Autore: Andrea Marton

  • Art. 75 bis T.U.B.: Commissari in temporaneo affiancamento

    Art. 75 bis T.U.B.: Commissari in temporaneo affiancamento

    Art. 75 bis T.U.B. – Commissari in temporaneo affiancamento.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia, ricorrendo i presupposti indicati all’articolo 70, puo’ nominare uno o piu’ commissari in temporaneo affiancamento all’organo di amministrazione. La Banca d’Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l’organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l’obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l’assunzione di determinati atti o decisioni.

    2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.”

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  • Articolo 106 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 106 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 106 CCII – Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell’articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall’articolo 47, comma 2, lettera d), o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.

    3. All’esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all’articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.

  • Art. 120 Reg. (UE) 2023/1114 – Pareri non vincolanti dei collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi

    Art. 120 Reg. (UE) 2023/1114 – Pareri non vincolanti dei collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Un collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 1, può formulare un parere non vincolante in merito a quanto segue:

    a) la nuova valutazione prudenziale di cui all’articolo 117, paragrafo 3;

    b) le eventuali decisioni relative all’obbligo per l’emittente di un token collegato ad attività significativo o di un token di moneta elettronica significativo di detenere un importo superiore di fondi propri in conformità dell’articolo 35, paragrafi 2, 3 e 5, dell’articolo 45, paragrafo 5, e dell’articolo 58, paragrafo 1, a seconda dei casi;

    c) gli eventuali aggiornamenti del piano di risanamento o del piano di rimborso di un emittente di un token collegato ad attività significativo o di un emittente di un token di moneta elettronica significativo ai sensi degli articoli 46, 47 e 55, a seconda dei casi;

    d) le eventuali modifiche del modello di business dell’emittente di un token collegato ad attività significativo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1;

    e) un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, elaborato conformemente all’articolo 25, paragrafo 2;

    f) le eventuali misure correttive adeguate previste a norma dell’articolo 25, paragrafo 4;

    g) le eventuali misure di vigilanza previste ai sensi dell’articolo 130;

    h) gli eventuali accordi amministrativi sullo scambio di informazioni previsti con un’autorità di vigilanza di un paese terzo in conformità dell’articolo 126;

    i) le eventuali deleghe di funzioni di vigilanza da parte dell’ABE a un’autorità competente ai sensi dell’articolo 138;

    j) le eventuali modifiche previste all’autorizzazione dei membri del collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere da d) a h), o le eventuali misure di vigilanza a essi relative;

    k) un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, elaborato conformemente all’articolo 51, paragrafo 12.

    2. Qualora il collegio formuli un parere conformemente al paragrafo 1, su richiesta di un qualsiasi membro del collegio e previa adozione da parte della maggioranza del collegio conformemente al paragrafo 3, il parere può contenere eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura prevista dall’ABE o dalle autorità competenti.

    3. Il parere del collegio è adottato con la maggioranza semplice dei suoi membri. Qualora un collegio comprenda vari membri appartenenti allo stesso Stato membro, può votare solo uno di essi. Se è membro del collegio con diverse funzioni, tra cui funzioni di vigilanza, la BCE dispone di un solo voto. Le autorità di vigilanza dei paesi terzi di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettera m), non hanno diritto di voto in merito a un parere del collegio.

    4. L’ABE o le autorità competenti, a seconda dei casi, tengono debitamente conto del parere non vincolante del collegio raggiunto conformemente al paragrafo 3, ivi comprese le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura di vigilanza prevista per un emittente di un token collegato ad attività significativo, per un emittente di un token di moneta elettronica significativo, per un soggetto o per un prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere da d) a h). Se l’ABE o un’autorità competente non concorda con il parere del collegio, anche per quanto riguarda le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura di vigilanza prevista, motiva la sua decisione dando delucidazioni per ogni eventuale scostamento significativo dal parere o dalle raccomandazioni in oggetto.

  • Art. 1061 Codice della Navigazione – Forma del pignoramento di aeromobile

    Art. 1061 Codice della Navigazione – Forma del pignoramento di aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il pignoramento è formato ed eseguito a norma del primo e secondo comma dell'articolo 650. Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il creditore invia copia autentica dell'atto all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile, il quale provvede alla trascrizione nel registro di iscrizione e all'annotazione sul certificato di immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti. Se l'aeromobile è in costruzione la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro degli aeromobili in costruzione. Il detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un certificato dal quale risulti l'espletamento delle formalità indicate nel precedente comma.

  • Affidamento condiviso – Glossario giuridico

    Affidamento condiviso: regime ordinario di affidamento dei figli minori in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, fondato sul principio della bigenitorialita.

    Significato giuridico

    L’affidamento condiviso e stato introdotto come regime ordinario dalla l. 8 febbraio 2006 n. 54, oggi codificata negli artt. 337-bis ss. c.c. Entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilita genitoriale. Le decisioni di maggior interesse (istruzione, salute, residenza abituale) sono prese di comune accordo; le decisioni quotidiane sono assunte separatamente da ciascun genitore con cui il figlio si trova. Il giudice stabilisce la collocazione prevalente presso un genitore (la cd. residenza abituale del minore), i tempi di permanenza presso l’altro, le modalita di contribuzione economica. L’affidamento esclusivo e oggi residuale: viene disposto solo quando l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore (es. condotta gravemente pregiudizievole del genitore, conflittualita ingestibile). Il principio guida e sempre il superiore interesse del minore (art. 3 Convenzione ONU 1989).

    Esempio pratico

    Tizio e Caia si separano. Il giudice dispone affidamento condiviso dei due figli di 8 e 12 anni: collocazione prevalente presso Caia (con cui vivono durante la settimana), permanenza con Tizio nei weekend alternati, mercoledi pomeriggio-sera, meta delle vacanze scolastiche. La scelta della scuola e del medico curante sono prese congiuntamente; ciascun genitore decide su pasti, regole quotidiane quando i bambini sono presso di lui. Il giudice fissa un assegno di mantenimento a carico di Tizio.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’affidamento esclusivo (art. 337-quater c.c.), oggi residuale, in cui un solo genitore esercita la responsabilita genitoriale. Diverge dall’affidamento super-esclusivo, ulteriore variante in cui anche le decisioni di maggior interesse sono assunte da un solo genitore. La collocazione prevalente non equivale ad affidamento esclusivo: e solo l’indicazione del luogo dove il minore vive principalmente, restando attive la responsabilita genitoriale di entrambi.

    Riferimenti normativi

    • art. 337-ter c.c. – affidamento condiviso, modalita e contenuti
    • art. 337-quater c.c. – affidamento esclusivo
    • l. 8 febbraio 2006 n. 54 – introduzione dell’affidamento condiviso
    • art. 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo 1989 – superiore interesse del minore
  • Art. 10-quinquies Rev. Leg. – Revisione legale del bilancio cons

    Art. 10-quinquies Rev. Leg. – Revisione legale del bilancio cons

    Art. 10 Quinquies Rev. Leg. – Revisione legale del bilancio consolidato

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Nel caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo assume la piena responsabilità per la relazione di revisione di cui all’articolo 14 o, ove applicabile, per la relazione di revisione di cui all’articolo 10 del Regolamento europeo e per la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all’articolo 11 del Regolamento europeo.

    2. Ai fini della revisione del bilancio consolidato, il revisore del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, società di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore sulle parti pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori. Il revisore del gruppo esamina il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, società di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo, ai fini della revisione del gruppo e mantiene documentazione di tale riesame. La documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all’autorità competente di esaminare il lavoro da questi svolto.

    3. Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore del gruppo chiede il consenso dei revisori legali, società di revisione legale, nonchè revisori o enti di revisione di un Paese terzo al trasferimento o all’accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato, come condizione affinchè il revisore possa basarsi sul lavoro da essi svolto.

    4. Se il revisore del gruppo non è nelle condizioni di svolgere le attività di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l’autorità competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di revisione legale della società controllata interessata, che può essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della società controllata di ulteriori documenti e notizie utili alla revisione e lo svolgimento, da parte del revisore del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la società controllata interessata.

    5. Se è oggetto di un controllo della qualità o di un’indagine riguardante la revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo rende disponibile all’autorità competente, laddove richiesta, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto dai revisori, enti o imprese di revisione di un paese terzo, ai fini della revisione del gruppo, comprese tutte le relative carte di lavoro.

    6. L’autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo, a norma dell’articolo 33. Qualora la revisione di un’impresa controllante o di un’impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo, l’autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del Paese terzo, documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto dai revisori o dagli enti di revisione contabile del Paese terzo conformemente agli accordi di cooperazione di cui all’articolo 36.

    7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora la revisione di un’impresa controllante o di un’impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell’articolo 36, il revisore del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo interessato, la prova a sostegno dell’esistenza di tali ostacoli.

  • Art. 1088 Codice della Navigazione – Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico

    Art. 1088 Codice della Navigazione – Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.

  • Art. 48 D.Lgs. 504/1995 – Irregolarità nell’esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa

    Art. 48 D.Lgs. 504/1995 – Irregolarità nell’esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell’art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all’esercente di di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell’art. 29.

    2. Se nella verificazione dei depositi e degli impianti o degli apparecchi indicati nel comma 1 si riscontrano eccedenze rispetto alle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate dalla prescritta documentazione, in aggiunta al pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 3098 euro. Se l’eccedenza riscontrata non supera l’uno per cento rapportato alla quantità estratta nel periodo preso a base della verifica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 154 euro a 929 euro.

    3. Non si fa luogo ad alcun addebito per le eccedenze, riscontrante nel periodo preso a base della verifica: a) degli oli combustibili non superiori all’uno per cento della quantità estratta, presso i depositi liberi per uso commerciale; b) dei carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, presso gli impianti e gli apparecchi di distribuzione automatica.

    4. L’esercente degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa che effettua la consegna dei prodotti agevolati senza l’osservanza delle formalità prescritte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

    5. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell’esercente che apporta modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell’ Ufficio dell’Agenzia delle dogane, nei casi in cui è prescritta.

  • Art. 73 Reg. (UE) 2022/2065 – Non conformità

    Art. 73 Reg. (UE) 2022/2065 – Non conformità

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La Commissione adotta una decisione di non conformità qualora constati che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione non rispetta uno o più dei seguenti elementi:

    a) le pertinenti disposizioni del presente regolamento;

    b) le misure provvisorie ordinate a norma dell'articolo 70;

    c) gli impegni resi vincolanti a norma dell'articolo 71.

    2. Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega le misure che intende adottare, o che ritiene che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione dovrebbe adottare, per rispondere in modo efficace alle constatazioni preliminari.

    3. Nella decisione adottata a norma del paragrafo 1 la Commissione ordina al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 entro un termine ragionevole ivi specificato e di fornire informazioni sulle misure che detto fornitore intende adottare per conformarsi alla decisione.

    4. Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione fornisce alla Commissione una descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 in seguito alla loro attuazione.

    5. Se constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione chiude l'indagine per mezzo di una decisione. La decisione si applica con effetto immediato.

  • Art. 154 Cod. Amb. – tariffa del servizio idrico integrato

    Art. 154 Cod. Amb. – tariffa del servizio idrico integrato

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’ente di governo dell’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

    2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua.

    3. Al fine di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e dell’inquinamento, conformemente al principio “chi inquina paga”, e prevedendo altresì riduzioni del canone nell’ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L’aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.

    3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definiti i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento , sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano .

    4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’ articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 , e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

    5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.

    6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.

    7. L’eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio idrico integrato.

  • Art. 2 TUEL – Articolo 2

    Art. 2 TUEL – Articolo 2

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

    2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

  • Assegno di mantenimento – Glossario giuridico

    Assegno di mantenimento: somma periodica che un soggetto e obbligato a corrispondere a un altro per assicurarne il sostentamento, in virtu di rapporti familiari o di scelte separative.

    Significato giuridico

    L’assegno di mantenimento ha diverse declinazioni nell’ordinamento. Mantenimento del coniuge in separazione (art. 156 c.c.): spetta al coniuge non addebitato che non abbia mezzi adeguati per mantenere il tenore di vita matrimoniale; si distingue dagli alimenti (art. 433 c.c.), che operano in stato di bisogno con misura minima. Mantenimento dei figli (artt. 337-ter, 337-septies c.c.): spetta ai figli minori e ai maggiorenni non economicamente autosufficienti, calcolato in proporzione al reddito di ciascun genitore e alle esigenze dei figli; e dovuto anche se il figlio non vive con il genitore obbligato. La misura tiene conto di: esigenze attuali del figlio, tenore di vita goduto in costanza di convivenza, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica dei compiti domestici. L’assegno e generalmente soggetto a rivalutazione ISTAT annuale.

    Esempio pratico

    Tizio e Caia si separano con due figli minori di 8 e 12 anni affidati condivisamente, prevalentemente collocati presso Caia. Tizio guadagna 3.500 euro mensili netti, Caia 1.500. Il giudice fissa assegno di Tizio per il mantenimento dei figli a 800 euro/mese (400 per ciascuno), oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive). Assegno per Caia: 500 euro/mese, in quanto non in grado di mantenere autonomamente il tenore di vita matrimoniale.

    Differenze con istituti simili

    L’assegno di mantenimento al coniuge in separazione cessa con il divorzio e puo essere sostituito dall’assegno divorzile (art. 5 l. 898/1970), che ha presupposti diversi (giurisprudenza Cass. SU 18287/2018). Gli alimenti (art. 433 c.c.) presuppongono stato di bisogno e si limitano allo stretto necessario per vivere. Il mantenimento del figlio maggiorenne (art. 337-septies c.c.) cessa quando il figlio raggiunge autonomia economica, anche prima dei 30 anni se non e diligente nello studio o nel cercare lavoro.

    Riferimenti normativi

    • art. 156 c.c. – mantenimento coniuge in separazione
    • art. 337-ter c.c. – mantenimento figli minori
    • art. 337-septies c.c. – mantenimento figli maggiorenni non autosufficienti
    • art. 433 c.c. – obbligo degli alimenti