Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. Non puo’ essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacita’ di intendere e di volere.
Art. 3 D.Lgs. 472/1997 – Principi di legalità e proporzionalità
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. Nessuno puo’ essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno puo’ essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione e’ gia’ stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non e’ ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui e’ stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita’ diversa, si applica la legge piu’ favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
3-bis. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie e’ improntata ai principi di proporzionalita’ e di offensivita’.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell’articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione e’ riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2-bis. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di societa’ o enti, con o senza personalita’ giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, e’ esclusivamente a carico della societa’ o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilita’ solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalita’ giuridica.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all’intera variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti.
Art. 104 DPR 602/1973 – Disposizioni abrogate dal DPR 602/1973
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
A decorrere dall’1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.
Art. 103 DPR 602/1973 – Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l’esecutorieta’ dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonche’ ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l’autonomia degli enti impositori circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione.
Quando più persone ereditano insieme, i beni cadono in comunione: tutti sono comproprietari di tutto. Per attribuire a ciascuno la propria parte serve la divisione. In questa guida vediamo cos’è la comunione ereditaria, come si scioglie in via amichevole o giudiziale, e come collazione e conguagli servono a fare i conti in modo equo.
La comunione ereditaria
Quando gli eredi sono più di uno, finché non si procede alla divisione i beni del defunto formano una comunione ereditaria: ogni coerede è titolare di una quota ideale sull’intero patrimonio, non di beni determinati.
In questa fase le decisioni sui beni comuni richiedono il concorso dei coeredi, e questo genera spesso tensioni. La divisione serve proprio a far uscire ciascuno dalla comunione con la sua parte.
Il diritto di chiedere la divisione
L’articolo 713 del Codice civile stabilisce un principio fondamentale: ciascun coerede può domandare la divisione in qualsiasi momento. Nessuno è obbligato a restare in comunione contro la propria volontà.
Sono ammessi patti che rinviano la divisione per un periodo limitato, ma il diritto di chiederla è la regola: basta la volontà di un solo coerede per avviare il procedimento.
Divisione amichevole
La via preferibile è la divisione amichevole: i coeredi si accordano su come ripartire i beni e stipulano un contratto di divisione. Vi devono partecipare tutti i coeredi.
Quando nell’asse ereditario ci sono immobili, l’accordo deve rivestire la forma scritta e va poi trascritto nei registri immobiliari. È la soluzione più rapida ed economica, quando c’è intesa.
Divisione giudiziale
Se manca l’accordo, anche su un solo punto, si ricorre alla divisione giudiziale: uno dei coeredi promuove una causa e il giudice provvede a sciogliere la comunione.
Il giudice può disporre la vendita dei beni non comodamente divisibili e l’assegnazione delle quote, tenendo conto dei diritti di ciascuno. È la strada più lunga e costosa, ma garantisce comunque l’uscita dalla comunione.
La collazione delle donazioni
Per dividere equamente bisogna ricostruire ciò che ciascun erede ha già ricevuto in vita dal defunto. Interviene la collazione: i figli, i loro discendenti e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire i beni ricevuti in donazione dal defunto.
In questo modo le donazioni anticipate non avvantaggiano un erede a scapito degli altri: il loro valore rientra nel calcolo delle quote.
I conguagli
Spesso i beni non si lasciano dividere in parti perfettamente uguali (si pensi a un’unica casa). In questi casi si ricorre ai conguagli: chi riceve un bene di valore superiore alla propria quota versa agli altri una somma di denaro per pareggiare.
Il conguaglio consente di assegnare un bene per intero a un coerede senza ledere il diritto degli altri a ricevere il giusto valore.
Un esempio concreto
Tizio muore lasciando ai figli Caio e Caia una casa del valore di 200.000 euro. Anni prima aveva donato a Caio 50.000 euro. In sede di divisione, Caio deve conferire per collazione i 50.000 euro ricevuti: la massa da dividere risulta così di 250.000 euro, 125.000 a testa. La casa viene assegnata a Caia, che riceve però un bene da 200.000 euro: dovrà versare a Caio un conguaglio di 75.000 euro (125.000 spettanti a Caio meno i 50.000 già ricevuti).
Sì. L’articolo 713 riconosce a ciascun coerede il diritto di chiedere la divisione in ogni tempo. Se gli altri non collaborano, si può promuovere la divisione giudiziale davanti al giudice.
Che cos’è la collazione?
È l’obbligo, per figli, discendenti e coniuge che concorrono alla successione, di conferire i beni ricevuti in donazione dal defunto, così che il loro valore rientri nel calcolo delle quote.
Cosa succede se un bene non è divisibile?
Si assegna a uno dei coeredi e si pareggiano le quote con un conguaglio in denaro a favore degli altri, oppure il giudice ne dispone la vendita ripartendo il ricavato.
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
I commercianti al minuto memorizzano elettronicamente i corrispettivi giornalieri tramite il registratore telematico (RT).
I dati vengono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate in sostituzione del registro dei corrispettivi cartaceo.
Al cliente viene rilasciato il documento commerciale, che sostituisce lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale cartacei.
Il totale dei corrispettivi giornalieri concorre alla liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale).
I corrispettivi fanno parte del volume d’affari rilevante ai fini della dichiarazione IVA annuale.
La conservazione elettronica dei dati è garantita dall’RT; il commerciante non deve tenere un registro separato.
Che cos'è il sistema dei corrispettivi telematici
Il commerciante al minuto – il negoziante, il barista, il ristoratore – non emette fattura per ogni cliente. Nella vendita al dettaglio è ammessa una modalità semplificata: invece di fatturare ogni singola operazione, si certifica il corrispettivo tramite un documento commerciale e si riepiloga il totale giornaliero. Questo è il regime dei corrispettivi.
Fino a qualche anno fa il registro dei corrispettivi era cartaceo e lo scontrino o la ricevuta fiscale erano documenti fisici. Oggi l’intero sistema è digitale: il registratore telematico (RT) memorizza ogni vendita, calcola il totale giornaliero e lo trasmette automaticamente all’Agenzia delle Entrate per via telematica. Il commerciante non deve fare nulla di aggiuntivo: la macchina provvede.
Capire come funziona questo sistema è utile non solo per chi lo usa ogni giorno, ma anche per chiunque voglia comprendere come i corrispettivi entrano nella dichiarazione IVA annuale e nelle liquidazioni periodiche.
Corrispettivi telematici: schema operativo
Fase
Chi agisce
Cosa avviene
Vendita al cliente
Commerciante (RT)
L'RT registra il corrispettivo e stampa il documento commerciale
Chiusura giornaliera
RT in automatico
L'RT memorizza il totale e i dati IVA per aliquota
Trasmissione all'AdE
RT in automatico (entro mezzanotte del giorno lavorativo successivo)
I dati giornalieri vengono inviati telematicamente
Liquidazione periodica
Commerciante/consulente
I corrispettivi si sommano all'IVA a debito del periodo
Dichiarazione IVA annuale
Commerciante/consulente
I corrispettivi totali confluiscono nel quadro VE
Esempio pratico
Esempio numerico. Caio gestisce un bar e in una giornata incassa corrispettivi per 1.800 euro. Di questi, 1.400 euro sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria del 22% (caffè, bevande, snack) e 400 euro all’aliquota ridotta del 10% (alcuni cibi e bevande specifici). L’RT calcola l’IVA incorporata: sulla quota al 22% l’IVA è circa 252 euro (1.400 / 1,22 × 0,22); sulla quota al 10% è circa 36 euro (400 / 1,10 × 0,10). Totale IVA a debito della giornata: circa 288 euro, che concorrono alla liquidazione periodica di Caio.
Documenti necessari
Registratore telematico (RT) omologato e attivato presso l’Agenzia delle Entrate
Documento commerciale rilasciato al cliente per ogni operazione
Report di chiusura giornaliera (Z) generato dall’RT
Ricevuta telematica di trasmissione dei corrispettivi (conservata nell’RT o nel portale AdE)
Modello F24 per il versamento dell’IVA periodica (codici tributo 6001-6012 mensili o 6031-6034 trimestrali)
Caso 1 – Tizio, gestore di un negozio di abbigliamento
Scenario. Tizio ha un negozio di abbigliamento e vende al pubblico senza emettere fattura ai clienti privati. Ha installato un registratore telematico omologato. Ogni giorno effettua decine di vendite.
Come si applica. Per ogni vendita, l’RT stampa un documento commerciale da consegnare al cliente. A fine giornata, Tizio esegue la chiusura: l’RT genera automaticamente il riepilogo e trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate entro il giorno lavorativo successivo. Tizio non deve compilare alcun registro manuale. A fine mese, il suo commercialista somma i corrispettivi giornalieri e calcola l’IVA a debito da versare con F24 entro il 16 del mese successivo.
In pratica
Tizio non deve conservare registri cartacei: l’RT gestisce tutto in digitale.
Il documento commerciale non è una fattura: non è detraibile dal cliente privato, ma certifica il corrispettivo.
Se il cliente è un’impresa o professionista e chiede la fattura, Tizio deve emetterla separatamente: il documento commerciale non la sostituisce.
Caso 2 – Caio, ristoratore con clienti misti (privati e aziende)
Scenario. Caio gestisce un ristorante. La maggior parte dei clienti sono privati e accettano il documento commerciale. Alcuni clienti aziendali chiedono però la fattura per detrarre l’IVA o dedurre il costo.
Come si applica. Per i privati, Caio usa l’RT normalmente: documento commerciale e trasmissione telematica dei corrispettivi. Per i clienti che richiedono fattura, Caio emette una fattura elettronica tramite SdI: in questo caso l’operazione esce dal regime dei corrispettivi e la fattura va registrata separatamente. Caio deve fare attenzione a non conteggiare due volte le stesse operazioni nella liquidazione IVA.
In pratica
Corrispettivi e fatture sono due canali separati: non si sommano due volte.
Quando si emette fattura a un cliente, l’operazione non entra nel totale dei corrispettivi giornalieri dell’RT.
Caio deve conservare la documentazione delle fatture emesse separatamente dal giornale di fondo dell’RT.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Il documento commerciale è uguale allo scontrino fiscale?
Il documento commerciale ne prende il posto: certifica il corrispettivo e garantisce la tutela del consumatore (garanzia, rimborso). Non ha, però, lo stesso valore fiscale della fattura: un professionista o un’impresa non può detrarre l’IVA su un documento commerciale.
Cosa succede se il registratore telematico non trasmette i dati per un guasto?
Il commerciante deve conservare i dati memorizzati e procedere alla trasmissione non appena il sistema è ripristinato. In caso di impossibilità tecnica prolungata, occorre avvisare l’assistenza tecnica dell’RT e documentare il malfunzionamento per evitare sanzioni.
I corrispettivi telematici sostituiscono la dichiarazione IVA annuale?
No. La trasmissione telematica dei corrispettivi è un adempimento periodico che sostituisce il vecchio registro. La dichiarazione IVA annuale resta obbligatoria e riepiloga tutte le operazioni dell’anno, compresi i corrispettivi totali, nel quadro VE.
Un commerciante al minuto in regime forfettario deve usare il registratore telematico?
I forfettari non applicano IVA e sono esonerati dalla dichiarazione IVA annuale. Le regole sull’obbligo di RT per i forfettari dipendono dai limiti di volume d’affari e dalle eventuali semplificazioni vigenti: verificare la normativa aggiornata o consultare un commercialista.
Come si recuperano i dati dei corrispettivi in caso di accertamento fiscale?
I dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate sono consultabili nel portale dedicato (area riservata). Il commerciante può accedere alla propria posizione e stampare i dati per qualunque periodo. L’RT conserva inoltre un giornale elettronico interno.
Cosa sono i codici tributo 6001-6012 e quando si usano?
Sono i codici F24 per il versamento dell’IVA mensile: 6001 per gennaio, 6002 per febbraio, e così via fino a 6012 per dicembre. Chi liquida trimestralmente usa invece i codici 6031-6034. Il versamento va effettuato entro il 16 del mese successivo al periodo di riferimento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Per i tributi di cui all’art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211, e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.
Art. 101 DPR 602/1973 – Termini per sgravi e rimborsi tributi soppressi
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti all’1 gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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