Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 43-bis DPR 602/1973 – Cessione dei crediti d’imposta

    Art. 43-bis DPR 602/1973 – Cessione dei crediti d’imposta

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non puo’ cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell’articolo 44 sono dovuti al cessionario.

    2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.

    3. L’atto di cessione deve essere notificato all’ufficio delle entrate o al centro di servizio nonche’ al concessionario del servizio di riscossione presso il quale e’ tenuto il conto fiscale di cui all’articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

  • Art. 188 Cod. Amb.: Responsabilità della gestione dei rifiuti

    Art. 188 Cod. Amb.: Responsabilità della gestione dei rifiuti

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Responsabilità della gestione dei rifiuti) 1.

    Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.

    Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.

    I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

    La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento.

    Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006 , la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi: a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario.

    Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 , tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

    Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.

    La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 65 TU Giustizia Tributaria: Atti impugnabili e oggetto del ricorso

    Art. 65 D.Lgs. 175/2024 – Atti impugnabili e oggetto del ricorso

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il ricorso può essere proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l'avviso di mora; f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; g) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2; i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; l) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212; m) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212; n) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; o) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

    2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 66.

    3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

    4. L' annullabilità dell'avviso di accertamento e di rettifica ai sensi del dell'articolo 42, comma 3, e dell'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.

  • Art. 43 DPR 602/1973 – Recupero di somme erroneamente rimborsate

    Art. 43 DPR 602/1973 – Recupero di somme erroneamente rimborsate

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    L’ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e’ notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piu’ ampio, entro il termine di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi.

    Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all’avviso stesso risultano indebitamente rimborsate sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti.

  • Art. 42-bis DPR 602/1973 – Rimborso d’ufficio tramite procedura automatizzata

    Art. 42-bis DPR 602/1973 – Rimborso d’ufficio tramite procedura automatizzata

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Per l’esecuzione dei rimborsi previsti dall’articolo 38, quinto comma, e dell’articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.

    Entro l’anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalita’ dell’avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l’ammontare dell’imposta da rimborsare.

    Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l’ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis.

    Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

  • Art. 42 DPR 602/1973 – Esecuzione del rimborso

    Art. 42 DPR 602/1973 – Esecuzione del rimborso

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Del rimborso disposto l’ufficio delle imposte da’ avviso al contribuente nonche’ al cessionario nei casi previsti dall’articolo 43-bis.

    Il concessionario e’ tenuto a rimborsare anche l’indennita’ di mora eventualmente riscossa.

    Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l’indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.

    L’elenco di rimborso e’ consegnato al concessionario il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme gia’ riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.

  • Regime IOSS: l’IVA sui beni importati fino a 150 euro

    In sintesi

    • IOSS (Import One Stop Shop): regime opzionale per vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi con valore intrinseco fino a 150 euro verso consumatori UE.
    • Riscossione semplificata: il venditore (o il marketplace che facilita la vendita) raccoglie l’IVA al momento della vendita e la versa tramite un unico portale telematico.
    • Diverso dall’OSS: l’OSS riguarda le vendite intracomunitarie B2C (da un Paese UE a un altro); l’IOSS riguarda le importazioni da Paesi terzi (extra-UE).
    • Soglia di 10.000 euro OSS: per le vendite intra-UE B2C, sotto questa soglia annua complessiva l’IVA resta quella del Paese del venditore; sopra si usa l’OSS.
    • Aliquota IVA applicabile: quella del Paese di destinazione del consumatore (non quella italiana), secondo le regole di ciascuno Stato UE.
    • Marketplace come soggetto responsabile: quando una piattaforma facilita la vendita di beni IOSS, spesso è il marketplace stesso a dover adempiere all’obbligo IVA al posto del venditore estero.

    Che cos'è il regime IOSS e a chi si applica

    Se hai mai comprato qualcosa da un sito extra-europeo – pensa a piattaforme asiatiche o a negozi online statunitensi – e hai ricevuto il pacco senza dover pagare IVA alla dogana, probabilmente il venditore stava usando il regime IOSS. IOSS è l’acronimo di Import One Stop Shop: uno sportello unico per l’importazione che semplifica il modo in cui l’IVA viene riscossa sui piccoli acquisti online da Paesi terzi.

    Prima dell’introduzione di questo regime, i pacchi di valore modesto spesso arrivavano senza che l’IVA venisse riscossa in modo sistematico. Oggi il sistema prevede che il venditore (o il marketplace che gestisce la transazione) addebiti l’IVA del Paese di destinazione direttamente al consumatore nel momento dell’acquisto, la accumuli e la versi periodicamente tramite un unico portale telematico. In questo modo il pacco arriva a casa già IVA-inclusa, senza fermarsi in dogana per il pagamento.

    È fondamentale distinguere l’IOSS dall’OSS: quest’ultimo riguarda le vendite a distanza B2C (Business to Consumer, cioè da un’impresa a un privato) che avvengono all’interno dell’Unione Europea – per esempio un venditore italiano che spedisce merce a un consumatore francese. L’IOSS invece si occupa esclusivamente dei beni che entrano nell’UE da un Paese terzo (come Cina, USA, Regno Unito) e che hanno un valore intrinseco non superiore a 150 euro. Sopra quella soglia si applicano le regole doganali ordinarie, con dazio e IVA riscossi al momento dell’importazione.

    L’adesione all’IOSS è opzionale: il venditore extra-UE che non aderisce non è obbligato a farlo, ma in quel caso l’IVA sarà riscossa dalla dogana al momento dell’arrivo del pacco, con possibili ritardi nella consegna e costi aggiuntivi per il destinatario.

    IOSS vs OSS: differenze principali
    Caratteristica IOSS OSS
    Tipo di operazione Importazione da Paesi terzi (extra-UE) Vendita a distanza intra-UE
    Soglia rilevante Valore intrinseco del bene: max 150 euro Volume d'affari B2C UE: 10.000 euro annui
    Chi deve iscriversi Venditore extra-UE o marketplace facilitatore Venditore con vendite B2C in altri Stati UE
    IVA applicata Aliquota del Paese di destinazione UE Aliquota del Paese del consumatore UE
    Sotto la soglia OSS Non applicabile (regime distinto) IVA del Paese del venditore

    Esempio pratico

    • Esempio numerico: Tizio acquista su un sito cinese una custodia per tablet al prezzo di 35 euro (valore intrinseco). Il venditore è iscritto all’IOSS. Al momento del pagamento, Tizio vede addebitata l’IVA italiana del 22% – pari a 7,70 euro – direttamente nel carrello. Il totale pagato è 42,70 euro. Il pacco viene sdoganato senza ulteriori pagamenti e consegnato in pochi giorni. Se il venditore non fosse iscritto all’IOSS, la dogana italiana richiederebbe a Tizio (o allo spedizioniere) il pagamento dell’IVA prima della consegna, con possibili commissioni di gestione doganale aggiuntive.

    Documenti necessari

    • Prova di iscrizione del venditore al registro IOSS (numero identificativo IOSS)
    • Fattura o ricevuta di acquisto con IVA esplicitata per Paese di destinazione
    • Documento di trasporto o tracking del pacco con indicazione del valore dichiarato
    • Eventuale dichiarazione doganale CN22 o CN23 per verifica soglia 150 euro

    Tizio acquista elettronica da un sito extra-UE iscritto all'IOSS

    Scenario. Tizio compra online un paio di cuffie wireless da un venditore con sede a Hong Kong, al prezzo di 89 euro incluse le spese di spedizione. Il venditore è iscritto all’IOSS tramite un intermediario UE.

    Come si applica. Il sito calcola automaticamente l’IVA italiana del 22% (aliquota ordinaria) sulla base imponibile di 89 euro: 19,58 euro. Tizio paga in totale 108,58 euro. Il pacco viene spedito con un codice IOSS allegato alla documentazione doganale. All’arrivo in Italia, la dogana verifica il numero IOSS, constata che l’IVA è già stata riscossa e lascia passare il pacco senza ulteriori addebiti. Il venditore raccoglie l’IVA di tutti i clienti UE del mese e la versa tramite il portale IOSS del proprio Paese di registrazione.

    In pratica

    • L’IVA è addebitata al momento dell’acquisto online, non alla consegna.
    • Il numero IOSS deve essere riportato sulla documentazione doganale del pacco.
    • Se il valore intrinseco supera 150 euro, il regime IOSS non è applicabile: si torna alle regole doganali ordinarie.

    Caio vende prodotti artigianali italiani a consumatori UE tramite un marketplace

    Scenario. Caio produce ceramiche artigianali in Italia e le vende su un grande marketplace internazionale a consumatori sia italiani sia europei (francesi, tedeschi, olandesi). Il marketplace facilita anche vendite da venditori extra-UE.

    Come si applica. Per le vendite di Caio – venditore italiano – verso consumatori in altri Paesi UE, si applica il regime OSS (non l’IOSS, perché i beni partono dall’Italia, che è già nell’UE). Se le sue vendite B2C verso altri Paesi UE superano i 10.000 euro annui complessivi, Caio deve applicare l’IVA del Paese del consumatore e può gestire tutto tramite il portale OSS italiano, senza aprire una partita IVA in Francia, Germania o Olanda. Per le vendite verso consumatori italiani continua ad applicare l’IVA italiana ordinaria come sempre.

    In pratica

    • Il regime IOSS non riguarda Caio perché i suoi beni partono dall’UE: si usa l’OSS per le vendite intra-UE.
    • Sotto i 10.000 euro annui di vendite B2C intra-UE, Caio può continuare ad applicare l’IVA italiana.
    • Il marketplace può, in alcuni casi, assumersi la responsabilità IVA al posto del venditore: verificare le condizioni contrattuali.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Che differenza c'è tra IOSS e OSS?

    L’OSS gestisce le vendite a distanza B2C tra Paesi UE (beni già nell’Unione). L’IOSS riguarda invece i beni importati da Paesi extra-UE con valore intrinseco fino a 150 euro. Sono due regimi distinti con soglie e regole diverse.

    Cosa succede se il venditore estero non è iscritto all'IOSS?

    L’IVA non viene riscossa al momento della vendita online. Sarà la dogana italiana a richiederla al momento dell’arrivo del pacco, spesso tramite il corriere, che può applicare anche una commissione per la gestione doganale.

    Fino a che importo si applica l'IOSS?

    L’IOSS si applica ai beni con valore intrinseco non superiore a 150 euro. Sopra questa soglia si applicano le normali procedure doganali, con dazio (se dovuto) e IVA riscossi separatamente.

    Il marketplace è responsabile dell'IVA IOSS al posto del venditore estero?

    In molti casi sì. Quando una piattaforma ‘facilita’ la vendita di beni da venditori extra-UE con valore fino a 150 euro, la normativa UE considera il marketplace come soggetto che effettua la cessione ai fini IVA, con relativo obbligo di raccolta e versamento.

    L'IOSS riguarda anche i privati che vendono oggetti personali?

    No. L’IOSS è un regime per soggetti passivi IVA (imprese, marketplace). Le vendite occasionali tra privati non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA in generale.

    Quale aliquota IVA si applica con l'IOSS?

    L’aliquota è quella del Paese di destinazione, cioè del Paese in cui risiede il consumatore. Per un consumatore italiano si applica l’aliquota IVA italiana (ordinaria 22%, ridotta 10%, 5% o 4% a seconda del tipo di bene).

    Vedi anche: Beni significativi, Autoconsumo di beni dell’impresa, Regime del margine, IVA all’importazione, Cessioni di beni IVA e Cessioni di beni e territorialità IVA.

  • Art. 41 DPR 602/1973 – Rimborso d’ufficio

    Art. 41 DPR 602/1973 – Rimborso d’ufficio

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all’ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

    La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l’ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, e’ superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

  • Art. 40 DPR 602/1973 – Rimborso imposta da commissioni tributarie (abrogato)

    Art. 40 DPR 602/1973 – Rimborso imposta da commissioni tributarie (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    [Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 37]

  • Articolo 29 TU Giustizia Tributaria: Proclamazione degli eletti. Reclami

    Art. 29 D.Lgs. 175/2024 – Proclamazione degli eletti. Reclami

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

    2. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

    3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

    4. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 24, comma 1, il Presidente in carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.

    5. Il Consiglio di presidenza scade al termine del quadriennio e continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

  • Art. 39 DPR 602/1973 – Sospensione amministrativa della riscossione

    Art. 39 DPR 602/1973 – Sospensione amministrativa della riscossione

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il ricorso contro il ruolo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l’ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facolta’ di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento puo’ essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

    2. Sulle somme il cui pagamento e’ stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.

  • Art. 38 DPR 602/1973 – Rimborso di versamenti diretti

    Art. 38 DPR 602/1973 – Rimborso di versamenti diretti

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo’ presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale e’ stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.

    L’istanza di cui al primo comma puo’ essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e’ stata operata.

    L’intendente di finanza, sentito l’ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

    Quando l’importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell’art. 3 e’ superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell’ufficio.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.