Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Canone unico patrimoniale: cos’è e come funziona

    In sintesi

    • Dal 2021 il canone unico patrimoniale (L. 160/2019) ha sostituito TOSAP/COSAP, imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e canone per mezzi pubblicitari.
    • Chi lo paga: chiunque occupi suolo pubblico (dehors, ponteggi, banchi di mercato) o esponga pubblicità (insegne, cartelli) nel territorio del Comune.
    • Tariffe comunali: l’importo dipende da superficie, durata dell’occupazione o della pubblicità e zona del territorio; ogni Comune delibera le proprie tariffe.
    • Insegne di esercizio: entro una certa superficie possono essere esenti; è il Comune a stabilire il limite nella propria delibera.
    • Versamento: si effettua secondo le modalità e le scadenze fissate dal Comune competente.

    Come funziona il canone unico patrimoniale

    Se hai un negozio con un’insegna o un dehors su marciapiede pubblico, probabilmente hai già sentito parlare del canone unico patrimoniale. Dal 1° gennaio 2021, con la Legge 160/2019, questo tributo ha riunito in un’unica voce diverse imposte e canoni che prima venivano gestiti separatamente: la TOSAP e la COSAP (occupazione di suolo pubblico), l’imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari.

    L’obiettivo della riforma era semplificare: invece di fare i conti con quattro tributi diversi, il titolare di un’attività commerciale oggi versa un unico canone al Comune. Il punto di contatto con il contribuente è appunto il Comune, che delibera ogni anno le tariffe e le modalità di pagamento.

    Il canone si divide in due grandi componenti: quella per l’occupazione del suolo pubblico (chi mette tavoli, sedie, impalcature o banchi su aree comunali) e quella per la diffusione di messaggi pubblicitari visibili al pubblico (insegne di esercizio, cartelloni, striscioni, totem luminosi e simili). Le due componenti possono riguardare la stessa attività – per esempio un bar che ha sia un dehors sia un’insegna – oppure una sola delle due.

    Componenti del canone unico patrimoniale
    Componente Cosa sostituisce Soggetto passivo
    Occupazione suolo pubblico TOSAP / COSAP Chi occupa area pubblica (dehors, ponteggi, banchi)
    Pubblicità esterna Imposta comunale pubblicità + diritto pubbliche affissioni + CIMP Chi espone messaggi pubblicitari visibili al pubblico
    Insegne di esercizio (piccole) – (possibile esenzione) Esente se la superficie rientra nella soglia comunale
    Occupazione temporanea Ex TOSAP temporanea Chi usa il suolo pubblico per un periodo limitato (cantieri, eventi)

    Esempio pratico

    • Esempio. Tizio gestisce una piccola trattoria nel centro del Comune X: ha un dehors con 6 tavoli su suolo pubblico (10 mq) e un’insegna luminosa di 1,5 mq. Il Comune delibera una tariffa per l’occupazione del suolo pubblico e una tariffa per la pubblicità, differenziate per zona. Tizio deve versare il canone per entrambe le componenti. Se il Comune ha stabilito un’esenzione per le insegne di esercizio fino a una certa superficie, e l’insegna di Tizio rientra in quel limite, la componente pubblicitaria relativa all’insegna potrebbe essere esente; solo la componente per il dehors rimarrebbe da pagare. In ogni caso è la delibera comunale dell’anno in corso a indicare tariffe e soglie esatte.

    Documenti necessari

    • Delibera comunale sulle tariffe del canone unico patrimoniale per l’anno in corso
    • Planimetria o misura dell’area occupata (mq) o della superficie pubblicitaria (mq)
    • Licenza o autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico (se richiesta)
    • Modello di dichiarazione o domanda di occupazione presentata al Comune
    • Ricevuta/F24 o ricevuta pagoPA dei versamenti precedenti (per rinnovi)

    Caso 1 – Tizio apre un bar con dehors

    Scenario. Tizio ottiene dal Comune l’autorizzazione per collocare 4 tavoli su un’area pubblica davanti al locale. Non espone cartelloni pubblicitari, solo l’insegna dell’attività.

    Come si applica. Tizio è soggetto alla componente del canone per l’occupazione del suolo pubblico, calcolata in base alla superficie dei tavoli e delle sedie (mq) e alla durata dell’occupazione (annuale o stagionale). Per l’insegna, se la superficie è entro la soglia di esenzione deliberata dal Comune, la componente pubblicitaria non è dovuta. Tizio deve presentare la denuncia/domanda al Comune e versare il canone alle scadenze stabilite.

    In pratica

    • Verificare la delibera comunale per l’anno in corso: tariffa per mq di suolo occupato e zona.
    • Misurare la superficie del dehors (compresi eventuali fioriere o separatori se computabili).
    • Controllare la soglia di esenzione per le insegne di esercizio prima di calcolare la componente pubblicitaria.
    • Rispettare le scadenze di pagamento comunali per evitare sanzioni e interessi.

    Caso 2 – Caio installa un cartellone pubblicitario

    Scenario. Caio è titolare di un’impresa di impianti e vuole esporre un cartellone pubblicitario di grandi dimensioni su una strada comunale per pubblicizzare i propri servizi.

    Come si applica. Caio è soggetto alla componente del canone per la diffusione pubblicitaria: il cartellone non è un’insegna di esercizio (che identifica l’attività al suo indirizzo) ma un mezzo pubblicitario autonomo. L’importo dipende dalla superficie del cartellone, dalla zona in cui si trova e dalla durata dell’esposizione, secondo la tariffa deliberata dal Comune. Caio deve richiedere l’autorizzazione all’installazione e versare il canone prima di esporre il cartellone.

    In pratica

    • Richiedere l’autorizzazione comunale per l’installazione del mezzo pubblicitario.
    • Calcolare la superficie totale del cartellone (mq) per determinare la base di calcolo del canone.
    • Verificare se la zona (centro storico, periferia, area commerciale) comporta tariffe differenziate.
    • Rinnovare l’autorizzazione e il pagamento alla scadenza: l’esposizione senza canone può comportare sanzioni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Minimale e massimale contributi INPS: cosa sono

    In sintesi

    • Minimale: soglia di reddito minima su cui si calcola la quota contributiva fissa, dovuta anche se si guadagna di meno.
    • Massimale: tetto di reddito oltre cui non si versano contributi aggiuntivi nella gestione IVS e nella gestione separata.
    • Quota fissa: calcolata applicando l’aliquota al minimale, si paga in quattro rate fisse annuali.
    • Quota variabile: si applica solo alla fascia di reddito compresa tra minimale e massimale.
    • Aggiornamento annuale: i valori di minimale e massimale cambiano ogni anno con circolare INPS.
    • Pensione: versare meno del minimale non abbassa i contributi dovuti, ma può ridurre l’accredito utile ai fini pensionistici.

    Minimale e massimale: i due limiti che definiscono il calcolo

    Quando si parla di contributi INPS per lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, due parole tornano spesso: minimale e massimale. Sono le soglie di reddito che delimitano la fascia entro cui la contribuzione viene calcolata. Capirle significa capire come funziona davvero il meccanismo, senza sorprese.

    Il minimale è un reddito minimo di riferimento stabilito ogni anno dall’INPS. Anche se nell’anno hai guadagnato meno – o addirittura niente – devi comunque versare i contributi calcolati su quella soglia minima. È la garanzia che il sistema previdenziale riceva un contributo base da ogni lavoratore autonomo attivo.

    Il massimale è il tetto opposto: oltre quella soglia di reddito, i contributi previdenziali non aumentano più. Significa che chi guadagna molto di più del massimale non versa in proporzione, ma resta ancorato a quel limite superiore. Entrambi i valori sono stabiliti e comunicati annualmente con circolare INPS, quindi è indispensabile consultare quella dell’anno di riferimento per avere i numeri precisi.

    Schema minimale e massimale nella contribuzione INPS
    Fascia di reddito Cosa si versa Note
    Sotto il minimale Contributi calcolati comunque sul minimale (quota fissa) Il reddito reale non riduce l'obbligo contributivo
    Tra minimale e massimale Quota fissa + quota percentuale sull'eccedente Aliquota di norma circa 24% (commercianti + 0,48%)
    Sopra il massimale Contributi calcolati solo fino al massimale Nessun contributo aggiuntivo oltre il tetto
    Gestione separata Aliquota su reddito fino al massimale annuo Aliquota più alta per chi non ha altra copertura

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo (cifre a scopo illustrativo). Ipotizziamo che Caio, commerciante, abbia realizzato un reddito d’impresa di 12.000 euro nell’anno. Il minimale INPS – supponiamo orientativamente 18.000 euro – è superiore al suo reddito effettivo. Caio è comunque tenuto a versare i contributi calcolati sul minimale, non sul suo reddito reale. Questo significa che pagherà la quota fissa come se avesse guadagnato 18.000 euro. Viceversa, se Caio avesse guadagnato 120.000 euro e il massimale fosse fissato, a titolo di esempio, intorno a 80.000 euro, i contributi verrebbero calcolati solo fino a 80.000 euro: il reddito eccedente non genera ulteriore contribuzione. Le soglie esatte devono essere verificate nella circolare INPS dell’anno.

    Documenti necessari

    • Circolare INPS annuale con i valori aggiornati di minimale e massimale
    • Estratto conto contributivo nel Cassetto previdenziale INPS
    • Tariffazione INPS precompilata per artigiani e commercianti
    • Dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF o 730) per il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato

    Tizio: reddito al di sotto del minimale

    Scenario. Tizio ha aperto la partita IVA come artigiano a metà anno. Per via dell’avvio lento dell’attività, il suo reddito d’impresa è inferiore al minimale annuo INPS.

    Come si applica. Nonostante il reddito reale sia basso, Tizio deve versare i contributi calcolati sull’intero minimale annuo (oppure su una quota proporzionale ai mesi di iscrizione, se si è iscritto in corso d’anno). Il minimale non è una franchigia che si azzera: è la base minima garantita. Tizio non verserà la quota percentuale sull’eccedente – perché non c’è eccedenza – ma le quattro rate fisse vanno versate comunque.

    In pratica

    • Chi si iscrive in corso d’anno versa i contributi fissi in proporzione ai mesi di effettiva iscrizione.
    • Non è possibile versare meno del minimale scegliendo un imponibile inferiore: la quota fissa è dovuta per legge.
    • Verificare il minimale esatto nella circolare INPS dell’anno in corso.

    Caio: reddito che supera il massimale

    Scenario. Caio è un commerciante al dettaglio con un reddito d’impresa molto elevato, che nell’anno supera il massimale contributivo previsto dalla gestione IVS.

    Come si applica. Caio versa la quota fissa sulle quattro rate fisse come chiunque altro. Poi, sulla parte di reddito che eccede il minimale, versa la quota percentuale – di norma circa il 24% più lo 0,48% aggiuntivo per i commercianti. Ma quando il suo reddito raggiunge il massimale, i contributi si fermano lì: il reddito ulteriore non è soggetto a contribuzione previdenziale. Il massimale funziona dunque come un ‘tetto’ che protegge i contribuenti con redditi molto alti da un contributo illimitato.

    In pratica

    • Il massimale si applica al reddito complessivo d’impresa dell’anno: oltre quella soglia, niente contributi aggiuntivi.
    • Anche l’accredito pensionistico si calcola sul reddito fino al massimale, non oltre.
    • Il valore del massimale è aggiornato ogni anno dall’INPS: verificarlo nella circolare annuale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • CCNL Vigilanza: TFR di GPG e Servizi Fiduciari

    CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari

    In sintesi

    Il TFR dei lavoratori della vigilanza si calcola accantonando 1/13,5 della retribuzione annua imponibile. Le 14 mensilità delle GPG aumentano significativamente la base TFR rispetto ad altri settori. Il lavoratore può scegliere di destinare il TFR a fondi di previdenza complementare (Cooperlavoro, Previlog) o lasciarlo in azienda.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIVP · Assvigilanza · Univ · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    21 novembre 2024 (proroga vigenza al 31/12/2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~110.000 (GPG armate, addetti servizi fiduciari, investigatori)

    Tabella riepilogativa

    Calcolo TFR CCNL Vigilanza
    Voce GPG IV (14 mens) SF D (13 mens)
    Stipendio annuo €19.460 €18.850
    TFR annuo €1.441 €1.396
    TFR 10 anni ~€14.500 + rivalut. ~€14.000 + rivalut.
    Anticipo max 70% TFR (dopo 8 anni) 70% TFR (dopo 8 anni)

    Calcolo TFR con 14 mensilità GPG

    Per le GPG il TFR si calcola sulle 14 mensilità (12 + 13ª + 14ª). Esempio GPG IV (€1.390/mese):

    • Retribuzione annua: €1.390 × 14 = €19.460
    • TFR annuo: €19.460 / 13,5 = €1.441,48

    Per i Servizi Fiduciari il TFR si calcola sulle 13 mensilità (12 + 13ª). Esempio SF D (€1.450/mese):

    • Retribuzione annua: €1.450 × 13 = €18.850
    • TFR annuo: €18.850 / 13,5 = €1.395,56

    Fondi pensione complementare

    I lavoratori possono aderire ai fondi di previdenza complementare:

    • Cooperlavoro: fondo per cooperative e settori servizi (incluso vigilanza)
    • Previlog: fondo Logistica/Trasporti, accessibile a settori affini
    • Fondi aperti: scelta libera del lavoratore

    Contribuzione tipica: TFR (100%) + 1% dipendente + 1,2% azienda. Vantaggi: rendimenti, tassazione vantaggiosa, contributo azienda gratuito.

    Anticipi del TFR

    Il lavoratore può chiedere anticipo del TFR dopo 8 anni di servizio, una sola volta, fino al 70%, per:

    • Spese mediche straordinarie
    • Acquisto prima casa
    • Spese formazione
    • Congedo parentale

    Liquidazione finale

    Alla cessazione del rapporto il TFR viene liquidato entro 30 giorni. Per il TFR in fondo pensione: mantenibile, trasferibile, o riscattabile.

    La tassazione del TFR: aliquota IRPEF media ultimi 5 anni (~23-28%). Per il TFR in fondo: 15% scalando al 9% dopo 35 anni di adesione.

    Casi pratici

    Tizio – TFR GPG IV con 14 mens
    Tizio è GPG IV (€1.390 × 14 = €19.460 annui). TFR annuo: €1.441. Su 10 anni: €14.410 accantonati + rivalutazione ~€1.500 = ~€15.900.
    Caia – SF C aderente Cooperlavoro
    Caia è SF C (€1.580 × 13 = €20.540 annui). Aderisce a Cooperlavoro. TFR Cooperlavoro: €1.521/anno + contributo azienda 1,2% = €246 + dipendente €205 = €1.972/anno totale.
    Sempronio – Anticipo TFR per casa
    Sempronio è GPG III con 9 anni. TFR maturato: €13.000. Chiede anticipo 70% per casa = €9.100. Datore paga entro 30 giorni dalla domanda documentata.

    Domande frequenti

    Le 14 mensilità delle GPG aumentano il TFR?
    Sì, la base TFR è la retribuzione annua imponibile, quindi 14 mensilità anziché 13 significa ~7,7% di TFR in più ogni anno. Su 10 anni: ~€1.000 in più rispetto a 13 mens.
    Come si calcola il TFR di una guardia giurata?
    Retribuzione annua (14 mens per GPG, 13 per SF) / 13,5. Per GPG IV (€1.390/mese): TFR annuo €1.441. Su 10 anni: ~€14.410 + rivalutazione.
    Posso aderire a Cooperlavoro?
    Sì, Cooperlavoro è uno dei fondi pensione complementari accessibili al settore vigilanza. Anche Previlog (Logistica) può essere disponibile, o fondi aperti. La scelta va effettuata entro 6 mesi dall’assunzione.
    Conviene aderire al fondo pensione?
    Sì, generalmente: contributo azienda gratuito (1,2%), rendimenti superiori alla rivalutazione TFR di legge, tassazione vantaggiosa (15% scalando al 9% dopo 35 anni di adesione).
    Posso chiedere anticipo del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità, una sola volta, fino al 70% del TFR maturato per spese mediche, prima casa, formazione, congedo parentale. Da richiedere per iscritto con documentazione.
    Quando viene liquidato il TFR?
    Entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto. Oltre questo termine: interessi legali + rivalutazione monetaria a favore del lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive GPG e Servizi Fiduciari, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e quattordicesima delle GPG e malattia, infortunio e copertura porto d’arma.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Vigilanza: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari

    In sintesi

    Il CCNL Vigilanza prevede preavviso da 15 giorni a 3 mesi in base a categoria, livello e anzianità. Per GPG: 1-3 mesi. Per Servizi Fiduciari: 15 giorni-2 mesi. Le dimissioni vanno presentate telematicamente all’INPS. Per le GPG: la revoca della licenza prefettizia comporta la cessazione automatica del rapporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIVP · Assvigilanza · Univ · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    21 novembre 2024 (proroga vigenza al 31/12/2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~110.000 (GPG armate, addetti servizi fiduciari, investigatori)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso CCNL Vigilanza per livello e anzianità
    Categoria/Livello Fino a 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
    SF D, C 15 giorni 20 giorni 1 mese
    SF B 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
    SF A 1,5 mesi 2 mesi 2,5 mesi
    GPG IV, III 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
    GPG II 1,5 mesi 2 mesi 2,5 mesi
    GPG I 2 mesi 2,5 mesi 3 mesi

    Preavviso variabile

    Il preavviso nel CCNL Vigilanza si modula su categoria, livello e anzianità. Esempi tipici:

    • SF D con 3 anni: 15 giorni
    • GPG IV con 6 anni: 1,5 mesi
    • GPG II con 10 anni: 2 mesi
    • GPG I con 15 anni: 3 mesi

    I giorni sono di calendario, decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione.

    Modalità di comunicazione

    Le comunicazioni devono essere:

    • Scritte: raccomandata A/R, PEC, consegna a mano con firma
    • Per il licenziamento: motivate (per GPG: anche eventuale revoca licenza prefettizia)
    • Per le dimissioni: presentate telematicamente all’INPS

    Revoca licenza prefettizia per GPG

    Per le GPG, la revoca della licenza prefettizia da parte del Prefetto (per motivi disciplinari, penali, sanitari) comporta:

    • Cessazione automatica del rapporto come GPG (impossibilità sopravvenuta)
    • Possibilità di spostamento a Servizi Fiduciari (se l’istituto ha posti disponibili)
    • Diritto al TFR, ferie maturate, 13ª/14ª pro-quota
    • Eventuale NASpI se la revoca non è imputabile al lavoratore

    NASpI per il settore

    La NASpI spetta in caso di disoccupazione involontaria. Per GPG IV (€1.390/mese × 14 mens = €19.460/anno): NASpI ~€1.150/mese. Durata: max 24 mesi.

    Per Servizi Fiduciari D (€1.450 × 13 = €18.850/anno): NASpI ~€1.180/mese.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento GPG IV con 7 anni
    Tizio è GPG IV con 7 anni. Datore licenzia per riduzione personale con preavviso di 1,5 mesi. Riceve TFR, ferie, 13ª/14ª maturate. NASpI ~€1.150/mese per 24 mesi.
    Caia – Dimissioni SF B per concorso pubblico
    Caia è SF B con 5 anni, vince concorso polizia locale. Si dimette con preavviso di 1 mese (anzianità 5 anni). Dimissioni telematiche INPS. Cessa, passa al pubblico.
    Sempronio – Revoca licenza prefettizia
    Sempronio è GPG III, denunciato per rissa fuori servizio. Il Prefetto revoca la licenza. Cessazione automatica come GPG. L’istituto offre passaggio a SF C con stipendio inferiore. Sempronio rifiuta, riceve TFR e NASpI (revoca non per causa imputabile a lui in modo grave).

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto?
    Stesso preavviso del licenziamento. Per GPG IV con 5 anni: 1 mese. Per GPG I con 10 anni: 2,5 mesi. Per SF D con 3 anni: 15 giorni.
    Cosa succede se mi revocano la licenza prefettizia?
    Cessazione automatica del rapporto come GPG (impossibilità sopravvenuta). L’istituto può offrire passaggio a Servizi Fiduciari. Diritti: TFR, ferie, 13ª/14ª, eventuale NASpI.
    Posso dimettermi via PEC?
    No, serve la procedura telematica INPS (sito o patronato). Eccezione: dirigenti e marittimi. Senza procedura telematica le dimissioni sono nulle.
    La NASpI spetta a una guardia licenziata?
    Sì, in caso di disoccupazione involontaria (licenziamento per giustificato motivo, riduzione personale). Importo: ~€1.150/mese per GPG IV. Durata max 24 mesi.
    Posso essere licenziata per fatti fuori servizio?
    Solo se incidono sull’idoneità professionale (es. condanna penale per furto se sei GPG). Per fatti privati non collegati al lavoro: no. La revoca della licenza prefettizia è una causa specifica del settore.
    Cos'è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?
    Licenziamento per ragioni economiche, organizzative, produttive (no per fatti del lavoratore). Es. chiusura sede, riduzione personale. Spetta preavviso e NASpI.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive GPG e Servizi Fiduciari, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e quattordicesima delle GPG, malattia, infortunio e copertura porto d’arma e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • IMU per i pensionati residenti all’estero (AIRE)

    In sintesi

    • I pensionati iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) con pensione in convenzione internazionale hanno diritto a una riduzione IMU.
    • L’agevolazione si applica su una sola unità immobiliare posseduta in Italia, a condizione che non sia locata.
    • La misura esatta della riduzione può variare per legge di anno in anno: verifica sempre l’entità vigente per l’anno di imposta.
    • Per pagare l’IMU si usa il modello F24 con i codici tributo ordinari (es. 3918 per altri fabbricati).
    • La base imponibile si calcola sulla rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale.
    • L’iscrizione all’AIRE e la titolarità di una pensione in convenzione internazionale sono entrambe condizioni necessarie: occorre soddisfarle entrambe.

    Chi è il pensionato AIRE e perché ha un trattamento IMU diverso

    L’AIRE è l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero: vi si iscrive chi trasferisce la propria residenza fuori dall’Italia per più di un anno. I pensionati AIRE sono quindi cittadini italiani che vivono stabilmente all’estero e percepiscono una pensione erogata in base a una convenzione internazionale di sicurezza sociale (ad esempio quelle stipulate dall’Italia con paesi come Germania, Svizzera, Francia, Canada o Stati Uniti).

    Per questi cittadini la legge prevede un’agevolazione sull’IMU dovuta per l’immobile che posseggono in Italia: una riduzione sull’imposta calcolata. La logica è che queste persone non usufruiscono pienamente dei servizi pubblici locali, vivendo all’estero, e hanno già versato contributi previdenziali in Italia durante la vita lavorativa.

    L’agevolazione si applica a una sola unità immobiliare non locata. Se il pensionato AIRE possiede più immobili in Italia, può scegliere su quale applicarla – ma può beneficiarne solo su uno. Poiché la misura esatta della riduzione può essere modificata dalla legge di anno in anno, è fondamentale verificare l’entità vigente per l’anno di imposta prima di calcolare e versare l’IMU.

    Agevolazione IMU per pensionati AIRE – riepilogo condizioni
    Condizione Dettaglio
    Iscrizione all'AIRE Obbligatoria: il pensionato deve risultare iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero
    Tipo di pensione Pensione erogata in base a convenzione internazionale di sicurezza sociale
    Numero di immobili agevolabili Una sola unità immobiliare posseduta in Italia
    Condizione sull'immobile Non locata (non deve essere in affitto)
    Misura della riduzione Qualitativa: verificare l'entità vigente per l'anno di imposta
    Pagamento F24 con i codici tributo IMU ordinari; verificare aliquota deliberata dal Comune

    Esempio pratico

    • Caio è pensionato italiano iscritto all’AIRE, residente in Germania, e percepisce la pensione in base alla convenzione italo-tedesca di sicurezza sociale. Possiede in Italia un appartamento (categoria A/2, rendita catastale 800 euro) che non affitta. Base imponibile ordinaria: 800 × 1,05 × 160 = 134.400 euro. Se il Comune applica un’aliquota dell’1% (10 per mille), l’IMU ordinaria sarebbe 1.344 euro annui. Grazie all’agevolazione AIRE la somma dovuta si riduce nella misura prevista dalla legge per quell’anno: Caio deve verificare l’entità vigente sul sito del Comune o del Ministero prima di versare l’acconto del 16 giugno.

    Documenti necessari

    • Certificato di iscrizione all’AIRE (rilasciato dal Comune di iscrizione o dall’Ambasciata/Consolato)
    • Documentazione della pensione in convenzione internazionale (cedolino pensione o attestato INPS che indica il regime convenzionale)
    • Visura catastale dell’immobile in Italia (categoria e rendita catastale)
    • Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno di imposta (disponibile sul sito del Comune o su finanze.gov.it)
    • Modello F24 per il versamento dell’acconto (16 giugno) e del saldo (16 dicembre)

    Caso 1 – Il pensionato in Svizzera con un solo immobile in Italia

    Scenario. Tizio ha lavorato per vent’anni in Svizzera, si è iscritto all’AIRE e ora percepisce la pensione in base alla convenzione italo-svizzera. Possiede un appartamento a Milano che tiene a disposizione quando torna in Italia per le vacanze. Non lo affitta. Vuole sapere se paga l’IMU in misura ridotta.

    Come si applica. Sì, Tizio ha diritto all’agevolazione. Soddisfa entrambe le condizioni: è iscritto all’AIRE e percepisce la pensione in regime di convenzione internazionale. L’immobile è uno solo e non è locato. Deve però verificare l’entità della riduzione vigente per l’anno in corso, perché la misura può cambiare di anno in anno. Il consiglio pratico è di consultare il sito del Comune di Milano o il portale del Dipartimento delle Finanze prima di calcolare quanto versare all’acconto di giugno. Il versamento avviene con F24 nei consueti codici tributo IMU.

    In pratica

    • Verifica ogni anno l’entità della riduzione vigente: non dare per scontato che sia uguale all’anno precedente.
    • Conserva il certificato AIRE e la documentazione della pensione convenzionale: il Comune può chiederli in caso di controllo.
    • Se non hai certezza sull’importo corretto, rivolgiti al CAF o a un professionista prima della scadenza dell’acconto.

    Caso 2 – Il pensionato con due immobili in Italia

    Scenario. Caio è iscritto all’AIRE e risiede in Canada, dove percepisce la pensione in base alla convenzione italo-canadese. In Italia possiede due appartamenti: uno a Roma e uno al paese d’origine. Entrambi non sono locati. Può beneficiare della riduzione IMU su entrambi?

    Come si applica. No. L’agevolazione si applica su una sola unità immobiliare. Caio deve scegliere su quale dei due appartamenti applicare la riduzione – in genere conviene applicarla su quello con la base imponibile più alta, così da massimizzare il risparmio. Sull’altro appartamento pagherà l’IMU piena all’aliquota deliberata dal rispettivo Comune. Anche in questo caso, prima di versare l’acconto, Caio deve verificare le aliquote deliberate da entrambi i Comuni e l’entità dell’agevolazione vigente per l’anno.

    In pratica

    • Puoi scegliere su quale dei tuoi immobili applicare l’agevolazione: di norma conviene scegliere quello con la base imponibile più alta.
    • Sull’immobile non agevolato paghi l’IMU ordinaria: calcola entrambi prima di decidere.
    • Tieni separati i pagamenti F24 per i due Comuni (codice catastale diverso per ciascuno).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • CCNL Vigilanza: periodo di prova per livello

    CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari

    In sintesi

    Il CCNL Vigilanza prevede periodo di prova variabile: 1 mese per livelli base (GPG IV, SF D), 2-3 mesi per livelli intermedi, 6 mesi per posizioni di coordinamento. Per le GPG il completamento della formazione (200h) e l’ottenimento della licenza prefettizia sono condizioni essenziali oltre alla prova. Recesso libero durante la prova.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIVP · Assvigilanza · Univ · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    21 novembre 2024 (proroga vigenza al 31/12/2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~110.000 (GPG armate, addetti servizi fiduciari, investigatori)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova CCNL Vigilanza
    Categoria/Livello Durata prova
    GPG I (coordinatori) 6 mesi
    GPG II (specializzati) 4 mesi
    GPG III (operatori) 3 mesi
    GPG IV (entry) 2 mesi
    SF A (coordinatori) 6 mesi
    SF B (qualificati) 3 mesi
    SF C-D (base) 1-2 mesi

    Durata graduata per categoria e livello

    Le durate massime di prova:

    • GPG IV (entry): 2 mesi
    • GPG III: 3 mesi
    • GPG II: 4 mesi
    • GPG I (coordinatori): 6 mesi
    • SF D: 1 mese
    • SF C: 2 mesi
    • SF B: 3 mesi
    • SF A: 6 mesi

    Particolarità GPG: prova + licenza prefettizia

    Per le GPG, oltre al periodo di prova, è richiesto:

    • Licenza prefettizia: nominata dal Prefetto su richiesta dell’istituto di vigilanza
    • Porto d’arma: rilasciato dalla Questura
    • Formazione iniziale: 200 ore (teoria + pratica) presso enti accreditati
    • Idoneità psico-fisica: visita medica per attestare le condizioni

    Se la GPG non ottiene la licenza prefettizia (es. per precedenti penali emergenti) o non supera la formazione: il rapporto cessa anche se la prova è stata superata (impossibilità sopravvenuta).

    Recesso libero durante la prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né indennità sostitutiva. Il recesso non può essere discriminatorio.

    Il lavoratore riceve: retribuzione per i giorni lavorati, quota 13ª (e 14ª per GPG), ferie maturate non godute.

    Sospensione della prova

    Il periodo si sospende per:

    • Malattia o infortunio
    • Ferie programmate
    • Permessi retribuiti
    • Maternità
    • Sospensione attesa licenza prefettizia (per GPG)

    I giorni sospesi NON contano nei mesi di prova.

    Casi pratici

    Tizio – GPG IV in prova 2 mesi
    Tizio è assunto come GPG IV, prova 2 mesi. Completa formazione 200h durante la prova. Ottiene licenza prefettizia + porto d’arma. Al termine: conferma definitiva.
    Caia – SF C in prova 2 mesi
    Caia è SF C in residence, prova di 2 mesi. Dopo 5 settimane il datore comunica recesso per «mancato superamento». Recesso libero senza preavviso. Caia riceve giorni lavorati + ferie/13ª maturate.
    Sempronio – GPG senza licenza prefettizia
    Sempronio è in prova come GPG III. Dopo 1 mese la Prefettura nega la licenza per precedente penale non dichiarato. Cessazione automatica del rapporto (impossibilità sopravvenuta). Riceve giorni lavorati.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova per una GPG?
    2 mesi per GPG IV (entry), 3 mesi per GPG III, 4 mesi per GPG II, 6 mesi per GPG I (coordinatori). Per Servizi Fiduciari: 1-6 mesi a seconda del livello.
    Posso essere assunta come GPG senza licenza?
    No, la licenza prefettizia è essenziale. L’istituto di vigilanza la richiede al Prefetto. Senza licenza, anche se la prova è superata, il rapporto non può proseguire (impossibilità sopravvenuta).
    La formazione GPG è retribuita?
    Sì, le 200h di formazione iniziale sono retribuite come ore di lavoro effettivo (anche se fatte durante il periodo di prova). I corsi sono finanziati dall’azienda.
    Posso essere licenziata durante la prova?
    Sì, liberamente e senza preavviso. Riceverai la retribuzione per i giorni di lavoro, quota 13ª/14ª, ferie maturate non godute.
    La malattia sospende la prova?
    Sì, i giorni di malattia, infortunio, ferie e permessi NON contano nei mesi di prova. La prova si sospende e riprende al rientro.
    Cosa succede se non ottengo il porto d'arma?
    Se non hai i requisiti per il porto d’arma (es. precedenti penali, problemi sanitari), il rapporto come GPG non può iniziare/proseguire. Possibilità: passaggio a Servizi Fiduciari (non armati) con livello diverso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive GPG e Servizi Fiduciari, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e quattordicesima delle GPG e malattia, infortunio e copertura porto d’arma.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 8 L. 219/2017: Relazione alle Camere

    Art. 8 L. 219/2017 – Relazione alle Camere

    Testo vigente – Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.

  • CCNL Vigilanza: maternità, paternità e congedi

    CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari

    In sintesi

    Il CCNL Vigilanza applica il Testo Unico Maternità con integrazione aziendale al 100% per i 5 mesi obbligatori. Paternità 10 giorni al 100%. Per le GPG in gravidanza: divieto di uso armi e turno notturno, spostamento a Servizi Fiduciari o maternità anticipata. Tutele rafforzate per il rischio professionale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIVP · Assvigilanza · Univ · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    21 novembre 2024 (proroga vigenza al 31/12/2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~110.000 (GPG armate, addetti servizi fiduciari, investigatori)

    Tabella riepilogativa

    Tutele maternità CCNL Vigilanza
    Tutela Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100% (INPS 80% + integraz. 20%)
    Maternità anticipata Da gravidanza 100% (autoriz. ITL)
    Paternità obbligatoria 10 giorni 100% INPS
    Congedo parentale 6 mesi/genitore 30% (primi 9 mesi)
    Divieto turno notturno Fino 1° anno bambino
    Divieto uso armi Gravidanza + allattamento

    Maternità 5 mesi al 100%

    La lavoratrice ha diritto al congedo di maternità di 5 mesi: 2 prima + 3 dopo il parto (classica) o 1+4 (flessibile). L’indennità INPS è all’80%, il CCNL integra al 100%.

    Durante la maternità maturano: ferie, 13ª, 14ª (per GPG), TFR, scatti.

    Divieto uso armi e spostamento mansioni

    Per le GPG il CCNL e la legge prevedono:

    • VIETATO l’uso di armi durante gravidanza e allattamento
    • Spostamento a Servizi Fiduciari (mansioni non armate) con stesso livello retributivo
    • Se non possibile lo spostamento: maternità anticipata su autorizzazione ITL al 100%

    Il porto d’arma rimane attivo ma sospeso solo per l’uso (la licenza resta valida).

    Divieto turno notturno

    Dalla comunicazione della gravidanza al compimento di 1 anno del bambino è VIETATO il turno notturno. Estendibile su richiesta fino ai 3 anni del bambino.

    L’azienda deve riorganizzare i turni per garantire solo M/P. Se impossibile: spostamento ad altro servizio o, in ultima istanza, maternità anticipata.

    Paternità 10 giorni al 100%

    Il padre lavoratore (es. GPG uomo) ha diritto a 10 giorni di paternità obbligatoria al 100% INPS, da fruire entro 5 mesi dalla nascita. Anche frazionati.

    Per il settore con prevalenza maschile, la paternità è frequente. Riconosciuta anche per padri adottivi o affidatari.

    Casi pratici

    Tizio – GPG padre con paternità 10 gg
    Tizio è GPG III, padre di un neonato. 10 giorni di paternità obbligatoria al 100% INPS. Stipendio €1.520/mese: paternità ~€590 lordi. Anche frazionati: 5 alla nascita + 5 dopo 2 settimane.
    Caia – GPG incinta spostata a SF
    Caia è GPG IV, scopre gravidanza. Comunica immediatamente. Divieto uso armi. L’azienda la sposta a Servizi Fiduciari livello C (controllo accessi) con mantenimento stipendio GPG IV. Resta operativa fino al congedo obbligatorio.
    Sempronio – SF in gravidanza turni rotativi
    Caia è SF B turnista M/P/N. Comunica gravidanza. Divieto turno N. L’azienda riorganizza turni: Caia fa solo M/P. Riposi giornalieri di allattamento dal rientro per 1 anno del bambino.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità ha una guardia giurata?
    5 mesi obbligatori (2+3 o 1+4) al 100% della retribuzione (INPS 80% + integrazione CCNL 20%). Più 7 giorni di riposo compensativo per GPG che continuano a maturare.
    Posso usare l'arma in gravidanza?
    NO, è VIETATO l’uso di armi durante gravidanza e allattamento. Spostamento a mansioni non armate (Servizi Fiduciari) con mantenimento stipendio o maternità anticipata su autorizzazione ITL.
    I turni notturni sono vietati in gravidanza?
    Sì, dalla comunicazione della gravidanza al compimento di 1 anno del bambino (estendibile a 3 anni). Riorganizzazione turni a M/P obbligatoria, o spostamento a servizio diurno, o maternità anticipata.
    Il padre ha tutele specifiche?
    10 giorni di paternità obbligatoria al 100% INPS, fruibili entro 5 mesi dalla nascita. Anche frazionati. Inoltre congedo parentale (6 mesi al 30%) e riposi giornalieri trasferibili.
    Posso essere licenziata se sono incinta?
    NO, è VIETATO dal momento della comunicazione della gravidanza al compimento di 1 anno del bambino. Anche le dimissioni in questo periodo devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro.
    Le ferie maturano in maternità?
    Sì, durante la maternità obbligatoria (5 mesi) maturano ferie, 13ª, 14ª (per GPG), TFR e scatti. Per il congedo parentale (oltre i 5 mesi): solo ferie e TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive GPG e Servizi Fiduciari, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, tredicesima e quattordicesima delle GPG, malattia, infortunio e copertura porto d’arma e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 2 TU Giustizia Tributaria: La giurisdizione tributaria

    Art. 2 D.Lgs. 175/2024 – La giurisdizione tributaria

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari di cui al comma 4 e dai giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui al comma 2.

    2. Nel ruolo unico nazionale dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i giudici tributari in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico. I giudici tributari, salvo quanto previsto nel terzo periodo, sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle Corti di giustizia tributaria nominati a seguito di appositi bandi pubblicati a partire da quello del 3 agosto 2011, Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle Corti di giustizia tributaria sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

    3. I magistrati tributari sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 5 a 8.

    4. L'organico dei magistrati tributari è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.

    5. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alla tabella C allegata al presente decreto sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  • CCNL Vigilanza: malattia, infortunio e copertura porto d’arma

    CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari

    In sintesi

    Il CCNL Vigilanza prevede un periodo di comporto di 6-12 mesi in base all’anzianità. La retribuzione durante la malattia è integrata al 100% dall’azienda (INPS paga 50-66,66%). Per le GPG: la malattia può sospendere il porto d’arma se incide sulla idoneità psico-fisica (valutazione medica). Per infortuni sul lavoro: copertura INAIL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIVP · Assvigilanza · Univ · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    21 novembre 2024 (proroga vigenza al 31/12/2026)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~110.000 (GPG armate, addetti servizi fiduciari, investigatori)

    Tabella riepilogativa

    Comporto malattia CCNL Vigilanza
    Anzianità Comporto
    Fino a 6 mesi 3 mesi
    6 mesi-3 anni 6 mesi
    3-10 anni 9 mesi
    Oltre 10 anni 12 mesi
    Gravi patologie Raddoppio

    Comporto e retribuzione

    Il comporto graduato per anzianità:

    • Fino a 6 mesi: 3 mesi (90 giorni)
    • 6 mesi-3 anni: 6 mesi (180 giorni)
    • 3-10 anni: 9 mesi (270 giorni)
    • Oltre 10 anni: 12 mesi (365 giorni)
    • Gravi patologie: raddoppio del comporto

    Retribuzione: integrata al 100% dall’azienda per tutto il comporto (INPS 50-66,66% + integrazione).

    Infortunio sul lavoro per GPG

    Per le GPG il rischio infortunio è elevato (rapine, aggressioni, incidenti durante trasporto valori). Copertura INAIL:

    • Giorni 1-3: 100% azienda
    • Giorni 4-90: INAIL 60% + integrazione al 100%
    • Oltre 90: INAIL 75% + integrazione al 100%

    L’infortunio in servizio armato (es. rapina con ferimento della GPG): tutela rafforzata con eventuale rendita per invalidità permanente.

    Sospensione porto d'arma per malattia

    Per le GPG, alcune malattie possono incidere sulla idoneità psico-fisica per il porto d’arma. In caso di:

    • Patologie psichiatriche (depressione grave, disturbi psicotici)
    • Epilessia o sincopi
    • Disturbi cardiaci gravi
    • Patologie visive o uditive che incidono sull’uso dell’arma

    Il medico competente può sospendere il porto d’arma. La GPG può essere spostata a mansioni non armate (Servizi Fiduciari) o, se non possibile, sospesa dal lavoro con retribuzione fino al ripristino.

    Stress lavoro-correlato

    Lo stress lavoro-correlato è tutelato come per altri settori, ma per la vigilanza è particolarmente rilevante:

    • Sindrome post-traumatica dopo aggressioni o rapine
    • Burnout per servizi prolungati (notturni, isolati)
    • Disturbi del sonno per turnisti M/P/N

    L’azienda è obbligata a effettuare la valutazione del rischio stress e a fornire supporto psicologico se necessario. Le GPG vittime di aggressione hanno diritto a supporto psicologico aziendale.

    Casi pratici

    Tizio – GPG ferito durante rapina
    Tizio è GPG II trasporto valori, ferito durante rapina. Infortunio sul lavoro INAIL aperto. Convalescenza 3 mesi: INAIL 60% + azienda 100%. Supporto psicologico aziendale. Rendita di invalidità permanente 20% riconosciuta.
    Caia – SF con stress da turni notturni
    Caia è SF C, fa notturno fisso da 2 anni. Sviluppa insonnia cronica. Medico competente la sposta a turni diurni. Caia mantiene livello e stipendio. Sorveglianza sanitaria semestrale per turnisti.
    Sempronio – GPG con epilessia, sospensione porto arma
    Sempronio è GPG IV, sviluppa crisi epilettica. Medico sospende il porto d’arma. L’azienda lo sposta a Servizi Fiduciari livello B con mantenimento stipendio per 6 mesi (poi rivalutazione).

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto in Vigilanza?
    Dipende dall’anzianità: 3 mesi fino a 6 mesi, 6 mesi da 6 mesi a 3 anni, 9 mesi da 3 a 10 anni, 12 mesi oltre 10 anni. Per gravi patologie: raddoppio.
    La malattia è pagata al 100%?
    Sì, il CCNL Vigilanza integra al 100% l’indennità INPS (50-66,66%) per l’intero periodo di comporto. Tutela rafforzata.
    Cosa succede se non posso più portare l'arma?
    Il medico sospende il porto d’arma. L’azienda valuta spostamento a mansioni non armate (Servizi Fiduciari). Se non possibile: sospensione retribuita fino al ripristino o licenziamento per inidoneità sopravvenuta con TFR e NASpI.
    Le aggressioni in servizio sono coperte?
    Sì, sono infortunio sul lavoro INAIL. Tutela completa: indennità giornaliera, cure mediche, riabilitazione, eventuale rendita di invalidità permanente. Diritto a supporto psicologico aziendale.
    Lo stress da turni notturni è malattia?
    Può esserlo se documentato (insonnia cronica, disturbi gastrointestinali, ipertensione). Il medico competente valuta l’idoneità ai turni notturni e può prescrivere spostamento a turni diurni.
    Posso essere licenziata se sono in malattia a lungo?
    Solo dopo il superamento del comporto. Per anzianità >10 anni: 12 mesi (24 se grave patologia). Superato: licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso e diritto NASpI.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive GPG e Servizi Fiduciari, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e congedi, tredicesima e quattordicesima delle GPG e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Come si paga l’IMU: F24 e codici tributo

    In sintesi

    • Modello F24 è lo strumento principale per versare l’IMU; si compila con il codice tributo specifico per il tipo di immobile.
    • Codici tributo diversi per ogni categoria: 3912 per abitazioni principali di lusso, 3918 per tutti gli altri fabbricati, 3925 e 3930 per gli immobili del gruppo D.
    • Due rate annuali: acconto entro il 16 giugno (50% calcolato sulle aliquote dell’anno precedente) e saldo entro il 16 dicembre.
    • Codice catastale del Comune obbligatorio nel modello F24: identifica il Comune a cui va il tributo.
    • Alternative al F24: bollettino postale dedicato all’IMU o piattaforma pagoPA.
    • In caso di errore è possibile regolarizzare con il ravvedimento operoso usando gli stessi codici tributo.

    Come funziona il pagamento dell'IMU

    L’IMU (imposta municipale propria) si paga ogni anno ai Comuni ed è dovuta da chi possiede immobili diversi dall’abitazione principale: seconde case, box non pertinenziali, negozi, capannoni, terreni agricoli e aree edificabili. Dal 2020 l’IMU ha incorporato anche la vecchia TASI, quindi c’è un solo tributo da versare.

    Il canale di pagamento ordinario è il modello F24, lo stesso che si usa per le imposte sui redditi. Ogni tipo di immobile ha un proprio codice tributo: è fondamentale usare quello giusto, altrimenti il versamento non viene abbinato correttamente e il Comune può contestare l’omesso pagamento.

    Esistono anche due alternative: il bollettino postale dedicato all’IMU e la piattaforma pagoPA. In tutti i casi occorre indicare il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile, un codice di quattro lettere che identifica univocamente il Comune destinatario.

    Codici tributo IMU nel modello F24
    Tipo di immobile Codice tributo
    Abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) e pertinenze 3912
    Fabbricati rurali strumentali 3913
    Terreni agricoli 3914
    Aree fabbricabili 3916
    Altri fabbricati (seconda casa, box non pertinenziale, ecc.) 3918
    Immobili gruppo D – quota Stato 3925
    Immobili gruppo D – incremento quota Comune 3930

    Esempio pratico

    • Tizio possiede una seconda casa (categoria A/2) nel Comune di Bergamo (codice catastale A794) e deve versare l’acconto IMU entro il 16 giugno. Ha calcolato un’imposta annua di 800 euro: versa 400 euro (il 50%) con modello F24, codice tributo 3918, codice catastale A794, anno di riferimento e importo. A dicembre verificherà l’aliquota deliberata dal Comune per l’anno in corso e verserà il saldo a conguaglio.

    Documenti necessari

    • Modello F24 (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate o presso banche e Poste)
    • Codice catastale del Comune (reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate o sul sito del Comune)
    • Delibera comunale sulle aliquote IMU per l’anno in corso
    • Visura catastale dell’immobile con rendita catastale
    • Eventuale modello di dichiarazione IMU (se la situazione ha subito variazioni rilevanti)

    Tizio paga l'IMU su un appartamento non di lusso

    Scenario. Tizio possiede un appartamento in affitto (categoria A/3, non di lusso) in un Comune diverso da quello in cui risiede. Deve pagare l’IMU perché l’immobile non è la sua abitazione principale.

    Come si applica. Tizio usa il modello F24 con codice tributo 3918 (‘altri fabbricati’). Inserisce il codice catastale del Comune in cui si trova l’appartamento, l’anno di riferimento e l’importo. Versa l’acconto entro il 16 giugno calcolando il 50% dell’imposta con le aliquote dell’anno precedente, poi verifica la delibera comunale e versa il saldo entro il 16 dicembre.

    In pratica

    • Codice tributo da usare: 3918 (altri fabbricati).
    • Acconto entro 16 giugno, saldo entro 16 dicembre; in alternativa versamento unico entro il 16 giugno.
    • Controllare sempre il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile, non quello di residenza.

    Caio possiede un capannone (gruppo D) e deve ripartire il versamento tra Stato e Comune

    Scenario. Caio è titolare di un capannone industriale (categoria D/7). Per gli immobili del gruppo D il tributo si divide: una quota va allo Stato e una quota (l’eventuale incremento deliberato dal Comune) va al Comune.

    Come si applica. Caio deve compilare il modello F24 con due righe distinte: una con il codice tributo 3925 per la quota di competenza dello Stato e una con il codice tributo 3930 per l’eventuale quota aggiuntiva deliberata dal Comune. Verifica la delibera comunale per sapere se il Comune ha aumentato l’aliquota rispetto alla base statale e, in caso affermativo, calcola e versa anche l’incremento con il codice 3930.

    In pratica

    • Immobili gruppo D: usare sempre sia il codice 3925 (quota Stato) sia il 3930 (incremento Comune, se deliberato).
    • Se il Comune non ha deliberato un incremento, il codice 3930 non va compilato.
    • Verificare la delibera comunale ogni anno: l’aliquota può cambiare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

  • Forfettario e contributi INPS: deduzione e riduzione del 35%

    In sintesi

    • Deduzione integrale: nel regime forfettario i contributi previdenziali e assistenziali versati si deducono per intero dal reddito imponibile forfettario, riducendo la base su cui si calcola l’imposta sostitutiva.
    • Riduzione del 35% per artigiani e commercianti: chi aderisce al regime agevolato contributivo previsto dall’art. 1, commi 77-84 della legge 190/2014 ottiene una riduzione del 35% sulla contribuzione dovuta.
    • Eccedenza deducibile dall’IRPEF: se i contributi versati superano il reddito forfettario, l’eccedenza non va persa: si deduce dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR (rigo LM49 del quadro LM, poi riportato nel quadro RP).
    • Gestione separata per professionisti: i titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS versano i contributi sul reddito di lavoro autonomo e li deducono allo stesso modo.
    • Contributi dei collaboratori familiari: il titolare di impresa familiare in forfettario può dedurre anche i contributi versati per i collaboratori fiscalmente a carico o per quelli per i quali non ha esercitato il diritto di rivalsa.

    Come funziona la deduzione dei contributi INPS nel forfettario

    Nel regime forfettario non si deducono le spese dell’attività (affitti, utenze, materiali), che sono già ‘incorporate’ nel coefficiente di redditività. C’è però un’eccezione importante: i contributi previdenziali e assistenziali versati per legge. Questi si deducono integralmente dal reddito forfettario lordo, prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Più contributi versi, meno imposta paghi.

    Il calcolo, riassunto, è: (ricavi x coefficiente di redditività) – contributi versati = reddito netto soggetto a imposta sostitutiva. Se il risultato è positivo, su questo importo si applica il 15% (o il 5% per chi è nei primi cinque anni di attività con i requisiti di legge). Se i contributi superano il reddito forfettario, la differenza non si perde: puoi dedurla dal tuo reddito complessivo come onere deducibile.

    Per artigiani e commercianti che optano per il regime contributivo agevolato, c’è in più una riduzione del 35% sull’importo dei contributi stessi che avrebbero dovuto versare in misura ordinaria. Questa agevolazione si richiede all’INPS con apposita domanda e non è automatica.

    Contributi INPS nel forfettario: riepilogo delle regole principali
    Aspetto Regola
    Deducibilità contributi obbligatori Integrale, dal reddito forfettario lordo (art. 1, comma 64, legge 190/2014)
    Contributi per collaboratori a carico Deducibili interamente dal reddito del titolare
    Eccedenza contributi rispetto al reddito forfettario Deducibile dal reddito complessivo (art. 10 TUIR), rigo LM49 poi quadro RP
    Riduzione contributiva artigiani/commercianti forfettari 35% sulla contribuzione dovuta (art. 1, commi 77-84, legge 190/2014)
    Come si richiede la riduzione 35% Domanda all'INPS prima dell'inizio dell'attività o entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento
    Contributi restituiti dall'INPS in anni precedenti Concorrono con segno negativo ai contributi dell'anno in cui avviene la restituzione

    Esempio pratico

    • Sempronia è una commerciante in regime forfettario (coefficiente 40%). Nel 2025 ha incassato 50.000 euro. Reddito lordo forfettario: 50.000 x 40% = 20.000 euro. Ha versato contributi INPS ordinari per 4.200 euro (ipotesi: Gestione Commercianti). Reddito netto: 20.000 – 4.200 = 15.800 euro. Imposta sostitutiva al 15%: 15.800 x 15% = 2.370 euro. Se Sempronia avesse aderito al regime agevolato con riduzione del 35%, avrebbe versato contributi ridotti e il risparmio si sarebbe riflesso anche sull’INPS (oltre che indirettamente sull’imposta). Se invece i contributi avessero superato i 20.000 euro di reddito forfettario, l’eccedenza sarebbe stata deducibile nel quadro RP come onere deducibile art. 10 TUIR.

    Documenti necessari

    • Ricevute F24 dei contributi previdenziali versati nel 2025 (minimale e quota eccedente il minimale)
    • Comunicazione INPS di iscrizione alla gestione con codice azienda (per artigiani e commercianti)
    • Eventuale accettazione INPS dell’opzione per il regime contributivo agevolato (riduzione 35%)
    • Modello Redditi PF 2026, Fascicolo 3, quadro LM (righi LM35, LM36, LM49) e quadro RR (Sezione I o II)

    Caso 1: Tizio è artigiano in forfettario e chiede la riduzione del 35%

    Scenario. Tizio è idraulico (ATECO 43.22), primo anno in forfettario, ha aderito al regime agevolato INPS richiedendolo formalmente. Il reddito imponibile forfettario 2025 è 18.000 euro.

    Come si applica. Tizio ha diritto alla riduzione del 35% sulla contribuzione calcolata in misura ordinaria (codice C nella colonna 7 del rigo RR2 del quadro RR). Questo significa che i contributi effettivamente versati sono più bassi. Nel quadro LM, al rigo LM35, indica i contributi effettivamente versati (già ridotti del 35%) e li deduce dal reddito forfettario lordo. In dichiarazione indica il codice relativo alla riduzione del 35% nel quadro RR.

    In pratica

    • La riduzione del 35% non è automatica: devi averla richiesta all’INPS con apposita domanda.
    • Nel quadro RR, colonna 7 del rigo RR2, usa il codice C (forfettario con riduzione 35% su coefficiente 5%) o D se hai superato 100.000 euro in corso d’anno.

    Caso 2: Caio ha contributi che superano il reddito forfettario

    Scenario. Caio è un professionista iscritto alla Gestione Separata INPS. Il suo reddito forfettario 2025 è 8.000 euro ma ha versato contributi per 10.000 euro (inclusi acconti di anni precedenti).

    Come si applica. Nel rigo LM35 del quadro LM, colonna 2, Caio può dedurre contributi solo fino a capienza del reddito forfettario: 8.000 euro. I restanti 2.000 euro di contributi versati in eccesso li indica nel rigo LM49: questa eccedenza è deducibile dal suo reddito complessivo come onere deducibile art. 10 TUIR, da riportare nel rigo RP21 del quadro RP (Fascicolo 1).

    In pratica

    • I contributi in eccesso rispetto al reddito forfettario non vanno sprecati: li riporti nel rigo LM49 e poi nel quadro RP come onere deducibile.
    • Questo può abbassare l’IRPEF dovuta su altri redditi che hai (es. redditi da fabbricati o da lavoro dipendente).

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

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