Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Rimborso spese e trasferte dell’amministratore: come funziona

    In sintesi

    • Rimborso analitico (a piè di lista): l’amministratore presenta le ricevute originali e la SRL rimborsa le spese effettive documentate. Non è tassato in capo all’amministratore.
    • Rimborso forfettario: la società corrisponde una diaria fissa, a prescindere dalle spese reali. È tassato come reddito in capo all’amministratore oltre le soglie di esenzione previste dalla legge.
    • Limiti di deducibilità per vitto e alloggio: le spese di trasferta dei dipendenti e collaboratori (incluso l’amministratore) fuori dal comune della sede sono deducibili al 100% entro 180,76 euro al giorno in Italia e 258,23 euro al giorno all’estero.
    • Spese di alberghi e ristoranti non in trasferta: se non rientrano nella trasferta fuori comune, si deducono nel limite del 75% del costo.
    • Documentazione obbligatoria: per il rimborso analitico servono ricevute fiscali o fatture. Senza prove documentali, la spesa non è deducibile e il rimborso può diventare reddito tassabile.
    • Distinzione socio/amministratore: le regole si applicano all’amministratore in quanto tale; il solo fatto di essere socio non basta – serve il ruolo gestionale.

    Rimborso spese all'amministratore: le regole chiave

    Quando l’amministratore di una SRL si sposta per lavoro – va a incontrare un cliente in un’altra città, partecipa a una fiera, affronta una trasferta all’estero – sostiene delle spese: hotel, pasto, treno, taxi. Come vengono trattate fiscalmente queste spese? La risposta dipende da come viene impostato il rimborso.

    Esistono due modalità principali: il rimborso analitico, detto anche «a piè di lista», dove la SRL rimborsa esattamente quanto l’amministratore ha speso e documentato; e il rimborso forfettario, dove viene corrisposta una somma fissa (la diaria) indipendentemente dalle spese effettive. Le conseguenze fiscali delle due scelte sono molto diverse.

    C’è poi un elemento geografico importante: le spese per trasferte fuori dal comune della sede hanno un trattamento più favorevole rispetto alle spese sostenute in loco. La legge prevede limiti giornalieri di deducibilità specifici che è fondamentale rispettare.

    In questa guida spieghiamo le due modalità di rimborso, i limiti di deducibilità per vitto e alloggio, quando il rimborso diventa reddito tassabile per l’amministratore e quale documentazione è necessaria.

    Rimborso spese trasferta amministratore SRL: limiti e tassazione
    Tipo di rimborso / Spesa Deducibilità per la SRL Tassazione per l'amministratore
    Rimborso analitico (a piè di lista) con ricevute 100% nei limiti di legge Non tassato (rimborso spese documentato)
    Vitto e alloggio in trasferta fuori comune – Italia 100% entro 180,76 €/giorno Non tassato se rimborso analitico
    Vitto e alloggio in trasferta fuori comune – Estero 100% entro 258,23 €/giorno Non tassato se rimborso analitico
    Alberghi e ristoranti non in trasferta (o sopra i limiti) 75% del costo Eventuale eccedenza come reddito se forfettario
    Rimborso forfettario (diaria) Deducibile per la SRL Tassato come reddito oltre le soglie di esenzione

    Esempio pratico

    • Tizio, amministratore di Alfa SRL, si reca a Milano per una riunione con un cliente. Trascorre una notte in hotel (120 euro) e sostiene spese per pasti (40 euro), treno (60 euro) e taxi (15 euro). Con il rimborso analitico, presenta le ricevute: la SRL rimborsa 235 euro totali. L’importo è interamente deducibile per la SRL (le spese di vitto+alloggio ammontano a 160 euro, sotto la soglia di 180,76 euro/giorno), e Tizio non deve dichiarare nulla come reddito aggiuntivo. Se invece Alfa SRL avesse corrisposto a Tizio una diaria forfettaria di 200 euro per quella giornata, l’importo sarebbe deducibile per la SRL ma Tizio avrebbe dovuto dichiarare la diaria come reddito, al netto delle soglie di esenzione previste dalla legge.

    Documenti necessari

    • Ricevute fiscali o fatture di albergo, ristoranti, trasporti per ogni trasferta (rimborso analitico)
    • Nota spese compilata dall’amministratore con data, luogo, scopo della trasferta
    • Eventuale delibera o regolamento aziendale che disciplina i rimborsi spese
    • Estratto conto della carta aziendale o personale usata per i pagamenti (per tracciabilità)
    • Biglietti, prenotazioni, contratti di noleggio auto a supporto delle spese di viaggio

    Caso 1: trasferta documentata a piè di lista

    Scenario. Tizio è amministratore di Alfa SRL con sede a Roma. Per tre giorni si reca a Milano per seguire la trattativa con un fornitore strategico. Sostiene spese di hotel per 180 euro a notte (tre notti) e spese di vitto per 45 euro al giorno, oltre al biglietto aereo.

    Come si applica. La trasferta è fuori dal comune della sede: si applicano i limiti di deducibilità per trasferta. Le spese di vitto e alloggio ammontano a 180 + 45 = 225 euro al giorno: superiori alla soglia di 180,76 euro. La SRL può dedurre le spese di vitto e alloggio solo entro 180,76 euro al giorno; la parte eccedente (225 – 180,76 = 44,24 euro al giorno) non è deducibile. Il biglietto aereo, non rientrando nelle spese di vitto e alloggio, è deducibile integralmente se documentato. Tizio, avendo ricevuto un rimborso analitico basato su ricevute reali, non deve dichiarare nulla come reddito aggiuntivo.

    In pratica

    • Conservare tutte le ricevute originali di hotel, ristoranti e trasporti con data e intestazione.
    • Il limite giornaliero di 180,76 euro (Italia) si applica al totale di vitto e alloggio: non superarlo evita di perdere deducibilità.
    • Il biglietto del treno o dell’aereo è deducibile integralmente come spesa di viaggio, non rientra nel limite giornaliero.
    • Compilare una nota spese riepilogativa per ciascuna trasferta, anche se non obbligatoria per legge, protegge in caso di controllo.

    Caso 2: diaria forfettaria e conseguenze fiscali

    Scenario. Alfa SRL stabilisce che a Tizio viene corrisposta una diaria forfettaria di 150 euro per ogni giornata in trasferta fuori Roma, senza obbligo di presentare ricevute.

    Come si applica. Il rimborso forfettario è deducibile per la SRL come componente di costo. Tuttavia, per Tizio la diaria è un compenso in natura (o in denaro) che concorre al suo reddito come reddito assimilato a lavoro dipendente, al netto delle soglie di esenzione previste dalla legge per le indennità di trasferta. In pratica, Tizio dovrà dichiarare come reddito la parte della diaria che supera le soglie di esenzione, pagando su quella parte l’IRPEF progressiva. Questo meccanismo rende il rimborso forfettario meno efficiente rispetto all’analitico quando le spese effettive sono ben documentate: con il piè di lista, lo stesso importo rimborsato non è tassato in capo a Tizio.

    In pratica

    • La diaria forfettaria è deducibile per la SRL ma tassata (oltre le soglie di esenzione) come reddito per l’amministratore.
    • Il rimborso analitico documentato è quasi sempre più efficiente: la stessa spesa non genera reddito tassabile per Tizio.
    • Se si sceglie il forfettario, è comunque opportuno un regolamento scritto che definisca importi e condizioni, per evitare che il tutto venga riqualificato come compenso ordinario.
    • I due sistemi possono coesistere: alcune spese (viaggio) rimborsate analiticamente, altre (piccole spese) con una diaria.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'amministratore può essere rimborsato delle spese anche senza compenso?

    Sì. Il rimborso spese non è un compenso: è la restituzione di un esborso che l’amministratore ha anticipato per conto della società. Anche un amministratore a titolo gratuito (senza compenso deliberato) ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell’interesse della società, purché documentate.

    Cosa si intende per 'trasferta fuori dal comune della sede'?

    La trasferta rilevante ai fini dei limiti di deducibilità favorevoli è quella che porta l’amministratore in un comune diverso da quello in cui ha sede la società (o da quello dove normalmente opera). Le spese sostenute nella stessa città della sede non beneficiano dei limiti giornalieri di 180,76/258,23 euro e le spese di ristorante, ad esempio, sono deducibili solo al 75%.

    Qual è la differenza tra 180,76 euro e 258,23 euro al giorno?

    Il limite di 180,76 euro al giorno si applica alle trasferte in Italia fuori dal comune della sede. Il limite di 258,23 euro al giorno si applica alle trasferte all’estero. Entro questi importi giornalieri, le spese di vitto e alloggio sono deducibili al 100% per la SRL e non tassate in capo all’amministratore se rimborsate analiticamente.

    Le spese di ristorante con clienti sono deducibili come spese di trasferta?

    No. Le spese di rappresentanza (pranzi o cene con clienti) seguono regole diverse: sono deducibili nei limiti percentuali commisurati ai ricavi della società (art. 108 TUIR), non come spese di trasferta. I due regimi sono distinti: le spese di trasferta riguardano i costi sostenuti dall’amministratore per sé stesso nel corso della trasferta.

    Serve una delibera per rimborsare le spese all'amministratore?

    Per il rimborso analitico di spese documentate non è strettamente necessaria una delibera specifica, ma è buona prassi avere un regolamento aziendale che definisca le regole generali (quali spese sono rimborsabili, come si presenta la nota spese). Per il rimborso forfettario (diaria) è invece opportuno che l’importo sia definito per iscritto, anche per evitare contestazioni sulla natura del pagamento.

    Se l'amministratore usa l'auto propria per la trasferta, è rimborsabile?

    Sì. L’amministratore che usa l’auto propria (non aziendale) per trasferte di lavoro può essere rimborsato con le tariffe ACI per il tipo di veicolo e la percorrenza effettiva. Il rimborso chilometrico entro le tariffe ACI non è tassato in capo all’amministratore e, entro i limiti di legge, è deducibile per la SRL.

  • Art. 51 DPR 602/1973 – Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi

    Art. 51 DPR 602/1973 – Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Qualora sui beni del debitore sia gia’ iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario puo’ dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga e’ esercitata. La dichiarazione e’ notificata al creditore procedente ed al debitore.

    2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l’importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi gia’ iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.

    3. Il concessionario puo’ esercitare il diritto di surroga fino al momento dell’aggiudicazione o dell’assegnazione.

  • Art. 50 DPR 602/1973 – Termine per l’inizio dell’esecuzione

    Art. 50 DPR 602/1973 – Termine per l’inizio dell’esecuzione

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e’ inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

    2. Se l’espropriazione non e’ iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita’ previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

    3. L’avviso di cui al comma 2 e’ redatto in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.

  • Art. 49 DPR 602/1973 – Espropriazione forzata

    Art. 49 DPR 602/1973 – Espropriazione forzata

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario puo’ altresi’ promuovere azioni cautelari e conservative, nonche’ ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

    1-bis. I pagamenti delle somme dovute all’ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell’ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall’ente creditore al concessionario della riscossione.

    2. Il procedimento di espropriazione forzata e’ regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita’ previste dall’articolo 26.

    3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.

  • Art. 48-bis DPR 602/1973 – Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

    Art. 48-bis DPR 602/1973 – Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche e le societa’ a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio.

    1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.

    2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

  • Art. 48 DPR 602/1973 – Tasse e diritti per atti giudiziari

    Art. 48 DPR 602/1973 – Tasse e diritti per atti giudiziari

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta’ e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.

    2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non puo’ abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.

  • Base imponibile IVA: come si determina

    In sintesi

    • La base imponibile IVA è il corrispettivo contrattuale, cioè il prezzo concordato tra le parti per la cessione del bene o la prestazione del servizio.
    • Vi rientrano anche gli oneri e le spese accessorie addebitati al cliente (trasporto, imballaggio, ecc.).
    • Non fanno parte della base imponibile: l’IVA stessa, gli interessi moratori, le penalità, gli sconti contrattuali e le anticipazioni in nome e per conto documentate.
    • Conoscere la base imponibile corretta è fondamentale per emettere la fattura senza errori e per calcolare l’IVA dovuta.
    • Il riferimento normativo è l’art. 13 del DPR 633/1972.

    Che cos'è la base imponibile IVA e perché è importante

    Prima di calcolare l’IVA da applicare su una vendita o su una prestazione, bisogna stabilire su quale importo applicarla. Quell’importo si chiama base imponibile, ed è disciplinato dall’art. 13 del DPR 633/1972, il decreto che regolamenta l’IVA in Italia.

    La regola di partenza è semplice: la base imponibile è il corrispettivo, cioè la somma che il cliente si è impegnato a pagare in cambio del bene o del servizio. Se il prezzo pattuito è 1.000 euro, l’IVA (ad esempio al 22%) si calcola su 1.000 euro. Ma nella pratica ci sono elementi che si aggiungono alla base imponibile e altri che invece ne restano fuori, e confonderli può portare a errori in fattura.

    Sapere cosa includere nella base imponibile non è solo una questione tecnica per le aziende: anche un privato che acquista un bene o un servizio ha interesse a capire su cosa sta pagando l’imposta, per verificare che la fattura ricevuta sia corretta.

    Cosa entra e cosa resta fuori dalla base imponibile IVA
    Voce Inclusa nella base imponibile?
    Corrispettivo contrattuale (prezzo concordato)
    Spese di trasporto e imballaggio addebitate al cliente
    Altri oneri e spese accessorie addebitati al cliente
    L'IVA stessa No
    Interessi moratori e penalità No
    Sconti previsti contrattualmente No
    Anticipazioni in nome e per conto del cliente (documentate) No

    Esempio pratico

    • Alfa Srl vende un macchinario a Beta Snc per 10.000 euro. Oltre al prezzo del macchinario, Alfa Srl addebita 200 euro per il trasporto e 50 euro per l’imballaggio. La base imponibile IVA è quindi 10.250 euro (10.000 + 200 + 50). Se il contratto prevedeva uno sconto di 500 euro già applicato al prezzo di 10.000 euro, lo sconto è già scontato nel corrispettivo concordato e non va sottratto di nuovo. Se invece Beta Snc aveva anticipato 300 euro al vettore in nome di Alfa Srl, quella somma documentata è esclusa dalla base imponibile.

    Documenti necessari

    • Contratto o ordine di acquisto (per verificare il corrispettivo concordato e gli sconti previsti)
    • Fattura emessa o ricevuta (con base imponibile e IVA separati)
    • Documentazione delle anticipazioni in nome e per conto (ricevute, quietanze intestate al cliente)
    • Nota di credito (in caso di rettifica della base imponibile per errori o variazioni del corrispettivo)

    Caso 1 – Alfa Srl: spese di spedizione in fattura

    Scenario. Alfa Srl vende prodotti online e spedisce la merce a un cliente. In fattura indica il prezzo dei beni (500 euro) e le spese di spedizione (15 euro) come voce separata. Il cliente chiede: l’IVA si applica anche sulla spedizione?

    Come si applica. Secondo l’art. 13 del DPR 633/1972, le spese accessorie addebitate al cliente – come quelle di trasporto – entrano nella base imponibile. Alfa Srl deve quindi calcolare l’IVA sull’importo totale di 515 euro (500 + 15), non solo sui 500 euro del prezzo dei beni. Se la merce sconta l’aliquota ordinaria del 22%, l’IVA sarà calcolata su 515 euro. La fattura deve indicare chiaramente la base imponibile complessiva e l’IVA risultante.

    In pratica

    • Le spese di trasporto e imballaggio addebitate al cliente sono parte della base imponibile.
    • L’IVA va calcolata sul totale comprensivo di prezzo del bene e spese accessorie.
    • La fattura deve riportare la base imponibile totale e l’IVA separatamente.

    Caso 2 – Beta Snc: anticipo spese in nome del cliente

    Scenario. Beta Snc, uno studio professionale, paga per conto del proprio cliente Tizio alcune spese (diritti di segreteria, bolli) intestate a Tizio e documentate con ricevute a suo nome. In seguito, Beta Snc richiede il rimborso di queste somme.

    Come si applica. Le somme anticipate in nome e per conto del cliente, purché documentate (cioè le ricevute sono intestate al cliente, non a Beta Snc), sono escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 13 DPR 633/1972. Nella fattura di Beta Snc a Tizio, quelle somme vengono indicate come rimborso spese fuori campo IVA, separate dall’onorario professionale che invece è imponibile. È essenziale che la documentazione dimostri chiaramente che le spese sono state sostenute in nome di Tizio e non di Beta Snc.

    In pratica

    • Le anticipazioni in nome e per conto del cliente sono escluse dalla base imponibile, se documentate.
    • Le ricevute devono essere intestate al cliente, non al professionista che le anticipa.
    • In fattura vanno indicate separatamente: onorario (imponibile) e rimborso spese (fuori campo IVA).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Gli sconti commerciali riducono la base imponibile IVA?

    Sì, se lo sconto è previsto contrattualmente al momento della cessione. Gli sconti concordati abbassano il corrispettivo e quindi la base imponibile. Se lo sconto viene concesso dopo l’emissione della fattura, occorre emettere una nota di credito per rettificare la base imponibile.

    L'IVA si calcola sull'importo IVA inclusa o esclusa?

    L’IVA si calcola sulla base imponibile, che per definizione esclude l’IVA stessa. Il prezzo ‘IVA inclusa’ è il totale che paga il cliente, ma la percentuale di imposta si applica al netto.

    Gli interessi di mora entrano nella base imponibile?

    No. Gli interessi moratori (quelli che si applicano in caso di ritardo nel pagamento) sono espressamente esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 13 DPR 633/1972.

    Se il prezzo viene pagato in parte con permuta, come si calcola la base imponibile?

    La scheda ufficiale di riferimento tratta la base imponibile nel caso standard del corrispettivo contrattuale. Per casi particolari come la permuta è opportuno consultare un professionista o le istruzioni specifiche dell’Agenzia delle Entrate.

    Le penali per inadempimento contrattuale sono soggette a IVA?

    No. Le penalità previste contrattualmente sono escluse dalla base imponibile IVA, come indicato dall’art. 13 DPR 633/1972.

    Come si indica la base imponibile in fattura?

    La fattura deve riportare la base imponibile (l’importo su cui si calcola l’IVA), l’aliquota applicata e l’importo dell’IVA risultante. La somma di base imponibile e IVA dà il totale da pagare.

    Vedi anche: IRAP: come si calcola la base imponibile, Operazioni non imponibili, Base imponibile IRAP, Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA e Valore doganale delle merci.

  • Art. 47-bis DPR 602/1973 – Gratuità altre attività e imposta registro trasferimenti coattivi

    Art. 47-bis DPR 602/1973 – Gratuità altre attività e imposta registro trasferimenti coattivi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. I competenti uffici dell’Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attivita’ di cui all’articolo 79, comma 2.

    2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita e’ curata dai concessionari, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.

  • Art. 47 DPR 602/1973 – Gratuità trascrizioni pignoramenti e ipoteche

    Art. 47 DPR 602/1973 – Gratuità trascrizioni pignoramenti e ipoteche

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonche’ la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto.

    2. I conservatori sono altresi’ tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l’elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

  • Art. 23 L. 68/1999 – Entrata in vigore

    Art. 23 L. 68/1999 – Entrata in vigore

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

    2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1999 SCALFARO D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto articolo precedente

  • Utili non distribuiti della SRL: come vengono tassati

    In sintesi

    • IRES al 24%: la SRL paga sempre l’imposta sul reddito d’esercizio, anche se non distribuisce nulla ai soci.
    • Il socio non paga finché non incassa: il 26% di imposta sostitutiva sui dividendi scatta solo al momento dell’effettiva distribuzione.
    • Le riserve: gli utili non distribuiti confluiscono nelle riserve di patrimonio netto e rimangono nella società a disposizione futura.
    • Doppia imposizione economica: quando l’utile viene poi distribuito, il combinato IRES 24% + 26% sul dividendo determina il carico complessivo.
    • Reinvestimento conveniente: lasciare gli utili in azienda evita temporaneamente il 26% e finanzia la crescita con risorse già tassate a livello societario.
    • Differenza dalla trasparenza: nelle società di persone il reddito è tassato al socio subito con IRPEF progressiva, anche senza distribuzione; nella SRL no.

    Come funziona la tassazione nella SRL

    La SRL è una società di capitali. Questo significa che dal punto di vista fiscale esiste una separazione netta tra la società e i suoi soci: la società ha una propria soggettività tributaria e paga le imposte per conto suo, indipendentemente da quello che decidono di fare i soci con gli utili.

    L’imposta che colpisce il reddito della SRL si chiama IRES, acronimo di Imposta sul Reddito delle Società. L’aliquota ordinaria è il 24% sul reddito imponibile. Questa imposta viene calcolata e pagata dalla società ogni anno, a prescindere dal fatto che l’utile venga poi distribuito ai soci oppure resti in cassa.

    Fin qui il meccanismo sembra semplice. La complessità emerge quando si ragiona su cosa succede in seguito: se l’utile rimane nella SRL entra nelle riserve di patrimonio netto; se invece viene distribuito ai soci sotto forma di dividendo, ciascun socio persona fisica dovrà pagare un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%. È questo il fenomeno che i tecnici chiamano «doppia imposizione economica»: lo stesso utile viene tassato due volte, prima in capo alla società e poi in capo al socio.

    La scelta di distribuire o non distribuire gli utili ha quindi conseguenze fiscali immediate per il socio, e comprendere bene questa meccanica è il primo passo per pianificare correttamente.

    Tassazione degli utili SRL: schema riepilogativo
    Momento Soggetto che paga Aliquota
    Utile di esercizio (sempre) SRL IRES 24%
    Distribuzione dividendo al socio PF Socio persona fisica Imposta sostitutiva 26%
    Utile che resta in riserva Nessuno (rinvio)
    Dividendo percepito da un'altra società Società percipiente 5% concorre a reddito (art. 89 TUIR)

    Esempio pratico

    • Alfa SRL chiude l’esercizio con un utile imponibile di 100.000 euro. La società paga l’IRES: 100.000 × 24% = 24.000 euro. Restano 76.000 euro di utile netto. L’assemblea dei soci decide di non distribuire: i 76.000 euro entrano nelle riserve. I soci Tizio e Caio non pagano nulla in quell’anno. L’anno successivo l’assemblea delibera la distribuzione integrale: Tizio e Caio, ciascuno al 50%, incassano 38.000 euro a testa e versano 38.000 × 26% = 9.880 euro ciascuno di imposta sostitutiva. Il carico complessivo sull’utile originario è stato: 24.000 (IRES) + 19.760 (26% sui 76.000 netti) = 43.760 euro su 100.000, pari a un’aliquota effettiva del 43,76%.

    Documenti necessari

    • Bilancio d’esercizio e delibera assembleare di approvazione
    • Verbale dell’assemblea dei soci con indicazione della destinazione degli utili
    • Dichiarazione IRES della società (modello Redditi SC)
    • Dichiarazione dei redditi del socio (modello Redditi PF) per l’anno di incasso del dividendo
    • Certificazione rilasciata dalla SRL al socio per i dividendi percepiti

    Caso 1 – Tizio lascia gli utili in azienda per tre anni

    Scenario. Tizio è socio unico di Alfa SRL. La società produce ogni anno un utile imponibile di 50.000 euro e Tizio decide, per tre anni consecutivi, di non distribuire nulla: vuole rafforzare la cassa per un investimento futuro.

    Come si applica. Ogni anno Alfa SRL paga l’IRES: 50.000 × 24% = 12.000 euro. L’utile netto di 38.000 euro va in riserva. Tizio non paga nulla a titolo personale. Dopo tre anni le riserve accumulano 114.000 euro (3 × 38.000). Quando Tizio deciderà di distribuire, pagherà il 26% su quanto ricevuto. Nel frattempo la società ha avuto la disponibilità di quelle risorse per investire.

    In pratica

    • Non distribuire non significa non pagare: l’IRES 24% scatta comunque ogni anno a livello societario.
    • Il socio rinvia il prelievo del 26%, non lo elimina: prima o poi, se vuole i soldi, dovrà pagarlo.
    • Le riserve restano patrimonio della società, non del socio: in caso di difficoltà finanziarie della SRL, i creditori possono aggredirle.

    Caso 2 – Caio riceve un dividendo straordinario da riserve accumulate

    Scenario. Caio detiene il 60% di Alfa SRL. La società ha accumulato negli anni 200.000 euro di riserve di utili. L’assemblea delibera una distribuzione straordinaria di 150.000 euro totali.

    Come si applica. La quota spettante a Caio è 150.000 × 60% = 90.000 euro. Su questo importo Caio paga l’imposta sostitutiva del 26%: 90.000 × 26% = 23.400 euro. L’imposta viene trattenuta direttamente dalla SRL in qualità di sostituto d’imposta e versata all’Erario; Caio incassa il netto di 66.600 euro. Il dividendo non si cumula con gli altri redditi di Caio: la tassazione al 26% è definitiva e separata dall’IRPEF.

    In pratica

    • Il 26% è un’imposta sostitutiva: non entra nel calcolo IRPEF progressivo, non alza l’aliquota marginale sui redditi da lavoro.
    • La SRL agisce da sostituto d’imposta: è lei che trattiene e versa il 26%; il socio riceve già il netto.
    • Controllare la capienza delle riserve distribuibili: la delibera deve rispettare i vincoli di legge (riserva legale al 20% del capitale, ecc.).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se la SRL è in perdita, il socio paga comunque qualcosa?

    No. Se la SRL chiude in perdita non c’è utile imponibile, quindi non si paga IRES. Il socio non incassa dividendi e non paga nulla. Le perdite si riportano a nuovo e possono ridurre il reddito degli esercizi successivi.

    Qual è la differenza tra utile non distribuito e riserva?

    L’utile non distribuito, una volta che l’assemblea approva il bilancio e decide di non distribuirlo, viene formalmente imputato a una riserva di patrimonio netto (es. riserva straordinaria o riserva per reinvestimento). In sostanza sono la stessa cosa: utili rimasti in azienda anziché usciti come dividendi.

    Il 26% sul dividendo è sempre definitivo o può variare?

    Per i soci persone fisiche che detengono partecipazioni «non qualificate» (la grande maggioranza), il 26% è imposta sostitutiva definitiva. Per partecipazioni qualificate in regimi particolari potrebbero valere regole diverse, ma la disciplina standard prevede il 26%.

    Conviene distribuire ogni anno o accumulare?

    Dipende dai piani dell’azienda e dall’aliquota IRPEF marginale del socio. Se la società ha bisogno di liquidità per crescere, lasciare gli utili in riserva evita il 26% nell’immediato. Se il socio ha bisogno di reddito personale, distribuite tenendo conto che il 26% è fisso a prescindere dagli altri redditi.

    Cosa succede quando la SRL viene liquidata o il socio vende le quote?

    In caso di liquidazione della società, le somme che eccedono il capitale versato vengono trattate come dividendi e scontano il 26%. In caso di vendita delle quote, l’eventuale plusvalenza realizzata dal socio persona fisica è soggetta alla stessa imposta sostitutiva del 26%.

    La mini-IRES al 20% vale per tutti?

    No. La mini-IRES (aliquota ridotta al 20%) si applica solo al ricorrere di condizioni premiali specifiche legate agli utili accantonati e reinvestiti. Non è automatica: occorre verificare i requisiti nel modello Redditi SC della società.

  • Art. 46 DPR 602/1973 – Delega ad altro concessionario

    Art. 46 DPR 602/1973 – Delega ad altro concessionario

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il concessionario cui e’ stato consegnato il ruolo, se l’attivita’ di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega puo’ riguardare anche la notifica della cartella.

    2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo e’ eseguito al delegato.

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