Autore: Andrea Marton

  • Art. 30 CPI – Tutela

    Art. 30 CPI – Tutela

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta , l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica.

    2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell’attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

  • Art. 40 Cod. Amb. – [Abrogato]

    Art. 40 Cod. Amb. – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Reperibilità: indennità, obblighi e differenza con lo straordinario

    Guida pratica · Lavoro · Orario di lavoro

    In sintesi

    La reperibilità è l’obbligo di rendersi rintracciabile al di fuori dell’orario di lavoro per intervenire in caso di necessità. Non è lavoro effettivo: è retribuita con un’indennità fissata dal CCNL. Solo il tempo di effettivo intervento conta come orario di lavoro e, se fuori turno, come straordinario.

    Riferimento normativo

    Contrattazione collettiva (CCNL di settore)

    Tabella riepilogativa

    Reperibilità vs straordinario: differenze chiave
    Aspetto Reperibilità Straordinario
    Dove si svolge Il lavoratore rimane libero ma raggiungibile In azienda o nel luogo di lavoro
    Conta come orario di lavoro? No (solo il tempo di intervento effettivo)
    Retribuzione Indennità di reperibilità (fissata dal CCNL) Retribuzione ordinaria + maggiorazione CCNL
    Obbligo Fissato dal CCNL o dal contratto individuale Consenso del lavoratore o obbligo CCNL
    Intervento effettivo Retribuito come straordinario o turno extra Non applicabile

    Cos'è la reperibilità e come funziona

    La reperibilità è una forma di disponibilità al di fuori dell’orario ordinario: il lavoratore non deve essere fisicamente presente in azienda, ma deve essere raggiungibile e pronto a intervenire se richiesto. Non si tratta di lavoro effettivo e pertanto non conta ai fini del calcolo dell’orario di lavoro né del limite delle 48 ore medie settimanali. L’istituto è disciplinato quasi esclusivamente dalla contrattazione collettiva.

    L'indennità di reperibilità

    Il lavoratore in reperibilità ha diritto a una indennità il cui importo è fissato dal CCNL di settore. L’entità varia significativamente da un contratto all’altro e può differenziarsi tra i giorni feriali, le notti, i sabati, le domeniche e le festività. La reperibilità si aggiunge alla retribuzione ordinaria e, di norma, è esente da contribuzione previdenziale fino ai limiti fissati dalla legge.

    Il tempo di intervento effettivo

    Se il lavoratore reperibile viene effettivamente chiamato, il tempo di intervento è retribuito come orario di lavoro ordinario o straordinario a seconda che ricada dentro o fuori il turno programmato. In caso di intervento notturno o festivo si applicano le relative maggiorazioni contrattuali. Importante: l’intervento effettivo può incidere sul rispetto dei riposi minimi di 11 ore giornaliere: il datore deve garantire il recupero.

    Casi pratici

    Tizio – reperibilità nel weekend senza intervento

    Tizio è in reperibilità sabato e domenica ma non viene chiamato. Percepisce solo l’indennità fissata dal CCNL per i due giorni. Le ore di reperibilità non contano come orario di lavoro e non incidono sul calcolo delle 48 ore medie.

    Caia – chiamata in intervento di notte

    Caia è reperibile la notte e viene chiamata alle 2:00 per un guasto all’impianto. Lavora dalle 2:00 alle 5:00. Oltre all’indennità di reperibilità, ha diritto alla retribuzione per le 3 ore di intervento con la maggiorazione notturna e straordinaria prevista dal CCNL.

    Sempronio – reperibilità imposta senza indennità

    Il datore informa Sempronio che dovrà essere reperibile tutte le domeniche senza corrispondergli alcuna indennità. Se il CCNL prevede l’indennità di reperibilità (come avviene in quasi tutti i contratti che ammettono l’istituto), Sempronio ha diritto di reclamarla, anche ricorrendo al sindacato o all’Ispettorato del Lavoro.

    Domande frequenti

    La reperibilità conta come orario di lavoro?

    No. Il tempo di semplice attesa in reperibilità non è orario di lavoro. Solo il tempo di effettivo intervento è retribuito come lavoro ordinario o straordinario.

    Quanto vale l'indennità di reperibilità?

    L’importo è fissato dal CCNL di settore: varia in base al contratto collettivo applicato. Non esiste una misura fissa di legge.

    Il datore può obbligarmi alla reperibilità?

    Solo se il CCNL o il contratto individuale lo prevede. In assenza di una base contrattuale, la reperibilità non può essere imposta unilateralmente.

    Durante la reperibilità posso allontanarmi da casa?

    Sì, ma devi mantenere la raggiungibilità e la capacità di intervenire entro i tempi fissati dal CCNL. Non sei obbligato a restare a casa, ma devi essere reperibile.

    La reperibilità notturna ha una maggiorazione extra?

    Di norma il CCNL prevede un’indennità più elevata per la reperibilità notturna, festiva o domenicale rispetto alla reperibilità diurna feriale. Verificare il contratto applicato.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 69 quinquies decies T.U.B.: Condizioni per il sostegno

    Art. 69 quinquies decies T.U.B.: Condizioni per il sostegno

    Art. 69 quinquies decies T.U.B. – Condizioni per il sostegno.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Il sostegno finanziario previsto dall’accordo e’ concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a) si puo’ ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale rimedio alle difficolta’ finanziarie del beneficiario;

    b) il sostegno finanziario e’ diretto a preservare o ripristinare la stabilita’ finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle societa’ del gruppo ed e’ nell’interesse della societa’ del gruppo che fornisce il sostegno;

    c) le condizioni del sostegno finanziario, ivi compreso il corrispettivo, sono determinate in conformita’ dell’articolo 69-duodecies, comma 5, lettera c);

    d) vi e’ la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione dell’organo amministrativo della societa’ che fornisce il sostegno al momento dell’assunzione della relativa decisione, che sara’ pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito da parte della societa’ beneficiaria, qualora il sostegno sia concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell’ipotesi in cui il sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia escussa, sara’ possibile recuperare per intero, anche in via di surroga o regresso, capitale, interessi e spese;

    e) la concessione del sostegno finanziario non mette a repentaglio la liquidita’ o solvibilita’ della societa’ del gruppo che lo fornisce;

    f) la concessione del sostegno finanziario non minaccia la stabilita’ del sistema finanziario, in particolare nello Stato dell’Unione europea in cui ha sede la societa’ del gruppo che fornisce il sostegno;

    g) la societa’ del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui lo fornisce, i requisiti in materia di capitale, liquidita’, grandi esposizioni e gli altri requisiti specifici eventualmente imposti in conformita’ del Regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE, e la concessione del sostegno finanziario non e’ tale da determinare la violazione di questi requisiti da parte della societa’, fatta eccezione per il caso in cui l’autorita’ competente per la vigilanza sulla societa’ abbia autorizzato una temporanea deroga a tali requisiti;

    h) la concessione del sostegno finanziario non pregiudica la risolvibilita’ della societa’ del gruppo che lo fornisce.”

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  • CCNL Ceramica: distretto di Sassuolo, forni a ciclo continuo e sicurezza (silice, calore)

    CCNL Ceramica

    In sintesi

    Il settore ceramico italiano e dominato dal distretto di Sassuolo-Scandiano, con circa 120 aziende e 15.000 addetti diretti. I forni a rulli operano H24/365: impongono turni 3×8, indennita specifiche e obblighi di sicurezza stringenti. I rischi principali sono la silice cristallina (silicosi) e il calore radiante; entrambi richiedono sorveglianza sanitaria obbligatoria e DPI specifici.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (accordo integrativo vigente; trattativa in corso per il rinnovo successivo)
    Vigenza
    2022-2025 prorogato in attesa di rinnovo
    Platea
    ~30.000 (settore piastrelle, sanitari, stoviglieria, refrattari, abrasivi)

    Tabella riepilogativa

    Rischi specifici e obblighi CCNL/D.Lgs. 81/2008 nel settore ceramico
    Rischio Lavorazioni esposte Obbligo principale Malattia professionale correlata
    Silice cristallina respirabile Preparazione impasti, macinazione, spruzzatura smalti Sorveglianza sanitaria, DPI respiratori, aspirazione localizzata Silicosi (tabella INAIL)
    Calore radiante Conduzione forni, area di scarico forno DPI termici, rotazione postazioni, pause in area fresca Colpo di calore, malattie cutanee
    Rumore Linee di produzione, macinatori Audiometria periodica, cuffie/tappi certificati Ipoacusia professionale
    Movimentazione manuale carichi Pallettizzazione, scarico materie prime Formazione, ausili meccanici, limite pesi D.Lgs. 81 Patologie muscolo-scheletriche
    Polveri di smalti e coloranti Smaltatura, decorazione DPI respiratori, ventilazione, sostituzione sostanze CMR Patologie respiratorie croniche

    Il distretto di Sassuolo-Scandiano

    Il distretto ceramico di Sassuolo-Scandiano (province di Modena e Reggio Emilia) e il piu importante polo produttivo di piastrelle ceramiche al mondo, con oltre 120 aziende associate a Confindustria Ceramica e circa 15.000 addetti diretti (piu l’indotto). Marchi come Marazzi, Florim, Iris Ceramica, Casalgrande Padana e REX Group sono nati e cresciuti in questo distretto.

    Il sistema di relazioni industriali del distretto e storicamente avanzato: la contrattazione integrativa aziendale e di distretto e molto attiva, con accordi che integrano significativamente il minimo tabellare nazionale (PDR, welfare, orari flessibili). Le RSU aziendali hanno tradizionalmente un ruolo forte nella gestione dei temi di sicurezza, orario e organizzazione del lavoro.

    La filiera ceramica del distretto comprende: produttori di piastrelle in gres porcellanato e ceramica tradizionale, produttori di ceramica sanitaria (vasche, WC, lavabi), produttori di stoviglierie e materiali di arredo, oltre a fornitori di macchine, smalti, coloranti e servizi industriali specializzati.

    I forni a rulli: il cuore tecnologico del settore

    Il forno a rulli a cottura rapida e la tecnologia produttiva centrale del settore delle piastrelle. Opera a temperature tra 1.100 e 1.300 °C, con cicli di cottura compresi tra 40 e 70 minuti (contro le 24-36 ore dei vecchi forni a tunnel). La continuita operativa e assoluta: fermate non programmate causano danni al prodotto in linea e costi energetici molto elevati per il re-avviamento.

    Questa esigenza tecnica impone l’organizzazione del lavoro su 3 turni di 8 ore per 7 giorni su 7, con copertura continua da parte degli operatori di forno. Il personale addetto ai forni:

    • E classificato almeno al 3° livello del CCNL (operaio specializzato)
    • Percepisce l’indennita di ciclo continuo e la maggiorazione turno notturno
    • E soggetto a sorveglianza sanitaria specifica per esposizione a calore
    • Beneficia di pause in aree climatizzate obbligatorie in estate (normativa sicurezza)

    Sicurezza: silice cristallina e calore

    Il settore ceramico e classificato come attivita ad alto rischio silice. La silice cristallina respirabile (quarzo) e presente nelle materie prime (feldspato, quarzo, caolino) e si libera nelle fasi di macinazione, miscelazione degli impasti e spruzzatura degli smalti. L’esposizione prolungata provoca silicosi, una malattia professionale polmonare irreversibile.

    Il D.Lgs. 81/2008 e il Memorandum europeo sulla silice (NEPSI) impongono:

    • Valutazione del rischio (VDR) specifica per silice cristallina
    • Sostituzione o riduzione alla fonte (uso di materiali a minor contenuto di silice laddove possibile)
    • Aspirazione localizzata e ventilazione generale degli ambienti polverosi
    • Fornitura e uso obbligatorio di DPI respiratori (semifacciali FFP3 o APA)
    • Sorveglianza sanitaria con spirometria e radiografia del torace periodica

    Per il calore radiante dei forni, il datore deve garantire: biancheria termorifrangente, pause obbligatorie in aree fresche, monitoraggio WBGT (indice di stress termico), idratazione adeguata. In caso di emergenza climatica (ondate di calore estive), gli accordi di distretto prevedono procedure specifiche di gestione del turno.

    Casi pratici

    Tizio – Silicosi diagnosticata dopo 20 anni di lavoro
    Tizio ha lavorato per 20 anni nella preparazione degli impasti ceramici. Alla visita periodica obbligatoria, il medico competente riscontra pattern fibrotici polmonari compatibili con silicosi di primo stadio. L’azienda denuncia la malattia professionale all’INAIL. Tizio viene allontanato dalle lavorazioni con esposizione a silice e adibito a mansioni alternative. L’INAIL avvia la pratica per il riconoscimento della rendita professionale.
    Caia – Conduttrice forno e stress termico estivo
    Caia lavora in prossimita del forno durante un’ondata di calore estiva. L’accordo di distretto prevede che quando la temperatura esterna supera i 35 °C, le postazioni a ridosso del forno vengano rafforzate con DPI aggiuntivi, rotazioni piu frequenti (ogni 45 minuti invece di ogni 2 ore) e idratazione obbligatoria. Caia segnala al preposto le condizioni; il ciclo viene adeguato senza interruzione produttiva.
    Sempronio – Audiometria e ipoacusia da rumore
    Sempronio lavora da 8 anni nel reparto macinatori (livello di rumore medio 88 dB(A)). L’audiometria periodica evidenzia un abbassamento della soglia uditiva bilaterale. Il medico competente lo inserisce nella categoria di lavoratori con sorveglianza intensificata e richiede misure di riduzione dell’esposizione (sostituzione cuffie con modello piu performante, rotazione su postazioni a minor rumore). L’azienda aggiorna il DVR.

    Domande frequenti

    Cos'e la silicosi e perche riguarda i ceramisti?
    La silicosi e una malattia polmonare professionale causata dall’inalazione prolungata di polveri di silice cristallina. Nel settore ceramico, la silice e presente nelle materie prime (quarzo, feldspato) e si libera nelle lavorazioni di macinazione, impasto e spruzzatura smalti. E riconosciuta come malattia professionale nella tabella INAIL.
    I lavoratori ai forni devono fare visite mediche speciali?
    Si: la sorveglianza sanitaria e obbligatoria per i lavoratori esposti a calore (D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII) e a silice cristallina. Il medico competente definisce la periodicita in base al livello di esposizione (di norma annuale o biennale).
    L'azienda ceramica puo far lavorare d'estate senza precauzioni?
    No: il datore ha l’obbligo di valutare il rischio da stress termico (norma EN ISO 7933, indice WBGT) e adottare misure preventive: DPI, rotazioni, pause, idratazione. In caso di emergenza climatica, gli accordi di distretto e le linee guida regionali prevedono procedure specifiche di gestione.
    Il lavoratore esposto a silice puo chiedere il cambio mansione?
    Il medico competente puo disporre la limitazione o l’allontanamento dalle lavorazioni polverose se la sorveglianza sanitaria evidenzia alterazioni spirometriche o radiologiche. Il datore e tenuto ad adibire il lavoratore a mansioni alternative compatibili con le sue condizioni di salute.
    Cosa sono i DPI respiratori FFP3?
    Sono dispositivi di protezione individuale (maschere o semifacciali filtranti) di classe FFP3, la piu alta protezione per polveri fini e aerosol. Abbattono almeno il 99% delle particelle inalabili. Sono obbligatori nelle lavorazioni ad alto rischio silice nel settore ceramico; devono essere sostituiti secondo le istruzioni del produttore e non possono essere condivisi tra lavoratori.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi tabellari per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Ceramica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 35 CPI – Prodotto complesso

    Art. 35 CPI – Prodotto complesso

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione; b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

  • Art. 16-quinquies D.Lgs. 502/1992 – Formazione manageriale

    Art. 16-quinquies D.Lgs. 502/1992 – Formazione manageriale

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi…., tale formazione si consegue, dopo l’assunzione dell’incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2.

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della sanità ai sensi dell’ articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, organizzano ed attivano, a livello regionale o interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all’articolo 16-ter, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l’Istituto superiore di sanità attiva e organizza i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa dell’area di sanità pubblica che vengono attivati a livello nazionale.

    3. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui all’articolo 16-ter, sono definiti i criteri per l’attivazione dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all’organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.

    4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato.

    5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all’articolo 4, degli istituti zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano, altresì, al personale degli enti e strutture pubbliche indicate all’ articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia stata estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa di cui al presente decreto.

  • Art. 106 D.Lgs. 159/2011 – Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione

    Art. 106 D.Lgs. 159/2011 – Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall' articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.

    2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

  • Art. 40 TUEL – Articolo 40

    Art. 40 TUEL – Articolo 40

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

    2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco. proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

    3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

    4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.

    5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all’elezione del presidente del consiglio. 6. le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

  • Art. 92 D.Lgs. 159/2011 – Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia

    Art. 92 D.Lgs. 159/2011 – Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

    2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

    2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

    2-ter. 2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria: a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalità stabilite dall' articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale; b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all' articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

    2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.

    3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

    4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

    5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.

  • Art. 86 D.Lgs. 141/2024 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

    Art. 86 D.Lgs. 141/2024 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 84 ovvero dall’articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

    2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

    3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

    4. Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall’articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall’articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

    5. Le pene previste dall’articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

  • Art. 127 Cod. Amb. – fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue

    Art. 127 Cod. Amb. – fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 , i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.

    2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.