Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 79 DPR 602/1973 – Prezzo base e cauzione asta immobiliare

    Art. 79 DPR 602/1973 – Prezzo base e cauzione asta immobiliare

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il prezzo base dell’incanto e’ pari all’importo stabilito a norma dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre.

    2. Se non e’ possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l’attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio.

    3. La cauzione prevista dall’articolo 580 del codice di procedura civile e’ prestata al concessionario ed e’ fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.

  • Art. 78 DPR 602/1973 – Avvisi di vendita immobili pignorati

    Art. 78 DPR 602/1973 – Avvisi di vendita immobili pignorati

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell’articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente: a) le generalita’ del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini; c) l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; d) il giorno, l’ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto; e) l’importo complessivo del credito per cui si procede; f) il prezzo base dell’incanto; g) la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte; h) l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario; i) l’ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; l) il termine di versamento del prezzo; m) l’ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione.

    2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l’avviso di vendita e’ notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puo’ procedersi alla vendita.

  • ETF e fondi comuni nella dichiarazione dei redditi 2026

    In sintesi

    • Due categorie fiscali distinte: i proventi da ETF e fondi comuni possono essere redditi di capitale (distribuzioni/rimborsi) oppure plusvalenze (redditi diversi), con percorsi dichiarativi differenti.
    • Aliquota unica del 26%: dall’1 luglio 2014 sia i redditi di capitale sia le plusvalenze da quote di OICR sono tassati al 26% (imposta sostitutiva).
    • Il quadro RT: le plusvalenze da cessione o rimborso di quote di fondi ed ETF vanno indicate nella Sezione II-A del quadro RT del Modello Redditi PF 2026.
    • Minusvalenze compensabili: se hai venduto in perdita puoi portare la minusvalenza in deduzione dalle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi.
    • Gestione con intermediario: se hai un conto titoli con regime amministrato o gestito, l’intermediario applica la ritenuta e spesso non devi compilare il quadro RT.

    Come funziona la tassazione di ETF e fondi comuni

    Quando investi in ETF o fondi comuni di investimento (tecnicamente chiamati OICR, organismi di investimento collettivo del risparmio) puoi ricevere due tipi di reddito dal fisco: i redditi di capitale, cioè i proventi periodici distribuiti dal fondo o la differenza positiva tra il valore di rimborso e quello di sottoscrizione; e le plusvalenze, cioè i guadagni che realizzi quando vendi le quote a un prezzo superiore a quello di acquisto.

    Dal 1° luglio 2014 queste due categorie convergono sulla stessa aliquota: il 26%. L’imposta, però, non funziona allo stesso modo in entrambi i casi. I redditi di capitale vengono di solito tassati direttamente dall’intermediario come sostituto d’imposta. Le plusvalenze, invece, se non hai scelto il regime del risparmio amministrato o gestito, devi dichiararle tu stesso nel quadro RT del Modello Redditi PF 2026.

    Un punto spesso frainteso: la differenza negativa tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto genera una minusvalenza. Le minusvalenze da fondi e ETF (OICR) possono essere usate per abbattere le plusvalenze della stessa categoria realizzate nei quattro anni successivi, ma non possono compensare le distribuzioni di reddito. Questo limite è importante quando si pianifica la dichiarazione.

    Aliquote e sezioni del quadro RT per ETF e fondi comuni
    Tipo di reddito / periodo Aliquota Sezione quadro RT
    Plusvalenze da fondi/ETF realizzate fino al 30 giugno 2014 20% Sezione I-A
    Plusvalenze da fondi/ETF realizzate dall'1 luglio 2014 in poi 26% Sezione II-A
    Proventi da OICR (redditi di capitale) percepiti dall'1 luglio 2014 26% Tassazione alla fonte dall'intermediario
    Plusvalenze da fondi immobiliari: quote > 5% del patrimonio 26% Sezione II-A

    Esempio pratico

    • Tizio acquista nel 2022 quote di un ETF azionario per 10.000 euro e le vende nel 2025 per 13.500 euro. La plusvalenza è 3.500 euro. Se Tizio ha scelto il regime dichiarativo (non ha un intermediario che gestisce la tassazione per lui), compila la Sezione II-A del quadro RT: indica 13.500 come corrispettivo e 10.000 come costo di acquisto. La differenza positiva di 3.500 euro è soggetta all’imposta sostitutiva del 26%, pari a 910 euro. Se nello stesso anno Tizio avesse anche una minusvalenza certificata da un intermediario per 1.000 euro, potrebbe ridurre la base imponibile a 2.500 euro, pagando 650 euro di imposta.

    Documenti necessari

    • Estratto conto o rendiconto del fondo/ETF con indicazione del prezzo di acquisto e di vendita
    • Certificazione dell’intermediario per le minusvalenze da portare a riporto
    • Eventuale documentazione del costo di acquisto per quote ricevute per successione o donazione
    • Modello Redditi PF 2026, Fascicolo 2, quadro RT (Sezione II-A)

    Caso 1: Caio vende quote di un fondo comune in guadagno

    Scenario. Caio ha acquistato nel 2023 quote di un fondo obbligazionario per 5.000 euro in regime dichiarativo e le rimborsa nel 2025 per 5.800 euro.

    Come si applica. La plusvalenza di 800 euro va indicata nella Sezione II-A del quadro RT. L’imposta sostitutiva del 26% è pari a 208 euro. Caio deve versarla con codice tributo 1100 tramite modello F24.

    In pratica

    • Compila la Sezione II-A del quadro RT: corrispettivo 5.800 euro, costo di acquisto 5.000 euro.
    • Imposta dovuta: 800 euro x 26% = 208 euro, da versare con codice tributo 1100.

    Caso 2: Sempronio vende in perdita e vuole usare la minusvalenza

    Scenario. Sempronio vende nel 2025 quote di un ETF per 4.200 euro, avendole acquistate per 5.000 euro. Nello stesso anno realizza una plusvalenza di 600 euro su altri titoli.

    Come si applica. La minusvalenza di 800 euro può essere portata in compensazione con la plusvalenza di 600 euro: la differenza (200 euro) rimane come minusvalenza non compensata. Sempronio la indica nel rigo RT102 del quadro RT per riportarla agli anni successivi, ma non oltre il quarto.

    In pratica

    • La minusvalenza da fondi/ETF può compensare plusvalenze della stessa categoria (Sezione II-A) realizzate nei 4 anni successivi.
    • Non puoi usare questa minusvalenza per abbattere proventi/distribuzioni che l’intermediario ha già tassato alla fonte.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se il mio ETF distribuisce dividendi devo dichiararlo?

    Di solito no: se l’ETF o il fondo paga i proventi tramite un intermediario italiano, questo applica la ritenuta del 26% come sostituto d’imposta e non devi fare nulla in dichiarazione. Se invece hai quote di OICR esteri senza intermediario italiano, potresti dover dichiarare i proventi nel quadro RM.

    Qual è la differenza tra ETF armonizzato e non armonizzato ai fini fiscali?

    Gli ETF armonizzati (conformi alle direttive UE) seguono le stesse regole degli OICR italiani. Per gli ETF non armonizzati la tassazione può avere specificità diverse; verifica sempre con il tuo intermediario.

    Posso compensare le perdite di un fondo comune con i guadagni di azioni?

    Sì, le minusvalenze da fondi ed ETF (Sezione II-A) possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate della stessa sezione. Non puoi invece usarle per compensare plusvalenze di partecipazioni qualificate (Sezione III-A).

    Cosa succede se acquisto quote per successione?

    Il costo di acquisto da assumere è il valore dichiarato o definitivo ai fini dell’imposta di successione. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume il valore normale alla data di apertura della successione.

    Ho ricevuto una certificazione delle minusvalenze dall'intermediario: dove la inserisco?

    Vai al rigo RT14 della Sezione II-A del quadro RT: in colonna 2 indichi le eccedenze di minusvalenze certificate, anche relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto.

  • Seconda casa: coordinamento tra IMU e IRPEF nel 730/2026

    In sintesi

    • Regola generale: per le seconde case non locate, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali. Il reddito catastale non entra nel calcolo delle imposte sui redditi.
    • Va comunque dichiarata: anche se l’IMU sostituisce l’IRPEF, la seconda casa va indicata nel quadro B del 730. Chi presta assistenza fiscale calcolerà solo i redditi degli immobili in locazione.
    • Eccezione: immobile nello stesso Comune dell’abitazione principale: se la seconda casa non locata si trova nello stesso Comune della tua casa principale, il reddito catastale concorre all’IRPEF per il 50% (codice 3 in colonna 12 ‘Casi particolari IMU’).
    • Esenzione totale IMU: alcuni immobili sono totalmente esenti da IMU (ad esempio certi fabbricati rurali o categorie specifiche). In questo caso si applica IRPEF anche se l’immobile non è locato (codice 1 in colonna 12).
    • Immobili locati: se la seconda casa è affittata, si paga IRPEF sul reddito da locazione (o cedolare secca in alternativa). L’IMU non sostituisce l’IRPEF sugli immobili locati.
    • Comodato gratuito a familiari: l’IMU si riduce al 50% ma non è azzerata; l’IRPEF è sostituita dall’IMU (codice 2 in colonna 2, o codice 10 se si tratta di familiare che vi dimora abitualmente).

    IMU e IRPEF sulla seconda casa: chi paga cosa

    Se possiedi una seconda casa – cioè un immobile che non usi come abitazione principale – la questione fiscale ruota attorno a un principio: l’IMU (Imposta Municipale Propria) e l’IRPEF non si sommano per gli immobili non affittati. In generale, se paghi l’IMU sulla seconda casa sfittа, non devi pagare anche l’IRPEF sullo stesso reddito catastale: l’IMU lo ‘sostituisce’.

    Questo non significa però che la seconda casa sparisca dalla dichiarazione. Va comunque indicata nel quadro B del Modello 730, con il codice di utilizzo corretto. È chi ti presta assistenza fiscale (CAF, commercialista, patronato) a fare i conti: il software calcola il reddito solo sugli immobili che effettivamente producono IRPEF, cioè quelli in locazione.

    Esistono però due eccezioni importanti che molti contribuenti ignorano. La prima: se la seconda casa non locata si trova nello stesso Comune della tua abitazione principale, il reddito catastale concorre all’IRPEF, ma solo per il 50%. La seconda: se l’immobile è esente totalmente dall’IMU, allora si applica l’IRPEF anche se non è affittato.

    La situazione cambia radicalmente se la seconda casa è data in affitto. In quel caso l’IMU non sostituisce l’IRPEF: paghi entrambe. Il reddito da locazione entra nel 730 e viene tassato – con le aliquote IRPEF ordinarie o con la cedolare secca, se scegli questo regime.

    Seconda casa: quando si paga l'IRPEF
    Situazione della seconda casa IMU IRPEF nel 730 Codice col. 12
    Non locata, comune diverso da abitazione principale No (IMU sostituisce)
    Non locata, stesso comune dell'abitazione principale Sì, al 50% del reddito catastale 3
    Totalmente esente da IMU (es. certi fabbricati rurali) No Sì, per intero 1
    Locata a canone libero (tassazione ordinaria) Sì, sul canone (codice utilizzo 3)
    Locata con cedolare secca 21% Cedolare sostitutiva IRPEF
    In comodato a familiare che vi dimora (codice 10) Sì, ridotta al 50% No (IMU sostituisce)

    Esempio pratico

    • Tizio ha la sua abitazione principale a Milano e possiede una seconda casa a Bologna (comune diverso). La casa di Bologna è sfittа. Tizio paga l’IMU al Comune di Bologna ma nel 730/2026 non paga IRPEF su quell’immobile: indica il fabbricato nel quadro B con codice 2 in colonna 2. Se invece la seconda casa fosse a Milano (stesso Comune), Tizio dovrebbe indicare il codice 3 in colonna 12 (‘Casi particolari IMU’) e pagherebbe IRPEF sul 50% della rendita catastale rivalutata.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (rendita e categoria catastale)
    • Ricevuta IMU versata per il 2025
    • Contratto di locazione (se l’immobile è affittato)
    • Certificazione Unica 2026 o documentazione del canone percepito (per immobili locati)
    • Eventuale atto di comodato (se l’immobile è dato gratuitamente a familiari)

    Seconda casa sfittа in un altro Comune: IMU sostituisce tutto

    Scenario. Caio vive e lavora a Roma (abitazione principale in affitto, quindi non di sua proprietà) e possiede un appartamento ereditato a Napoli, tenuto a disposizione e non affittato.

    Come si applica. Caio paga l’IMU al Comune di Napoli e nel 730/2026 indica l’appartamento di Napoli nel quadro B con codice 2 in colonna 2 (Utilizzo). Non deve pagare IRPEF su quell’immobile: l’IMU la sostituisce. In colonna 12 non indica nessun codice speciale. Chi compila il 730 non calcolerà reddito imponibile IRPEF per questo immobile.

    In pratica

    • Anche se non paghi IRPEF sulla seconda casa sfittа, l’immobile va dichiarato nel quadro B: la legge lo richiede.
    • Conserva le ricevute dei versamenti IMU: in caso di controllo, dimostrano che l’imposta sostitutiva è stata pagata.

    Seconda casa nello stesso Comune della principale: IRPEF al 50%

    Scenario. Sempronio abita in una casa di sua proprietà a Torino (abitazione principale, codice 1). Possiede anche un secondo appartamento sempre a Torino, sfittо, che usa come deposito.

    Come si applica. Sempronio indica il secondo appartamento nel quadro B con codice 2 in colonna 2 e codice 3 in colonna 12 (‘Casi particolari IMU’). Questo segnala che l’immobile non locato è situato nello stesso Comune della sua abitazione principale. Il reddito catastale di quell’appartamento concorrerà all’IRPEF, ma solo per il 50%. Sempronio paga sia l’IMU che una quota ridotta di IRPEF.

    In pratica

    • La regola del 50% si applica solo agli immobili ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/11, escluso A/10) non locati e assoggettati a IMU.
    • Se il secondo appartamento nel medesimo Comune fosse invece locato, si applicherebbe la tassazione ordinaria (o cedolare secca) sul canone intero, senza la riduzione al 50%.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se pago l'IMU sulla seconda casa, devo comunque metterla nel 730?

    Sì. La seconda casa va sempre indicata nel quadro B, anche se l’IMU sostituisce l’IRPEF. Omettere l’immobile sarebbe un errore formale nella dichiarazione.

    Quando la seconda casa sfittа paga l'IRPEF?

    Ci sono due casi: (1) se l’immobile è totalmente esente da IMU, oppure (2) se si trova nello stesso Comune della tua abitazione principale – in quest’ultimo caso l’IRPEF si paga sul 50% della rendita catastale rivalutata.

    La seconda casa data in comodato a un figlio paga l'IRPEF?

    No, se il figlio vi dimora abitualmente. In quel caso l’IMU sostituisce l’IRPEF (con l’IMU ridotta al 50% grazie alla legge n. 208/2015, art. 1, c. 10). Va indicato il codice 10 in colonna 2 se il familiare vi è residente anagraficamente.

    Se la seconda casa è affittata, pago sia IMU che IRPEF?

    Sì. L’IMU non sostituisce l’IRPEF sugli immobili locati. Il canone di locazione (o la sua percentuale imponibile) entra nel calcolo IRPEF. Puoi optare per la cedolare secca come alternativa all’IRPEF ordinaria.

    Cosa significa 'IMU sostitutiva' dell'IRPEF?

    Significa che il legislatore ha deciso che, per gli immobili non affittati, l’imposta locale (IMU) è sufficiente: non si aggiunge anche l’IRPEF statale sullo stesso reddito catastale. Questo vale salvo le eccezioni indicate (stesso Comune, esenzione IMU totale).

    La locazione breve (Airbnb) è equiparata alla locazione ordinaria ai fini IRPEF?

    Sì. I redditi da locazione breve (contratti fino a 30 giorni) sono soggetti a IRPEF o cedolare secca, e l’IMU non li esonera dall’imposta sui redditi. Dal 2021, se si affittano più di 4 appartamenti in locazione breve, non si può usare il Modello 730 ma occorre il Modello Redditi PF.

    Vedi anche: IMU sulla seconda casa, TARI sulla seconda casa e sull’immobile non occupato, IMU prima casa, IMU dopo separazione o divorzio, IMU sulla casa in affitto e Comodato gratuito ai figli.

  • Aliquote IVA 22, 10, 5 e 4%: quali si applicano

    In sintesi

    • L’aliquota ordinaria è il 22% e si applica a tutti i beni e servizi non espressamente inclusi nelle tabelle delle aliquote ridotte.
    • Il 10% riguarda molti generi alimentari, ristorazione, energia per usi specifici, alcune ristrutturazioni edilizie.
    • Il 5% si applica ad alcune prestazioni socio-sanitarie e assistenziali e ad alcuni trasporti.
    • Il 4% è riservato ai beni di prima necessità: generi alimentari di base, libri e stampa, prima casa non di lusso, ausili per disabili.
    • La classificazione puntuale di un singolo bene o servizio va verificata nella tabella A allegata al DPR 633/1972.

    Come funziona il sistema delle aliquote IVA

    L’IVA, imposta sul valore aggiunto, si applica su ogni cessione di beni e prestazione di servizi effettuata in Italia da un soggetto con partita IVA. Ma non tutte le operazioni scontano la stessa percentuale: la legge prevede un’aliquota ordinaria e tre aliquote ridotte, ciascuna pensata per categorie di beni o servizi con caratteristiche specifiche.

    Le aliquote IVA sono fissate dall’art. 16 del DPR 633/1972 (il ‘decreto IVA’) e dalla tabella A allegata allo stesso decreto. L’aliquota ordinaria è il 22%: si applica automaticamente a tutto ciò che non rientra nelle eccezioni previste dalla tabella A. Le aliquote ridotte – 10%, 5% e 4% – si applicano solo alle categorie espressamente elencate in quella tabella.

    Capire quale aliquota usare è fondamentale sia per chi emette fattura (deve indicare la percentuale giusta), sia per chi acquista (deve sapere quanta IVA sta pagando e quanta può eventualmente detrarre). Un errore sull’aliquota può portare a contestazioni in sede di controllo fiscale.

    Aliquote IVA e principali categorie di applicazione
    Aliquota Esempi di beni e servizi Riferimento
    22% (ordinaria) Beni e servizi non inclusi nelle aliquote ridotte (elettrodomestici, abbigliamento, auto, consulenze generali, ecc.) Art. 16 DPR 633/1972
    10% (ridotta) Molti generi alimentari, ristorazione, energia per usi specifici, alcune ristrutturazioni edilizie Tab. A, parte III, DPR 633/1972
    5% (ridotta) Alcune prestazioni socio-sanitarie e assistenziali, alcuni trasporti Tab. A, parte II-bis, DPR 633/1972
    4% (super-ridotta) Generi alimentari di base, libri e stampa, prima casa non di lusso, ausili per disabili Tab. A, parte II, DPR 633/1972

    Esempio pratico

    • Alfa Srl gestisce un ristorante e acquista ingredienti alimentari di base (aliquota 4% o 10% a seconda del tipo di prodotto) per prepararli e venderli come pasto al tavolo (prestazione di ristorazione, aliquota 10%). Emettendo la ricevuta fiscale al cliente, Alfa Srl applica il 10% sul corrispettivo del pasto. Quando acquista un impianto di climatizzazione per il locale (bene non compreso nelle aliquote ridotte), paga il 22% di IVA sulla fattura del fornitore.

    Documenti necessari

    • Fattura o scontrino elettronico ricevuto (per verificare l’aliquota applicata)
    • Tabella A allegata al DPR 633/1972 (elenco ufficiale beni/servizi per aliquota ridotta)
    • Registri IVA delle vendite e degli acquisti (per la liquidazione periodica)
    • Eventuale documentazione tecnica del bene (per classificare ausili per disabili o beni agevolati)

    Caso 1 – Tizio: acquisto di libri e acquisto di un televisore

    Scenario. Tizio acquista online due prodotti nello stesso giorno: un libro di testo scolastico e un televisore. Vuole capire quanta IVA paga su ciascuno dei due acquisti.

    Come si applica. Il libro di testo rientra nella categoria ‘libri e stampa’ prevista dalla tabella A, parte II, del DPR 633/1972: sconta l’aliquota del 4%. Il televisore, invece, è un bene non incluso in nessuna delle categorie agevolate: si applica l’aliquota ordinaria del 22%. Guardando la fattura o il documento di acquisto, Tizio troverà l’aliquota indicata separatamente per ciascun articolo.

    In pratica

    • Verificare sull’atto di acquisto l’aliquota indicata per ogni bene.
    • I libri (compresi quelli scolastici e scientifici) rientrano nell’aliquota agevolata del 4%.
    • I beni tecnologici come i televisori scontano l’aliquota ordinaria del 22%.

    Caso 2 – Caio: ristrutturazione dell'appartamento

    Scenario. Caio sta ristrutturando il proprio appartamento. Riceve fatture dall’impresa edile per i lavori e dal negozio di materiali per le piastrelle acquistate separatamente. Vuole sapere quale aliquota IVA si applica in ciascun caso.

    Come si applica. Le prestazioni di alcune ristrutturazioni edilizie rientrano tra le categorie che beneficiano dell’aliquota ridotta del 10%, come previsto dalla tabella A allegata al DPR 633/1972. Tuttavia la classificazione esatta dipende dal tipo di intervento e dalla destinazione dell’immobile: non tutti i lavori edilizi sono automaticamente al 10%. I materiali acquistati separatamente da un privato al negozio, invece, in linea generale scontano l’aliquota propria del bene (che può variare). Per sicurezza, Caio deve verificare la tabella A per la voce specifica o chiedere conferma all’impresa edile e al fornitore di materiali.

    In pratica

    • Le prestazioni di alcune ristrutturazioni edilizie possono beneficiare dell’aliquota del 10%: verificare il tipo di intervento.
    • I materiali acquistati separatamente possono avere aliquote diverse a seconda del bene.
    • In caso di dubbio, consultare la tabella A del DPR 633/1972 o un professionista.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come faccio a sapere quale aliquota IVA si applica al mio prodotto?

    Devi consultare la tabella A allegata al DPR 633/1972, che elenca in modo tassativo i beni e servizi ammessi alle aliquote ridotte (4%, 5%, 10%). Se il tuo bene o servizio non è incluso, si applica automaticamente l’aliquota ordinaria del 22%.

    L'IVA sui generi alimentari è sempre al 4%?

    No. Alcuni generi alimentari di base rientrano nell’aliquota del 4%, ma molti altri (come prodotti trasformati o confezionati) possono scontare il 10%. La classificazione esatta dipende dal prodotto specifico indicato in tabella A.

    I servizi di ristorazione (ristorante, bar, take-away) che aliquota IVA scontano?

    I servizi di ristorazione rientrano tra le categorie che applicano l’aliquota del 10%, secondo la tabella A del DPR 633/1972.

    Gli ausili per disabili hanno un'aliquota IVA agevolata?

    Sì, gli ausili per disabili rientrano nella categoria al 4%, come previsto dalla tabella A. La classificazione del singolo dispositivo va verificata nell’elenco ufficiale.

    Se un fornitore applica l'aliquota sbagliata, cosa succede?

    L’aliquota errata può essere oggetto di contestazione in sede di controllo fiscale. Chi emette la fattura è responsabile dell’aliquota indicata. In caso di errore, è possibile emettere una nota di credito e una nuova fattura corretta.

    La prima casa beneficia di un'aliquota IVA agevolata?

    Sì, l’acquisto di abitazioni classificate come prima casa non di lusso può beneficiare dell’aliquota del 4%, come previsto dalla tabella A del DPR 633/1972. Le condizioni esatte vanno verificate al momento dell’atto.

    Vedi anche: Reverse charge IVA, IVA presupposti applicativi, Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA, Ritenuta d’acconto e Bollo da 2 euro in fattura.

  • Art. 77 DPR 602/1973 – Iscrizione di ipoteca sui beni del debitore

    Art. 77 DPR 602/1973 – Iscrizione di ipoteca sui beni del debitore

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.

    1-bis. L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo’ iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2, purche’ l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.

    2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.

    2-bis. L’agente della riscossione e’ tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ iscritta l’ipoteca di cui al comma 1.

  • Art. 76 DPR 602/1973 – Espropriazione immobiliare

    Art. 76 DPR 602/1973 – Espropriazione immobiliare

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Ferma la facolta’ di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione: a) non da’ corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprieta’ del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, e’ adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; a-bis) non da’ corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» individuato ai sensi dell’articolo 514 del codice di procedura civile; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo’ procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione puo’ essere avviata se e’ stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

    2. Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passivita’ ipotecarie aventi priorita’ sul credito per il quale si procede, e’ inferiore all’importo indicato nel comma 1.

  • Art. 75-ter DPR 602/1973 – Cooperazione informatica per recupero coattivo

    Art. 75-ter DPR 602/1973 – Cooperazione informatica per recupero coattivo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. In coerenza con le previsioni dell’articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attivita’ di riscossione, l’agente della riscossione puo’ avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalita’ telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.

    2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l’accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o piu’ decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali.

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): welfare, Fonchim e Fasie 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: welfare contrattuale, Fonchim e Fasie

    Il CCNL Vetro e Lampade offre ai lavoratori due pilastri di welfare: Fonchim per la previdenza complementare e Fasie per la sanità integrativa. Con il rinnovo 2026 il contributo a Fonchim sale al 2%.

    In sintesi

    Il CCNL Vetro e Lampade prevede due pilastri di welfare contrattuale: Fonchim per la previdenza complementare (contributo datoriale all’1,5%, portato al 2% da gennaio 2027 con il rinnovo 2026) e Fasie per la sanità integrativa (circa 168 euro annui a carico dell’azienda). Entrambi i fondi sono reali e verificabili.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Fondo pensione
    Fonchim (contributo datoriale 1,5% fino al 2026; 2% da gennaio 2027)
    Fondo sanitario
    Fasie (~168 €/anno a carico datore per piano base)

    Perché il settore vetro aderisce a Fonchim e non a un fondo proprio

    Il CCNL Vetro e Lampade è strettamente legato, sul piano delle relazioni industriali, al settore chimico e dell’energia, attraverso la comune area contrattuale Filctem-Cgil / Femca-Cisl / Uiltec-Uil. Per questa ragione i fondi di welfare previsti dal contratto sono gli stessi del settore chimico: Fonchim per la previdenza complementare e Fasie per la sanità integrativa. Non esistono fondi propri del solo comparto vetro.

    Questa scelta garantisce economie di scala (più iscritti = costi di gestione inferiori) e offre ai lavoratori del vetro l’accesso a fondi con una lunga storia e una governance consolidata.

    Fonchim: la previdenza complementare del settore

    Fonchim è il fondo pensione negoziale del settore chimico-farmaceutico, plastico, concia e vetro, con sede a Milano. È autorizzato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ed è uno dei fondi negoziali più grandi in Italia per numero di iscritti.

    La struttura contributiva nel CCNL Vetro e Lampade è:

    • Contributo del lavoratore: una percentuale della retribuzione (tipicamente 1% o più, a scelta);
    • Contributo del datore: 1,5% della retribuzione fino al 31 dicembre 2026; 2% dal 1° gennaio 2027 (aumento introdotto dal rinnovo 9 aprile 2026);
    • TFR futuro: per chi sceglie di aderire, il TFR maturando va a Fonchim.

    L’aumento di 0,5% del contributo datoriale vale circa 11 euro mensili aggiuntivi per un lavoratore con retribuzione di 2.200 euro mensili: una somma apparentemente modesta ma che, capitalizzata per vent’anni, produce un incremento significativo del montante pensionistico finale.

    Fasie: la sanità integrativa

    Fasie (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle imprese) è il fondo sanitario contrattuale del settore chimico ed energia, esteso anche al vetro. Il contributo base a carico dell’azienda è di circa 168 euro annui (circa 14 euro/mese), indipendentemente dalla scelta del piano da parte del lavoratore.

    Le principali coperture del piano base Fasie includono:

    • Ricoveri per grandi interventi: rimborso delle spese ospedaliere per interventi chirurgici significativi;
    • Prestazioni pre e post-operatorie: visite, esami diagnostici, accertamenti collegati a un intervento;
    • Rimborso spese odontoiatriche: cure dentistiche (con massimali e franchigie);
    • Spese sanitarie generali: rimborso parziale per visite specialistiche e accertamenti diagnostici;
    • Non autosufficienza da infortunio: contributo forfettario fino a 1.000 euro/anno per max 3 anni.

    I lavoratori possono iscriversi a piani più elevati (es. piano Plus) con un contributo aggiuntivo a proprio carico fino a circa 890 euro annui, che estende le coperture e include il nucleo familiare.

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale — CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) 2026
    Fondo Tipo Contributo datore Contributo lavoratore Iscrizione
    Fonchim Previdenza complementare 1,5% retribuz. (fino a dic. 2026); 2% da gen. 2027 % a scelta (min. 1% circa) Volontaria (incentivata)
    Fasie (piano base) Sanità integrativa ~168 €/anno (~14 €/mese) — (piano base coperto dal datore) Automatica per chi aderisce al CCNL
    Fasie (piani superiori) Sanità integrativa ~168 €/anno (immutato) Fino a ~890 €/anno aggiuntivi Scelta del lavoratore

    Come iscriversi e cosa fare all’assunzione

    Al momento dell’assunzione il lavoratore deve compiere alcune scelte fondamentali sul welfare:

    1. Fonchim: entro 6 mesi dall’assunzione scegliere se aderire. Chi non aderisce entro tale termine lascia il TFR in azienda/INPS e perde il contributo datoriale.
    2. Fasie: l’iscrizione al piano base avviene tramite la comunicazione all’azienda; il datore versa la quota di 168 euro/anno. Per i piani superiori è necessario iscriversi direttamente al Fasie.

    Casi pratici

    Tizio — Nuovo assunto, scelta Fonchim
    Tizio viene assunto il 1° marzo 2026. Ha 6 mesi per scegliere se aderire a Fonchim. Se aderisce, dal primo mese versa il TFR maturando + 1% di contributo proprio; l’azienda aggiunge l’1,5% (e dal 2027 il 2%). Se non aderisce nei 6 mesi, il TFR va al Fondo INPS (l’azienda ha più di 50 dipendenti) e Tizio perde la contribuzione datoriale per tutta la durata del rapporto.
    Caia — Iscrizione Fasie Plus per il nucleo familiare
    Caia ha due figli e un partner senza copertura sanitaria integrativa. Sceglie il piano Fasie Plus che include il nucleo familiare, versando una quota aggiuntiva annua a proprio carico. Il datore continua a versare i 168 euro base. Caia può rimborsare parte delle spese ortopediche della figlia tramite il Fasie, riducendo il costo out-of-pocket.
    Sempronio — Incremento Fonchim dal 2027
    Sempronio è iscritto a Fonchim da 8 anni con una retribuzione mensile di 2.200 euro. Dal gennaio 2027 il contributo datoriale passa dall’1,5% al 2%: sono 11 euro mensili aggiuntivi, 132 euro annui. Su un orizzonte di 15 anni residui a lavorare, a parola corrente (senza capitalizzazione) si tratta di circa 1.980 euro aggiuntivi nel fondo. Con la capitalizzazione degli investimenti il montante effettivo sarà superiore.

    Domande frequenti

    Quali sono i fondi di welfare previsti dal CCNL Vetro e Lampade?
    Il CCNL Vetro e Lampade prevede Fonchim per la previdenza complementare e Fasie per la sanità integrativa. Entrambi sono fondi negoziali reali del settore chimico-energetico, di cui il vetro fa parte.
    Quanto contribuisce il datore a Fonchim nel settore vetro?
    Fino al 31 dicembre 2026 il contributo datoriale è dell’1,5% della retribuzione. Dal 1° gennaio 2027, grazie al rinnovo 2026, sale al 2% (circa 11 euro mensili in più per una retribuzione media).
    Quanto paga il datore per il Fasie nel settore vetro?
    Il contributo aziendale al Fasie è di circa 168 euro annui (14 euro al mese) per il piano base. Il lavoratore può iscriversi a piani superiori con contributo aggiuntivo a proprio carico.
    Cosa copre il Fasie per i lavoratori del vetro?
    Il Fasie copre ricoveri chirurgici, prestazioni pre/post-operatorie, spese odontoiatriche (con rimborso), spese sanitarie generali e contributo per non autosufficienza da infortunio. La copertura del nucleo familiare è opzionale con piani superiori.
    L’iscrizione a Fonchim è obbligatoria?
    No, è volontaria ma fortemente incentivata dalla contribuzione datoriale. Il lavoratore che non aderisce entro i primi 6 mesi perde il contributo del datore per tutta la durata del rapporto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per le condizioni di iscrizione a Fonchim si consulti il sito ufficiale fonchim.it; per Fasie il sito fasie.it. Per valutazioni previdenziali personalizzate si raccomanda di rivolgersi al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o a un consulente previdenziale.

  • Art. 75-bis DPR 602/1973 – Dichiarazione stragiudiziale del terzo

    Art. 75-bis DPR 602/1973 – Dichiarazione stragiudiziale del terzo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, l’agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, puo’ chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e’ iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

    2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e’ fissato un termine per l’adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

  • Art. 60 L. 633/1941

    Art. 60 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Qualora il Ministero della cultura popolare lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 75 DPR 602/1973 – Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni

    Art. 75 DPR 602/1973 – Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell’esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall’articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l’avvenuto pagamento del credito per il quale si e’ proceduto.

    2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.