Autore: Andrea Marton

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 120 CPI – Giurisdizione e competenza

    Art. 120 CPI – Giurisdizione e competenza

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l’azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l’udienza in cui il processo deve proseguire.

    2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma

    3. Quando il convenuto non ha residenza, né domicilio né dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui l’attore ha la residenza o il domicilio. Qualora né l’attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l’autorità giudiziaria di Roma.

    3. L’indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

    4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 .

    5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell’ articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell’ articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma

    4. 6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.

    6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare.

  • Art. 108 D.Lgs. 159/2011 – Direzione investigativa antimafia

    Art. 108 D.Lgs. 159/2011 – Direzione investigativa antimafia

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.

    2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni.

    3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.

    4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all' articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 , devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, è assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.

    5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 107, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo articolo 107.

    6. Alla D.I.A. è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il direttore della D.I.A. riferisce al Consiglio generale di cui all'articolo 107 sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.

    7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie.

    8. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato opera nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della D.I.A. per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonché le modalità attuative di individuazione, di assegnazione e di impiego del medesimo personale.

    9. 9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 107, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione è articolata come segue: a) reparto investigazioni preventive; b) reparto investigazioni giudiziarie; c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.

    10. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 9 si provvede con le modalità e procedure indicate nell' articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalità e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.

  • Art. 67 DPR 445/2000

    Art. 67 DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)

    2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. (R)

    3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R)

  • Art. 148 Cod. Amb. – [Abrogato]

    Art. 148 Cod. Amb. – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Appello – Glossario giuridico

    Appello: mezzo di impugnazione ordinario con cui si chiede al giudice di secondo grado (Corte d’appello o Tribunale in funzione di giudice d’appello) il riesame della sentenza emessa in primo grado.

    Significato giuridico

    L’appello e disciplinato dagli artt. 339 ss. c.p.c. (civile) e dagli artt. 593 ss. c.p.p. (penale). Termini: 30 giorni dalla notifica della sentenza, o 6 mesi dalla pubblicazione se la sentenza non viene notificata. Motivi: errores in iudicando (errori nell’applicazione del diritto), errores in procedendo (vizi del procedimento), errato apprezzamento delle prove. Si propone con citazione (nuovo atto di citazione contenente i motivi specifici) o con ricorso nei casi previsti (es. processo del lavoro). Effetto: devolutivo (la cognizione del giudice di secondo grado e limitata alle questioni espressamente censurate dall’appellante). La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha introdotto modifiche: rafforzato il filtro di inammissibilita per appelli manifestamente infondati (art. 348-bis c.p.c.), nuovo modello di udienza e di trattazione. L’appello sospende l’esecutivita della sentenza solo su istanza dell’appellante e con provvedimento del giudice (art. 283 c.p.c.) in presenza di gravi e fondati motivi.

    Esempio pratico

    Tizio condannato in primo grado al pagamento di 100.000 euro. Entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, Tizio propone appello articolando motivi specifici: errato apprezzamento della prova testimoniale, mancata valutazione di un documento decisivo, erronea applicazione di norme civilistiche. Contestualmente chiede la sospensione dell’esecutivita per il grave pregiudizio. La Corte d’appello, valutati i motivi, conferma o riforma la sentenza con propria pronuncia.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal ricorso per cassazione (artt. 360 ss. c.p.c.), mezzo di impugnazione di legittimita (non di merito), proponibile contro sentenze d’appello e d’unico grado per soli motivi di diritto. Diverge dalla revocazione (art. 395 c.p.c.), mezzo straordinario per errori specifici (dolo, falso, errore di fatto). Si distingue dall’opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.), atto introduttivo del giudizio di merito dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, non e un’impugnazione tecnica.

    Riferimenti normativi

    • art. 339 c.p.c. – appellabilita delle sentenze
    • art. 342 c.p.c. – forma dell’appello (motivi specifici)
    • art. 348-bis c.p.c. – filtro di inammissibilita
    • d.lgs. 149/2022 (Cartabia) – riforma dell’appello
    • artt. 593 ss. c.p.p. – appello penale
  • Art. 46-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Responsabilità del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni)

    Art. 46-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Responsabilità del consiglio di amministrazione relativa ai modelli interni)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Il consiglio di amministrazione dell'impresa approva la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno da inviare all'IVASS ai sensi dell'articolo 46-bis, nonché la richiesta di autorizzazione di eventuali modifiche rilevanti da apportare successivamente a tale modello.

    2. Il consiglio di amministrazione pone in essere sistemi atti a garantire che il modello interno funzioni adeguatamente su base continuativa.

    ))

  • Delitto – Glossario giuridico

    Delitto: categoria di reato di maggiore gravita rispetto alla contravvenzione, punita con le pene principali della reclusione (detentiva), della multa (pecuniaria) o di entrambe.

    Significato giuridico

    Il delitto e disciplinato dagli artt. 39 ss. c.p. La distinzione tra delitti e contravvenzioni e formale: si basa sulla diversa tipologia delle pene previste (artt. 17, 22-26 c.p.). I delitti sono di regola puniti a titolo di dolo (volonta cosciente e diretta), salvo che la legge li preveda espressamente come colposi o preterintenzionali (art. 42 c.p.). I delitti tutelano i beni giuridici piu rilevanti (vita, integrita fisica, patrimonio, fede pubblica, sicurezza dello Stato). Sono puniti con reclusione (da 15 giorni a 24 anni), multa (da 50 a 50.000 euro), ergastolo (per i delitti piu gravi). Il termine di prescrizione e generalmente piu lungo rispetto alle contravvenzioni (art. 157 c.p.). Esempi tipici: omicidio (art. 575 c.p.), furto (art. 624 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), corruzione (art. 318 c.p.).

    Esempio pratico

    Tizio sottrae dal portafoglio di Caio 500 euro: integra il delitto di furto (art. 624 c.p.), punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 154 a 516 euro. Si tratta di delitto doloso: Tizio ha agito volontariamente con il fine di impossessarsi della cosa altrui. Tizio puo essere condannato a pena detentiva (reclusione) o pecuniaria (multa), o entrambe.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla contravvenzione (artt. 39, 17 c.p.), punita con arresto e/o ammenda, di regola anche per colpa, con termini di prescrizione piu brevi. Diverge dall’illecito amministrativo depenalizzato (l. 689/1981), sanzionato in via amministrativa. La distinzione delitto/contravvenzione, pur risalente, mantiene rilevanza pratica per: regime delle pene, elemento soggettivo richiesto, prescrizione, tentativo (ammesso solo nei delitti).

    Riferimenti normativi

    • art. 39 c.p. – distinzione tra delitti e contravvenzioni
    • art. 17 c.p. – pene principali per i delitti
    • art. 22 c.p. – ergastolo
    • art. 23 c.p. – reclusione
    • art. 24 c.p. – multa
  • Art. 104 D.P.R. 115/2002

    Art. 104 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

  • Art. 82 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

    Art. 82 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l’importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

  • Art. 37 TUEL – Articolo 37

    Art. 37 TUEL – Articolo 37

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e: a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia; e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti; h) da 12 membri negli altri comuni.

    2. 2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e: a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti; b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti; c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti; d) da 24 membri nelle altre province.

    3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

    4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale.

  • Art. 122 TUEL – [Abrogato]

    Art. 122 TUEL – Articolo abrogato

    Articolo abrogato