Autore: Andrea Marton

  • Articolo 166 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 166 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 166 CCII – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore: a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore; b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore; c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti; d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.

    2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.

    3. Non sono soggetti all’azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera […] durevole l’esposizione del debitore nei confronti della banca; c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente, purchè alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all’articolo 56 o di cui all’articolo 284 e in esso indicati. L’esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell’atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis omologato e dell’accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonchè gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere […] dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione. L’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria; f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza previsti dal presente codice.

    4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

  • Art. 36 DPR 448/1988 – Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni

    Art. 36 DPR 448/1988 – Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.

    2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall’articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell’articolo 22. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 57 Cod. Amb. – Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo

    Art. 57 Cod. Amb. – Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto: a) su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: 1) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 55 e 56, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento; 2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere; 3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa diffida, in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente sezione; 4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente sezione; b) su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 2, previo parere della Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 : 1) il programma nazionale di intervento; 2) i criteri e le modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell’assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell’ articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ; 3) i criteri e le modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti.

    1-bis. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera b), numero 3), le risorse sono comunque riassegnate all’autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell’ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione. All’impiego delle risorse assegnate ai sensi del periodo precedente provvede il segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale interessata con i medesimi poteri e deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all’articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica .

    2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è composto da quest’ultimo e dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per i beni e le attività culturali, nonché dal delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.

    3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l’attuazione.

    4. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di distretto e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti.

    5. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.

    6. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono definiti sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  • Denuncia – Glossario giuridico

    Denuncia: atto con cui si comunica all’autorita giudiziaria o di polizia la notizia di un reato perseguibile d’ufficio, indicando elementi utili per le indagini.

    Significato giuridico

    La denuncia e disciplinata dagli artt. 331-334 c.p.p. Si distinguono: denuncia da parte di privati (art. 333 c.p.p.: facolta, non obbligo, salvo specifiche disposizioni); denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (artt. 331-332 c.p.p.: obbligatoria per reati di cui hanno avuto conoscenza per ragione del loro ufficio o servizio, con sanzione penale per omessa denuncia, art. 361 c.p.). Forma libera: scritta o orale (con verbalizzazione), trasmessa via posta, presentata di persona presso forze di polizia o procura. Contenuto: esposizione dei fatti, indicazione di prove e testimoni, eventuali ipotesi sull’autore. A differenza della querela, non comporta manifestazione di volonta di perseguire: il reato e gia perseguibile d’ufficio. La denuncia attiva l’iscrizione della notizia nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. e l’avvio delle indagini preliminari. Denuncia anonima: ammissibile ma con limitato valore probatorio, di regola non puo da sola fondare misure cautelari (art. 240 c.p.p.).

    Esempio pratico

    Tizio sente da un vicino di casa che e in corso una rapina nell’appartamento accanto. Chiama immediatamente il 112: e una denuncia orale. Le forze dell’ordine intervengono, raccolgono dichiarazioni, redigono il verbale. Diverso: Tizio scopre che il proprio collega di lavoro pubblico ha sottratto denaro all’amministrazione: come dipendente pubblico ha l’obbligo di denuncia (art. 331 c.p.p.) ai sensi dell’art. 361 c.p. (omessa denuncia di reato).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla querela (art. 336 c.p.p.): la querela e richiesta dell’esercizio dell’azione penale per reati non procedibili d’ufficio, con termine di 3 mesi e revocabile. La denuncia comunica solo la notizia per reati gia perseguibili d’ufficio. Diverge dall’esposto, denominazione informale per atti di vario tipo non sempre integranti denuncia formale. La segnalazione e atto piu generico, spesso usato in contesti amministrativi.

    Riferimenti normativi

    • art. 331 c.p.p. – denuncia da parte di pubblici ufficiali
    • art. 332 c.p.p. – contenuto della denuncia obbligatoria
    • art. 333 c.p.p. – denuncia da parte di privati
    • art. 361 c.p. – omessa denuncia di reato da pubblico ufficiale
    • art. 240 c.p.p. – denuncia anonima (limiti probatori)
  • Art. 116-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante)

    Art. 116-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Accordi per la ripartizione di competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Nell'ipotesi in cui l'attività principale di un intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo sia esercitata in uno Stato membro diverso da quello di origine, le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante possono concludere un accordo in forza del quale l'esercizio delle funzioni di vigilanza sia rimesso all'autorità dello stato membro ospitante con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 30-decies, 185, 185-bis, 185-ter, 187-ter e 205-ter, al Titolo IX, con esclusione delle disposizioni relative agli obblighi di registrazione, e al Titolo XVIII.

    2. Laddove ricorra l'ipotesi di accordo di cui al comma 1, l'IVASS, se agisce in qualità di autorità dello stato membro d'origine, informa tempestivamente l'intermediario interessato e l'AEAP))

    45

  • Art. 115 D.Lgs. 159/2011 – Modifiche all’articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646

    Art. 115 D.Lgs. 159/2011 – Modifiche all’articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1 . All' articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646 , le parole: «territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona».

  • Articolo 146 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 146 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 146 CCII – Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale: a) i beni e i diritti di natura strettamente personale; b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

    2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.

  • Art. 39 TUEL – Articolo 39

    Art. 39 TUEL – Articolo 39

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all’articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

    2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

    3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

    4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

    5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

  • Art. 27 Cont. Trib. – esame preliminare

    Art. 27 Cont. Trib. – esame preliminare

    Art. 27 Cont. Trib. – Esame preliminare del ricorso

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.

    2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo.

    3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.

  • Art. 46-bis D.Lgs. 209/2005 – Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali

    Art. 46-bis D.Lgs. 209/2005 – Autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni completi o parziali: disposizioni generali

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa può essere autorizzata dall'IVASS a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità utilizzando un modello interno completo o uno o più modelli parziali, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

    2. 2. L'impresa può utilizzare modelli interni parziali, per il calcolo di uno o più dei seguenti elementi: a) uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui agli articoli 45-sexies e 45-septies; b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45-decies; c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies.

    3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'impresa può applicare modelli parziali a tutta l'attività o solo ad uno o più settori di attività rilevanti.

    4. L'impresa allega alla richiesta di autorizzazione tutti i documenti necessari a comprovare che il modello interno soddisfi i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies.

    5. Se la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un modello interno parziale, i requisiti di cui agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies sono adeguati all'applicazione limitata del modello.

    5-bis. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno. L'IVASS può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda

    6. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 entro sei mesi dal ricevimento della richiesta completa della documentazione previo accertamento della adeguatezza dei sistemi di identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione dei rischi dell'impresa ed in particolare della conformità del modello interno ai requisiti di cui ai commi 4 e 5.

    7. In caso di diniego dell'autorizzazione all'utilizzo del modello interno, l'IVASS provvede con decisione motivata.

    8. A seguito del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno, di cui al comma 1, l'IVASS può richiedere all'impresa, con decisione motivata, di fornire una stima del Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui, alla Sezione II del presente Capo.

  • Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    In un’organizzazione articolata su turni avvicendati, accanto alle maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo trovano spazio l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità e, per chi si sposta, la trasferta. Sono voci dal peso economico spesso sottovalutato, con regimi fiscali diversi tra loro.

    In sintesi

    L’indennità di turno compensa l’articolazione del lavoro su turni avvicendati ed è distinta dalle maggiorazioni per notturno e festivo. Con essa convivono reperibilità e trasferta: voci a natura retributiva, con regimi fiscali differenti, che il CCNL quantifica e che incidono su TFR e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Indennità di turno · Trasferta e rimborsi · Reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Indennità di turno: che cos’è e come si distingue

    Nei settori organizzati su turni avvicendati, l’indennità di turno compensa il disagio della rotazione (mattino, pomeriggio, notte) e va tenuta distinta dalle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o domenicale, che remunerano invece la singola fascia oraria disagiata.

    Indennità di turno e maggiorazioni

    L’indennità di turno è tipicamente fissa (giornaliera o mensile) e legata all’inserimento del lavoratore in un ciclo a turni; le maggiorazioni sono invece percentuali sulla retribuzione oraria e si applicano alle ore effettivamente prestate in fascia notturna o festiva. Le due voci possono cumularsi.

    Turni e riposi

    La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.

    Effetti sulla retribuzione differita

    Avendo natura retributiva continuativa, l’indennità di turno rientra di norma nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive, nei limiti previsti dal CCNL. Per gli importi esatti si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
    Tizio è inserito in un ciclo di turni e questa settimana è di notte. In busta paga trova due voci distinte: l’indennità di turno, fissa per l’inserimento nella rotazione, e la maggiorazione notturna, percentuale sulle ore effettivamente prestate di notte. Le due voci si cumulano e non vanno confuse.
    Caia — corso di formazione fuori sede
    Caia, addetta su turni, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili). Se le riconosce anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Indennità di turno e maggiorazione notturna sono la stessa cosa?
    No. L’indennità di turno è fissa e compensa l’inserimento nella rotazione; la maggiorazione notturna è una percentuale sulle ore effettivamente lavorate di notte. Le due voci si cumulano.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Art. 26 Imp. Reg. – presunzione di liberalità

    Art. 26 Imp. Reg. – presunzione di liberalità

    Art. 26 Imp. Reg. – Presunzione di liberalità

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permute aventi per oggetto immobili ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati , ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all’importo di 350 milioni di lire, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni si presumono donazioni se l’ammontare complessivo dell’imposta di registro e di ogni altra imposta dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti.

    2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato tale ai sensi del comma 1. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti comprovata l’inesistenza del rapporto; tuttavia l’inesistenza del rapporto di coniugio o di parentela in linea retta può essere provata entro un anno dalla stipulazione dell’atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta pagata.

    3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.

    4. La presunzione di liberalità, se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento.