Autore: Andrea Marton

  • Art. 114 decies T.U.B.: Operatività transfrontaliera

    Art. 114 decies T.U.B.: Operatività transfrontaliera

    Art. 114 decies T.U.B. – Operatività transfrontaliera

    In vigore dal 13/01/2018

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

    “1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.

    2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato di origine.

    3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.

    4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d’Italia sia stata informata dall’autorità competente dello Stato di origine.

    4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 2 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all’emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l’esercizio di tale attivita’ e’ subordinato al rilascio dell’autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l’articolo 114-novies.

    5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia.

    6. Il presente articolo si applica anche nel caso di operatività transfrontaliera mediante l’impiego di agenti.”

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  • Welfare CCNL Turismo Pubblici Esercizi: FAST, fondi pensione e bilateralità

    CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

    In sintesi

    Il CCNL Turismo Pubblici Esercizi offre welfare contrattuale articolato: il Fondo FAST (Fondo di Assistenza Sanitaria Turismo) per la sanità integrativa, fondi pensione complementari di settore, organismi bilaterali territoriali per formazione e sostegno. Il rinnovo 2026 ha aumentato la quota di contribuzione del datore al fondo pensione complementare.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalberghi · FIPE · FAITA · Fiavet · Federreti · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 luglio 2024 (tabelle in vigore da maggio 2026)
    Vigenza
    Aggiornato con rinnovi 2024-2026
    Platea
    ~1,3 milioni

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale CCNL Turismo
    Strumento Tipo Beneficiari
    Fondo FAST Sanità integrativa Lavoratori CCNL Turismo
    Fondi pensione di settore Pensione complementare Tutti (volontario)
    Enti bilaterali territoriali (EBN) Formazione + sostegno Tutti
    Welfare aziendale Servizi/rimborsi Per accordi aziendali
    Conversione PdR in welfare Aggiuntivo Su scelta lavoratore

    Fondo FAST: sanità integrativa

    FAST (Fondo di Assistenza Sanitaria Turismo) è il fondo di sanità integrativa per i lavoratori del CCNL Turismo. Caratteristiche:

    • Iscrizione automatica per i lavoratori del settore
    • Contributi a carico del datore di lavoro
    • Prestazioni gratuite o con compartecipazione ridotta
    • Rete di strutture convenzionate

    Prestazioni: visite specialistiche, accertamenti diagnostici, ricoveri, odontoiatria, prevenzione, cure post-infortunio, rimborsi vari.

    Fondo pensione complementare

    I lavoratori del CCNL Turismo possono aderire al fondo pensione complementare di settore (varia per CCNL specifico: Fondo Fonte per alcuni, altri fondi negoziali per altri). Aderirvi comporta:

    • Contributo del datore aggiuntivo al TFR
    • Deduzione fiscale dei versamenti personali
    • Tassazione finale agevolata (9-15%)

    Novità rinnovo 2026: aumento della quota di contribuzione del datore al fondo pensione complementare scelto dal lavoratore. Importo specifico definito dal rinnovo.

    Enti bilaterali territoriali

    Il CCNL Turismo prevede un articolato sistema di enti bilaterali territoriali (EBN) gestiti pariteticamente da associazioni datoriali e sindacati. Funzioni:

    • Formazione professionale (cucina, accoglienza, lingue)
    • Sostegno al reddito in caso di crisi (Cassa Integrazione)
    • Conciliazione di controversie
    • Servizi al lavoratore (informazioni, supporti)
    • Sostegno alle imprese del settore

    Ogni provincia ha il proprio EBT (Ente Bilaterale Territoriale).

    Welfare aziendale e conversione PdR

    Oltre al welfare contrattuale di settore, alcune catene alberghiere e gruppi di ristorazione offrono welfare aziendale aggiuntivo:

    • Piattaforme welfare con buoni spesa, rimborsi, abbonamenti
    • Convenzioni per i dipendenti (sconti su strutture del gruppo)
    • Asilo nido aziendale
    • Formazione manageriale

    La conversione del PdR in welfare gode di esenzione totale fiscale e contributiva (vs sostitutiva 5% del PdR in denaro).

    Casi pratici

    Tizio – Visita specialistica con FAST
    Tizio (5° livello) ha bisogno di una visita ortopedica. Usa il Fondo FAST: prenotazione in struttura convenzionata, paga solo ticket di franchigia ~30 €. Senza FAST avrebbe pagato la visita intera (~120 €).
    Caia – Adesione fondo pensione settore
    Caia (3° livello) aderisce al fondo pensione di settore. Dal rinnovo 2026 il contributo del datore è aumentato. Versa 1,2% di contributo personale (deducibile) + datore versa più di prima + TFR maturando. Montante a 65 anni significativamente superiore.
    Sempronio – PdR convertito in welfare
    Sempronio è cuoco in una catena alberghiera. PdR aziendale di 1.500 € legato alla customer satisfaction. Lo converte in welfare (formazione corsi di alta cucina + asilo nido figlio). 1.500 € netti vs ~1.050 € se incassati in denaro.

    Domande frequenti

    Cos'è il Fondo FAST?
    Fondo di Assistenza Sanitaria Turismo, il fondo di sanità integrativa del settore. Iscrizione automatica, contributi a carico del datore. Copre visite, ricoveri, odontoiatria, prevenzione.
    Cosa cambia per il fondo pensione nel 2026?
    Il rinnovo del 2026 ha aumentato la quota di contribuzione del datore al fondo pensione complementare scelto dal lavoratore. Vantaggio significativo per chi aderisce.
    Cosa fanno gli enti bilaterali territoriali?
    Formazione professionale, sostegno al reddito, conciliazione di controversie, servizi al lavoratore. Ogni provincia ha il proprio EBT gestito pariteticamente.
    Posso convertire il premio in welfare?
    Sì, conviene quasi sempre. La conversione gode di esenzione totale fiscale e contributiva (vs sostitutiva 5% del PdR in denaro).
    Le grandi catene alberghiere offrono welfare aziendale?
    Sì, molte catene offrono welfare aggiuntivo: piattaforme rimborsi, convenzioni sconti, asilo nido aziendale, formazione manageriale per Quadri.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi, Preavviso e licenziamento nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Ferie e permessi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Maternità e congedi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi e Malattia e infortunio nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 87 D.Lgs. 141/2024 – Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

    Art. 87 D.Lgs. 141/2024 – Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.

  • Art. 10 D.Lgs. 81/2017 – Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione

    Art. 10 D.Lgs. 81/2017 – Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione

    L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo

    1. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 , nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

    2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito internet. Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

    4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all' articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 .

    5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  • Decreto penale di condanna – Glossario giuridico

    Decreto penale di condanna: provvedimento monocratico del giudice per le indagini preliminari, emesso su richiesta del pubblico ministero, che applica una pena pecuniaria a fronte di un reato per il quale e prevista la sola pena pecuniaria o la pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva.

    Significato giuridico

    Il decreto penale di condanna e disciplinato dagli artt. 459 ss. c.p.p. Presupposti: il PM, valutati gli atti delle indagini, ritiene di richiedere una pena pecuniaria (con eventuale conversione della pena detentiva: 1 anno reclusione = 250 euro per giorno). Il giudice, se ritiene fondata la richiesta, emette decreto. Caratteristiche: pena ridotta fino alla meta rispetto a quella ordinaria (art. 459 co. 2 c.p.p.); nessun riferimento nel certificato del casellario richiesto dal datore di lavoro; concessa di norma sospensione condizionale; spese processuali ridotte. L’imputato puo proporre opposizione entro 15 giorni dalla notifica (art. 461 c.p.p.), che apre il processo nelle forme ordinarie (giudizio immediato, abbreviato, ordinario). Se non opposto, il decreto diventa irrevocabile ed esecutivo. Il decreto produce gli effetti di condanna ma in forma attenuata. La riforma Cartabia ha confermato l’istituto come strumento di deflazione del carico processuale.

    Esempio pratico

    Tizio commette guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., reato contravvenzionale) con tasso 0.6 g/l. Il PM richiede decreto penale di condanna: pena pecuniaria di 500 euro (in luogo di arresto fino a 6 mesi) + sospensione patente. Il giudice emette decreto, notificato a Tizio. Tizio puo: pagare e accettare il decreto (rinuncia all’impugnazione, condanna definitiva); opporsi entro 15 giorni, aprendo il processo ordinario o un rito alternativo (es. abbreviato, patteggiamento).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal patteggiamento (art. 444 c.p.p.), che richiede accordo sulla pena (anche detentiva) con il PM e udienza davanti al giudice. Diverge dal rito abbreviato (art. 438 c.p.p.), giudizio allo stato degli atti con riduzione di 1/3 della pena. Si distingue dal decreto di archiviazione, che chiude il procedimento senza condanna. Il decreto penale opera solo per reati che ammettono pena pecuniaria (sola o alternativa).

    Riferimenti normativi

    • art. 459 c.p.p. – richiesta e contenuto del decreto penale
    • art. 460 c.p.p. – decreto del giudice
    • art. 461 c.p.p. – opposizione al decreto
    • art. 464 c.p.p. – irrevocabilita del decreto non opposto
  • Art. 169 D.Lgs. 259/2003 – Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo

    Art. 169 D.Lgs. 259/2003 – Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche. articolo precedente articolo successivo

  • Sentenza – Glossario giuridico

    Sentenza: provvedimento del giudice, pronunciato a conclusione di un giudizio o di una sua fase, che decide la controversia nel merito o pronuncia su questioni processuali con effetto definitivo.

    Significato giuridico

    La sentenza e disciplinata dagli artt. 132 ss. c.p.c. (civile) e dagli artt. 544 ss. c.p.p. (penale). Tipologie civilistiche: sentenza di condanna (impone una prestazione: pagare, consegnare, fare); sentenza dichiarativa (accerta l’esistenza o inesistenza di un diritto, es. accertamento di proprieta); sentenza costitutiva (crea, modifica, estingue rapporti giuridici, es. divorzio, risoluzione contrattuale); sentenza di mero rito (decide su questioni processuali, es. carenza di giurisdizione). Tipologie processuali: sentenza definitiva (chiude il giudizio), sentenza non definitiva (decide su questioni preliminari), sentenza parziale (su una sola delle domande proposte). Struttura: intestazione, parti, oggetto della controversia, motivazione (esposizione delle ragioni di fatto e di diritto), dispositivo (decisione concreta). La sentenza e di norma provvisoriamente esecutiva tra le parti dalla pubblicazione (art. 282 c.p.c.). Soggetta a impugnazione nei termini di legge (appello, ricorso per cassazione, revocazione, opposizione di terzo).

    Esempio pratico

    Tizio cita Caio per il pagamento di 50.000 euro per inadempimento contrattuale. Il giudice, valutate le prove, pronuncia sentenza di condanna di Caio al pagamento. Caio puo: pagare entro 30 giorni dalla notifica (con sospensione esecuzione); proporre appello entro 30 giorni dalla notifica (o 6 mesi dalla pubblicazione) chiedendo la sospensione della esecutivita. Se non impugna, la sentenza passa in giudicato.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’ordinanza, provvedimento di natura ordinatoria o decisoria su questioni incidentali, di forma piu snella. Diverge dal decreto, provvedimento di vario tipo (es. decreto ingiuntivo, decreto camerale), spesso emesso inaudita altera parte. Si distingue dal lodo arbitrale, decisione di un arbitro su controversia deferita per accordo delle parti, soggetto a regime impugnatorio specifico (art. 829 c.p.c.). La decisione del giudice di pace e formalmente sentenza ma con specifiche regole di impugnazione.

    Riferimenti normativi

    • art. 132 c.p.c. – contenuto della sentenza
    • art. 281-sexies c.p.c. – sentenza a conclusione di udienza
    • art. 282 c.p.c. – esecutivita provvisoria
    • art. 544 c.p.p. – sentenza penale
    • art. 2909 c.c. – efficacia del giudicato
  • Art. 93 Reg. (UE) 2024/1689 – Potere di richiedere misure

    Art. 93 Reg. (UE) 2024/1689 – Potere di richiedere misure

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Se necessario e opportuno, la Commissione può chiedere ai fornitori di:

    a) adottare misure adeguate per adempiere gli obblighi di cui agli articoli 53 e 54;

    b) attuare misure di attenuazione se la valutazione effettuata conformemente all'articolo 92 ha suscitato un timore serio e comprovato di un rischio sistemico a livello dell'Unione;

    c) limitare la messa a disposizione sul mercato, ritirare o richiamare il modello.

    2. Prima di richiedere una misura, l'ufficio per l'IA può avviare un dialogo strutturato con il fornitore del modello di IA per finalità generali.

    3. Se, durante il dialogo strutturato di cui al paragrafo 2, il fornitore del modello di IA per finalità generali con rischio sistemico si assume impegni relativi all'attuazione di misure di attenuazione per far fronte a un rischio sistemico a livello dell'Unione, la Commissione può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi di intervento.

  • Art. 17 Cod. Amb. – Informazione sulla decisione

    Art. 17 Cod. Amb. – Informazione sulla decisione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria . Sono inoltre rese pubbliche … attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate: a) il parere motivato espresso dall’autorità competente; b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 18.

  • Art. 165 D.P.R. 115/2002

    Art. 165 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.

  • Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole

    Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Cooperative Agricole

    Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Le causali e i casi di stagionalità sono integrati dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Lavoro stagionale · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Il lavoro stagionale: regole speciali

    La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.

    Esenzioni dai limiti generali

    I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.

    Quali attività sono stagionali

    Sono stagionali le attività individuate dalla legge e quelle ulteriori definite dai contratti collettivi: per questo il CCNL di settore è decisivo nel qualificare una lavorazione come stagionale.

    Il diritto di precedenza stagionale

    Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché manifesti la propria volontà entro i termini previsti. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — riassunto ogni stagione
    Tizio è assunto a termine per la stagione estiva da tre anni consecutivi. Trattandosi di attività stagionale, non si applicano gli intervalli di stop&go né il tetto di contingentamento: la successione dei contratti stagionali è legittima. Se ha manifestato per tempo la volontà, ha diritto di precedenza nella riassunzione della stagione successiva.
    Caia — contratto oltre la stagione
    Caia, assunta come stagionale, viene trattenuta per un’attività non stagionale ben oltre il picco. In quel caso il rapporto esce dal regime di favore della stagionalità e rientra nei limiti ordinari (durata, causali, intervalli): il loro mancato rispetto può portare alla conversione a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
    No: i contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli di stop&go e dal tetto di contingentamento. Lo stagionale ha inoltre diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali successive per le stesse attività.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 105 CPI – Omogeneità

    Art. 105 CPI – Omogeneità

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.