Autore: Andrea Marton

  • Art. 129 Reg. (UE) 2023/1114 – Segreto d’ufficio

    Art. 129 Reg. (UE) 2023/1114 – Segreto d’ufficio

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    L’obbligo del segreto d’ufficio si applica all’ABE e a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro opera per la stessa nonché per qualsiasi persona cui l’ABE ha delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall’ABE.

  • Art. 46-quindecies D.Lgs. 209/2005 – (Modelli e dati esterni)

    Art. 46-quindecies D.Lgs. 209/2005 – (Modelli e dati esterni)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. L'impresa che utilizza un modello o dati provenienti da terzi rispetta in ogni caso tutti i requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies ed alle relative disposizioni di attuazione.))

  • Art. 63 D.Lgs. 159/2011 – Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro

    Art. 63 D.Lgs. 159/2011 – Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.

    2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all' articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

    3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .

    4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti

    5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.

    ((

    6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell' articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni.

    7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell' articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario))

    8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.

    8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell' articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942 , nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell' articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942 , o predisporre un piano attestato ai sensi dell' articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942 . Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48

  • Art. 104 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 104 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 104 L. Fall. – Esercizio provvisorio dell’impresa del fallito

    Esercizio provvisorio dell’impresa del fallito

  • FOIA – Glossario giuridico

    FOIA (Freedom of Information Act): istituto dell’accesso civico generalizzato, introdotto in Italia dal d.lgs. 33/2013 art. 5 co. 2, che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli soggetti a obblighi di pubblicazione.

    Significato giuridico

    Il FOIA italiano e disciplinato dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. decreto trasparenza), come modificato dal d.lgs. 97/2016 che ha introdotto l’accesso civico generalizzato. Caratteristiche: legittimazione universale (chiunque puo richiedere, senza necessita di interesse qualificato); non occorre motivazione dell’istanza; nessun limite di forma (istanza anche orale o online); gratuita (salvo rimborso costi di riproduzione). Procedura: istanza al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all’ufficio competente; risposta entro 30 giorni; comunicazione ai contro-interessati che possono opporsi entro 10 giorni. Limiti tassativi (art. 5-bis d.lgs. 33/2013): tutela di interessi pubblici (sicurezza, difesa, relazioni internazionali, ordine pubblico, indagini, riservatezza dei processi) o interessi privati (riservatezza, dati personali, segreti commerciali). Il diniego puo essere impugnato al TAR entro 30 giorni (rito accelerato dell’art. 116 c.p.a.).

    Esempio pratico

    Tizio, giornalista, vuole conoscere quanti dipendenti pubblici sono stati nominati in posizioni dirigenziali nell’ultimo anno presso il Ministero. Presenta istanza FOIA: nessuna motivazione richiesta, solo identificazione del richiedente e dei documenti. Il Ministero entro 30 giorni deve fornire i documenti, salvo specifici limiti. Se il Ministero nega senza motivazione fondata, Tizio puo presentare riesame al RPCT, poi ricorso al TAR.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’accesso documentale (artt. 22 ss. l. 241/1990), che richiede interesse diretto, concreto, attuale. Diverge dall’accesso civico semplice (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013), riguardante documenti gia soggetti a obblighi di pubblicazione. Il FOIA italiano e piu restrittivo del FOIA statunitense (originale), specie sui limiti di interesse pubblico. Il diritto di accesso GDPR (art. 15 Reg. UE 2016/679) opera sui propri dati personali.

    Riferimenti normativi

    • art. 5 co. 2 d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – accesso civico generalizzato
    • art. 5-bis d.lgs. 33/2013 – limiti
    • d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 – introduzione FOIA
    • Linee guida ANAC 1309/2016 – operativita FOIA
  • Art. 113 D.Lgs. 159/2011 – Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia

    Art. 113 D.Lgs. 159/2011 – Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. 1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118: a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei; b) la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati; c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

    2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

    3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni in house ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici

    4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

    5. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni. (20)

  • Art. 103 CPI – Novità

    Art. 103 CPI – Novità

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà: a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda; b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

  • Art. 64 D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    Art. 64 D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    Articolo abrogato

  • Art. 46-novies D.Lgs. 209/2005 – (Prova dell’utilizzo)

    Art. 46-novies D.Lgs. 209/2005 – (Prova dell’utilizzo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'impresa dimostra che il modello interno completo o parziale è ampiamente utilizzato e svolge un ruolo importante nel sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, in particolare: a) nel sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis e nei processi decisionali; b) nei processi di valutazione e di allocazione del capitale economico e di solvibilità, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 30-ter.

    2. L'impresa dimostra che la frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità tramite il modello interno è coerente con la frequenza con la quale utilizza tale modello interno per le altre finalità di cui al comma 1.

    3. Il consiglio di amministrazione garantisce la costante adeguatezza della struttura e del funzionamento del modello interno ed assicura che il modello interno continui a riflettere in maniera appropriata il profilo di rischio dell'impresa.

    ))

  • Art. 47 Cod. Amb. – [Abrogato]

    Art. 47 Cod. Amb. – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Art. 41 bis TUEL – [Abrogato]

    Art. 41 Bis TUEL – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Art. 164 TULPS – Denuncia al prefetto per l’ammonizione

    Art. 164 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente.

    Sono altresì denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.

    La denunzia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore.

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