale, serve la partita IVA.
    • Raccolta fondi per un progetto imprenditoriale: i proventi del crowdfunding che finanziano un’attivita’ d’impresa o professionale rientrano nei ricavi dell’attivita’ stessa.
    • Donazioni su Twitch, YouTube, Patreon: le donazioni dei fan possono avere natura di liberalita’, ma se sono la forma di remunerazione del lavoro del creator (legata alla produzione di contenuti), il fisco le considera compensi imponibili.
    • Imposta sulle donazioni: le liberalita’ tra estranei sopra determinate franchigie possono essere soggette all’imposta sulle successioni e donazioni, che e’ distinta dall’IRPEF e non si dichiara nel 730.

    Donazione o corrispettivo? La distinzione che cambia tutto

    Ricevere fondi da una raccolta online o da donatori puo’ sembrare un regalo, ma dal punto di vista fiscale la natura di ogni somma ricevuta e’ determinante per capire se e come dichiararla.

    La donazione pura, cioe’ la liberalita’ ricevuta senza alcuna controprestazione, non e’ reddito ai fini IRPEF. Non va dichiarata nel 730 o nel Modello Redditi PF come reddito imponibile. Il donante trasferisce una ricchezza gia’ tassata (o esente) e il beneficiario non ha guadagnato nulla in senso reddituale: non ha lavorato, non ha ceduto nulla, non ha assunto obblighi. Tuttavia, per le donazioni di importo rilevante tra soggetti non legati da parentela stretta, puo’ scattare l’imposta sulle successioni e donazioni, che e’ un tributo patrimoniale separato e non riguarda la dichiarazione dei redditi.

    Il crowdfunding di tipo ‘reward’, invece, funziona diversamente: chi versa una somma riceve in cambio qualcosa (un prodotto, un servizio, un accesso esclusivo). In questo caso la raccolta e’ sostanzialmente un anticipo di vendita. Se l’attivita’ e’ occasionale, i proventi rientrano nei redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente (rigo D5 del quadro D). Se e’ strutturata e continua, si tratta di attivita’ d’impresa e serve la partita IVA.

    Le donazioni ricevute dai fan su piattaforme come Twitch, YouTube o Patreon meritano un’analisi caso per caso. Se il creator produce contenuti in modo professionale e le donazioni sono la sua principale fonte di reddito, il fisco tende a qualificarle come compensi per la produzione di contenuti, non come liberalita’. In questo caso sono reddito imponibile e, se l’attivita’ e’ abituale, richiedono la partita IVA.

    Tipi di raccolta fondi e trattamento fiscale
    Tipo di raccolta Controprestazione? Trattamento fiscale Modello e quadro
    Donazione pura tra privati (liberalita') No Non e' reddito IRPEF; eventuale imposta di donazione separata Non va nel 730
    Reward crowdfunding occasionale Si' (bene o servizio) Reddito diverso – attivita' commerciale occasionale 730, quadro D, rigo D5 cod. 1
    Reward crowdfunding abituale/strutturato Si' Reddito d'impresa o lavoro autonomo, P.IVA Modello Redditi PF
    Donazioni fan a creator professionista Indirettamente (contenuti) Compenso imponibile se legato all'attivita' Modello Redditi PF (LM/RE/RF)
    Equity crowdfunding (quote societarie) Si' (partecipazione) Reddito da partecipazione societaria, regole proprie Quadro RH o D1

    Esempio pratico

    • Caio e’ un musicista indipendente che lancia una campagna su una piattaforma di crowdfunding per finanziare il suo primo album. Raccoglie 8.000 euro da 200 sostenitori, ognuno dei quali riceve in cambio una copia digitale dell’album e il nome nei ringraziamenti. Poiche’ c’e’ una controprestazione (la copia digitale), si tratta di ricavi da attivita’ commerciale. Se l’attivita’ e’ occasionale, Caio riporta 8.000 euro nel rigo D5 del quadro D (codice 1). Se invece Caio pubblica album regolarmente e il crowdfunding e’ parte del suo modello di business abituale, deve avere la partita IVA e dichiarare con il Modello Redditi PF.

    Documenti necessari

    • Estratto conto della piattaforma di crowdfunding con il totale dei fondi raccolti e le singole transazioni
    • Contratto o pagina della campagna che specifichi se e quale controprestazione e’ prevista per i donatori
    • Eventuale Certificazione Unica rilasciata dalla piattaforma italiana (per compensi soggetti a ritenuta)
    • Documentazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto (se deducibili come spese inerenti)
    • Atto di donazione o documentazione scritta per liberalita’ di importo significativo (utile per escludere la natura reddituale)

    Caso 1 – Tizio: raccolta fondi per emergenza personale (liberalita' pura)

    Scenario. Tizio ha subito un furto e alcuni amici e colleghi hanno avviato una raccolta fondi online per aiutarlo, raccogliendo 2.500 euro. Non c’e’ alcuna controprestazione: i donatori non ricevono nulla in cambio.

    Come si applica. Le somme ricevute sono donazioni pure, cioe’ liberalita’. Non sono reddito ai fini IRPEF e non vanno dichiarate nel 730. Tizio non deve compilare nessun quadro aggiuntivo. Le donazioni non sono corrispettivi per prestazioni, non derivano da un’attivita’ lavorativa e non rientrano in nessuna categoria di reddito imponibile prevista dal TUIR. L’imposta sulle donazioni, in questo caso tra non parenti e per importi sotto le franchigie rilevanti, non e’ dovuta.

    In pratica

    • La liberalita’ pura ricevuta senza controprestazione non va dichiarata come reddito nel 730.
    • Conservare documentazione (messaggi, estratti conto della piattaforma) che attesti la natura di donazione e l’assenza di controprestazione.
    • Per donazioni molto elevate tra estranei, verificare se e’ dovuta l’imposta sulle donazioni (tributo separato, non nel 730).

    Caso 2 – Caio: creator con donazioni Twitch come principale entrata

    Scenario. Caio produce contenuti su Twitch ogni giorno per ore. Nel 2025 ha ricevuto 15.000 euro tra abbonamenti, donazioni dirette dai fan durante le live e quote della piattaforma. Non ha partita IVA.

    Come si applica. L’attivita’ di Caio e’ professionale e continuativa: la produzione di contenuti e’ il suo lavoro. Le somme ricevute, anche se formalmente etichettate come ‘donazioni’ dalla piattaforma, sono compensi per la sua attivita’ creativa. Non possono essere considerate liberalita’ pure perche’ sono strettamente legate alla produzione di contenuti. Caio deve aprire la partita IVA, dichiarare con il Modello Redditi PF e, se rientra nei limiti, optare per il regime forfetario (limite di accesso 85.000 euro di ricavi nell’anno precedente; imposta sostitutiva 15%, o 5% per i primi cinque anni di attivita’ nuova).

    In pratica

    • Le ‘donazioni’ dei fan a un creator professionale non sono liberalita’: sono compensi per la produzione di contenuti.
    • Attivita’ continuativa = P.IVA obbligatoria; il 730 non e’ adatto per questi redditi.
    • Il regime forfetario e’ la soluzione piu’ comune per i creator all’inizio: aliquota 15% (o 5% per i primi cinque anni) sull’imponibile determinato forfetariamente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le donazioni ricevute dagli amici su GoFundMe sono tassabili?

    Se sono liberalita’ pure, cioe’ senza controprestazione, non sono reddito IRPEF e non vanno dichiarate nel 730. Potrebbero in astratto rilevare ai fini dell’imposta sulle donazioni per importi molto elevati, ma si tratta di un tributo separato dal 730.

    Il reward crowdfunding e' sempre reddito da dichiarare?

    Si’, se c’e’ una controprestazione (un bene o un servizio per chi versa). I fondi raccolti sono ricavi da attivita’ commerciale o professionale. Se l’attivita’ e’ occasionale, vanno nel rigo D5 del quadro D; se e’ abituale, serve la partita IVA.

    Le donazioni Twitch o YouTube sono reddito?

    Se l’attivita’ di produzione di contenuti e’ professionale e continuativa, si’: le donazioni dei fan sono compensi imponibili, anche se chiamate ‘donazioni’ dalla piattaforma. Si’ a P.IVA e Modello Redditi PF per chi fa questa attivita’ abitualmente.

    Devo dichiarare i fondi raccolti per un progetto artistico su Kickstarter?

    Dipende dalla struttura della campagna. Se c’e’ una controprestazione (copia dell’opera, accesso esclusivo, merchandising), si tratta di ricavi da dichiarare. Se i sostenitori non ricevono nulla in cambio, e’ una liberalita’.

    L'imposta sulle donazioni si paga nel 730?

    No. L’imposta sulle successioni e donazioni e’ un tributo separato dall’IRPEF e non si dichiara nel Modello 730. E’ disciplinata da normativa specifica e riguarda i trasferimenti di patrimonio, non i redditi prodotti.

    Se ricevo fondi da un mecenate senza controprestazione, devo dichiarare?

    Se si tratta di una liberalita’ pura, non e’ reddito IRPEF. Se invece la somma e’ condizionata alla realizzazione di un’opera o di una prestazione artistica, la natura e’ quella di un compenso professionale imponibile, da dichiarare con la partita IVA se l’attivita’ e’ abituale.

  • Art. 11 DPR 602/1973 – Oggetto e specie dei ruoli

    Art. 11 DPR 602/1973 – Oggetto e specie dei ruoli

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.

    2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.

    3. I ruoli straordinari sono formati quando vi e’ fondato pericolo per la riscossione.

  • Recesso del socio da una SRL: come viene tassata la liquidazione

    In sintesi

    • La quota liquidata al socio recedente spetta sulla base del valore effettivo del patrimonio, non del valore nominale della partecipazione.
    • L’eccedenza rispetto al costo fiscale della partecipazione costituisce reddito tassabile per il socio.
    • Dividendo o plusvalenza: se la società rimborsa usando riserve di utili si applica la tassazione come dividendo; se l’operazione è strutturata come annullamento/cessione della quota si applica la disciplina della plusvalenza.
    • Per la società i rimborsi ai soci non sono costi deducibili: non riducono il reddito imponibile IRES.
    • Imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza per il socio persona fisica (dal 2019 senza distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate).

    Come funziona il recesso da una SRL e la tassazione della liquidazione

    Quando un socio decide di uscire da una SRL – o quando ne ha diritto per legge in presenza di cause previste dallo statuto o dal codice civile – la società deve liquidargli il valore della quota. Questa somma non è mai «neutra» dal punto di vista fiscale: la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è reddito per il socio e andrà tassata. La domanda chiave è: come viene tassata? La risposta dipende da come la società esegue il rimborso.

    Il codice civile prevede che al socio recedente spetti una somma pari al valore effettivo della sua partecipazione, determinato tenendo conto del patrimonio reale della società (non del semplice valore nominale delle quote iscritto nello statuto). Se la società vale molto di più di quanto versato originariamente dal socio, la differenza – l’eccedenza rispetto al costo fiscale della partecipazione – è reddito imponibile.

    La natura di questo reddito – dividendo oppure plusvalenza – dipende dalle modalità tecniche con cui la società esegue il rimborso. Se utilizza riserve di utili distribuendole al socio uscente, si ha tassazione come dividendo. Se invece l’operazione è strutturata come annullamento della quota (o come cessione ad altri soci), si applica la disciplina delle plusvalenze da partecipazioni.

    Dal lato della società, i rimborsi ai soci in sede di recesso non sono costi deducibili. Non riducono il reddito imponibile ai fini IRES: sono trattati come restituzioni di capitale o distribuzioni di utili, non come spese.

    Tassazione della quota liquidata al socio recedente (persona fisica)
    Modalità di rimborso Natura del reddito Regime fiscale
    Rimborso con utilizzo di riserve di utili Dividendo Ritenuta a titolo d'imposta (regime ordinario dividendi)
    Annullamento della quota / cessione della partecipazione Plusvalenza (reddito diverso di natura finanziaria) Imposta sostitutiva 26% sulla plusvalenza netta
    Parte corrispondente al costo fiscale della partecipazione Restituzione di capitale Non tassabile
    Rimborsi ai soci – lato società Non deducibile Non riducono il reddito IRES

    Esempio pratico

    • Il socio Tizio detiene una quota del 30% in Alfa SRL. Il costo fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione è 15.000 euro (quanto versò all’atto della costituzione). Al momento del recesso, il valore effettivo del patrimonio netto di Alfa SRL è 200.000 euro: la quota di Tizio vale quindi 60.000 euro (30% di 200.000). L’eccedenza tassabile è 60.000 – 15.000 = 45.000 euro. Se il rimborso avviene con annullamento della quota, Tizio paga un’imposta sostitutiva del 26% su 45.000 euro, pari a 11.700 euro. Se invece la società rimborsa attingendo a riserve di utili, si applica la tassazione come dividendo.

    Documenti necessari

    • Atto di recesso del socio con indicazione della data e della causa di recesso
    • Delibera assembleare o perizia di stima che determina il valore effettivo della partecipazione
    • Documentazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (atto di acquisto, versamenti di aumento, ecc.)
    • Estratto conto o bonifico del rimborso della quota
    • Eventuale perizia di un esperto nominato dal tribunale (se i soci non si accordano sul valore)
    • Modello Redditi PF per la dichiarazione della plusvalenza (quadro RT) o del dividendo (quadro RL)

    Caso 1 – Recesso con rimborso strutturato come plusvalenza

    Scenario. Caio detiene il 25% di Alfa SRL e decide di recedere dopo un disaccordo strategico con gli altri soci. Il costo fiscale della sua partecipazione è 10.000 euro. Il valore effettivo della quota, determinato in base al patrimonio netto reale, è 50.000 euro. La società rimborsa Caio attraverso l’annullamento della quota, senza attingere a riserve di utili specificamente identificate.

    Come si applica. L’operazione è trattata come realizzo di plusvalenza. La plusvalenza è pari a 50.000 – 10.000 = 40.000 euro. Caio, socio persona fisica, paga un’imposta sostitutiva del 26% su 40.000 euro, pari a 10.400 euro. La plusvalenza va dichiarata nel quadro RT del modello Redditi PF. Per Alfa SRL il rimborso di 50.000 euro a Caio non è un costo deducibile: non riduce il reddito imponibile IRES dell’esercizio.

    In pratica

    • La plusvalenza = somma ricevuta (50.000 euro) meno costo fiscale della partecipazione (10.000 euro) = 40.000 euro.
    • Imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza: 10.400 euro, da versare con F24 nei termini della dichiarazione.
    • Alfa SRL non deduce nulla: il rimborso a Caio non è un costo fiscale.

    Caso 2 – Recesso con rimborso da riserve di utili (tassazione come dividendo)

    Scenario. Il socio Tizio detiene il 40% di Alfa SRL e recede. Il valore della quota è 80.000 euro, di cui 20.000 corrispondono al costo fiscale della partecipazione e 60.000 all’eccedenza. La società ha a disposizione riserve di utili e rimborsa i 60.000 euro di eccedenza attingendo espressamente a tali riserve.

    Come si applica. I 20.000 euro corrispondenti al costo fiscale della partecipazione sono una restituzione di capitale: non tassabili. I 60.000 euro provenienti dalle riserve di utili sono assimilati a un dividendo. La tassazione segue il regime ordinario dei dividendi per i soci persone fisiche. Per Alfa SRL, anche in questo caso, il rimborso non è un costo deducibile ai fini IRES.

    In pratica

    • Solo la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione è tassabile: i 20.000 euro di ‘restituzione di capitale’ non generano alcun reddito.
    • La parte proveniente da riserve di utili (60.000 euro) è tassata come dividendo, non come plusvalenza: regimi fiscali diversi.
    • La distinzione tra le due modalità di rimborso deve essere documentata chiaramente nella delibera assembleare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si calcola il valore della quota al momento del recesso?

    Il valore è determinato sulla base del patrimonio netto effettivo della società, non del valore nominale delle quote. Se i soci non raggiungono un accordo, il tribunale nomina un esperto che stima il valore. La perizia è vincolante salvo errori manifesti.

    Il recesso da una SRL è sempre tassabile?

    No. Solo la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è tassabile. Se il socio ha sempre perso valore (la quota vale meno di quanto ha versato), non emerge alcun reddito e, a seconda della struttura dell’operazione, potrebbe emergere una minusvalenza deducibile.

    Cosa succede se la società non ha liquidità per pagare il recedente?

    Il codice civile prevede che, se la liquidazione della quota mette a rischio l’integrità del capitale, la società può ridurre il capitale, trasformarsi o sciogliersi. Non è obbligata a indebitarsi per pagare il socio uscente, ma deve trovare una soluzione tra le opzioni previste dalla legge.

    La minusvalenza da recesso è deducibile?

    Per il socio persona fisica, la minusvalenza (quota che vale meno del costo fiscale) è un reddito diverso negativo compensabile con altre plusvalenze di natura finanziaria entro i quattro esercizi successivi, non con redditi di altra natura.

    I costi legali del recesso sono deducibili per la società?

    I costi amministrativi e notarili dell’operazione (delibere, perizie, atti) possono essere deducibili come spese ordinarie di gestione. Il rimborso della quota al socio, invece, non è mai deducibile come costo ai fini IRES.

    Come si dichiara la plusvalenza da recesso nel modello Redditi PF?

    La plusvalenza da recesso (quando trattata come reddito diverso di natura finanziaria) va dichiarata nel quadro RT del modello Redditi PF, che accoglie i redditi soggetti all’imposta sostitutiva del 26%. Se invece il rimborso è qualificato come dividendo, va dichiarato nel quadro RL.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.