Autore: Andrea Marton

  • CCNL Lapidei ed Escavazione: tabelle retributive e minimi 2025

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: tabelle retributive e minimi 2025-2027

    Quanto guadagna un lavoratore delle cave di marmo o degli stabilimenti di lavorazione lapidea? Questa guida illustra i minimi tabellari del CCNL Lapidei Industria aggiornati al rinnovo del giugno 2025, gli aumenti programmati fino al 2027 e la struttura della busta paga.

    In sintesi

    Il CCNL Lapidei Industria prevede 8 livelli (da F a AS) con minimi mensili lordi da 1.695 € (livello F) a 2.869 € (livello AS). Il rinnovo del 10 giugno 2025 ha stabilito aumenti di 240 € al parametro 136, in tre tranches da 80 € (luglio 2025, 2026, 2027), più 1.000 € una tantum in welfare.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confindustria Marmomacchine · Anepla
    Parti firmatarie (sindacali)
    Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Data rinnovo economico
    10 giugno 2025
    Data rinnovo normativo
    14 luglio 2025
    Vigenza
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Platea
    circa 30.000 lavoratori in 3.000 aziende

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi – CCNL Lapidei Industria (in vigore dal 1° luglio 2025)
    Livello Paga base Contingenza + EDR Totale mensile lordo Scatto biennale
    AS (alta specializzazione) 2.327,13 € 541,68 € 2.868,81 € 13,01 €
    A 2.140,86 € 538,51 € 2.679,37 € 11,97 €
    B 1.745,28 € 531,81 € 2.277,09 € 9,80 €
    CS (C Super) 1.675,72 € 530,46 € 2.206,18 € 9,45 €
    C 1.582,64 € 528,70 € 2.111,34 € 8,82 €
    D 1.492,31 € 527,09 € 2.019,40 € 8,31 €
    E 1.375,70 € 525,14 € 1.900,84 € 7,69 €
    F 1.164,84 € 530,46 € 1.695,30 € 6,65 €

    Aggiornamento: dal 1° luglio 2026 è in vigore la seconda tranche del rinnovo (+80 € al livello CS, riparametrata sugli altri livelli); i minimi riparametrati ufficiali sono in corso di pubblicazione da parte delle federazioni firmatarie (Feneal-Filca-Fillea).

    Nota: i minimi sono al lordo di trattenute previdenziali e fiscali. Il totale mensile comprende paga base, indennità di contingenza e EDR (elemento distinto della retribuzione). I valori sono aggiornati al 1° luglio 2025, prima tranche del rinnovo 2025-2028.

    Aumenti programmati 2025-2027

    Il rinnovo del 10 giugno 2025 tra Confindustria Marmomacchine, Anepla, Fillea-CGIL, Filca-CISL e Feneal-UIL ha fissato incrementi in tre tranche annuali, calcolati sul parametro 136 (livello CS, intermedio di riferimento):

    Piano di incrementi retributivi 2025-2027
    Decorrenza Aumento al parametro 136 (livello CS) Totale cumulato
    1° luglio 2025 +80,00 € +80,00 €
    1° luglio 2026 +80,00 € +160,00 €
    1° luglio 2027 +80,00 € +240,00 €

    L’incremento complessivo al termine del triennio è di 240 € mensili lordi al parametro 136. Sugli altri livelli gli aumenti sono ricalcolati proporzionalmente al coefficiente di livello. Oltre agli aumenti tabellari, il rinnovo riconosce 1.000 € in welfare una tantum (quattro rate da 250 €: luglio 2025, novembre 2025, luglio 2026, novembre 2026), non computabili nella base TFR.

    Come si compone la busta paga

    La retribuzione lorda di un lavoratore del settore lapideo si articola in voci distinte:

    • Paga base (minimo tabellare): la parte fissa garantita dal CCNL per ciascun livello di inquadramento.
    • Indennità di contingenza: voce storica, cristallizzata dal Protocollo Ciampi del 1993, non più variabile ma ancora presente in busta paga.
    • EDR (Elemento Distinto della Retribuzione): 10,33 € mensili per tutti i livelli, anch’esso cristallizzato.
    • Scatti biennali di anzianità: fino a 5 scatti, maturati ogni due anni di servizio presso la stessa azienda o gruppo.
    • Superminimi individuali: importi aggiuntivi concordati con il singolo lavoratore; possono essere assorbibili o non assorbibili dagli aumenti contrattuali.
    • Indennità di turno o disagio: per lavori su tre turni a ciclo continuo, notturno continuativo o in condizioni ambientali particolari (polveri di silice, taglio a umido).
    • Tredicesima mensilità: erogata entro il 20 dicembre, pari a una mensilità della retribuzione globale.
    • Una tantum welfare: 250 € in quattro rate (non monetizzabili in busta paga ordinaria).

    Il sistema degli scatti biennali di anzianità

    Il CCNL Lapidei Industria prevede 5 aumenti biennali di anzianità, maturati ogni due anni di servizio continuativo. Gli importi variano per livello: a titolo indicativo, lo scatto al livello F è di circa 6,65 € mensili, al livello C di circa 8,82 €, al livello AS di 13,01 €. Il computo dell’anzianità include il periodo di apprendistato, il periodo di prova superato e i periodi di assenza per malattia o maternità nei limiti di conservazione del posto previsti dal contratto.

    Gli scatti biennali si sommano alla paga base e concorrono al calcolo del TFR, della tredicesima e dell’indennità sostitutiva del preavviso.

    Distinzione tra CCNL Industria, PMI e Artigianato

    Nel settore lapideo coesistono contratti collettivi diversi, applicabili a seconda della tipologia e dimensione dell’impresa:

    • CCNL Lapidei Industria (Confindustria Marmomacchine · Anepla / Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL): si applica alle imprese industriali di escavazione e lavorazione lapidea, sia grandi che medie. È il contratto con i minimi più elevati e la platea di circa 30.000 lavoratori nei distretti di Carrara, Verona, Valpolicella, Brescia e Sicilia.
    • CCNL Lapidei PMI (Confimi Industria · Confapi Aniem / stesse sigle sindacali): per le piccole e medie imprese industriali; tabelle leggermente inferiori e alcune norme semplificate.
    • CCNL Area Legno-Lapidei Artigianato (CNA, Confartigianato / Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL): per le imprese artigiane. Tabelle retributive differenti e struttura normativa parzialmente diversa.

    La presente guida riguarda esclusivamente il CCNL Lapidei Industria (Confindustria Marmomacchine · Anepla).

    Casi pratici

    Tizio – Operaio al livello C con tre scatti di anzianità
    Tizio è addetto alla segagione in un’azienda di Carrara, inquadrato al livello C da dieci anni. Il suo minimo tabellare dal 1° luglio 2025 è di 2.111,34 € lordi. Avendo maturato tre scatti biennali da 8,82 € ciascuno, la sua retribuzione base è di 2.111,34 + 26,46 = 2.137,80 € mensili lordi, a cui si aggiunge l’eventuale indennità di turno. Dal 1° luglio 2026 il minimo del livello C sale ulteriormente di circa 59 € (proporzionale all’aumento di 80 € al parametro CS/136).
    Caia – Impiegata tecnica al livello B, prima assunzione
    Caia viene assunta il 1° settembre 2025 come disegnatrice tecnica CAD in uno stabilimento di lavorazione del granito, inquadrata al livello B. Il suo minimo tabellare è 2.277,09 € lordi mensili. Non ha ancora scatti di anzianità. Riceverà la prima tranche di una tantum welfare (250 €) nel mese di novembre 2025 in proporzione ai mesi lavorati, e il prossimo aumento tabellare di 80 € (ricalcolato sul suo livello) dal 1° luglio 2026.
    Sempronio – Capo cava al livello AS, verifica della busta paga
    Sempronio è responsabile di cava con qualifica AS da sei anni. Il suo minimo è 2.868,81 € lordi. Avendo maturato tre scatti da 13,01 € = 39,03 € aggiuntivi, la sua base è 2.907,84 €. A questo il datore aggiunge un superminimo individuale non assorbibile di 150 €. La busta paga riporta pertanto circa 3.057 € lordi di retribuzione fissa, più eventuali indennità di funzione e straordinari.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare del CCNL Lapidei Industria nel 2025?
    Dal 1° luglio 2025 i minimi variano da 1.695,30 € lordi mensili (livello F, operaio comune) a 2.868,81 € (livello AS, alta specializzazione). Il livello C, parametro di riferimento degli aumenti, supera i 2.111 €.
    Quando scattano gli aumenti del rinnovo 2025-2027?
    Il rinnovo del 10 giugno 2025 ha fissato tre tranches da 80 € ciascuna al parametro 136 (livello CS), con decorrenza luglio 2025, luglio 2026 e luglio 2027. Gli aumenti sugli altri livelli sono ricalcolati proporzionalmente al coefficiente di ciascun livello.
    Quanti scatti di anzianità prevede il CCNL Lapidei?
    Il contratto prevede 5 aumenti biennali di anzianità, maturati ogni due anni di servizio continuativo. L’importo di ogni scatto varia per livello: circa 6,65 € al livello F e 13,01 € al livello AS.
    Il CCNL Lapidei Industria vale anche per le cave artigiane?
    No. Per le imprese artigiane si applica il CCNL Area Legno-Lapidei Artigianato (CNA/Confartigianato); per le PMI industriali esiste il CCNL Lapidei PMI (Confimi/Confapi Aniem). Le tabelle e alcune norme differiscono tra i tre contratti.
    Cosa include la «una tantum» welfare del rinnovo 2025?
    Il rinnovo ha riconosciuto 1.000 € di welfare non monetizzabile, in quattro rate da 250 €: luglio 2025, novembre 2025, luglio 2026, novembre 2026. Non è imponibile ai fini contributivi nei limiti di legge e non concorre alla base di calcolo del TFR.
    Come si calcola la quota oraria del CCNL Lapidei?
    La quota oraria si ottiene dividendo il minimo mensile (paga base + contingenza + EDR) per 174. La quota giornaliera si divide per 25. Questi divisori si applicano per calcolare retribuzioni di periodi brevi, trattenute per assenza, straordinari e indennità sostitutiva del preavviso.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lapidei ed Escavazione Industria del 10 giugno 2025 (parte economica) e del 14 luglio 2025 (parte normativa). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 178 D.P.R. 115/2002

    Art. 178 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

    2. La fattura può essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilità differita ai sensi dell' articolo 6, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .

  • Art. 335 DPR 495/1992 – Rilascio dell’autorizzazione alle autoscuole

    Art. 335 DPR 495/1992 – Rilascio dell’autorizzazione alle autoscuole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 123 del codice, così come specificato nel presente regolamento.

    2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.

    3. Nel caso di delega da parte di società o enti, di cui all'articolo 123, comma 4, del codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della società o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.

    4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi.

    5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

    6. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

    7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.

    8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

    9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

    10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in: a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.); b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida della categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.

    11. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprietà dell'autoscuola.

    12. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del codice, anche la dotazione complessiva dei veicoli potrà essere adeguatamente ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di proprietà del consorzio.

    13. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti speciali è ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprietà di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso.

    14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma 10, lettera a), possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore o insegnante di autoscuola.

    15. Le autoscuole devono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate dal Ministro dei trasporti. 16. I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché per ogni incombenza connessa all'attività.

  • Articolo 114 quinquies.2 del T.U.B.

    Articolo 114 quinquies.2 del T.U.B.

    Art. 114 quinquies.2 T.U.B. – Vigilanza

    In vigore dal 13/01/2018

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

    “1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d’Italia, con le modalita’ e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche’ ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita’ e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

    1-bis. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di questi ultimi.

    1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

    2. La Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile, nonche’ i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.

    3. La Banca d’Italia puo’:

    a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di moneta elettronica per esaminare la situazione degli stessi;

    b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;

    c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

    d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di moneta elettronica riguardanti anche la restrizione delle attivita’ o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonche’, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

    d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell’istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla carica di uno o piu’ esponenti; la rimozione non e’ disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

    3-bis. La Banca d’Italia puo’ altresi’ convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

    4. La Banca d’Italia puo’ effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d’Italia notifica all’autorita’ competente dello Stato ospitante l’intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica italiani operanti nel territorio di quest’ultimo ovvero richiede alle autorita’ competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti.

    5. Le autorita’ competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca d’Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorita’ competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca d’Italia puo’ procedere direttamente agli accertamenti.

    6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attivita’ imprenditoriali diverse dall’emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 2, la Banca d’Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull’attivita’ di emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e sulle attivita’ connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell’attivita’ e il patrimonio destinato.

    6-bis. Quando risulta la violazione, da parte di istituti di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della Repubblica, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente Titolo, del Titolo VI e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la Banca d’Italia ne da’ comunicazione all’autorita’ dello Stato di origine affinche’ quest’ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarita’.

    6-ter. Quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell’autorita’ dello Stato di origine, quando le irregolarita’ commesse possono pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d’Italia puo’ adottare in via provvisoria le misure necessarie, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all’autorita’ dello Stato di origine.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Custodia cautelare in carcere – Glossario giuridico

    Custodia cautelare in carcere: misura cautelare personale piu afflittiva, che dispone la restrizione dell’indagato o imputato in istituto penitenziario in attesa della definizione del procedimento.

    Significato giuridico

    La custodia cautelare in carcere e disciplinata dall’art. 285 c.p.p. Disposta dal GIP su richiesta del PM (o dal giudice del dibattimento) in presenza di: gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.: pericolo di inquinamento prove, fuga, reiterazione di reati). Disposta solo per reati gravi: di regola pena edittale superiore a 4 anni di reclusione, salvo eccezioni (es. delitti di violenza domestica, art. 280 c.p.p.). Principio di adeguatezza, proporzionalita, gradualita (art. 275 c.p.p.): si applica solo se le altre misure (interdittive, obblighi) non sono sufficienti. Durata massima predeterminata (art. 303 c.p.p.) variabile per gravita: 3 mesi nelle indagini per reati meno gravi, fino a 6 anni complessivi per reati gravissimi. Esigenze rivalutate periodicamente. Riformata dalla l. 47/2015 (cd. legge Ferranti) per maggiore tutela dei diritti dell’indagato e contrasto al carcere preventivo. La l. 103/2017 (Orlando) ha introdotto ulteriori garanzie.

    Esempio pratico

    Tizio sospettato di rapina aggravata in concorso. Il PM richiede al GIP custodia cautelare in carcere. Il GIP valuta: gravi indizi (testimoni, intercettazioni, tracce DNA), esigenze cautelari (Tizio ha precedenti specifici, rischio reiterazione). Dispone la custodia cautelare. Tizio entra in carcere in attesa del processo. Puo richiedere riesame entro 10 giorni davanti al Tribunale del riesame (art. 309 c.p.p.). Durante le indagini la durata massima della custodia per rapina e di 1 anno, rinnovabile in caso di proroga delle indagini.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dagli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), misura meno afflittiva con restrizione presso la propria abitazione. Diverge dall’obbligo di firma (art. 282 c.p.p.) o divieto di dimora (art. 283 c.p.p.), misure interdittive che non comportano restrizione fisica. Si distingue dalla misura di sicurezza detentiva (es. REMS), applicabile a soggetti pericolosi ma incapaci di intendere e volere. Le misure cautelari reali (sequestro) operano su beni, non sulla persona.

    Riferimenti normativi

    • art. 285 c.p.p. – custodia cautelare in carcere
    • art. 273 c.p.p. – gravi indizi di colpevolezza
    • art. 274 c.p.p. – esigenze cautelari
    • art. 275 c.p.p. – adeguatezza, proporzionalita, gradualita
    • art. 303 c.p.p. – durata massima
  • Art. 110 D.P.R. 115/2002

    Art. 110 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

    2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

    3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

  • Art. 13 L. 689/1981 – Atti di accertamento

    Art. 13 L. 689/1981 – Atti di accertamento

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale . È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

  • Art. 213 D.P.R. 115/2002

    Art. 213 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento. 12

  • Art. 45 Cod. Amb. – [Abrogato]

    Art. 45 Cod. Amb. – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Art. 1 D.Lgs. 42/2004 – Principi

    Art. 1 D.Lgs. 42/2004 – Principi

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. In attuazione dell' articolo 9 della Costituzione , la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all' articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

    2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

    3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

    4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

    5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.

    6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

  • Art. 184 D.Lgs. 259/2003 – Rapporti con gli armatori

    Art. 184 D.Lgs. 259/2003 – Rapporti con gli armatori

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all’articolo 183, comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare. articolo precedente articolo successivo

  • Articolo 170 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 170 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 170 CCII – Limiti temporali delle azioni revocatorie e d’inefficacia

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.

    2. Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l’apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.