Autore: Andrea Marton

  • Art. 165 TULPS – Nozione di persona «diffamata» ai fini dell’ammonizione

    Art. 165 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    È diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole:

    1° dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità;

    2° del delitto di strage;

    3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti;

    4° dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito;

    5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;

    6° dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria ;

    7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale ;

    8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura ;

    9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti;

    quando per tali reati sia stata sottoposta a precedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.

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  • Art. 89 D.P.R. 115/2002

    Art. 89 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico.

  • Archiviazione – Glossario giuridico

    Archiviazione: provvedimento del giudice per le indagini preliminari (GIP) che, su richiesta del pubblico ministero, chiude le indagini senza esercizio dell’azione penale.

    Significato giuridico

    L’archiviazione e disciplinata dagli artt. 408 ss. c.p.p. Casi tipici: infondatezza della notizia di reato (art. 408 c.p.p.: elementi di prova insufficienti per sostenere l’accusa in giudizio); autore ignoto (art. 415 c.p.p.: persona offesa identificata ma autore non riconoscibile); estinzione del reato (es. prescrizione, art. 411 c.p.p.); particolare tenuita del fatto (art. 131-bis c.p., art. 411 co. 1-bis c.p.p.); improcedibilita (es. assenza di querela necessaria); non costituisce reato. La procedura: il PM presenta richiesta motivata al GIP; la persona offesa ha diritto di essere notificata e puo proporre opposizione entro 20 giorni (art. 410 c.p.p.). Il GIP decide con decreto, sentite le parti se necessario. L’archiviazione e provvedimento allo stato degli atti: l’art. 414 c.p.p. consente la riapertura delle indagini con autorizzazione del GIP in presenza di nuovi elementi che modifichino il quadro probatorio.

    Esempio pratico

    Caia denuncia Tizio per minacce ricevute via WhatsApp. Il PM, dopo le indagini, ritiene gli elementi insufficienti per la prosecuzione (anonimato del messaggio, mancata identificazione certa del mittente). Richiede l’archiviazione. Il GIP notifica a Caia la richiesta. Caia puo opporsi entro 20 giorni, indicando elementi di prova non considerati (es. testimone che ha visto Tizio scrivere il messaggio). Se il GIP archivia, le indagini possono essere riaperte solo con nuove prove sopravvenute.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’esercizio dell’azione penale, attivita opposta che apre la fase processuale. Diverge dal proscioglimento (sentenza al termine del processo), atto giurisdizionale formale. Si distingue dalla remissione della querela, atto della persona offesa che estingue la procedibilita per i reati a querela. Il decreto di archiviazione non equivale a sentenza di assoluzione: non e iscritto nel certificato penale e non produce giudicato.

    Riferimenti normativi

    • art. 408 c.p.p. – richiesta di archiviazione
    • art. 410 c.p.p. – opposizione della persona offesa
    • art. 411 c.p.p. – altri casi di archiviazione (tenuita)
    • art. 414 c.p.p. – riapertura delle indagini
    • art. 131-bis c.p. – particolare tenuita del fatto
  • Art. 47 TUEL – Articolo 47

    Art. 47 TUEL – Articolo 47

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità. 31

    2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

    3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

    4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

    5. 5. Fino all’adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero, di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure: a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti; b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri. ————— AGGIORNAMENTO La L. 24 dicembre 2007, n. 244 , ha disposto (con l’art. 2, comma 23) che la presente modifica “entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali”.

  • Art. 114 novies T.U.B.: Autorizzazione

    Art. 114 novies T.U.B.: Autorizzazione

    Art. 114 novies T.U.B. – Autorizzazione

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:

    a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

    b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è svolta almeno una parte dell’attività avente a oggetto servizi di pagamento;

    c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia;

    d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;

    e) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;

    e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114-undecies;

    f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

    1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento a condizione che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi.

    2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

    3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione i criteri di valutazione delle condizioni del comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l’istituto autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività.

    4. La Banca d’Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali quando:

    a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

    b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall’articolo 114-terdecies;

    c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l’articolo 114-undecies, comma 1-bis, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità e ai criteri di correttezza e indipendenza di giudizio .

    5. Se lo svolgimento delle altre attività imprenditoriali rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell’istituto di pagamento o l’esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d’Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l’attività di prestazione dei servizi di pagamento.

    5-bis. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Matrimonio – Glossario giuridico

    Matrimonio: atto giuridico solenne con cui due persone si uniscono in comunione di vita, dando origine al rapporto coniugale disciplinato dal codice civile con specifici diritti e doveri reciproci.

    Significato giuridico

    Il matrimonio e disciplinato dagli artt. 79 ss. del codice civile (atto) e dagli artt. 143 ss. c.c. (rapporto). I requisiti soggettivi sono: capacita matrimoniale (maggiore eta, salvo dispense, art. 84 c.c.), liberta di stato (assenza di vincoli matrimoniali precedenti, art. 86 c.c.), assenza di rapporti di parentela o affinita nei gradi vietati (artt. 87-88 c.c.), assenza di impedimenti (es. interdizione per infermita di mente). Le forme di celebrazione ammesse sono il matrimonio civile davanti all’ufficiale di stato civile e il matrimonio concordatario celebrato secondo il rito cattolico con effetti civili. I doveri reciproci dei coniugi (art. 143 c.c.) comprendono fedelta, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione. Il regime patrimoniale legale e la comunione dei beni (art. 159 c.c.), salvo opzione per la separazione (art. 162 c.c.).

    Esempio pratico

    Tizio e Caia decidono di sposarsi. Compiono le pubblicazioni di matrimonio presso il Comune di residenza (art. 93 c.c.). Celebrato il matrimonio civile, acquisiscono lo status di coniugi: sono tenuti reciprocamente alla fedelta, all’assistenza, alla collaborazione. Se non scelgono diversamente, si applica il regime di comunione dei beni: i beni acquistati durante il matrimonio appartengono ad entrambi al 50% (salvo i beni personali ex art. 179 c.c.).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla unione civile (l. 76/2016) tra persone dello stesso sesso, che produce effetti analoghi ma non identici. Diverge dalla convivenza di fatto (l. 76/2016), che e situazione fattuale priva del carattere solenne dell’atto matrimoniale, anche se produce alcuni effetti giuridici minori. Il matrimonio concordatario richiede la trascrizione nei registri di stato civile per produrre effetti civili (art. 8 l. 121/1985 Concordato).

    Riferimenti normativi

    • art. 29 Cost. – matrimonio fondato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi
    • artt. 79-86 c.c. – promessa di matrimonio e requisiti
    • art. 143 c.c. – diritti e doveri reciproci dei coniugi
    • l. 76/2016 – unioni civili e convivenze di fatto
  • Art. 71 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 71 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 71 L. Fall. – [Effetti della revocazione]

    [Effetti della revocazione]

  • Art. 112 DPR 230/2000 – Accertamento delle infermità psichiche

    Art. 112 DPR 230/2000 – Accertamento delle infermità psichiche

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148 , 206 , 212, secondo comma, del codice penale . , dagli articoli 70 , 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, è disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L'accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria.

    2. L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni.

    3. All'esito dell'accertamento, l'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 148 , 206 e 212, secondo comma, del codice penale . o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, dispone il rientro nell'istituto di provenienza.

  • Art. 106 D.P.R. 115/2002

    Art. 106 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.

    2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

  • Art. 45 CPI – Oggetto del brevetto

    Art. 45 CPI – Oggetto del brevetto

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.

    2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni.

    3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

    4. Non possono costituire oggetto di brevetto: a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica; b-bis) le varietà vegetali iscritte nell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali

    5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l’uso di uno dei metodi nominati.

    5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all’articolo 81-quinquies.

  • Art. 100 D.P.R. 115/2002

    Art. 100 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11 , l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

  • Art. 107 CPI – Contenuto del diritto del costitutore

    Art. 107 CPI – Contenuto del diritto del costitutore

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. È richiesta l’autorizzazione del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta: a) produzione o riproduzione; b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione; c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione; d) esportazione o importazione; e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.

    2. L’autorizzazione del costitutore è richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione. L’utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.

    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche: a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta, quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata; b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al requisito della distinzione; c) alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

    4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un’altra varietà, definita varietà iniziale, quando: a) deriva prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale; b) si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell’espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà iniziale.

    5. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra l’altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale fra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o mediante trasformazione attraverso l’ingegneria genetica.

    6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l’autorizzazione del costitutore.