← Torna a Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 175/2024)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Gli atti si ricevono nel domicilio eletto o nella residenza o sede dichiarata; le variazioni valgono dal decimo giorno dalla denuncia, l'indicazione vale anche per i gradi successivi e, se manca, si notifica in segreteria.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 62 D.Lgs. 175/2024 – Luogo delle comunicazioni e notificazioni

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della corte di giustizia tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione.

2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della corte di giustizia tributaria.

Commento

Dove si ricevono gli atti del processo. L'articolo 62 individua il luogo in cui devono essere indirizzate le comunicazioni e le notificazioni, completando le regole degli articoli 60 e 61. Il riferimento principale è il domicilio eletto dalla parte; in mancanza, la residenza o la sede dichiarata all'atto della costituzione in giudizio. Resta sempre possibile la consegna in mani proprie. La norma assicura così la certezza del recapito processuale, presupposto del rispetto del contraddittorio.

Le variazioni di domicilio, residenza o sede non operano automaticamente: hanno effetto soltanto dal decimo giorno successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata notificata alla segreteria della corte e alle parti costituite. Questo differimento tutela la controparte e l'ufficio giudiziario, evitando che un cambiamento improvviso renda incerto il luogo di recapito. Un principio di economia processuale è dettato dal comma 2: l'indicazione della residenza o sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i gradi successivi del processo, sicché la parte non deve ripetere l'indicazione in appello o in cassazione, salvo variazioni.

Il comma 3 disciplina il caso patologico: se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza o sede nel territorio dello Stato, o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione non è possibile, gli atti sono comunicati o notificati presso la segreteria della corte di giustizia tributaria. È una forma di domicilio legale residuale che impedisce la paralisi del processo per fatto della parte negligente o irreperibile. La disposizione si raccorda con l'articolo 61, secondo cui l'indicazione della PEC valevole per le comunicazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto, e con l'articolo 68 sulla costituzione del ricorrente, momento in cui la parte rende le proprie dichiarazioni di domicilio.

Casi pratici

Caso 1: Trasloco durante il giudizio

Un contribuente cambia residenza nel corso del processo e notifica la denuncia di variazione alla segreteria e alle parti costituite. La nuova residenza diventa luogo valido per le notifiche solo dal decimo giorno successivo, sicché gli atti spediti prima al vecchio indirizzo restano validamente ricevuti.

Domande frequenti

Dove ricevo gli atti del processo tributario?

Nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata all'atto della costituzione in giudizio, salva sempre la consegna in mani proprie.

Da quando ha effetto il cambio di domicilio?

Dal decimo giorno successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata notificata alla segreteria della corte e alle parti costituite.

Devo indicare di nuovo il domicilio in appello?

No. L'indicazione della residenza o sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i gradi successivi del processo, salvo eventuali variazioni.

Cosa succede se non indico alcun domicilio o residenza?

Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza o sede nel territorio dello Stato, o per la loro assoluta incertezza la notifica non è possibile, gli atti sono comunicati o notificati presso la segreteria della corte.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.