Art. 837 c.p.c.: articolo abrogato
Testo vigente – articolo abrogato.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40
Fonte: Normattiva.it.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Testo vigente – articolo abrogato.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40
Fonte: Normattiva.it.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
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Fonte: Normattiva.it.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Fondo pensione Telemaco, nuovo fondo sanitario di settore e fondo bilaterale di solidarietà: il sistema di welfare contrattuale del CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO dopo il rinnovo dell’11 novembre 2025.
Il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO prevede tre pilastri di welfare contrattuale: Telemaco (fondo pensione complementare, contribuzione datoriale all’1,6% dal 1° gennaio 2026), un fondo sanitario di settore interamente aziendale (120 € annui pro-capite, dal 1° luglio 2026) e il fondo bilaterale di solidarietà (contribuzione datoriale all’1,6%). Tutte e tre le voci sono novità o miglioramenti introdotti dal rinnovo novembre 2025.
| Strumento | Contribuzione datoriale | Decorrenza | Destinatari |
|---|---|---|---|
| Fondo pensione Telemaco | 1,6% retribuzione imponibile TFR | 1° gennaio 2026 (aumento di 0,2%) | Lavoratori aderenti |
| Fondo sanitario di settore | 120 € annui pro-capite (interamente aziendale) | 1° luglio 2026 (novità assoluta) | T.I. e T.D. >12 mesi non iscritti ad altri piani |
| Fondo bilaterale di solidarietà | 1,6% (raddoppiato dal rinnovo 2025) | Rinnovo 2025 | Lavoratori del settore |
Telemaco è il fondo pensione complementare negoziale dei lavoratori del settore telecomunicazioni. È istituito dalla contrattazione collettiva di settore ed è gestito da un consiglio di amministrazione paritetico (rappresentanti di datori e sindacati). La sua mission è integrare la pensione pubblica INPS con una rendita complementare finanziata dai contributi versati nel corso della vita lavorativa.
Per i lavoratori del CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO che aderiscono a Telemaco:
Il contributo datoriale è una componente retributiva differita: chi non aderisce a Telemaco perde questa quota. È quindi nell’interesse del lavoratore valutare attentamente l’adesione.
Il rinnovo dell’11 novembre 2025 ha introdotto, con decorrenza 1° luglio 2026, un fondo sanitario di settore per i lavoratori del CCNL Telecomunicazioni, inclusa la parte speciale CRM/BPO. Le caratteristiche principali:
Attenzione: il fondo sanitario di settore è una novità assoluta del rinnovo 2025. Prima di tale rinnovo il CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO non prevedeva un fondo sanitario di settore. Le coperture specifiche saranno rese note dal fondo non appena operativo.
Il fondo bilaterale di solidarietà del settore telecomunicazioni eroga prestazioni di sostegno al reddito ai lavoratori in situazioni di difficoltà aziendale: cassa integrazione straordinaria, riduzione orario, crisi aziendale, riorganizzazione. Il rinnovo 2025 ha raddoppiato la contribuzione datoriale portandola all’1,6% della retribuzione, rispetto alla percentuale precedente (3% complessivo con la quota del fondo complementare, ma specificamente il bilaterale sale all’1,6%). Questo potenziamento garantisce una maggiore dotazione finanziaria per gestire le crisi del settore, che nel comparto CRM/BPO sono frequenti soprattutto in concomitanza con cambi di appalto e ristrutturazioni.
Oltre ai fondi contrattuali di settore, le aziende di call center possono istituire tramite accordi aziendali ulteriori misure di welfare:
Le somme erogate tramite welfare aziendale, entro i limiti fissati dalla normativa fiscale, sono esenti da contributi previdenziali e da IRPEF.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. La contribuzione a Telemaco è stata aggiornata al 1° gennaio 2026; il fondo sanitario di settore è operativo dal 1° luglio 2026. Per informazioni su Telemaco è possibile consultare il sito ufficiale del fondo; per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi al sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e’ ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Nel fallimento, la riserva e’ sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando e’ inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio e’ stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.
3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2.
Hai iniziato a vendere su Etsy i tuoi oggetti fatti a mano e ti chiedi se devi dichiarare quei guadagni. La risposta è quasi sempre sì, ma il modo in cui si dichiara dipende da quanto spesso vendi e quanto guadagni.
Il fisco italiano distingue due situazioni molto diverse. La prima è la vendita occasionale: capita una volta ogni tanto, non c’è organizzazione stabile, non hai uno ‘shop’ sempre attivo. In questo caso i tuoi guadagni rientrano nei redditi diversi da attività commerciali non esercitate abitualmente. La seconda situazione è quella in cui vendi con regolarità, hai un negozio online sempre aperto, rifornisci continuamente le scorte: qui si parla di attività abituale, che richiede la partita IVA.
Capire da che parte stai non è sempre semplice: non esiste una soglia di euro scritta nella legge per le vendite occasionali, ma conta la continuità, l’organizzazione e la ripetitività. Nei prossimi paragrafi vediamo come si dichiara in entrambi i casi, con esempi concreti.
| Situazione | Dove si dichiara | Imposta |
|---|---|---|
| Vendita occasionale (non abituale) | Rigo D5, codice 1, modello 730 | IRPEF ordinaria a scaglioni |
| Attività abituale – regime forfetario (commercio) | Quadro LM, coefficiente redditività 40% | Imposta sostitutiva 15% (o 5% primi 5 anni) |
| Attività abituale – regime ordinario | Quadro RF o RG, modello Redditi PF | IRPEF ordinaria a scaglioni + IRAP |
Tizio vende ceramiche fatte a mano su Etsy. Nel 2025 ha incassato 3.200 euro in totale, con vendite sparse nell’arco dell’anno. Non ha un magazzino, non acquista materie prime in grandi quantità, vende quando ha tempo. Trattandosi di attività non esercitata abitualmente, Tizio compila il rigo D5 del modello 730, colonna 1 (codice 1), colonna 2 con 3.200 euro lordi e colonna 3 con le spese documentate (es. 400 euro di materiali), per un reddito netto di 2.800 euro soggetto a IRPEF. Se invece Tizio vendesse regolarmente tutto l’anno con uno shop sempre attivo e ricavi di 18.000 euro, dovrebbe avere la partita IVA in regime forfetario: il reddito imponibile sarebbe 18.000 x 40% = 7.200 euro, con imposta sostitutiva di 7.200 x 15% = 1.080 euro.
Scenario. Tizio è un impiegato e nel tempo libero crea gioielli con resina epossidica. Nel 2025 ha venduto su Etsy 15 collane per un totale di 1.350 euro. Non ha mai aperto la partita IVA e non intende farlo.
Come si applica. Le vendite di Tizio sono chiaramente occasionali: pochi pezzi, nessuna organizzazione, nessun magazzino. I 1.350 euro rientrano nei redditi diversi da attività commerciali non esercitate abitualmente. Tizio li dichiara nel rigo D5 del modello 730, indicando il codice 1 nella colonna del tipo di reddito e l’importo lordo percepito. Può dedurre le spese inerenti (materiali, spedizioni) documentate con scontrini e ricevute. Su quanto resta paga l’IRPEF al suo scaglione ordinario.
Scenario. Caio ha uno shop Etsy sempre attivo con oltre 200 prodotti a listino, gestisce i magazzini, acquista materie prime ogni mese e ha guadagnato 22.000 euro nel 2025. Non ha ancora la partita IVA e non sapeva di doverla aprire.
Come si applica. La situazione di Caio è quella di un’attività commerciale esercitata abitualmente: continuità, organizzazione, investimento in materiali, shop sempre operativo. Avrebbe dovuto aprire la partita IVA prima di iniziare. Con ricavi di 22.000 euro avrebbe potuto accedere al regime forfetario (soglia ricavi anno precedente non superiori a 85.000 euro). In regime forfetario per attività di commercio al dettaglio il coefficiente di redditività è del 40%: reddito imponibile = 22.000 x 40% = 8.800 euro, imposta sostitutiva = 8.800 x 15% = 1.320 euro. Caio deve regolarizzare la posizione aprendo la partita IVA e presentando le dichiarazioni omesse, con il supporto di un commercialista.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Sì. Non esiste una soglia di esenzione per le vendite occasionali: anche 500 euro guadagnati vendendo oggetti fatti a mano vanno dichiarati nel rigo D5 del modello 730 come redditi diversi. Le spese documentate si possono dedurre.
Quando l’attività è esercitata in modo abituale e organizzato: shop sempre attivo, acquisto continuativo di materiali, vendite regolari durante l’anno. Non esiste un importo preciso di soglia: conta la continuità, non solo il fatturato.
Il regime forfetario è un regime semplificato per piccoli imprenditori e professionisti con ricavi non superiori a 85.000 euro l’anno precedente. Non si emette IVA, non si tengono scritture contabili complesse e si paga un’imposta sostitutiva del 15% su un reddito calcolato forfetariamente. Per commercio al dettaglio handmade il coefficiente di redditività è 40%: si tassa solo il 40% dei ricavi.
Con 15.000 euro di ricavi in regime forfetario (commercio al dettaglio, coefficiente 40%): reddito imponibile = 15.000 x 40% = 6.000 euro. Imposta sostitutiva = 6.000 x 15% = 900 euro. A cui vanno aggiunti i contributi previdenziali INPS (gestione artigiani o commercianti a seconda dell’attività).
Devi dichiarare l’incasso lordo percepito (prima delle commissioni del marketplace). Le commissioni di Etsy e le spese di transazione sono costi deducibili, ma vanno indicati separatamente come spese inerenti nella colonna 3 del rigo D5 (se occasionale) o nel calcolo del reddito forfetario o ordinario.
Se la vendita e’ occasionale puoi dedurre le spese documentate direttamente inerenti a quella singola vendita (rigo D5, colonna 3). Se hai la partita IVA in regime forfetario, le spese non si deducono analiticamente: la forfetizzazione dei costi e’ gia’ inclusa nel coefficiente di redditività (es. 40% per commercio = si tassa solo il 40% dei ricavi, il restante 60% copre forfetariamente i costi).
I commi 439-452 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) confermano, per gli anni 2026, 2027 e 2028, il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), disciplinato dall’art. 16 del D.L. 124/2023. I modelli di comunicazione sono stati approvati con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 3882 del 30 gennaio 2026; la finestra 2026 per la comunicazione iniziale è andata dal 31 marzo al 30 maggio 2026. Le risorse stanziate sono pari a 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni per il 2027 e 750 milioni per il 2028.
Approfondimento normativo completo: Commi 439-452 LB 2026: crediti d imposta ZES e ZLS, comunicazion.
Possono accedere al credito tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica e dimensione, che acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive situate nella ZES unica: le regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e le zone assistite di Abruzzo, Marche e Umbria. Non conta la sede legale dell’impresa, ma la localizzazione dell’investimento. Sono ammessi macchinari, impianti e attrezzature nuovi, oltre all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, con un vincolo: la componente immobiliare non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Il progetto deve valere almeno 200.000 euro (sotto questa soglia il credito non spetta) e al massimo 100 milioni. Restano esclusi i beni destinati alla vendita, i materiali di consumo e — punto spesso frainteso — i beni immateriali come il software, che non compaiono tra le categorie ammesse dall’art. 16 del D.L. 124/2023.
Quanto vale il credito? A differenza del passato, le aliquote sono note e dipendono dalla regione e dalla dimensione dell’impresa, secondo la carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
| Regione / zona | Piccole imprese | Medie imprese | Grandi imprese |
|---|---|---|---|
| Campania, Calabria, Sicilia, Puglia | 60% | 50% | 40% |
| Basilicata, Sardegna, Molise | 50% | 40% | 30% |
| Zone Just Transition (Puglia e Sardegna) | fino al 70% | – | – |
| Abruzzo, Marche, Umbria (zone assistite) | 35% | 25% | 15% |
Attenzione: l’aliquota è il valore teorico massimo. Le risorse sono contingentate e, se il totale delle richieste supera il plafond annuale, l’Agenzia delle entrate applica a tutti una percentuale di riduzione proporzionale, comunicata dopo la chiusura delle comunicazioni integrative. Per il calendario completo degli adempimenti e il meccanismo a due fasi rinviamo alla guida dedicata: Credito d’imposta ZES Unica Mezzogiorno 2026: aliquote per regione, beni ammessi e finestre.
Scenario. Tizio gestisce una ditta individuale di installazioni elettriche con sede a Napoli, nel perimetro ZES unica. Per il 2026 ha pianificato l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per 250.000 euro, sopra la soglia minima di 200.000. Ha inviato la comunicazione iniziale all’AdE il 28 aprile 2026, entro il termine del 30 maggio, indicando le spese già sostenute e quelle previste entro fine anno.
Come si legge in pratica. Come piccola impresa campana, Tizio applica l’aliquota teorica del 60%: su 250.000 euro di investimento ammissibile il credito teorico è di 150.000 euro. Ora il passaggio decisivo è la comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027: senza quella, il credito prenotato si perde anche se la comunicazione iniziale era regolare. Solo dopo l’integrativa l’AdE renderà nota l’eventuale percentuale di riduzione per il rispetto del plafond 2026 (2.300 milioni di euro): il credito effettivo compensabile in F24 potrà quindi risultare inferiore ai 150.000 teorici.
Scenario. Caia è amministratrice unica di una SRL di medie dimensioni che produce componenti in plastica tecnica a Palermo. Nel triennio 2026-2028 la società programma investimenti in nuove linee di produzione per complessivi 900.000 euro, in tre tranche annuali da circa 300.000 euro. Ogni annualità ha la propria finestra di comunicazione.
Come si legge in pratica. Come media impresa siciliana, la SRL applica l’aliquota teorica del 50%: su 300.000 euro l’anno, il credito teorico è di 150.000 euro per ciascuna annualità. La tranche 2026 è agganciata alla comunicazione già inviata entro il 30 maggio 2026; per le tranche 2027 e 2028 servirà una comunicazione distinta nelle rispettive finestre. Un dato da mettere in conto nella pianificazione: le risorse scendono nel tempo (2.300 milioni nel 2026, 1.000 nel 2027, 750 nel 2028), quindi il rischio di riduzione proporzionale del credito cresce nelle annualità successive. Rinviare l’investimento può significare trovare un plafond più basso.
Scenario. Sempronio presiede una cooperativa di facchinaggio e logistica con sede a Reggio Calabria. Nel 2026 la cooperativa ha acquistato tre carrelli elevatori per 210.000 euro e un software di gestione magazzino per 20.000 euro. Il responsabile amministrativo si chiede se tutto l’importo di 230.000 euro sia ammissibile.
Come si legge in pratica. No: i carrelli elevatori rientrano tra i beni strumentali nuovi destinati alla struttura produttiva nella ZES, ma il software non compare tra le categorie ammesse dall’art. 16 del D.L. 124/2023, che agevola macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali. La base ammissibile è quindi di 210.000 euro, comunque sopra la soglia minima di 200.000. Come piccola impresa calabrese, la cooperativa applica l’aliquota teorica del 60%: credito teorico di 126.000 euro, da consolidare con l’integrativa di gennaio 2027 e da rideterminare in caso di riparto. La documentazione di spesa va certificata secondo le regole del D.M. 17 maggio 2024 e conservata per i controlli.
Dipende dalla regione e dalla dimensione dell’impresa: 60/50/40% per piccole, medie e grandi imprese in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia; 50/40/30% in Basilicata, Sardegna e Molise; fino al 70% per le piccole imprese nelle zone Just Transition di Puglia e Sardegna; 35/25/15% nelle zone assistite di Abruzzo, Marche e Umbria. Si tratta di aliquote teoriche: se le richieste superano il plafond annuale, l’AdE applica una riduzione proporzionale a tutti i beneficiari.
Per gli investimenti del 2026 no: la comunicazione iniziale era condizione necessaria a pena di decadenza e non è prevista una sanatoria tardiva. L’agevolazione però è triennale: per gli investimenti 2027 si aprirà una nuova finestra di comunicazione, ed è il momento di pianificare per arrivare pronti, tenendo conto che il plafond 2027 (1.000 milioni) è meno della metà di quello 2026.
Deve trasmettere la comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027, attestando gli investimenti effettivamente realizzati nel 2026. È un adempimento a pena di decadenza: senza integrativa il credito prenotato si perde, anche se la comunicazione iniziale era regolare.
Sì. Rileva la localizzazione della struttura produttiva destinataria dell’investimento, non la sede legale o la residenza fiscale dell’impresa. Restano fermi i requisiti dell’art. 16 del D.L. 124/2023: investimento minimo di 200.000 euro, beni strumentali nuovi, limite del 50% per la componente immobiliare.
In linea generale sì: il credito ZES è cumulabile con l’iperammortamento e con la Nuova Sabatini, purché il totale delle agevolazioni non superi il 100% del costo effettivamente sostenuto e siano rispettate le intensità massime di aiuto previste dalle regole europee. Ogni beneficio va calcolato sul costo al netto degli altri contributi ricevuti per le stesse spese (nettizzazione). La verifica va fatta misura per misura sul singolo investimento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Il concessionario puo’, per conto dell’Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, e’ dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura.
2-bis. L’agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato la trasmette senza ritardo all’Agenzia delle entrate e la approva, espressamente o omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell’Agenzia medesima.
Quando presenti il modello 730, il CAF, il professionista abilitato o il tuo datore di lavoro elabora un documento chiamato modello 730-3: il prospetto di liquidazione. Si tratta del riepilogo di tutti i calcoli eseguiti sulla tua dichiarazione, e il soggetto che ti ha prestato assistenza è obbligato a consegnartene una copia prima dell’invio all’Agenzia delle Entrate.
Il prospetto di liquidazione mostra, voce per voce, come si arriva al risultato finale: quanto reddito hai dichiarato, quali detrazioni e deduzioni ti sono state riconosciute, quanta imposta lorda è stata calcolata, quanto è stata ridotta grazie alle detrazioni, e infine se il confronto tra imposta dovuta e ritenute già versate ti dà un credito (cioè un rimborso) oppure un debito (cioè una somma da pagare). Le istruzioni ufficiali raccomandano di controllare attentamente questo documento per individuare eventuali errori prima che il conguaglio venga eseguito.
Se hai presentato il 730 in forma congiunta con il coniuge, il prospetto 730-3 contiene due colonne distinte: una per il dichiarante e una per il coniuge. Ogni colonna mostra in modo indipendente redditi, detrazioni e risultato finale. Questo significa che uno dei due coniugi potrebbe risultare a credito e l’altro a debito, e i due importi vengono gestiti separatamente.
| Voce del prospetto | Cosa rappresenta |
|---|---|
| Reddito complessivo | Somma di tutti i redditi dichiarati (lavoro, casa, ecc.), prima delle deduzioni |
| Oneri deducibili | Spese che riducono direttamente il reddito su cui calcoli l'imposta (es. contributi previdenziali) |
| Reddito imponibile | Reddito complessivo al netto delle deduzioni: è la base su cui si calcola l'imposta lorda |
| Imposta lorda | Imposta calcolata applicando le aliquote IRPEF al reddito imponibile |
| Detrazioni d'imposta | Riduzioni dell'imposta lorda (per lavoro dipendente, familiari a carico, spese sanitarie, ecc.) |
| Imposta netta | Imposta lorda meno detrazioni: è la tua imposta effettiva per il 2025 |
| Addizionali regionale e comunale | Imposte aggiuntive calcolate separatamente sull'IRPEF, a favore di Regione e Comune |
| Ritenute operate | Importi già trattenuti dal tuo datore di lavoro o ente pensionistico durante l'anno |
| Risultato (credito/debito) | Differenza tra imposta netta dovuta e ritenute già versate: positivo = rimborso, negativo = debito |
Tizio lavora come dipendente e nel 2025 ha percepito uno stipendio su cui il datore di lavoro ha già trattenuto le ritenute IRPEF. Il 730-3 mostra un’imposta netta di 4.200 euro e ritenute già versate per 4.500 euro: il risultato è un credito di 300 euro, che verrà rimborsato in busta paga a luglio. Caio, invece, ha cambiato lavoro a metà anno e il conguaglio effettuato dall’ultimo datore non ha coperto l’intero debito: il suo 730-3 mostra un debito di 180 euro, che sarà trattenuto dallo stipendio. Poiché 180 euro supera la soglia di 12 euro, la trattenuta viene eseguita.
Scenario. Tizio ha presentato il 730/2026 senza sostituto d’imposta perché ha cambiato lavoro e nel 2026 è momentaneamente senza datore. Il prospetto 730-3 mostra un credito IRPEF di 420 euro.
Come si applica. Poiché Tizio ha presentato il 730 senza sostituto, il rimborso non arriva in busta paga ma direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Se ha comunicato il proprio IBAN all’Agenzia, il rimborso viene accreditato sul conto corrente a partire dal mese di dicembre. Se non ha comunicato l’IBAN, l’Agenzia eroga il rimborso tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A. In entrambi i casi, l’Agenzia può effettuare controlli preventivi entro quattro mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione prima di erogare il rimborso.
Scenario. Caio e sua moglie presentano il 730/2026 in forma congiunta. Caio è il dichiarante (ha indicato il suo datore di lavoro per il conguaglio). Il 730-3 mostra: colonna dichiarante, credito di 200 euro; colonna coniuge, debito di 80 euro.
Come si applica. Le due colonne sono gestite separatamente. Il credito di 200 euro spettante a Caio viene rimborsato in busta paga a luglio dal suo datore di lavoro. Il debito di 80 euro della moglie viene trattenuto dallo stipendio della moglie stessa nello stesso periodo, poiché supera la soglia di 12 euro sotto la quale il sostituto non esegue il conguaglio. I due importi non si compensano automaticamente tra loro.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Il soggetto che ti ha prestato assistenza (CAF, professionista o sostituto d’imposta) è tenuto a consegnartelo prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Le scadenze variano in base al mese di presentazione: ad esempio, per i 730 presentati entro il 31 maggio la consegna del 730-3 avviene entro il 15 giugno.
L’imposta netta è l’imposta IRPEF effettivamente dovuta per il 2025, cioè quella che resta dopo aver sottratto dall’imposta lorda tutte le detrazioni spettanti (per lavoro dipendente, familiari a carico, spese sanitarie, mutuo, ecc.). È la voce che viene confrontata con le ritenute già versate per determinare il credito o il debito finale.
No. Il sostituto d’imposta non esegue il rimborso o la trattenuta se l’importo risultante dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro per ogni singola imposta o addizionale.
A partire dalla prima retribuzione utile dopo che il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, in genere dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti. Per i pensionati, le operazioni di conguaglio avvengono a partire dal secondo mese successivo alla ricezione del prospetto, in genere da agosto o settembre.
Se l’errore è stato commesso dal CAF o dal professionista, devi segnalarglielo il prima possibile affinché elaborino un modello 730 rettificativo. Se invece sei tu ad aver fornito dati incompleti, puoi presentare un 730 integrativo (entro il 26 ottobre, se la correzione è a tuo favore) oppure il modello REDDITI PF 2026 se la correzione produce un maggiore debito.
Sì. Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 entro quattro mesi dal termine di trasmissione. In tal caso il rimborso viene erogato dall’Agenzia stessa a partire da dicembre, entro il sesto mese successivo al termine di trasmissione.
Il modello F24 è il modello unificato con cui si versano imposte, contributi e altri tributi. Ogni pagamento è identificato da un codice tributo, cioè un numero di quattro cifre che indica esattamente quale imposta si sta pagando. Se inserisci il codice tributo sbagliato – per esempio 4001 invece di 4100 – il versamento finisce ‘catalogato’ in modo errato nel sistema dell’Agenzia delle Entrate.
La buona notizia è che non devi pagare di nuovo. L’errore sul codice tributo, quando l’importo complessivo versato è quello giusto, si risolve con una procedura di rettifica: si chiede all’Agenzia di spostare l’accredito dal tributo sbagliato a quello corretto. Il pagamento originale resta valido e la data rimane quella in cui hai pagato.
Questa procedura di rettifica si chiama istanza di correzione della delega F24 e può essere presentata in due modi: tramite il servizio telematico CIVIS (disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia) oppure direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per il tuo domicilio fiscale.
| Canale | Come si usa | Chi può usarlo |
|---|---|---|
| CIVIS (telematico) | Area riservata Agenzia delle Entrate → Assistenza → CIVIS → Delega F24 | Tutti i contribuenti con credenziali SPID/CIE/CNS |
| Ufficio Agenzia delle Entrate | Istanza cartacea con copia dell'F24 errato, di persona o per posta raccomandata | Tutti i contribuenti |
| Intermediario abilitato | Il commercialista o CAF invia la richiesta per conto del contribuente | Chi si affida a un professionista |
Esempio: Tizio doveva versare l’IRPEF a saldo con codice tributo 4001 (IRPEF persone fisiche) ma ha inserito per errore il codice 4033 (imposta sostitutiva su rivalutazione TFR). L’importo di 850 euro è stato accreditato sul tributo sbagliato. Tizio non paga di nuovo: accede a CIVIS, seleziona la delega F24 con la data del versamento e chiede la rettifica del codice da 4033 a 4001. L’Agenzia elabora la richiesta e riallocare l’importo al tributo corretto, mantenendo la data di pagamento originale. Nessuna sanzione, nessun interesse.
Scenario. Tizio ha presentato il modello 730 e deve versare un saldo IRPEF di 620 euro. Compila l’F24 in autonomia tramite home banking e, per distrazione, scrive il codice tributo 4100 (addizionale regionale IRPEF) invece di 4001 (IRPEF persone fisiche). Se ne accorge il giorno successivo.
Come si applica. Tizio accede all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID, entra nella sezione ‘Assistenza’ e apre il servizio CIVIS. Seleziona la categoria ‘Delega F24’ e carica la copia della delega. Indica il codice tributo errato (4100) e quello corretto (4001), lascia una breve spiegazione e invia la richiesta. L’Agenzia elabora la correzione e la accredita sul tributo giusto. L’importo versato rimane valido con la data del pagamento originale.
Scenario. Caio, 72 anni, non usa internet e ha fatto l’F24 in banca. La banca ha indicato per errore il codice tributo sbagliato per un versamento di 430 euro. Caio non sa come usare CIVIS.
Come si applica. Caio si reca all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate con la copia della ricevuta dell’F24 e un documento di identità. Allo sportello spiega l’errore e consegna un’istanza scritta (anche in forma libera) che indica il codice tributo errato, quello corretto e l’importo. L’ufficio protocolla la richiesta e provvede alla rettifica amministrativa. Se lo desidera, può delegare un familiare o un intermediario ad agire per lui.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
No. Se l’importo versato è corretto, non è necessario un secondo pagamento. Basta presentare un’istanza di rettifica tramite CIVIS o all’ufficio dell’Agenzia affinché il versamento venga riallocato al tributo giusto.
Il sistema registra un omesso versamento sul tributo corretto e un credito (o un importo errato) su quello sbagliato. Potresti ricevere una comunicazione di irregolarità o una cartella. È sempre meglio correggere subito.
I tempi variano: di solito qualche settimana. Nel frattempo conserva la ricevuta della richiesta come prova che hai segnalato l’errore.
La procedura CIVIS riguarda principalmente la rettifica del codice tributo, del periodo di riferimento e dell’anno di competenza. Per errori sull’importo la situazione è diversa e può richiedere ulteriori valutazioni.
Di norma no, se il pagamento è avvenuto nei termini e l’importo è corretto. L’errore sul solo codice tributo è considerato un errore materiale, non un omesso versamento, a condizione di procedere alla correzione.
Sì, l’istanza può essere presentata direttamente dal contribuente o dall’intermediario che ha effettuato il pagamento. Se hai un commercialista, può gestire la pratica per te.
Vedi anche: Versare le ritenute con F24, Classificazione doganale delle merci, Come si pagano i contributi INPS con l’F24, Dichiarazione IVA integrativa, Come si compila e si paga un F24 e F24 e senza sostituto.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario puo’ disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e’ avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ eseguito il fermo.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e’ soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita’, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
L’Ecobonus – tecnicamente la detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti – va indicato nella Sezione IV del quadro E del modello 730/2026. Si applica a una vasta gamma di interventi su edifici di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, purché si tratti di edifici esistenti e non in costruzione.
Dal 1° gennaio 2025 l’aliquota non è più univocamente del 65%: la regola generale è del 50% per le spese sostenute da chi è titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per tutti gli altri immobili l’aliquota scende al 36%. Questa differenziazione riguarda i principali interventi agevolati: riqualificazione energetica globale (codice 1), involucro dell’edificio (codice 2), pannelli solari (codice 3), sostituzione impianti climatizzazione (codice 4), schermature solari (codice 5), impianti a biomasse (codice 6), interventi su parti comuni condominiali (codici 8 e 9), finestre e infissi (codice 12), caldaie a condensazione classe A (codice 13), micro-cogeneratori (codice 14).
Una novità rilevante del 2025 riguarda gli impianti di riscaldamento: non sono più detraibili le spese per la sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie a condensazione e generatori d’aria calda a condensazione a gas). Restano invece pienamente agevolabili: i micro-cogeneratori anche se alimentati a combustibili fossili, i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione).
La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi (per esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio). È invece possibile richiederla per la parte di spesa eccedente eventuali incentivi disposti da regioni, province o comuni, se compatibili. Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale con causale che evidenzi la natura dell’intervento, il codice fiscale del contribuente e il numero di P.IVA o il codice fiscale del beneficiario.
| Tipo di intervento (codice quadro E) | Aliquota ab. principale | Aliquota altri immobili | Massimale detrazione |
|---|---|---|---|
| Riqualificazione energetica globale (cod. 1) | 50% | 36% | non superiore a 60.000 euro (tabella Appendice) |
| Involucro edificio – pareti, coperture, pavimenti (cod. 2) | 50% | 36% | 60.000 euro (combinato con cod. 12) |
| Pannelli solari per acqua calda sanitaria (cod. 3) | 50% | 36% | 60.000 euro |
| Sost. impianti climatizzazione invernale (cod. 4) | 50% | 36% | 30.000 euro (combinato con cod. 13) |
| Finestre comprensive di infissi (cod. 12) | 50% | 36% | 60.000 euro (combinato con cod. 2) |
| Caldaie a condensazione classe ≥ A (cod. 13) – escluse caldaie fossili uniche | 50% | 36% | 30.000 euro (combinato con cod. 4) |
| Dispositivi multimediali controllo remoto con limite (cod. 16) | 50% | 36% | 15.000 euro (limite spesa 23.077 euro) |
Tizio è proprietario e risiede nella propria abitazione principale. Nel 2025 sostiene 20.000 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con una pompa di calore (codice 4). Aliquota 50% per abitazione principale: detrazione 10.000 euro, fruibile in 10 rate da 1.000 euro l’anno. Caio, invece, sostituisce le finestre con infissi a bassa trasmittanza in un appartamento dato in locazione, spendendo 15.000 euro (codice 12): aliquota 36%, detrazione 5.400 euro in 10 rate da 540 euro.
Scenario. Sempronio, proprietario dell’abitazione principale, sostituisce nel 2025 la vecchia caldaia a metano con una pompa di calore ad alta efficienza (codice 4), sostenendo una spesa di 12.000 euro. Non installa contestualmente nessun’altra caldaia a gas.
Come si applica. La pompa di calore è intervento pienamente agevolabile nel 2025. Essendo l’immobile l’abitazione principale di Sempronio ed egli il titolare del diritto di proprietà, l’aliquota è del 50%. Detrazione: 12.000 × 50% = 6.000 euro, da suddividere in 10 rate annuali da 600 euro. Nel quadro E Sezione IV va indicato il codice ‘4’ in colonna 1, l’anno ‘2025’ in colonna 2, e il codice ‘3’ in colonna 6 per attestare il 50% per abitazione principale.
Scenario. Caio possiede un appartamento in un condominio che usa come seconda casa (non abitazione principale). Nel 2025 il condominio esegue lavori di coibentazione delle pareti esterne (codice 8 – interventi sull’involucro di parti comuni condominiali esistenti). La quota di spesa imputata a Caio è 8.000 euro.
Come si applica. L’immobile non è abitazione principale di Caio: l’aliquota applicabile è del 36%. Detrazione: 8.000 × 36% = 2.880 euro in 10 rate da 288 euro. In caso contrario, se Caio vi risiedesse come abitazione principale e fosse proprietario, potrebbe applicare il 50%: 8.000 × 50% = 4.000 euro.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Dal 2025 l’aliquota è del 50% per le spese dei titolari di proprietà o diritto reale di godimento su abitazione principale, e del 36% per tutti gli altri immobili. Non esiste più un’aliquota unica al 65% per i classici interventi Ecobonus sulle spese 2025.
No, dal 1° gennaio 2025 non sono più detraibili le spese per la sostituzione o la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (gas). Restano agevolabili: pompe di calore, sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione), micro-cogeneratori, generatori a biomassa.
Per le spese sostenute dal 2016 al 2025, la detrazione è obbligatoriamente ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Non è possibile scegliere un numero diverso di rate per gli interventi ordinari di risparmio energetico.
Sì, per gli interventi di risparmio energetico occorre trasmettere telematicamente all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine lavori, i dati dell’attestato di prestazione energetica e la scheda descrittiva. La mancata trasmissione non comporta tuttavia la perdita del diritto alla detrazione.
No, la detrazione per risparmio energetico non è cumulabile con la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio per gli stessi interventi. Il contribuente deve scegliere quale agevolazione applicare.
Possono fruire della detrazione i titolari di proprietà, altri diritti reali di godimento, locatari o comodatari dell’immobile, nonché i familiari conviventi del possessore. Anche i condomini per le parti comuni. Il diritto si trasferisce, salvo diverso accordo, all’acquirente in caso di vendita dell’immobile.
Vedi anche: PIR: esenzione plusvalenze e condizioni di durata nella dichiarazione 2026, Regime dichiarativo, amministrato e gestito, Ecobonus, Aliquota IRPEF 33%, Bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus e art. 1 T.U.B..