Art. 120 Reg. (UE) 2023/1114 – Pareri non vincolanti dei collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Un collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 1, può formulare un parere non vincolante in merito a quanto segue:
a) la nuova valutazione prudenziale di cui all’articolo 117, paragrafo 3;
b) le eventuali decisioni relative all’obbligo per l’emittente di un token collegato ad attività significativo o di un token di moneta elettronica significativo di detenere un importo superiore di fondi propri in conformità dell’articolo 35, paragrafi 2, 3 e 5, dell’articolo 45, paragrafo 5, e dell’articolo 58, paragrafo 1, a seconda dei casi;
c) gli eventuali aggiornamenti del piano di risanamento o del piano di rimborso di un emittente di un token collegato ad attività significativo o di un emittente di un token di moneta elettronica significativo ai sensi degli articoli 46, 47 e 55, a seconda dei casi;
d) le eventuali modifiche del modello di business dell’emittente di un token collegato ad attività significativo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1;
e) un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, elaborato conformemente all’articolo 25, paragrafo 2;
f) le eventuali misure correttive adeguate previste a norma dell’articolo 25, paragrafo 4;
g) le eventuali misure di vigilanza previste ai sensi dell’articolo 130;
h) gli eventuali accordi amministrativi sullo scambio di informazioni previsti con un’autorità di vigilanza di un paese terzo in conformità dell’articolo 126;
i) le eventuali deleghe di funzioni di vigilanza da parte dell’ABE a un’autorità competente ai sensi dell’articolo 138;
j) le eventuali modifiche previste all’autorizzazione dei membri del collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere da d) a h), o le eventuali misure di vigilanza a essi relative;
k) un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, elaborato conformemente all’articolo 51, paragrafo 12.
2. Qualora il collegio formuli un parere conformemente al paragrafo 1, su richiesta di un qualsiasi membro del collegio e previa adozione da parte della maggioranza del collegio conformemente al paragrafo 3, il parere può contenere eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura prevista dall’ABE o dalle autorità competenti.
3. Il parere del collegio è adottato con la maggioranza semplice dei suoi membri. Qualora un collegio comprenda vari membri appartenenti allo stesso Stato membro, può votare solo uno di essi. Se è membro del collegio con diverse funzioni, tra cui funzioni di vigilanza, la BCE dispone di un solo voto. Le autorità di vigilanza dei paesi terzi di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettera m), non hanno diritto di voto in merito a un parere del collegio.
4. L’ABE o le autorità competenti, a seconda dei casi, tengono debitamente conto del parere non vincolante del collegio raggiunto conformemente al paragrafo 3, ivi comprese le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura di vigilanza prevista per un emittente di un token collegato ad attività significativo, per un emittente di un token di moneta elettronica significativo, per un soggetto o per un prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere da d) a h). Se l’ABE o un’autorità competente non concorda con il parere del collegio, anche per quanto riguarda le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura di vigilanza prevista, motiva la sua decisione dando delucidazioni per ogni eventuale scostamento significativo dal parere o dalle raccomandazioni in oggetto.