Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 20 D.Lgs. 472/1997 – Decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie

    Art. 20 D.Lgs. 472/1997 – Decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. L’atto di contestazione di cui all’articolo 16, ovvero l’atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 17, comma 3.

    2. Se la notificazione e’ stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell’infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine e’ prorogato di un anno.

    3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

  • Bonus centri estivi e sport per i figli 2026: come funziona il fondo, esempio

    In sintesi

    • Dal 2026 è istituito un Fondo da 60 milioni di euro annui per attività socio-educative a favore dei minori, gestito tramite i Comuni.
    • Il Fondo finanzia centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa.
    • Per il 2027 è istituito un fondo da 2 milioni di euro per contribuire alle spese di iscrizione a sport per under 18 con ISEE inferiore a 20.000 euro.
    • Entrambe le misure sono in attesa di decreto attuativo: non ci sono ancora importi individuali certi né domande aperte.
    • I criteri di riparto del Fondo centri estivi tra i Comuni saranno definiti con decreto entro il 30 marzo di ciascun anno.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 222-226 della L. 199/2025 istituiscono due fondi: 60 milioni annui dal 2026 per centri estivi e servizi socio-educativi comunali a favore dei minori; 2 milioni per il 2027 per spese di iscrizione ad associazioni sportive dilettantistiche per under 18 con ISEE inferiore a 20.000 euro. Entrambe le misure sono in attesa di decreto attuativo.

    Approfondimento normativo completo: Commi 222-226 LB 2026: fondo minori, centri estivi e sport giovanile.

    Il Fondo centri estivi 2026 e il contributo sport: cosa prevede la Legge di Bilancio

    I commi 222-226 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introducono due distinte misure a favore delle famiglie con figli minori. La prima è un Fondo da 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, istituito per il potenziamento di centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa a favore dei minori. Il Fondo è destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, con l’obiettivo di sostenere le famiglie nella conciliazione tra vita privata e lavoro.

    Attenzione: entrambe le misure sono in attesa di decreto attuativo. Per il Fondo centri estivi, il comma 223 prevede che entro il 30 marzo di ciascun anno venga adottato un decreto dell’Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, che stabilisce i criteri di riparto tra i Comuni e le modalità di monitoraggio. Fino alla pubblicazione di tale decreto, non è possibile indicare importi individuali, modalità di accesso per le famiglie né scadenze per le domande.

    La seconda misura è un fondo da 2 milioni di euro per il solo anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate al CONI, per giovani di età inferiore a diciotto anni. L’accesso è condizionato a un ISEE inferiore a 20.000 euro. Anche per questa misura è previsto un decreto dell’Autorità delegata per lo sport e i giovani, di concerto con il MEF, che ne definirà i criteri attuativi. Il decreto non è ancora stato pubblicato.

    Checklist: cosa tenere sotto controllo in attesa dei decreti attuativi

    • Monitorare le comunicazioni del Dipartimento per le politiche della famiglia sulla pubblicazione del decreto di riparto del Fondo centri estivi (atteso entro il 30 marzo di ciascun anno).
    • Seguire le comunicazioni del proprio Comune: sarà il Comune, una volta ricevute le risorse, a organizzare e comunicare l’accesso ai servizi finanziati.
    • Per il contributo sport 2027, verificare che il figlio abbia meno di 18 anni e che l’associazione sportiva sia regolarmente affiliata al CONI, a una federazione sportiva nazionale, a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva.
    • Calcolare l’ISEE del proprio nucleo familiare: per il contributo sport è richiesto un ISEE inferiore a 20.000 euro.
    • Non avviare domande prima della pubblicazione dei decreti attuativi: le modalità operative non sono ancora definite.

    Caso 1 – Tizio: genitore di due figli minori che frequentano centri estivi comunali

    Scenario. Tizio, 40 anni, ha due figli di 8 e 11 anni che ogni estate frequentano il centro estivo organizzato dal Comune di residenza. Vuole sapere se nel 2026 la sua famiglia potrà beneficiare del nuovo Fondo.

    Come si legge in pratica. Il Fondo non eroga un contributo diretto alle famiglie: finanzia i Comuni per potenziare i servizi socio-educativi, inclusi i centri estivi. Tizio non presenta una domanda individuale all’INPS o a un ministero. Sarà il suo Comune a ricevere risorse e a organizzare i servizi, eventualmente con tariffe ridotte o posti aggiuntivi. Tizio dovrà verificare presso il proprio Comune quali iniziative vengono attivate grazie al Fondo. Il Fondo è operativo solo dopo il decreto di riparto, atteso entro il 30 marzo 2026.

    Riepilogo caso Tizio

    • Il Fondo finanzia i Comuni, non le famiglie direttamente.
    • Il Comune organizza i servizi: Tizio deve informarsi presso l’ente locale.
    • Il decreto di riparto tra i Comuni è atteso entro il 30 marzo 2026.
    • Non esistono ancora importi individuali né criteri di accesso familiare certi.
    • Fino al decreto, non ci sono domande da presentare.

    Caso 2 – Caia: genitore che vuole iscrivere il figlio a un'associazione sportiva nel 2027

    Scenario. Caia, 35 anni, ha un figlio di 14 anni che vuole iscriversi a una società di nuoto affiliata alla Federazione Italiana Nuoto (FIN), riconosciuta dal CONI. L’ISEE del nucleo familiare è di 16.000 euro. Vuole sapere se potrà accedere al contributo sport.

    Come si legge in pratica. Il fondo sport è dotato di 2 milioni di euro per il solo anno 2027 e riguarda giovani con meno di 18 anni iscritti ad associazioni sportive dilettantistiche affiliate al CONI. L’ISEE di Caia (16.000 euro) è inferiore alla soglia di 20.000 euro prevista dalla norma. Tuttavia, le modalità operative e i criteri di accesso saranno definiti nel decreto dell’Autorità delegata per lo sport e i giovani. Nel 2026 il fondo sport non è ancora attivo: lo sarà solo per il 2027 e solo dopo il decreto.

    Riepilogo caso Caia

    • Il figlio di Caia ha meno di 18 anni: requisito anagrafico soddisfatto.
    • La società di nuoto è affiliata al CONI tramite la FIN: requisito associativo potenzialmente soddisfatto.
    • L’ISEE di 16.000 euro è inferiore alla soglia di 20.000 euro prevista dalla norma.
    • Il fondo sport è attivo solo per il 2027, non per il 2026.
    • I criteri e le modalità di accesso saranno definiti dal decreto attuativo non ancora pubblicato.

    Caso 3 – Sempronio: sindaco di un piccolo Comune che deve pianificare i servizi estivi

    Scenario. Sempronio è sindaco di un piccolo Comune di circa 5.000 abitanti. Deve pianificare l’offerta di centri estivi per il 2026 e vuole sapere se potrà beneficiare del Fondo istituito dalla Legge di Bilancio.

    Come si legge in pratica. Il Fondo da 60 milioni di euro è destinato proprio ai Comuni, che possono organizzare iniziative per i minori anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Sempronio dovrà attendere il decreto di riparto – adottato entro il 30 marzo di ciascun anno – che stabilisce i criteri di assegnazione delle risorse tra i Comuni e le modalità di monitoraggio. Solo dopo aver conosciuto la quota assegnata al suo Comune potrà pianificare con certezza i servizi finanziabili. Non è possibile allo stato attuale conoscere la quota spettante al singolo Comune.

    Riepilogo caso Sempronio

    • Il Fondo è destinato ai Comuni: il Comune di Sempronio è potenzialmente beneficiario.
    • Le risorse possono essere usate per centri estivi, servizi socio-educativi e centri educativo-ricreativi.
    • Il decreto di riparto è adottato entro il 30 marzo di ciascun anno: Sempronio deve attendere quella scadenza.
    • Il Comune può coinvolgere enti pubblici e privati nell’organizzazione dei servizi finanziati.
    • Il monitoraggio degli interventi finanziati è soggetto a controllo e a recupero delle somme in caso di mancata realizzazione.

    Quando conviene una verifica

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    Norme e fonti collegate

  • Art. 19 D.Lgs. 472/1997 – Esecuzione delle sanzioni tributarie

    Art. 19 D.Lgs. 472/1997 – Esecuzione delle sanzioni tributarie

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non e’ prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.

    2. La commissione tributaria regionale puo’ sospendere l’esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

    3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

    7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e’ divenuto definitivo.

  • Art. 18 D.Lgs. 472/1997 – Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi

    Art. 18 D.Lgs. 472/1997 – Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Contro il provvedimento di irrogazione e’ ammesso ricorso alle commissioni tributarie.

    2. Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, e’ ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all’azione avanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria, che puo’ comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione. Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo e’ proposto alla Direzione regionale delle entrate, competente in ragione della sede dell’ufficio che ha irrogato le sanzioni.

    4. Le decisioni delle commissioni tributarie e dell’autorita’ giudiziaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dall’articolo 19.

  • Art. 17-bis D.Lgs. 472/1997 – Definizione agevolata sanzioni in autotutela parziale

    Art. 17-bis D.Lgs. 472/1997 – Definizione agevolata sanzioni in autotutela parziale

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Nei casi di annullamento parziale dell’atto il contribuente puo’ avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all’articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto, purche’ rinunci al ricorso e l’atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

    1-bis. Nell’ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo’ avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 1 solo quando l’istanza di autotutela e’ presentata nei termini per proporre ricorso.

  • Art. 83 L. 633/1941

    Art. 83 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 17 D.Lgs. 472/1997 – Irrogazione immediata delle sanzioni tributarie

    Art. 17 D.Lgs. 472/1997 – Irrogazione immediata delle sanzioni tributarie

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. In deroga alle previsioni dell’articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

    2. E’ ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

    3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell’articolo 16, comma 3.

  • Art. 16-bis D.Lgs. 472/1997 – Accelerazione irrogazione sanzioni

    Art. 16-bis D.Lgs. 472/1997 – Accelerazione irrogazione sanzioni

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. L’atto di contestazione previsto dall’articolo 16, relativo alle violazioni previste dall’articolo 6, commi 2-bis e 3, dall’articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.

    2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall’articolo 16, comma 7, è ridotto alla metà.

  • Art. 16 D.Lgs. 472/1997 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni

    Art. 16 D.Lgs. 472/1997 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

    2. L’ufficio o l’ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché delle misure edittali previste dalla legge per le singole violazioni.

    3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro.

    4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell’articolo 18.

    6. L’atto di contestazione deve contenere l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l’indicazione dei benefici di cui al comma 3.

    7. Quando sono state proposte deduzioni, l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l’efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell’articolo 22.

  • Art. 15 D.Lgs. 472/1997 – Trasformazione, fusione e scissione di società

    Art. 15 D.Lgs. 472/1997 – Trasformazione, fusione e scissione di società

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. La società o l’ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni.

    2. Nei casi di scissione anche parziale e di scissione mediante scorporo di società o enti, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia.

  • Art. 14 D.Lgs. 472/1997 – Responsabilità del cessionario di azienda

    Art. 14 D.Lgs. 472/1997 – Responsabilità del cessionario di azienda

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

    2. L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza.

    3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

    4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.

    5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

    5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.

  • Art. 13-bis D.Lgs. 472/1997 – Ravvedimento parziale

    Art. 13-bis D.Lgs. 472/1997 – Ravvedimento parziale

    D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

    1. L’articolo 13 si interpreta nel senso che e’ consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purche’ nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento e’ riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

    2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.