Autore: Andrea Marton

  • Permesso di costruire – Glossario giuridico

    Permesso di costruire: titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune (Sportello Unico Edilizia, SUE) per realizzare interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia pesante e altri lavori di maggior rilievo.

    Significato giuridico

    Il permesso di costruire e disciplinato dagli artt. 10 ss. del dpr 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia). Interventi soggetti (art. 10 dpr 380/2001): nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia pesante (con modifica di sagoma, prospetti, sedime, volumi). Domanda al SUE con: progetto, relazione tecnica, asseverazione del progettista, ricevuta versamento oneri concessori. Procedura (art. 20 dpr 380/2001): l’ufficio verifica entro 60 giorni, eventualmente integrato da Conferenza di servizi. Termine ordinario di conclusione: 90 giorni dalla domanda, con possibile silenzio assenso (60 giorni di proroga max). Oneri concessori: contributo di costruzione = oneri di urbanizzazione primaria + secondaria + costo di costruzione (art. 16 dpr 380/2001). Validita: i lavori devono iniziare entro 1 anno dal rilascio e ultimarsi entro 3 anni, con possibile proroga.

    Esempio pratico

    Tizio vuole costruire una casa unifamiliare di 200 mq su un suo terreno conforme al PRG. Presenta al SUE la domanda di permesso di costruire con progetto firmato da un architetto. Il Comune svolge l’istruttoria, verifica conformita urbanistica, eventuale autorizzazione paesaggistica (zona vincolata), pagamento oneri (calcolati su superficie e volumetria). Entro 90 giorni emette il permesso. Tizio puo iniziare i lavori entro 1 anno e deve ultimarli entro 3.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla SCIA (art. 22 dpr 380/2001 per ristrutturazione leggera) e dalla CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, per manutenzione straordinaria leggera): consente avvio immediato senza titolo espresso. Diverge dall’autorizzazione paesaggistica (art. 146 d.lgs. 42/2004), titolo aggiuntivo per zone vincolate. Il condono edilizio e regolarizzazione successiva di costruzioni abusive, con procedure speciali (leggi 47/1985, 724/1994, 326/2003). Il certificato di destinazione urbanistica attesta solo la conformita.

    Riferimenti normativi

    • art. 10 dpr 6 giugno 2001 n. 380 – Testo Unico Edilizia, interventi soggetti
    • art. 16 dpr 380/2001 – contributo di costruzione
    • art. 20 dpr 380/2001 – procedura di rilascio
    • art. 22 dpr 380/2001 – SCIA edilizia
  • Art. 11 TUEL – Articolo 11

    Art. 11 TUEL – Articolo 11

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l’istituzione del difensore civico con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

    2. Lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

    3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell’ipotesi prevista all’articolo 127. 41

  • Art. 171 D.P.R. 115/2002

    Art. 171 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.

  • Art. 11 D.Lgs. 81/2017 – Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali

    Art. 11 D.Lgs. 81/2017 – Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali

    L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo

    1. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione; b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali; c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale; d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

    2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  • Articolo 114.7 del T.U.B.

    Articolo 114.7 del T.U.B.

    Art. 114.7 T.U.B. Detenzione di fondi.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. I gestori di crediti in sofferenza possono ricevere e detenere fondi dai debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:

    a) le somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in sofferenza gestiti per conto dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono accreditate in un conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento al rispettivo acquirente di crediti in sofferenza, secondo le condizioni con quest’ultimo concordate;

    b) le somme di denaro depositate ai sensi della lettera a) prima del trasferimento a ciascun acquirente di crediti in sofferenza costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in sofferenza. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni dei creditori del gestore di crediti in sofferenza o nell’interesse degli stessi, ne’ quelle dei creditori della banca presso la quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono ammesse nei limiti delle somme di spettanza di questi ultimi. In caso di avvio nei confronti del gestore di crediti in sofferenza di procedimenti concorsuali, le somme accreditate su tali conti, per un importo pari alle somme incassate e dovute agli acquirenti di crediti in sofferenza, vengono immediatamente e integralmente restituite a questi ultimi senza la necessita’ di deposito della domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme. Sulle somme di denaro depositate presso la banca non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo’ essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dalla banca nei confronti del gestore di crediti in sofferenza. In caso di avvio nei confronti della banca di procedimenti di cui al titolo IV, nonche’ di procedure concorsuali, le somme accreditate sui conti correnti vengono immediatamente e integralmente restituite all’acquirente di crediti in sofferenza, senza la necessita’ di deposito della domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione delle somme.

    2. I pagamenti effettuati dal debitore al gestore di crediti in sofferenza liberano il debitore dai relativi obblighi di pagamento nei confronti dell’acquirente di crediti in sofferenza. Per ciascun pagamento, il gestore di crediti in sofferenza rilascia al debitore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, quietanza attestante l’importo ricevuto, la data di estinzione dell’obbligazione e i dati identificativi della stessa.

    3. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Part-time, clausole elastiche e lavoro supplementare nel CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo

    Part-time, clausole elastiche e lavoro supplementare nel CCNL Cooperative di Consumo

    In un settore dove il tempo parziale è la regola più che l’eccezione, conoscere le regole del lavoro supplementare e delle clausole elastiche è decisivo: sono gli strumenti con cui l’azienda adatta l’orario alle punte di attività, ma operano solo entro precisi limiti di legge e di contratto.

    In sintesi

    Il part-time può essere orizzontale, verticale o misto. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche permettono all’azienda di variare durata e collocazione dell’orario, ma richiedono i presupposti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL: limiti, preavviso e compensi. Il trattamento è riproporzionato e vale il diritto di precedenza verso il tempo pieno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare e clausole elastiche · Trasformazione e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche: gli strumenti di flessibilità

    Sono i due strumenti che, nei settori a part-time diffuso, consentono all’azienda di modulare l’orario. Operano però entro presupposti precisi del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL.

    Il lavoro supplementare

    È il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto part-time, ma entro il limite del tempo pieno. La legge ne consente il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo di ore, causali e maggiorazione. In assenza di regolazione contrattuale, il lavoratore può rifiutare la prestazione supplementare solo per giustificati motivi; dove il CCNL la regola, vanno rispettati i relativi limiti.

    Le clausole elastiche

    Consentono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata. Richiedono un patto scritto, un preavviso minimo di due giorni lavorativi e specifiche compensazioni; il CCNL ne fissa condizioni e modalità. Il lavoratore non può subire un licenziamento per il rifiuto di sottoscrivere una clausola elastica.

    Per alcune categorie (studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori con figli piccoli, titolari di permessi L. 104) la legge prevede facoltà di revoca o di non adesione alle clausole elastiche.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — clausola elastica e variazione del turno
    Tizio è assunto part-time con orario pomeridiano. L’azienda gli chiede di anticipare il turno al mattino per due settimane. Può farlo solo in forza di una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con il preavviso minimo di due giorni e le compensazioni previste dal CCNL. Se Tizio non ha mai firmato alcuna clausola elastica, può legittimamente rifiutare la variazione.
    Caia — lavoro supplementare richiesto a fine turno
    Caia, part-time a 20 ore, lavora due ore in più per coprire un’assenza. Sono lavoro supplementare (restano sotto il tempo pieno) e vanno retribuite con l’eventuale maggiorazione fissata dal CCNL. Se il contratto non regola il supplementare, Caia può rifiutarlo solo per giustificati motivi.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    L’azienda può cambiarmi gli orari del part-time quando vuole?
    No. La variazione della collocazione oraria richiede una clausola elastica sottoscritta per iscritto, con preavviso di almeno due giorni lavorativi e le compensazioni previste dal CCNL. Senza clausola elastica firmata, la variazione può essere rifiutata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Articolo 149 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 149 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 149 CCII – Obblighi del debitore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 2-bis, il debitore, se persona fisica, nonchè gli amministratori o i liquidatori della società o dell’ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a indicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.

    2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

    3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.

  • Art. 95 T.U. Stupefacenti – Pena detentiva e tossicodipendenza

    Art. 95 T.U. Stupefacenti – Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

    2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva. Torna al sommario

  • Art. 56 Cod. Amb. – attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione

    Art. 56 Cod. Amb. – attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all’articolo 53 riguardano, ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, in particolare: a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico; b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide; c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti; d) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d’acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste; e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto; f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee; g) la protezione delle coste e degli abitati dall’invasione e dall’erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi; h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l’insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque; i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti; l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni; m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette; n) il riordino del vincolo idrogeologico.

    2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri, metodi e standard, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti, preordinati, tra l’altro, a garantire omogeneità di: a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni; b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

  • Art. 55 Cod. Amb. – attività conoscitiva

    Art. 55 Cod. Amb. – attività conoscitiva

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Nell’attività conoscitiva, svolta per le finalità di cui all’articolo 53 e riferita all’intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di: a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell’ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente sezione; e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo

    53. 2. L’attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all’articolo 57, comma 1, secondo criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera del Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA ) di cui all’ articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.

    3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed al Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA ), secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

    4. L’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) contribuisce allo svolgimento dell’attività conoscitiva di cui al presente articolo, in particolare ai fini dell’attuazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera e), nonché ai fini della diffusione dell’informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 , e in attuazione di quanto previsto dall’ articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e altresì con riguardo a: a) inquinamento dell’aria; b) inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo idrico integrato; c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso; d) tutela del territorio; e) sviluppo sostenibile; f) ciclo integrato dei rifiuti; g) energie da fonti energetiche rinnovabili; h) parchi e aree protette.

    5. L’ANCI provvede all’esercizio delle attività di cui al comma 4 attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati necessari al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale in regime di convenzione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare . Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i criteri e le modalità di esercizio delle suddette attività. Per lo svolgimento di queste ultime viene destinata, nei limiti delle previsioni di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non inferiore all’uno e cinquanta per cento dell’ammontare della massa spendibile annualmente delle spese d’investimento previste per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare . Per l’esercizio finanziario 2006, all’onere di cui sopra si provvede a valere sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela ambientale.

  • CCNL Poste: aree professionali e livelli di inquadramento

    CCNL Poste

    In sintesi

    Il CCNL Poste Italiane articola i dipendenti in aree professionali (operativa recapito, operativa sportello, amministrativa, commerciale) e livelli progressivi. I profili principali sono portalettere e addetti al recapito, sportellisti multi-funzione (postale, BancoPosta, assicurativo), addetti smistamento e logistica, amministrativi e Quadri. Ogni livello ha una declaratoria con requisiti di competenza e autonomia.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Poste Italiane SpA · SLC-CGIL · SLP-CISL · UILposte · FAILP-CISAL · CONFSAL · FNC-UGL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo confermato il 17 novembre 2025 (ultima tranche retributiva dal 1° settembre 2025)
    Vigenza
    In corso; prossima tranche di aumento a settembre 2026
    Platea
    Oltre 100.000 dipendenti

    Tabella riepilogativa

    Aree professionali e profili tipo – CCNL Poste Italiane
    Area / Livello Profilo tipo Caratteristiche principali
    Livelli A1-A2 (Quadri) Responsabile ufficio postale, area manager Coordinamento struttura, responsabilità gestionale
    Livello B Specialista senior, referente commerciale Elevata specializzazione, anche multifunzione BancoPosta e assicurativa
    Livello C Sportellista qualificato, operatore amministrativo Autonomia operativa su servizi complessi
    Livello D Portalettere, addetto recapito, operatore CMP Mansioni operative qualificate di consegna e smistamento
    Livello E Addetto operativo (recapito, smistamento) Mansioni operative con procedure standard
    Livello F Addetto operativo base (ingresso) Mansioni esecutive di supporto operativo

    La struttura per aree professionali

    Il CCNL Poste Italiane si applica ai dipendenti di Poste Italiane SpA e delle societa del gruppo (SDA Express Courier, Poste Vita, BancoPosta Fondi). Con oltre 100.000 dipendenti, e uno dei piu grandi contratti collettivi aziendali del settore dei servizi in Italia.

    L’inquadramento si sviluppa per aree professionali (operativa di recapito, operativa di sportello, amministrativa, commerciale) e per livelli all’interno di ciascuna area. La declaratoria di ciascun livello descrive autonomia, competenze tecniche e responsabilita gestionale o commerciale.

    Portalettere e addetti al recapito

    I portalettere e gli addetti al recapito rappresentano la quota numericamente piu rilevante del personale. Effettuano la consegna di corrispondenza, pacchi e raccomandate su zone geografiche assegnate, con utilizzo di veicoli aziendali. Il CCNL disciplina le zone di recapito, i carichi standard e i criteri di assegnazione.

    L’inquadramento tipico è nei livelli E-D; la progressione verso il livello superiore avviene per acquisizione stabile di mansioni qualificate (es. gestione recapito pacchi e-commerce con procedure avanzate, tutoraggio nuovi assunti).

    Sportellisti e polifunzionalita commerciale

    Gli sportellisti operano negli uffici postali svolgendo funzioni postali (accettazione corrispondenza, raccomandate, pacchi, versamenti), bancarie (BancoPosta: conti correnti, libretti, buoni fruttiferi) e assicurative o finanziarie (Poste Vita, Poste Assicura, fondi). Questa polifunzionalita e una peculiarita del CCNL Poste.

    Il CCNL prevede indennità e progressioni di livello specifiche per chi acquisisce la qualificazione multifunzione (tipicamente livelli C e B). La formazione obbligatoria per l’abilitazione a prodotti BancoPosta e assicurativi e a carico aziendale.

    Casi pratici

    Tizio – Progressione dal livello E al livello D
    Tizio è portalettere al livello E da tre anni. Acquisisce stabilmente la gestione di un percorso pacchi e-commerce ad alto volume e svolge tutoraggio sui colleghi neoassunti. Il CCNL prevede il passaggio al livello D per acquisizione stabile di mansioni qualificate. Tizio chiede il riconoscimento formale e ottiene il cambio di livello: sul minimo tabellare vale circa 153 euro lordi mensili (1.316,04 contro 1.162,79 euro dal 1° settembre 2025).
    Caia – Qualificazione multifunzione sportello
    Caia è sportellista al livello C. L’azienda la forma per l’abilitazione alla vendita di prodotti BancoPosta e assicurativi. Completato il percorso formativo obbligatorio e avendo operato in polifunzionalita per oltre 12 mesi, Caia chiede il passaggio al livello B (minimo 1.503,00 euro) con la relativa indennità di specializzazione commerciale prevista dal CCNL.
    Sempronio – Assegnazione a mansioni inferiori
    Sempronio è inquadrato al livello C come operatore amministrativo. A seguito di una riorganizzazione gli vengono assegnate mansioni esecutive da livello E. Il CCNL Poste consente il demansionamento solo per motivi organizzativi documentati e con conservazione della retribuzione precedente. Sempronio si oppone e l’azienda deve dimostrare l’effettiva necessità organizzativa o reintegrarlo nel livello C.

    Domande frequenti

    Quante aree professionali prevede il CCNL Poste?
    Il CCNL Poste articola il personale in aree operativa recapito, operativa sportello, amministrativa e commerciale, con una scala unica di livelli dal F (ingresso) al B, più i Quadri (A2 e A1). I minimi tabellari per livello sono nella pagina delle tabelle retributive.
    Il portalettere puo diventare sportellista?
    Si, tramite mobilita interna e formazione aziendale. Il cambio di profilo comporta nuovo inquadramento nell’area sportello con il livello corrispondente alle competenze acquisite.
    Cosa significa polifunzionalita nel CCNL Poste?
    La polifunzionalita indica la capacita dello sportellista di operare su servizi postali, bancari (BancoPosta) e assicurativi o finanziari. Il CCNL prevede formazione obbligatoria a carico aziendale e indennita specifiche per il personale qualificato multifunzione.
    I Quadri hanno tutele aggiuntive?
    Si, i Quadri godono di assicurazione professionale, piani formativi dedicati e contribuzione aggiuntiva al fondo di previdenza complementare Fondoposte rispetto al personale degli altri livelli.
    Come si calcola il periodo di prova?
    Il periodo di prova varia per livello: da 1 mese per i livelli B1 a 6 mesi per i Quadri. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza obbligo di preavviso ne di motivazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione a Fondoposte.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Indagini preliminari – Glossario giuridico

    Indagini preliminari: fase del procedimento penale che precede l’eventuale esercizio dell’azione penale, condotta dal pubblico ministero con il supporto della polizia giudiziaria, finalizzata a raccogliere elementi per la decisione su esercizio dell’azione o archiviazione.

    Significato giuridico

    Le indagini preliminari sono disciplinate dagli artt. 326 ss. c.p.p. Si aprono con l’iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. (con o senza indicazione dell’indagato). Il PM dirige le indagini avvalendosi della polizia giudiziaria. Durata massima: 6 mesi per i delitti meno gravi, 1 anno per la maggior parte dei delitti, 2 anni per reati gravi (omicidio, mafia, terrorismo), prorogabili dal GIP (artt. 405-407 c.p.p.). L’indagato ha diritto a difensore di fiducia o d’ufficio (art. 96 c.p.p.) sin dall’iscrizione. Atti tipici: interrogatori, sequestri, intercettazioni, perquisizioni, accertamenti tecnici irripetibili. Alla conclusione, il PM puo: chiedere archiviazione (art. 408 c.p.p.) se la notizia e infondata o l’autore e sconosciuto; esercitare azione penale con richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.) o citazione diretta a giudizio. Prima dell’esercizio dell’azione penale, il PM notifica all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.).

    Esempio pratico

    Tizio denuncia Caio per furto. Il PM iscrive la notizia di reato e delega la polizia giudiziaria per indagini: ispezione luoghi, sentito Tizio e testimoni, esame videosorveglianza. Dopo 8 mesi, il PM ritiene gli elementi sufficienti: notifica a Caio l’avviso di conclusione delle indagini (415-bis c.p.p.), con 20 giorni per memorie difensive. Caio puo presentare memorie, chiedere interrogatorio, produrre documenti. Decorso il termine, il PM esercita azione penale o archivia.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’udienza preliminare (art. 416 c.p.p.), fase successiva davanti al GUP per il filtro tra archiviazione e dibattimento. Diverge dalle indagini difensive (artt. 391-bis ss. c.p.p.), attivita di indagine condotta dal difensore in autonomia. Si distingue dal dibattimento, fase del giudizio in cui si formano le prove. Il processo penale minorile (dpr 448/1988) ha disciplina parzialmente diversa con esigenze specifiche di tutela del minore.

    Riferimenti normativi

    • art. 326 c.p.p. – scopo delle indagini preliminari
    • art. 335 c.p.p. – registro notizie di reato
    • art. 405 c.p.p. – termine delle indagini
    • art. 415-bis c.p.p. – avviso conclusione indagini
    • art. 408 c.p.p. – richiesta archiviazione