Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 93 Reg. (UE) 2022/2065 – Entrata in vigore e applicazione

    Art. 93 Reg. (UE) 2022/2065 – Entrata in vigore e applicazione

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 17 febbraio 2024. Tuttavia, l'articolo 24, paragrafi 2, 3 e 6, l'articolo 33, paragrafi da 3 a 6, l'articolo 37, paragrafo 7, l'articolo 40, paragrafo 13, l'articolo 43 e il capo IV, sezioni 4, 5 e 6, si applicano a decorrere dal 16 novembre 2022.

  • IVA all’importazione: bolla doganale e detrazione

    In sintesi

    • IVA assolta in dogana: quando importi beni da un Paese non UE, l’IVA non viene addebitata dal fornitore estero ma si paga direttamente in dogana insieme ai dazi.
    • Bolla doganale: il documento rilasciato dalla dogana (bolletta doganale) attesta il pagamento dell’IVA all’importazione ed è il titolo per esercitare la detrazione.
    • Detraibile come l’IVA sugli acquisti: l’IVA pagata in dogana si porta in detrazione allo stesso modo dell’IVA indicata nelle fatture dei fornitori italiani.
    • Nessuna integrazione da fare: a differenza degli acquisti intracomunitari, qui non devi integrare la fattura del fornitore estero – la dogana ha già calcolato e riscosso l’IVA.
    • Diverso dall’acquisto intracomunitario: l’acquisto da un fornitore UE non passa per la dogana; l’acquisto da un Paese terzo (es. Cina, USA, Svizzera) sì.
    • Esterometro con TD19: in alcuni casi di acquisto da non residenti con beni già in Italia, si usa il codice TD19; l’importazione classica con bolletta doganale invece non richiede l’esterometro.

    Come funziona l'IVA quando importi beni da fuori dall'UE

    Quando acquisti beni da un fornitore situato al di fuori dell’Unione Europea – per esempio dalla Cina, dagli USA o dalla Svizzera – i beni devono passare per la dogana italiana (o di un altro Paese UE di ingresso). In quel momento la dogana calcola e riscuote l’IVA, insieme agli eventuali dazi doganali. Questo meccanismo si chiama ‘IVA all’importazione’ ed è del tutto diverso da quello che accade quando acquisti da un fornitore di un Paese UE.

    Il documento chiave è la bolletta doganale: è il documento ufficiale che l’Agenzia delle Dogane rilascia al completamento delle formalità di importazione. Indica il valore della merce, i dazi applicati e l’IVA pagata. Questo documento sostituisce la fattura del fornitore ai fini della detrazione IVA: non ti serve integrare nulla, perché è la dogana ad aver già applicato e riscosso l’imposta.

    L’IVA assolta in dogana è detraibile esattamente come l’IVA sulle fatture di acquisto italiane, a condizione che i beni importati siano inerenti alla tua attività e destinati a operazioni che danno diritto alla detrazione. La bolletta doganale va registrata nel registro degli acquisti e riportata nel quadro VF della dichiarazione IVA annuale.

    Importazione extra-UE vs acquisto intracomunitario UE
    Caratteristica Importazione (extra-UE) Acquisto intracomunitario (UE)
    Dogana Sì, i beni passano per la dogana No, libera circolazione UE
    Come si paga l'IVA In dogana al momento dell'importazione Integrazione fattura da parte dell'acquirente
    Documento chiave Bolletta doganale Fattura estera integrata con IVA italiana
    Norma Art. 67 e ss. DPR 633/1972 Art. 38 DL 331/1993
    Esterometro Non necessario per la bolletta doganale TD18 obbligatorio
    Detrazione IVA Sì, bolletta doganale come titolo Sì, documento integrato come titolo

    Esempio pratico

    • Beta Snc importa tessuti dalla Cina per un valore di 40.000 euro. In dogana l’Agenzia delle Dogane calcola i dazi (supponiamo 4.800 euro) e l’IVA al 22% sull’imponibile doganale (che comprende valore merce + dazi + spese di trasporto fino al confine UE). Beta Snc paga l’IVA direttamente in dogana e ottiene la bolletta doganale. Registra la bolletta nel registro degli acquisti: l’IVA pagata entra nel quadro VF della dichiarazione IVA annuale e Beta Snc la porta in detrazione. Non c’è nessuna fattura da integrare: la bolletta doganale è il titolo sufficiente.

    Documenti necessari

    • Bolletta doganale (documento di importazione rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
    • Fattura del fornitore estero (necessaria per la valorizzazione della merce in dogana, non per l’IVA)
    • Documento di trasporto internazionale (CMR, Bill of Lading, Air Waybill a seconda del mezzo)
    • Eventuale polizza di assicurazione del trasporto (può essere inclusa nella base imponibile doganale)
    • Registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti

    Caso 1 – Alfa Srl importa componenti elettronici dalla Cina

    Scenario. Alfa Srl ordina componenti elettronici a un fornitore cinese per 60.000 euro. La merce arriva al porto di Genova, dove uno spedizioniere doganale cura le formalità. La dogana calcola i dazi e l’IVA sull’imponibile doganale.

    Come si applica. Alfa Srl paga l’IVA in dogana tramite lo spedizioniere (che poi la addebita nel suo conto profitti anticipazioni). Riceve la bolletta doganale, la registra nel registro degli acquisti e la riporta nel quadro VF della dichiarazione IVA. L’IVA pagata è interamente detraibile perché Alfa Srl svolge solo attività imponibile. Non deve inviare nessun file esterometro per questa operazione: la bolletta doganale esaurisce gli adempimenti IVA relativi all’importazione.

    In pratica

    • Lo spedizioniere doganale anticipa spesso l’IVA in dogana per conto tuo e te la addebita nella sua parcella: verifica sempre che ti fornisca la bolletta doganale originale, che è il titolo per la detrazione.
    • Controlla che la bolletta indichi correttamente la tua partita IVA italiana come importatore: solo così puoi detrarre l’IVA pagata.

    Caso 2 – Tizio acquista merce da un fornitore svizzero: importazione o intracomunitario?

    Scenario. Tizio gestisce una piccola impresa e acquista orologi da un fornitore svizzero. Un collega gli dice che ‘è come comprare dalla Germania’. Tizio si chiede se deve fare l’integrazione fattura o passare per la dogana.

    Come si applica. La Svizzera non fa parte dell’Unione Europea, quindi l’acquisto non è un acquisto intracomunitario. I beni devono passare per la dogana italiana (o di un Paese UE di ingresso). Tizio dovrà pagare i dazi eventualmente applicabili e l’IVA all’importazione in dogana, ottenendo la bolletta doganale. Non deve integrare la fattura del fornitore svizzero con IVA italiana: quella procedura vale solo per i fornitori di Paesi UE. Lo stesso ragionamento si applica a qualsiasi acquisto da Regno Unito (post-Brexit), USA, Giappone o qualsiasi altro Paese non UE.

    In pratica

    • Paesi fuori UE = dogana + IVA in dogana + bolletta doganale. La lista dei Paesi UE va verificata: la Svizzera, la Norvegia e il Regno Unito non vi appartengono.
    • Se il tuo spedizioniere non ti fornisce la bolletta doganale, non puoi detrarre l’IVA: richiedila sempre esplicitamente prima che venga sgombrata la merce.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso detrarre l'IVA pagata in dogana?

    Sì. L’IVA assolta in dogana è detraibile alle stesse condizioni dell’IVA sugli acquisti interni: i beni devono essere inerenti alla tua attività e destinati a operazioni che danno diritto alla detrazione. Il titolo per la detrazione è la bolletta doganale, non la fattura del fornitore estero.

    Qual è la differenza tra bolla doganale e bolletta doganale?

    Nella pratica i due termini sono usati come sinonimi, ma la denominazione ufficiale è ‘bolletta doganale’ (o DAU – Documento Amministrativo Unico nell’ambito UE). È il documento che attesta le formalità di sdoganamento e il pagamento delle imposte.

    Come si calcola la base imponibile IVA in dogana?

    La base imponibile doganale comprende il valore della merce (determinato secondo le regole del valore doganale), i dazi doganali e le spese di trasporto e assicurazione fino al primo luogo di destinazione nell’UE. L’IVA si applica su questo totale, non solo sul prezzo della fattura del fornitore.

    Devo inviare l'esterometro per le importazioni?

    In generale no: per le importazioni classiche con bolletta doganale non è richiesto l’invio dell’esterometro, perché l’IVA è già stata gestita in dogana. Il codice TD19 riguarda una fattispecie diversa: l’acquisto di beni da soggetti non residenti che si trovano già in Italia (es. in un deposito doganale), senza sdoganamento ordinario.

    Cosa succede se importo beni per uso personale e non per l'attività?

    Se i beni importati non sono inerenti alla tua attività IVA, non hai diritto alla detrazione dell’IVA pagata in dogana. L’IVA diventa un costo definitivo, come accade a un privato consumatore.

    Lo spedizioniere doganale può fare tutto al posto mio?

    Sì, lo spedizioniere doganale si occupa di tutte le formalità di sdoganamento e anticipa spesso il pagamento dei dazi e dell’IVA. Tuttavia sei tu il soggetto passivo importatore: assicurati che la bolletta doganale riporti la tua partita IVA e richiedila sempre per poter esercitare la detrazione.

    Vedi anche: Dichiarazione doganale, Regime IOSS, Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA, Valore doganale delle merci e Sdoganamento.

  • Art. 60 DPR 602/1973 – Sospensione dell’esecuzione

    Art. 60 DPR 602/1973 – Sospensione dell’esecuzione

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il giudice dell’esecuzione non puo’ sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.

  • Registro delle Imprese: cos’è e chi deve iscriversi

    In sintesi

    • Registro pubblico tenuto dalle Camere di Commercio: raccoglie i dati di tutte le imprese italiane (titolare, sede, attività, amministratori, capitale).
    • L’iscrizione dà pubblicità legale: i terzi possono consultare i dati e non possono ignorarli.
    • Sezione ordinaria per le società (Srl, Spa, snc, sas, ecc.); sezioni speciali per piccoli imprenditori, artigiani e coltivatori diretti.
    • L’iscrizione avviene attraverso la Comunicazione Unica al momento dell’avvio dell’attività.
    • Chi è iscritto paga ogni anno il diritto annuale alla Camera di Commercio, calcolato in base alla forma giuridica e al fatturato.
    • I dati risultanti dal Registro si consultano tramite la visura camerale, disponibile online su registroimprese.it.

    Cos'è il Registro delle Imprese e a cosa serve

    Il Registro delle Imprese è l’anagrafe ufficiale di tutte le imprese italiane. Lo tiene la Camera di Commercio (CCIAA) di ogni provincia e chiunque voglia sapere chi gestisce una certa azienda, dove ha sede, chi ne è responsabile o quanto capitale ha dichiarato può consultarlo. Non è un archivio riservato: i dati sono pubblici e accessibili a tutti, proprio perché la loro funzione è quella di far circolare informazioni certe nel mercato.

    L’iscrizione al Registro produce quella che i giuristi chiamano ‘pubblicità legale’: significa che i dati iscritti si presumono conosciuti da tutti. Un creditore, un fornitore o un cliente non può quindi dire ‘non sapevo chi fosse l’amministratore’ se il nome era regolarmente depositato. Questo meccanismo tutela chi fa affari con l’impresa e, al tempo stesso, responsabilizza chi la gestisce.

    Non tutte le imprese si iscrivono nello stesso modo. Il Registro è diviso in sezioni: la sezione ordinaria accoglie le società di capitali e di persone (Srl, Spa, snc, sas e altre); le sezioni speciali sono riservate a chi svolge un’attività in forma più semplice, come i piccoli imprenditori, gli artigiani iscritti all’albo e i coltivatori diretti. Le regole di pubblicità sono le stesse, ma i dati richiesti e alcune conseguenze giuridiche possono variare a seconda della sezione.

    Sezioni del Registro delle Imprese e soggetti iscritti
    Sezione Chi vi si iscrive Esempi
    Sezione ordinaria Società di capitali e di persone Srl, Spa, snc, sas, cooperative
    Sezione speciale – piccoli imprenditori Chi esercita un'attività in forma individuale non artigiana Negoziante, ambulante, agente di commercio individuale
    Sezione speciale – artigiani Imprenditori iscritti all'albo delle imprese artigiane Elettricista, idraulico, falegname in proprio
    Sezione speciale – coltivatori diretti Chi coltiva il fondo con lavoro prevalentemente proprio Agricoltore familiare
    REA (Repertorio Economico Amministrativo) Soggetti con dati economici/statistici da comunicare Unità locali, attività secondarie

    Esempio pratico

    • Alfa Srl apre i battenti a Milano: al momento dell’iscrizione al Registro delle Imprese (sezione ordinaria) vengono depositati la denominazione sociale, la sede legale in via Roma 1, l’oggetto sociale (commercio all’ingrosso di abbigliamento), il capitale sociale versato e i nominativi degli amministratori. Da quel momento chiunque – banca, fornitore, cliente – può consultare la visura camerale online e verificare chi risponde delle obbligazioni della società. Se Alfa Srl avesse invece scelto di operare come impresa individuale artigiana, il titolare Tizio si sarebbe iscritto in una delle sezioni speciali, con procedura analoga ma requisiti diversi.

    Documenti necessari

    • Documento d’identità e codice fiscale del titolare o dei soci/amministratori
    • Atto costitutivo e statuto (per le società) autenticato dal notaio
    • Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’impresa
    • Codice ATECO dell’attività svolta
    • Modello di iscrizione compilato tramite il portale ComUnica (pratiche.impresainungiorno.gov.it)

    Caso 1 – Tizio apre una ditta individuale artigiana

    Scenario. Tizio è un falegname che vuole mettersi in proprio. Non intende costituire una società: opererà come impresa individuale e vuole iscriversi all’albo delle imprese artigiane del Comune.

    Come si applica. Tizio presenta la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese: con un solo invio ottiene l’iscrizione nella sezione speciale degli artigiani, l’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, l’apertura della posizione INPS (gestione artigiani) e quella INAIL. Da subito è iscritto anche nell’albo delle imprese artigiane, che viene alimentato automaticamente. Ogni anno dovrà versare il diritto annuale alla Camera di Commercio: per le imprese individuali l’importo è fisso e ridotto rispetto a quello delle società.

    In pratica

    • Un solo modello (ComUnica) sostituisce quattro pratiche separate: Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS, INAIL.
    • L’iscrizione nella sezione speciale artigiani è contestuale all’iscrizione all’albo: nessun secondo passaggio allo sportello comunale.
    • Il diritto annuale si versa con F24, di norma entro il 30 giugno insieme al primo acconto delle imposte sui redditi.

    Caso 2 – Alfa Srl e la pubblicità degli atti sociali

    Scenario. Alfa Srl, già iscritta in sezione ordinaria, nomina un nuovo amministratore delegato. Uno dei soci vuole sapere se questa modifica è opponibile ai terzi.

    Come si applica. Le variazioni dei dati societari (cambio di amministratori, modifica dello statuto, trasferimento di sede) devono essere depositate al Registro delle Imprese entro i termini previsti dalla legge, di norma a cura del notaio o del commercialista. Finché la variazione non è iscritta, la nomina del nuovo amministratore non è opponibile ai terzi in buona fede: un fornitore che avesse trattato con il vecchio amministratore, ignaro della sostituzione, potrebbe quindi invocare la validità dell’atto. Solo dopo il deposito e l’iscrizione la modifica diventa pienamente efficace nei confronti di tutti.

    In pratica

    • Ogni variazione rilevante (sede, amministratori, capitale, oggetto sociale) va depositata tempestivamente al Registro.
    • Finché l’atto non è iscritto, la società non può opporre la modifica a chi non ne era a conoscenza.
    • La visura camerale aggiornata è lo strumento con cui i terzi verificano la situazione corrente della società.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi è obbligato a iscriversi al Registro delle Imprese?

    Tutte le imprese – individuali e societarie – che esercitano un’attività commerciale, artigianale o agricola in forma professionale. Le sezioni (ordinaria o speciali) variano a seconda della forma giuridica e dell’attività svolta.

    Cosa si trova nella visura camerale?

    Denominazione, sede legale, partita IVA, codice fiscale, attività (codice ATECO), organi sociali e loro poteri, capitale sociale, eventuali procedure concorsuali o pregiudizievoli. La visura storica mostra anche le variazioni nel tempo.

    Come si richiede la visura camerale?

    Online sul portale registroimprese.it oppure agli sportelli delle Camere di Commercio. Si paga un piccolo diritto di segreteria. Chi dispone di una firma digitale può scaricarla direttamente.

    Quando si paga il diritto annuale?

    Di norma entro il 30 giugno di ogni anno, con modello F24. È dovuto per il solo fatto di essere iscritti al Registro al 1° gennaio dell’anno. L’omesso versamento comporta sanzioni, sanabili con ravvedimento operoso.

    L'importo del diritto annuale è uguale per tutti?

    No. Per le imprese individuali è un importo fisso e generalmente ridotto. Per le società e gli altri soggetti l’importo si calcola per scaglioni di fatturato, con un minimo garantito. La misura esatta viene deliberata per ogni anno e si trova sul sito della Camera di Commercio competente.

    Cosa succede se non mi iscrivo?

    L’assenza di iscrizione priva l’impresa della pubblicità legale e può comportare sanzioni amministrative. Per le società la mancata iscrizione impedisce l’acquisto della personalità giuridica (Srl e Spa ‘nascono’ con l’iscrizione).

    Devo comunicare anche le variazioni?

    Sì. Ogni modifica rilevante – cambio di sede, nuovo amministratore, modifica dello statuto, cessazione di un ramo d’attività – deve essere depositata al Registro nei termini di legge. Le variazioni non comunicate non sono opponibili ai terzi.

    Vedi anche: Chiudere l’impresa, Imposta di registro, Acquisto da impresa con IVA, Registro dei trattamenti, Sistema del prezzo-valore e Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione.

  • Contributo affitto studenti fuori sede 2026: chi può richiederlo, caso pratico

    Detrazione nel 730. Se sei uno studente fuori sede, o lo è un familiare a carico, verifica la detrazione del 19% sui canoni di locazione per studenti fuori sede.

    In sintesi

    • Dal 2026 il contributo affitto studenti fuori sede è gestito ed erogato direttamente dall’INPS.
    • Sono stanziati 200.000 euro annui per adeguare la piattaforma informatica INPS e semplificare le procedure di accesso.
    • Le risorse per il contributo restano ripartite tra regioni e province autonome in base alle quote del fabbisogno sanitario nazionale standard.
    • I criteri reddituali per l’accesso sono determinati annualmente, coerentemente con l’intesa Stato-regioni del 23 novembre 2023.
    • Il contributo è quello già istituito dall’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. 228/2021, convertito dalla L. 15/2022: i commi 373-375 ne ridisegnano la governance, non i requisiti di accesso.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 373-375 della L. 199/2025 trasferiscono dal 2026 all’INPS la gestione e l’erogazione del contributo affitto per studenti fuori sede (già previsto dal D.L. 228/2021). Destinati 200.000 euro annui all’adeguamento della piattaforma informatica e al supporto agli utenti. Le risorse restano ripartite tra regioni e province autonome secondo le quote del fabbisogno sanitario e criteri reddituali annuali.

    Approfondimento normativo completo: Commi 373-375 LB 2026: contributo affitto studenti, INPS gestione.

    Cosa cambia nella gestione del contributo affitto per gli studenti fuori sede

    I commi 373-375 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) non istituiscono un nuovo contributo, ma ridisegnano la governance di quello già esistente: il beneficio per gli studenti universitari fuori sede, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, passa dal sistema regionale all’INPS, che diventa il soggetto responsabile della gestione, dell’erogazione e del monitoraggio.

    Il trasferimento della gestione all’INPS è accompagnato da uno stanziamento specifico: 200.000 euro annui a decorrere dal 2026 destinati all’adeguamento della piattaforma informatica dell’istituto, alla semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e al potenziamento delle attività di supporto agli utenti. Si tratta di risorse operative, non di un incremento del fondo destinato agli studenti.

    Le risorse per il contributo restano ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, tenendo conto anche di criteri reddituali determinati annualmente, come stabilito nell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente Stato-regioni del 23 novembre 2023. Chi intende richiedere il contributo nel 2026 dovrà seguire le indicazioni operative che l’INPS pubblicherà sulla propria piattaforma.

    Checklist: cosa fare per accedere al contributo affitto nel 2026

    • Verificare sul sito INPS l’apertura della procedura di domanda per il contributo affitto studenti fuori sede 2026.
    • Accertarsi di essere iscritti a un corso di laurea presso un’istituzione della formazione superiore in una città diversa da quella di residenza.
    • Predisporre la documentazione reddituale richiesta, poiché i criteri reddituali sono determinati annualmente e possono variare.
    • Verificare la propria regione di residenza, perché le risorse sono ripartite tra regioni e province autonome e le modalità locali possono differire.
    • Controllare la piattaforma INPS per le istruzioni aggiornate: la nuova gestione centralizzata potrebbe comportare modifiche alle procedure rispetto agli anni precedenti.

    Caso 1 – Tizio: studente fuori sede che ha già beneficiato del contributo negli anni precedenti

    Scenario. Tizio, 22 anni, è iscritto a un corso di laurea magistrale in una città diversa da quella di residenza dei suoi genitori. Negli anni precedenti aveva ottenuto il contributo affitto attraverso le procedure regionali. Nel 2026 vuole rinnovare la richiesta.

    Come si legge in pratica. Dal 2026 Tizio non si rivolge più agli uffici regionali, ma accede direttamente alla piattaforma INPS per presentare la domanda. Il meccanismo di riparto delle risorse tra le regioni resta invariato, quindi la sua regione di residenza continua ad essere determinante per l’assegnazione della quota. Tizio deve verificare i nuovi requisiti reddituali determinati annualmente e seguire le istruzioni operative pubblicate dall’INPS.

    Riepilogo caso Tizio

    • Domanda presentata tramite piattaforma INPS, non più tramite uffici regionali.
    • Il riparto delle risorse per regione resta invariato rispetto al sistema precedente.
    • I criteri reddituali sono aggiornati annualmente: verificare quelli vigenti per il 2026.
    • La piattaforma INPS è potenziata con 200.000 euro per semplificare l’accesso.
    • Tizio deve monitorare le comunicazioni INPS per conoscere apertura e scadenza delle domande.

    Caso 2 – Caia: studentessa fuori sede che fa domanda per la prima volta nel 2026

    Scenario. Caia, 19 anni, si è iscritta al primo anno di un corso di laurea in un’altra città e paga un affitto regolarmente contrattualizzato. Non ha mai richiesto il contributo prima. Vuole sapere come presentare domanda nel 2026.

    Come si legge in pratica. Per Caia il 2026 è il primo anno in cui il contributo è gestito dall’INPS. Dovrà registrarsi sul portale INPS, verificare i requisiti reddituali vigenti per l’anno in corso e presentare la documentazione relativa al contratto di locazione. Poiché si tratta della prima esperienza con la procedura centralizzata, il servizio di supporto agli utenti potenziato grazie allo stanziamento di 200.000 euro potrà essere un riferimento utile in caso di difficoltà.

    Riepilogo caso Caia

    • Prima domanda presentata direttamente tramite la piattaforma INPS.
    • Necessario un contratto di locazione regolare a supporto della richiesta.
    • Requisiti reddituali da verificare sulla base dei criteri annuali INPS.
    • Disponibile supporto potenziato agli utenti tramite il canale INPS.
    • La regione di residenza di Caia determina la quota di risorse disponibile per la sua domanda.

    Caso 3 – Sempronio: studente fuori sede con reddito familiare al limite della soglia

    Scenario. Sempronio, 24 anni, frequenta un dottorato di ricerca in un’altra città. Il reddito del suo nucleo familiare è vicino alla soglia che, negli anni precedenti, determinava l’accesso al contributo. Vuole capire se nel 2026 potrà ancora beneficiarne.

    Come si legge in pratica. I criteri reddituali per l’accesso al contributo sono determinati annualmente nell’ambito dell’intesa Stato-regioni, quindi la soglia applicabile nel 2026 potrebbe differire da quella degli anni precedenti. Sempronio dovrà verificare i criteri pubblicati dall’INPS per l’anno 2026 prima di presentare domanda. Non è possibile anticipare se la sua situazione reddituale gli consentirà l’accesso, perché i valori soglia non sono fissati dalla legge ma determinati annualmente in sede di accordo.

    Riepilogo caso Sempronio

    • I criteri reddituali sono aggiornati ogni anno: non è possibile affidarsi ai valori degli anni precedenti.
    • Sempronio deve verificare i criteri pubblicati dall’INPS per il 2026 prima di presentare domanda.
    • La posizione reddituale del nucleo familiare va documentata con la certificazione richiesta dall’INPS.
    • In caso di dubbio sull’ammissibilità, è opportuno consultare un esperto prima di rinunciare alla domanda.
    • La nuova piattaforma INPS offre un servizio di supporto agli utenti potenziato per chiarire i requisiti.

    Quando conviene una verifica

    Un esperto può aiutarti a valutare i requisiti reddituali e a orientarti nelle procedure INPS per la domanda. Vuoi verificare se hai diritto al contributo affitto nel 2026?.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il contributo affitto studenti 2026 è diverso da quello degli anni precedenti?

    No. I commi 373-375 della L. 199/2025 non modificano la natura del beneficio né istituiscono un nuovo contributo: trasferiscono semplicemente la gestione all’INPS, che diventa il soggetto erogatore al posto delle singole regioni. Il contributo resta quello istituito dall’art. 1-quater, comma 3, del D.L. 228/2021. Cambiano le procedure di accesso, non il beneficio in sé.

    Come si fa domanda per il contributo affitto studenti fuori sede nel 2026?

    Dal 2026 la domanda si presenta tramite la piattaforma informatica dell’INPS, che è stata potenziata con 200.000 euro per semplificare le procedure. Le istruzioni operative, le scadenze e i moduli saranno pubblicati dall’INPS sul proprio portale. Si consiglia di monitorare il sito INPS e, in caso di dubbi, di rivolgersi al servizio di supporto agli utenti.

    I criteri reddituali per il contributo affitto cambiano ogni anno?

    Sì. I criteri reddituali sono determinati annualmente nell’ambito dell’intesa Stato-regioni, come previsto dalla norma. Non è quindi possibile fare riferimento automatico alle soglie degli anni precedenti. Prima di presentare domanda per il 2026 occorre verificare i criteri aggiornati pubblicati dall’INPS.

    Le risorse per il contributo affitto sono le stesse del passato o aumentano nel 2026?

    I commi 373-375 non incrementano le risorse destinate al contributo: trasferiscono quelle già esistenti all’INPS, mantenendo la ripartizione tra regioni e province autonome in base alle quote di fabbisogno sanitario. I 200.000 euro stanziati annualmente sono esclusivamente per l’adeguamento tecnico della piattaforma INPS, non per aumentare il fondo a disposizione degli studenti.

    Uno studente residente in una regione con pochi fondi assegnati può comunque fare domanda?

    Le risorse sono ripartite tra le regioni in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, tenendo conto anche dei criteri reddituali annuali. La regione di residenza dello studente determina la quota disponibile per le domande presentate in quella regione. Uno studente residente in una regione con una quota inferiore può comunque presentare domanda, ma le possibilità di accesso dipendono dalla disponibilità delle risorse assegnate alla propria regione.

    Vedi anche: Affitto studenti fuori sede, Affitto d’azienda, Imposta di registro sull’affitto, Cedolare secca o IRPEF sull’affitto, Affitto di azienda o ramo e Affitto terreni a giovani coltivatori.

  • Art. 59 DPR 602/1973 – Risarcimento dei danni da esecuzione

    Art. 59 DPR 602/1973 – Risarcimento dei danni da esecuzione

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione puo’ proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.

    2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.

  • Modello Redditi PF 2026: quando non puoi usare il 730

    In sintesi

    • Chi ha redditi d’impresa – anche in forma di partecipazione – non può usare il 730 e deve presentare il modello Redditi PF.
    • Partita IVA aperta: se eserciti lavoro autonomo per cui è richiesta la partita IVA, il 730 non è ammesso.
    • Non residenti in Italia nel 2025 e/o nel 2026 possono usare solo il modello Redditi PF.
    • Eredi e deceduti: se il contribuente è deceduto dopo il 30 settembre 2026, la dichiarazione va presentata solo con il modello Redditi PF.
    • Redditi diversi particolari – come quelli da trust in qualità di beneficiario o da agroenergie fuori dai limiti agrari – richiedono il modello Redditi PF.
    • Obbligo IVA/IRAP/770: chi deve presentare anche una di queste dichiarazioni non può usare il 730.

    730 o modello Redditi PF: come scegliere quello giusto

    Il modello 730 è pensato per lavoratori dipendenti, pensionati e categorie assimilate: chi rientra in questi gruppi può dichiarare i redditi in modo semplificato, senza fare calcoli, e ricevere rimborsi direttamente in busta paga o nella rata di pensione. Ma non tutti possono usarlo.

    Se nel 2025 hai percepito determinati redditi – o ti trovi in certe situazioni fiscali – sei obbligato a presentare il modello Redditi Persone fisiche 2026, che è il modello dichiarativo ‘completo’ rivolto a chiunque non rientri nelle categorie del 730. Ignorare questo obbligo espone a sanzioni.

    La distinzione non è sempre ovvia: alcune situazioni ibride (ad esempio chi ha sia un reddito da dipendente sia un reddito d’impresa in forma di partecipazione) richiedono attenzione. Questa guida ti aiuta a capire quando il 730 non è un’opzione.

    730 vs modello Redditi PF: confronto rapido
    Situazione 730 Redditi PF
    Lavoratore dipendente o pensionato Si Opzionale
    Partita IVA aperta (lavoro autonomo professionale) No Obbligatorio
    Redditi d'impresa o partecipazione in società di persone No Obbligatorio
    Non residente in Italia nel 2025 e/o nel 2026 No Obbligatorio
    Obbligo di presentare IVA, IRAP o Mod. 770 No Obbligatorio
    Redditi da trust come beneficiario No Obbligatorio
    Locazioni brevi con più di 4 appartamenti No Obbligatorio
    Redditi diversi non compresi nel quadro D del 730 No Obbligatorio

    Esempio pratico

    • Tizio è un dipendente a tempo indeterminato, ma nel 2025 ha anche partecipato come socio a una snc (società in nome collettivo), ricevendo una quota di reddito d’impresa. Anche se il reddito da dipendente potrebbe rientrare nel 730, la quota di reddito d’impresa lo obbliga a presentare il modello Redditi PF: i due modelli non sono cumulabili.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico)
    • Documentazione di eventuali redditi d’impresa o di partecipazione (quadro RF/RG/RH del modello Redditi PF)
    • Partita IVA attiva: attestazione di apertura e documentazione dei compensi professionali
    • Documentazione di redditi esteri non soggetti a ritenuta da parte di intermediari residenti
    • Atti di successione o documentazione erede, se si presenta per conto del contribuente deceduto
    • Eventuale dichiarazione IVA, IRAP o Mod. 770 dell’anno se si è sostituti d’imposta

    Il freelance con partita IVA non può usare il 730

    Scenario. Caio lavora come consulente informatico con partita IVA aperta. Nel 2025 ha incassato compensi da diversi clienti. Non ha un datore di lavoro, non è pensionato e non rientra in nessuna delle categorie ammesse al 730.

    Come si applica. I redditi di lavoro autonomo per i quali e’ richiesta la partita IVA escludono l’utilizzo del modello 730. Caio deve compilare il quadro RE del modello Redditi PF 2026 per dichiarare i propri compensi al netto dei costi deducibili. Il calcolo delle imposte e il versamento spettano direttamente a lui, di solito tramite modello F24.

    In pratica

    • Anche se la partita IVA e’ aperta ma inattiva (zero fatture emesse), la condizione soggettiva permane e impedisce l’uso del 730.
    • Chi applica il regime forfetario (quadro LM del modello Redditi PF) non puo’ mai usare il 730 per i redditi da attivita’ autonoma.
    • Il modello Redditi PF va presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per quell’anno.

    L'erede del contribuente deceduto dopo settembre 2026

    Scenario. Sempronio e’ erede di suo padre, deceduto il 15 ottobre 2026. Deve presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2025 (periodo d’imposta) per conto del padre defunto.

    Come si applica. Le istruzioni AdE stabiliscono che per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2026, la dichiarazione dei redditi per l’anno 2025 puo’ essere presentata solo con il modello Redditi PF. Il modello 730 e’ ammesso per gli eredi di contribuenti deceduti dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2026: in questo caso specifico, pero’, la data di decesso (15 ottobre 2026) supera il limite, quindi Sempronio deve usare il modello Redditi PF.

    In pratica

    • Se il decesso fosse avvenuto entro il 30 settembre 2026, l’erede avrebbe potuto usare il 730, presentandolo al Caf o al professionista abilitato (non al sostituto d’imposta del defunto).
    • In entrambi i casi va compilata la casella ‘Deceduto’ nel frontespizio e indicata la lettera ‘A’ nella casella ‘730 senza sostituto’.
    • I termini di versamento per le persone decedute successivamente al 28 febbraio 2026 sono prorogati di sei mesi.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso usare il 730 se ho una partita IVA aperta ma non ho emesso fatture?

    No. La condizione che esclude il 730 e’ l’apertura della partita IVA in quanto tale, indipendentemente dal fatto che nell’anno siano stati percepiti o meno redditi professionali. Devi presentare il modello Redditi PF.

    Ho redditi da lavoro dipendente e da partecipazione in una srl: posso usare il 730?

    Dipende dalla natura della partecipazione. Se si tratta di dividendi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o d’acconto gia’ gestiti dall’intermediario, potresti restare nel 730. Se invece la partecipazione genera redditi d’impresa imputati per trasparenza (societa’ di persone, snc, sas), il 730 non e’ ammesso.

    Sono residente all'estero: posso presentare il 730?

    No. I contribuenti che nel 2025 e/o nel 2026 non sono residenti in Italia possono usare solo il modello Redditi PF.

    Cosa succede se presento il 730 quando avrei dovuto presentare il modello Redditi PF?

    La dichiarazione risulta irregolare. L’Agenzia delle Entrate puo’ contestare l’omissione del modello Redditi PF e applicare sanzioni. E’ necessario presentare il modello corretto, usando l’istituto della dichiarazione integrativa o correttiva nei termini, a seconda del caso.

    L'erede puo' usare il 730 per il contribuente deceduto?

    Si’, ma solo se il decesso e’ avvenuto nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2026 e se il defunto aveva le condizioni per usare il 730. Il modello va presentato al Caf o a un professionista abilitato, non al sostituto d’imposta del deceduto.

    Chi gestisce locazioni brevi su piu' di 4 appartamenti puo' usare il 730?

    No. Chi ha destinato a locazione breve piu’ di 4 appartamenti nel corso del 2025 e’ considerato imprenditore ai fini fiscali e deve presentare il modello Redditi PF.

  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Famiglia e persone

    In sintesi

    La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) attesta stati, fatti e qualità a diretta conoscenza del dichiarante, anche relativi ad altri, che non risultano da pubblici registri. Si usa, ad esempio, per gli eredi o le situazioni non certificabili.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per attestare fatti a propria conoscenza non certificabili
    Forma
    Scritta e firmata; autentica se destinata a privati
    Invio consigliato
    Allo sportello o con copia del documento
    Riferimenti
    Art. 47 DPR 445/2000

    Cos’è e quando si usa

    A differenza dell’autocertificazione (limitata agli stati elencati dall’art. 46), la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) consente di attestare tutti gli stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante, compresi quelli relativi ad altre persone (purché ne abbia diretta conoscenza). Tipico esempio: dichiarare di essere l’unico erede di una persona, oppure attestare situazioni di fatto non documentabili con un certificato.

    Verso le pubbliche amministrazioni si presenta con la sola sottoscrizione, allegando copia del documento. Quando invece è destinata a privati (banche, assicurazioni) o per riscuotere somme, può essere richiesta con firma autenticata da un pubblico ufficiale. Anche qui valgono le sanzioni penali per le dichiarazioni false.

    Cosa deve contenere

    • Dati anagrafici completi del dichiarante
    • Riferimento all’art. 47 DPR 445/2000
    • Consapevolezza delle sanzioni penali per dichiarazioni false
    • Il fatto/stato dichiarato (es. qualità di erede)
    • Luogo, data e firma; eventuale spazio per l’autentica

    Fac-simile: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

    Fac-simile da compilare
    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
    (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE], consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci,
    
    DICHIARO
    
    sotto la mia personale responsabilità, essendone a diretta conoscenza, quanto segue:
    [INDICARE IL FATTO, es. che il/la Sig./Sig.ra ___, deceduto/a il ___, ha lasciato quali unici eredi legittimi i seguenti soggetti: ___ / che il sottoscritto convive con ___ dal ___ / che ___].
    
    Allego copia del mio documento di identità.
    
    [LUOGO], [DATA]
    
    Il dichiarante [FIRMA]
    
    ____________________________________________
    (spazio per l'eventuale autentica della firma da parte del pubblico ufficiale, se richiesta)

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Verso le pubbliche amministrazioni presenta la dichiarazione con la semplice firma, allegando copia del documento d’identità. Se invece è destinata a un privato (banca, assicurazione) o serve per riscuotere somme o per pratiche successorie, verifica se è richiesta la firma autenticata: in tal caso firmala davanti al funzionario comunale, a un notaio o ad altro pubblico ufficiale.

    Indica con precisione il fatto dichiarato e dichiara solo ciò di cui hai diretta conoscenza. Per le successioni complesse (più eredi, beni, debiti) è prudente farsi assistere: una dichiarazione inesatta può avere conseguenze rilevanti.

    Errori da evitare

    • Confonderla con l’autocertificazione (art. 46): l’oggetto è diverso
    • Presentarla a un privato senza l’autentica quando richiesta
    • Dichiarare fatti di cui non si ha diretta conoscenza
    • Ometterne la sottoscrizione o la copia del documento

    Domande frequenti

    Qual è la differenza con l'autocertificazione?
    L’autocertificazione (art. 46) riguarda solo gli stati e le qualità elencati dalla legge e risultanti da registri. L’atto di notorietà (art. 47) attesta fatti e qualità a diretta conoscenza del dichiarante, anche relativi ad altri, non altrimenti certificabili.
    Quando serve l'autentica della firma?
    Quando la dichiarazione è destinata a soggetti privati o è presentata per riscuotere somme/benefici. Verso le pubbliche amministrazioni, di regola, basta la firma con copia del documento.
    Posso usarla per dichiararmi erede?
    Sì, è uno degli usi tipici: si dichiara la qualità di erede e l’identità degli altri eredi. Per le pratiche bancarie e successorie è spesso richiesta con firma autenticata.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Art. 58 DPR 602/1973 – Opposizione di terzi

    Art. 58 DPR 602/1973 – Opposizione di terzi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. L’opposizione prevista dall’articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.

    2. L’opposizione non puo’ essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario.

    3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprieta’ del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore: a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata; b) al momento in cui si e’ verificata la violazione che ha dato origine all’iscrizione a ruolo; c) al momento in cui si e’ verificato il presupposto dell’iscrizione a ruolo.

  • Articolo 64 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 312 c.c.: accertamenti del tribu

    Art. 64 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 312 c.c.: accertamenti del tribunale per adozione adulti

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente: "ART. 312. – Accertamenti del tribunale. – Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l'adozione conviene all'adottando".

  • Articolo 62 TU Giustizia Tributaria: Luogo delle comunicazioni e notificazioni

    Art. 62 D.Lgs. 175/2024 – Luogo delle comunicazioni e notificazioni

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della corte di giustizia tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione.

    2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

    3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della corte di giustizia tributaria.

  • Articolo 78 L. 184/1983: Autorizzazione matrimonio: sostituzione art. 87 c.c.

    Art. 78 L. 184/1983 – Autorizzazione matrimonio: sostituzione art. 87 c.c.

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo".

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.