Autore: Andrea Marton

  • Art. 44 CPI – Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d’autore

    Art. 44 CPI – Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d’autore

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell’ articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell’ultimo dei coautori.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131 .

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131 .

  • Art. 110 D.Lgs. 159/2011 – L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

    Art. 110 D.Lgs. 159/2011 – L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    2. 2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233 ; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione. Per l'attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione; c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione; d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione; f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

    3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e successive modificazioni. (20)

  • Art. 336 DPR 495/1992 – Vigilanza tecnica sulle autoscuole

    Art. 336 DPR 495/1992 – Vigilanza tecnica sulle autoscuole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette a controllo: a) la capacità didattica del personale; b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature; c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti; d) l'idoneità dei locali; e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi; f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami; g) la regolare esecuzione dei corsi; h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del codice.

    2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni.

    4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad informare l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, affinchè adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

    5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 è fatta salva la facoltà del direttore dell'ufficio Provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.

  • Art. 41 L. 689/1981 – Norme processuali transitorie

    Art. 41 L. 689/1981 – Norme processuali transitorie

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti. Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie. Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'articolo

    20. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e della legge 20 giugno 1935, n. 1349 , sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale .

  • Art. 46 CPI – Novità

    Art. 46 CPI – Novità

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

    2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

    3. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l’Italia o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l’Italia , così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

    4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

  • Art. 1095 Codice della Navigazione – Inosservanza di ordine da parte di passeggero

    Art. 1095 Codice della Navigazione – Inosservanza di ordine da parte di passeggero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell'aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.

  • Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 – (Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche)

    Art. 4 Bis D.Lgs. 33/2013 – (Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche)

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. L’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di promuovere l’accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato “Soldi pubblici” che consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché all’ambito temporale di riferimento.

    2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

    3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a

    20. 4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  • CCNL Logistica: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il CCNL Logistica prevede preavviso da 15 giorni a 4 mesi in base a livello e anzianità. Per il 6°: 15 giorni-1 mese; per il 3°-2°: 1-2 mesi; per il 1°: 2-3 mesi; per Quadri: 3-4 mesi. Le dimissioni vanno presentate telematicamente all’INPS. Indennità sostitutiva per mancato preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    18 maggio 2021 (rinnovo economico 2025-2027)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso CCNL Logistica per livello e anzianità
    Livello Fino a 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
    6°, 5° 15 giorni 20 giorni 1 mese
    4°, 3° 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
    3° Super, 2° 1,5 mesi 2 mesi 2,5 mesi
    2 mesi 2,5 mesi 3 mesi
    Quadri 3 mesi 3,5 mesi 4 mesi

    Preavviso variabile per livello e anzianità

    Il preavviso nel CCNL Logistica si modula su livello e anzianità. Esempi tipici:

    • Facchino 5° con 3 anni: 15 giorni
    • Autista 3° con 8 anni: 1,5 mesi
    • Capo turno 1° con 12 anni: 3 mesi
    • Quadro con 15 anni: 4 mesi

    I giorni sono di calendario (sab, dom e festivi inclusi), decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione.

    Modalità di comunicazione

    Le comunicazioni devono essere:

    • Scritte: raccomandata A/R, PEC, consegna a mano con firma per ricevuta
    • Per il licenziamento: motivate (giustificato motivo soggettivo/oggettivo o giusta causa)
    • Per le dimissioni: presentate telematicamente all’INPS (modulo telematico INPS o tramite patronato)

    Le dimissioni non telematiche sono nulle (eccezione: lavoratori domestici, dirigenti, marittimi).

    Indennità sostitutiva

    Chi recede senza rispettare il preavviso deve all’altra parte l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il preavviso.

    Esempio: autista 3° Super (€1.615/mese) con 9 anni di anzianità. Preavviso dovuto: 1,5 mesi. Se l’azienda licenzia con effetto immediato: indennità sostitutiva €1.615 × 1,5 = €2.422, oltre a TFR, ferie, 13ª maturate.

    NASpI per autisti e magazzinieri

    La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) spetta in caso di disoccupazione involontaria:

    • Licenziamento per giustificato motivo, giusta causa o riduzione personale
    • Fine contratto a termine
    • Dimissioni per giusta causa (mancato pagamento, molestie, etc.)

    Durata: max 24 mesi (in genere = metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni). Importo: 75% della retribuzione media degli ultimi 4 anni, decrescente.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento autista 3° con 8 anni
    Tizio è 3° con 8 anni anzianità. Datore lo licenzia con preavviso di 1,5 mesi (45 giorni). Stipendio €1.580. Tizio lavora i 45 giorni, poi cessa. NASpI per disoccupazione involontaria: ~€1.180/mese per 24 mesi.
    Caia – Dimissioni quadro logistica
    Caia è Quadro con 7 anni anzianità (€2.300/mese). Si dimette per nuova offerta. Preavviso dovuto: 3,5 mesi. Per dimissioni telematiche INPS deve fare il modulo entro 7 giorni. Senza preavviso: indennità €2.300 × 3,5 = €8.050.
    Sempronio – Licenziamento giusta causa
    Sempronio è autista, sorpreso a usare il camion aziendale per traslochi privati. Licenziamento per giusta causa senza preavviso. No indennità sostitutiva. Riceve solo TFR, ferie, 13ª. NO NASpI (causa imputabile).

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto?
    Stesso preavviso del licenziamento. Es. autista 3° con 5 anni: 1 mese. Impiegato 1° con 10 anni: 3 mesi. Quadri con 15 anni: 4 mesi. Non dimezzato come in altri CCNL.
    Posso dimettermi via PEC?
    No, per le dimissioni serve la procedura telematica INPS (sito INPS o patronato). Eccezione: dirigenti e marittimi. Senza procedura telematica le dimissioni sono nulle e il rapporto continua.
    Cos'è la NASpI?
    Indennità di disoccupazione INPS per disoccupazione involontaria. Durata: max 24 mesi. Importo: ~75% della retribuzione media decrescente. Per autista 3° (€1.615/mese): ~€1.200/mese di NASpI.
    La giusta causa esclude la NASpI?
    Sì, se la giusta causa è imputabile al lavoratore (es. furto, violenza, gravi inadempienze). Per giusta causa “imputabile al datore” (es. mancato pagamento per più mesi) la NASpI spetta come per le dimissioni per giusta causa.
    Posso lavorare durante il preavviso?
    Sì, è il principio: il preavviso è periodo di lavoro normale, con stipendio regolare. Il datore può anche disporre l’esonero dal preavviso (con pagamento dell’indennità sostitutiva al lavoratore).
    Cos'è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?
    Licenziamento per ragioni economiche, organizzative, produttive (no per fatti del lavoratore). Es. riduzione personale, chiusura sede, soppressione mansioni. Spetta preavviso e NASpI.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 36-terdecies D.Lgs. 209/2005 – (Adeguatezza delle riserve tecniche)

    Art. 36-terdecies D.Lgs. 209/2005 – (Adeguatezza delle riserve tecniche)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS può richiedere all'impresa di dimostrare l'adeguatezza del livello delle proprie riserve tecniche, l'applicabilità e la pertinenza dei metodi utilizzati nonché l'adeguatezza dei sottostanti dati statistici utilizzati.

    2. L'IVASS, nel caso di cui il calcolo delle riserve tecniche dell'impresa non sia conforme alle previsioni degli articoli da 36-bis a 36-duodecies, può richiedere all'impresa di incrementare l'importo delle riserve tecniche fino all'ammontare calcolato nel rispetto di quanto previsto da tali articoli.

    ))

  • Art. 164 D.Lgs. 259/2003 – Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite

    Art. 164 D.Lgs. 259/2003 – Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.

    2. Il servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite è un servizio effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere e stazioni terrene radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 32 CPI – Novità

    Art. 32 CPI – Novità

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

  • Art. 12 CPI – Novità

    Art. 12 CPI – Novità

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 , sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell’Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

    2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o di certificazione o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell’articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità.

    3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.