Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto;
b-quinquies) a un quarto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto, relativo alla violazione constatata, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione.
Art. 85 D.Lgs. 175/2024 – Contenuto della sentenza
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.
2. La sentenza deve contenere: a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; c) le richieste delle parti; d) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto; e) il dispositivo.
3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore.
Eta’ limite del figlio: estesa da 12 a 14 anni per il congedo parentale ordinario
Indennita’ INPS: 30% della retribuzione per i periodi di congedo fruiti entro i 14 anni
Prolungamento per disabilita’ grave: fruibile entro il 14° anno (prima era il 12°)
Adozione e affidamento: disciplina allineata al nuovo limite (modifica art. 36 D.Lgs. 151/2001)
Durata complessiva invariata: sei mesi per genitore, dieci o undici in totale
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 219 della Legge di Bilancio 2026 modifica il D.Lgs. 151/2001 estendendo da dodici a quattordici anni l’eta’ del figlio entro cui i genitori possono fruire del congedo parentale, con indennita’ INPS del 30% secondo le regole del medesimo decreto.
Il congedo parentale del padre si estende fino ai 14 anni del figlio
La Legge di Bilancio 2026, con il comma 219, interviene sul D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – testo unico a tutela della maternita’ e della paternita’ – con quattro modifiche puntuali. Il risultato e’ l’estensione del limite di eta’ del figlio entro cui e’ possibile fruire del congedo parentale: da dodici a quattordici anni. La logica e’ accompagnare la genitorialita’ fino al passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, fase in cui le esigenze di cura e supporto educativo rimangono elevate.
Per il padre lavoratore dipendente, la modifica e’ concretamente rilevante: la lettera a) del comma 219 modifica l’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, sostituendo «dodici» con «quattordici» nel limite di eta’ del figlio per il congedo ordinario. Il diritto individuale del padre (sei mesi) e il monte ore complessivo familiare (dieci o undici mesi a seconda dei casi) rimangono invariati: cambia solo la finestra temporale entro cui il congedo puo’ essere fruito.
Sul piano economico, la lettera c) allinea l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001: l’indennita’ INPS del 30% (e, ove spettante, dell’80% o del 60% per le tre mensilita’ aggiuntive introdotte dal D.Lgs. 105/2022) si estende coerentemente fino al nuovo limite dei quattordici anni. Nessuna nuova mensilita’ indennizzata viene introdotta: si tratta unicamente di spostare in avanti la finestra temporale dei diritti gia’ esistenti.
Checklist per il padre che vuole il congedo
Verificare l’eta’ del figlio: deve avere meno di 14 anni alla data di inizio del congedo
Accertare i giorni residui di congedo parentale non ancora fruiti (diritto individuale: 6 mesi)
Comunicare al datore di lavoro con il preavviso previsto dal CCNL applicato
Presentare la domanda INPS tramite portale, patronato o contact center
Verificare se il CCNL riconosce un’integrazione contrattuale al 30% INPS
Caso 1: padre con figlio di 13 anni, congedo fruito per la prima volta
Scenario. Tizio, impiegato bancario a tempo indeterminato, ha un figlio di 13 anni e 4 mesi. Non ha mai fruito del congedo parentale. La retribuzione lorda mensile e’ 2.400 euro. Vuole prendere un mese di congedo per assistere il figlio in un momento di difficolta’ scolastica.
Come si legge in pratica. Con la modifica del comma 219, il figlio di Tizio – 13 anni e 4 mesi – rientra nel nuovo limite dei quattordici anni. Prima della LB 2026, Tizio non avrebbe piu’ potuto fruire del congedo (limite dodici anni superato). Ora il diritto e’ pieno: un mese di congedo e’ indennizzato al 30% della retribuzione. Su una retribuzione media mensile di 2.400 euro, l’indennita’ INPS sara’ pari a circa 720 euro lordi per il mese di congedo. Il CCNL del credito potrebbe prevedere un’integrazione a carico del datore.
Elementi chiave del caso
Figlio 13 anni e 4 mesi: rientra nel nuovo limite dei 14 anni
Congedo non ancora fruito: diritto individuale intatto (6 mesi totali)
Indennita’ INPS: 30% di 2.400 euro = circa 720 euro lordi mensili
Domanda: da presentare a INPS prima dell’inizio del congedo
Eventuale integrazione contrattuale: verificare il CCNL applicato
Caso 2: padre con figlio disabile, prolungamento del congedo
Scenario. Sempronio, operaio metalmeccanico, ha un figlio di 13 anni con disabilita’ grave ai sensi della L. 104/1992. Ha gia’ fruito di due anni di prolungamento del congedo (art. 33 D.Lgs. 151/2001). Vorrebbe fruire del terzo anno di prolungamento.
Come si legge in pratica. La lettera b) del comma 219 modifica l’art. 33 del D.Lgs. 151/2001: il prolungamento del congedo per il figlio con disabilita’ grave – fino a tre anni complessivi – e’ ora fruibile entro il quattordicesimo anno di vita. Sempronio, con un figlio di 13 anni, puo’ dunque fruire del terzo anno di prolungamento che prima sarebbe stato precluso al compimento del dodicesimo anno. L’indennita’ e’ quella ordinaria del 30% prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 151/2001, salvo condizioni piu’ favorevoli da CCNL.
Elementi chiave del caso
Figlio con disabilita’ grave: art. 33 D.Lgs. 151/2001 applicabile
Limite esteso: prolungamento ora fruibile fino al 14° anno
Terzo anno di prolungamento: ammissibile con il figlio a 13 anni
Indennita’: 30% ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 151/2001
Preavviso al datore: seguire le indicazioni del CCNL Metalmeccanici
Caso 3: padre adottivo con figlio entrato in famiglia a 11 anni
Scenario. Caio e il coniuge hanno adottato un figlio di 11 anni due anni fa (ingresso in famiglia a 9 anni, ora ha 11 anni). Caio vuole fruire di tre mesi di congedo parentale. Retribuzione lorda mensile: 1.800 euro.
Come si legge in pratica. La lettera d) del comma 219 modifica l’art. 36 del D.Lgs. 151/2001, allineando la disciplina dell’adozione e dell’affidamento al nuovo limite. Per i figli adottivi il limite dei quattordici anni si applica dall’ingresso in famiglia, non dalla nascita, secondo le regole specifiche dell’art. 36. Il figlio di Caio ha 11 anni: il diritto al congedo e’ pieno. L’indennita’ INPS sara’ pari al 30% di 1.800 euro, cioe’ circa 540 euro lordi mensili per ciascun mese di congedo fruito, per un totale stimato di 1.620 euro lordi per i tre mesi richiesti.
Elementi chiave del caso
Figlio adottivo 11 anni: rientra nel limite dei 14 anni
Art. 36 D.Lgs. 151/2001: disciplina adozioni allineata al nuovo limite
Tre mesi di congedo: ammissibili, nel rispetto del monte ore individuale
Indennita’ stimata: 30% di 1.800 euro = 540 euro lordi/mese (tot. 1.620 euro)
Documentazione: decreto di adozione per attestare la data di ingresso in famiglia
Cosa cambia per il congedo parentale del padre con la Legge di Bilancio 2026?
Il comma 219 estende da dodici a quattordici anni l’eta’ del figlio entro cui e’ possibile fruire del congedo parentale. La modifica riguarda il congedo ordinario (art. 32 D.Lgs. 151/2001), il prolungamento per disabilita’ grave (art. 33), il trattamento economico (art. 34) e la disciplina per adozioni e affidamenti (art. 36). La durata complessiva del congedo e l’indennita’ al 30% rimangono invariate.
Quanto viene pagato il congedo parentale del padre nel 2026?
L’indennita’ INPS e’ pari al 30% della retribuzione media giornaliera per i periodi di congedo fruiti entro i quattordici anni del figlio, secondo l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001 come modificato dal comma 219. Nei casi previsti dal D.Lgs. 105/2022, le prime tre mensilita’ aggiuntive possono essere indennizzate all’80% o al 60%. Il CCNL puo’ prevedere integrazioni a carico del datore.
Il padre puo' fruire del congedo se il figlio ha gia' compiuto 12 anni?
Si’, con la Legge di Bilancio 2026. La modifica del comma 219 estende il limite a quattordici anni. I padri con figli tra i 12 e i 14 anni, che prima non potevano piu’ fruire del congedo, possono ora presentare domanda INPS nei limiti del monte ore individuale non ancora consumato.
Il nuovo limite dei 14 anni vale anche per i figli adottivi?
Si’. La lettera d) del comma 219 modifica l’art. 36 del D.Lgs. 151/2001, allineando la disciplina dell’adozione e dell’affidamento al nuovo limite. Per i figli adottivi, il limite decorre dall’ingresso in famiglia, con le specificita’ gia’ previste dall’art. 36.
La durata massima del congedo parentale cambia con la LB 2026?
No. La durata massima individuale (sei mesi per ciascun genitore) e il monte ore familiare complessivo (dieci o undici mesi a seconda dei casi) rimangono invariati. Il comma 219 sposta unicamente in avanti la finestra temporale entro cui il congedo puo’ essere fruito, senza aggiungere nuovi giorni indennizzati.
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della corte di giustizia tributaria di primo grado cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata; c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione: a) della categoria di cui all'articolo 57 alla quale appartiene il difensore; b) dell'incarico a norma dell'articolo 57, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma 3.
Imposta per metro cubo: l’accisa sul gas si calcola sulla quantità consumata (mc) e non sul prezzo della materia prima.
Uso civile e uso industriale: le aliquote sono differenziate a seconda che il gas sia usato per riscaldamento domestico o per attività produttive.
Scaglioni di consumo: per le utenze civili, l’aliquota varia in base ai mc consumati nell’anno, favorendo i consumi più bassi.
Zone geografiche: la normativa distingue tra diverse zone climatiche, con aliquote che tengono conto del fabbisogno di riscaldamento.
IVA sull’accisa: come per l’energia elettrica, l’IVA si calcola sull’importo totale comprensivo dell’accisa.
Disciplina TU Accise: il D.Lgs. 504/1995 fissa la struttura dell’imposta; le aliquote vigenti sono aggiornate per legge.
Che cos'è l'accisa sul gas naturale e come si calcola in bolletta
Ogni volta che paghi la bolletta del gas, una delle voci che trovi nel dettaglio è l’accisa. Si tratta di un’imposta indiretta prevista dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995), gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). La sua caratteristica fondamentale è che si commisura alla quantità di gas consumata – espressa in metri cubi (mc) – e non al prezzo della materia prima.
Questo meccanismo è diverso da quello dell’IVA, che invece si calcola in percentuale sul valore. Se il prezzo del gas sale o scende sul mercato, l’accisa rimane invariata per mc (salvo modifiche legislative); l’IVA, al contrario, aumenta o diminuisce proporzionalmente. Nella bolletta le due voci appaiono separate, ma l’IVA viene calcolata sull’importo comprensivo di accisa: anche qui si verifica il meccanismo della ‘tassa sulla tassa’.
La struttura dell’accisa sul gas è più articolata di quella sull’energia elettrica, perché la normativa distingue tra tipo di utilizzo (civile o industriale), livello di consumo annuo (scaglioni) e collocazione geografica (zone climatiche). Il risultato è che due famiglie possono pagare aliquote diverse anche se vivono nella stessa città, semplicemente perché consumano quantità diverse di gas nell’anno.
Comprendere questa struttura aiuta a leggere la bolletta con più consapevolezza e, in alcuni casi, a verificare che il regime applicato dal fornitore sia quello corretto per la propria situazione.
Accisa gas naturale: distinzioni principali
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Criteri di differenziazione
Tipo di utilizzo
Uso civile (riscaldamento, cottura, acqua calda) vs uso industriale (processi produttivi)
Scaglioni di consumo civile
Aliquota variabile in base ai mc consumati nell'anno: favorisce i consumi bassi
Zone geografiche
La normativa distingue zone climatiche con aliquote differenziate per uso civile
Uso industriale
Aliquota generalmente inferiore rispetto all'uso civile; può variare per settore e soglie di consumo
Esempio pratico
Esempio illustrativo. Tizio abita in una città del Nord Italia (zona climatica più fredda) e consuma un numero di mc annui che rientra nello scaglione basso previsto dalla normativa: pagherà un’accisa per mc inferiore rispetto a chi supera quella soglia. Caio, invece, gestisce un impianto industriale che utilizza gas come combustibile nel processo produttivo: il suo contratto è classificato come uso industriale e l’aliquota applicata è quella prevista per tale destinazione, strutturalmente diversa da quella civile. In entrambi i casi, sull’importo totale – comprensivo di accisa – si applica poi l’IVA.
Documenti necessari
Bolletta del gas (voce ‘accisa’ nel dettaglio imposte)
D.Lgs. 504/1995 – Testo Unico Accise (artt. relativi al gas naturale)
Contratto di fornitura del gas con indicazione della destinazione d’uso (civile o industriale)
Documentazione ADM in caso di verifica della zona climatica o di istanza di rimborso
Comunicazioni del fornitore sulle variazioni di aliquota per effetto di modifiche normative
Tizio: famiglia con riscaldamento a metano in zona fredda
Scenario. Tizio vive con la famiglia in una città del Nord Italia, zona climatica con stagione di riscaldamento lunga. Riscalda casa con una caldaia a metano e il consumo annuo si colloca nella fascia di scaglione medio-alta prevista dalla normativa per l’uso civile.
Come si applica. Per l’uso civile la normativa applica scaglioni: i primi mc consumati nell’anno scontano un’accisa inferiore, i mc successivi un’accisa più elevata. Poiché Tizio supera la soglia dello scaglione più basso, una parte del consumo viene tassata con l’aliquota più alta prevista per quella zona climatica. La zona geografica di residenza rileva perché la normativa calibra le aliquote sull’effettivo fabbisogno termico della zona: chi vive al Nord – dove il riscaldamento è necessario per più mesi – non ha aliquote più basse per questo motivo, ma il sistema riconosce che il volume di consumo è strutturalmente maggiore.
In pratica
Controlla in bolletta a quale scaglione di consumo appartieni: il fornitore deve indicare la ripartizione tra le diverse fasce per mc.
Verifica che la zona climatica indicata nel contratto corrisponda a quella del tuo comune: un’attribuzione errata può determinare un’accisa sbagliata.
Caio: piccola impresa che usa il gas come combustibile
Scenario. Caio gestisce un’azienda di lavorazione alimentare. Il gas naturale viene utilizzato nei forni di produzione: si tratta quindi di uso industriale, non di riscaldamento civile.
Come si applica. Per l’uso industriale la normativa prevede un’aliquota distinta da quella applicata alle utenze civili. Il presupposto è che il contratto di fornitura sia correttamente classificato come ‘uso industriale’ o ‘uso come combustibile in processi produttivi’. L’aliquota industriale è generalmente strutturata in modo diverso da quella civile (non sempre per scaglioni, spesso con criteri legati al settore produttivo). Anche in questo caso l’IVA – che per il gas ha aliquota differenziata a seconda dell’uso – si calcola sull’imponibile comprensivo di accisa.
In pratica
Assicurati che il contratto di fornitura riporti correttamente la destinazione d’uso industriale: è il requisito per accedere all’aliquota specifica prevista dalla normativa.
In caso di attività che combinano uso civile e industriale nello stesso sito (es. riscaldamento uffici + uso produttivo), verifica con il fornitore se è necessario separare i contatori o le quote di consumo.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Come si legge la voce 'accisa' nella bolletta del gas?
La voce è espressa in euro e si trova nel dettaglio delle imposte, separata dall’IVA. Viene calcolata moltiplicando i mc consumati nel periodo per l’aliquota unitaria applicabile (che dipende da scaglione, zona e tipo di utilizzo). Se hai più scaglioni, in bolletta possono comparire più righe.
Perché l'accisa sul gas cambia a seconda di quanti mc consumi?
La normativa prevede scaglioni progressivi per l’uso civile: i primi mc annui sono tassati meno, quelli successivi di più. Lo scopo è applicare un carico fiscale più contenuto ai consumi minimi (essenziali) e crescente sui consumi più elevati.
La zona geografica influisce sull'accisa che pago?
Sì, per l’uso civile la normativa distingue zone climatiche. Il comune in cui è ubicata l’utenza determina a quale zona appartieni, e questo può influire sull’aliquota applicata. Verifica che il contratto indichi correttamente il tuo comune.
Un'impresa che usa il gas paga la stessa accisa di una famiglia?
No. L’uso industriale (gas come combustibile in processi produttivi) è soggetto a un’aliquota distinta, strutturata diversamente dagli scaglioni previsti per l’uso civile. In molti casi l’aliquota industriale è inferiore a quella che si applicherebbe a un consumo civile equivalente.
L'IVA si calcola anche sull'accisa del gas?
Sì. Come per l’energia elettrica, l’IVA viene applicata sull’importo totale della bolletta comprensivo dell’accisa. L’aliquota IVA applicata al gas varia a seconda dell’utilizzo (uso domestico, uso di cottura e acqua calda, uso industriale): verifica che quella in bolletta corrisponda alla tua destinazione d’uso.
Posso chiedere un rimborso se l'accisa sul gas è stata calcolata in modo errato?
Se ritieni che il fornitore abbia applicato un’aliquota sbagliata – per esempio per un errore nella classificazione dell’uso o della zona climatica – puoi contestarlo al fornitore e, se necessario, presentare istanza di rimborso all’ADM entro i termini di decadenza previsti dalla normativa.
Socio e lavoratore: due ruoli diversi: possedere quote non crea automaticamente obblighi contributivi; è l’attività lavorativa concreta a fare la differenza.
Gestione Commercianti INPS: il socio che svolge attività lavorativa prevalente e abituale in una SRL commerciale può essere obbligato a iscriversi a questa gestione previdenziale.
Partecipazione al lavoro prevalente: il criterio chiave è se il socio partecipi personalmente e in modo abituale al lavoro dell’impresa commerciale.
Socio solo di capitale: chi detiene quote ma non lavora in azienda, limitandosi a esercitare i diritti societari, non è soggetto ai contributi INPS su questa base.
Compenso amministratore e gestione separata: se il socio è anche amministratore e percepisce un compenso, questo è soggetto alla Gestione Separata INPS, un regime contributivo diverso.
Pianificazione necessaria: il corretto inquadramento contributivo va definito sin dall’inizio con un consulente, per evitare contestazioni e contributi arretrati.
Socio, lavoratore o entrambi? La distinzione che conta
Possedere una quota di una SRL non significa automaticamente essere lavoratori di quella società. Un socio che si limita a partecipare alle assemblee, a votare sul bilancio e a incassare eventuali dividendi esercita diritti prettamente societari: non sta lavorando nell’impresa e non ha, per questo solo fatto, obblighi di iscrizione a nessuna gestione previdenziale INPS.
Le cose cambiano radicalmente quando il socio si mette concretamente al lavoro: gestisce i clienti, coordina il magazzino, segue la produzione, si occupa delle vendite. In quel caso non è più un semplice finanziatore della società, ma un soggetto che partecipa attivamente all’attività d’impresa. E qui entra in gioco la normativa sui contributi INPS per la Gestione Commercianti.
La Gestione Commercianti è il regime previdenziale pensato per chi svolge attività commerciale in modo abituale. Per i soci di SRL che lavorano nell’azienda, l’obbligo di iscrizione dipende da una serie di condizioni legate alla concretezza e alla prevalenza del lavoro prestato. Non è sufficiente essere soci: occorre una partecipazione al lavoro personale, continua e prevalente.
Va tenuto distinto anche il caso del socio-amministratore che percepisce un compenso per la carica: quel compenso è reddito assimilato a lavoro dipendente e sconta i contributi alla Gestione Separata INPS, un altro regime contributivo con regole e aliquote proprie. I due piani – contributi da attività commerciale e contributi da compenso amministratore – possono coesistere o escludersi, a seconda della situazione.
Quadro dei regimi contributivi INPS per il socio di SRL
Situazione del socio
Regime contributivo INPS
Note
Socio solo di capitale (non lavora)
Nessun obbligo contributivo INPS
Incassa dividendi, tassati al 26%
Socio che lavora abitualmente nell'attività commerciale
Gestione Commercianti INPS
Se ricorre la partecipazione prevalente e abituale
Socio-amministratore con compenso
Gestione Separata INPS
Sul compenso da carica, come reddito assimilato a lav. dipendente
Alfa SRL gestisce un negozio al dettaglio. Tizio detiene il 70% delle quote ed è presente ogni giorno in negozio: gestisce il magazzino, tratta con i fornitori e fa la cassa. Caio detiene il 30% ma non mette piede in azienda: vive in un’altra città e si limita a votare in assemblea. In questo scenario, Tizio soddisfa i requisiti per l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS (partecipazione personale, abituale e prevalente al lavoro commerciale). Caio, invece, è un socio puramente finanziario e non ha obblighi contributivi su questa base. Se Tizio percepisse anche un compenso come amministratore, quel compenso sarebbe soggetto separatamente alla Gestione Separata INPS.
Documenti necessari
Statuto della SRL con indicazione dell’oggetto sociale e della compagine societaria
Visura camerale aggiornata
Documentazione che attesti l’attività lavorativa concreta del socio (contratti, email, registri presenze)
Delibera assembleare o atto che definisce il compenso dell’amministratore (se applicabile)
Eventuale contratto di lavoro subordinato tra il socio e la SRL
Estratti conto o cedolini relativi ai compensi percepiti
Caso 1 – Tizio lavora tutti i giorni nel magazzino della SRL
Scenario. Tizio è socio al 50% di Alfa SRL, che gestisce un’attività di logistica e distribuzione. Ogni giorno Tizio si occupa del magazzino, coordina i corrieri e gestisce i rapporti con i clienti. Non ha un contratto di lavoro formale con la società, ma è di fatto il fulcro operativo dell’impresa.
Come si applica. In questa situazione Tizio svolge un’attività lavorativa personale, abituale e prevalente nell’impresa commerciale della SRL. Ricorre pertanto il presupposto per l’iscrizione obbligatoria alla Gestione Commercianti INPS. L’obbligo non dipende dalla presenza di un contratto formale, ma dalla sostanza dell’attività svolta. L’INPS, in caso di verifica, valuta proprio la concretezza del lavoro prestato. Tizio dovrà regolarizzare la propria posizione previdenziale, versando i contributi dovuti calcolati sul reddito d’impresa imputabile. La mancata iscrizione espone a sanzioni e interessi sugli arretrati.
In pratica
Non serve un contratto scritto perché scatti l’obbligo: conta l’attività concretamente svolta e documentabile.
La regolarizzazione spontanea, prima di un controllo INPS, riduce le sanzioni rispetto a quella che avviene a seguito di accertamento.
Rivolgersi a un consulente del lavoro per verificare l’inquadramento corretto sin dall’inizio dell’attività.
Caso 2 – Caio è amministratore e percepisce un compenso, ma non lavora operativamente
Scenario. Caio è socio al 40% e amministratore unico di Alfa SRL. Presiede il consiglio, firma i contratti e gestisce la strategia, ma non svolge mansioni operative quotidiane: ha delegato la gestione operativa a dipendenti. Percepisce un compenso annuo per la carica di amministratore.
Come si applica. In questo caso Caio non partecipa in modo prevalente e abituale al lavoro dell’impresa commerciale nel senso richiesto per la Gestione Commercianti. La sua attività è quella tipica dell’organo gestorio, non quella del lavoratore nell’impresa. Il compenso da amministratore è reddito assimilato a lavoro dipendente: su di esso la SRL applica la ritenuta IRPEF e versa i contributi alla Gestione Separata INPS. L’iscrizione alla Gestione Commercianti non scatta.
In pratica
La funzione di amministratore non equivale automaticamente a partecipazione al lavoro commerciale: il confine è nella concretezza delle mansioni operative svolte quotidianamente.
Il compenso da amministratore è deducibile per la SRL per cassa (art. 95 c.5 TUIR) e soggetto alla Gestione Separata INPS.
Se Caio svolgesse anche mansioni operative quotidiane, potrebbe scattare un doppio obbligo: Gestione Separata (sul compenso) e Gestione Commercianti (sull’attività lavorativa). Da verificare caso per caso.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Come fa l'INPS a sapere se un socio lavora davvero nella SRL?
L’INPS verifica attraverso ispezioni, incrocio di dati fiscali e previdenziali, segnalazioni o controlli a campione. Valuta elementi concreti come la presenza giornaliera, l’uso di strumenti aziendali, le comunicazioni con clienti e fornitori, e la visibilità pubblica del socio come referente dell’attività.
Quali contributi si pagano nella Gestione Commercianti INPS?
Le aliquote della Gestione Commercianti variano e sono soggette ad aggiornamenti periodici da parte dell’INPS. Sono calcolate sul reddito d’impresa e prevedono una quota fissa su un minimale e una quota variabile sul reddito eccedente. Per i valori aggiornati è necessario consultare il sito INPS o un consulente del lavoro, poiché le cifre esatte non sono disponibili nelle istruzioni di riferimento di questo articolo.
Il socio lavoratore può avere anche un contratto da dipendente con la SRL?
Sì, è tecnicamente possibile stipulare un contratto di lavoro subordinato tra il socio e la SRL, ma è una situazione che l’INPS e l’Agenzia delle Entrate guardano con attenzione: occorre che il rapporto presenti i requisiti tipici della subordinazione (eterodirezione, orario fisso, potere disciplinare). Un contratto meramente formale, senza sostanza, rischia di essere riqualificato.
Se il socio è anche in regime forfettario per un'altra attività, come si gestiscono i contributi?
La presenza di un regime forfettario per un’attività autonoma separata non elimina gli obblighi contributivi legati all’attività nella SRL. I due rapporti previdenziali vanno gestiti separatamente: il regime forfettario ha le sue regole previdenziali, la SRL le proprie. Un consulente può valutare la compatibilità e l’eventuale riduzione contributiva per chi è già iscritto a un’altra gestione.
Cosa succede se il socio non si iscrive alla Gestione Commercianti quando dovrebbe?
La mancata iscrizione comporta il recupero dei contributi arretrati con l’aggiunta di sanzioni civili e interessi. In caso di accertamento INPS, il debito previdenziale può riguardare anche più anni all’indietro. Prima si regolarizza la posizione, minori sono le conseguenze economiche.
La SRL con oggetto sociale non commerciale (es. holding pura) cambia le regole?
Sì. La Gestione Commercianti riguarda specificamente le imprese commerciali. Una holding pura che si limita a detenere partecipazioni senza svolgere attività commerciale diretta può avere un quadro contributivo diverso. Anche in questo caso è fondamentale un’analisi specifica della situazione concreta.
Art. 12 D.Lgs. 472/1997 – Concorso di violazioni e continuazione
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. E’ punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, l’aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata di un quinto.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l’aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità e non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d’imposta e per ciascun istituto deflativo.
Art. 11 D.Lgs. 472/1997 – Responsabili per la sanzione amministrativa tributaria
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica nell’interesse della quale ha agito l’autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all’applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell’autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000.
2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica nell’interesse della quale è compiuta la violazione è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.
5. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, compreso l’autore della violazione, estingue tutte le obbligazioni.
6. La persona fisica nell’interesse della quale ha agito l’autore della violazione può assumere per intero il debito dell’autore della violazione.
7. La morte dell’autore della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica nell’interesse della quale ha agito.
Il quadro RN del Modello Redditi SP raccoglie il reddito totale della società da imputare ai soci o associati.
Il quadro RO riporta i dati nominativi di ogni socio e la sua quota percentuale di partecipazione agli utili.
La quota di partecipazione risulta da atto pubblico o scrittura privata autenticata; se manca, si presume proporzionale ai conferimenti o, in assenza, uguale tra tutti i soci.
Il reddito viene imputato nell’anno in cui è prodotto, indipendentemente dalla distribuzione: anche se non si distribuisce nulla, ogni socio deve tassare la sua quota.
La società rilascia a ogni socio un prospetto (sezione 18.10 delle istruzioni) con il reddito (o la perdita) imputato e i crediti d’imposta spettanti.
Anche le perdite seguono le stesse regole: vengono imputate ai soci in proporzione alla quota, e ogni socio le porta nella propria dichiarazione personale.
Come funziona l'imputazione del reddito tra i soci
Quando una SNC o una SAS chiude il proprio anno contabile, il risultato economico – un utile o una perdita – non rimane ‘fermo’ in capo alla società. Grazie al principio di trasparenza fiscale, quel risultato viene attribuito ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. In parole semplici: la società funziona come un ‘filtro’ che determina il reddito e poi lo ‘passa’ ai soci.
Lo strumento dichiarativo con cui avviene questa operazione è il Modello Redditi SP 2026. Il quadro RN è la sezione in cui il reddito totale della società (o dell’associazione professionale) viene riepilogato e reso pronto per l’imputazione. Il quadro RO è la sezione in cui vengono elencati tutti i soci o associati, con la loro quota percentuale e i dati anagrafici. Dalla combinazione di questi due quadri nasce il numero che ciascun socio dovrà riportare nella propria dichiarazione personale.
Un aspetto fondamentale che spesso sorprende chi si avvicina per la prima volta a una società di persone: l’imputazione avviene indipendentemente dal fatto che la società abbia o meno distribuito gli utili. Se la SNC ha guadagnato 100.000 euro e i soci decidono di reinvestire tutto, ciascuno paga comunque le imposte sulla propria quota. Il motivo è semplice: la legge considera il reddito ‘realizzato’ nell’anno in cui la società lo produce, non nell’anno in cui i soci lo incassano materialmente.
Quadro RO: dati principali sui soci
Campo nel quadro RO
Cosa indica
Campo 8
Quota percentuale di partecipazione agli utili (da atto pubblico o scrittura privata autenticata)
Campo 10
Qualifica del socio: 'A' = socio amministratore, 'B' = socio accomandante, 'R' = altri soci
Campo 7
Se barrato, l'attività svolta nell'impresa costituisce per il socio l'occupazione prevalente
Campo 9
Numero di mesi in cui il socio ha esercitato l'attività prevalente (se inferiore all'anno)
Campo 12
Importo delle ritenute riattribuite dal socio alla società dichiarante
Sezione I
Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti in carica alla data di presentazione
Esempio pratico
Alfa SNC ha due soci: Tizio con quota del 60% e Caio con quota del 40%. Nel 2025 la SNC ha prodotto un reddito d’impresa di 80.000 euro, determinato nel quadro RF (contabilità ordinaria) e riepilogato nel quadro RN. Nel quadro RO, Tizio è indicato con quota 60% e codice ‘A’ (socio amministratore); Caio con quota 40% e codice ‘R’ (altri soci). Il prospetto rilasciato a Tizio riporta 48.000 euro (60% di 80.000) da dichiarare nel proprio Modello Redditi PF; quello rilasciato a Caio riporta 32.000 euro (40% di 80.000). Entrambi tassano la propria quota con le aliquote IRPEF progressive, anche se la SNC non ha distribuito alcun utile.
Documenti necessari
Atto costitutivo o statuto con quote di partecipazione agli utili (atto pubblico o scrittura privata autenticata)
Bilancio o rendiconto annuale della SNC/SAS per il 2025
Modello Redditi SP 2026 compilato con quadri RN e RO
Prospetto rilasciato a ogni socio (sezione 18.10 delle istruzioni SP)
Documentazione ISA se l’attività è soggetta agli indici sintetici di affidabilità fiscale
Due soci con quote diverse e nessuna distribuzione
Scenario. Beta SNC ha prodotto nel 2025 un reddito di 60.000 euro. Tizio ha quota del 70%, Caio del 30%. A fine anno i soci decidono di non distribuire nulla e di reinvestire tutto in macchinari.
Come si applica. La mancata distribuzione non ha alcun effetto fiscale. Nel quadro RN viene riepilogato il reddito di 60.000 euro. Nel quadro RO sono indicate le quote: 70% per Tizio, 30% per Caio. La SNC rilascia il prospetto: Tizio deve dichiarare 42.000 euro (70% di 60.000) nel Modello Redditi PF e Caio 18.000 euro (30% di 60.000). Entrambi pagano l’IRPEF sull’importo imputato.
In pratica
Tizio e Caio devono avere la liquidità personale per pagare l’IRPEF sulla quota imputata, anche se i soldi sono rimasti in azienda.
La SNC può aiutare i soci programmando anticipi o acconti, ma fiscalmente l’obbligo di tassazione rimane in capo a ciascun socio.
Se la SNC avesse avuto una perdita invece di un utile, anche quella sarebbe stata ripartita con le stesse proporzioni (70% Tizio, 30% Caio).
Quote non risultanti dall'atto: come si procede
Scenario. Gamma SNC è stata costituita verbalmente tra Tizio e Sempronio. Non esiste un atto pubblico né una scrittura privata autenticata che indichi le quote. Tizio ha conferito beni per 80.000 euro, Sempronio per 20.000 euro.
Come si applica. Le istruzioni del Modello Redditi SP 2026 prevedono che, se le quote non risultano da atto pubblico o scrittura privata autenticata, si presumano proporzionali al valore dei conferimenti. Tizio ha quindi una quota dell’80% e Sempronio del 20%. Se neppure il valore dei conferimenti fosse determinato, le quote si presumerebbero uguali (50% ciascuno).
In pratica
Nel quadro RO la SNC indica 80% per Tizio e 20% per Sempronio, basandosi sul valore dei conferimenti.
Per il futuro è fortemente consigliabile formalizzare le quote con una scrittura privata autenticata, per evitare presunzioni che potrebbero non rispecchiare gli accordi tra i soci.
La mancanza di documentazione espone la SNC al rischio di contestazioni in caso di controllo.
Quando rivolgersi a un professionista
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Cosa contiene il quadro RN del Modello Redditi SP?
Il quadro RN raccoglie il reddito (o la perdita) complessivo della società da imputare ai soci o associati. Riassume i risultati dei quadri in cui sono stati determinati i singoli redditi (RF per contabilità ordinaria, RG per contabilità semplificata, RE per lavoro autonomo, RA per terreni, RB per fabbricati) e li rende pronti per essere attribuiti pro quota ai soci tramite il quadro RO.
Cosa contiene il quadro RO del Modello Redditi SP?
Il quadro RO ha due sezioni: la sezione I riporta l’elenco degli amministratori e dei rappresentanti in carica; la sezione II riporta i dati di ogni socio o associato, inclusa la quota percentuale di partecipazione agli utili, la qualifica (amministratore, accomandante o altro) e le ritenute eventualmente riattribuite.
La quota di partecipazione si può cambiare durante l'anno?
Sì, ma le quote devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta (se la compagine rimane invariata). In caso di modifica della compagine durante l’anno, occorre documentare la data e l’entità della variazione.
Che succede se un socio esce dalla SNC durante l'anno?
Le istruzioni SP prevedono che nel quadro RO vadano indicati anche i soci precedentemente usciti dalla compagine, qualora abbiano diritto al credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti. In generale, la quota di reddito imputata al socio uscente va calcolata in proporzione al periodo di partecipazione.
Una perdita della SNC si imputa ai soci allo stesso modo di un utile?
Sì. Anche le perdite vengono attribuite ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, e ogni socio le porta nella propria dichiarazione personale per ridurre il proprio reddito complessivo nei limiti previsti dalle norme.
Il socio deve aspettare di ricevere il prospetto dalla SNC prima di compilare la sua dichiarazione?
In linea pratica sì: il prospetto che la società è tenuta a rilasciare a ogni socio (sezione 18.10 delle istruzioni SP) contiene tutti i dati necessari per la compilazione della dichiarazione personale, compresi redditi, crediti d’imposta, ritenute e oneri deducibili o detraibili.
Art. 10 D.Lgs. 472/1997 – Autore mediato della violazione tributaria
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. Salva l’applicazione dell’articolo 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale.
La NASpI (indennità di disoccupazione) è un reddito tassabile: l’INPS rilascia una Certificazione Unica e concorre al reddito complessivo annuo.
Se nel 2025 hai avuto anche un periodo di lavoro dipendente prima o dopo la disoccupazione, hai più CU: vanno sommate in dichiarazione.
L’esonero dalla dichiarazione non si applica automaticamente solo perché sei disoccupato: dipende dall’importo complessivo dei redditi e dalle condizioni specifiche.
Se il tuo unico reddito è stato la NASpI con un solo sostituto (l’INPS) che ha effettuato il conguaglio, potresti rientrare nell’esonero – ma è necessario verificare le soglie.
La dichiarazione può convenire anche in caso di esonero, per recuperare detrazioni su spese sostenute nel 2025 o per chiedere rimborsi da dichiarazioni precedenti.
Le addizionali regionale e comunale IRPEF vanno dichiarate se non sono state trattenute o lo sono state in misura insufficiente.
La NASpI è reddito: cosa cambia per la dichiarazione
Molte persone che si trovano in uno stato di disoccupazione pensano di non dover presentare la dichiarazione dei redditi. In realtà la situazione dipende da cosa è successo nel corso del 2025 e da quali somme sono state percepite. Il punto di partenza è che la NASpI – l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS – è un reddito tassabile, classificato tra i proventi sostitutivi di reddito di lavoro dipendente. L’INPS, che eroga la NASpI, agisce da sostituto d’imposta e rilascia al beneficiario una Certificazione Unica.
Questo significa che, se nel 2025 hai percepito la NASpI per tutto l’anno o per una parte di esso, devi inserirla nella dichiarazione esattamente come faresti con uno stipendio. Se nello stesso anno hai anche lavorato – magari prima di perdere l’impiego o dopo averlo ritrovato – ti ritrovi con almeno due Certificazioni Uniche: una del datore di lavoro e una dell’INPS. I due redditi si sommano e il calcolo definitivo dell’IRPEF avviene in dichiarazione.
Le istruzioni ufficiali prevedono casi specifici di esonero dalla presentazione della dichiarazione: alcune di queste ipotesi possono applicarsi anche a chi ha percepito indennità di disoccupazione, ma solo se si verificano precise condizioni (tipo di reddito, importo, unicità del sostituto d’imposta che ha fatto il conguaglio). In assenza di queste condizioni, la dichiarazione è obbligatoria. Va anche ricordato che presentare la dichiarazione può essere conveniente anche quando non è obbligatoria, perché permette di recuperare detrazioni su spese mediche, scolastiche e altri oneri sostenuti nel corso dell’anno.
Soglie di esonero rilevanti per chi ha percepito indennità o redditi misti nel 2025
Tipo di reddito
Limite per l'esonero
Condizioni aggiuntive
Lavoro dipendente o pensione (unico sostituto o conguaglio dall'ultimo)
Nessun limite specifico
Redditi certificati dall'ultimo sostituto che ha effettuato il conguaglio; detrazioni familiari spettanti; addizionali non dovute
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito
Reddito complessivo uguale o inferiore a 8.500 euro
Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni
Pensione + altre tipologie di reddito
Reddito complessivo uguale o inferiore a 8.500 euro
Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni; detrazioni familiari spettanti; addizionali non dovute
Redditi assimilati a lavoro dipendente e altri redditi senza detrazione rapportata al periodo
Reddito complessivo uguale o inferiore a 5.500 euro
Nessuna condizione specifica di periodo
Condizione generale di esonero
Imposta lorda meno detrazioni meno ritenute uguale o inferiore a 10,33 euro
Solo per contribuenti non obbligati alla tenuta di scritture contabili
Esempio pratico
Tizio ha lavorato da gennaio a giugno 2025 e ha poi percepito la NASpI da luglio a dicembre. Ha due CU: una del datore di lavoro (reddito da lavoro dipendente) e una dell’INPS (NASpI). Il totale dei due redditi supera 8.500 euro e il periodo di lavoro effettivo è inferiore a 365 giorni: Tizio non rientra nelle condizioni di esonero e deve presentare la dichiarazione. Caio, invece, ha lavorato per tutto il 2025 (365 giorni) per un unico datore che ha effettuato il conguaglio, ed è esonerato dall’obbligo dichiarativo. Tuttavia, avendo sostenuto spese mediche significative nel 2025, decide di presentare comunque la dichiarazione per recuperare le detrazioni sanitarie.
Documenti necessari
Certificazione Unica (CU) 2026 dell’INPS per la NASpI percepita nel 2025
Certificazione Unica (CU) 2026 dell’eventuale datore di lavoro per i periodi di lavoro dipendente nel 2025
Documentazione delle spese detraibili sostenute nel 2025 (sanitarie, scolastiche, ecc.)
Codice IBAN per l’eventuale rimborso dall’Agenzia delle Entrate se si presenta il 730 senza sostituto o il modello Redditi PF
Eventuali attestati di versamento F24 per acconti già versati
Caso 1 – Lavoro + NASpI nello stesso anno: dichiarazione obbligatoria
Scenario. Tizio ha lavorato da gennaio ad aprile 2025 (CU dal datore di lavoro) e da maggio a dicembre ha percepito la NASpI (CU dall’INPS). Nel 2026 non ha un datore di lavoro a cui presentare il 730.
Come si applica. Tizio ha due Certificazioni Uniche e due sostituti d’imposta distinti che hanno operato ritenute e applicato detrazioni in modo separato, senza considerare i redditi dell’altro soggetto. Il conguaglio definitivo avviene solo con la dichiarazione annuale. Poiché nel 2026 Tizio è privo di sostituto d’imposta, presenta il 730 senza sostituto a un CAF o professionista abilitato, oppure il modello Redditi PF telematicamente. Se dal calcolo emerge un debito IRPEF, lo paga con F24; se emerge un credito, lo riceve dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione non è facoltativa in questa situazione: i redditi di fonti diverse senza un conguaglio complessivo rendono la presentazione obbligatoria.
In pratica
Se nel 2025 hai cambiato status (da lavoratore a disoccupato o viceversa) e hai più CU, la dichiarazione è quasi sempre necessaria: nessun sostituto ha potuto fare un conguaglio su tutti i tuoi redditi.
Non confondere ‘non avere un datore di lavoro nel 2026’ con ‘non avere redditi da dichiarare per il 2025’: i redditi del 2025 – compresa la NASpI – vanno comunque dichiarati entro i termini.
Caso 2 – Solo NASpI per tutto il 2025: quando si può essere esonerati
Scenario. Caio ha perso il lavoro a fine 2024 e nel 2025 ha percepito solo la NASpI dall’INPS per tutto l’anno. L’INPS ha effettuato le ritenute e il conguaglio. Non ha altri redditi.
Come si applica. In linea teorica, Caio potrebbe rientrare nell’esonero se l’INPS – suo unico sostituto d’imposta – ha effettuato il conguaglio in modo completo, le detrazioni per familiari a carico sono spettanti, e le addizionali non sono dovute. Tuttavia, il fatto che le detrazioni per redditi da lavoro dipendente siano ‘rapportate al periodo di lavoro’ e che la NASpI sia classificata tra i proventi sostitutivi può generare situazioni in cui il conguaglio effettuato dall’INPS non copre l’intera imposta dovuta. Caio deve verificare attentamente la propria situazione, anche tenendo conto di eventuali spese detraibili sostenute nel 2025: in quel caso presentare la dichiarazione sarebbe comunque conveniente per recuperare le detrazioni.
In pratica
Anche con un solo sostituto d’imposta (l’INPS), l’esonero non è automatico: vanno verificate le condizioni specifiche indicate nelle istruzioni ufficiali, incluse le soglie di reddito e l’assenza di addizionali dovute.
Se sei esonerato ma hai sostenuto spese mediche, scolastiche o altri oneri detraibili nel 2025, presentare comunque la dichiarazione ti permette di recuperare le detrazioni spettanti come rimborso.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Sì. La NASpI è classificata tra i proventi sostitutivi di reddito di lavoro dipendente e concorre al reddito complessivo. L’INPS rilascia una Certificazione Unica che attesta l’importo percepito e le ritenute effettuate. Va dichiarata negli stessi quadri del lavoro dipendente.
Se nel 2025 ho percepito solo la NASpI, sono obbligato a presentare la dichiarazione?
Non necessariamente: dipende dall’importo percepito, dal fatto che l’INPS abbia effettuato il conguaglio in modo completo e dalla presenza di eventuali altri redditi o addizionali dovute. Le istruzioni ufficiali prevedono condizioni specifiche di esonero da verificare caso per caso. Un CAF può aiutarti a capire se sei obbligato.
Quali sono le soglie di esonero per chi ha avuto lavoro dipendente e NASpI nello stesso anno?
Chi ha avuto lavoro dipendente o assimilato più altre tipologie di reddito (come la NASpI) è esonerato solo se il reddito complessivo non supera 8.500 euro e il periodo di lavoro non è inferiore a 365 giorni. Se hai lavorato meno di un anno intero, questa condizione non si applica.
Posso presentare il 730 anche se sono disoccupato e non ho un datore di lavoro nel 2026?
Sì. Puoi presentare il 730 senza sostituto a un CAF o a un professionista abilitato, oppure direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite il servizio precompilato online. Se dal calcolo emerge un credito, ti viene rimborsato dall’Agenzia delle Entrate; se emerge un debito, lo paghi con il modello F24.
Cosa succede se non presento la dichiarazione pur avendo redditi da NASpI e lavoro nello stesso anno?
Se non presenti la dichiarazione quando sei obbligato, sei esposto a sanzioni amministrative. Tuttavia, se ti ravvedi spontaneamente entro i termini previsti dal ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997), puoi ridurre la sanzione versando l’imposta, gli interessi legali calcolati giorno per giorno e una sanzione ridotta rispetto al minimo edittale.
Se sono esonerato dall'obbligo, ha senso presentare ugualmente la dichiarazione?
Sì, spesso conviene. Le istruzioni ufficiali chiariscono che la dichiarazione può essere presentata anche in caso di esonero per dichiarare spese sostenute, fruire di detrazioni o chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento degli anni precedenti. Se hai sostenuto spese mediche o altri oneri nel 2025, presentare la dichiarazione ti permette di recuperarli.
Massimale complessivo 4.000 euro: la detrazione del 19% spetta sugli interessi passivi per mutuo sull’abitazione principale fino a un massimale di 4.000 euro, riferito a tutti i cointestatari insieme.
In parti uguali tra cointestatari: se il mutuo e intestato in parti uguali a due persone, ognuna puo portare in detrazione al massimo 2.000 euro di interessi.
Eccezione coniuge a carico: se uno dei cointestatari e fiscalmente a carico dell’altro, chi sostiene interamente la spesa puo fruire della detrazione per entrambe le quote.
Detrazione del 19%: si applica al 19% degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione effettivamente pagati nel 2025.
Solo abitazione principale: la detrazione per mutui stipulati dal 1993 spetta esclusivamente per i mutui accesi per acquistare l’abitazione principale.
Pagamento tracciabile obbligatorio: dal 2020 le spese detraibili al 19% devono essere pagate con strumenti tracciabili (bonifico, carta, ecc.).
Come funziona la detrazione quando il mutuo e intestato a piu persone
Hai acquistato casa in coppia e il mutuo e intestato a entrambi? La detrazione sugli interessi del mutuo non sparisce, ma si divide. La regola di base e chiara: ogni cointestatario puo detrarre unicamente la propria quota di interessi. Se il mutuo e al 50-50, ognuno porta in detrazione la meta degli interessi pagati nel 2025, fino a un massimo di 2.000 euro ciascuno (che insieme formano il tetto complessivo di 4.000 euro previsto dalla legge).
La detrazione e del 19% sull’importo degli interessi passivi effettivamente pagati nel 2025, inclusi gli oneri accessori e le eventuali quote di rivalutazione. Non si tratta di un rimborso diretto: la detrazione riduce l’imposta IRPEF che devi pagare. Se ad esempio hai pagato 3.000 euro di interessi e sei l’unico intestatario, la detrazione e 3.000 x 19% = 570 euro di IRPEF in meno.
C’e un’eccezione importante che conviene conoscere: se uno dei cointestatari e fiscalmente a carico dell’altro, chi sostiene interamente la spesa (e la dimostra) puo fruire della detrazione per entrambe le quote. In pratica, se il tuo coniuge e a carico (reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro nel 2025) e tu paghi tutti gli interessi, puoi detrarre fino a 4.000 euro invece di 2.000.
Dal 1993 la detrazione spetta solo per i mutui contratti per acquistare l’abitazione principale, cioe quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. Se in seguito l’immobile non viene piu usato come abitazione principale (per motivi diversi da trasferimento per lavoro), la detrazione decade.
Massimali della detrazione interessi mutuo abitazione principale
Situazione
Massimale detraibile
Unico intestatario
4.000,00 euro di interessi (detrazione: 760 euro max)
Due cointestatari non a carico l'uno dell'altro, quote uguali
2.000,00 euro ciascuno (totale 4.000 euro)
Mutuo cointestato, un coniuge e fiscalmente a carico dell'altro
4.000,00 euro per il coniuge non a carico (detrae entrambe le quote)
Mutuo per altri immobili (non abitazione principale, ante 1993)
2.065,83 euro per ciascun intestatario
Esempio pratico
Tizio e Caio acquistano insieme un appartamento come abitazione principale e stipulano un mutuo cointestato al 50%. Nel 2025 pagano complessivamente 5.000 euro di interessi (2.500 euro ciascuno). Ognuno porta in detrazione la propria quota: 2.500 euro, ma il massimale pro capite e 2.000 euro. Quindi ognuno detrae il 19% di 2.000 euro = 380 euro di IRPEF in meno. Se invece uno dei due fosse fiscalmente a carico dell’altro (coniuge con reddito zero), il coniuge non a carico potrebbe detrarre l’intero importo fino a 4.000 euro di interessi, cioe fino a 760 euro di detrazione.
Documenti necessari
Contratto di mutuo ipotecario con indicazione degli intestatari e della quota
Certificazione della banca degli interessi passivi pagati nel 2025 (o Certificazione Unica se il datore di lavoro ha gia considerato la spesa)
Atto di compravendita dell’immobile
Documentazione che attesti che l’immobile e adibito ad abitazione principale (ad esempio residenza anagrafica)
Bonifici o estratti conto che documentino il pagamento tracciabile degli interessi
Coniugi cointestatari, entrambi con reddito
Scenario. Sempronio e sua moglie hanno un mutuo cointestato al 50% sull’abitazione principale. Nel 2025 pagano 4.800 euro di interessi totali. Entrambi hanno un reddito proprio superiore a 2.840,51 euro, quindi nessuno e a carico dell’altro.
Come si applica. Ogni coniuge puo detrarre la propria quota di interessi: 2.400 euro ciascuno. Il massimale complessivo e 4.000 euro (2.000 per ciascuno). Poiche 2.400 supera 2.000, ognuno potra detrarre al massimo 2.000 euro. La detrazione di ognuno e 2.000 x 19% = 380 euro.
In pratica
Nel rigo E7 del quadro E, Sempronio indica 2.000 euro (la sua quota massima detraibile).
Sua moglie fa lo stesso nel proprio 730: indica 2.000 euro nel rigo E7.
Entrambi ottengono una detrazione di 380 euro ciascuno, per un totale familiare di 760 euro.
Mutuo cointestato con coniuge fiscalmente a carico
Scenario. Tizio ha un mutuo cointestato al 50% con la moglie. La moglie non lavora e ha reddito zero: e fiscalmente a carico di Tizio. Nel 2025 Tizio paga da solo tutti gli interessi: 3.600 euro totali.
Come si applica. Poiche la moglie e fiscalmente a carico di Tizio, e Tizio ha sostenuto interamente la spesa, lui puo fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi. Il massimale complessivo rimane 4.000 euro. Tizio detrae 3.600 euro x 19% = 684 euro.
In pratica
Tizio indica nel rigo E7 l’intero importo degli interessi pagati: 3.600 euro.
Non c’e una casella specifica da barrare: e sufficiente indicare l’importo complessivo.
La moglie non compila il rigo E7 nel suo 730 (se lo presenta): la detrazione spetta interamente a Tizio.
Quando rivolgersi a un professionista
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Qual e il massimale per la detrazione degli interessi sul mutuo?
Il massimale e di 4.000,00 euro di interessi passivi per l’abitazione principale. In caso di piu intestatari, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo: se siete in due con quote uguali, 2.000 euro ciascuno.
La detrazione spetta anche per i costi del notaio e l'istruttoria del mutuo?
Sì. Oltre agli interessi passivi veri e propri, rientrano nel massimale di 4.000 euro anche gli oneri accessori necessari alla stipula del mutuo: spese notarili per il contratto di mutuo (non per la compravendita), perizia tecnica, istruttoria, commissione bancaria, imposta sostitutiva sul capitale prestato.
Ho surrogato il mutuo con una banca diversa: la detrazione continua?
Sì. In caso di surroga o rinegoziazione del mutuo, il diritto alla detrazione non decade. Il nuovo mutuo eredita le caratteristiche di quello originario ai fini fiscali, e la detrazione spetta su un importo non superiore alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata degli oneri accessori.
Il mutuo intestato solo a me detrae anche se la casa e di entrambi i coniugi?
La detrazione spetta al contribuente intestatario del contratto di mutuo. Se il mutuo e a nome di un solo coniuge ma l’immobile e in comproprietà, la detrazione spetta comunque all’intestatario del mutuo, entro il massimale di 4.000 euro.
Dal 2025 ci sono novita sui mutui per la detrazione?
Sì, in parte. Il riordino delle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro puo incidere sugli interessi di mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 (codice 57). I mutui stipulati entro il 31 dicembre 2024 sono esclusi dal riordino e mantengono la detrazione piena.
Il pagamento degli interessi deve essere tracciabile?
Sì. Dal 2020 le spese detraibili al 19%, inclusi gli interessi passivi del mutuo, devono essere pagate con strumenti tracciabili (bonifico bancario o postale, carta di debito o credito, ecc.). Conserva gli estratti conto o le ricevute di pagamento.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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