Autore: Andrea Marton

  • Articolo 142 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 142 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 142 CCII – Beni del debitore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

    2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

    3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.

  • Art. 81 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 81 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 81 L. Fall. – Contratto di appalto

    Contratto di appalto

  • Art. 89 D.Lgs. 159/2011 – Autocertificazione

    Art. 89 D.Lgs. 159/2011 – Autocertificazione

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis , i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .

    2. 2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano: a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente; b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 , e successive modificazioni.

  • Art. 166 TULPS – Commissione provinciale per l’ammonizione

    Art. 166 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata, da una Commissione provinciale composta del prefetto, del procuratore del Re, di un giudice – designato dal presidente del tribunale – del questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo A di grado inferiore al 10° designato dal prefetto, assisterà come segretarie.

    La Commissione è convocata e presieduta dal prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.

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  • Art. 63 DPR 445/2000 – Registro di emergenza

    Art. 63 DPR 445/2000 – Registro di emergenza

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)

    2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)

    3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)

    4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)

    5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R)

  • Art. 1096 Codice della Navigazione – Inosservanza di ordine di arresto

    Art. 1096 Codice della Navigazione – Inosservanza di ordine di arresto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il componente dell'equipaggio, che a bordo della nave o dell'aeromobile non esegue un ordine di arresto, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.

  • Art. 7 bis D.Lgs. 33/2013 – (Riutilizzo dei dati pubblicati)

    Art. 7 Bis D.Lgs. 33/2013 – (Riutilizzo dei dati pubblicati)

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all’ articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

    2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

    3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

    4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

    5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’ articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196 del 2003 .

    6. Restano fermi i limiti all’accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all’ articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche, di tutti i dati di cui all’ articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

    7. La Commissione di cui all’ articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

    8. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

  • Trattamento di fine rapporto – Glossario giuridico

    Trattamento di fine rapporto (TFR): indennita corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro, accantonata annualmente in proporzione alla retribuzione percepita.

    Significato giuridico

    Il TFR e disciplinato dall’art. 2120 c.c., come modificato dalla l. 297/1982. Calcolo: ogni anno il datore di lavoro accantona una quota pari alla retribuzione annua diviso 13,5, al netto di un piccolo importo per oneri previdenziali. Le quote accantonate sono rivalutate annualmente con coefficiente composto: 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT. Il TFR puo essere lasciato in azienda o destinato alla previdenza complementare (d.lgs. 252/2005, in vigore dal 2007 con scelta entro 6 mesi dall’assunzione, in difetto destinato automaticamente al fondo di categoria). Anticipazione richiedibile dal lavoratore dopo 8 anni di servizio per cause specifiche (acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi, art. 2120 co. 8 c.c.): max 70% del TFR maturato, limite del 4% dei lavoratori in azienda. Cessato il rapporto, il TFR e liquidato entro tempi tecnici (di regola 30-60 giorni). Imposta sostitutiva con tassazione separata.

    Esempio pratico

    Tizio dipendente con stipendio annuo lordo 30.000 euro. Ogni anno accantona TFR pari a 30.000 / 13,5 = 2.222 euro circa. Dopo 10 anni, accantonamenti per circa 22.220 euro + rivalutazioni cumulate. Tizio puo: lasciare il TFR in azienda; destinarlo a fondo pensione (es. Cometa per metalmeccanici); richiedere anticipazione del 70% per acquistare la prima casa. Alla cessazione del rapporto, liquidazione del montante con tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla liquidazione termine usato impropriamente per indicare il TFR. Diverge dall’indennita sostitutiva del preavviso, dovuta in caso di licenziamento senza preavviso, calcolata in base al CCNL. Si distingue dalla pensione integrativa, prestazione del fondo pensione che puo essere alimentato anche con il TFR. La liquidazione SSN per il personale pubblico ha regole proprie (dpr 1032/1973).

    Riferimenti normativi

    • art. 2120 c.c. – trattamento di fine rapporto
    • l. 29 maggio 1982 n. 297 – riforma TFR
    • d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 – previdenza complementare
    • art. 17 dpr 917/1986 (TUIR) – tassazione separata TFR
  • Art. 50 TUEL – Articolo 50

    Art. 50 TUEL – Articolo 50

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia.

    2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l’ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

    3. Salvo quanto previsto dall’articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

    4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

    5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

    6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

    7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

    7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’ articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche , nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici . 7-bis.1. L’inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 , anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

    7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.

    8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

    9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 136.

    10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

    11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

    12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

  • Articolo 114.9 del T.U.B. Operatività transfrontaliera

    Articolo 114.9 del T.U.B. Operatività transfrontaliera

    Art. 114.9 T.U.B. Operativita’ transfrontaliera.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono svolgere l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza negli altri Stati dell’Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia e delle disposizioni del presente capo, nei limiti consentiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, in vigore nello Stato dell’Unione europea in cui e’ prestata l’attivita’.

    2. I gestori di crediti dell’Unione europea possono svolgere le attivita’ per le quali sono autorizzati nello Stato di origine nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, nei limiti e alle condizioni previste, in attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, per l’esercizio di dette attivita’ da parte dei gestori di crediti in sofferenza italiani. L’avvio dell’operativita’ e’ preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorita’ competente dello Stato di origine del gestore di crediti in sofferenza.

    3. I gestori di crediti dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi del comma 2 possono detenere fondi dei debitori a condizione che siano a cio’ autorizzati nello Stato di origine e nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 114.7. Essi possono rinegoziare termini e condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che cio’ non costituisca attivita’ di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106.

    4. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono stabilire succursali o svolgere l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d’Italia.”

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  • CCNL Poste 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Poste

    In sintesi

    Il CCNL Poste Italiane fissa minimi tabellari mensili lordi che, dal 1° settembre 2025, vanno da 1.039,37 euro (livello F) a 1.982,41 euro (livello A1): la tabella completa per livello è più sotto. Si tratta del solo minimo tabellare: la busta paga effettiva include indennità contrattuali, scatti e premi. A questi si aggiungono scatti di anzianita biennali, indennita di funzione e il premio di risultato annuale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Poste Italiane SpA · SLC-CGIL · SLP-CISL · UILposte · FAILP-CISAL · CONFSAL · FNC-UGL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo confermato il 17 novembre 2025 (tabelle dal 1° settembre 2025)
    Vigenza
    Rinnovo in applicazione; prossima tranche retributiva a settembre 2026
    Platea
    Oltre 100.000 dipendenti

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° settembre 2025

    Livello Minimo mensile lordo
    Quadro/Liv. A1 (produzione e staff) 1.982,41 €
    Liv. A2 (produzione e staff) 1.757,16 €
    Liv. B 1.503,00 €
    Liv. C 1.381,56 €
    Liv. D 1.316,04 €
    Liv. E 1.162,79 €
    Liv. F 1.039,37 €

    Gli importi indicano il minimo tabellare (paga base): la retribuzione lorda effettiva comprende anche contingenza, E.D.R., eventuali indennità di funzione e le mensilità aggiuntive (13ª e 14ª). Il rinnovo confermato dalle parti il 17 novembre 2025 prevede una ulteriore tranche di aumento che sarà accreditata in busta paga a settembre 2026.

    Fonte: banche dati contrattuali (tabelle vigenti dal 1/9/2025) e comunicazioni delle OO.SS. firmatarie (SLP-CISL, UILPoste). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Struttura della retribuzione tabellare

    La retribuzione tabellare nel CCNL Poste e composta da paga base e indennita integrative consolidate nel corso dei rinnovi contrattuali. Il CCNL Poste prevede 13 mensilita ordinarie: la tredicesima mensilita e erogata a dicembre. Accordi di secondo livello o intese aziendali possono riconoscere una quattordicesima come componente del premio di risultato.

    Le componenti aggiuntive alla tabella base sono: scatti biennali di anzianita, indennita di funzione per Quadri, indennita di polifunzionalita per sportellisti C1-C2, indennita di disagio per zone di recapito particolari, maggiorazioni di turno per CMP e centri di distribuzione.

    Indennita di funzione e polifunzionalita

    Il CCNL prevede indennita specifiche che si sommano al minimo tabellare:

    • Indennita di funzione Quadri: da circa 150 a 300 euro mensili in base alla complessita della struttura gestita.
    • Indennita di polifunzionalita sportello: per il personale C1-C2 abilitato a servizi BancoPosta e assicurativi, mediamente 60-100 euro mensili.
    • Indennita di disagio recapito: per zone con condizioni operative particolari (montagna, isole, aree periferiche).
    • Indennita di turno notturno e festivo: per smistamento e CMP con orari disagiati.

    Scatti di anzianita biennali

    Il CCNL Poste riconosce scatti biennali di anzianita: ogni due anni di servizio maturato il lavoratore ottiene un incremento tabellare fisso. Gli scatti sono differenziati per livello: mediamente da circa 20-25 euro lordi mensili per i livelli B a 40-50 euro per i livelli C e i Quadri per ogni scatto.

    Il numero massimo di scatti maturabili e fissato dal CCNL per ciascun livello (di norma 8-10 scatti, pari a 16-20 anni di anzianita utile). Gli scatti si calcolano sul minimo tabellare. In caso di passaggio di livello l’anzianita pregressa resta utile.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo busta paga portalettere B2
    Tizio è portalettere con 6 anni di anzianità; ipotizziamo l’inquadramento al livello C. Percepisce: minimo tabellare 1.381,56 euro (dal 1° settembre 2025) + 3 scatti biennali (~70 euro) + indennità recapito zona disagiata (~50 euro) = circa 1.500 euro lordi mensili, oltre alle indennità consolidate. A dicembre aggiunge la tredicesima mensilita. A giugno riceve il premio di risultato annuale come da accordo aziendale vigente.
    Caia – Retribuzione sportellista C2 con polifunzionalita
    Caia è sportellista con qualificazione BancoPosta e assicurativa completa, 10 anni di anzianità; ipotizziamo il livello B. Percepisce: minimo 1.503,00 euro + 5 scatti (~200 euro) + indennità polifunzionalità (~80 euro) = circa 1.780 euro lordi mensili, oltre tredicesima e premio di risultato annuale.
    Sempronio – Premio di risultato e tassazione agevolata
    Sempronio e operatore B3 in un CMP che ha raggiunto tutti gli obiettivi dell’anno (volumi, qualita, sicurezza). Il premio di risultato aziendale erogato e di 900 euro lordi annui con tassazione sostitutiva IRPEF al 5% (regime fiscale premi produttivita D.Lgs. 112/2017 e aggiornamenti). Netto percepito: circa 855 euro.

    Domande frequenti

    Quante mensilita prevede il CCNL Poste?
    Il CCNL Poste prevede 13 mensilita standard (stipendio mensile piu tredicesima a dicembre). La quattordicesima non e prevista dal CCNL nazionale ma puo essere riconosciuta da accordi aziendali o intese di secondo livello.
    Quando maturano gli scatti di anzianita?
    Gli scatti maturano ogni due anni di servizio effettivo. Il numero massimo per livello e definito dal CCNL. Gli scatti si calcolano sul minimo tabellare e non decadono in caso di passaggio di livello.
    Il premio di risultato e tassato normalmente?
    No. Il premio di risultato rientra nel regime fiscale agevolato per la produttivita (art. 1, co. 182-189, L. 208/2015 e successive modificazioni): tassazione sostitutiva IRPEF al 5% fino ai limiti di reddito e importo previsti dalla normativa vigente.
    Come si calcolano le maggiorazioni di turno?
    Le maggiorazioni per turno notturno, festivo e notturno-festivo sono percentuali della retribuzione oraria tabellare. Il CCNL fissa le percentuali minime; accordi aziendali possono prevedere importi superiori.
    Gli importi tabellari del 2026 sono definitivi?
    Gli importi indicati sono stime aggiornate a maggio 2026 sulla base dell’ultimo accordo di rinnovo disponibile. Per i valori ufficiali e vincolanti occorre consultare il testo CCNL vigente depositato e gli eventuali verbali di accordo successivi.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione a Fondoposte e anzianita, premio di risultato e mensilita aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 118 D.Lgs. 159/2011 – Disposizioni finanziarie

    Art. 118 D.Lgs. 159/2011 – Disposizioni finanziarie

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all'articolo 117, commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 , pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, nonché quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nonché per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 .

    2. Agli oneri derivanti dal potenziamento dell'attività istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi dell'articolo 117, comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 , relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    3. All'attuazione delle disposizioni del titolo III, capo V, si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

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    3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'articolo 5, comma 2 , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623 , della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.

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