Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 32 TU Giustizia Tributaria: Convocazione

    Art. 32 D.Lgs. 175/2024 – Convocazione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

  • Art. 29 DPR 602/1973 – Rilascio della quietanza

    Art. 29 DPR 602/1973 – Rilascio della quietanza

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo il concessionario deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.

    (Comma abrogato, a decorrere dal 1° luglio 1999, dall’art. 37, comma 1 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46).

    Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del concessionario espressamente autorizzati dal titolare.

  • Donare o vendere le quote di una SRL: cosa cambia

    In sintesi

    • Vendita di quote: il venditore paga un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza (corrispettivo meno costo fiscalmente riconosciuto). L’atto sconta imposta di registro in misura fissa di 200 euro.
    • Donazione di quote: non emerge plusvalenza in capo al donante al momento del trasferimento. Si paga però l’imposta sulle donazioni, con franchigie e aliquote variabili secondo il grado di parentela.
    • Il donatario eredita il costo fiscale (valore di acquisto originario) delle quote ricevute in dono: se le rivenderà in futuro, la plusvalenza sarà calcolata a partire da quel costo, non dal valore corrente.
    • Le minusvalenze da vendita di partecipazioni sono compensabili con altri redditi diversi di natura finanziaria entro i 4 anni successivi.
    • La scelta tra donazione e vendita dipende dall’entità della plusvalenza latente, dalla parentela tra le parti e dalla strategia di passaggio generazionale.

    Vendita o donazione: le due strade per cedere le quote di SRL

    Quando un socio vuole uscire da una SRL o trasferire le proprie quote a un figlio o a un altro soggetto, si trova di fronte a due strade principali: vendere le quote o donarle. Le conseguenze fiscali sono molto diverse, e la scelta giusta dipende dal valore attuale delle quote rispetto a quanto sono state pagate originariamente, dal rapporto con il destinatario e dagli obiettivi familiari o imprenditoriali.

    Con la vendita, il socio incassa un corrispettivo e paga le imposte sulla differenza tra questo e il costo di acquisto originario della partecipazione. Con la donazione, il trasferimento è gratuito e non emerge subito alcuna plusvalenza in capo al donante. Questo però non significa che le imposte spariscano: si trasferiscono semplicemente al futuro, a carico di chi riceve le quote.

    Un elemento spesso trascurato è il cosiddetto ‘costo fiscalmente riconosciuto’. Chi riceve le quote in donazione non parte da zero: eredita il costo originale del donante. Se un giorno venderà quelle quote, la plusvalenza sarà calcolata su quella base storica, potenzialmente lontana dal valore di mercato. In certi casi questo meccanismo trasforma un vantaggio immediato in un debito fiscale futuro più elevato.

    Donazione vs vendita quote SRL – confronto testa a testa
    Aspetto Vendita di quote Donazione di quote
    Plusvalenza in capo al cedente/donante Sì: (corrispettivo − costo fiscale) × 26% No: nessuna plusvalenza immediata in capo al donante
    Imposta di registro sull'atto Misura fissa: 200 euro Imposta sulle donazioni (franchigie e aliquote variabili per parentela)
    Costo fiscale per il ricevente Il prezzo pagato (nuovo costo di acquisto) Il costo originario del donante (il donatario 'eredita' il costo storico)
    Plusvalenza futura per il ricevente Calcolata dal prezzo di acquisto pagato Calcolata dal costo storico del donante: potenzialmente molto più alta
    Liquidità per il cedente/donante Sì: riceve il corrispettivo No: trasferimento gratuito, nessuna liquidità
    Adatto al passaggio generazionale Parzialmente (richiede liquidità del compratore) Sì, specialmente con franchigie familiari elevate

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato quote di Alfa SRL per 50.000 euro anni fa. Oggi valgono 200.000 euro. Plusvalenza latente: 150.000 euro.

      Scenario vendita: Tizio vende a Caio per 200.000 euro. Plusvalenza = 150.000 euro. Imposta sostitutiva = 150.000 × 26% = 39.000 euro. Registro = 200 euro. Caio ha un nuovo costo fiscale di 200.000 euro: se rivende a 220.000 euro pagherà il 26% su soli 20.000 euro (5.200 euro).

      Scenario donazione a figlio: Tizio dona le quote al figlio Sempronio. Nessuna plusvalenza immediata. Se il valore delle quote rientra nella franchigia per figli (verificare le soglie vigenti per imposte di donazione), nessuna imposta di donazione. Sempronio però ‘eredita’ il costo fiscale di 50.000 euro. Se poi vende a 200.000 euro: plusvalenza = 150.000 euro, imposta = 39.000 euro. Il debito fiscale è solo differito, non eliminato.

    Documenti necessari

    • Visura camerale e libro soci della SRL (per verifica delle quote e del costo di acquisto originario)
    • Atto di acquisto originario delle quote (per determinare il costo fiscalmente riconosciuto)
    • Perizia di stima del valore delle quote (utile sia per la vendita sia per la donazione)
    • Atto notarile di cessione quote o di donazione (obbligatorio in entrambi i casi)
    • Modello dichiarativo per le plusvalenze (quadro RT del Modello Redditi PF)

    Caso 1: passaggio generazionale – donazione con franchigia familiare

    Scenario. Tizio vuole trasferire al figlio Sempronio le proprie quote di Alfa SRL. Le quote valgono oggi 180.000 euro; le aveva acquistate per 30.000 euro. Non ha bisogno di liquidità immediata.

    Come si applica. Con la vendita, Tizio realizzerebbe una plusvalenza di 150.000 euro e pagherebbe 39.000 euro di imposta sostitutiva. Con la donazione al figlio non emerge alcuna plusvalenza immediata. L’imposta sulle donazioni dipende dal valore e dalla franchigia applicabile tra genitori e figli (verificare la normativa sulle imposte di donazione vigente). Se la donazione rientra nella franchigia, il costo complessivo dell’operazione è notevolmente inferiore. Sempronio però dovrà ricordare che il suo costo fiscale delle quote è 30.000 euro, non 180.000.

    In pratica

    • La donazione è spesso preferita nel passaggio generazionale quando il donante non ha bisogno di incassare e le franchigie familiari coprono il valore delle quote.
    • Il donatario deve essere consapevole del costo fiscale ‘ereditato’: se vende presto, la tassazione sulla plusvalenza può essere elevata.
    • Una pianificazione a lungo termine può prevedere la donazione oggi e la vendita futura solo dopo che il valore sia cresciuto ulteriormente e sia diventato conveniente gestire la plusvalenza.

    Caso 2: cessione a un terzo – vendita con plusvalenza limitata

    Scenario. Caio vuole vendere le proprie quote di Beta Srl a un investitore esterno. Le ha acquistate per 90.000 euro e oggi valgono 110.000 euro. La donazione non è un’opzione (il compratore è un soggetto terzo).

    Come si applica. La plusvalenza è 20.000 euro. Imposta sostitutiva: 20.000 × 26% = 5.200 euro. L’atto di cessione sconta imposta di registro in misura fissa di 200 euro. Il carico fiscale complessivo dell’operazione è contenuto (meno del 5% del corrispettivo). Caio incassa liquidità netta di circa 104.600 euro. L’investitore acquista le quote con un costo fiscale di 110.000 euro.

    In pratica

    • Quando la plusvalenza latente è modesta, la vendita è la soluzione naturale: il carico fiscale è proporzionato e il venditore ottiene liquidità immediata.
    • Le minusvalenze su altri investimenti finanziari degli anni precedenti possono abbattere la plusvalenza da vendita quote, riducendo ulteriormente l’imposta.
    • L’imposta di registro fissa di 200 euro è indipendente dal valore della cessione: non pesa nelle valutazioni economiche.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si paga sull'utile dalla vendita di quote SRL?

    Il socio persona fisica paga un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza, cioè sulla differenza tra il corrispettivo ricevuto e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (quanto era stato pagato all’acquisto).

    La donazione di quote è davvero esente da imposte?

    Non sempre. Non emerge la plusvalenza in capo al donante, ma si paga l’imposta sulle donazioni, calcolata sul valore delle quote donate, con franchigie e aliquote che variano secondo il grado di parentela con il beneficiario.

    Cosa si intende per 'costo fiscalmente riconosciuto' ereditato dal donatario?

    Il donatario assume come proprio costo di acquisto quello originario del donante, non il valore corrente delle quote. Se un giorno vende, la plusvalenza viene calcolata a partire da quel costo storico, non dal valore al momento della donazione.

    Le minusvalenze da vendita di quote si possono usare?

    Sì: le minusvalenze realizzate sono compensabili con altre plusvalenze o redditi diversi di natura finanziaria realizzati negli stessi o nei quattro esercizi successivi.

    Quanto costa l'atto di cessione di quote SRL?

    L’atto notarile di cessione quote sconta l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro, indipendentemente dal valore delle quote. Ci sono poi le spese notarili.

    Quando conviene vendere invece di donare?

    La vendita conviene quando il donante ha bisogno di liquidità, quando il destinatario non è un familiare (e quindi le franchigie donazione non si applicano), o quando la plusvalenza latente è contenuta e il carico fiscale del 26% è accettabile rispetto all’alternativa.

    Vedi anche: Morte del socio di SRL e successione delle quote, Pegno, usufrutto e sequestro di quote di SRL, Permessi retribuiti, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione e Vendere l’auto usata tra privati.

  • Art. 28-sexies DPR 602/1973 – Compensazione crediti con sanzioni omessi versamenti

    Art. 28-sexies DPR 602/1973 – Compensazione crediti con sanzioni omessi versamenti

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarita’ ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    2. La compensazione dei crediti di cui al comma 1 e’ consentita sino a concorrenza dell’imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.

    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

  • Vendere oggetti e account di gioco: si deve dichiarare?

    In sintesi

    • Vendita occasionale di oggetti virtuali: se non e’ abituale e organizzata, il ricavato rientra nei redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente (rigo D5 codice 1 del quadro D).
    • Trading sistematico di item o account: se acquisti e rivendi con continuita’ e con organizzazione tipica di un’impresa, serve la partita IVA e il Modello Redditi PF.
    • Plusvalenza finanziaria: la vendita di asset digitali che costituiscono strumenti finanziari puo’ rientrare nel quadro T; verificare la natura dell’asset e’ fondamentale.
    • Cripto-valute nei giochi blockchain: se l’oggetto virtuale e’ rappresentato da un token su blockchain, seguono le regole delle cripto-attivita’ (quadro W del 730 o RW del Modello Redditi PF per il monitoraggio).
    • Nessuna soglia di esenzione: non esiste un importo minimo sotto il quale la vendita e’ automaticamente esente; anche somme modeste sono in linea di principio imponibili se rientrano tra i redditi diversi.

    Quando la vendita di un oggetto virtuale diventa reddito tassabile

    Vendere una skin rara, un account di gioco potenziato o un equipaggiamento digitale puo’ generare guadagni anche significativi. Il fisco italiano non ha norme ad hoc per gli oggetti virtuali, ma li riconduce alle categorie esistenti in base a come e con quale frequenza avviene l’operazione.

    Se vendi un oggetto virtuale in modo del tutto occasionale, senza una struttura organizzata e senza che questa sia la tua attivita’ principale, il corrispettivo ricevuto e’ qualificabile come reddito diverso derivante da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Va indicato nel rigo D5 del quadro D (codice 1), riportando il lordo incassato. Puoi dedurre le spese inerenti la produzione del reddito nella colonna 3 dello stesso rigo.

    Se invece acquisti e rivendi oggetti virtuali o account con regolarita’, hai un metodo, una clientela abituale e l’intento di trarne un guadagno sistematico, l’attivita’ ha le caratteristiche di un’impresa commerciale. In questo caso occorre la partita IVA, e i redditi vanno dichiarati con il Modello Redditi PF.

    Un discorso a parte meritano gli asset digitali su blockchain (NFT di gioco, token): questi rientrano nella disciplina delle cripto-attivita’ e, se si realizza una plusvalenza, concorrono a formare reddito soggetto a imposta sostitutiva. Il monitoraggio fiscale avviene nel quadro W del 730 o nel quadro RW del Modello Redditi PF.

    Tipi di vendita e trattamento fiscale
    Operazione Frequenza Trattamento fiscale Quadro/modello
    Vendita di skin o item in game Occasionale, sporadica Reddito diverso – attivita' commerciale occasionale 730, quadro D, rigo D5 cod. 1
    Trading sistematico di oggetti/account Abituale, organizzata Reddito d'impresa, P.IVA necessaria Modello Redditi PF (RF/RG/LM)
    Vendita di NFT o token di gioco blockchain Qualsiasi Cripto-attivita': plusvalenza a imposta sostitutiva + monitoraggio 730, quadro W (monitoraggio) + quadro T
    Vendita account con perdita (spese > ricavi) Qualsiasi Perdita su redditi diversi (non compensabile con altri redditi) Quadro D, D5 cod. 1

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato nel 2024 un account di un popolare MMORPG per 200 euro e lo ha rivenduto nel 2025 per 900 euro, ottenendo un guadagno di 700 euro. Si tratta di un episodio isolato: Tizio non fa trading di account abitualmente. Riporta 900 euro in colonna 2 del rigo D5 (lordo percepito) e 200 euro in colonna 3 (spesa inerente, cioe’ il costo di acquisto documentato). Il reddito netto imponibile risultante e’ 700 euro, su cui il CAF calcolera’ l’IRPEF secondo gli scaglioni ordinari.

    Documenti necessari

    • Estratto conto bancario, PayPal o wallet digitale con il ricavato della vendita
    • Documentazione del costo di acquisto dell’oggetto o dell’account (ricevuta, screenshot della transazione originale)
    • Schermate della piattaforma di scambio (marketplace del gioco, siti di trading) che attestino il prezzo di cessione
    • Eventuale Certificazione Unica se l’acquirente o la piattaforma ha applicato ritenuta
    • Documentazione di acquisto/vendita di NFT o token (estratto del wallet blockchain con date e valori in euro)

    Caso 1 – Tizio: vendita isolata di un account di gioco

    Scenario. Tizio ha smesso di giocare a un titolo online e ha venduto il suo account su un forum specializzato per 450 euro. Non ha mai venduto altri account in precedenza e non intende farlo in futuro.

    Come si applica. L’operazione e’ occasionale. Tizio dichiara il corrispettivo lordo (450 euro) nel rigo D5 del quadro D con codice 1. Se ha sostenuto spese documentate per acquistare potenziamenti o abbonamenti premium che hanno incrementato il valore dell’account, puo’ indicarle nella colonna 3 dello stesso rigo come spese inerenti. Il reddito netto confluira’ nel reddito complessivo e sara’ tassato con le aliquote IRPEF ordinarie.

    In pratica

    • Inserire il lordo ricevuto in colonna 2 del rigo D5 (non dedurre la ritenuta dall’importo da indicare).
    • Le spese documentate per incrementare il valore dell’account sono deducibili in colonna 3.
    • Conservare gli screenshot della transazione come prova documentale.

    Caso 2 – Caio: trading sistematico di skin e oggetti rari

    Scenario. Caio compra e rivende quotidianamente skin e item rari su piattaforme di trading, con un volume di operazioni di decine al mese e un guadagno annuo di circa 25.000 euro. Ha un metodo definito e una clientela consolidata.

    Come si applica. L’attivita’ di Caio e’ abituale e organizzata: configura un’impresa commerciale. Non puo’ usare il 730 per questi redditi. Deve aprire la partita IVA (codice ATECO appropriato per il commercio online), tenere la contabilita’ e dichiarare con il Modello Redditi PF. Se sceglie il regime forfetario, applica il coefficiente di redditivita’ del settore commercio (40% per commercio al dettaglio) e paga l’imposta sostitutiva del 15% sul reddito imponibile.

    In pratica

    • Attivita’ abituale e organizzata = P.IVA obbligatoria; il 730 non e’ il modello corretto.
    • Il regime forfetario e’ accessibile se i ricavi dell’anno precedente non superano 85.000 euro.
    • Oltre i 100.000 euro di ricavi nell’anno corrente, il regime forfetario cessa immediatamente per quell’anno.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare la vendita di un oggetto virtuale se ho guadagnato poco?

    In linea di principio si’: i redditi diversi da attivita’ commerciale occasionale non hanno una soglia di esenzione specifica. Tuttavia, per importi molto modesti e in assenza di ritenuta, la praticita’ del controllo e’ bassa; la regola formale rimane quella della dichiarazione.

    Posso dedurre il costo di acquisto dell'oggetto venduto?

    Si’, le spese inerenti la produzione del reddito sono deducibili e vanno indicate nella colonna 3 del rigo D5. Devi avere documentazione del costo sostenuto (ricevute di acquisto, estratti conto).

    La piattaforma di gioco mi ha trattenuto una commissione: la deduco?

    Le commissioni di vendita trattenute dalla piattaforma riducono il corrispettivo netto ricevuto. Puoi indicarle tra le spese inerenti in colonna 3 del rigo D5, purche’ documentate.

    Gli NFT di gioco seguono le stesse regole degli oggetti virtuali ordinari?

    No: gli NFT e i token su blockchain sono cripto-attivita’ con regole proprie. Le plusvalenze sono soggette a imposta sostitutiva e il loro possesso va monitorato nel quadro W del 730 o nel quadro RW del Modello Redditi PF.

    Se non ricevo denaro ma scambio oggetti con altri giocatori, devo dichiarare?

    Lo scambio in natura vale come cessione a titolo oneroso al valore normale degli oggetti scambiati. In teoria il reddito e’ comunque imponibile, ma la determinazione del valore e la tracciabilita’ sono complesse; conserva documentazione se i valori sono significativi.

    Quando l'attivita' di trading di oggetti virtuali richiede la P.IVA?

    Quando e’ esercitata con abitualita’, continuita’ e organizzazione tipica di un’impresa: acquisto sistematico per rivendere, clientela fissa, metodo consolidato. Non esiste una soglia numerica fissa; conta la modalita’ complessiva dell’attivita’.

  • Art. 28-quinquies DPR 602/1973 – Compensazione crediti con istituti definitori tributari

    Art. 28-quinquies DPR 602/1973 – Compensazione crediti con istituti definitori tributari

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di definizione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale, di mediazione.

    2. I termini e le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

  • Art. 28-quater DPR 602/1973 – Compensazione crediti PA con somme iscritte a ruolo

    Art. 28-quater DPR 602/1973 – Compensazione crediti PA con somme iscritte a ruolo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. A partire dal 1 gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui e’ richiesta la compensazione.

  • Art. 28-ter DPR 602/1973 – Compensazione volontaria con crediti d’imposta

    Art. 28-ter DPR 602/1973 – Compensazione volontaria con crediti d’imposta

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione.

    2. Ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

    3. In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme e le riversa nei limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.

    4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione.

    6. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di attuazione, i limiti e le condizioni per l’applicazione del presente articolo.

  • Art. 28-bis DPR 602/1973 – Pagamento imposte mediante cessione beni culturali

    Art. 28-bis DPR 602/1973 – Pagamento imposte mediante cessione beni culturali

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all’art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli artt. 1, 2 e 5 della L. 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell’art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nonche’ le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all’acquisizione.

    La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

    Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un’apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

    La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

    L’interessato puo’ revocare la propria proposta di cessione all’atto dell’audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi.

  • Rottamazione quinquies: dopo quante rate non pagate si decade? casi pratici

    In sintesi

    • La decadenza scatta al primo mancato pagamento oltre la tolleranza prevista
    • Il debito torna esigibile per l’importo originario al netto dei versamenti
    • Sanzioni e interessi di mora vengono ripristinati integralmente
    • Non è possibile rientrare nella stessa rottamazione dopo la decadenza
    • Occorre monitorare scadenze bimestrali per tutta la durata del piano

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 85-97 della L. 199/2025 stabiliscono che la decadenza dalla rottamazione-quinquies scatta in caso di mancato o insufficiente pagamento anche di una sola rata bimestrale oltre la tolleranza normativa, con conseguente ripristino del debito originario al netto di quanto già versato.

    Approfondimento normativo completo: Commi 85-97 LB 2026: procedura operativa rottamazione-quinquies.

    Quando decade il beneficio della rottamazione quinquies e come evitarlo

    La decadenza è il rischio operativo principale della rottamazione-quinquies: i commi 85-97 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) prevedono che il mancato o insufficiente pagamento anche di una sola rata bimestrale, oltre la finestra di tolleranza normativamente prevista, determini la perdita automatica di tutti i benefici. In quel momento, il debito torna esigibile per il suo importo originario, comprensivo di sanzioni, interessi di mora e aggio, detratto soltanto quanto già versato a titolo di acconto.

    La regola è severa per ragioni sistematiche: la rottamazione è un istituto eccezionale che deroga al principio di indisponibilità del credito erariale; il legislatore ha storicamente richiesto, in cambio dello stralcio della componente afflittiva, una disciplina di pagamento rigorosa. In base alle prassi consolidate con le edizioni precedenti, la tolleranza in genere ammessa corrisponde a cinque giorni lavorativi dalla scadenza nominale della rata, ma il termine esatto per la rottamazione-quinquies è definito dal provvedimento attuativo dell’AdER.

    Dal punto di vista operativo, il debitore deve presidiare con attenzione il calendario bimestrale per tutti e nove gli anni del piano massimo. Un inadempimento anche accidentale, ad esempio per un problema bancario o per un disguido nella disposizione del bonifico, può azzerare anni di versamenti regolari. È quindi consigliabile impostare addebiti automatici e verificare l’esito di ogni pagamento entro la giornata di scadenza, conservando le ricevute come prova dell’avvenuto versamento.

    Come prevenire la decadenza: la checklist operativa

    • Impostare addebito automatico (SEPA o RID) per ogni rata bimestrale
    • Verificare l’esito del pagamento entro la data di scadenza della rata
    • Conservare le ricevute di pagamento per tutto il corso del piano
    • In caso di difficoltà, contattare AdER prima della scadenza per valutare opzioni
    • Non confondere la rata della rottamazione con altri piani di rateazione ordinari

    Caso 1: Tizio paga 18 rate e poi salta la diciannovesima per problemi di liquidità

    Scenario. Tizio ha aderito alla rottamazione-quinquies per un debito di 54.000 euro (capitale), con piano da 54 rate bimestrali da circa 1.010 euro ciascuna. Paga regolarmente le prime 18 rate, versando complessivamente 18.180 euro. Alla diciannovesima rata, in scadenza nel mese di luglio, non dispone della liquidità necessaria e non effettua il versamento entro i termini di tolleranza.

    Come si legge in pratica. La decadenza scatta automaticamente: Tizio perde il beneficio della rottamazione sull’intero piano. Il debito residuo torna esigibile per l’importo originario comprensivo di sanzioni e interessi, detratti i 18.180 euro già versati. Quanto versato non viene restituito, ma viene imputato al debito originario (in genere in riduzione degli accessori). Tizio si trova a dover gestire nuovamente la posizione debitoria con gli strumenti ordinari: rateazione standard o eventuale contenzioso.

    Riepilogo Caso 1

    • Rate pagate: 18 su 54, per un totale di 18.180 euro
    • Rata non pagata: la diciannovesima, scaduta in luglio
    • Effetto: decadenza automatica dal beneficio della rottamazione
    • Quanto versato: imputato al debito originario, non restituito
    • Conseguenza: debito residuo torna esigibile con sanzioni e interessi

    Caso 2: Caia paga una rata in misura insufficiente (importo errato)

    Scenario. Caia ha un piano di 24 rate bimestrali da 600 euro ciascuna (debito capitale 14.400 euro). Alla settima rata dispone un bonifico di 580 euro anziché 600 euro, per un errore nel trasferimento bancario. L’importo mancante di 20 euro non viene integrato entro il termine di tolleranza.

    Come si legge in pratica. La norma prevede la decadenza non solo in caso di omesso pagamento, ma anche in caso di pagamento insufficiente, cioè inferiore all’importo della rata. Anche una differenza di 20 euro può essere sufficiente a determinare la perdita del beneficio, salvo che la norma attuativa preveda una soglia minima di tolleranza sull’importo. Caia deve verificare immediatamente l’esito con AdER e, se possibile, integrare la differenza entro i termini. In assenza di sanatoria, la decadenza è automatica.

    Riepilogo Caso 2

    • Rata dovuta: 600 euro; rata versata per errore: 580 euro
    • Differenza non integrata: 20 euro oltre il termine di tolleranza
    • Rischio: decadenza per pagamento insufficiente
    • Azione raccomandata: contattare AdER tempestivamente per integrazione
    • Lezione operativa: usare addebito automatico per evitare errori manuali

    Caso 3: Sempronio decade e valuta le opzioni successive

    Scenario. Sempronio aveva un piano di 54 rate bimestrali da 3.366 euro per un debito di 180.000 euro. Dopo 30 rate regolari (100.980 euro versati), un peggioramento della situazione aziendale lo porta a non pagare le ultime 24 rate. Il debito residuo originario al lordo degli accessori ammontava a circa 280.000 euro.

    Come si legge in pratica. Con la decadenza, Sempronio perde lo stralcio di sanzioni e interessi sull’intero debito. I 100.980 euro versati vengono imputati al debito originario (in genere a riduzione degli accessori prima e del capitale poi, secondo le regole di imputazione ordinarie), ma rimane un residuo potenzialmente elevato. Le opzioni successive sono: rateazione ordinaria con AdER (fino a 72 o 120 rate in casi di difficoltà comprovata), composizione negoziata della crisi se l’impresa è in stato di squilibrio, oppure accordo transattivo con il fisco in sede di procedura concorsuale.

    Riepilogo Caso 3

    • Rate pagate: 30 su 54, per 100.980 euro versati
    • Decadenza: automatica dopo il mancato pagamento della trentaunesima rata
    • Importo versato: imputato al debito originario secondo regole ordinarie
    • Opzione 1: rateazione ordinaria AdER fino a 72-120 rate
    • Opzione 2: composizione negoziata o accordo transattivo in sede concorsuale

    Quando conviene una verifica

    Non rischiare la decadenza: pianifica con un professionista. Hai dubbi sulle scadenze del piano? Consulta un esperto.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quando decade il diritto alla rottamazione quinquies?

    La decadenza scatta automaticamente in caso di mancato o insufficiente pagamento di una rata bimestrale oltre la finestra di tolleranza prevista dalla norma. Non esiste un numero di rate non pagate consentite: il primo inadempimento oltre la tolleranza produce immediatamente la perdita di tutti i benefici della definizione agevolata.

    I versamenti già effettuati vengono restituiti in caso di decadenza?

    No. Le somme già versate non vengono restituite, ma vengono imputate al debito originario comprensivo di sanzioni e interessi, secondo le regole ordinarie di imputazione dei pagamenti. In genere si imputano prima agli accessori (sanzioni, interessi, aggio) e poi al capitale.

    È possibile rientrare nella rottamazione quinquies dopo la decadenza?

    No. Una volta decaduto, il contribuente non può rientrare nella stessa rottamazione-quinquies per i carichi che ne facevano parte. Rimangono percorribili le vie ordinarie: rateazione standard con AdER, eventuale contenzioso o, per le imprese in crisi, gli strumenti del codice della crisi d’impresa.

    Cosa succede se pago la rata con qualche giorno di ritardo?

    La norma, in conformità con le prassi delle rottamazioni precedenti, prevede in genere una tolleranza di cinque giorni lavorativi dalla scadenza nominale. Il pagamento effettuato entro tale finestra è considerato tempestivo. Oltre tale termine, in base al provvedimento attuativo dell’AdER, la rata è considerata non pagata con le conseguenze già descritte.

    Come posso tutelarmi dal rischio di decadenza accidentale?

    Il metodo più efficace è impostare un addebito automatico bancario (SEPA Direct Debit o SDD) abbinato al piano di rottamazione, quando l’AdER lo consente. In alternativa, inserire promemoria bimestrali con almeno tre giorni di anticipo sulla scadenza. Conservare le ricevute di pagamento e verificare l’accredito sul conto AdER per ogni rata.

  • Art. 28 DPR 602/1973 – Modalità di pagamento

    Art. 28 DPR 602/1973 – Modalità di pagamento

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo puo’ essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell’operazione sono a carico del contribuente.

    2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento puo’ essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.

    3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita’ di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalita’ devono essere tali da assicurare l’indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell’imposta pagata.

    3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso: a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l’assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile; b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.

  • Art. 27 DPR 602/1973 – Luogo e tempo del pagamento (abrogato)

    Art. 27 DPR 602/1973 – Luogo e tempo del pagamento (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 37]

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