Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 46 DPR 602/1973 – Delega ad altro concessionario

    Art. 46 DPR 602/1973 – Delega ad altro concessionario

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il concessionario cui e’ stato consegnato il ruolo, se l’attivita’ di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega puo’ riguardare anche la notifica della cartella.

    2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo e’ eseguito al delegato.

  • Articolo 129 Codice della Strada: Sospensione della patente di guida

    Art. 129 C.d.S. – Sospensione della patente di guida

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

    2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.

    2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 19 APRILE 1994, N. 575.

    3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.

    4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.

  • Art. 45 DPR 602/1973 – Riscossione coattiva

    Art. 45 DPR 602/1973 – Riscossione coattiva

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede.

  • Art. 44-bis DPR 602/1973 – Interessi per rimborsi con procedura automatizzata

    Art. 44-bis DPR 602/1973 – Interessi per rimborsi con procedura automatizzata

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Per i rimborsi effettuati con le modalita’ di cui all’art. 42-bis, l’interesse e’ dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell’ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d’imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo e’ emesso.

    Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all’art. 42-bis, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministro delle finanze.

    Sia per il rimborso d’imposta che per il pagamento degli interessi e’ emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

  • IRES 2026: aliquota 24%, base imponibile e calcolo dell’imposta

    In sintesi

    • Aliquota ordinaria 24%: e’ l’aliquota standard dell’imposta sul reddito delle societa’, indicata nel rigo RN8 del quadro RN.
    • IRES premiale 20%: per il periodo d’imposta 2025, chi patrimonializza, investe e assume puo’ applicare un’aliquota ridotta di 4 punti (art. 1, commi 436-444, L. 207/2024). Rigo RN8A.
    • La base imponibile viene dal quadro RF: il reddito imponibile si determina nel quadro RF (variazioni sull’utile contabile) e si riporta nel quadro RN per il calcolo dell’imposta.
    • Le perdite pregresse riducono il reddito: le perdite di esercizi precedenti possono abbattere il reddito imponibile nel quadro RN (rigo RN4), in genere nel limite dell’80% del reddito.
    • Detrazioni e crediti riducono l’imposta lorda: dopo aver calcolato l’imposta lorda, si sottraggono eventuali detrazioni (rigo RN10) e crediti d’imposta (righi RN13, RN14, RN18).
    • Il risultato finale e’ IRES a debito o a credito: confrontando l’imposta netta con gli acconti versati (rigo RN22) si ottiene il saldo da versare (rigo RN23) o il credito da riportare (rigo RN24).

    Come si determina l'IRES: dal reddito imponibile all'imposta

    L’IRES, Imposta sul Reddito delle Societa’, si calcola in un passaggio preciso: si parte dal reddito imponibile, si applica l’aliquota e si ottiene l’imposta lorda. Poi si detraggono eventuali crediti e sconti, si confronta con gli acconti gia’ versati, e il gioco e’ fatto. Il quadro RN del Modello Redditi SC e’ il foglio dove si fa tutto questo.

    L’aliquota ordinaria e’ il 24 per cento. Se la societa’ ha un reddito imponibile di 100.000 euro, l’IRES lorda e’ di 24.000 euro. Questa cifra poi puo’ essere ridotta da crediti d’imposta, ritenute subite, acconti gia’ versati nel corso dell’anno.

    Per il periodo d’imposta 2025 esiste una novita’ importante: l’IRES premiale. Chi rispetta contemporaneamente quattro condizioni (aver destinato parte degli utili a riserve, aver effettuato investimenti rilevanti, aver incrementato l’occupazione a tempo indeterminato, non aver fatto ricorso ad alcuni ammortizzatori sociali) applica un’aliquota ridotta del 20 per cento invece del 24. La riduzione di 4 punti percentuali vale solo per questo periodo d’imposta e solo sul reddito che soddisfa i requisiti, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025 e dal decreto ministeriale 8 agosto 2025.

    E’ fondamentale capire che l’aliquota si applica al reddito imponibile, non all’utile contabile del bilancio. Come spiegato nel quadro RF, il reddito imponibile puo’ essere piu’ alto o piu’ basso dell’utile civilistico a seconda delle variazioni fiscali. Solo dopo aver determinato il reddito imponibile nel quadro RF si puo’ compilare correttamente il quadro RN e calcolare l’imposta dovuta.

    Struttura del calcolo IRES nel quadro RN
    Passaggio Rigo Contenuto
    Reddito d'impresa RN1, col. 3 Dal quadro RF (al netto di liberalita' deducibili)
    Perdite pregresse RN4 Perdite anni precedenti (limite: 80% del reddito, art. 84 TUIR)
    Reddito imponibile RN6, col. 11 Base su cui si applica l'aliquota
    Imposta aliquota ordinaria 24% RN8, col. 2 Reddito ordinario x 24%
    Imposta IRES premiale 20% RN8A, col. 5 Reddito agevolato x 20% (solo periodo d'imposta 2025)
    Imposta lorda totale RN9 Somma delle imposte da RN7, RN8, RN8A
    Imposta netta RN11, col. 2 Imposta lorda meno detrazioni (RN10) e crediti CFC (RN9A)
    Acconti versati RN22, col. 2 Primo e secondo acconto IRES versati nell'anno
    IRES a debito / a credito RN23 / RN24 Differenza tra imposta netta e acconti

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha un reddito imponibile di 300.000 euro (risultante dal quadro RF). Non ha requisiti per l’IRES premiale. Calcolo nel quadro RN: reddito imponibile 300.000 euro (rigo RN6, col. 11); imposta lorda: 300.000 x 24% = 72.000 euro (rigo RN8 e RN9); nessuna detrazione; imposta netta: 72.000 euro (rigo RN11). Ha versato durante l’anno acconti per 65.000 euro (rigo RN22, col. 2). IRES a debito: 72.000 – 65.000 = 7.000 euro da versare a saldo (rigo RN23, col. 3).

    Documenti necessari

    • Quadro RF completato con il reddito imponibile finale
    • F24 degli acconti IRES versati (primo acconto codice tributo 2001, secondo acconto codice tributo 2002)
    • Documentazione eventuali crediti d’imposta (quadro RU, quadro CE per imposte estere)
    • Certificazione requisiti IRES premiale (decreto ministeriale 8 agosto 2025)
    • Eventuale prospetto perdite pregresse riportate (quadro RS)

    SRL senza agevolazioni: calcolo standard

    Scenario. Alfa SRL ha un reddito imponibile di 150.000 euro risultante dal quadro RF. Ha versato acconti per 32.000 euro. Non ha crediti d’imposta particolari.

    Come si applica. Nel quadro RN, Alfa SRL indica 150.000 euro come reddito imponibile nel rigo RN6, col. 11. Applica l’aliquota del 24 per cento: imposta lorda 36.000 euro, che coincide con l’imposta netta in assenza di detrazioni. Confronta con gli acconti versati (32.000 euro). Risultato: IRES a debito di 4.000 euro da versare a saldo (rigo RN23, col. 3) con codice tributo 2003.

    In pratica

    • L’imposta a debito si versa entro il termine ordinario per i pagamenti delle imposte delle societa’.
    • Se il saldo e’ a credito, la societa’ puo’ richiedere il rimborso oppure usarlo in compensazione con altri tributi (rigo RN24, quadro RX).

    SpA con IRES premiale e perdite pregresse

    Scenario. Beta SpA ha un reddito imponibile di 400.000 euro. Ha perdite pregresse riportabili per 80.000 euro (originate da esercizi precedenti, con il limite dell’80%). Soddisfa tutti i requisiti per l’IRES premiale sull’intero reddito.

    Come si applica. Nel rigo RN4 del quadro RN, Beta SpA computa le perdite pregresse: il limite e’ l’80 per cento del reddito, cioe’ 320.000 euro. Puo’ quindi usare tutti gli 80.000 di perdite disponibili. Il reddito imponibile netto scende a 320.000 euro (rigo RN6, col. 11). Su questo importo applica l’aliquota premiale del 20 per cento: imposta 64.000 euro. Senza IRES premiale avrebbe pagato 320.000 x 24% = 76.800 euro. Risparmio: 12.800 euro.

    In pratica

    • Le perdite pregresse si compensano prima di applicare l’aliquota: riducono la base, non l’imposta calcolata.
    • L’IRES premiale e l’utilizzo delle perdite possono cumularsi, producendo un risparmio significativo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual e' l'aliquota IRES nel 2026?

    L’aliquota ordinaria e’ il 24 per cento (rigo RN8). Per il periodo d’imposta 2025 esiste l’IRES premiale al 20 per cento per chi soddisfa i requisiti previsti dall’art. 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

    Come si calcolano gli acconti IRES?

    Gli acconti si calcolano sulla base dell’imposta dovuta nell’anno precedente o con il metodo previsionale. I codici tributo sono 2001 (primo acconto) e 2002 (secondo acconto o acconto unico). Per l’IRES premiale esistono codici tributo dedicati (2048 per il secondo acconto, 2049 per il saldo).

    Le perdite di esercizi precedenti si possono sempre dedurre?

    In linea generale si, ma con il limite dell’80 per cento del reddito imponibile (art. 84, comma 1, TUIR). Le perdite dei primi tre esercizi di un’attivita’ di nuova costituzione si possono dedurre senza limite (art. 84, comma 2, TUIR). Ci sono poi limitazioni specifiche per le societa’ di comodo e in altri casi particolari.

    Cosa succede se l'imposta netta e' zero?

    Se la societa’ ha crediti d’imposta, ritenute subite e acconti che superano l’imposta dovuta, il risultato e’ un credito IRES. Questo credito (rigo RN24) puo’ essere usato in compensazione con altri tributi tramite modello F24, oppure richiesto a rimborso (quadro RX).

    L'IRES premiale vale anche per le SRL che distribuiscono dividendi?

    L’IRES premiale riduce l’imposta che paga la societa’, non quella che paga il socio sui dividendi. La tassazione del socio dipende dalla propria situazione fiscale individuale e non e’ influenzata dal fatto che la societa’ abbia o meno beneficiato dell’IRES premiale.

  • Dichiarazione IVA omessa o tardiva: il ravvedimento

    In sintesi

    • Tardiva: presentata entro 90 giorni dal termine; è ancora valida e ammette il ravvedimento.
    • Omessa: non presentata entro i 90 giorni; ha conseguenze più gravi ma può servire come base per la riscossione.
    • Con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) la sanzione si riduce in base a quanto in fretta ci si regolarizza.
    • Oltre alla sanzione ridotta vanno versati gli interessi legali, calcolati giorno per giorno al tasso vigente.
    • Il pagamento avviene tramite modello F24 con codici tributo separati per imposta, sanzione e interessi.

    Dichiarazione IVA annuale: tardiva, omessa e come rimediare

    La dichiarazione IVA annuale riepiloga tutte le operazioni dell’anno e determina il saldo finale (a debito o a credito). Va presentata esclusivamente in via telematica, di norma tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta. Se non viene presentata entro questo termine, il contribuente si trova davanti a due situazioni distinte: la dichiarazione tardiva e quella omessa.

    La distinzione è semplice ma fondamentale. Se presenti la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, si parla di dichiarazione tardiva: la legge la considera ancora valida e puoi usare il ravvedimento operoso per sanare la violazione con sanzioni ridotte. Se invece lasci passare oltre 90 giorni, la dichiarazione è considerata omessa a tutti gli effetti: le conseguenze sono più severe, anche se la dichiarazione, se poi presentata, può comunque essere usata come base per la riscossione delle imposte.

    Il ravvedimento operoso è lo strumento previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 per chi vuole regolarizzare spontaneamente una violazione prima che arrivi un controllo. Prima ci si ravvede, meno si paga: la sanzione viene ridotta applicando una frazione del minimo edittale che dipende dal tempo trascorso dalla violazione.

    Frazioni di riduzione della sanzione nel ravvedimento operoso
    Quando ci si ravvede Riduzione della sanzione
    Entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint) 1/10 del minimo
    Entro 90 giorni dalla scadenza 1/9 del minimo
    Entro il termine della dichiarazione dell'anno (o entro 1 anno) 1/8 del minimo
    Entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo (o entro 2 anni) 1/7 del minimo
    Oltre, fino alla notifica dell'atto 1/6 del minimo
    Dopo la constatazione della violazione (PVC) 1/5 del minimo

    Esempio pratico

    • Tizio ha dimenticato di presentare la dichiarazione IVA annuale entro il 30 aprile. Se la presenta il 20 giugno (51 giorni dopo), rientra nella finestra dei 90 giorni: la dichiarazione è tardiva. Applica il ravvedimento con riduzione 1/9 del minimo edittale, versa la sanzione ridotta e gli interessi legali calcolati giorno per giorno dal 30 aprile al 20 giugno, tutto con modello F24 usando i codici tributo per sanzione e interessi separati dall’imposta.

    Documenti necessari

    • Modello F24 (per versare imposta, sanzione e interessi con codici tributo distinti)
    • Dichiarazione IVA annuale (modello da presentare telematicamente anche in ritardo)
    • Codici tributo: saldo annuale IVA 6099, sanzioni tributo specifico, interessi
    • Calcolo degli interessi legali al tasso vigente nell’anno (MEF)

    Caso 1 – Tizio: dichiarazione tardiva entro 90 giorni

    Scenario. Tizio è un libero professionista con partita IVA. Dimentica di presentare la dichiarazione IVA annuale entro il 30 aprile. Se ne accorge a fine giugno, cioè dopo circa 60 giorni.

    Come si applica. Poiché sono passati meno di 90 giorni, la sua dichiarazione è tardiva e ancora valida. Può usare il ravvedimento operoso con riduzione 1/9 del minimo edittale, dato che ha superato i 30 giorni ma è ancora entro i 90. Presenta la dichiarazione IVA telematicamente, versa l’eventuale IVA a debito con il codice tributo 6099, poi paga la sanzione ridotta e gli interessi legali calcolati giorno per giorno dal 30 aprile alla data del versamento, con codici tributo separati in F24.

    In pratica

    • Presentare subito la dichiarazione IVA telematicamente, anche in ritardo.
    • Calcolare la sanzione ridotta (1/9 del minimo) e gli interessi legali giorno per giorno.
    • Versare tutto con F24 usando codici tributo separati per imposta, sanzione e interessi.

    Caso 2 – Caio: dichiarazione omessa oltre 90 giorni

    Scenario. Caio gestisce una piccola impresa e non presenta la dichiarazione IVA annuale. Quando se ne accorge sono passati 5 mesi dalla scadenza del 30 aprile.

    Come si applica. Avendo superato i 90 giorni, la dichiarazione è considerata omessa. Caio non può più ricadere nella categoria ‘tardiva’. Il ravvedimento rimane comunque possibile: poiché ci si trova ancora entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo, la sanzione si riduce a 1/7 del minimo edittale. Va presentata la dichiarazione (che servirà come base per la riscossione) e versato il dovuto con F24, comprensivo di sanzione ridotta e interessi legali. È importante agire prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo, perché dopo la notifica di un atto le riduzioni si ridimensionano ulteriormente.

    In pratica

    • Presentare comunque la dichiarazione IVA anche se omessa: serve come base per la riscossione.
    • Verificare a quale scaglione di ravvedimento si appartiene in base al tempo trascorso.
    • Versare con F24 prima di ricevere qualsiasi atto dall’Agenzia delle Entrate.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra dichiarazione IVA tardiva e omessa?

    Tardiva è quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria: è ancora valida e ammette le riduzioni del ravvedimento operoso. Omessa è quella presentata oltre i 90 giorni: ha conseguenze più gravi, anche se la dichiarazione può essere usata come base per la riscossione.

    Posso usare il ravvedimento anche se la dichiarazione è omessa?

    Sì, il ravvedimento operoso è applicabile anche in caso di dichiarazione omessa, purché si agisca prima che l’Agenzia notifichi un atto impositivo. La riduzione dipende da quando ci si ravvede.

    Come si calcolano gli interessi nel ravvedimento?

    Gli interessi si calcolano giorno per giorno al tasso legale annuo fissato con decreto MEF per quell’anno. Va verificato il tasso vigente nel periodo in cui matura il debito.

    Come si paga il ravvedimento?

    Con il modello F24, indicando codici tributo separati per l’imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi. I titolari di partita IVA devono usare il canale telematico.

    Cosa succede se arrivo tardi con il ravvedimento?

    Se l’Agenzia delle Entrate notifica un atto (avviso, accertamento) prima che tu ti sia ravveduto, le riduzioni del ravvedimento non sono più applicabili. Agire in anticipo riduce sia la sanzione che gli interessi.

    La dichiarazione IVA omessa ha conseguenze penali?

    Le schede ufficiali AE non trattano profili penali in questo contesto. Per situazioni di omissione rilevante è opportuno rivolgersi a un professionista.

    Vedi anche: Dichiarazione d’intento, Quadro VF, Quadro VE, Dichiarazione IVA integrativa, Come si compila la dichiarazione IVA e Dichiarazione IVA annuale.

  • Art. 131 L. 633/1941

    Art. 131 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore.

    Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 44 DPR 602/1973 – Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate

    Art. 44 DPR 602/1973 – Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all’interesse del 1 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima rata del ruolo in cui e’ stata iscritta la maggiore imposta e la data dell’ordinativo emesso dall’intendente di finanza o dell’elenco di rimborso.

    L’interesse di cui al primo comma e’ dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell’art. 38, quinto comma e nell’art. 41, secondo comma.

  • Diritti d’autore nel 730/2026: deduzione forfetaria e come dichiarare

    In sintesi

    • Redditi assimilati al lavoro autonomo: i proventi da utilizzo economico di opere dell’ingegno percepiti dall’autore o inventore vanno nel Quadro D, rigo D3, codice 1.
    • Deduzione forfetaria del 25%: l’importo lordo viene ridotto automaticamente del 25% a titolo di spese forfetarie; dichiari il lordo e la deduzione la applica chi presta l’assistenza fiscale.
    • Deduzione del 40% se hai meno di 35 anni: se nel 2025 avevi meno di 35 anni, la riduzione forfetaria sale al 40% dell’importo percepito.
    • Lettera ‘B’ nella Certificazione Unica: i diritti d’autore certificati dal sostituto d’imposta sono contrassegnati dalla causale ‘B’ nel punto 1 della CU 2026 – Lavoro autonomo.
    • Eredi e acquirenti a titolo oneroso: regole diverse: chi ha acquistato il diritto d’autore a titolo gratuito (eredi) lo dichiara per intero senza deduzioni; chi lo ha comprato a titolo oneroso ha diritto a una deduzione del 25% nel Quadro D, rigo D4, codice 6.

    Quando i tuoi proventi creativi si dichiarano come diritti d'autore

    Se hai scritto un libro, composto musica, creato un software, realizzato fotografie o brevettato un’invenzione, e hai percepito compensi per l’utilizzo economico di quelle opere, stai parlando di redditi da diritti d’autore. La legge li tratta in modo specifico: non sono redditi di lavoro dipendente, ma nemmeno redditi professionali ordinari. Rientrano in una categoria particolare chiamata ‘redditi assimilati al lavoro autonomo’.

    Il vantaggio principale e’ la deduzione forfetaria: non devi dimostrare le spese che hai sostenuto per creare l’opera. La legge riconosce in modo automatico una riduzione del 25% sull’importo lordo percepito. Se hai meno di 35 anni, la riduzione e’ ancora piu’ generosa: sale al 40%. Questo significa che paghi le tasse solo su una parte del compenso che hai effettivamente incassato.

    Attenzione: questa disciplina vale solo per l’autore o inventore originario. Se hai ereditato i diritti da un parente o li hai comprati da qualcun altro, le regole cambiano e devi usare un rigo diverso del Quadro D (il D4 con codice 6), con trattamento fiscale differente.

    Deduzione forfetaria sui diritti d'autore (Quadro D, rigo D3, codice 1)
    Situazione del percettore Deduzione applicata Rigo 730
    Autore/inventore, 35 anni o piu' 25% del compenso lordo D3, codice 1 – lordo nella col. 2
    Autore/inventore, meno di 35 anni 40% del compenso lordo D3, codice 1 – lordo nella col. 2
    Erede o legatario (titolo gratuito) Nessuna deduzione D4, codice 6 – intero importo
    Acquirente a titolo oneroso del diritto 25% del compenso D4, codice 6 – lordo ridotto 25%

    Esempio pratico

    • Tizio, scrittore di 42 anni, nel 2025 ha percepito 8.000 euro lordi di royalties dalla casa editrice per il suo romanzo. La casa editrice gli ha rilasciato la CU 2026 con causale ‘B’ al punto 1 e ritenute al punto 3. Tizio riporta 8.000 euro nella colonna 2 del rigo D3 con codice 1 in colonna 1. Chi presta l’assistenza fiscale applica automaticamente la deduzione del 25%, quindi l’imponibile sara’ di 6.000 euro (8.000 – 2.000). Se Tizio avesse avuto 30 anni, la deduzione sarebbe stata del 40% e l’imponibile sarebbe sceso a 4.800 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’editore, dalla societa’ di gestione diritti o da chi ha erogato le royalties (causale ‘B’ al punto 1)
    • Contratto di cessione o concessione dei diritti d’autore
    • Ricevute di pagamento delle royalties, se il pagante non e’ sostituto d’imposta
    • Documento attestante la data di nascita (per dimostrare l’eta’ inferiore a 35 anni e la deduzione maggiorata)

    Caio: musicista con royalties da streaming

    Scenario. Caio, 28 anni, ha composto alcune canzoni che vengono distribuite su piattaforme digitali. Nel 2025 ha percepito 3.200 euro di royalties tramite la sua societa’ di gestione dei diritti. La societa’ gli ha rilasciato la CU 2026 con causale ‘B’.

    Come si applica. Caio ha meno di 35 anni, quindi ha diritto alla deduzione forfetaria del 40%. Riporta 3.200 euro nel rigo D3, colonna 2, con codice 1 in colonna 1 e le ritenute in colonna 3. Il CAF applica la deduzione del 40% (1.280 euro), quindi l’importo tassabile e’ di 1.920 euro. Caio non deve calcolare nulla: inserisce solo il lordo, poi il calcolo lo fa chi presta assistenza.

    In pratica

    • Indica sempre l’importo lordo nella colonna 2 del rigo D3: la deduzione del 40% verra’ applicata automaticamente per chi ha meno di 35 anni.
    • Se non ti e’ stata rilasciata una CU, conserva i contratti e le ricevute di pagamento delle royalties.

    Sempronia: figlia che ha ereditato i diritti d'autore del padre

    Scenario. Il padre di Sempronia era un fotografo noto. Dopo il suo decesso, Sempronia ha ereditato i diritti sulle fotografie. Nel 2025 ha percepito 4.500 euro di royalties da una societa’ editoriale che usa le immagini.

    Come si applica. Sempronia non e’ l’autrice originaria: ha acquisito i diritti a titolo gratuito (per successione). In questo caso non spetta la deduzione forfetaria. Deve dichiarare i 4.500 euro per intero nel rigo D4, colonna 4, con il codice 6 in colonna 3. Non ci sono riduzioni: l’intero importo concorre al reddito complessivo.

    In pratica

    • Se hai ereditato diritti d’autore, NON usi il rigo D3 ma il D4 con codice 6, e dichiari il 100% dell’importo senza deduzioni.
    • Se invece avessi comprato i diritti da qualcuno (acquisto a titolo oneroso), useresti sempre il D4 codice 6, ma potresti ridurre l’importo del 25% prima di inserirlo.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove trovo i dati sui diritti d'autore nella Certificazione Unica?

    Cerca il punto 1 ‘Causale’ della sezione Lavoro Autonomo della CU 2026: se c’e’ la lettera ‘B’, si tratta di proventi da utilizzo economico di opere dell’ingegno da parte dell’autore. Il compenso lordo e’ al punto 2 e le ritenute al punto 3 della stessa sezione.

    Devo calcolare io la deduzione forfetaria del 25% o del 40%?

    No. Inserisci l’importo lordo nella colonna 2 del rigo D3. Chi presta l’assistenza fiscale (CAF, professionista o il software del 730 precompilato) applica automaticamente la percentuale corretta in base alla tua eta’.

    Come si dimostra di avere meno di 35 anni per la deduzione maggiorata?

    La tua data di nascita e’ gia’ nella dichiarazione. Non devi fare nulla di speciale: basta che nel 2025 tu avessi meno di 35 anni compiuti. Il calcolo e’ automatico.

    Se ho scritto articoli per una rivista, sono diritti d'autore?

    Dipende. Le collaborazioni a giornali, riviste ed enciclopedie sono escluse dalla categoria dei diritti d’autore e vanno trattate come redditi assimilati al lavoro dipendente (Quadro C). I veri diritti d’autore riguardano la cessione o concessione dei diritti su opere protette (libri, musica, software, fotografie d’autore, ecc.).

    Cosa succede se supero un certo importo di diritti d'autore?

    Non esiste un limite massimo oltre il quale cambia il trattamento fiscale per i diritti d’autore dell’autore originario. La deduzione forfetaria si applica sull’intero importo percepito, indipendentemente dall’ammontare. L’importo netto concorre comunque al reddito complessivo e viene tassato con le aliquote IRPEF ordinarie.

  • Art. 43-ter DPR 602/1973 – Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo

    Art. 43-ter DPR 602/1973 – Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Le eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa’ o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu’ societa’ o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalita’ di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

    2. Nei confronti dell’amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze e’ efficace a condizione che l’ente o societa’ cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

    4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l’ente o societa’ controllante e le societa’ da questo controllate: si considerano controllate le societa’ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita’ limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o societa’ controllante per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti.

  • Articolo 120 TU Giustizia Tributaria: Sentenze revocabili e motivi di revocazione

    Art. 120 D.Lgs. 175/2024 – Sentenze revocabili e motivi di revocazione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

    2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.

    3. Se i fatti menzionati nel comma 2 avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

  • Split payment: come funziona l’IVA verso la PA

    In sintesi

    • IVA versata dalla PA: il fornitore incassa solo l’imponibile; l’ente acquirente versa l’IVA direttamente all’Erario senza passare per il fornitore.
    • Dicitura obbligatoria: la fattura deve riportare «scissione dei pagamenti» e indicare l’IVA separatamente.
    • Credito IVA strutturale: il fornitore accumula IVA a credito sugli acquisti senza mai incassare quella sulle vendite, generando quasi sempre un saldo a credito.
    • Ambito soggettivo: si applica alle cessioni e prestazioni verso la Pubblica Amministrazione e determinate società partecipate o controllate pubbliche; le società quotate FTSE MIB sono escluse dal 1° luglio 2025 (D.L. 84/2025).
    • Rimborso o compensazione: il credito IVA accumulato può essere chiesto a rimborso o compensato in F24, con le regole ordinarie sul visto di conformità.

    Che cos'è la scissione dei pagamenti

    Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è il meccanismo previsto dall’articolo 17-ter del DPR 633/1972 in base al quale l’IVA indicata in fattura dal fornitore non viene pagata dal cliente pubblico al fornitore stesso, ma versata direttamente all’Erario dall’ente acquirente. Il fornitore incassa soltanto l’imponibile, cioè il prezzo al netto dell’imposta.

    L’obiettivo è eliminare il rischio che un fornitore incassi l’IVA dalla PA e poi non la versi al Fisco. Le amministrazioni pubbliche sono considerate controparti affidabili per la riscossione dell’imposta, quindi il legislatore ha semplicemente spostato su di loro l’obbligo di riversamento.

    Dal punto di vista del fornitore privato il meccanismo è svantaggioso sotto il profilo finanziario: emette fattura con IVA, ma quell’IVA non entra nella sua cassa. Allo stesso tempo accumula IVA a credito sugli acquisti senza poterla compensare con l’IVA incassata sulle vendite, generando quasi sempre un saldo a credito nella dichiarazione annuale.

    Schema operativo dello split payment
    Passaggio Chi agisce Che cosa fa
    Emissione fattura Fornitore privato Indica imponibile + IVA + dicitura 'scissione dei pagamenti'
    Pagamento imponibile Ente PA Versa al fornitore solo l'importo senza IVA
    Versamento IVA Ente PA Versa l'IVA separatamente all'Erario tramite F24 o sistema di tesoreria
    Registrazione acquisti Fornitore Registra la fattura nel registro acquisti senza incasso dell'IVA
    Dichiarazione IVA Fornitore Risulta quasi sempre a credito; chiede rimborso o compensa in F24

    Esempio pratico

    • Tizio, consulente informatico con partita IVA, svolge un servizio per un Comune del valore di 10.000 euro. Emette fattura da 10.000 euro + IVA al 22% (2.200 euro) con la dicitura ‘scissione dei pagamenti’. Il Comune gli accredita 10.000 euro e versa separatamente 2.200 euro all’Erario. Tizio non ha mai in mano i 2.200 euro di IVA, ma li ha già registrati come IVA a debito; al contempo li registra come IVA non incassata. Nella dichiarazione IVA annuale Tizio risulterà tendenzialmente a credito per le spese sostenute (acquisti di software, hardware, formazione) su cui ha pagato IVA a 22%, che non riesce a compensare con l’IVA sulle vendite mai incassata.

    Documenti necessari

    • Fattura emessa con IVA separata e dicitura ‘scissione dei pagamenti’ (art. 17-ter DPR 633/72)
    • Contratto o lettera di incarico con la PA che documenta la prestazione
    • Estratto conto bancario o mandato di pagamento della PA (prova dell’incasso del solo imponibile)
    • Modello F24 per eventuale compensazione del credito IVA accumulato
    • Dichiarazione IVA annuale con richiesta di rimborso o riporto del credito (quadro VX)

    Fornitore di beni a un ospedale pubblico

    Scenario. Alfa Srl fornisce materiale di consumo medico a un’Azienda Sanitaria Locale (ASL) per 50.000 euro + IVA al 10% (5.000 euro). Emette fattura con la dicitura ‘scissione dei pagamenti’.

    Come si applica. La ASL paga ad Alfa Srl soltanto 50.000 euro (imponibile); i 5.000 euro di IVA vengono versati dalla ASL direttamente all’Erario tramite il proprio sistema di tesoreria. Alfa Srl registra la fattura e l’IVA a debito (5.000 euro) ma non incassa quell’importo. Nell’anno ha acquistato materie prime pagando IVA ordinaria: quel credito non viene compensato dall’IVA sulle vendite mai incassata, e alla dichiarazione annuale risulta un saldo a credito che Alfa Srl può compensare o chiedere a rimborso.

    In pratica

    • Alfa Srl deve emettere la fattura con l’IVA indicata per esteso anche se non la incasserà: è necessaria per permettere alla ASL di versarla correttamente.
    • Il credito IVA strutturale che si accumula può diventare rilevante: se supera 5.000 euro e si vuole compensare in F24, serve il visto di conformità sulla dichiarazione.

    Professionista che fattura al Ministero

    Scenario. Caio, avvocato, presta consulenza legale a un Ministero per 8.000 euro + IVA al 22% (1.760 euro).

    Come si applica. Caio emette fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio con la dicitura ‘scissione dei pagamenti’. Il Ministero gli versa 8.000 euro; i 1.760 euro di IVA vengono versati direttamente all’Erario. Caio registra la fattura nel registro vendite (8.000 imponibile, 1.760 IVA non incassata a debito). A fine anno, se ha acquistato beni e servizi per la sua attività pagando IVA, avrà quasi certamente un credito IVA da gestire.

    In pratica

    • Caio non deve fare nulla di speciale per il versamento dell’IVA: è compito del Ministero. La sua responsabilità si esaurisce nell’emettere la fattura corretta con la dicitura prescritta.
    • Se il credito IVA annuale supera la soglia per il rimborso prioritario, Caio può valutare la richiesta di rimborso infrannuale trimestrale (modello TR) per recuperare liquidità.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il fornitore deve indicare l'IVA in fattura anche se non la incassa?

    Sì. La fattura deve riportare l’imponibile, l’aliquota, l’importo dell’IVA e la dicitura ‘scissione dei pagamenti’. L’IVA è indicata ma non viene pagata al fornitore: la PA la versa direttamente all’Erario.

    Lo split payment si applica a tutte le pubbliche amministrazioni?

    Si applica alla Pubblica Amministrazione in senso ampio e a determinate società partecipate e controllate pubbliche individuate dalla normativa vigente; le società quotate FTSE MIB sono escluse dal 1° luglio 2025 (D.L. 84/2025). L’elenco dei soggetti inclusi è definito dai decreti attuativi dell’art. 17-ter.

    I professionisti con ritenuta d'acconto sono esclusi dallo split payment?

    No, la ritenuta d’acconto e lo split payment possono coesistere sulla stessa fattura: la PA trattiene la ritenuta e versa separatamente l’IVA all’Erario, mentre al professionista arriva l’imponibile al netto della ritenuta.

    Come recupera l'IVA a credito il fornitore?

    Il credito IVA che si accumula può essere riportato in detrazione nell’anno successivo, compensato con altri tributi in F24 (con visto di conformità se supera 5.000 euro annui) oppure chiesto a rimborso nelle ipotesi previste dall’art. 30 DPR 633/72.

    Il regime forfettario è soggetto allo split payment?

    No. I contribuenti in regime forfettario non addebitano IVA, quindi non emettono fattura con IVA e lo split payment non si applica. Emettono fattura senza IVA con la dicitura relativa al regime agevolato.

    Come si compila la dichiarazione IVA annuale in caso di split payment?

    Le operazioni in split payment vanno indicate nel quadro VE (operazioni attive) come operazioni imponibili. L’IVA relativa non entra nel calcolo dell’IVA a debito da versare, perché già versata dalla PA: esistono specifici campi per distinguere l’IVA addebitata da quella effettivamente esigibile dal dichiarante.

    Vedi anche: Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA, Ventilazione dei corrispettivi, Rimborso IVA trimestrale, Spettacoli e intrattenimenti e Regime IVA editoria.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.