Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

In sintesi

  • La messa in liquidazione spezza il periodo d’imposta: per il periodo dall’inizio dell’esercizio alla data di effetto dello scioglimento il liquidatore presenta una dichiarazione autonoma, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quella data.
  • Per SRL e SPA la data di effetto è quella di iscrizione nel registro delle imprese della delibera di scioglimento o della dichiarazione degli amministratori (art. 2484 c.c.), non quella dell’assemblea.
  • Se la liquidazione dura più anni, si presenta una dichiarazione per la residua frazione del primo esercizio e una per ogni esercizio successivo, nei termini ordinari; alla fine, la dichiarazione finale entro nove mesi dalla chiusura o dal deposito del bilancio finale.
  • Per le liquidazioni iniziate dopo il 31 dicembre 2024 l’art. 182 TUIR, riscritto dal D.Lgs. 192/2024, tassa ogni esercizio intermedio in via ordinaria; se la liquidazione si chiude entro cinque esercizi (società di capitali) o tre (imprese individuali e società di persone), le perdite finali possono ridurre i redditi degli esercizi precedenti.
  • Per le liquidazioni iniziate prima vale il vecchio sistema dei redditi provvisori con conguaglio sul bilancio finale.
  • Ai fini IVA l’anno non si spezza: la dichiarazione IVA resta annuale e la firma il liquidatore.

Come funziona la dichiarazione fiscale quando una società si mette in liquidazione

Quando una società decide di chiudere i battenti attraverso la liquidazione volontaria, che il TUIR chiama «liquidazione ordinaria», le regole fiscali cambiano in modo significativo. Non si tratta solo di chiudere i libri contabili: la liquidazione genera obblighi dichiarativi specifici, disciplinati dall’art. 182 del TUIR (determinazione del reddito) e dall’art. 5 del DPR 322/1998 (dichiarazioni e termini).

Il principio fondamentale è che la messa in liquidazione spezza il normale periodo d’imposta. Il primo stacco avviene alla data in cui si producono gli effetti dello scioglimento: per le società di capitali è la data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento oppure, se lo scioglimento è deciso dall’assemblea, della relativa delibera (art. 2484 c.c.). Il reddito del periodo che va dall’inizio dell’esercizio a quella data (periodo «ante liquidazione») si determina con un apposito conto economico e va dichiarato a parte, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo.

Dopo questo primo stacco iniziano i periodi di liquidazione veri e propri. Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui è iniziata, il liquidatore presenta, nei termini ordinari, la dichiarazione per la residua frazione di quell’esercizio e quelle di ogni esercizio successivo (art. 5, comma 3, del DPR 322/1998). Chiusa la liquidazione, presenta la dichiarazione relativa al risultato finale entro nove mesi dalla chiusura o dal deposito del bilancio finale.

Il modo in cui si tassano gli esercizi intermedi è cambiato con il D.Lgs. 192/2024, che ha riscritto l’art. 182 per le liquidazioni iniziate dopo la sua entrata in vigore, il 31 dicembre 2024. Per le società di capitali il reddito di ciascun esercizio intermedio si determina in base al rispettivo bilancio, al netto delle perdite precedenti, e si liquida l’imposta: non è più «provvisorio». Se la liquidazione si chiude entro cinque esercizi, compreso quello in cui è iniziata, la società può rideterminare il reddito dell’ultimo esercizio e, a ritroso, quello dei precedenti, usando le perdite che residuano alla chiusura (il cosiddetto riporto all’indietro).

Per le imprese individuali e le società di persone il reddito della residua frazione e di ogni esercizio intermedio concorre ogni anno al reddito dell’imprenditore o dei soci; se la liquidazione dura non più di tre esercizi, si può rideterminare il reddito con le perdite residue e i soci possono chiedere la tassazione separata.

Le dichiarazioni della società in liquidazione (art. 182 TUIR e art. 5 DPR 322/1998)
Periodo Dichiarazione Termine
Ante liquidazione: dall’inizio dell’esercizio alla data di effetto dello scioglimento Dichiarazione autonoma, con un apposito conto economico Ultimo giorno del nono mese successivo alla data di effetto
Residua frazione del primo esercizio di liquidazione Dichiarazione del periodo, se la liquidazione non si chiude nello stesso esercizio Termini ordinari
Esercizi intermedi Una dichiarazione per ogni esercizio, con il reddito del rispettivo bilancio Termini ordinari
Chiusura della liquidazione Dichiarazione del risultato finale, sulla base del bilancio finale Entro nove mesi dalla chiusura o dal deposito del bilancio finale
Liquidazione iniziata dopo il 31 dicembre 2024 e chiusa entro 5 esercizi (società di capitali) o 3 (imprese individuali e società di persone) Possibile rideterminazione dei redditi degli esercizi precedenti con le perdite finali (per le società di capitali con dichiarazione integrativa) Dopo la chiusura

Esempio pratico

  • L’assemblea di Alfa SRL delibera lo scioglimento il 25 giugno 2025 e la delibera è iscritta nel registro delle imprese il 30 giugno 2025: gli effetti decorrono dal 30 giugno. Il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 è il periodo ante liquidazione: la dichiarazione va presentata entro il 31 marzo 2026 con il modello REDDITI SC 2025, perché il periodo si è chiuso prima del 31 dicembre 2025. Dal 1° luglio 2025 inizia la liquidazione: la residua frazione del 2025 si dichiara con il modello REDDITI SC 2026 nei termini ordinari, che nel 2026 scadono il 2 novembre perché il 31 ottobre è sabato. Se il liquidatore deposita il bilancio finale nel 2027, la liquidazione si chiude nel terzo esercizio: entro il limite dei cinque esercizi, Alfa SRL potrà usare le perdite finali per rideterminare i redditi del 2025 e del 2026.

Documenti necessari

  • Verbale di scioglimento o dichiarazione degli amministratori, con la data di iscrizione nel registro delle imprese
  • Situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e rendiconto degli amministratori consegnati ai liquidatori (art. 2487-bis c.c.)
  • Conto economico del periodo ante liquidazione
  • Bilanci di ciascun esercizio di liquidazione
  • Bilancio finale di liquidazione
  • Visura camerale aggiornata con la nomina del liquidatore

Caso 1 – Alfa SRL: liquidazione breve (un solo esercizio)

Scenario. Alfa SRL, che opera nel settore commerciale, ha iscritto la delibera di scioglimento il 1° aprile 2025. Il liquidatore chiude tutte le pendenze e il bilancio finale di liquidazione è depositato il 20 dicembre 2025.

Come si applica. Si hanno due periodi: dal 1° gennaio al 31 marzo 2025 (ante liquidazione) e dal 1° aprile al 20 dicembre 2025 (liquidazione). Poiché la liquidazione si chiude nello stesso esercizio, il reddito del periodo di liquidazione si determina direttamente sul bilancio finale. Le due dichiarazioni hanno termini diversi: quella del periodo ante liquidazione va presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo al 31 marzo, cioè entro il 31 dicembre 2025; quella del risultato finale entro nove mesi dal deposito del bilancio finale. Entrambi i periodi si sono chiusi prima del 31 dicembre 2025, quindi si usa il modello REDDITI SC 2025.

In pratica

  • Due dichiarazioni autonome: una per il periodo ante liquidazione, una per il periodo di liquidazione.
  • Se la liquidazione si chiude nello stesso anno, il reddito si determina sul bilancio finale.
  • Il termine della prima dichiarazione decorre dalla data di effetto dello scioglimento, quello della dichiarazione finale dalla chiusura o dal deposito del bilancio finale.
  • Conserva la visura con la data di iscrizione dello scioglimento: è quella che conta.

Caso 2 – Beta SNC: liquidazione pluriennale e redditi dei soci

Scenario. Beta SNC, con due soci (Tizio e Caio), si scioglie con effetto dal 15 settembre 2025. La procedura si prolunga per tutto il 2026 e il bilancio finale è redatto nel marzo 2027.

Come si applica. Il periodo ante liquidazione va dal 1° gennaio al 14 settembre 2025 e va dichiarato autonomamente, con il modello REDDITI SP 2025. Dal 15 settembre al 31 dicembre 2025 c’è la residua frazione del primo esercizio di liquidazione; il 2026 è un esercizio intermedio. Poiché la liquidazione è iniziata dopo il 31 dicembre 2024, si applica il nuovo art. 182: il reddito della residua frazione del 2025 e quello del 2026 concorrono ogni anno, pro quota, al reddito complessivo di Tizio e Caio (tassazione per trasparenza). La liquidazione si chiude nel 2027, cioè entro tre esercizi compreso il 2025: la società può rideterminare i redditi degli esercizi precedenti con le perdite residue e i soci possono chiedere la tassazione separata del reddito di liquidazione.

In pratica

  • Nelle società di persone il reddito di ogni esercizio di liquidazione passa ai soci, anno per anno.
  • Il limite da tenere d’occhio è di tre esercizi, compreso quello di inizio: entro quel limite si possono usare le perdite finali e chiedere la tassazione separata.
  • Ogni anno di liquidazione ha la sua dichiarazione REDDITI SP.

Quale modello REDDITI usare per il periodo ante liquidazione

Le istruzioni generali dei modelli REDDITI 2026 chiariscono che per i periodi d’imposta chiusi prima del 31 dicembre 2025 si usa il modello REDDITI 2025, approvato nel corso del 2025; il modello REDDITI 2026 si usa per i periodi chiusi il 31 dicembre 2025 o in corso a quella data. La regola vale anche per le società di persone. In pratica, per un periodo ante liquidazione chiuso, per esempio, il 30 giugno 2025 si usa il modello dell’anno 2025; per uno chiuso nel 2026 si userà il modello 2026.

Il frontespizio della dichiarazione: codici Situazione e Stato

Codici del frontespizio REDDITI per la società in liquidazione (istruzioni generali 2026)
Campo Codice Quando
Situazione 6 Periodo normale e periodo dall’inizio dell’esercizio alla messa in liquidazione
Situazione 1 Periodo che inizia dalla data di messa in liquidazione
Situazione 2 Periodi successivi a quello di messa in liquidazione
Situazione 3 Periodo in cui la liquidazione è terminata
Stato 2 Soggetto in liquidazione per cessazione di attività

Nel modello REDDITI SC 2026 ci sono anche la casella «Liquid. art. 18 d.lgs. 192/24», da barrare se il periodo della dichiarazione è compreso tra l’inizio e la chiusura di una liquidazione iniziata dopo il 31 dicembre 2024, e il campo «Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)», da compilare nella dichiarazione integrativa con cui si riportano all’indietro le perdite finali.

Dichiarazione IVA della società in liquidazione

Ai fini IVA la liquidazione volontaria non spezza l’anno: le istruzioni del modello IVA 2026 non prevedono una dichiarazione separata per il periodo ante liquidazione, e la dichiarazione annuale la firma il liquidatore con il codice carica 8. Durante la liquidazione la società continua a fatturare le operazioni che compie. L’ultima dichiarazione IVA si presenta nell’anno successivo a quello di cessazione dell’attività, che per le imprese coincide con l’ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda.

Società fallita o in liquidazione giudiziale: chi presenta la dichiarazione

Nella liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) e nella liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni le presenta il curatore o il commissario liquidatore: quella del periodo ante procedura entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla nomina, quella finale entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura della procedura (art. 5, comma 4, DPR 322/1998). Per l’IVA il curatore presenta anche, entro quattro mesi dalla nomina, il modello IVA 74-bis per le operazioni registrate nella parte dell’anno anteriore alla procedura.

Liquidazioni iniziate fino al 31 dicembre 2024: le vecchie regole

Per le liquidazioni iniziate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024 continua a valere il testo previgente dell’art. 182: il reddito degli esercizi intermedi è determinato in via provvisoria, salvo conguaglio in base al bilancio finale. I redditi provvisori diventano definitivi se la liquidazione dura più di cinque esercizi (società di capitali) o più di tre (imprese individuali e società di persone), oppure se il bilancio finale non viene presentato.

Gli aspetti civilistici (cause di scioglimento, nomina del liquidatore, cancellazione) sono nella guida su come funziona la liquidazione di una società; contenuto e approvazione del bilancio finale nella guida sul bilancio finale di liquidazione.

Quando rivolgersi a un professionista

Date di effetto, scelta del modello, riporto delle perdite e tassazione separata dei soci vanno verificati sul singolo caso, partendo dalla visura e dai bilanci. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

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Domande frequenti

Cosa succede fiscalmente quando una società si mette in liquidazione?

Il periodo d’imposta si spezza alla data di effetto dello scioglimento. Il periodo dall’inizio dell’esercizio a quella data (ante liquidazione) ha una dichiarazione autonoma; seguono le dichiarazioni degli esercizi di liquidazione e quella finale, sulla base del bilancio finale.

Da quando decorre la liquidazione ai fini fiscali?

Dalla data in cui si producono gli effetti dello scioglimento: per SRL e SPA è la data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera di scioglimento o della dichiarazione degli amministratori che accerta la causa (art. 2484 c.c.), non la data dell’assemblea.

Entro quando va presentata la dichiarazione del periodo ante liquidazione?

Entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data di effetto dello scioglimento (art. 5 del DPR 322/1998). Per esempio, con effetto dal 30 giugno 2025 il termine è il 31 marzo 2026.

Quale modello REDDITI si usa per il periodo ante liquidazione?

Per i periodi chiusi prima del 31 dicembre 2025 si usa il modello REDDITI 2025 (SC o SP); per quelli chiusi il 31 dicembre 2025 o in corso a quella data il modello REDDITI 2026. Lo dicono le istruzioni generali dei modelli REDDITI 2026.

Quante dichiarazioni dei redditi deve presentare una società in liquidazione?

Almeno due: una per il periodo ante liquidazione e una finale. Se la liquidazione dura più anni, si aggiunge una dichiarazione per la residua frazione del primo esercizio e una per ogni esercizio intermedio, nei termini ordinari.

Il reddito degli anni di liquidazione è ancora provvisorio?

Dipende da quando è iniziata la liquidazione. Per quelle iniziate dopo il 31 dicembre 2024 il reddito di ogni esercizio intermedio si tassa in via ordinaria; se la liquidazione si chiude entro cinque esercizi (tre per le società di persone) le perdite finali possono ridurre i redditi già dichiarati. Per quelle iniziate prima resta il sistema dei redditi provvisori con conguaglio sul bilancio finale.

Cosa cambia per una società di persone in liquidazione?

Il reddito di ogni esercizio di liquidazione concorre anno per anno al reddito dei soci. Se la liquidazione dura non più di tre esercizi, compreso quello di inizio, si può rideterminare il reddito con le perdite residue e i soci possono chiedere la tassazione separata.

La dichiarazione IVA si divide come quella dei redditi?

No. Per la liquidazione volontaria la dichiarazione IVA resta annuale e la firma il liquidatore con il codice carica 8. L’ultima si presenta nell’anno successivo alla cessazione dell’attività.

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