Art. 94 DPR 602/1973 – Incompletezza distinte di versamento (abrogato)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti ( Art.18 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall' art.5 del d.lgs n.470 del 1993 ) 1.
Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto nazionale di statistica – ISTAT – l'elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione – AIPA, l'elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e standards.
Fonte: Normattiva.it.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. E’ soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell’ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonche’ degli oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l’imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi.
Un’associazione sportiva dilettantistica, una pro loco, un’associazione di promozione sociale: per definizione nascono per scopi che non sono il profitto. Eppure spesso organizzano eventi, vendono gadget o offrono servizi a pagamento. In questi casi, anche le associazioni entrano nel perimetro dell’IVA.
La regola di base (art. 4 DPR 633/1972) è semplice: l’attività istituzionale – quella che realizza lo scopo sociale, rivolta ai soci – è fuori campo IVA. Solo l’attività commerciale, quella svolta verso il pubblico a titolo oneroso, è rilevante ai fini dell’imposta. Per questa parte occorre aprire una partita IVA, tenere una contabilità separata e, se necessario, presentare la dichiarazione annuale.
La legge 398/1991 ha introdotto un regime speciale che semplifica molto la vita alle associazioni che hanno ricavi commerciali contenuti. Il meccanismo centrale è la detrazione forfettaria dell’IVA: invece di calcolare analiticamente quanto IVA è stata pagata sugli acquisti inerenti all’attività commerciale, si applica una percentuale fissa sull’IVA delle vendite. Il risultato è un’IVA da versare pari al 50% di quella addebitata sulle operazioni imponibili (o al 10% per alcune prestazioni). Il risparmio in termini di lavoro contabile è notevole.
| Parametro | Valore/regola |
|---|---|
| Soglia ricavi commerciali | Fino a 400.000 euro nell'anno |
| Detrazione IVA forfettaria (regola generale) | 50% dell'IVA sulle operazioni imponibili |
| Detrazione IVA forfettaria (alcune prestazioni) | 10% dell'IVA sulle operazioni imponibili |
| Attività istituzionale | Fuori campo IVA – non rilevante |
| Attività commerciale | Soggetta a IVA ordinaria con detrazione forfettaria |
| Adempimenti | Semplificati rispetto al regime ordinario |
Un’associazione sportiva dilettantistica incassa 30.000 euro da corsi di nuoto aperti al pubblico (operazioni imponibili al 22%). L’IVA addebitata nelle fatture è 6.600 euro. Con il regime forfettario della legge 398, la detrazione spettante è il 50% di 6.600 euro = 3.300 euro. L’IVA da versare è quindi 3.300 euro. L’associazione non deve calcolare quanto IVA ha pagato su ogni acquisto (palloni, cloro, attrezzature): la percentuale forfettaria copre tutto.
Scenario. Tizio è il presidente di un’associazione culturale che organizza mostre ed eventi a pagamento per il pubblico. I ricavi commerciali annui ammontano a 120.000 euro. L’associazione ha optato per il regime della legge 398/1991.
Come si applica. Poiché i ricavi commerciali restano ben al di sotto dei 400.000 euro, l’associazione può mantenere il regime forfettario. L’IVA sulle operazioni imponibili viene dimezzata ai fini della detrazione: se emette fatture con 22.000 euro di IVA in un anno, ne versa 11.000 euro e non deve analizzare le singole fatture di acquisto. Le attività istituzionali – i corsi riservati ai soci, le assemblee, le attività sociali tipiche – rimangono fuori campo IVA e non entrano nel conteggio.
Scenario. Caio presiede un’associazione sportiva dilettantistica che, oltre ai corsi per soci, organizza un torneo estivo aperto al pubblico con biglietti d’ingresso e vendita di merchandising. I proventi di queste attività commerciali superano 450.000 euro in un anno eccezionale.
Come si applica. Con il superamento della soglia di 400.000 euro, il regime agevolato della legge 398 decade dall’anno successivo. L’associazione deve passare al regime IVA ordinario: l’IVA sugli acquisti si detrae analiticamente in base all’inerenza di ogni spesa all’attività commerciale, con tutti gli obblighi contabili del regime ordinario. È un cambio significativo in termini di adempimenti: diventa necessario registrare e documentare ogni acquisto inerente all’attività imponibile.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
No. Il regime è riservato alle associazioni (sportive dilettantistiche, di promozione sociale e categorie assimilate) che hanno esercitato l’opzione e i cui ricavi da attività commerciale non superano 400.000 euro nell’anno. Occorre comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate.
Si prende l’IVA addebitata nelle operazioni imponibili e se ne versa il 50% (oppure il 10% per alcune prestazioni specifiche). Non si analizzano le singole fatture di acquisto: la percentuale forfettaria sostituisce la detrazione analitica.
No. L’attività istituzionale rivolta ai soci è fuori campo IVA e non rileva ai fini del regime 398. Solo i proventi da attività commerciale verso il pubblico entrano nel conteggio e nella detrazione forfettaria.
Il regime decade dall’anno successivo al superamento. L’associazione passa al regime IVA ordinario, con obbligo di detrazione analitica e adempimenti contabili completi.
Dipende. Le associazioni in regime 398 hanno adempimenti semplificati, ma devono comunque verificare se sono tenute alla dichiarazione annuale IVA in base alla loro situazione specifica (es. presenza di saldo a debito o a credito rilevante).
Sì. Per le operazioni commerciali imponibili l’obbligo di fatturazione si applica normalmente. Solo le attività istituzionali, fuori campo IVA, ne sono escluse.
Vedi anche: Spettacoli e intrattenimenti, Regime IVA editoria, Regime IVA agricoltura, Agenzie di viaggio, IVA degli enti non commerciali e Regime IVA per cassa.
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Con provvedimento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso.
2. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegnano il ricorso ad una delle sezioni, tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 1 e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 49.
3. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione.
4. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza, avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari.
5. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, col decreto di cui al comma 2, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 16]
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.
L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia.
Può altresì limitare la pronunzia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.
Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.
Fonte: Normattiva.it.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 16]
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Se il debitore e’ ammesso al concordato preventivo o all’amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attivita’ necessaria ai fini dell’inserimento del credito da esso portato nell’elenco dei crediti della procedura.
2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e’ comunque inserito in via provvisoria nell’elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
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Fonte: Normattiva.it.