Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 837 c.p.c.: articolo abrogato

    Art. 837 c.p.c.: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 89 L. 633/1941

    Art. 89 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo precedente, semprechè tali diritti spettino al cedente.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 89 DPR 602/1973 – Esenzione dell’azione revocatoria

    Art. 89 DPR 602/1973 – Esenzione dell’azione revocatoria

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  • CCNL Call Center e BPO: welfare, sanità integrativa e previdenza complementare 2026

    CCNL Call Center e BPO (Assocontact)

    CCNL Call Center e BPO: welfare, sanità integrativa e previdenza complementare 2026

    Fondo pensione Telemaco, nuovo fondo sanitario di settore e fondo bilaterale di solidarietà: il sistema di welfare contrattuale del CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO dopo il rinnovo dell’11 novembre 2025.

    In sintesi

    Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO prevede tre pilastri di welfare contrattuale: Telemaco (fondo pensione complementare, contribuzione datoriale all’1,6% dal 1° gennaio 2026), un fondo sanitario di settore interamente aziendale (120 € annui pro-capite, dal 1° luglio 2026) e il fondo bilaterale di solidarietà (contribuzione datoriale all’1,6%). Tutte e tre le voci sono novità o miglioramenti introdotti dal rinnovo novembre 2025.

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025
    Vigenza
    Trienni 2023-2025 e 2026-2028
    Ambito
    Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO (aggiornato al rinnovo novembre 2025)
    Strumento Contribuzione datoriale Decorrenza Destinatari
    Fondo pensione Telemaco 1,6% retribuzione imponibile TFR 1° gennaio 2026 (aumento di 0,2%) Lavoratori aderenti
    Fondo sanitario di settore 120 € annui pro-capite (interamente aziendale) 1° luglio 2026 (novità assoluta) T.I. e T.D. >12 mesi non iscritti ad altri piani
    Fondo bilaterale di solidarietà 1,6% (raddoppiato dal rinnovo 2025) Rinnovo 2025 Lavoratori del settore

    Telemaco: il fondo pensione del settore telecomunicazioni

    Telemaco è il fondo pensione complementare negoziale dei lavoratori del settore telecomunicazioni. È istituito dalla contrattazione collettiva di settore ed è gestito da un consiglio di amministrazione paritetico (rappresentanti di datori e sindacati). La sua mission è integrare la pensione pubblica INPS con una rendita complementare finanziata dai contributi versati nel corso della vita lavorativa.

    Per i lavoratori del CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO che aderiscono a Telemaco:

    • il TFR viene interamente trasferito al fondo (anziché rimanere in azienda o all’INPS);
    • il datore versa un contributo pari all’1,6% della retribuzione imponibile TFR (incrementato di 0,2 punti dal rinnovo novembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026);
    • il lavoratore può versare un contributo volontario aggiuntivo, usufruendo della deducibilità fiscale fino a 5.164,57 € annui;
    • i versamenti vengono investiti su linee di investimento a scelta del lavoratore (monetario, bilanciato, crescita ecc.).

    Il contributo datoriale è una componente retributiva differita: chi non aderisce a Telemaco perde questa quota. È quindi nell’interesse del lavoratore valutare attentamente l’adesione.

    Il nuovo fondo sanitario di settore dal 1° luglio 2026

    Il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha introdotto, con decorrenza 1° luglio 2026, un fondo sanitario di settore per i lavoratori del CCNL Telecomunicazioni, inclusa la parte speciale CRM/BPO. Le caratteristiche principali:

    • contribuzione interamente a carico aziendale: il datore versa 120 € annui pro-capite per ciascun lavoratore rientrante nel perimetro;
    • destinatari: lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato con contratto superiore a 12 mesi;
    • sono esclusi i lavoratori già iscritti ad altri piani sanitari collettivi aziendali (per evitare duplicazioni);
    • il regolamento e il perimetro di copertura (visite specialistiche, esami, ricoveri, ecc.) saranno definiti dagli organi del fondo.

    Attenzione: il fondo sanitario di settore è una novità assoluta del rinnovo 2025. Prima di tale rinnovo il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO non prevedeva un fondo sanitario di settore. Le coperture specifiche saranno rese note dal fondo non appena operativo.

    Il fondo bilaterale di solidarietà

    Il fondo bilaterale di solidarietà del settore telecomunicazioni eroga prestazioni di sostegno al reddito ai lavoratori in situazioni di difficoltà aziendale: cassa integrazione straordinaria, riduzione orario, crisi aziendale, riorganizzazione. Il rinnovo 2025 ha raddoppiato la contribuzione datoriale portandola all’1,6% della retribuzione, rispetto alla percentuale precedente (3% complessivo con la quota del fondo complementare, ma specificamente il bilaterale sale all’1,6%). Questo potenziamento garantisce una maggiore dotazione finanziaria per gestire le crisi del settore, che nel comparto CRM/BPO sono frequenti soprattutto in concomitanza con cambi di appalto e ristrutturazioni.

    Welfare aziendale e premi di risultato: gli accordi di secondo livello

    Oltre ai fondi contrattuali di settore, le aziende di call center possono istituire tramite accordi aziendali ulteriori misure di welfare:

    • piattaforme welfare con rimborsi per spese di istruzione, trasporto, assistenza familiare;
    • buoni pasto elettronici;
    • polizze assicurative integrative;
    • programmi di formazione continua e sviluppo professionale;
    • flessibilità oraria e smart working strutturato.

    Le somme erogate tramite welfare aziendale, entro i limiti fissati dalla normativa fiscale, sono esenti da contributi previdenziali e da IRPEF.

    Casi pratici

    Tizio – Adesione a Telemaco al primo anno di lavoro
    Tizio viene assunto il 1° aprile 2026. Ha 6 mesi per scegliere la destinazione del TFR. Dopo una consulenza con il sindacato, sceglie di aderire a Telemaco. Dal 1° ottobre 2026 il suo TFR scorre verso Telemaco insieme alla contribuzione datoriale dell’1,6%. A 30 anni di contribuzione, Telemaco stima (sul rendimento medio storico) un montante significativamente superiore rispetto al TFR lasciato in azienda, grazie al contributo datoriale aggiuntivo e ai rendimenti finanziari.
    Caia – Fondo sanitario dal 1° luglio 2026
    Caia è operatrice a tempo indeterminato dal 2023 e non è iscritta ad altri piani sanitari collettivi aziendali. Dal 1° luglio 2026, data di operatività del nuovo fondo sanitario di settore, la sua azienda inizia a versare 120 € annui per conto suo. Caia non sostiene alcun costo: il fondo le offre rimborsi per visite specialistiche ed esami diagnostici secondo il regolamento che verrà approvato dagli organi del fondo.
    Sempronio – Fondo bilaterale in cassa integrazione
    L’azienda di Sempronio affronta una crisi di appalto e attiva una procedura di riduzione orario. Il fondo bilaterale di solidarietà del settore, potenziato con la contribuzione all’1,6%, eroga un assegno di integrazione salariale a Sempronio per le ore non lavorate, integrando la retribuzione ridotta. Sempronio percepisce il 70-80% del normale stipendio invece di subire una pesante decurtazione, grazie alla dotazione del fondo rafforzata dal rinnovo 2025.

    Domande frequenti

    Cos’è Telemaco e come funziona per i lavoratori di call center?
    Telemaco è il fondo pensione complementare del settore telecomunicazioni. Il lavoratore che aderisce vi trasferisce il TFR e riceve la contribuzione datoriale (1,6% dal 2026). Al momento della pensione percepisce una rendita o un capitale aggiuntivo rispetto alla pensione INPS.
    Da quando esiste il fondo sanitario di settore e cosa copre?
    Il fondo sanitario è una novità del rinnovo novembre 2025, operativo dal 1° luglio 2026, interamente a carico aziendale (120 € annui pro-capite). Le coperture saranno definite dal regolamento del fondo.
    Chi paga il fondo sanitario: il lavoratore o l’azienda?
    Interamente l’azienda. Il lavoratore non ha costi diretti per il fondo sanitario di settore.
    Cosa copre il fondo bilaterale di solidarietà del settore TLC?
    Eroga assegni di integrazione salariale in caso di crisi aziendale, riduzione orario o riorganizzazione. La contribuzione datoriale è stata portata all’1,6% con il rinnovo 2025.
    I lavoratori a termine hanno diritto al welfare del CCNL?
    Sì, con distinzioni: il fondo sanitario vale per i contratti a termine superiori a 12 mesi; Telemaco è accessibile a qualunque lavoratore del settore che aderisca volontariamente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. La contribuzione a Telemaco è stata aggiornata al 1° gennaio 2026; il fondo sanitario di settore è operativo dal 1° luglio 2026. Per informazioni su Telemaco è possibile consultare il sito ufficiale del fondo; per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi al sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 88 DPR 602/1973 – Ammissione al passivo con riserva

    Art. 88 DPR 602/1973 – Ammissione al passivo con riserva

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e’ ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

    2. Nel fallimento, la riserva e’ sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando e’ inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio e’ stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

    3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2.

  • Vendite su Etsy e handmade: come si dichiarano

    In sintesi

    • Vendita occasionale: se vendi raramente e senza organizzazione stabile, i ricavi sono ‘redditi diversi da attività commerciali non esercitate abitualmente’ (rigo D5 del 730).
    • Attività abituale: se le vendite sono frequenti e organizzate, devi aprire la partita IVA e valutare il regime forfetario o ordinario.
    • Regime forfetario: per artigiani e commercianti handmade, il coefficiente di redditività applicabile alle attività di commercio è il 40% (codici ATECO commercio al dettaglio).
    • Imposta sostitutiva forfetaria: nel regime forfetario si paga il 15% sul reddito netto, oppure il 5% per i primi cinque anni di nuova attività.
    • Soglia ricavi forfetario: si può accedere se i ricavi dell’anno precedente non superano 85.000 euro; si esce in corso d’anno se si superano 100.000 euro.
    • Documenti da conservare: estratti conto del marketplace, fatture di acquisto materiali, registro delle vendite con date e importi.

    Vendite handmade: occasionali o attività vera e propria?

    Hai iniziato a vendere su Etsy i tuoi oggetti fatti a mano e ti chiedi se devi dichiarare quei guadagni. La risposta è quasi sempre sì, ma il modo in cui si dichiara dipende da quanto spesso vendi e quanto guadagni.

    Il fisco italiano distingue due situazioni molto diverse. La prima è la vendita occasionale: capita una volta ogni tanto, non c’è organizzazione stabile, non hai uno ‘shop’ sempre attivo. In questo caso i tuoi guadagni rientrano nei redditi diversi da attività commerciali non esercitate abitualmente. La seconda situazione è quella in cui vendi con regolarità, hai un negozio online sempre aperto, rifornisci continuamente le scorte: qui si parla di attività abituale, che richiede la partita IVA.

    Capire da che parte stai non è sempre semplice: non esiste una soglia di euro scritta nella legge per le vendite occasionali, ma conta la continuità, l’organizzazione e la ripetitività. Nei prossimi paragrafi vediamo come si dichiara in entrambi i casi, con esempi concreti.

    Confronto regimi fiscali per vendite handmade
    Situazione Dove si dichiara Imposta
    Vendita occasionale (non abituale) Rigo D5, codice 1, modello 730 IRPEF ordinaria a scaglioni
    Attività abituale – regime forfetario (commercio) Quadro LM, coefficiente redditività 40% Imposta sostitutiva 15% (o 5% primi 5 anni)
    Attività abituale – regime ordinario Quadro RF o RG, modello Redditi PF IRPEF ordinaria a scaglioni + IRAP

    Esempio pratico

    • Tizio vende ceramiche fatte a mano su Etsy. Nel 2025 ha incassato 3.200 euro in totale, con vendite sparse nell’arco dell’anno. Non ha un magazzino, non acquista materie prime in grandi quantità, vende quando ha tempo. Trattandosi di attività non esercitata abitualmente, Tizio compila il rigo D5 del modello 730, colonna 1 (codice 1), colonna 2 con 3.200 euro lordi e colonna 3 con le spese documentate (es. 400 euro di materiali), per un reddito netto di 2.800 euro soggetto a IRPEF. Se invece Tizio vendesse regolarmente tutto l’anno con uno shop sempre attivo e ricavi di 18.000 euro, dovrebbe avere la partita IVA in regime forfetario: il reddito imponibile sarebbe 18.000 x 40% = 7.200 euro, con imposta sostitutiva di 7.200 x 15% = 1.080 euro.

    Documenti necessari

    • Estratto conto del marketplace (Etsy, Amazon Handmade, ecc.) con riepilogo incassi 2025
    • Fatture e ricevute di acquisto materiali e forniture usati per la produzione
    • Registro cronologico delle vendite con date e importi (se attività non abituale)
    • Certificazione Unica se il marketplace ha applicato ritenute (causale V1 per attività commerciale occasionale)
    • Modello 730 o Redditi PF 2026 (a seconda del regime fiscale)

    Caso 1: Tizio vende qualche volta all'anno

    Scenario. Tizio è un impiegato e nel tempo libero crea gioielli con resina epossidica. Nel 2025 ha venduto su Etsy 15 collane per un totale di 1.350 euro. Non ha mai aperto la partita IVA e non intende farlo.

    Come si applica. Le vendite di Tizio sono chiaramente occasionali: pochi pezzi, nessuna organizzazione, nessun magazzino. I 1.350 euro rientrano nei redditi diversi da attività commerciali non esercitate abitualmente. Tizio li dichiara nel rigo D5 del modello 730, indicando il codice 1 nella colonna del tipo di reddito e l’importo lordo percepito. Può dedurre le spese inerenti (materiali, spedizioni) documentate con scontrini e ricevute. Su quanto resta paga l’IRPEF al suo scaglione ordinario.

    In pratica

    • Compila il rigo D5 del modello 730 con codice 1 e l’incasso lordo nella colonna 2.
    • Indica le spese documentate nella colonna 3 (materiali, imballaggio, spedizione).
    • L’importo netto si somma agli altri redditi e viene tassato con l’IRPEF ordinaria.
    • Conserva screenshot degli ordini Etsy e ricevute di acquisto materiali per almeno 5 anni.

    Caso 2: Caio produce e vende con regolarità tutto l'anno

    Scenario. Caio ha uno shop Etsy sempre attivo con oltre 200 prodotti a listino, gestisce i magazzini, acquista materie prime ogni mese e ha guadagnato 22.000 euro nel 2025. Non ha ancora la partita IVA e non sapeva di doverla aprire.

    Come si applica. La situazione di Caio è quella di un’attività commerciale esercitata abitualmente: continuità, organizzazione, investimento in materiali, shop sempre operativo. Avrebbe dovuto aprire la partita IVA prima di iniziare. Con ricavi di 22.000 euro avrebbe potuto accedere al regime forfetario (soglia ricavi anno precedente non superiori a 85.000 euro). In regime forfetario per attività di commercio al dettaglio il coefficiente di redditività è del 40%: reddito imponibile = 22.000 x 40% = 8.800 euro, imposta sostitutiva = 8.800 x 15% = 1.320 euro. Caio deve regolarizzare la posizione aprendo la partita IVA e presentando le dichiarazioni omesse, con il supporto di un commercialista.

    In pratica

    • Con ricavi regolari e continuativi serve la partita IVA: aprirla prima di iniziare a vendere.
    • Con ricavi sotto 85.000 euro dell’anno precedente si accede al regime forfetario.
    • Il coefficiente di redditività per commercio al dettaglio handmade è 40%.
    • L’imposta sostitutiva forfetaria è il 15%, oppure 5% per i nuovi operatori nei primi 5 anni.
    • Regolarizzare subito una posizione aperta senza P.IVA limita le sanzioni: farsi aiutare da un commercialista.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare i guadagni Etsy anche se sono pochi?

    Sì. Non esiste una soglia di esenzione per le vendite occasionali: anche 500 euro guadagnati vendendo oggetti fatti a mano vanno dichiarati nel rigo D5 del modello 730 come redditi diversi. Le spese documentate si possono dedurre.

    Quando devo aprire la partita IVA per le vendite handmade?

    Quando l’attività è esercitata in modo abituale e organizzato: shop sempre attivo, acquisto continuativo di materiali, vendite regolari durante l’anno. Non esiste un importo preciso di soglia: conta la continuità, non solo il fatturato.

    Cos'è il regime forfetario e mi conviene?

    Il regime forfetario è un regime semplificato per piccoli imprenditori e professionisti con ricavi non superiori a 85.000 euro l’anno precedente. Non si emette IVA, non si tengono scritture contabili complesse e si paga un’imposta sostitutiva del 15% su un reddito calcolato forfetariamente. Per commercio al dettaglio handmade il coefficiente di redditività è 40%: si tassa solo il 40% dei ricavi.

    Quanto pago di tasse con la partita IVA forfetaria su 15.000 euro di vendite Etsy?

    Con 15.000 euro di ricavi in regime forfetario (commercio al dettaglio, coefficiente 40%): reddito imponibile = 15.000 x 40% = 6.000 euro. Imposta sostitutiva = 6.000 x 15% = 900 euro. A cui vanno aggiunti i contributi previdenziali INPS (gestione artigiani o commercianti a seconda dell’attività).

    Il marketplace trattiene già una percentuale: devo dichiarare il lordo o il netto?

    Devi dichiarare l’incasso lordo percepito (prima delle commissioni del marketplace). Le commissioni di Etsy e le spese di transazione sono costi deducibili, ma vanno indicati separatamente come spese inerenti nella colonna 3 del rigo D5 (se occasionale) o nel calcolo del reddito forfetario o ordinario.

    Posso compensare le spese per materiali e attrezzatura?

    Se la vendita e’ occasionale puoi dedurre le spese documentate direttamente inerenti a quella singola vendita (rigo D5, colonna 3). Se hai la partita IVA in regime forfetario, le spese non si deducono analiticamente: la forfetizzazione dei costi e’ gia’ inclusa nel coefficiente di redditività (es. 40% per commercio = si tassa solo il 40% dei ricavi, il restante 60% copre forfetariamente i costi).

  • Credito d’imposta ZES unica 2026: chi può richiederlo e quanto vale, esempio

    In sintesi

    • Agevolazione triennale: vale per gli anni 2026, 2027 e 2028 (commi 439-452 L. 199/2025).
    • Aliquote note: dal 15% al 60% a seconda della regione e della dimensione dell’impresa (fino al 70% nelle zone Just Transition per le piccole imprese).
    • Investimento minimo 200.000 euro per progetto, massimo 100 milioni; terreni e immobili entro il 50% del totale.
    • Per il 2026 la finestra di comunicazione (31 marzo – 30 maggio) è già chiusa: chi ha comunicato deve inviare l’integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027, a pena di decadenza.
    • Il credito effettivo può essere inferiore a quello teorico: se le richieste superano il plafond (2.300 milioni per il 2026), l’AdE applica una riduzione proporzionale.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 439-452 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) confermano, per gli anni 2026, 2027 e 2028, il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), disciplinato dall’art. 16 del D.L. 124/2023. I modelli di comunicazione sono stati approvati con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 3882 del 30 gennaio 2026; la finestra 2026 per la comunicazione iniziale è andata dal 31 marzo al 30 maggio 2026. Le risorse stanziate sono pari a 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni per il 2027 e 750 milioni per il 2028.

    Approfondimento normativo completo: Commi 439-452 LB 2026: crediti d imposta ZES e ZLS, comunicazion.

    Chi può richiedere il credito ZES unica 2026

    Possono accedere al credito tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica e dimensione, che acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive situate nella ZES unica: le regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e le zone assistite di Abruzzo, Marche e Umbria. Non conta la sede legale dell’impresa, ma la localizzazione dell’investimento. Sono ammessi macchinari, impianti e attrezzature nuovi, oltre all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, con un vincolo: la componente immobiliare non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

    Il progetto deve valere almeno 200.000 euro (sotto questa soglia il credito non spetta) e al massimo 100 milioni. Restano esclusi i beni destinati alla vendita, i materiali di consumo e — punto spesso frainteso — i beni immateriali come il software, che non compaiono tra le categorie ammesse dall’art. 16 del D.L. 124/2023.

    Quanto vale il credito? A differenza del passato, le aliquote sono note e dipendono dalla regione e dalla dimensione dell’impresa, secondo la carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Regione / zona Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese
    Campania, Calabria, Sicilia, Puglia 60% 50% 40%
    Basilicata, Sardegna, Molise 50% 40% 30%
    Zone Just Transition (Puglia e Sardegna) fino al 70%
    Abruzzo, Marche, Umbria (zone assistite) 35% 25% 15%

    Attenzione: l’aliquota è il valore teorico massimo. Le risorse sono contingentate e, se il totale delle richieste supera il plafond annuale, l’Agenzia delle entrate applica a tutti una percentuale di riduzione proporzionale, comunicata dopo la chiusura delle comunicazioni integrative. Per il calendario completo degli adempimenti e il meccanismo a due fasi rinviamo alla guida dedicata: Credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno 2026: aliquote per regione, beni ammessi e finestre.

    Requisiti e adempimenti chiave

    • Investimento in beni strumentali nuovi destinati a una struttura produttiva nella ZES unica, di importo tra 200.000 e 100.000.000 di euro.
    • Terreni e immobili strumentali entro il 50% del valore complessivo del progetto.
    • Comunicazione iniziale all’AdE nella finestra 31 marzo – 30 maggio (per il 2026: chiusa il 30 maggio 2026).
    • Comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027, a pena di decadenza, con gli investimenti effettivamente realizzati.
    • Certificazione della documentazione di spesa secondo le regole del D.M. 17 maggio 2024.

    Caso 1: Tizio, ditta individuale di impiantistica, Napoli

    Scenario. Tizio gestisce una ditta individuale di installazioni elettriche con sede a Napoli, nel perimetro ZES unica. Per il 2026 ha pianificato l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per 250.000 euro, sopra la soglia minima di 200.000. Ha inviato la comunicazione iniziale all’AdE il 28 aprile 2026, entro il termine del 30 maggio, indicando le spese già sostenute e quelle previste entro fine anno.

    Come si legge in pratica. Come piccola impresa campana, Tizio applica l’aliquota teorica del 60%: su 250.000 euro di investimento ammissibile il credito teorico è di 150.000 euro. Ora il passaggio decisivo è la comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027: senza quella, il credito prenotato si perde anche se la comunicazione iniziale era regolare. Solo dopo l’integrativa l’AdE renderà nota l’eventuale percentuale di riduzione per il rispetto del plafond 2026 (2.300 milioni di euro): il credito effettivo compensabile in F24 potrà quindi risultare inferiore ai 150.000 teorici.

    Riepilogo Caso 1

    • Investimento: 250.000 euro in macchinari e attrezzature (sopra la soglia dei 200.000).
    • Aliquota teorica: 60% (piccola impresa, Campania).
    • Credito teorico: 150.000 euro.
    • Comunicazione iniziale: inviata entro il 30 maggio 2026.
    • Prossimo adempimento: integrativa 3-17 gennaio 2027, a pena di decadenza.

    Caso 2: Caia, SRL manifatturiera, Palermo

    Scenario. Caia è amministratrice unica di una SRL di medie dimensioni che produce componenti in plastica tecnica a Palermo. Nel triennio 2026-2028 la società programma investimenti in nuove linee di produzione per complessivi 900.000 euro, in tre tranche annuali da circa 300.000 euro. Ogni annualità ha la propria finestra di comunicazione.

    Come si legge in pratica. Come media impresa siciliana, la SRL applica l’aliquota teorica del 50%: su 300.000 euro l’anno, il credito teorico è di 150.000 euro per ciascuna annualità. La tranche 2026 è agganciata alla comunicazione già inviata entro il 30 maggio 2026; per le tranche 2027 e 2028 servirà una comunicazione distinta nelle rispettive finestre. Un dato da mettere in conto nella pianificazione: le risorse scendono nel tempo (2.300 milioni nel 2026, 1.000 nel 2027, 750 nel 2028), quindi il rischio di riduzione proporzionale del credito cresce nelle annualità successive. Rinviare l’investimento può significare trovare un plafond più basso.

    Riepilogo Caso 2

    • Piano triennale: 300.000 euro/anno per tre anni.
    • Aliquota teorica: 50% (media impresa, Sicilia); credito teorico 150.000 euro/anno.
    • Comunicazioni: una per ciascuna annualità, nella rispettiva finestra.
    • Plafond decrescente: 2.300 mln (2026), 1.000 mln (2027), 750 mln (2028).
    • Credito effettivo: soggetto a eventuale riparto proporzionale anno per anno.

    Caso 3: Sempronio, cooperativa di logistica, Reggio Calabria

    Scenario. Sempronio presiede una cooperativa di facchinaggio e logistica con sede a Reggio Calabria. Nel 2026 la cooperativa ha acquistato tre carrelli elevatori per 210.000 euro e un software di gestione magazzino per 20.000 euro. Il responsabile amministrativo si chiede se tutto l’importo di 230.000 euro sia ammissibile.

    Come si legge in pratica. No: i carrelli elevatori rientrano tra i beni strumentali nuovi destinati alla struttura produttiva nella ZES, ma il software non compare tra le categorie ammesse dall’art. 16 del D.L. 124/2023, che agevola macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali. La base ammissibile è quindi di 210.000 euro, comunque sopra la soglia minima di 200.000. Come piccola impresa calabrese, la cooperativa applica l’aliquota teorica del 60%: credito teorico di 126.000 euro, da consolidare con l’integrativa di gennaio 2027 e da rideterminare in caso di riparto. La documentazione di spesa va certificata secondo le regole del D.M. 17 maggio 2024 e conservata per i controlli.

    Riepilogo Caso 3

    • Investimento: 210.000 euro di carrelli (ammessi) + 20.000 di software (escluso).
    • Base ammissibile: 210.000 euro, sopra la soglia minima.
    • Aliquota teorica: 60% (piccola impresa, Calabria); credito teorico 126.000 euro.
    • Integrativa: 3-17 gennaio 2027, a pena di decadenza.
    • Documentazione: certificazione ex D.M. 17/05/2024 da conservare.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Qual è la percentuale del credito d'imposta ZES unica 2026?

    Dipende dalla regione e dalla dimensione dell’impresa: 60/50/40% per piccole, medie e grandi imprese in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia; 50/40/30% in Basilicata, Sardegna e Molise; fino al 70% per le piccole imprese nelle zone Just Transition di Puglia e Sardegna; 35/25/15% nelle zone assistite di Abruzzo, Marche e Umbria. Si tratta di aliquote teoriche: se le richieste superano il plafond annuale, l’AdE applica una riduzione proporzionale a tutti i beneficiari.

    Ho perso la finestra del 30 maggio 2026: posso ancora richiedere il credito?

    Per gli investimenti del 2026 no: la comunicazione iniziale era condizione necessaria a pena di decadenza e non è prevista una sanatoria tardiva. L’agevolazione però è triennale: per gli investimenti 2027 si aprirà una nuova finestra di comunicazione, ed è il momento di pianificare per arrivare pronti, tenendo conto che il plafond 2027 (1.000 milioni) è meno della metà di quello 2026.

    Cosa deve fare adesso chi ha inviato la comunicazione entro il 30 maggio 2026?

    Deve trasmettere la comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027, attestando gli investimenti effettivamente realizzati nel 2026. È un adempimento a pena di decadenza: senza integrativa il credito prenotato si perde, anche se la comunicazione iniziale era regolare.

    Un'impresa del Nord che apre uno stabilimento in Sicilia può accedere al credito ZES?

    Sì. Rileva la localizzazione della struttura produttiva destinataria dell’investimento, non la sede legale o la residenza fiscale dell’impresa. Restano fermi i requisiti dell’art. 16 del D.L. 124/2023: investimento minimo di 200.000 euro, beni strumentali nuovi, limite del 50% per la componente immobiliare.

    Il credito ZES unica è compatibile con altri incentivi, come l'iperammortamento 2026?

    In linea generale sì: il credito ZES è cumulabile con l’iperammortamento e con la Nuova Sabatini, purché il totale delle agevolazioni non superi il 100% del costo effettivamente sostenuto e siano rispettate le intensità massime di aiuto previste dalle regole europee. Ogni beneficio va calcolato sul costo al netto degli altri contributi ricevuti per le stesse spese (nettizzazione). La verifica va fatta misura per misura sul singolo investimento.

  • Art. 87 DPR 602/1973 – Ricorso per fallimento e ammissione al passivo

    Art. 87 DPR 602/1973 – Ricorso per fallimento e ammissione al passivo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il concessionario puo’, per conto dell’Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

    2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, e’ dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura.

    2-bis. L’agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato la trasmette senza ritardo all’Agenzia delle entrate e la approva, espressamente o omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell’Agenzia medesima.

  • Come leggere il prospetto di liquidazione 730-3

    In sintesi

    • Il modello 730-3 è il riepilogo dei calcoli del tuo 730: ti dice se hai un rimborso o un debito, e per quale importo.
    • Il prospetto mostra il reddito complessivo, le detrazioni e deduzioni applicate, l’imposta netta e le addizionali regionali e comunali.
    • Il risultato finale è la riga più importante: importo a credito (rimborso) oppure importo a debito (trattenuta in busta paga).
    • Se hai presentato il 730 congiunto con il coniuge, il prospetto ha due colonne separate: una per il dichiarante e una per il coniuge.
    • Chi ha un sostituto d’imposta riceve il rimborso in busta paga o sul cedolino pensione, di norma da luglio; chi non ce l’ha riceve il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
    • Il sostituto non esegue il rimborso o la trattenuta se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

    Cos'è il modello 730-3 e perché devi leggerlo con attenzione

    Quando presenti il modello 730, il CAF, il professionista abilitato o il tuo datore di lavoro elabora un documento chiamato modello 730-3: il prospetto di liquidazione. Si tratta del riepilogo di tutti i calcoli eseguiti sulla tua dichiarazione, e il soggetto che ti ha prestato assistenza è obbligato a consegnartene una copia prima dell’invio all’Agenzia delle Entrate.

    Il prospetto di liquidazione mostra, voce per voce, come si arriva al risultato finale: quanto reddito hai dichiarato, quali detrazioni e deduzioni ti sono state riconosciute, quanta imposta lorda è stata calcolata, quanto è stata ridotta grazie alle detrazioni, e infine se il confronto tra imposta dovuta e ritenute già versate ti dà un credito (cioè un rimborso) oppure un debito (cioè una somma da pagare). Le istruzioni ufficiali raccomandano di controllare attentamente questo documento per individuare eventuali errori prima che il conguaglio venga eseguito.

    Se hai presentato il 730 in forma congiunta con il coniuge, il prospetto 730-3 contiene due colonne distinte: una per il dichiarante e una per il coniuge. Ogni colonna mostra in modo indipendente redditi, detrazioni e risultato finale. Questo significa che uno dei due coniugi potrebbe risultare a credito e l’altro a debito, e i due importi vengono gestiti separatamente.

    Le voci principali del prospetto di liquidazione 730-3
    Voce del prospetto Cosa rappresenta
    Reddito complessivo Somma di tutti i redditi dichiarati (lavoro, casa, ecc.), prima delle deduzioni
    Oneri deducibili Spese che riducono direttamente il reddito su cui calcoli l'imposta (es. contributi previdenziali)
    Reddito imponibile Reddito complessivo al netto delle deduzioni: è la base su cui si calcola l'imposta lorda
    Imposta lorda Imposta calcolata applicando le aliquote IRPEF al reddito imponibile
    Detrazioni d'imposta Riduzioni dell'imposta lorda (per lavoro dipendente, familiari a carico, spese sanitarie, ecc.)
    Imposta netta Imposta lorda meno detrazioni: è la tua imposta effettiva per il 2025
    Addizionali regionale e comunale Imposte aggiuntive calcolate separatamente sull'IRPEF, a favore di Regione e Comune
    Ritenute operate Importi già trattenuti dal tuo datore di lavoro o ente pensionistico durante l'anno
    Risultato (credito/debito) Differenza tra imposta netta dovuta e ritenute già versate: positivo = rimborso, negativo = debito

    Esempio pratico

    • Tizio lavora come dipendente e nel 2025 ha percepito uno stipendio su cui il datore di lavoro ha già trattenuto le ritenute IRPEF. Il 730-3 mostra un’imposta netta di 4.200 euro e ritenute già versate per 4.500 euro: il risultato è un credito di 300 euro, che verrà rimborsato in busta paga a luglio. Caio, invece, ha cambiato lavoro a metà anno e il conguaglio effettuato dall’ultimo datore non ha coperto l’intero debito: il suo 730-3 mostra un debito di 180 euro, che sarà trattenuto dallo stipendio. Poiché 180 euro supera la soglia di 12 euro, la trattenuta viene eseguita.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica (CU) 2026 rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico
    • Copia del modello 730/2026 presentato
    • Prospetto di liquidazione 730-3 consegnato dal CAF, professionista o sostituto d’imposta
    • Documentazione delle spese detratte (ricevute, fatture, scontrini) per verifica delle detrazioni indicate
    • Attestati di versamento F24, se sono stati effettuati acconti o versamenti diretti

    Caso 1 – 730 senza sostituto: il rimborso arriva dall'Agenzia delle Entrate

    Scenario. Tizio ha presentato il 730/2026 senza sostituto d’imposta perché ha cambiato lavoro e nel 2026 è momentaneamente senza datore. Il prospetto 730-3 mostra un credito IRPEF di 420 euro.

    Come si applica. Poiché Tizio ha presentato il 730 senza sostituto, il rimborso non arriva in busta paga ma direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Se ha comunicato il proprio IBAN all’Agenzia, il rimborso viene accreditato sul conto corrente a partire dal mese di dicembre. Se non ha comunicato l’IBAN, l’Agenzia eroga il rimborso tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A. In entrambi i casi, l’Agenzia può effettuare controlli preventivi entro quattro mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione prima di erogare il rimborso.

    In pratica

    • Se hai presentato il 730 senza sostituto e sei a credito, il rimborso non passa dalla busta paga: lo eroga direttamente l’Agenzia delle Entrate, di norma a partire da dicembre.
    • Comunicare il proprio IBAN all’Agenzia delle Entrate accelera l’accredito ed evita l’attesa del titolo postale. Puoi farlo online tramite il sito agenziaentrate.gov.it.

    Caso 2 – 730 congiunto: due colonne, due risultati

    Scenario. Caio e sua moglie presentano il 730/2026 in forma congiunta. Caio è il dichiarante (ha indicato il suo datore di lavoro per il conguaglio). Il 730-3 mostra: colonna dichiarante, credito di 200 euro; colonna coniuge, debito di 80 euro.

    Come si applica. Le due colonne sono gestite separatamente. Il credito di 200 euro spettante a Caio viene rimborsato in busta paga a luglio dal suo datore di lavoro. Il debito di 80 euro della moglie viene trattenuto dallo stipendio della moglie stessa nello stesso periodo, poiché supera la soglia di 12 euro sotto la quale il sostituto non esegue il conguaglio. I due importi non si compensano automaticamente tra loro.

    In pratica

    • Nel 730 congiunto ogni coniuge ha il proprio risultato nella propria colonna: crediti e debiti non si sommano tra dichiarante e coniuge, ma vengono regolati separatamente in busta paga.
    • Il sostituto che effettua il conguaglio è quello del dichiarante: se il coniuge ha un sostituto diverso, i conguagli vengono effettuati dai rispettivi datori di lavoro in base a quanto indicato nel 730-3.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando mi viene consegnato il modello 730-3?

    Il soggetto che ti ha prestato assistenza (CAF, professionista o sostituto d’imposta) è tenuto a consegnartelo prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Le scadenze variano in base al mese di presentazione: ad esempio, per i 730 presentati entro il 31 maggio la consegna del 730-3 avviene entro il 15 giugno.

    Cosa significa 'imposta netta' nel prospetto 730-3?

    L’imposta netta è l’imposta IRPEF effettivamente dovuta per il 2025, cioè quella che resta dopo aver sottratto dall’imposta lorda tutte le detrazioni spettanti (per lavoro dipendente, familiari a carico, spese sanitarie, mutuo, ecc.). È la voce che viene confrontata con le ritenute già versate per determinare il credito o il debito finale.

    Il sostituto è obbligato a rimborsarmi anche piccoli importi?

    No. Il sostituto d’imposta non esegue il rimborso o la trattenuta se l’importo risultante dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro per ogni singola imposta o addizionale.

    Da quando viene rimborsato o trattenuto l'importo risultante dal 730?

    A partire dalla prima retribuzione utile dopo che il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, in genere dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti. Per i pensionati, le operazioni di conguaglio avvengono a partire dal secondo mese successivo alla ricezione del prospetto, in genere da agosto o settembre.

    Cosa faccio se nel 730-3 trovo un errore?

    Se l’errore è stato commesso dal CAF o dal professionista, devi segnalarglielo il prima possibile affinché elaborino un modello 730 rettificativo. Se invece sei tu ad aver fornito dati incompleti, puoi presentare un 730 integrativo (entro il 26 ottobre, se la correzione è a tuo favore) oppure il modello REDDITI PF 2026 se la correzione produce un maggiore debito.

    Il rimborso può essere ritardato rispetto a luglio?

    Sì. Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 entro quattro mesi dal termine di trasmissione. In tal caso il rimborso viene erogato dall’Agenzia stessa a partire da dicembre, entro il sesto mese successivo al termine di trasmissione.

  • Codice tributo sbagliato nell’F24: come si corregge

    In sintesi

    • Non serve un secondo pagamento: se l’importo versato è corretto, l’errore sul codice tributo si risolve con una semplice istanza di rettifica.
    • Strumento CIVIS: il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate permette di chiedere la correzione online, senza andare allo sportello.
    • In alternativa all’ufficio: si può presentare l’istanza di persona o per posta all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
    • L’F24 originale resta valido: l’Agenzia riallocare il versamento al tributo corretto, senza perdere la data di pagamento.
    • Agisci prima possibile: correggere l’errore tempestivamente evita che il sistema registri un omesso versamento sul tributo giusto.

    Cosa succede se sbagli il codice tributo nell'F24

    Il modello F24 è il modello unificato con cui si versano imposte, contributi e altri tributi. Ogni pagamento è identificato da un codice tributo, cioè un numero di quattro cifre che indica esattamente quale imposta si sta pagando. Se inserisci il codice tributo sbagliato – per esempio 4001 invece di 4100 – il versamento finisce ‘catalogato’ in modo errato nel sistema dell’Agenzia delle Entrate.

    La buona notizia è che non devi pagare di nuovo. L’errore sul codice tributo, quando l’importo complessivo versato è quello giusto, si risolve con una procedura di rettifica: si chiede all’Agenzia di spostare l’accredito dal tributo sbagliato a quello corretto. Il pagamento originale resta valido e la data rimane quella in cui hai pagato.

    Questa procedura di rettifica si chiama istanza di correzione della delega F24 e può essere presentata in due modi: tramite il servizio telematico CIVIS (disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia) oppure direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per il tuo domicilio fiscale.

    Modalità di correzione del codice tributo errato
    Canale Come si usa Chi può usarlo
    CIVIS (telematico) Area riservata Agenzia delle Entrate → Assistenza → CIVIS → Delega F24 Tutti i contribuenti con credenziali SPID/CIE/CNS
    Ufficio Agenzia delle Entrate Istanza cartacea con copia dell'F24 errato, di persona o per posta raccomandata Tutti i contribuenti
    Intermediario abilitato Il commercialista o CAF invia la richiesta per conto del contribuente Chi si affida a un professionista

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio doveva versare l’IRPEF a saldo con codice tributo 4001 (IRPEF persone fisiche) ma ha inserito per errore il codice 4033 (imposta sostitutiva su rivalutazione TFR). L’importo di 850 euro è stato accreditato sul tributo sbagliato. Tizio non paga di nuovo: accede a CIVIS, seleziona la delega F24 con la data del versamento e chiede la rettifica del codice da 4033 a 4001. L’Agenzia elabora la richiesta e riallocare l’importo al tributo corretto, mantenendo la data di pagamento originale. Nessuna sanzione, nessun interesse.

    Documenti necessari

    • Copia della delega F24 con il codice tributo errato
    • Credenziali di accesso all’area riservata (SPID, CIE o CNS) per l’istanza via CIVIS
    • Documento di identità (per istanza allo sportello)
    • Codice fiscale del contribuente
    • Eventuale delega se si agisce tramite intermediario

    Caso 1 – Tizio corregge online con CIVIS

    Scenario. Tizio ha presentato il modello 730 e deve versare un saldo IRPEF di 620 euro. Compila l’F24 in autonomia tramite home banking e, per distrazione, scrive il codice tributo 4100 (addizionale regionale IRPEF) invece di 4001 (IRPEF persone fisiche). Se ne accorge il giorno successivo.

    Come si applica. Tizio accede all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID, entra nella sezione ‘Assistenza’ e apre il servizio CIVIS. Seleziona la categoria ‘Delega F24’ e carica la copia della delega. Indica il codice tributo errato (4100) e quello corretto (4001), lascia una breve spiegazione e invia la richiesta. L’Agenzia elabora la correzione e la accredita sul tributo giusto. L’importo versato rimane valido con la data del pagamento originale.

    In pratica

    • L’accesso a CIVIS richiede SPID, CIE o CNS: verifica di avere le credenziali prima di iniziare.
    • Conserva la ricevuta della richiesta CIVIS: è la prova che hai segnalato l’errore.
    • Non versare di nuovo: un doppio pagamento crea un credito difficile da recuperare.

    Caso 2 – Caio si presenta all'ufficio

    Scenario. Caio, 72 anni, non usa internet e ha fatto l’F24 in banca. La banca ha indicato per errore il codice tributo sbagliato per un versamento di 430 euro. Caio non sa come usare CIVIS.

    Come si applica. Caio si reca all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate con la copia della ricevuta dell’F24 e un documento di identità. Allo sportello spiega l’errore e consegna un’istanza scritta (anche in forma libera) che indica il codice tributo errato, quello corretto e l’importo. L’ufficio protocolla la richiesta e provvede alla rettifica amministrativa. Se lo desidera, può delegare un familiare o un intermediario ad agire per lui.

    In pratica

    • L’istanza cartacea può essere anche in forma libera: scrivi nome, codice fiscale, data e importo del pagamento, codice errato e codice corretto.
    • Porta sempre la ricevuta originale dell’F24: è il documento che prova il versamento.
    • Verifica gli orari dell’ufficio sul sito dell’Agenzia: molti uffici richiedono appuntamento.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo pagare di nuovo se ho scritto il codice tributo sbagliato?

    No. Se l’importo versato è corretto, non è necessario un secondo pagamento. Basta presentare un’istanza di rettifica tramite CIVIS o all’ufficio dell’Agenzia affinché il versamento venga riallocato al tributo giusto.

    Cosa succede se non correggo l'errore?

    Il sistema registra un omesso versamento sul tributo corretto e un credito (o un importo errato) su quello sbagliato. Potresti ricevere una comunicazione di irregolarità o una cartella. È sempre meglio correggere subito.

    Quanto tempo ci vuole per la correzione con CIVIS?

    I tempi variano: di solito qualche settimana. Nel frattempo conserva la ricevuta della richiesta come prova che hai segnalato l’errore.

    Posso correggere qualsiasi errore nell'F24 con questa procedura?

    La procedura CIVIS riguarda principalmente la rettifica del codice tributo, del periodo di riferimento e dell’anno di competenza. Per errori sull’importo la situazione è diversa e può richiedere ulteriori valutazioni.

    Ci sono sanzioni per il codice tributo errato?

    Di norma no, se il pagamento è avvenuto nei termini e l’importo è corretto. L’errore sul solo codice tributo è considerato un errore materiale, non un omesso versamento, a condizione di procedere alla correzione.

    Posso usare CIVIS anche se ho pagato tramite il mio commercialista?

    Sì, l’istanza può essere presentata direttamente dal contribuente o dall’intermediario che ha effettuato il pagamento. Se hai un commercialista, può gestire la pratica per te.

    Vedi anche: Versare le ritenute con F24, Classificazione doganale delle merci, Come si pagano i contributi INPS con l’F24, Dichiarazione IVA integrativa, Come si compila e si paga un F24 e F24 e senza sostituto.

  • Art. 86 DPR 602/1973 – Fermo di beni mobili registrati

    Art. 86 DPR 602/1973 – Fermo di beni mobili registrati

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario puo’ disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

    2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e’ avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ eseguito il fermo.

    3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e’ soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita’, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

  • Ecobonus 2026: aliquote risparmio energetico nel 730/2026

    In sintesi

    • Aliquota differenziata dal 2025: 50% per le spese dei titolari di proprietà o diritto reale di godimento su abitazione principale; 36% per tutti gli altri immobili.
    • Divieto caldaie a gas dal 2025: non sono più detraibili le spese per sostituzione con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (condensazione e generatori d’aria calda a gas); restano agevolabili pompe di calore, sistemi ibridi, micro-cogeneratori e generatori a biomassa.
    • Massimale di detrazione variabile per tipo di intervento: 60.000 euro per involucro e infissi (codici 2+12 combinati), 30.000 euro per impianti di climatizzazione (codici 4+13 combinati).
    • Ripartizione in 10 rate annuali per le spese dal 2016 al 2025 (eccetto Superbonus con proprie regole).
    • Bonifico parlante obbligatorio con causale del versamento, codice fiscale del contribuente e P.IVA o CF del beneficiario.
    • Trasmissione ENEA obbligatoria entro 90 giorni dalla fine lavori, tramite bonusfiscali.enea.it, con attestato APE e scheda descrittiva dell’intervento.

    Come funziona l'Ecobonus nel 730/2026 (Sezione IV quadro E)

    L’Ecobonus – tecnicamente la detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti – va indicato nella Sezione IV del quadro E del modello 730/2026. Si applica a una vasta gamma di interventi su edifici di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, purché si tratti di edifici esistenti e non in costruzione.

    Dal 1° gennaio 2025 l’aliquota non è più univocamente del 65%: la regola generale è del 50% per le spese sostenute da chi è titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per tutti gli altri immobili l’aliquota scende al 36%. Questa differenziazione riguarda i principali interventi agevolati: riqualificazione energetica globale (codice 1), involucro dell’edificio (codice 2), pannelli solari (codice 3), sostituzione impianti climatizzazione (codice 4), schermature solari (codice 5), impianti a biomasse (codice 6), interventi su parti comuni condominiali (codici 8 e 9), finestre e infissi (codice 12), caldaie a condensazione classe A (codice 13), micro-cogeneratori (codice 14).

    Una novità rilevante del 2025 riguarda gli impianti di riscaldamento: non sono più detraibili le spese per la sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie a condensazione e generatori d’aria calda a condensazione a gas). Restano invece pienamente agevolabili: i micro-cogeneratori anche se alimentati a combustibili fossili, i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione).

    La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi (per esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio). È invece possibile richiederla per la parte di spesa eccedente eventuali incentivi disposti da regioni, province o comuni, se compatibili. Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale con causale che evidenzi la natura dell’intervento, il codice fiscale del contribuente e il numero di P.IVA o il codice fiscale del beneficiario.

    Principali interventi Ecobonus 2025: aliquote e massimali di detrazione
    Tipo di intervento (codice quadro E) Aliquota ab. principale Aliquota altri immobili Massimale detrazione
    Riqualificazione energetica globale (cod. 1) 50% 36% non superiore a 60.000 euro (tabella Appendice)
    Involucro edificio – pareti, coperture, pavimenti (cod. 2) 50% 36% 60.000 euro (combinato con cod. 12)
    Pannelli solari per acqua calda sanitaria (cod. 3) 50% 36% 60.000 euro
    Sost. impianti climatizzazione invernale (cod. 4) 50% 36% 30.000 euro (combinato con cod. 13)
    Finestre comprensive di infissi (cod. 12) 50% 36% 60.000 euro (combinato con cod. 2)
    Caldaie a condensazione classe ≥ A (cod. 13) – escluse caldaie fossili uniche 50% 36% 30.000 euro (combinato con cod. 4)
    Dispositivi multimediali controllo remoto con limite (cod. 16) 50% 36% 15.000 euro (limite spesa 23.077 euro)

    Esempio pratico

    • Tizio è proprietario e risiede nella propria abitazione principale. Nel 2025 sostiene 20.000 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con una pompa di calore (codice 4). Aliquota 50% per abitazione principale: detrazione 10.000 euro, fruibile in 10 rate da 1.000 euro l’anno. Caio, invece, sostituisce le finestre con infissi a bassa trasmittanza in un appartamento dato in locazione, spendendo 15.000 euro (codice 12): aliquota 36%, detrazione 5.400 euro in 10 rate da 540 euro.

    Documenti necessari

    • Fattura dell’impresa che esegue i lavori
    • Ricevuta del bonifico bancario o postale (con causale, CF contribuente, P.IVA/CF beneficiario)
    • Asseverazione del tecnico abilitato (o certificazione del produttore per finestre e caldaie ≤ 100 kW)
    • Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto da tecnico non coinvolto nei lavori, conservato dal contribuente (non richiesto per sola sostituzione finestre o pannelli solari)
    • Ricevuta di trasmissione telematica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori (portale bonusfiscali.enea.it)
    • Delibera assembleare e tabella millesimale, in caso di interventi su parti comuni condominiali

    Sostituzione della caldaia con pompa di calore nell'appartamento di residenza

    Scenario. Sempronio, proprietario dell’abitazione principale, sostituisce nel 2025 la vecchia caldaia a metano con una pompa di calore ad alta efficienza (codice 4), sostenendo una spesa di 12.000 euro. Non installa contestualmente nessun’altra caldaia a gas.

    Come si applica. La pompa di calore è intervento pienamente agevolabile nel 2025. Essendo l’immobile l’abitazione principale di Sempronio ed egli il titolare del diritto di proprietà, l’aliquota è del 50%. Detrazione: 12.000 × 50% = 6.000 euro, da suddividere in 10 rate annuali da 600 euro. Nel quadro E Sezione IV va indicato il codice ‘4’ in colonna 1, l’anno ‘2025’ in colonna 2, e il codice ‘3’ in colonna 6 per attestare il 50% per abitazione principale.

    In pratica

    • Verificare che l’intervento NON riguardi una caldaia unica alimentata a combustibili fossili (esclusa dal 2025)
    • Conservare l’asseverazione tecnica (o la certificazione del produttore se la potenza è ≤ 100 kW)
    • Trasmettere i dati all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori tramite bonusfiscali.enea.it

    Isolamento termico (cappotto) su appartamento in condominio – seconda casa

    Scenario. Caio possiede un appartamento in un condominio che usa come seconda casa (non abitazione principale). Nel 2025 il condominio esegue lavori di coibentazione delle pareti esterne (codice 8 – interventi sull’involucro di parti comuni condominiali esistenti). La quota di spesa imputata a Caio è 8.000 euro.

    Come si applica. L’immobile non è abitazione principale di Caio: l’aliquota applicabile è del 36%. Detrazione: 8.000 × 36% = 2.880 euro in 10 rate da 288 euro. In caso contrario, se Caio vi risiedesse come abitazione principale e fosse proprietario, potrebbe applicare il 50%: 8.000 × 50% = 4.000 euro.

    In pratica

    • Per le spese su parti comuni condominiali indicare il codice fiscale del condominio nella colonna 3 del quadro E
    • L’aliquota del 50% per abitazione principale (colonna 6, codice ‘3’) spetta solo ai titolari di diritto reale di godimento che la adibiscono ad abitazione principale
    • Richiedere all’amministratore la quota di spesa imputata e la documentazione per la dichiarazione

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è l'aliquota dell'Ecobonus nel 2025?

    Dal 2025 l’aliquota è del 50% per le spese dei titolari di proprietà o diritto reale di godimento su abitazione principale, e del 36% per tutti gli altri immobili. Non esiste più un’aliquota unica al 65% per i classici interventi Ecobonus sulle spese 2025.

    Le caldaie a gas sono ancora detraibili nel 2025?

    No, dal 1° gennaio 2025 non sono più detraibili le spese per la sostituzione o la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (gas). Restano agevolabili: pompe di calore, sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione), micro-cogeneratori, generatori a biomassa.

    Quante rate si deve scegliere per l'Ecobonus?

    Per le spese sostenute dal 2016 al 2025, la detrazione è obbligatoriamente ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Non è possibile scegliere un numero diverso di rate per gli interventi ordinari di risparmio energetico.

    È obbligatorio inviare i dati all'ENEA?

    Sì, per gli interventi di risparmio energetico occorre trasmettere telematicamente all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine lavori, i dati dell’attestato di prestazione energetica e la scheda descrittiva. La mancata trasmissione non comporta tuttavia la perdita del diritto alla detrazione.

    L'Ecobonus è cumulabile con la detrazione per ristrutturazione?

    No, la detrazione per risparmio energetico non è cumulabile con la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio per gli stessi interventi. Il contribuente deve scegliere quale agevolazione applicare.

    Chi può fruire dell'Ecobonus?

    Possono fruire della detrazione i titolari di proprietà, altri diritti reali di godimento, locatari o comodatari dell’immobile, nonché i familiari conviventi del possessore. Anche i condomini per le parti comuni. Il diritto si trasferisce, salvo diverso accordo, all’acquirente in caso di vendita dell’immobile.

    Vedi anche: PIR: esenzione plusvalenze e condizioni di durata nella dichiarazione 2026, Regime dichiarativo, amministrato e gestito, Ecobonus, Aliquota IRPEF 33%, Bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus e art. 1 T.U.B..

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