Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Richiesta di accesso agli atti (L. 241/1990): fac-simile

    Modelli e fac-simile · PA e privacy

    In sintesi

    Chi ha un interesse diretto, concreto e attuale può chiedere di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi (artt. 22 ss. L. 241/1990). La PA deve rispondere entro 30 giorni; il silenzio equivale a rigetto.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per ottenere documenti della Pubblica Amministrazione
    Forma
    Scritta (istanza motivata)
    Invio consigliato
    Protocollo, PEC o raccomandata all’ente
    Riferimenti
    Artt. 22-25 L. 241/1990; DPR 184/2006

    Cos’è e quando si usa

    L’accesso documentale è il diritto, riconosciuto dalla Legge 241/1990, di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti da una PA. Spetta a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata (ad esempio, accedere agli atti di un procedimento che riguarda il richiedente).

    L’istanza va motivata indicando l’interesse e i documenti richiesti. La PA deve rispondere entro 30 giorni; decorso il termine senza risposta, l’istanza si intende respinta (silenzio-rigetto) e si può ricorrere al TAR o al difensore civico. Va tenuto distinto dall’accesso civico generalizzato (FOIA), che ha presupposti diversi.

    Cosa deve contenere

    • Dati del richiedente e recapiti (incluso PEC/email)
    • Indicazione dell’ente e dell’ufficio destinatario
    • Documenti di cui si chiede l’accesso, identificati il più possibile
    • Motivazione dell’interesse diretto, concreto e attuale
    • Modalità richiesta (visione e/o copia)
    • Luogo, data e firma; copia del documento d’identità

    Fac-simile: istanza di accesso documentale

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    PEC / Raccomandata A/R / Protocollo
    
    Spett.le [NOME ENTE / AMMINISTRAZIONE]
    [UFFICIO / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO]
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE],
    
    CHIEDO
    
    di poter prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti: [INDICARE I DOCUMENTI, es. il provvedimento n. ___ del ___; gli atti del procedimento ___; la pratica edilizia n. ___].
    
    L'accesso è motivato dal seguente interesse diretto, concreto e attuale: [SPIEGARE L'INTERESSE, es. essere parte del procedimento / proprietario confinante / destinatario dell'atto].
    
    Chiedo che la copia mi sia [rilasciata in formato cartaceo / trasmessa via PEC]. Sono disponibile a sostenere i costi di riproduzione previsti.
    
    Allego copia del documento di identità.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA] - [RECAPITI]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Indirizza l’istanza all’ente e, se noto, al responsabile del procedimento, tramite PEC, protocollo o raccomandata, allegando copia del documento d’identità. Identifica i documenti nel modo più preciso possibile e spiega bene l’interesse: è il presupposto dell’accesso documentale.

    La PA ha 30 giorni per rispondere. In caso di diniego, differimento o silenzio (che vale rigetto), puoi presentare ricorso al TAR entro 30 giorni o, in alternativa, al difensore civico/Commissione per l’accesso. Se i documenti contengono dati di terzi, l’amministrazione potrà bilanciare le esigenze di riservatezza.

    Errori da evitare

    • Non motivare l’interesse diretto, concreto e attuale
    • Chiedere documenti in modo generico o esplorativo
    • Confondere l’accesso documentale con l’accesso civico (FOIA)
    • Lasciar decorrere i 30 giorni per il ricorso al TAR

    Domande frequenti

    Chiunque può chiedere l'accesso agli atti?
    Per l’accesso documentale della L. 241/1990 serve un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata. Per l’accesso senza necessità di motivazione esiste invece l’accesso civico generalizzato (FOIA).
    Entro quanto risponde la PA?
    Entro 30 giorni. Trascorso il termine senza risposta, l’istanza si intende respinta e puoi ricorrere al TAR o alla Commissione per l’accesso/difensore civico.
    Devo pagare per le copie?
    La visione è gratuita; per il rilascio di copie sono dovuti i costi di riproduzione e gli eventuali diritti di ricerca, secondo le tariffe dell’ente.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Come si compila la dichiarazione IVA: guida ai quadri

    In sintesi

    • Quadro VA: raccoglie le informazioni generali sull’attività (tipo di attività, regime contabile, dati identificativi del contribuente).
    • Quadri VE e VF: cuore della dichiarazione – VE riepiloga le operazioni attive (vendite) con l’IVA a debito, VF riepiloga gli acquisti con l’IVA detraibile.
    • Quadro VJ: registra le operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge), cioè quelle in cui è il destinatario a dover versare l’IVA al posto del fornitore.
    • Quadro VH: riporta i dati delle liquidazioni periodiche già effettuate nel corso dell’anno (mensili o trimestrali).
    • Quadri VL e VX: VL calcola la liquidazione annuale dell’imposta; VX determina il saldo finale (a debito da versare o a credito da usare).

    La struttura della dichiarazione IVA: a cosa serve ogni quadro

    Compilare la dichiarazione IVA annuale significa percorrere una sequenza di quadri, ciascuno con una funzione precisa. Il modello non è un documento da riempire dall’inizio alla fine in modo indifferenziato: ogni quadro raccoglie un tipo specifico di informazioni, e i dati si sommano o si compensano fino ad arrivare al saldo finale. Conoscere la logica di questa struttura aiuta a capire cosa si sta dichiarando e perché.

    Il modello IVA segue una logica a cascata: si parte dalle informazioni generali sull’attività (quadro VA), si registrano le operazioni dell’anno – distinguendo tra vendite (quadro VE) e acquisti (quadro VF) – si aggiungono i casi particolari come il reverse charge (quadro VJ), si riportano le liquidazioni già effettuate (quadro VH), si calcola la liquidazione annuale complessiva (quadro VL) e infine si determina il saldo definitivo (quadro VX). Ogni quadro alimenta il successivo.

    È utile sottolineare che non tutti i quadri vanno compilati da tutti i contribuenti: alcuni si compilano solo se si sono verificate specifiche tipologie di operazioni. Un libero professionista senza operazioni intracomunitarie non compilerà i quadri dedicati a quelle operazioni. Un soggetto senza operazioni in reverse charge lascerà vuoto il quadro VJ. La compilazione dipende dalla concreta attività svolta nell’anno d’imposta.

    Nelle prossime sezioni viene illustrata la funzione di ciascun quadro principale, con un approccio volutamente non tecnico: l’obiettivo è capire a cosa serve ogni sezione, non come si compila riga per riga (per quello ci sono le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e il supporto di un professionista).

    I quadri principali della dichiarazione IVA e la loro funzione
    Quadro Funzione principale
    VA Informazioni generali: tipo attività, regime contabile, dati del dichiarante
    VE Operazioni attive (vendite): IVA a debito suddivisa per aliquota; operazioni non imponibili ed esenti
    VF Acquisti e IVA a credito: IVA detraibile sugli acquisti, pro-rata, indetraibilità specifiche
    VJ Operazioni con inversione contabile (reverse charge): IVA dovuta dal cessionario/committente
    VH Liquidazioni periodiche: riepilogo dei versamenti mensili o trimestrali già effettuati
    VL Liquidazione annuale: IVA a debito meno IVA detraibile meno versamenti periodici
    VX Saldo finale: importo a debito da versare o a credito da riportare/compensare/rimborsare

    Esempio pratico

    • Alfa Srl è una società di commercio all’ingrosso. Nel corso del 2025 ha emesso fatture imponibili al 22% per un totale di IVA a debito di 44.000 euro (quadro VE) e ha acquistato beni e servizi con IVA detraibile per 31.000 euro (quadro VF). Ha effettuato versamenti periodici trimestrali per 11.000 euro totali (quadro VH). Il quadro VL calcola: 44.000 – 31.000 – 11.000 = 2.000 euro di saldo annuale a debito. Questo importo finisce nel quadro VX come debito da versare con F24 (codice tributo 6099).

    Documenti necessari

    • Registro IVA vendite con totali per aliquota (22%, 10%, 5%, 4%) e per operazioni esenti/non imponibili
    • Registro IVA acquisti con IVA detraibile e dettaglio delle indetraibilità specifiche (es. autovetture, rappresentanza)
    • Modelli F24 dei versamenti periodici IVA effettuati nel corso dell’anno
    • Comunicazioni LIPE trasmesse per ciascun trimestre
    • Documentazione delle operazioni in reverse charge ricevute (quadro VJ)
    • Eventuale calcolo del pro-rata se si effettuano operazioni sia imponibili sia esenti

    Caso 1 – Tizio, consulente con operazioni solo imponibili

    Scenario. Tizio è un ingegnere che fattura esclusivamente prestazioni di consulenza tecnica con IVA al 22%. Non ha operazioni esenti, non imponibili, né in reverse charge. Ha liquidato l’IVA mensilmente versando ogni mese il saldo con F24.

    Come si applica. Per Tizio la compilazione è relativamente lineare. Il quadro VA riporta i dati generali della sua attività professionale. Il quadro VE riepiloga tutte le fatture emesse con IVA al 22%, indicando la base imponibile e l’IVA a debito. Il quadro VF riepiloga gli acquisti detraibili (attrezzatura, servizi professionali, ecc.). Il quadro VJ resta vuoto. Il quadro VH riporta i 12 versamenti mensili già effettuati. Il quadro VL calcola se c’è ancora qualcosa da pagare o un credito. Il quadro VX chiude con il saldo definitivo.

    In pratica

    • Tizio non deve preoccuparsi dei quadri relativi a operazioni esenti, pro-rata o reverse charge: li lascia semplicemente non compilati.
    • Il suo percorso nella dichiarazione è: VA → VE → VF → VH → VL → VX, con il saldo finale che rispecchia la differenza tra IVA sulle vendite e IVA sugli acquisti, al netto dei versamenti già effettuati.

    Caso 2 – Caio, impresa edile con operazioni in reverse charge

    Scenario. Caio gestisce un’impresa edile. Oltre alle normali fatture ai clienti finali con IVA al 22% e 10% (per le ristrutturazioni), riceve fatture da subappaltatori edili senza addebito di IVA, perché in questi rapporti scatta il meccanismo del reverse charge: è Caio a dover calcolare e versare l’IVA per conto del fornitore.

    Come si applica. Per Caio la dichiarazione richiede anche la compilazione del quadro VJ, dove vengono indicate le operazioni ricevute in reverse charge con la relativa IVA che Caio ha dovuto versare al posto del subappaltatore. Questa IVA entra sia come debito (perché è Caio che la deve all’Erario) sia come credito detraibile (perché riguarda acquisti inerenti alla sua attività). Il risultato netto, a parità di condizioni, è neutro per Caio, ma va comunque dichiarato correttamente per evitare anomalie nei controlli dell’Agenzia delle Entrate.

    In pratica

    • Il quadro VJ non è solo un adempimento formale: serve all’Agenzia delle Entrate per riconciliare le operazioni in reverse charge tra cedente e cessionario.
    • Caio compila VJ per le fatture dei subappaltatori, poi l’IVA relativa confluisce sia nel calcolo del debito (quadro VE per la parte di debito) sia nella detrazione (quadro VF), risultando neutrale ai fini del saldo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali quadri della dichiarazione IVA sono obbligatori per tutti?

    I quadri VA, VE, VF, VL e VX sono compilati dalla grande maggioranza dei contribuenti IVA. VJ si compila solo se ci sono operazioni in reverse charge; VH riporta le liquidazioni periodiche già effettuate. Non tutti i quadri si applicano a tutte le situazioni.

    Cosa contiene il quadro VE?

    Il quadro VE raccoglie tutte le operazioni attive (le vendite) dell’anno, suddivise per aliquota IVA (22%, 10%, 5%, 4%) e con evidenza separata delle operazioni non imponibili (es. esportazioni) e di quelle esenti. Dalla somma di queste voci si calcola l’IVA a debito totale.

    Cos'è il quadro VF e perché è importante?

    Il quadro VF riepiloga gli acquisti e l’IVA detraibile. È il lato opposto del VE: mentre VE riporta quanto IVA è stata addebitata ai clienti, VF riporta quanta IVA è stata pagata ai fornitori e può essere recuperata. La differenza tra le due determina il debito o il credito netto.

    Il quadro VX a debito: cosa significa concretamente?

    Significa che, dopo aver sottratto l’IVA detraibile sugli acquisti e i versamenti periodici già effettuati nel corso dell’anno, risulta ancora un importo da versare all’Erario. Questo importo va pagato con F24 usando il codice tributo 6099 (saldo IVA annuale).

    Cosa fa il quadro VH?

    Il quadro VH riepiloga i versamenti IVA periodici già effettuati durante l’anno – sia mensili (con codici da 6001 a 6012) sia trimestrali (con codici da 6031 a 6034). Questi importi vengono sottratti nel quadro VL per evitare di pagare due volte lo stesso debito.

    Il quadro VX a credito: quali opzioni si hanno?

    Se dal quadro VX emerge un credito IVA, il contribuente può scegliere: riportarlo in detrazione nell’anno successivo, usarlo in compensazione orizzontale in F24 (con visto di conformità se superiore a 5.000 euro annui), oppure chiederne il rimborso nei casi tassativi previsti dall’art. 30 del DPR 633/1972.

    Vedi anche: Dichiarazione d’intento, Quadro VF, Quadro VE, Dichiarazione IVA omessa o tardiva, Dichiarazione IVA integrativa e Dichiarazione IVA annuale.

  • Avviso bonario: cosa fare e come pagare (o contestare)

    In sintesi

    • Non è una cartella esattoriale: l’avviso bonario è un invito a pagare prima che il debito venga iscritto a ruolo; hai ancora margine per agire.
    • Sanzione ridotta a un terzo: se paghi entro 60 giorni dal ricevimento, la sanzione ordinaria del 25% si riduce a un terzo, cioè all’8,33% (30% e 10% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024).
    • Pagamento a rate: è possibile chiedere la rateazione dell’importo indicato nell’avviso, senza dover versare tutto in un’unica soluzione.
    • Riesame se i dati sono sbagliati: se ritieni che l’avviso contenga errori, puoi chiedere il riesame all’Agenzia delle Entrate fornendo i documenti che lo dimostrano.
    • Se non paghi: l’importo viene iscritto a ruolo e arriva la cartella di pagamento con la sanzione piena del 25%, senza più la riduzione.
    • Strumento di pagamento: si usa il modello F24 con i codici tributo indicati nell’avviso, pagabile tramite home banking o servizi telematici dell’Agenzia.

    Che cos'è l'avviso bonario e perché arriva

    L’avviso bonario (tecnicamente chiamato ‘comunicazione di irregolarità’) è la lettera con cui l’Agenzia delle Entrate ti segnala che, dai controlli automatizzati o formali sulla tua dichiarazione dei redditi, risulta una differenza di imposta. Dal 2025 il termine per pagare o rispondere è di 60 giorni (D.Lgs. 108/2024); le sanzioni indicate valgono per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024), per le precedenti restano le vecchie misure. Non è una cartella esattoriale: è un avviso preliminare che ti dà la possibilità di regolarizzare la situazione a condizioni più favorevoli prima che il debito finisca a ruolo.

    I controlli che generano un avviso bonario sono di due tipi. Il controllo automatizzato (art. 36-bis del D.P.R. 600/1973) è una verifica di coerenza matematica tra quanto dichiarato e quanto emerge dai dati in possesso dell’Agenzia (versamenti, certificazioni, ritenute). Il controllo formale (art. 36-ter) è invece una verifica più approfondita in cui l’Agenzia confronta le spese che hai detratto con i documenti di supporto: potrebbe chiederti di esibire le fatture o le ricevute.

    In entrambi i casi, la chiave è agire entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso. Puoi scegliere se pagare l’importo richiesto (beneficiando della sanzione ridotta), chiedere la rateazione, oppure contestare i dati se ritieni che l’avviso contenga errori. Ignorare la comunicazione è la scelta peggiore: porta alla cartella esattoriale con sanzioni più alte.

    Confronto tra le opzioni dopo il ricevimento dell'avviso bonario
    Opzione Sanzione applicata Quando
    Pagamento entro 60 giorni dall'avviso 8,33% (un terzo del 25% ordinario) Entro 60 giorni dal ricevimento
    Pagamento a rate (rateazione) 8,33% (stessa riduzione) Richiesta entro 60 giorni dal ricevimento
    Riesame per dati errati Nessun pagamento se accolto Entro 60 giorni dal ricevimento
    Nessun pagamento – iscrizione a ruolo 25% pieno + interessi Dopo la scadenza dei 60 giorni
    Pagamento dopo iscrizione a ruolo (cartella) Sanzione piena + aggi e spese A cartella ricevuta

    Esempio pratico

    • Tizio riceve un avviso bonario per un’imposta non versata di 500 euro, con una sanzione ordinaria del 25% pari a 125 euro e interessi. Se paga entro 60 giorni, la sanzione scende a un terzo, cioè circa 42 euro, con un risparmio di oltre 80 euro rispetto alla sanzione piena. Se invece aspetta senza fare nulla, l’importo viene iscritto a ruolo: arriva la cartella con sanzione di 125 euro, a cui si aggiungono le spese di notifica e gli aggi dell’agente della riscossione. Il costo totale cresce sensibilmente rispetto all’azione tempestiva.

    Documenti necessari

    • Avviso bonario ricevuto (conservarlo con la data di ricezione, utile per calcolare i 60 giorni)
    • Dichiarazione dei redditi a cui si riferisce l’avviso (730 o Modello Redditi PF)
    • Prospetto di liquidazione 730-3, se il 730 era con sostituto d’imposta
    • Documentazione a supporto delle detrazioni contestate (fatture, ricevute, bonifici), in caso di riesame
    • Delega bancaria o ricevuta F24 per il pagamento, da conservare come prova

    Caso 1 – Tizio paga entro 60 giorni e chiede la rateazione

    Scenario. Tizio riceve a luglio un avviso bonario in cui l’Agenzia delle Entrate gli contesta una differenza d’imposta di 800 euro, derivante da una discrepanza tra i dati del suo 730 e le certificazioni trasmesse dal datore di lavoro. L’importo totale richiesto, comprensivo di sanzione ridotta a un terzo e interessi, supera la sua disponibilità immediata.

    Come si applica. Tizio ha diritto di chiedere la rateazione dell’importo indicato nell’avviso bonario, mantenendo il beneficio della sanzione ridotta a un terzo. Deve farne richiesta entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso, seguendo le istruzioni contenute nella comunicazione stessa. Il mancato pagamento anche di una sola rata, una volta avviata la rateazione, comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo con la sanzione piena.

    In pratica

    • La richiesta di rateazione va fatta entro gli stessi 60 giorni previsti per il pagamento in unica soluzione: non si può aspettare.
    • Conservare tutte le ricevute di pagamento delle rate: in caso di contestazioni future, sono la prova che si è aderito all’avviso nei termini.

    Caso 2 – Caio contesta i dati e chiede il riesame

    Scenario. Caio riceve un avviso bonario in cui l’Agenzia gli addebita imposte su un reddito da lavoro autonomo occasionale che risulta dai dati trasmessi da un committente, ma che Caio ha già correttamente dichiarato nel proprio 730. Secondo Caio c’è un errore nell’avviso.

    Come si applica. Caio può presentare una richiesta di riesame all’Agenzia delle Entrate, allegando copia del 730 presentato, del prospetto di liquidazione 730-3 e di qualsiasi altra documentazione che dimostri la correttezza di quanto dichiarato. Se il riesame viene accolto, l’avviso viene annullato o rettificato senza che Caio debba versare nulla. Se il riesame non viene accolto in tempo utile, è prudente considerare il pagamento entro i 60 giorni per evitare l’iscrizione a ruolo con sanzione piena.

    In pratica

    • Il riesame va richiesto entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso, allegando documenti chiari e pertinenti: dichiarazione presentata, CU del datore di lavoro, ricevute F24 già versati.
    • Se i tempi di risposta dell’Agenzia sono incerti, valuta di pagare l’importo contestato in via precauzionale e chiedere poi il rimborso: evita l’iscrizione a ruolo mentre aspetti la risposta.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto tempo ho per pagare l'avviso bonario?

    Hai 60 giorni dal ricevimento dell’avviso. Entro quella scadenza puoi pagare in unica soluzione, chiedere la rateazione o presentare una richiesta di riesame se ritieni che i dati siano errati.

    Qual è la sanzione se pago entro 60 giorni?

    La sanzione è ridotta a un terzo di quella ordinaria del 25%, quindi all’8,33% dell’imposta non versata. Oltre ai 60 giorni, l’importo viene iscritto a ruolo e la sanzione torna al 25% pieno.

    Come si paga l'avviso bonario?

    Si usa il modello F24 con i codici tributo indicati nell’avviso. Il pagamento può avvenire tramite home banking, servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 web/online) o tramite intermediario abilitato. I titolari di partita IVA sono obbligati al canale telematico.

    Posso fare a rate?

    Sì, è possibile chiedere la rateazione in un massimo di 20 rate trimestrali (art. 3-bis D.Lgs. 462/1997), mantenendo il beneficio della sanzione ridotta a un terzo. La richiesta deve essere fatta entro i 60 giorni dalla ricezione dell’avviso.

    Cosa succede se non pago e non rispondo all'avviso?

    L’importo viene iscritto a ruolo e l’Agenzia della Riscossione notifica una cartella di pagamento con la sanzione piena del 25%, oltre a interessi e spese di riscossione. Il costo finale è sensibilmente più alto rispetto al pagamento tempestivo.

    Posso contestare l'avviso bonario se i dati sono sbagliati?

    Sì. Puoi presentare una richiesta di riesame all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni, allegando la documentazione che dimostra l’errore. Se il riesame viene accolto, l’avviso viene annullato o corretto senza necessità di pagare.

  • Art. 85 DPR 602/1973 – Assegnazione dell’immobile allo Stato

    Art. 85 DPR 602/1973 – Assegnazione dell’immobile allo Stato

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento.

    2. Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale e’ stata disposta l’assegnazione non puo’ essere inferiore a sei mesi.

    3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto.

  • Art. 84 DPR 602/1973 – Distribuzione della somma ricavata dalla vendita

    Art. 84 DPR 602/1973 – Distribuzione della somma ricavata dalla vendita

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il giudice dell’esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell’articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.

    2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell’articolo 596 del codice di procedura civile.

  • Art. 83 DPR 602/1973 – Progetto di distribuzione delle somme ricavate

    Art. 83 DPR 602/1973 – Progetto di distribuzione delle somme ricavate

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se vi e’ intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.

  • Colf e badanti: come dichiarano il proprio reddito

    In sintesi

    • Il datore di lavoro privato di colf, badanti e baby sitter non opera ritenute IRPEF: non è un sostituto d’imposta per questa categoria.
    • La Certificazione Unica del lavoratore domestico non comporta conguaglio in busta: l’imposta eventualmente dovuta va versata direttamente dal lavoratore.
    • Il lavoratore domestico tenuto a dichiarare può usare il 730 senza sostituto o il modello Redditi PF, a seconda della propria situazione.
    • Se dal 730 senza sostituto emerge un debito, si paga con il modello F24 nei termini previsti per il modello Redditi PF.
    • Se emerge un credito, il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto (IBAN) comunicato.
    • Va valutata la propria situazione complessiva: altri redditi, familiari a carico e soglie di esonero determinano se la dichiarazione è obbligatoria.

    Perché il lavoratore domestico non ha ritenute in busta paga

    Chi lavora come colf, badante o baby sitter per una famiglia privata si trova in una situazione diversa rispetto alla maggior parte dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro privato – una persona fisica che assume il lavoratore per la cura della casa o dei familiari – non ha l’obbligo di operare le ritenute IRPEF sulla retribuzione. In altre parole, non funge da sostituto d’imposta per questa specifica categoria. Il lavoratore riceve lo stipendio lordo senza che venga trattenuta alcuna quota per le imposte.

    Questo non significa che il lavoratore domestico non paghi le tasse: significa che, se è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, deve calcolare e versare da solo l’IRPEF dovuta. La Certificazione Unica che gli viene rilasciata attesta il reddito percepito, ma non dà origine a un conguaglio automatico in busta paga come invece accade per i dipendenti con sostituto d’imposta.

    La scelta del modello dichiarativo dipende dalla situazione personale del lavoratore. Di norma il modello Redditi PF è la strada più percorsa, ma è possibile usare anche il 730 senza sostituto se si rientra tra i soggetti che possono farlo. In ogni caso il lavoratore deve valutare se è obbligato a dichiarare oppure se ricade in una delle ipotesi di esonero, tenendo conto di eventuali altri redditi percepiti nel corso dell’anno.

    730 senza sostituto vs modello Redditi PF: confronto per il lavoratore domestico
    Aspetto 730 senza sostituto Modello Redditi PF
    Chi può usarlo Chi ha redditi compatibili con il 730 (es. lavoro dipendente/assimilato) e non ha sostituto che fa il conguaglio Tutti i contribuenti, compresi i lavoratori domestici
    Come si presenta Al CAF o a un professionista abilitato; oppure direttamente all'Agenzia (precompilato) Telematicamente all'Agenzia delle Entrate, o tramite CAF/professionista
    Rimborso in caso di credito Erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate (non in busta paga) Erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate
    Pagamento in caso di debito Modello F24, stessi termini del modello Redditi PF Modello F24 nei termini ordinari
    Compilazione frontespizio Lettera 'A' nella casella '730 senza sostituto'; barrare casella 'Mod. 730 dipendenti senza sostituto' Frontespizio dedicato del modello Redditi PF

    Esempio pratico

    • Tizio lavora come badante per una famiglia privata e nel 2025 ha percepito un reddito annuo da questo rapporto di lavoro. Non ha altri redditi rilevanti. Poiché il datore di lavoro non ha effettuato ritenute, Tizio deve presentare la dichiarazione e versare l’IRPEF calcolata sul reddito percepito. Sceglie il modello Redditi PF 2026, che presenta telematicamente tramite un CAF. L’importo dovuto emerge dalla liquidazione e viene versato con il modello F24 entro i termini previsti. Caio, invece, lavora come colf part-time e ha un reddito complessivo molto basso: verifica le soglie di esonero e, non avendo altri redditi significativi e rientrando nelle condizioni previste, non è tenuto a presentare la dichiarazione quell’anno. Tuttavia sceglie comunque di presentarla per recuperare un credito derivante da spese sanitarie sostenute nel 2025.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica (CU) 2026 rilasciata dal datore di lavoro (anche se privato, deve rilasciarla)
    • Documentazione di eventuali altri redditi percepiti nel 2025 (altri rapporti di lavoro, redditi da fabbricati, ecc.)
    • Ricevute e fatture delle spese detraibili o deducibili sostenute nel 2025
    • Codice IBAN del conto corrente per ricevere l’eventuale rimborso dall’Agenzia delle Entrate
    • Modello F24 precompilato per il versamento dell’IRPEF in caso di debito

    Caso 1 – Colf con unico reddito: obbligo dichiarativo e versamento diretto

    Scenario. Tizio lavora come colf per un’unica famiglia privata per tutto il 2025 e non ha altri redditi. Il datore di lavoro non ha operato ritenute. A fine anno Tizio riceve la Certificazione Unica con il reddito percepito.

    Come si applica. Tizio deve verificare se il suo reddito supera le soglie di esonero previste dalle istruzioni del modello 730. Se è obbligato a dichiarare, può scegliere il modello Redditi PF 2026 o il 730 senza sostituto (presentando quest’ultimo a un CAF o professionista). In entrambi i casi, se dalla liquidazione emerge un debito IRPEF, lo versa con il modello F24. Non riceverà nessun conguaglio automatico in busta paga perché il suo datore di lavoro privato non è sostituto d’imposta. Se invece risulta un credito (ad esempio per spese detraibili), il rimborso gli viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

    In pratica

    • La Certificazione Unica del datore privato attesta il reddito ma non genera ritenute: l’imposta eventualmente dovuta va calcolata in dichiarazione e versata con F24.
    • Se il reddito da lavoro domestico è l’unico e rientra nelle soglie di esonero, la dichiarazione non è obbligatoria – ma può comunque convenire presentarla per recuperare detrazioni o crediti.

    Caso 2 – Badante con più datori di lavoro nel corso dell'anno

    Scenario. Caio ha lavorato come badante per due famiglie diverse nel 2025: per la prima da gennaio a maggio, per la seconda da giugno a dicembre. Entrambi i datori sono privati e non hanno operato ritenute. Caio ha quindi due Certificazioni Uniche.

    Come si applica. Avendo due redditi da lavoro domestico in capo a soggetti che non operano ritenute, Caio deve presentare la dichiarazione e cumulare i due redditi. La situazione è più semplice di quanto sembra: i due importi si sommano nel quadro C (o nel corrispondente quadro del modello Redditi), e l’imposta viene calcolata sul totale. Non c’è rischio di mancato conguaglio tra diversi sostituti – perché di sostituti non ce n’è nessuno – ma occorre prestare attenzione al totale del reddito complessivo per verificare se emergono detrazioni spettanti in misura proporzionale al periodo di lavoro effettivo.

    In pratica

    • Con più datori di lavoro domestico nel corso dell’anno, si ricevono più Certificazioni Uniche: i redditi vanno sommati tutti nella dichiarazione, e l’IRPEF viene calcolata sul totale.
    • Non essendoci sostituti d’imposta, non c’è il rischio di un ‘doppio conguaglio’ o di ritenute accumulate: tutto passa per la dichiarazione e il pagamento con F24.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il mio datore di lavoro privato deve rilasciarmi la Certificazione Unica?

    Sì. Anche il datore di lavoro privato è tenuto a rilasciare la Certificazione Unica al lavoratore domestico, attestando il reddito corrisposto nel 2025. La CU è il documento di partenza per compilare la dichiarazione.

    Posso usare il modello 730 anche se non ho un datore di lavoro che fa il conguaglio?

    Sì, esiste il 730 senza sostituto. Va presentato a un CAF o a un professionista abilitato (oppure direttamente all’Agenzia delle Entrate nella versione precompilata), indicando la lettera ‘A’ nell’apposita casella del frontespizio. Se emerge un debito, si paga con F24; se emerge un credito, il rimborso arriva dall’Agenzia delle Entrate.

    Come pago l'IRPEF se dalla dichiarazione emerge un debito?

    Si usa il modello F24, indicando il codice tributo corretto per l’IRPEF e l’anno di riferimento (2025). Il pagamento può essere effettuato tramite home banking, servizi telematici dell’Agenzia o sportelli bancari e postali convenzionati. I titolari di partita IVA hanno l’obbligo del canale telematico.

    Come ricevo il rimborso se dalla dichiarazione emerge un credito?

    Il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Se hai comunicato il tuo IBAN all’Agenzia, viene accreditato sul conto corrente. In alternativa, l’Agenzia eroga il rimborso tramite titoli di credito emessi da Poste Italiane S.p.A.

    Sono obbligato a dichiarare il mio reddito da lavoro domestico?

    Dipende dall’importo del reddito e dalla presenza di altri redditi. Le istruzioni ufficiali prevedono specifiche soglie di esonero: ad esempio, un lavoratore dipendente con un periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni è esonerato se il reddito complessivo non supera 8.500 euro e il conguaglio è stato effettuato dall’ultimo sostituto – ma il lavoratore domestico non ha sostituto, quindi questa condizione non si applica nella stessa misura. Verificare la propria situazione con un CAF è il modo più sicuro per capire se si è obbligati.

    Cosa succede se non presento la dichiarazione pur essendo obbligato?

    L’omessa presentazione della dichiarazione è una violazione fiscale che espone a sanzioni amministrative. Tuttavia, se ci si ravvede spontaneamente entro i termini del ravvedimento operoso, la sanzione può essere ridotta: si versa l’imposta dovuta, gli interessi legali calcolati giorno per giorno e la sanzione in misura ridotta rispetto al minimo edittale, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

    Da leggere insieme

  • Art. 82 DPR 602/1973 – Versamento del prezzo di aggiudicazione

    Art. 82 DPR 602/1973 – Versamento del prezzo di aggiudicazione

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione.

    2. Se il prezzo non e’ versato nel termine, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell’ultimo incanto.

  • Detrazione provvigione agenzia immobiliare prima casa 730/2026

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sui compensi pagati all’agenzia immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale.
    • Tetto massimo: 1.000 euro di spesa detraibile (non di detrazione), per ogni contratto di compravendita.
    • In caso di acquisto in comproprietà, il limite di 1.000 euro si divide tra i comproprietari in base alla quota di proprietà.
    • La detrazione vale solo per l’acquisto dell’abitazione principale, non per seconde case o immobili a reddito.
    • Il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili (no contanti).
    • La detrazione massima concreta è 190 euro (19% di 1.000 euro).

    Come funziona la detrazione sulla provvigione all'agenzia

    Quando compri casa tramite un’agenzia immobiliare, paghi una provvigione – cioè il compenso per il servizio di intermediazione. Se l’immobile acquistato diventa la tua abitazione principale (quella in cui tu o la tua famiglia vivete abitualmente), quella spesa è in parte recuperabile nella dichiarazione dei redditi.

    La regola prevede una detrazione del 19% sul compenso pagato all’agenzia, ma solo fino a un tetto di spesa di 1.000 euro. In pratica, anche se hai pagato 3.000 euro di provvigione, puoi calcolare la detrazione solo su 1.000 euro. Il risparmio fiscale massimo è quindi 190 euro (il 19% di 1.000 euro).

    Attenzione al caso di comproprietà: se hai comprato casa insieme al coniuge (o a un’altra persona) e la provvigione è stata pagata in parti uguali, il limite di 1.000 euro si divide tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà di ciascuno. Con il 50% ciascuno, ognuno può detrarre il 19% su un massimo di 500 euro.

    La detrazione spetta solo per l’acquisto dell’abitazione principale. Non è possibile usarla per una seconda casa, un immobile destinato a locazione o qualsiasi altro uso diverso dalla dimora abituale.

    Riepilogo detrazione intermediazione immobiliare
    Voce Importo / regola
    Aliquota di detrazione 19%
    Massimale di spesa detraibile 1.000 euro
    Detrazione massima ottenibile 190 euro
    Immobile ammesso Solo abitazione principale
    Comproprietà Il limite di 1.000 euro si divide pro quota tra i comproprietari
    Rigo nel 730 Da E8 a E10, codice onere 17

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio comprano insieme un appartamento da adibire ad abitazione principale, ciascuno con il 50% di quota. Hanno pagato complessivamente 4.000 euro di provvigione all’agenzia (2.000 euro ciascuno). Il massimale è 1.000 euro per contratto, da dividere in base alla quota: ciascuno può detrarre il 19% su un massimo di 500 euro = 95 euro di detrazione a testa.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall’agenzia immobiliare con l’indicazione del compenso pagato
    • Prova del pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta bancomat o carta)
    • Rogito notarile di compravendita (per dimostrare che l’immobile è l’abitazione principale)
    • Eventuale accordo tra comproprietari che indica la percentuale di ripartizione della spesa

    Acquisto da parte di un solo intestatario

    Scenario. Sempronia acquista un appartamento come abitazione principale e paga all’agenzia una provvigione di 2.500 euro, con bonifico bancario.

    Come si applica. Il tetto di spesa detraibile è 1.000 euro. Sempronia indica 1.000 euro nel rigo E8/E9/E10 con codice 17. La detrazione spettante è il 19% di 1.000 euro = 190 euro di imposta in meno.

    In pratica

    • Provvigione effettivamente pagata: 2.500 euro
    • Spesa ammessa in detrazione: 1.000 euro (massimale)
    • Detrazione: 19% × 1.000 = 190 euro

    Acquisto in comproprietà al 50%

    Scenario. Tizio e sua moglie comprano casa in comproprietà al 50% e pagano 1.800 euro di provvigione. Entrambi dichiarano i redditi separatamente.

    Come si applica. Il limite di 1.000 euro si ripartisce in base alla quota di proprietà: 500 euro ciascuno. Tizio indica 500 euro nel suo 730, la moglie indica 500 euro nel suo. Ognuno ottiene una detrazione di 19% × 500 = 95 euro.

    In pratica

    • Limite per ciascun comproprietario (50%): 500 euro
    • Detrazione per ciascuno: 19% × 500 = 95 euro
    • La provvigione effettiva pagata (900 euro ciascuno) supera il limite, ma conta solo il tetto

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae sulla provvigione dell'agenzia?

    Il 19% della spesa sostenuta, ma solo fino a 1.000 euro di spesa. La detrazione massima è quindi 190 euro.

    Vale anche per l'acquisto di una seconda casa?

    No. La detrazione spetta solo per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale, cioè quella in cui il contribuente o la sua famiglia vive abitualmente.

    Se siamo in due comproprietari, il limite di 1.000 euro vale per ciascuno?

    No. Il limite di 1.000 euro è per l’operazione di acquisto e si divide tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà di ciascuno.

    Ho pagato la provvigione in contanti: posso detrarre?

    No. Dal 2020, la detrazione del 19% richiede che la spesa sia pagata con strumenti tracciabili. Il pagamento in contanti esclude il diritto alla detrazione.

    Quali documenti devo conservare?

    Devi tenere la fattura dell’agenzia e la ricevuta del pagamento tracciabile. Non si allegano al 730, ma vanno conservati per eventuali controlli.

    La detrazione sulla provvigione è cumulabile con quella sugli interessi del mutuo?

    Sì. Sono due detrazioni distinte: una riguarda la provvigione all’agenzia, l’altra gli interessi passivi sul mutuo. Puoi beneficiare di entrambe se hai i requisiti.

  • Art. 81 DPR 602/1973 – Secondo e terzo incanto immobiliare

    Art. 81 DPR 602/1973 – Secondo e terzo incanto immobiliare

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall’avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.

    2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.

  • Art. 80 DPR 602/1973 – Pubblicazione e notificazione avviso di vendita

    Art. 80 DPR 602/1973 – Pubblicazione e notificazione avviso di vendita

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l’avviso di vendita e’ inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed e’ affisso, a cura dell’ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell’esecuzione e all’albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.

    1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l’avviso di vendita e’ pubblicato sul sito internet dell’agente della riscossione.

    2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell’agente della riscossione, il giudice puo’ disporre: a) che degli incanti sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita’ commerciale; b) la vendita al valore stimato con l’ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato.

  • Articolo 44 TU Giustizia Tributaria – Misure per la definizione del contenzioso tributario pe

    Art. 44 D.Lgs. 175/2024 – Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

    2. Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di Cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui al comma 1.

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