Art. 5 DPR 602/1973 – Esattoria competente per versamenti diretti (abrogato)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241, art. 24]
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241, art. 24]
Hai iniziato a monetizzare il tuo podcast con sponsorizzazioni, messaggi di supporto dei listener o abbonamenti premium? Prima di tutto e’ importante capire come il fisco italiano classifica questi guadagni. Non esiste una categoria fiscale dedicata al ‘podcaster’: a seconda di come svolgi l’attivita’, i tuoi proventi possono rientrare tra i redditi diversi (se sei occasionale), tra i redditi da lavoro autonomo o d’impresa (se hai aperto partita IVA).
La differenza pratica e’ enorme. Se sei occasionale, non hai obblighi IVA, non tieni una contabilita’ formale e dichiari i compensi in una sezione semplice del modello 730. Se invece hai contratti fissi con sponsor, pubblichi con cadenza regolare e stai costruendo un business, l’attivita’ e’ abituale: devi aprire partita IVA e scegliere il regime fiscale piu’ adatto.
Un elemento spesso trascurato e’ la natura delle ‘donazioni’ dei listener. Quando un ascoltatore ti manda soldi su Ko-fi o Patreon in cambio di un episodio extra o di un accesso anticipato, non si tratta di una liberalita’ esente: e’ un corrispettivo per un servizio. Il fisco lo tratta come un compenso normale. Solo i contributi del tutto liberi, senza alcun corrispettivo, potrebbero in teoria avere una qualificazione diversa, ma nella pratica e’ difficile sostenere questa distinzione.
Vediamo i due scenari principali, con esempi concreti e le istruzioni per compilare la dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025).
| Tipo di provento | Regime | Quadro | Aliquota |
|---|---|---|---|
| Sponsorizzazione occasionale (pochi contratti, no continuita') | Reddito diverso art. 67 TUIR | D5 / RL15 codice '2' | IRPEF progressiva 23%-43% |
| Donazioni/abbonamenti piattaforme esterne (occasionale) | Reddito diverso art. 67 TUIR | D5 / RL15 codice '2' | IRPEF progressiva 23%-43% |
| Attivita' abituale, forfettario (ricavi <= 85.000 euro) | Lavoro autonomo/impresa | LM – Redditi PF | Imposta sostitutiva 15% (5% primi 5 anni) |
| Attivita' abituale, regime ordinario | Lavoro autonomo/impresa | RE o RF – Redditi PF | IRPEF su reddito netto |
Caio ha un podcast di storia e nel 2025 ha stretto tre accordi di sponsorizzazione con altrettante aziende italiane, incassando complessivamente 4.800 euro lordi. Le aziende hanno applicato la ritenuta del 20 per cento (960 euro), quindi Caio ha effettivamente ricevuto 3.840 euro. Nel modello 730 Caio indica 4.800 euro nel rigo D5, colonna 2 (importo lordo), e 960 euro nella colonna 4 (ritenute). Caio puo’ dedurre le spese documentate in colonna 3 (es. acquisto microfono, abbonamento software di montaggio), ma soltanto fino a concorrenza dei 4.800 euro. L’importo netto concorre all’IRPEF insieme ai suoi altri redditi.
Scenario. Tizio gestisce un podcast sportivo amatoriale. Nel 2025 ha ricevuto tre pagamenti da altrettanti sponsor locali: 800, 1.200 e 1.000 euro, per un totale di 3.000 euro lordi. Ogni sponsor ha applicato la ritenuta del 20 per cento. Non ha partita IVA e non ha un’attivita’ strutturata.
Come si applica. I 3.000 euro sono redditi diversi da lavoro autonomo occasionale. Tizio compila il rigo D5 del modello 730: in colonna 1 indica il codice ‘2’, in colonna 2 indica 3.000 euro (lordo), in colonna 3 indica le eventuali spese documentate inerenti la produzione del podcast, in colonna 4 indica 600 euro di ritenute (20% di 3.000). Il reddito netto si somma agli altri redditi e viene tassato IRPEF. Le ritenute si scomputano dall’imposta dovuta.
Scenario. Caio ha un podcast di tecnologia con oltre 5.000 ascoltatori. Nel 2024 ha avuto un contratto annuale con uno sponsor principale e incassato 28.000 euro. Nel 2025 rinnova il contratto e aggiunge altri sponsor. E’ in regime forfettario con codice ATECO relativo ad attivita’ professionali (coefficiente 78 per cento).
Come si applica. L’attivita’ di Caio e’ abituale e organizzata: ha partita IVA e regime forfettario. Nel 2025 dichiarera’ i compensi nel quadro LM del modello Redditi PF. Il reddito imponibile e’ pari ai compensi lordi moltiplicati per il coefficiente 78 per cento. Da questo importo deduce i contributi previdenziali versati e applica l’aliquota del 15 per cento. Caio emette fattura agli sponsor e non subisce la ritenuta d’acconto in quanto contribuente forfettario (indica in fattura che non e’ soggetto a ritenuta).
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
In linea generale si’. Anche se vengono chiamate ‘donazioni’, i contributi dei listener in cambio di contenuti (episodi extra, accesso anticipato, ringraziamenti pubblici) sono corrispettivi per un servizio e rientrano tra i redditi da dichiarare.
No. La ritenuta del 20 per cento la applicano i sostituti d’imposta italiani. Un’azienda estera non ha questo obbligo: ti paga il lordo e sei tu a dover dichiarare il reddito integralmente nella dichiarazione italiana.
Se sei in regime ordinario (partita IVA con regime non forfettario o occasionale con spese documentate), puoi dedurre le spese strettamente inerenti la produzione del podcast, fino a concorrenza dei compensi. In regime forfettario non si deducono le spese analitiche: il coefficiente di redditivita’ gia’ tiene conto dei costi in modo forfettario.
Quando l’attivita’ e’ svolta in modo abituale e organizzato, indipendentemente dall’importo guadagnato. Se hai contratti ripetuti con sponsor, pubblichi con cadenza regolare e costruisci un’audience strutturata, dovresti valutare l’apertura con un commercialista.
Si’, ma se nel 2025 o 2026 il reddito da lavoro dipendente supera 35.000 euro, non puoi accedere al regime forfettario per quell’anno. Questa soglia e’ stata elevata a 35.000 euro per gli anni 2025 e 2026.
Le societa’ sponsor italiane ti rilasciano la Certificazione Unica 2026 (causale M nel punto 1) entro il 31 marzo 2026. Le piattaforme estere forniscono un report di pagamento scaricabile dalla dashboard; conservalo come prova documentale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dalla Legge del 02/12/1975 n. 576, art. 16]
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Nota: la disciplina del versamento diretto qui descritta (con gli importi originari in lire) è superata: dalla riforma della riscossione (D.Lgs. 46/1999) e con il versamento unificato tramite modello F24 (D.Lgs. 241/1997) queste modalità non si applicano più.
Il versamento dell’Irpef, di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega puo’ essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L’azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l’indicazione dell’importo dell’ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l’impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo.
Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l’ammontare del versamento stesso non supera le lire mille.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario:
1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell’art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;
2) (numero abrogato dall’art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976 n. 920);
3) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche’ l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;
4) (numero abrogato dall’art. 1-bis, comma 1 decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546);
5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);
6) l’imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta’ di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:
a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell’art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);
b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell’articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1);
c) l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonche’ l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, ad esclusione dell’imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16 del medesimo decreto;
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all’art. 26, comma 1, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorche’ non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all’art. 26, comma 2, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorche’ non corrisposti;
f) le ritenute sui redditi di cui all’articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all’art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorche’ non corrisposti;
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell’art. 1 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546;
h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Quando una società decide di chiudere i battenti – attraverso la procedura di liquidazione – le regole fiscali cambiano in modo significativo. Non si tratta solo di chiudere i libri contabili: la liquidazione genera obblighi dichiarativi specifici, disciplinati dall’art. 182 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Il principio fondamentale è che la messa in liquidazione spezza il normale periodo d’imposta. Dal momento in cui la società si mette formalmente in liquidazione – cioè dalla data in cui l’assemblea delibera lo scioglimento o si verifica la causa di scioglimento – si chiude il cosiddetto periodo ‘ante-liquidazione’. Questo periodo deve avere la propria dichiarazione dei redditi autonoma, da presentare entro i termini ordinari che decorrono dalla data di effetto.
Dopo questo primo stacco, iniziano i periodi di liquidazione veri e propri. Qui le cose si complicano un po’: il reddito di ciascun anno di liquidazione è determinato in via provvisoria, cioè non è ancora definitivo. Diventa definitivo solo quando il liquidatore deposita il bilancio finale di liquidazione, che chiude l’intera procedura. A quel punto si effettua il conguaglio tra quanto era stato dichiarato provvisoriamente e ciò che risulta dal bilancio definitivo.
Per le società di persone (come una SNC o una SAS) valgono regole analoghe, con una particolarità: se la liquidazione si protrae oltre un certo numero di esercizi, i redditi dichiarati in via provvisoria si considerano definitivi, senza attendere il bilancio finale. In ogni caso, durante la liquidazione i soci di una società di persone continuano a dichiarare i redditi per trasparenza, cioè ciascuno nella propria dichiarazione personale.
| Fase | Periodo | Tipo di dichiarazione |
|---|---|---|
| Ante-liquidazione | Inizio anno → data di effetto liquidazione | Dichiarazione autonoma ordinaria |
| Liquidazione – periodi intermedi | Ciascun anno durante la liquidazione | Dichiarazione con reddito provvisorio |
| Chiusura liquidazione | Deposito bilancio finale | Conguaglio: reddito diventa definitivo |
| Società di persone (liquidazione lunga) | Oltre certi esercizi | Redditi provvisori diventano definitivi per legge |
Alfa SRL delibera la messa in liquidazione il 30 giugno 2025. Il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 è il periodo ante-liquidazione: la società deve presentare una dichiarazione autonoma per questi sei mesi. Dal 1° luglio 2025 inizia il primo periodo di liquidazione. Se il liquidatore deposita il bilancio finale nel 2027, i redditi dichiarati provvisoriamente per il 2025 (seconda metà) e per il 2026 saranno ricalcolati in via definitiva con il conguaglio. La società presenterà una dichiarazione di conguaglio entro i termini ordinari decorrenti dalla data di approvazione del bilancio finale.
Scenario. Alfa SRL, che opera nel settore commerciale, delibera la messa in liquidazione il 1° aprile 2025. Il liquidatore riesce a chiudere tutte le pendenze e deposita il bilancio finale di liquidazione il 20 dicembre 2025.
Come si applica. Si hanno due periodi: dal 1° gennaio al 31 marzo 2025 (ante-liquidazione) e dal 1° aprile al 20 dicembre 2025 (periodo di liquidazione). Poiché il bilancio finale viene approvato nello stesso anno, non c’è una fase di redditi ‘provvisori’ che si protrae nel tempo: il reddito del periodo di liquidazione diventa subito definitivo con il bilancio finale. Il liquidatore presenta due dichiarazioni distinte per i due sottoperiodi del 2025, entrambe entro i termini ordinari che decorrono dalla chiusura della liquidazione.
Scenario. Beta SNC, con due soci (Tizio e Caio), delibera la messa in liquidazione il 15 settembre 2025. La procedura si prolunga per tutto il 2026 e il bilancio finale viene depositato nel marzo 2027.
Come si applica. Il periodo ante-liquidazione va dal 1° gennaio al 14 settembre 2025 e va dichiarato autonomamente. Dal 15 settembre al 31 dicembre 2025 è il primo periodo di liquidazione: il reddito è provvisorio. Tutto il 2026 è un secondo periodo di liquidazione con reddito ancora provvisorio. Solo nel 2027, con il bilancio finale, i redditi diventano definitivi e si effettua il conguaglio. Durante tutti i periodi di liquidazione Tizio e Caio continuano a dichiarare i redditi pro-quota nella propria dichiarazione personale (tassazione per trasparenza delle società di persone).
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
La messa in liquidazione chiude il periodo d’imposta ordinario. Dal momento della delibera di scioglimento si apre il periodo ante-liquidazione, che deve avere una propria dichiarazione autonoma. Iniziano poi i periodi di liquidazione con redditi determinati provvisoriamente.
Il reddito diventa definitivo con il bilancio finale di liquidazione approvato dall’assemblea. Prima di quel momento le dichiarazioni presentate durante la liquidazione hanno carattere provvisorio. Al termine si effettua un conguaglio.
Almeno due: una per il periodo ante-liquidazione e una per il periodo di liquidazione. Se la procedura dura più anni, ci sono dichiarazioni provvisorie per ogni anno, più la dichiarazione finale di conguaglio.
Le regole di base sono analoghe, ma con una specificità: se la liquidazione si protrae oltre un certo numero di esercizi, i redditi che erano stati dichiarati provvisoriamente si considerano definitivi per legge, senza attendere il bilancio finale. I soci continuano a dichiarare per trasparenza.
Entro i termini ordinari che decorrono dalla data di effetto della messa in liquidazione (non dall’anno solare). È una dichiarazione autonoma rispetto a quella dell’esercizio precedente.
L’art. 182 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) disciplina la determinazione del reddito nei periodi di liquidazione, sia per le società di capitali che per le società di persone.
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 81 e 82 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalita’ previste dalle norme sulla contabilita’ generale dello Stato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:
a) ritenuta diretta;
b) versamenti diretti del contribuente all’esattoria e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
c) iscrizione nei ruoli.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie, ai Comuni, alle Accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata.
Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle Accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.
Fonte: Normattiva.it.
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, il Governo è delegato ad emanare uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le materie previste nell’allegato A.
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Sono abrogate le disposizioni elencate nell’allegato B al presente testo unico, le quali cessano di produrre effetti dalla data di entrata in vigore del medesimo, con esclusione di quelle che disciplinano le materie degli allegati A, C, D.