Autore: Andrea Marton

  • Art. 131 Cod. Amb. – controllo degli scarichi di sostanze pericolose

    Art. 131 Cod. Amb. – controllo degli scarichi di sostanze pericolose

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell’autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

  • Art. 82 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 82 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 82 L. Fall. – Contratto di assicurazione

    Contratto di assicurazione

  • CCNL Lavoro Domestico: periodo di prova di colf e badanti

    CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

    In sintesi

    Il CCNL Domestico prevede un periodo di prova di 30 giorni di lavoro effettivo per tutti i livelli (A, B, C, D e relativi “S”). Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. La prova va indicata per iscritto nella lettera di assunzione, altrimenti il rapporto si considera definitivo dall’inizio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
    Ultimo rinnovo
    28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
    Vigenza
    Fino al 31 ottobre 2028
    Platea
    ~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova CCNL Domestico
    Livelli Durata prova Modalità recesso
    Tutti i livelli (A, AS, B, BS, C, CS, D, DS) 30 giorni lavorativi Libera per entrambe le parti, retribuzione fino al giorno di cessazione

    A differenza di altri CCNL (es. Commercio: prova 60-180gg), il CCNL Domestico ha la prova più breve e uguale per tutti i livelli.

    La prova obbligatoria nella lettera di assunzione

    La lettera di assunzione (obbligatoria nel CCNL Domestico) deve indicare espressamente il periodo di prova, altrimenti si considera non pattuita e il rapporto è definitivo fin dall’inizio.

    Il termine massimo è di 30 giorni di lavoro effettivo (non 30 giorni di calendario): per i conviventi sono ~30 giorni di calendario, per i non conviventi part-time possono essere settimane o mesi se ci si sente in pochi giorni alla settimana.

    Recesso durante la prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza necessità di motivazione. La cessazione del rapporto è immediata.

    Il lavoratore riceve la retribuzione per i giorni effettivamente lavorati, più la quota di tredicesima maturata, più le ferie maturate (se non godute, pagate come “ferie non godute”).

    Calcolo della prova: 30 giorni di lavoro effettivo

    Il calcolo dei 30 giorni considera solo i giorni di lavoro effettivo:

    • I giorni di malattia o infortunio NON contano (la prova si “sospende”)
    • I giorni di ferie NON contano
    • I giorni di festività non lavorate NON contano
    • I sabati e le domeniche di riposo NON contano

    Esempio: colf non convivente che lavora il martedì e il giovedì (2 giorni/settimana): la prova di 30 giorni si raggiunge in 15 settimane (~3,5 mesi).

    Cosa succede dopo la prova

    Superata la prova:

    • Il rapporto diventa definitivo e si applicano tutte le tutele del CCNL (preavviso, comporto, ecc.)
    • L’anzianità di servizio decorre dal primo giorno di lavoro (non dalla fine della prova)
    • I giorni di prova sono computati per maturazione di ferie, tredicesima, TFR

    Casi pratici

    Tizio – Recesso del lavoratore al 20° giorno di prova
    Tizio è colf livello B, in prova da 20 giorni di lavoro effettivo. Non si trova a suo agio e dà le dimissioni. Recede liberamente, senza preavviso. Riceve la retribuzione per i 20 giorni più la quota proporzionale di tredicesima (~€ 65) e ferie (~€ 109).
    Caia – Conferma in servizio dopo 30 giorni
    Caia è badante CS in prova. Dopo 30 giorni di lavoro effettivo il datore conferma il rapporto. La sua anzianità di servizio decorre dal primo giorno di assunzione, non dalla fine della prova. I 30 giorni contano per ferie, tredicesima e TFR.
    Sempronio – Recesso del datore durante la prova
    Sempronio è in prova da 25 giorni quando il datore gli comunica recesso per «mancato superamento della prova». Recesso libero, nessun preavviso. Sempronio riceve i giorni di lavoro effettivo + ferie maturate. Non può contestare il licenziamento (è prova).

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova nel CCNL Domestico?
    30 giorni di LAVORO EFFETTIVO per tutti i livelli (A, AS, B, BS, C, CS, D, DS). Per i conviventi sono ~30 giorni di calendario; per i non conviventi part-time può durare diversi mesi (es. 2 giorni/settimana = 15 settimane).
    La prova deve essere scritta?
    Sì, OBBLIGATORIAMENTE indicata nella lettera di assunzione. Se manca la clausola scritta, la prova si considera non pattuita e il rapporto è definitivo dall’inizio (con tutte le tutele).
    Posso essere licenziata durante la prova?
    Sì, liberamente e senza preavviso. Riceverai però la retribuzione per i giorni di lavoro effettivo, la quota di tredicesima maturata e le ferie maturate non godute.
    La malattia sospende il periodo di prova?
    Sì, i giorni di malattia, infortunio, ferie e festività non lavorate NON contano nei 30 giorni di prova. La prova “si sospende” e riprende al rientro.
    Dopo la prova ho diritto al TFR?
    Sì, il TFR matura dal primo giorno di lavoro effettivo, anche durante la prova. La frase comune “in prova non si matura TFR” è sbagliata.
    Cosa succede se la prova non è scritta?
    Il rapporto si considera definitivo dall’inizio: si applicano tutte le tutele del CCNL (preavviso, comporto malattia, divieto di licenziamento senza motivo). È una tutela importante per il lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti e malattia e infortunio di colf e badanti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 51 D.Lgs. 150/2022 – Inutilizzabilità

    Art. 51 D.Lgs. 150/2022 – Inutilizzabilità

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell’esecuzione della pena, fatti salvi i contenuti della relazione di cui all’articolo 57 e fermo quanto disposto nell’articolo 50, comma 1.

  • Art. 186 RD 12/1941 – Classificazione dei promovibili – Revisione e rinnovazione dello scrutinio

    Art. 186 RD 12/1941 – Classificazione dei promovibili – Revisione e rinnovazione dello scrutinio

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Classificazione dei promovibili – Revisione e rinnovazione dello scrutinio. La classificazione per merito distinto dei consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato e dei primi pretori…, deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti. Per la deliberazione relativa allo scrutinio, per la revisione e la rinnovazione dello stesso si applicano le norme contenute negli ultimi quattro commi dell’artigolo 167 e nel primo comma dell’art. 170.

  • Art. 13 L. 24/2017 – Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità

    Art. 13 L. 24/2017 – Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro quarantacinque giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.

  • Art. 29 novies Cod. Amb. – Modifica degli impianti o variazione del gestore

    Art. 29 Novies Cod. Amb. – Modifica degli impianti o variazione del gestore

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

    2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all’autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 29-ter, commi 1 e

    2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile. 3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l’autorità competente e l’autorità di controllo di cui all’articolo 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l’installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull’ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell’autorizzazione integrata ambientale.

    4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all’autorità competente, anche nelle forme dell’autocertificazione ai fini della volturazione dell’autorizzazione integrata ambientale. .

  • Art. 109 D.P.R. 115/2002

    Art. 109 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

  • Art. 36 TUEL – Articolo 36

    Art. 36 TUEL – Articolo 36

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

    2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.

  • Art. 51 Cod. Amb. – [Abrogato]

    Art. 51 Cod. Amb. – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Art. 163 D.Lgs. 259/2003 – Titoli di abilitazione

    Art. 163 D.Lgs. 259/2003 – Titoli di abilitazione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle imprese e del made in Italy sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti: a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione; b) le modalità di espletamento dei servizi; c) gli esami per il conseguimento dei titoli; d) l’ammissione agli esami; e) le prove d’esame; f) la costituzione delle commissioni esaminatrici; g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.

    2. Dall’emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall’articolo 5 dell’allegato n. 25. articolo precedente articolo successivo

  • Interpello fiscale: esempi pratici sull’art. 11 Statuto del contribuente

    Interpello fiscale: esempi pratici sull’art. 11 Statuto del contribuente

    In sintesi

    • L’art. 11 della L. 212/2000 consente al contribuente di interpellare l’Agenzia delle Entrate per conoscere il trattamento fiscale di un caso concreto e personale.
    • Si può chiedere l’interpretazione in caso di obiettiva incertezza, la qualificazione di una fattispecie, l’applicazione della disciplina dell’abuso del diritto, la disapplicazione di norme antielusive e l’accesso a regimi speciali.
    • L’amministrazione risponde entro 90 giorni (termine sospeso dal 1° al 31 agosto e per i pareri di altre amministrazioni).
    • Vale il silenzio-assenso: se la risposta non arriva nel termine, vale la soluzione prospettata dal contribuente.

    La norma (art. 11, L. 212/2000)

    «Il contribuente può interpellare l’amministrazione finanziaria per la corretta interpretazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione […]. La risposta […] è resa […] entro novanta giorni […]. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell’amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.»

    Tipo di interpello Oggetto
    Interpretativo Norma di obiettiva incertezza
    Qualificatorio Qualificazione della fattispecie concreta
    Anti-abuso Disciplina dell’abuso del diritto (art. 10-bis)
    Disapplicativo Disapplicazione di norme antielusive
    Probatorio/regimi speciali Sussistenza di condizioni ed elementi probatori

    Tre casi pratici

    Operazione straordinaria a rischio abuso

    Un’impresa progetta una riorganizzazione e teme la contestazione di abuso del diritto.

    Cosa fare: Presentare interpello anti-abuso descrivendo l’operazione: la risposta dell’Agenzia mette al riparo dalle sanzioni e dà certezza preventiva.

    Norma nuova di dubbia applicazione

    Una disposizione appena introdotta non è chiara per il caso del contribuente.

    Cosa fare: Presentare interpello interpretativo prima di applicare la norma: si evita il rischio sanzionatorio e si documenta la buona fede ex art. 10.

    Risposta che non arriva

    Sono passati 90 giorni e l’Agenzia non ha risposto.

    Cosa fare: Applicare la soluzione prospettata: opera il silenzio-assenso e il comportamento conforme è tutelato.

    Spunti pratici

    • La risposta all’interpello vincola l’amministrazione limitatamente al caso e al richiedente; non ha valore di norma generale.
    • L’istanza deve essere preventiva e contenere la descrizione puntuale del caso e la soluzione proposta dal contribuente.
    • L’interpello rafforza la tutela dell’affidamento (art. 10): conviene conservarne copia con la risposta.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 11
    • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (riforma dell’interpello)
    • D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 156 (disciplina degli interpelli)

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